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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. degli affari contenziosi dell'anno
TRA
Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Milano via Tortona n. 72 presso l'avvocato Alberto FRACCARI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti opponenti
E
C.F. e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona della dottoressa giusta procura per
[...] CP_3 atto Notaio dottor del 19.10.2022 (Rep n Persona_1
77770 Racc. n. 29100) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa
Alibrandi in virtù di procura in atti elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Viale Monte Nero n. 82 opposta
Conclusioni per gli opponenti:
In via Preliminare:
– in ossequio del disposto della Cassazione a Sezioni Unite, sospendere ex art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2495/2023 RG n. 44901/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data pagina 1 di 7 23/31 gennaio 2023 e reso esecutivo in data 18 luglio 2023.
Nel merito:
– accertare la nullità dell'art. 6 della fideiussione sottoscritta dagli odierni attori nella parte in cui prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ.; – conseguentemente, accertare la decadenza di CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità
[...] di mandataria di dall'azione esecutiva Controparte_1 intentanda nei confronti degli odierni attori;
– revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 2495/2023 RG n. 44901/2022 emesso dal
Tribunale di Milano in data 23-31 gennaio 2023 a causa della nullità della sopracitata clausola.
In subordine: – accertare e dichiarare che il credito della banca, in linea capitale, ammonta ad €43.331,09=, conformemente alla lettera con cui si comunicava la decadenza dal beneficio del termine e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2495/2023 RG n.
44901/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 23-31 gennaio 2023;
– accertare la prescrizione di tutte le somme dovute a titolo di interessi per il periodo precedente al quinquennio decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo. – In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali ex DM 55/2014, oltre I.V.A. e
C.P.A. sugli imponibili, come per legge.
Conclusioni per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare Nel merito: - accertata l'assenza, nelle persone fisiche degli opponenti, della qualifica di consumatore (presupposto indispensabile per la tutela dalle clausole contrattuali abusive); - dichiarare la piena legittimità e validità dell'art. 6 della fideiussione sottoscritta dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_4
in data 19.11.2009, in favore dell'allora
[...] Controparte_4
; e, per l'effetto - dichiarare la liceità e fondatezza della
[...] promuovenda azione esecutiva;
- confermare il decreto ingiuntivo n.
2495/2023 (R. G. n. 44901/2022), emesso dal Tribunale di Milano in data 23 / 31 Gennaio 2023; - rigettare l'eccezione di prescrizione pagina 2 di 7 delle somme dovute a titolo di interessi sollevata da controparte, poiché infondata sia in fatto che in diritto. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della prospettata riduzione dell'ammontare, in linea capitale, del credito vantato da
[...]
e, per essa, della mandataria - Controparte_1 CP_2 condannare i Sigg. e Parte_1 Parte_2 [...]
nella loto qualità di garanti de Parte_4 Parte_5
, fino alla concorrenza di € 130.000,00 (come da
[...] fideiussioni “omnibus” sottoscritte in data 19.11.2009), al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'opposta, della somma complessiva di 43.331,09, oltre interessi convenzionali (entro i limiti del tasso soglia pro – tempore vigente), maturati e maturandi a decorrere dal 26.8.2014 sino al saldo effettivo (come da certificazione ex art. 50 T. U. B. prodotta in sede monitoria). In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dai sig.ri Parte_1 [...]
e per opporsi ex art 615 c.p.c. al precetto Pt_2 Parte_4 notificatogli da in qualità di mandataria di CP_2 [...]
cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_5
Tale precetto si fondava sul decreto ingiuntivo n. 2495/2023
[...] del 23 gennaio 2023, di condanna degli odierni opponenti, in qualità di fideiussori, al pagamento della somma di euro 45.395,33 oltre interessi e spese, quale importo dovuto da per saldo Parte_5 debitore di conto corrente.
