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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 10124/2023 promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico dott. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio MARTORELLI e Leila INDELLICATI MECHIM del
Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Raimondo
Montecuccoli n. 9, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
contro
:
, in persona del titolare Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio BIANCO del Foro di Torino ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 6, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
- previe le declaratorie del caso.
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 9 - previo accertamento della inesistenza, della infondatezza e/o della carenza di prova del credito pretestuosamente azionato in via monitoria dalla ricorrente, per tutte le ragioni in fatto
e in diritto dedotte dalla conchiudente, dichiarare nullo, annullare, dichiarare inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, così come individuato in epigrafe;
- in ogni caso, respingere, siccome infondata e pretestuosa, ogni domanda di adempimento e di condanna al pagamento che venisse proposta da nel presente giudizio. Parte_3
In via riconvenzionale nei confronti della CP_1
- per i motivi esposti in narrativa condannare di a restituire alla CP_1 CP_1 conchiudente quanto da quest'ultima versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente Parte dovuto, e quindi a corrispondere a l'importo complessivo di € 6.734,35 in linea capitale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c (sulla somma così rivalutata) a decorrere dalla data della domanda fino al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, oltre IVA e C.P.A, ed oltre al rimborso forfetario ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
In via istruttoria: […OMISSIS…] ”.
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice;
-previe le declaratorie del caso;
-respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
IN VIA PRELIMINARE
[… OMISSIS…]
IN VIA PRINCIPALE
- Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.2386/2023 (RG. n. 6330/2023) per
l'ammontare di € 43.500,00, emesso, in data 23 marzo 2023 e pubblicato in data 24 marzo
2023, dal Tribunale di Torino, in persona della dott. A. DE MAGISTRIS.
- Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare all'impresa individuale (C.F. Controparte_1
/ P.IVA ) l'importo di € 43.500,00, oltre agli interessi C.F._1 P.IVA_1
moratori maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e spese del procedimento liquidate in 1.370,00 per compensi, € 286,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A., ed oltre alle successive occorrende, ovvero, in subordine e salvo gravame, quel diverso importo
pagina 2 di 9 statuendo dal Giudice a seguito delle risultanze istruttorie e documentali.
- Respingere tutte le pretese avversarie, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa ed assolvere CP_1
da ogni avversaria domanda;
[...]
Istanze istruttorie [… OMISSIS …].
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso spese generali (15 %), CPA (4%) e Iva
(22%), come per legge e ogni successiva occorrenda.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. In data 13 aprile 2023, la di (di seguito, “ ) ha CP_1 CP_1 CP_1
Parte notificato a (di seguito, “ ) il decreto ingiuntivo n. 2386/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Torino il 24 marzo 2023, a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo recante R.G. n. 6330/2023, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro
43.450,00 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione), dovuto a titolo di corrispettivo per attività di montaggio e smontaggio del ponteggio e di montacarichi presso alcuni cantieri allestiti nella città di Torino.
Con atto di citazione in opposizione datato 22 maggio 2023, la GFS ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
In diritto, in via principale, l'opponente ha richiesto di accertare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, ha chiesto di respingere, siccome infondata e pretestuosa, ogni domanda di adempimento e di condanna al pagamento proposta dalla CP_1
Parte A sostegno di ciò, ha eccepito l'inesistenza di un vincolo contrattuale tra la e la
[...]
Parte per cui quest'ultima non avrebbe alcun titolo per agire nei confronti della , e ha CP_1
Parte evidenziato che il fatto che la abbia provveduto al pagamento diretto di alcune fatture della on costituisce riconoscimento di debito. CP_1
In via subordinata, parte opponente ha richiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la per essere tenuta indenne e manlevata da quanto l'opponente fosse Parte_4
eventualmente tenuta a pagare alla CP_1
In via riconvenzionale, l'opponente ha evidenziato di aver corrisposto alla CP_1
importi superiori a quelli quantificabili sulla base degli accordi intercorsi con la C.N.P. e la
, per cui ha richiesto la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, pari a Euro Parte_4
6.734,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
pagina 3 di 9 1.2. In data 24.07.2023, si è costituita in giudizio la CP_1
In diritto, parte opposta ha domandato, in via principale, la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo o, in subordine, del diverso importo stabilito dal giudice, nonché il rigetto di tutte le pretese avversarie, compresa la domanda riconvenzionale.
