Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 19613/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 19613/2020 e 23134/2020 RGAC e vertenti
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel de Cervantes Parte_1
Saavedra 55/15 presso l'avv. Vincenzo Pecorella, dal quale è rappresentata e difesa come da procure in calce agli atti di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pietro Castellino 1 presso l'avv. Rosario Iervolino, dal quale è rappresentato e difeso come da procure allegate telematicamente alle comparse di risposta
CONVENUTO
Nonché
in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 23 presso l'avv. Antonio Tundo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data 27/4/2017 in Torino con atto per notaio rep. 81957 Persona_1
pagina 1 di 7
Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione, mentre vanno rigettate le domande di garanzia proposte dal convenuto nei CP_1 confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
ha convenuto nei presenti giudizi riuniti il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di condannare quest'ultimo a risarcire i danni subiti
[...] dall'appartamento dell'attrice, sito al 2° piano del palazzo gestito dal predetto alla Piazza Carità 6, per cause così descritte: il cattivo Controparte_1 funzionamento di una tubazione di scarico condominiale mista pluviale/fecale, danni manifestatisi nel novembre 2016, e il cattivo stato di conservazione e manutenzione della discendente pluviale condominiale esterna – danni da liquidare nel primo caso in euro 8.000 oltre euro 15.000 per il mancato affitto dell'immobile dal 2017, e nel secondo caso in euro 5200 oltre Iva, ovvero in entrambi i casi nella diversa somma ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito in entrambi i giudizi il convenuto, chiedendo di CP_1 dichiarare improcedibile la domanda, di dichiarare nullo l'atto di citazione, di rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile, generica ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il Condominio in Napoli, , ha chiamato Controparte_1 in causa in entrambi i giudizi quale propria assicuratrice per Controparte_2 la responsabilità civile, chiedendo che nel caso fosse stata accolta la domanda dell'attrice, la compagnia assicurativa chiamata venisse condannata a pagare direttamente all'attrice le somme liquidate in favore di quest'ultima, e rimborsare le spese sostenute dal Condominio per difendersi con distrazione, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita in entrambi i giudizi la compagnia assicurativa chiamata in causa, chiedendo di dichiarare nulla la citazione dell'attrice, di rigettare la domanda dell'attrice o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa, di dichiarare prescritto il diritto alla garanzia azionato dal convenuto, di rigettare CP_1 comunque le domande proposte nei propri confronti esulando l'evento dal rischio assicurato, e comunque di applicare la franchigia, con vittoria delle spese di lite;
i due giudizi sono stati riuniti;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. Testimone_4 [...]
; ora la causa va decisa. Per_2
Costituendosi in entrambi i giudizi, il convenuto ha eccepito che le presenti CP_1 controversie vertano in materia condominiale, per cui sarebbero soggette al tentativo pagina 2 di 7 obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/2010; i due giudizi riuniti, però, hanno ad oggetto domande di risarcimento proposte nei confronti del da una CP_1 condomina, che agisce quale proprietaria esclusiva di unità immobiliare interna all'edificio condominiale, e non quale comproprietaria delle parti comuni, quindi come terza;
non si tratta perciò di controversia in materia di condominio, ossia di rapporti disciplinati dalle norme sul condominio negli edifici, e quindi le due cause riunite non sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione.
Nelle due comparse di risposta si accennava anche al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, che poi per entrambi i giudizi è stata espletata in corso di causa, prima che il giudice lo ordinasse.
Costituendosi nel giudizio 23134/2020, il convenuto ha eccepito che la CP_1 notificazione dell'atto di citazione introduttivo di quel giudizio sia stata nulla, perché eseguita presso la sede condominiale, e non presso il domicilio dell'amministratore – il quale sarebbe venuto a conoscenza della citazione solo tardivamente, a seguito di una comunicazione del difensore di parte attrice, e non avrebbe usufruito del termine a comparire ex art. 163 bis cpc;
però la stessa parte convenuta, in comparsa di risposta, invece di chiedere di differire l'udienza per poter usufruire del termine a comparire, ha chiesto di differirla per poter chiamare in causa il terzo (la compagnia assicurativa), per cui la questione è stata sanata.
