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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1658/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 04.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia: - accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
negli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e per Controparte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € 1.500,00 quale contri- buto alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. - accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resi-stente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Condannare
l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non an-cora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indetermina-to. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2023, , in qualità di docente Parte_1 non di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1
dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus
Pag. 2 di 20 economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui e per la somma complessiva di € 1.500,00, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Inoltre, la ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di CP_1 un'indennità omnicomprensiva determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per supplenze annuali
(fino al 31 agosto), da parte dell'Amministrazione, oltre al termine di 36 mesi
(dal 2020 al 2023).
2. Sulla mancata assegnazione del beneficio della cd. Carta del docente, la ricorrente lamentava di aver ricevuto un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
3. Proseguiva la ricorrente esponendo di aver stipulato quattro contratti a termine per supplenze annuali su posti in organico “di diritto”, nella stessa classe di insegnamento e presso il medesimo istituto, reiterati illegittimamente per un periodo superiore a 36 mesi. Delineato l'evoluzione normativa in materia, citava la “Sentenza ” del 26.11.2014, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Per_1
Europea evidenziava il carattere ostativo della clausola 5 punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato nei confronti di una normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa di espletamento delle procedure
Pag. 3 di 20 concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, senza indicazioni di tempo certi per l'espletamento delle stesse. Seguiva a tale pronuncia, la sentenza n. 187 del 15.06.2016 della Corte costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n.
124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, nella parte in cui autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato. Infine, ricordava la sentenza della Corte di Cassazione del 07.11.2016, n. 22552, con la quale si fa applicazione dei precedenti principi.
4. Il , convenuto, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio, nonostante il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegnazione della carta del docente, giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei
Pag. 4 di 20 docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
8. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
Pag. 5 di 20 l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il
C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe, infatti, un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò ad avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico,
Pag. 6 di 20 anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il
Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3,
35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
Pag. 7 di 20 essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della
l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
9. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto
1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa
«è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo,
Pag. 8 di 20 ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti
a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore
Pag. 9 di 20 a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre,
Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Per_2
456/09, ). Persona_3
10. Giova peraltro rilevare che recentemente il legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234,
c.d. Legge-quadro comunitaria), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE ha adottato il D.L. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo
Pag. 10 di 20 periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola
"massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il
Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto
2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Pag. 11 di 20 11. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 29961 del 27 ottobre 2023), che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta
Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto
2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
Pag. 12 di 20 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Pag. 13 di 20 12. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, in riferimento agli anni scolastici oggetto di domanda (2020/2021,
2021/2022, 2022/2023), ha stipulato o un contratto a tempo determinato per supplenza annuale fino al 31 agosto.
13. Pertanto, la ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del Pt_1
personale di ruolo. Nessun elemento risulta idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
14. Accertato quindi il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici dal 2020 al 2023 svolti in virtù di plurimi contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il Controparte_1 deve essere condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
15. Proseguendo nel merito, ossia nella domanda di accertamento dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, da parte del CP_1
convenuto, per un periodo superiore al limite di 36 mesi, occorre precisare quanto segue.
16. Con sentenza del 23.03.2016, n. 187 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124/1999, nella parte
Pag. 14 di 20 in cui autorizzava, in assenza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratto di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza ragioni obiettive.
17. Successivamente, la Corte di Giustizia Europea, alla quale nel corso del giudizio di legittimità la Corte costituzionale aveva disposto il rinvio pregiudiziale, con la sentenza ” (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), Per_1 ha statuito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, in materia di prevenzione degli abusi nel lavoro a tempo determinato, osta alla nostra normativa nazionale che autorizza, nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che vengano indicati tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità di ricevere un risarcimento del danno eventualmente derivante da siffatto rinnovo. Prevede, altresì, che debbano essere le autorità nazionali ad adottare misure che rivesta “proporzionato, ma anche sufficientemente energico
e dissuasivo” al fine di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo Quadro.