1.3. Con ordinanza del 27.11.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, sono state rigettate sia l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sia l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (società ), nonché le istanze istruttorie dedotte dalle parti, le quali Parte_4
sono state altresì invitate ad esperire il procedimento di mediazione (poi svoltosi e conclusosi con esito negativo) e a depositare note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
1.4. Alla successiva udienza del 22.05.2025, le parti si sono richiamate alle rispettive comparse conclusionali e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. Come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, e ciò esplica effetti anche nell'ambito dell'onere della prova, per cui grava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese creditorie avanzate in via monitoria.
Nel caso di specie, in sede monitoria, parte opposta ha asserito di aver svolto in favore della Parte attività di montaggio e smontaggio del ponteggio e di montacarichi presso alcuni cantieri allestiti nella città di Torino, per un valore complessivo di Euro 65.615,00, di cui Euro
22.165,00 già pagati ed Euro 43.450,00 ancora da saldare.
A supporto di tale pretesa creditoria, parte opposta ha prodotto diverse fatture (fattura n. 5 del
9/3/2022; fattura n. 9 del 29/3/2022; fattura n. 12 del 5/5/2022; fattura n. 18 del 26/5/2022; fattura n. 19 del 26/5/2022; fattura n. 22 de 17/5/2022; fattura n. 27 del 15/7/2022; fattura n.
29 del 7/9/2022; fattura n. 33 del 29/9/2022; fattura n. 36 del 14/10/2022; fattura n. 42 del
17/11/2022).
Parte Tali fatture sono state emesse tutte all'ordine della e sono relative ai seguenti cantieri: largo Racconigi n. 185/187/189; via Barge n. 12; via San Marino n. 72; via Michele Coppino n.
138/8-10; via Giordano Bruno n. 53/55/57.
La stessa parte opposta, in sede monitoria, non ha fatto riferimento ad alcun documento pagina 4 di 9 giustificativo posto alla base delle fatture prodotte.
È orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova.
Nella fattispecie in esame, la convenuta opposta sostiene di essere stata incaricata dalla di procedere alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi nei cantieri Parte_4 sopraindicati sulla base dell'offerta n. 068/2021 (proposta dalla e accettata Parte_4 dall'odierna opponente in data 17/05/2021) e che, proprio con riferimento a tale offerta, sarebbero stati calcolati i corrispettivi indicati nelle fatture oggetto di causa.
Dunque, la stessa parte opposta ha riconosciuto di non aver sottoscritto alcun accordo contrattuale direttamente con l'opponente (cfr., ad esempio, doc. 18 del fascicolo monitorio).
Trattasi, comunque, di circostanza pacifica, in quanto non contestata e, anzi, espressamente dichiarata da entrambe le parti, le quali hanno concordemente riconosciuto l'assenza di un accordo scritto intercorrente direttamente tra loro (cfr. anche docc. 9 e 10 di parte opponente).
Del pari, è pacifico tra le parti che, con riferimento agli altri cantieri, tra l'opponente e la
C.N.P./Cacciatore non si sono perfezionati ulteriori accordi scritti rispetto alle predette due offerte (sul punto, si evidenzia che i preventivi sub docc. nn. 13 e 15 allegati alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta sono privi della sottoscrizione dell'opponente).