A sostegno dell'opposizione i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_4 deducevano la nullità/invalidità delle fideiussioni rilasciate in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli
2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
Sostenevano in particolare che era nulla la clausola contenente la rinuncia al disposto di cui all'art. 1957 c.c.; che pertanto, non avendo la banca agito nel termine ivi previsto nei confronti del pagina 3 di 7 debitore principale, era decaduta al diritto di agire nei confronti dei fideiussori;
che nel decreto ingiuntivo opposto non era contenuta alcuna valutazione circa la nullità della clausola sopra indicata e che pertanto la stessa doveva essere esaminata dal Giudice dell'esecuzione, in forza della nota pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479. costituendosi chiedeva che Controparte_1
l'opposizione fosse rigettata, in quanto i principi esposti dalla
Cass. sez. unite erano applicabili esclusivamente ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, mentre gli opponenti erano soci della Nel merito la società opposta sosteneva che Parte_5 non vi era prova della riconducibilità delle fideiussioni poste a fondamente del decreto ingiuntivo all'intesa sanzionata dalla Banca
d'Italia.
Tanto premesso l'opposizione, che deve essere riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., (si veda il provvedimento del 22.01.2024 che si richiama integralmente) è inammissibile.
Parte opponente, infatti sosteneva di poter proporre la presente opposizione avvalendosi di quanto statuito da Cassazione a Sezioni
Unite 6 aprile 2023, n. 9479 laddove prevedeva:
“Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e pagina 4 di 7 avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.
Invero, tali principi sono applicabili sono ai contratti stipulati tra professionista e , come espressamente statuito nella CP_6 sentenza citata. Si legge infatti nella stessa (par. 3.1, pag. 8):
“La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela pagina 5 di 7 consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale”.
Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C-
693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, Controparte_7 dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle
Sezioni Unite affermava che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
Si ritiene pertanto che tali principi e le indicazioni conseguentemente fornite dalle Sezioni Unite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo a tutela dell'ingiunto qualificabile come consumatore.
Solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, la Corte interveniva fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650 c.p.c. ed in parte anche disapplicandolo (con riferimento ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. in punto di termine per proporre l'opposizione tardiva), ritenendo il principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
Quanto sopra comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex pagina 6 di 7 art. 650 c.p.c. dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_4 considerato che gli stessi, soci della società debitrice principale, neppure si qualificavano come consumatori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m 147/2022, ai valori medi per la fase introduttiva e di studio, senza istruttoria ed al valore minimo quanto alla fase decisoria, considerato che la causa è stata decisa in base alla preliminare valutazione di inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da Parte_1
, , e;
[...] Parte_2 Parte_3 condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 4358,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. degli affari contenziosi dell'anno
TRA
Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Milano via Tortona n. 72 presso l'avvocato Alberto FRACCARI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti opponenti
E
C.F. e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona della dottoressa giusta procura per
[...] CP_3 atto Notaio dottor del 19.10.2022 (Rep n Persona_1
77770 Racc. n. 29100) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa
Alibrandi in virtù di procura in atti elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Viale Monte Nero n. 82 opposta
Conclusioni per gli opponenti:
In via Preliminare:
– in ossequio del disposto della Cassazione a Sezioni Unite, sospendere ex art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2495/2023 RG n. 44901/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data pagina 1 di 7 23/31 gennaio 2023 e reso esecutivo in data 18 luglio 2023.
Nel merito:
– accertare la nullità dell'art. 6 della fideiussione sottoscritta dagli odierni attori nella parte in cui prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ.; – conseguentemente, accertare la decadenza di CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità
[...] di mandataria di dall'azione esecutiva Controparte_1 intentanda nei confronti degli odierni attori;
– revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 2495/2023 RG n. 44901/2022 emesso dal
Tribunale di Milano in data 23-31 gennaio 2023 a causa della nullità della sopracitata clausola.
In subordine: – accertare e dichiarare che il credito della banca, in linea capitale, ammonta ad €43.331,09=, conformemente alla lettera con cui si comunicava la decadenza dal beneficio del termine e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2495/2023 RG n.
44901/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 23-31 gennaio 2023;
– accertare la prescrizione di tutte le somme dovute a titolo di interessi per il periodo precedente al quinquennio decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo. – In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali ex DM 55/2014, oltre I.V.A. e
C.P.A. sugli imponibili, come per legge.
Conclusioni per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare Nel merito: - accertata l'assenza, nelle persone fisiche degli opponenti, della qualifica di consumatore (presupposto indispensabile per la tutela dalle clausole contrattuali abusive); - dichiarare la piena legittimità e validità dell'art. 6 della fideiussione sottoscritta dai Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_4
in data 19.11.2009, in favore dell'allora
[...] Controparte_4
; e, per l'effetto - dichiarare la liceità e fondatezza della
[...] promuovenda azione esecutiva;
- confermare il decreto ingiuntivo n.