Sempre nelle comparse di risposta del convenuto si legge che gli atti di CP_1 citazione sarebbero nulli, mancando “qualsivoglia precisa indicazione degli eventi denunciati e dei danni di cui si chiede il ristoro.” (nel primo giudizio) e “a- qualsiasi riferimento che collochi nel tempo, i presunti eventi per cui è lite;
b- l'esatto posizionamento dei danni nell'abitazione in questione (nel secondo giudizio). Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio 19613/2020 si legge di infiltrazioni verificatesi nel novembre 2016 “che causavano ingenti danni al soffitto e alle pareti”, e che
“interessavano soprattutto la zona in corrispondenza della “vanella condominiale” e sono state causate dal cattivo funzionamento di una tubazione di scarico condominiale mista (pluviale-fecale).”; nell'atto di citazione introduttivo del giudizio 23134/2020 si legge di “copiose infiltrazioni che hanno causato ingenti danni al soffitto e alle pareti del soggiorno … Tali infiltrazioni interessano soprattutto la zona in corrispondenza della parete prospettante via G. Simonelli e della corrispondente discendente pluviale condominiale esterna. … Le predette infiltrazioni sono causate dal cattivo stato di conservazione e manutenzione della pluviale stessa.”. Come si vede, sono sufficientemente localizzati i danni e ne sono indicate le cause;
nel secondo giudizio l'evento non è collocato cronologicamente, ma ciò non ha leso il contraddittorio, essendosi il convenuto pienamente difeso sulla domanda. CP_1
Nella comparsa di risposta del primo giudizio si legge: “L'enorme arco di tempo trascorso dalla data presunta dell'evento lesivo (novembre 2016, cfr citazione) e l'inizio dell'azione giudiziaria, pagina 3 di 7 manifesta quantomeno un concorso del presunto danneggiato che ha determinato l'aggravamento dei presunti danni ai beni mobili ed all'immobile”. Per la precisione, le infiltrazioni lamentate nel giudizio 19613/2020 si manifestarono nel novembre 2016, come riferito dai testi
, e meno di due anni dopo, il 18/5/2018, l'assemblea del Tes_1 Tes_3 Tes_4 approvò il ripristino dell'immobile e CP_3 Controparte_1 Pt_1
l'eliminazione delle cause dei danni – e tale decisione presuppone che l'attrice avesse lamentato le infiltrazioni nel proprio appartamento già diversi mesi prima;
non è provato che l'imprecisato lasso di tempo intercorso tra il verificarsi delle infiltrazioni e la prima denuncia delle stesse al , abbia comportato un rilevante aggravamento del CP_1 danno. Comunque, evidentemente, i lavori deliberati in quella sede non sono stati poi eseguiti. Nello stesso verbale del 18/5/2018 si legge che i lavori sarebbero iniziati “solo dopo il benestare dell'ing. ” (il tecnico di fiducia di “in Controparte_4 Pt_1 merito all'assoluta certezza della loro efficacia, al fine della eliminazione delle cause”; non è dato sapere perché la deliberazione non fu attuata, se e perché non arrivò il benestare richiesto in delibera, e non può ritenersi responsabile della mancata Pt_1 preventiva eliminazione delle ragioni del giudizio.