La convenuta tenta poi di fondare le proprie pretese creditorie evidenziando come il contratto di appalto [rectius: contratto di subappalto] non sia vincolato a particolari forme, per cui potrebbe essere concluso anche per fatti concludenti, quali sarebbero i pagamenti eseguiti dall'opponente. Rispetto a tali pagamenti, parte opposta sostiene, inoltre, che, poiché
l'opponente richiede la restituzione solo di un importo parziale rispetto a quello già corrisposto, la stessa avrebbe riconosciuto di dover pagare direttamente alla CP_1
Parte Infine, un ulteriore indice presuntivo dell'appalto sarebbe dato dall'autorizzazione di in favore della d entrare e operare sui cantieri citati. CP_1
Detto altrimenti, parte opposta riconosce, come emerge dalle offerte prodotte in atti, che gli
Parte accordi intercorrevano direttamente tra la e la e non produce alcuna Parte_4 documentazione scritta da cui emerga l'incarico in suo favore in qualità di subappaltatrice della in relazione ai cantieri indicati nelle fatture azionate, ma sostiene che il fatto Parte_4
di essere stata incaricata quale subappaltatrice nei cantieri richiamati risulterebbe comunque pagina 5 di 9 provato per fatti concludenti, stante i pagamenti effettuati in proprio favore direttamente dalla
Parte
la quale non avrebbe mai sollevato alcuna contestazione e, anche in questa sede, non contesta i lavori svolti dall'opposta, ma unicamente la quantificazione del corrispettivo richiesto, il che equivarrebbe anche a riconoscimento di debito.
In realtà, nessuna di queste argomentazioni è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sulla parte opposta.
Infatti, i pagamenti eseguiti dal direttamente in favore dell'opposta non Parte_1
dimostrano che tra le parti sia stato sottoscritto un contratto, né equivalgono a riconoscimento di debito, stante anche l'avvenuta contestazione delle fatture da parte dell'odierna opponente
(la quale, peraltro, nel proprio atto introduttivo ha anche contestato che la bbia CP_1
prestato la propria attività nel cantiere di via Giordano Bruno / Parco Bramante n. 2). Infatti, queste ultime sono state contestate dalla GFS con lettera del 7/12/2022, trasmessa a mezzo
PEC (doc. 8 attrice), nella quale l'opponente, evidenziando di non aver sottoscritto alcun contratto con l'opposta, ma unicamente con la C.N.P. e la , richiedeva l'emissione Parte_4
di nota di accredito.
Inoltre, la convenuta vorrebbe provare l'avvenuta conclusione di un contratto di subappalto tra la stessa e la;
tuttavia, quand'anche tale circostanza risultasse dimostrata, Parte_4 mancherebbe comunque la prova di un rapporto diretto tra l'opposta e l'opponente, come effettivamente riconosciuto da entrambe le parti in causa.
L'assenza di un diretto rapporto contrattuale tra le odierne parti in giudizio risulta anche dalla Parte documentazione in atti. Infatti, nell'offerta della , accettata da che l'opposta Parte_4
dichiara esser stata posta alla base delle fatture emesse, viene esplicitamente dichiarato che
“Il ponteggio verrà montato da ditte esterne delle quali si farà parte della fatturazione”; inoltre,
l'offerta sottoscritta dall'opponente – fermo restando che si riferisce unicamente ad un cantiere – precisa che oggetto di preventivo sono le attività di “trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi…”, il cui costo deve quindi intendersi ricompreso nel preventivo.
Neppure l'autorizzazione ad operare nei predetti cantieri è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti in causa;
infatti, la produzione del piano sicurezza (doc.
5 allegato alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta) è inconferente, perché, come già evidenziato nella sentenza n. 2302/2024 del 16/04/2024, resa dal Tribunale di
Torino – dott. Guglielmo Rende – nell'ambito della causa avente R.G. n. 3743/2024, che si richiama in questa sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., oltre a essere “[…] privo di sottoscrizione
pagina 6 di 9 (di modo che esso non è attribuibile ad alcun soggetto), […] comunque nulla dimostra in ordine ai rapporti contrattuali asseritamente intercorsi fra le odierne parti contendenti” e, comunque, si riferisce solo ad uno dei cantieri in questione.
Non sono risolutive neanche le note clienti (doc. 3 di parte opposta, nonché docc.