18. In questo quadro, si inserisce la legge n. 107/2015, che all'art. 1, comma 131, ha previsto la durata massima di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulato con il personale docente e ATA, per la copertura di posti vacanti e disponibili, nella misura di trentasei mesi. La durata complessiva dei contratti a termine è stata poi assunta dal legislatore, quale parametro di operatività del fondo istituito dall'art. 1, comma 132, della legge citata e finalizzato al risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessivi superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
Per l'a.s. 2015/2016 è stato varato un piano straordinario di assunzione del personale del docente a tempo indeterminato.
Pag. 15 di 20 19. Infine, con modifica dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, l'art. 1, comma 113, l. n.
107/2015 viene stabilita una cadenza triennale per l'indizione su base regionale di concorsi per titoli ed esami nazionali, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e per i posti che si rendano tali nel triennio;
viene altresì prevista una validità triennale delle relative graduatorie.
20. Con riferimento alla reiterazione abusiva del contratto a termine per il personale docente, si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idonei in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione di procedure concorsuali per i docenti ai sensi dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1944 e successive modificazioni. Prosegue precisando che, poiché il ricorso ai contratti a termine rappresenta una specialità della disciplina applicata al comparto scolastico, l'abuso non si configura automaticamente nei casi di supplenze infrannuali o per copertura di cattedre facenti parte dell'organico di fatto ovvero per le supplenze brevi, ma resta il diritto del lavoratore di allegare e di provare che, nella concreta attribuzione delle supplenze, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1
prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (Cass. Civ., Sez. Lav., 07.11.2016, n. 22552).
21. Riassumendo quanto sinora esposto, la reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi su posti vacanti è stata dichiarata illegittima. Le violazioni perpetrate dall'amministrazione nel periodo compreso tra il 10.07.2021 (termine per adeguarsi alla Direttiva
1999/70/CE) e l'entrata in vigore della l. n. 107/2015 sono state sanate dalla successiva immissione in ruolo dei precari, in attuazione del piano straordinario di assunzioni. In caso di reiterazione dei contratti a tempo determinato avente ad
Pag. 16 di 20 oggetto supplenze su organico di fatto o temporanee è onere del lavoratore fornire la prova di un uso improprio o distorto di tali tipologie di supplenze.
22. A tale quadro, si aggiunga che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. n. 87/2018, conv. n l. n. 96/2018, ha abrogato l'art 1, comma 131, della l. n. 107/2015. In tal modo, è venuto meno il limite di trentasei mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dell'uso di contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 29, comma 2, lett. c) esclude espressamente che i contratti a tempo determinato, stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento di supplenze, dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal medesimo decreto. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire la reiterazione illimitata dei contratti a termine, alla luce proprio della declaratoria di illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 proprio nella parte in cui autorizza il rinnovo illimitato dei contratti di lavoro a tempo determinato.
23. Per tale ragione, la novità normativa va interpretata alla luce della già citata sentenza del 07.11.0216 e delle considerazioni rese dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale, per cui l'abuso viene limitato alle sole supplenze su organico di diritto, prese in considerazione dalla stessa Corte di Giustizia e dalla
Corte costituzionale, dovendo il lavoratore onerare la prova dell'uso improprio e distorto dello strumento contrattuale, in caso di supplenza su organico di fatto e supplenze temporanee. In assenza di disposizioni di legge che individuino espressamente il tempo massimo del rinnovo, si ricorre al parametro del termine triennale previsto, superato il quale si costituisce l'illecito.
24. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato attività alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a termine, in maniera continuativa, CP_1 negli anni scolastici tra il 2020/2021 e il 2023/2024, sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), su posti vacanti di organico di diritto, nella stessa classe di concorso (A022 – Italiano, Storia, Geografia) e presso il medesimo Istituto scolastico (I.C. Carducci di S. Maria a Monte). Ciò dimostra come l'Amministrazione resistente, ricorrendo allo strumento del contratto a termine,
Pag. 17 di 20 abbia inteso fronteggiare una carenza di personale strutturale e non meramente transeunte.
25. Quanto alle ricadute sanzionatorie, stante il divieto di conversione del contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, si ricorre alla comminazione di un'indennità.