2495/2023 (R. G. n. 44901/2022), emesso dal Tribunale di Milano in data 23 / 31 Gennaio 2023; - rigettare l'eccezione di prescrizione pagina 2 di 7 delle somme dovute a titolo di interessi sollevata da controparte, poiché infondata sia in fatto che in diritto. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della prospettata riduzione dell'ammontare, in linea capitale, del credito vantato da
[...]
e, per essa, della mandataria - Controparte_1 CP_2 condannare i Sigg. e Parte_1 Parte_2 [...]
nella loto qualità di garanti de Parte_4 Parte_5
, fino alla concorrenza di € 130.000,00 (come da
[...] fideiussioni “omnibus” sottoscritte in data 19.11.2009), al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'opposta, della somma complessiva di 43.331,09, oltre interessi convenzionali (entro i limiti del tasso soglia pro – tempore vigente), maturati e maturandi a decorrere dal 26.8.2014 sino al saldo effettivo (come da certificazione ex art. 50 T. U. B. prodotta in sede monitoria). In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dai sig.ri Parte_1 [...]
e per opporsi ex art 615 c.p.c. al precetto Pt_2 Parte_4 notificatogli da in qualità di mandataria di CP_2 [...]
cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_5
Tale precetto si fondava sul decreto ingiuntivo n. 2495/2023
[...] del 23 gennaio 2023, di condanna degli odierni opponenti, in qualità di fideiussori, al pagamento della somma di euro 45.395,33 oltre interessi e spese, quale importo dovuto da per saldo Parte_5 debitore di conto corrente.
A sostegno dell'opposizione i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_4 deducevano la nullità/invalidità delle fideiussioni rilasciate in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli
2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
Sostenevano in particolare che era nulla la clausola contenente la rinuncia al disposto di cui all'art. 1957 c.c.; che pertanto, non avendo la banca agito nel termine ivi previsto nei confronti del pagina 3 di 7 debitore principale, era decaduta al diritto di agire nei confronti dei fideiussori;
che nel decreto ingiuntivo opposto non era contenuta alcuna valutazione circa la nullità della clausola sopra indicata e che pertanto la stessa doveva essere esaminata dal Giudice dell'esecuzione, in forza della nota pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479. costituendosi chiedeva che Controparte_1
l'opposizione fosse rigettata, in quanto i principi esposti dalla
Cass. sez. unite erano applicabili esclusivamente ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, mentre gli opponenti erano soci della Nel merito la società opposta sosteneva che Parte_5 non vi era prova della riconducibilità delle fideiussioni poste a fondamente del decreto ingiuntivo all'intesa sanzionata dalla Banca
d'Italia.
Tanto premesso l'opposizione, che deve essere riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., (si veda il provvedimento del 22.01.2024 che si richiama integralmente) è inammissibile.
Parte opponente, infatti sosteneva di poter proporre la presente opposizione avvalendosi di quanto statuito da Cassazione a Sezioni
Unite 6 aprile 2023, n. 9479 laddove prevedeva:
“Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e pagina 4 di 7 avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.
Invero, tali principi sono applicabili sono ai contratti stipulati tra professionista e , come espressamente statuito nella CP_6 sentenza citata. Si legge infatti nella stessa (par. 3.1, pag. 8):
“La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela pagina 5 di 7 consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale”.
Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C-
693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, Controparte_7 dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle
Sezioni Unite affermava che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
Si ritiene pertanto che tali principi e le indicazioni conseguentemente fornite dalle Sezioni Unite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo a tutela dell'ingiunto qualificabile come consumatore.
Solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, la Corte interveniva fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650 c.p.c. ed in parte anche disapplicandolo (con riferimento ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. in punto di termine per proporre l'opposizione tardiva), ritenendo il principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
Quanto sopra comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex pagina 6 di 7 art. 650 c.p.c. dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_4 considerato che gli stessi, soci della società debitrice principale, neppure si qualificavano come consumatori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m 147/2022, ai valori medi per la fase introduttiva e di studio, senza istruttoria ed al valore minimo quanto alla fase decisoria, considerato che la causa è stata decisa in base alla preliminare valutazione di inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da Parte_1
, , e;
[...] Parte_2 Parte_3 condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 4358,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
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