7-11 e 17), in quanto trattasi di documenti unilateralmente predisposti dalla società e non Parte_4 sottoscritti, né accettati dall'opponente (cfr., sul punto, la predetta sentenza).
Tutto ciò premesso, devono ritenersi fondate le tesi dell'opponente in ordine all'inesistenza di un diretto vincolo contrattuale con l'opposta, la quale, comunque, non ha fornito prova neppure dei rapporti intrattenuti con la società . Parte_4
Né coglie nel segno la difesa dell'opposta secondo la quale il , non avendo Parte_1
eccepito di aver già pagato alla , avrebbe semplicemente omesso di saldare Parte_4
l'attività svolta dalla non pagandola né nei confronti di quest'ultima, né nei CP_1
confronti della . Parte_4
Tale eccezione non è fondata in quanto a monte manca la prova del fatto costitutivo del credito, che è presupposto affinché sorga, in capo alla parte che ricopre sostanzialmente il ruolo di convenuto (ossia, l'odierna opponente) l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi o modificativi del diritto di credito fatto valere da controparte.
Lo stesso discorso vale con riferimento alla difesa della convenuta, secondo la quale la
Parte stessa non avrebbe l'onere di provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, posto che la non avrebbe sollevato contestazioni al riguardo: anche tale affermazione è stata smentita e superata dalle difese svolte e dalle contestazioni avanzate dall'opponente, le quali evidenziano come l'opposta non abbia assolto all'onere su di essa gravante avente ad oggetto la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria oggetto di causa.
2.2. Le sopra svolte considerazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dall'opposta.
3. La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non è fondata e, dunque, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, nel proprio atto introduttivo l'opponente ha dichiarato che, su richiesta del signor , ha acconsentito a provvedere direttamente al pagamento delle imprese Parte_4
incaricate dalla società . Parte_4
In secondo luogo, è pacifico che tra le parti non sia intercorso alcun rapporto contrattuale diretto.
pagina 7 di 9 Per tali motivi la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente va rigettata: da un lato, perché, in mancanza di prove in senso contrario, è da escludersi che si tratti di un pagamento indebito, in quanto l'opponente ha dichiarato di averlo eseguito su richiesta della propria appaltatrice, debitrice dell'odierna opposta;
dall'altro lato, perché l'opponente ha quantificato la propria pretesa restitutoria utilizzando come parametro un corrispettivo che non è stato pattuito con l'opposta e che dunque non può esser invocato nei confronti di quest'ultima, con la quale, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, l'opponente non ha concluso alcun accordo.
4. In comparsa conclusionale le parti hanno insistito per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
Quanto esposto e argomentato nei precedenti capi giustifica il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione, avendo entrambe le parti pacificamente riconosciuto non esser mai intervenuto tra loro un accordo diretto.
Per tali motivi, si conferma il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalle parti.
5. In considerazione della prevalente soccombenza della convenuta (la cui pretesa creditoria avanzata con la presentazione del ricorso monitoro è risultata infondata) e tenuto conto della ridotta entità dell'importo oggetto di domanda riconvenzionale a fronte dell'ammontare del credito riportato nel decreto ingiuntivo, si ritiene di dover compensare parzialmente le spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c. nella misura del 25%.
Pertanto, la convenuta sarà tenuta a corrispondere all'opponente le spese di lite nella misura del 75%; esse, in assenza di nota spese, vengono liquidate come indicato in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, ridotta ai minimi la fase di trattazione, stante l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2386/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 23-24/3/2023; rigetta la domanda di pagamento formulata dalla convenuta opposta;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice opponente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 25%; condanna i a rimborsare a il restante 75% CP_1 CP_1 Parte_5
pagina 8 di 9 delle spese di lite, che si liquidano, quanto al 75%, in Euro 5.035,00, per compenso ed €
214,50 per anticipazioni per contributo unificato e marca, oltre 15% rimborso spese generali,
CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 6.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta a cura della MOT dott.ssa Monica Funicello
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 10124/2023 promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico dott. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio MARTORELLI e Leila INDELLICATI MECHIM del
Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Raimondo
Montecuccoli n. 9, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
contro
:
, in persona del titolare Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio BIANCO del Foro di Torino ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 6, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
- previe le declaratorie del caso.