Va precisato che l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce già di per sé misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che l'assunzione si ponga con l'abuso in rapporto di diretta derivazione causale e non che sia stata agevolata dalla successione dei contratti a termine (più recentemente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 24.07.2024, n. 20577).
26. Non risulta che la docente sia stata stabilizzata per l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, né le parti hanno dedotto la sussistenza della seria possibilità di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego.
27. Deve essere quindi dichiarata illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
28. Alla data della presente decisione, soccorre il parametro introdotto di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. m. 165/2001 che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024 cd. “Decreto Salva Infrazioni 2024”, prevede che in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine, e fatta salva la possibilità del lavoratore di provare il maggior danno, l'indennità viene stabilita nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. È nell'ambito di tale cornice che deve procedersi alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, rappresentando ius superveniens di
Pag. 18 di 20 immediata applicazione (sul punto, Trib. di Cremona, 08.10.2024, n 120, Trib. di
Enna, 01.10.2024, n. 471).
29. Considerato che la reiterazione dei contratti a termine diviene illegittima solo dopo un servizio di 36 mesi prestato su posti vacanti e disponibili e la ricorrente
è stata impiegata per complessivi 48 mesi: l'indennità risarcitoria va quantificata in applicazione dei minimi di legge, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dal dovuto al saldo.
30. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore complessivo (scaglione € 5.201 ed € 26.000), ridotto della metà ex art. 4 comma 1, dello stesso D.M., data la natura seriale del contenzioso, non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio Parte_1 economico della cd. “Carta del docente” (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015), per la somma complessiva di 1.500,00 euro, ovvero di 500,00 euro per ciascun anno scolastico (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023);
➢ condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1
consentirne il godimento nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dal legislatore ex art. 1, comma 121, l. 107/2015;
➢ accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati dal 2020 al 2024, per più di 36 mesi;
➢ condanna, per l'effetto, il resistente al risarcimento del danno in favore CP_1 della ricorrente, nella misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 19 di 20 ➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.109,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Sergio Picchi e Giorgio Leoncini, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 04.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1658/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 04.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia: - accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
negli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e per Controparte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € 1.500,00 quale contri- buto alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. - accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resi-stente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Condannare
l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non an-cora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indetermina-to. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2023, , in qualità di docente Parte_1 non di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1
dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus
Pag. 2 di 20 economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui e per la somma complessiva di € 1.500,00, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Inoltre, la ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di CP_1 un'indennità omnicomprensiva determinata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per supplenze annuali
(fino al 31 agosto), da parte dell'Amministrazione, oltre al termine di 36 mesi
(dal 2020 al 2023).
2. Sulla mancata assegnazione del beneficio della cd. Carta del docente, la ricorrente lamentava di aver ricevuto un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
3. Proseguiva la ricorrente esponendo di aver stipulato quattro contratti a termine per supplenze annuali su posti in organico “di diritto”, nella stessa classe di insegnamento e presso il medesimo istituto, reiterati illegittimamente per un periodo superiore a 36 mesi. Delineato l'evoluzione normativa in materia, citava la “Sentenza ” del 26.11.2014, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Per_1
Europea evidenziava il carattere ostativo della clausola 5 punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato nei confronti di una normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa di espletamento delle procedure
Pag. 3 di 20 concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, senza indicazioni di tempo certi per l'espletamento delle stesse. Seguiva a tale pronuncia, la sentenza n. 187 del 15.06.2016 della Corte costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n.
124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, nella parte in cui autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato. Infine, ricordava la sentenza della Corte di Cassazione del 07.11.2016, n. 22552, con la quale si fa applicazione dei precedenti principi.