Nel merito, tenendo conto che i testi escussi hanno riferito dell'effettivo verificarsi delle infiltrazioni nell'immobile dell'attrice, la CTU è giunta alle seguenti conclusioni: “Nello specifico, i fenomeni infiltrativi rinvenuti nel locale 1 del piano di accesso (prospiciente via Simonelli) sono ascrivibili allo stato di degrado in cui versa la pluviale che non assolvendo in CP_5 maniera idonea alla sua funzione, in occasione di copiose piogge, fa tracimare le acque piovane che dilavano sulla facciata. Inoltre lo stato degrado della facciata, dovuto a tale dilavamento, ha incrementato ulteriormente il ristagno di acqua presente nella parete perimetrale che riaffiora lungo la parete e sul soffitto dell'appartamento di parte attrice. Le infiltrazioni rinvenute invece nei locali 2 e 3 del piano soppalco (prospicienti la vanella sono imputabili alla mancata manutenzione CP_5 ed al conseguente stato degrado per naturale vetustà degli elementi che costituiscono le facciate della vanella, permettendo, in occasione di eventi meteorici intensi, all'acqua piovana di infiltrarsi all'interno della muratura perimetrale riaffiorando lungo le pareti e sul soffitto dei locali 2 e 3”. A queste conclusioni, una volta depositata la relazione peritale, si è riportata parte attrice. Vero è che in citazione la causa dei danni ai locali 2 e 3 era stata individuata, come si è visto, nel cattivo funzionamento di una tubazione di scarico condominiale mista (pluviale- fecale), mentre il CTU l'ha individuata nel degrado della facciata della , ma va Pt_2 applicato il principio enunciato da Cass. 13622/2024: “Rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal C.T.U. non implica una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale per giustificare il petitum, salvo che l'invocazione non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste ove muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti.” (in quel caso il CTU aveva accertato una dinamica di un sinistro stradale diversa da quella indicata in citazione, e la parte attrice si era riportata alla dinamica accertata dal CTU con la comparsa conclusionale). Anche nel presente caso, cambia la dinamica dell'evento (le infiltrazioni non provengono da una tubazione di scarico, ma dalle facciate), però non mutano né l'oggetto della domanda, né profilo temporale, luogo e soggetti. pagina 4 di 7 Quindi il convenuto va condannato pagare all'attrice la somma necessaria CP_1
a ripristinare il suo immobile, che il CTU – con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi – ha calcolato in complessivi euro 8.626,15 + Iva, oltre ad euro
2.000 per spese tecniche necessarie trattandosi di immobile vincolato, per un totale di euro 10.626,15 + Iva. Il teste ha riferito di essere consulente immobiliare;
Tes_2 che aveva incaricato con contratto scritto la società Coldwell Banker Real Estate Pt_1 di dare in locazione l'appartamento per cui è causa;
che lui (il teste) in esecuzione di tale mandato (evidentemente, su incarico della predetta società), aveva fatto visitare l'immobile a 26 o 27 clienti interessati a prenderlo in locazione, ma nessuna Pt_1 trattativa si era mai conclusa positivamente, a causa delle infiltrazioni che interessavano l'immobile. Parte attrice ha anche prodotto una missiva datata 16/10/2020 indirizzata a da , una società si presume collegata Pt_1 Controparte_6
a Coldwell Banker:
Il valore locativo di euro 1800 non è stato contestato dalla parte convenuta. Il CTU, nella relazione integrativa, ha precisato – con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che l'appartamento (che è molto grande, ed è così descritto dal CTU: Pt_1
“si sviluppa su due livelli: il piano d'accesso (corrispondente al secondo piano del fabbricato) composto da 4 camere, disimpegno, cucina e bagno, ed il piano soppalcato composto da 3 camere ed un bagno. L'appartamento è dotato di balconi con affaccio su via Simonelli e finestre con affaccio su vanella condominiale”), era ed è locabile, ad eccezione di quello da lui denominato locale 1 e dell'adiacente balcone, per un prezzo pari al 60% del canone di mercato di euro 1800, ossia ad euro 1080 mensili. Ora, il teste non ha neanche accennato alla Tes_2 possibilità di locare parzialmente l'appartamento a suoi tentativi in tal senso, a Pt_1 risposte negative dei clienti a tale specifica proposta – e del resto, non ha saputo fare il nome di uno solo dei clienti di cui ha riferito, né ha prodotto le schede visita di almeno qualcuno di tali clienti. La teste , cognata dell'attrice, ha riferito di essere stata Tes_4 disposta a prendere in locazione l'immobile per adibirlo a studio dermatologico, Pt_1
pagina 5 di 7 ma di non averlo fatto per le condizioni in cui versava;
ma poi non ha saputo nemmeno specificare se si sia affacciata, in un certo punto, da una finestra o da un balcone: ciò non consente di considerarla pienamente affidabile tale teste, poiché non è un particolare che si dimentica facilmente, se ci ricorda bene di un appartamento, come la teste ha mostrato di fare. In ogni caso, come affermato da Cass. 14947/2023: “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno).”. L'esistenza di un incarico di vendita dimostra che la facoltà di godimento sia stata perduta, per cui va risarcita all'attrice una somma pari al 40% di quanto richiesto in citazione, ossia euro 6.000.