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 9 - previo accertamento della inesistenza, della infondatezza e/o della carenza di prova del credito pretestuosamente azionato in via monitoria dalla ricorrente, per tutte le ragioni in fatto
e in diritto dedotte dalla conchiudente, dichiarare nullo, annullare, dichiarare inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, così come individuato in epigrafe;
- in ogni caso, respingere, siccome infondata e pretestuosa, ogni domanda di adempimento e di condanna al pagamento che venisse proposta da nel presente giudizio. Parte_3
In via riconvenzionale nei confronti della CP_1
- per i motivi esposti in narrativa condannare di a restituire alla CP_1 CP_1 conchiudente quanto da quest'ultima versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente Parte dovuto, e quindi a corrispondere a l'importo complessivo di € 6.734,35 in linea capitale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c (sulla somma così rivalutata) a decorrere dalla data della domanda fino al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, oltre IVA e C.P.A, ed oltre al rimborso forfetario ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
In via istruttoria: […OMISSIS…] ”.
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice;
-previe le declaratorie del caso;
-respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
IN VIA PRELIMINARE
[… OMISSIS…]
IN VIA PRINCIPALE
- Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.2386/2023 (RG. n. 6330/2023) per
l'ammontare di € 43.500,00, emesso, in data 23 marzo 2023 e pubblicato in data 24 marzo
2023, dal Tribunale di Torino, in persona della dott. A. DE MAGISTRIS.
- Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare all'impresa individuale (C.F. Controparte_1
/ P.IVA ) l'importo di € 43.500,00, oltre agli interessi C.F._1 P.IVA_1
moratori maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e spese del procedimento liquidate in 1.370,00 per compensi, € 286,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A., ed oltre alle successive occorrende, ovvero, in subordine e salvo gravame, quel diverso importo
pagina 2 di 9 statuendo dal Giudice a seguito delle risultanze istruttorie e documentali.
- Respingere tutte le pretese avversarie, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa ed assolvere CP_1
da ogni avversaria domanda;
[...]
Istanze istruttorie [… OMISSIS …].
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso spese generali (15 %), CPA (4%) e Iva
(22%), come per legge e ogni successiva occorrenda.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. In data 13 aprile 2023, la di (di seguito, “ ) ha CP_1 CP_1 CP_1
Parte notificato a (di seguito, “ ) il decreto ingiuntivo n. 2386/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Torino il 24 marzo 2023, a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo recante R.G. n. 6330/2023, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro
43.450,00 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione), dovuto a titolo di corrispettivo per attività di montaggio e smontaggio del ponteggio e di montacarichi presso alcuni cantieri allestiti nella città di Torino.
Con atto di citazione in opposizione datato 22 maggio 2023, la GFS ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
In diritto, in via principale, l'opponente ha richiesto di accertare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, ha chiesto di respingere, siccome infondata e pretestuosa, ogni domanda di adempimento e di condanna al pagamento proposta dalla CP_1
Parte A sostegno di ciò, ha eccepito l'inesistenza di un vincolo contrattuale tra la e la
[...]
Parte per cui quest'ultima non avrebbe alcun titolo per agire nei confronti della , e ha CP_1
Parte evidenziato che il fatto che la abbia provveduto al pagamento diretto di alcune fatture della on costituisce riconoscimento di debito. CP_1
In via subordinata, parte opponente ha richiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la per essere tenuta indenne e manlevata da quanto l'opponente fosse Parte_4
eventualmente tenuta a pagare alla CP_1
In via riconvenzionale, l'opponente ha evidenziato di aver corrisposto alla CP_1
importi superiori a quelli quantificabili sulla base degli accordi intercorsi con la C.N.P. e la
, per cui ha richiesto la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, pari a Euro Parte_4
6.734,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
pagina 3 di 9 1.2. In data 24.07.2023, si è costituita in giudizio la CP_1
In diritto, parte opposta ha domandato, in via principale, la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo o, in subordine, del diverso importo stabilito dal giudice, nonché il rigetto di tutte le pretese avversarie, compresa la domanda riconvenzionale.