4. Il , convenuto, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio, nonostante il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegnazione della carta del docente, giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei
Pag. 4 di 20 docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
8. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
Pag. 5 di 20 l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il
C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe, infatti, un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò ad avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico,
Pag. 6 di 20 anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il
Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3,
35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
Pag. 7 di 20 essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della
l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
9. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto
1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa
«è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo,
Pag. 8 di 20 ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti
a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore
Pag. 9 di 20 a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre,
Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Per_2
456/09, ). Persona_3
10. Giova peraltro rilevare che recentemente il legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234,
c.d. Legge-quadro comunitaria), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE ha adottato il D.L. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo
Pag. 10 di 20 periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola
"massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il
Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto
2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Pag. 11 di 20 11. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 29961 del 27 ottobre 2023), che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta
Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto
2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
Pag. 12 di 20 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Pag. 13 di 20 12. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, in riferimento agli anni scolastici oggetto di domanda (2020/2021,
2021/2022, 2022/2023), ha stipulato o un contratto a tempo determinato per supplenza annuale fino al 31 agosto.
13. Pertanto, la ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del Pt_1
personale di ruolo. Nessun elemento risulta idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
14. Accertato quindi il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici dal 2020 al 2023 svolti in virtù di plurimi contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il Controparte_1 deve essere condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
15. Proseguendo nel merito, ossia nella domanda di accertamento dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, da parte del CP_1
convenuto, per un periodo superiore al limite di 36 mesi, occorre precisare quanto segue.
16. Con sentenza del 23.03.2016, n. 187 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124/1999, nella parte
Pag. 14 di 20 in cui autorizzava, in assenza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratto di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza ragioni obiettive.
17. Successivamente, la Corte di Giustizia Europea, alla quale nel corso del giudizio di legittimità la Corte costituzionale aveva disposto il rinvio pregiudiziale, con la sentenza ” (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), Per_1 ha statuito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, in materia di prevenzione degli abusi nel lavoro a tempo determinato, osta alla nostra normativa nazionale che autorizza, nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che vengano indicati tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità di ricevere un risarcimento del danno eventualmente derivante da siffatto rinnovo. Prevede, altresì, che debbano essere le autorità nazionali ad adottare misure che rivesta “proporzionato, ma anche sufficientemente energico
e dissuasivo” al fine di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo Quadro.
18. In questo quadro, si inserisce la legge n. 107/2015, che all'art. 1, comma 131, ha previsto la durata massima di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulato con il personale docente e ATA, per la copertura di posti vacanti e disponibili, nella misura di trentasei mesi. La durata complessiva dei contratti a termine è stata poi assunta dal legislatore, quale parametro di operatività del fondo istituito dall'art. 1, comma 132, della legge citata e finalizzato al risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessivi superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
Per l'a.s. 2015/2016 è stato varato un piano straordinario di assunzione del personale del docente a tempo indeterminato.
Pag. 15 di 20 19. Infine, con modifica dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, l'art. 1, comma 113, l. n.
107/2015 viene stabilita una cadenza triennale per l'indizione su base regionale di concorsi per titoli ed esami nazionali, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e per i posti che si rendano tali nel triennio;
viene altresì prevista una validità triennale delle relative graduatorie.
20. Con riferimento alla reiterazione abusiva del contratto a termine per il personale docente, si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idonei in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione di procedure concorsuali per i docenti ai sensi dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1944 e successive modificazioni. Prosegue precisando che, poiché il ricorso ai contratti a termine rappresenta una specialità della disciplina applicata al comparto scolastico, l'abuso non si configura automaticamente nei casi di supplenze infrannuali o per copertura di cattedre facenti parte dell'organico di fatto ovvero per le supplenze brevi, ma resta il diritto del lavoratore di allegare e di provare che, nella concreta attribuzione delle supplenze, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1
prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (Cass. Civ., Sez. Lav., 07.11.2016, n. 22552).
21. Riassumendo quanto sinora esposto, la reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi su posti vacanti è stata dichiarata illegittima. Le violazioni perpetrate dall'amministrazione nel periodo compreso tra il 10.07.2021 (termine per adeguarsi alla Direttiva
1999/70/CE) e l'entrata in vigore della l. n. 107/2015 sono state sanate dalla successiva immissione in ruolo dei precari, in attuazione del piano straordinario di assunzioni. In caso di reiterazione dei contratti a tempo determinato avente ad
Pag. 16 di 20 oggetto supplenze su organico di fatto o temporanee è onere del lavoratore fornire la prova di un uso improprio o distorto di tali tipologie di supplenze.