Complessivamente, quindi, il convenuto va condannato a pagare all'attrice CP_1 la somma di euro 16.626,15 + Iva su 8.626,15; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/10/2020 (dopo il secondo evento, per comodità di calcolo) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/10/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Negli atti di citazione introduttivi non era contenuta la richiesta di condannare il ad eseguire le opere necessarie a far cessare le infiltrazioni, ma si chiedeva CP_1 solo di condannare il a risarcire i danni all'immobile dell'attrice, ed i danni CP_1 indiretti.
La domanda di manleva formulata dal nei confronti della impresa CP_1 assicurativa chiamata in causa in entrambi i giudizi riuniti non può essere accolta, poiché gli eventi per cui è causa non risultano coperti dalla polizza azionata: alla sezione danni da acqua/danni a terzi, la polizza copre i danni da spargimento di acqua provenienti da rottura accidentale di impianti, o da gelo, e sono esclusi quelli da umidità e quelli causati da occlusioni. I danni per cui è causa sono in parte causati dallo stato di degrado delle facciate, ed in parte dall'occlusione di una pluviale – concetto questo ribadito dalla CTU nella relazione di chiarimenti, laddove ha accertato che quella pluviale non presenta rotture. Dalla risultano acquisite garanzie facoltative, tra le quali sarebbe potuta rientrare quella da occlusione. La mancata copertura prescinde dalla circostanza che il diritto alla manleva si sia prescritto oppure no.
Le spese dei due giudizi riuniti (compresi, tra le spese vive, euro 500 che è ragionevole presumere siano stati versati al CTP) seguono la soccombenza del CP_1 convenuto nei confronti sia dell'attrice che della compagnia assicurativa chiamata, e si pagina 6 di 7 liquidano come in dispositivo, tenendo conto che le fasi di studio e introduttiva vanno calcolate separatamente per ciascuno dei due giudizi, e che uno ha un valore fino ad euro 5.200, l'altro sino ad euro 26.000.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nelle cause iscritte ai nn. 19613/2020 e 23134/2020 RGAC tra: attrice;
Parte_1 Controparte_1 [...]
, convenuto;
chiamata in causa;
così provvede: CP_1 Controparte_2
1) Condanna il convenuto a pagare all'attrice a titolo di risarcimento CP_1 danni per gli eventi per cui è causa la somma di euro 16.626,15 + Iva su 8.626,15; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/10/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/10/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata col decreto del 2/12/2023;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese dei giudizi CP_1 riuniti, che liquida in €889 per esborsi ed € 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Pecorella;
4) Rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti CP_1 della compagnia assicurativa chiamata in causa;
5) Condanna il convenuto a rimborsare alla compagnia assicurativa CP_1 chiamata in causa le spese dei due giudizi riuniti, che liquida in euro 6.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Napoli in data 18/2/2025 Il giudice unico
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