1.3. Con ordinanza del 27.11.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, sono state rigettate sia l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sia l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (società ), nonché le istanze istruttorie dedotte dalle parti, le quali Parte_4
sono state altresì invitate ad esperire il procedimento di mediazione (poi svoltosi e conclusosi con esito negativo) e a depositare note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
1.4. Alla successiva udienza del 22.05.2025, le parti si sono richiamate alle rispettive comparse conclusionali e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. Come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, e ciò esplica effetti anche nell'ambito dell'onere della prova, per cui grava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese creditorie avanzate in via monitoria.
Nel caso di specie, in sede monitoria, parte opposta ha asserito di aver svolto in favore della Parte attività di montaggio e smontaggio del ponteggio e di montacarichi presso alcuni cantieri allestiti nella città di Torino, per un valore complessivo di Euro 65.615,00, di cui Euro
22.165,00 già pagati ed Euro 43.450,00 ancora da saldare.
A supporto di tale pretesa creditoria, parte opposta ha prodotto diverse fatture (fattura n. 5 del
9/3/2022; fattura n. 9 del 29/3/2022; fattura n. 12 del 5/5/2022; fattura n. 18 del 26/5/2022; fattura n. 19 del 26/5/2022; fattura n. 22 de 17/5/2022; fattura n. 27 del 15/7/2022; fattura n.
29 del 7/9/2022; fattura n. 33 del 29/9/2022; fattura n. 36 del 14/10/2022; fattura n. 42 del
17/11/2022).
Parte Tali fatture sono state emesse tutte all'ordine della e sono relative ai seguenti cantieri: largo Racconigi n. 185/187/189; via Barge n. 12; via San Marino n. 72; via Michele Coppino n.
138/8-10; via Giordano Bruno n. 53/55/57.
La stessa parte opposta, in sede monitoria, non ha fatto riferimento ad alcun documento pagina 4 di 9 giustificativo posto alla base delle fatture prodotte.
È orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova.
Nella fattispecie in esame, la convenuta opposta sostiene di essere stata incaricata dalla di procedere alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi nei cantieri Parte_4 sopraindicati sulla base dell'offerta n. 068/2021 (proposta dalla e accettata Parte_4 dall'odierna opponente in data 17/05/2021) e che, proprio con riferimento a tale offerta, sarebbero stati calcolati i corrispettivi indicati nelle fatture oggetto di causa.
Dunque, la stessa parte opposta ha riconosciuto di non aver sottoscritto alcun accordo contrattuale direttamente con l'opponente (cfr., ad esempio, doc. 18 del fascicolo monitorio).
Trattasi, comunque, di circostanza pacifica, in quanto non contestata e, anzi, espressamente dichiarata da entrambe le parti, le quali hanno concordemente riconosciuto l'assenza di un accordo scritto intercorrente direttamente tra loro (cfr. anche docc. 9 e 10 di parte opponente).
Del pari, è pacifico tra le parti che, con riferimento agli altri cantieri, tra l'opponente e la
C.N.P./Cacciatore non si sono perfezionati ulteriori accordi scritti rispetto alle predette due offerte (sul punto, si evidenzia che i preventivi sub docc. nn. 13 e 15 allegati alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta sono privi della sottoscrizione dell'opponente).