22. A tale quadro, si aggiunga che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. n. 87/2018, conv. n l. n. 96/2018, ha abrogato l'art 1, comma 131, della l. n. 107/2015. In tal modo, è venuto meno il limite di trentasei mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dell'uso di contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 29, comma 2, lett. c) esclude espressamente che i contratti a tempo determinato, stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento di supplenze, dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal medesimo decreto. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire la reiterazione illimitata dei contratti a termine, alla luce proprio della declaratoria di illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 proprio nella parte in cui autorizza il rinnovo illimitato dei contratti di lavoro a tempo determinato.
23. Per tale ragione, la novità normativa va interpretata alla luce della già citata sentenza del 07.11.0216 e delle considerazioni rese dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale, per cui l'abuso viene limitato alle sole supplenze su organico di diritto, prese in considerazione dalla stessa Corte di Giustizia e dalla
Corte costituzionale, dovendo il lavoratore onerare la prova dell'uso improprio e distorto dello strumento contrattuale, in caso di supplenza su organico di fatto e supplenze temporanee. In assenza di disposizioni di legge che individuino espressamente il tempo massimo del rinnovo, si ricorre al parametro del termine triennale previsto, superato il quale si costituisce l'illecito.
24. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato attività alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a termine, in maniera continuativa, CP_1 negli anni scolastici tra il 2020/2021 e il 2023/2024, sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), su posti vacanti di organico di diritto, nella stessa classe di concorso (A022 – Italiano, Storia, Geografia) e presso il medesimo Istituto scolastico (I.C. Carducci di S. Maria a Monte). Ciò dimostra come l'Amministrazione resistente, ricorrendo allo strumento del contratto a termine,
Pag. 17 di 20 abbia inteso fronteggiare una carenza di personale strutturale e non meramente transeunte.
25. Quanto alle ricadute sanzionatorie, stante il divieto di conversione del contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, si ricorre alla comminazione di un'indennità.
Va precisato che l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce già di per sé misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che l'assunzione si ponga con l'abuso in rapporto di diretta derivazione causale e non che sia stata agevolata dalla successione dei contratti a termine (più recentemente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 24.07.2024, n. 20577).
26. Non risulta che la docente sia stata stabilizzata per l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, né le parti hanno dedotto la sussistenza della seria possibilità di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego.
27. Deve essere quindi dichiarata illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
28. Alla data della presente decisione, soccorre il parametro introdotto di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. m. 165/2001 che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024 cd. “Decreto Salva Infrazioni 2024”, prevede che in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine, e fatta salva la possibilità del lavoratore di provare il maggior danno, l'indennità viene stabilita nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. È nell'ambito di tale cornice che deve procedersi alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, rappresentando ius superveniens di
Pag. 18 di 20 immediata applicazione (sul punto, Trib. di Cremona, 08.10.2024, n 120, Trib. di
Enna, 01.10.2024, n. 471).
29. Considerato che la reiterazione dei contratti a termine diviene illegittima solo dopo un servizio di 36 mesi prestato su posti vacanti e disponibili e la ricorrente
è stata impiegata per complessivi 48 mesi: l'indennità risarcitoria va quantificata in applicazione dei minimi di legge, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dal dovuto al saldo.
30. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore complessivo (scaglione € 5.201 ed € 26.000), ridotto della metà ex art. 4 comma 1, dello stesso D.M., data la natura seriale del contenzioso, non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio Parte_1 economico della cd. “Carta del docente” (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015), per la somma complessiva di 1.500,00 euro, ovvero di 500,00 euro per ciascun anno scolastico (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023);
➢ condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1
consentirne il godimento nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dal legislatore ex art. 1, comma 121, l. 107/2015;
➢ accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati dal 2020 al 2024, per più di 36 mesi;
➢ condanna, per l'effetto, il resistente al risarcimento del danno in favore CP_1 della ricorrente, nella misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 19 di 20 ➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.109,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Sergio Picchi e Giorgio Leoncini, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 04.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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