La convenuta tenta poi di fondare le proprie pretese creditorie evidenziando come il contratto di appalto [rectius: contratto di subappalto] non sia vincolato a particolari forme, per cui potrebbe essere concluso anche per fatti concludenti, quali sarebbero i pagamenti eseguiti dall'opponente. Rispetto a tali pagamenti, parte opposta sostiene, inoltre, che, poiché
l'opponente richiede la restituzione solo di un importo parziale rispetto a quello già corrisposto, la stessa avrebbe riconosciuto di dover pagare direttamente alla CP_1
Parte Infine, un ulteriore indice presuntivo dell'appalto sarebbe dato dall'autorizzazione di in favore della d entrare e operare sui cantieri citati. CP_1
Detto altrimenti, parte opposta riconosce, come emerge dalle offerte prodotte in atti, che gli
Parte accordi intercorrevano direttamente tra la e la e non produce alcuna Parte_4 documentazione scritta da cui emerga l'incarico in suo favore in qualità di subappaltatrice della in relazione ai cantieri indicati nelle fatture azionate, ma sostiene che il fatto Parte_4
di essere stata incaricata quale subappaltatrice nei cantieri richiamati risulterebbe comunque pagina 5 di 9 provato per fatti concludenti, stante i pagamenti effettuati in proprio favore direttamente dalla
Parte
la quale non avrebbe mai sollevato alcuna contestazione e, anche in questa sede, non contesta i lavori svolti dall'opposta, ma unicamente la quantificazione del corrispettivo richiesto, il che equivarrebbe anche a riconoscimento di debito.
In realtà, nessuna di queste argomentazioni è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sulla parte opposta.
Infatti, i pagamenti eseguiti dal direttamente in favore dell'opposta non Parte_1
dimostrano che tra le parti sia stato sottoscritto un contratto, né equivalgono a riconoscimento di debito, stante anche l'avvenuta contestazione delle fatture da parte dell'odierna opponente
(la quale, peraltro, nel proprio atto introduttivo ha anche contestato che la bbia CP_1
prestato la propria attività nel cantiere di via Giordano Bruno / Parco Bramante n. 2). Infatti, queste ultime sono state contestate dalla GFS con lettera del 7/12/2022, trasmessa a mezzo
PEC (doc. 8 attrice), nella quale l'opponente, evidenziando di non aver sottoscritto alcun contratto con l'opposta, ma unicamente con la C.N.P. e la , richiedeva l'emissione Parte_4
di nota di accredito.
Inoltre, la convenuta vorrebbe provare l'avvenuta conclusione di un contratto di subappalto tra la stessa e la;
tuttavia, quand'anche tale circostanza risultasse dimostrata, Parte_4 mancherebbe comunque la prova di un rapporto diretto tra l'opposta e l'opponente, come effettivamente riconosciuto da entrambe le parti in causa.
L'assenza di un diretto rapporto contrattuale tra le odierne parti in giudizio risulta anche dalla Parte documentazione in atti. Infatti, nell'offerta della , accettata da che l'opposta Parte_4
dichiara esser stata posta alla base delle fatture emesse, viene esplicitamente dichiarato che
“Il ponteggio verrà montato da ditte esterne delle quali si farà parte della fatturazione”; inoltre,
l'offerta sottoscritta dall'opponente – fermo restando che si riferisce unicamente ad un cantiere – precisa che oggetto di preventivo sono le attività di “trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi…”, il cui costo deve quindi intendersi ricompreso nel preventivo.
Neppure l'autorizzazione ad operare nei predetti cantieri è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti in causa;
infatti, la produzione del piano sicurezza (doc.
5 allegato alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta) è inconferente, perché, come già evidenziato nella sentenza n. 2302/2024 del 16/04/2024, resa dal Tribunale di
Torino – dott. Guglielmo Rende – nell'ambito della causa avente R.G. n. 3743/2024, che si richiama in questa sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., oltre a essere “[…] privo di sottoscrizione
pagina 6 di 9 (di modo che esso non è attribuibile ad alcun soggetto), […] comunque nulla dimostra in ordine ai rapporti contrattuali asseritamente intercorsi fra le odierne parti contendenti” e, comunque, si riferisce solo ad uno dei cantieri in questione.
Non sono risolutive neanche le note clienti (doc. 3 di parte opposta, nonché docc.
7-11 e 17), in quanto trattasi di documenti unilateralmente predisposti dalla società e non Parte_4 sottoscritti, né accettati dall'opponente (cfr., sul punto, la predetta sentenza).
Tutto ciò premesso, devono ritenersi fondate le tesi dell'opponente in ordine all'inesistenza di un diretto vincolo contrattuale con l'opposta, la quale, comunque, non ha fornito prova neppure dei rapporti intrattenuti con la società . Parte_4
Né coglie nel segno la difesa dell'opposta secondo la quale il , non avendo Parte_1
eccepito di aver già pagato alla , avrebbe semplicemente omesso di saldare Parte_4
l'attività svolta dalla non pagandola né nei confronti di quest'ultima, né nei CP_1
confronti della . Parte_4
Tale eccezione non è fondata in quanto a monte manca la prova del fatto costitutivo del credito, che è presupposto affinché sorga, in capo alla parte che ricopre sostanzialmente il ruolo di convenuto (ossia, l'odierna opponente) l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi o modificativi del diritto di credito fatto valere da controparte.
Lo stesso discorso vale con riferimento alla difesa della convenuta, secondo la quale la
Parte stessa non avrebbe l'onere di provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, posto che la non avrebbe sollevato contestazioni al riguardo: anche tale affermazione è stata smentita e superata dalle difese svolte e dalle contestazioni avanzate dall'opponente, le quali evidenziano come l'opposta non abbia assolto all'onere su di essa gravante avente ad oggetto la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria oggetto di causa.
2.2. Le sopra svolte considerazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dall'opposta.
3. La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non è fondata e, dunque, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, nel proprio atto introduttivo l'opponente ha dichiarato che, su richiesta del signor , ha acconsentito a provvedere direttamente al pagamento delle imprese Parte_4
incaricate dalla società . Parte_4
In secondo luogo, è pacifico che tra le parti non sia intercorso alcun rapporto contrattuale diretto.
pagina 7 di 9 Per tali motivi la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente va rigettata: da un lato, perché, in mancanza di prove in senso contrario, è da escludersi che si tratti di un pagamento indebito, in quanto l'opponente ha dichiarato di averlo eseguito su richiesta della propria appaltatrice, debitrice dell'odierna opposta;
dall'altro lato, perché l'opponente ha quantificato la propria pretesa restitutoria utilizzando come parametro un corrispettivo che non è stato pattuito con l'opposta e che dunque non può esser invocato nei confronti di quest'ultima, con la quale, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, l'opponente non ha concluso alcun accordo.
4. In comparsa conclusionale le parti hanno insistito per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
Quanto esposto e argomentato nei precedenti capi giustifica il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione, avendo entrambe le parti pacificamente riconosciuto non esser mai intervenuto tra loro un accordo diretto.
Per tali motivi, si conferma il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalle parti.
5. In considerazione della prevalente soccombenza della convenuta (la cui pretesa creditoria avanzata con la presentazione del ricorso monitoro è risultata infondata) e tenuto conto della ridotta entità dell'importo oggetto di domanda riconvenzionale a fronte dell'ammontare del credito riportato nel decreto ingiuntivo, si ritiene di dover compensare parzialmente le spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c. nella misura del 25%.
Pertanto, la convenuta sarà tenuta a corrispondere all'opponente le spese di lite nella misura del 75%; esse, in assenza di nota spese, vengono liquidate come indicato in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, ridotta ai minimi la fase di trattazione, stante l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2386/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 23-24/3/2023; rigetta la domanda di pagamento formulata dalla convenuta opposta;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice opponente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 25%; condanna i a rimborsare a il restante 75% CP_1 CP_1 Parte_5
pagina 8 di 9 delle spese di lite, che si liquidano, quanto al 75%, in Euro 5.035,00, per compenso ed €
214,50 per anticipazioni per contributo unificato e marca, oltre 15% rimborso spese generali,
CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 6.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta a cura della MOT dott.ssa Monica Funicello
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