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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.V 59/2025
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott.ssa Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott.ssa Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Fania Beatriz LUCCI Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto
Ha pronunciato ex art.127 ter c.p.c. il seguente
DECRETO nel procedimento n. 59/2025 V.G. fissato per l'udienza del giorno 1.04.2025 sostituita e celebrata ex art. 127 ter c.p.c. vertente tra
cittadino macedone nato a [...] il [...] e Parte_1
, cittadina macedone nata in [...] il [...] rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Consuelo Feroci del foro di Macerata, con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in Porto Recanati (MC) Via Caravaggio n. 18, il tutto in forza di procura in calce al ricorso.
RECLAMANTI
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli
Abruzzi.
OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento di rigetto reso dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila in data 5.02.2025 – Autorizzazione ex art. 31 D.L.vo 286/1998.
Conclusioni delle parti:
Per i reclamanti:
“Voglia codesta Corte,
Nel merito revocare l'impugnato Decreto di rigetto dell'istanza dei Sig.ri Parte_2
e provvedendo urgentemente nell'interesse dei minori e Parte_1 Per_1
ed adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 31 Per_2 comma 3, T.U. 286/98, quindi autorizzare i Sig.ri e a Parte_2 Parte_1
permanere nel Territorio Nazionale”.
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato (Tribunale per i minorenni di L'Aquila, n. cron. 30/2025 del 05/02/2025) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Pers 1. Con decreto reso in data 5.02.2025, all'esito del procedimento n. 1464/24 , il
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 31 D.Lgs
286/98 dagli odierni reclamanti, genitori dei minori nata in Persona_4
Macedonia il 21.01.2018 e nato in [...] il [...]. Persona_5
1.1. Il Tribunale ha dato preliminarmente atto che a sostegno della richiesta di autorizzazione gli istanti hanno addotto la necessità della loro permanenza in Italia per garantire il superiore interesse dei figli, in particolare rappresentando: - di aver deciso di raggiungere l'Italia perché nel loro Paese non riuscivano a garantire l'adeguata e serena crescita dei figli a causa delle difficoltà economiche vissute;
- che in Italia hanno ricevuto ospitalità dal fratello della sig.ra , soggiornante di Pt_2
lungo periodo in Italia.
Ha dato atto che il nucleo familiare hanno fatto ingresso in Italia solo nell'estate del
2024 e che la minore è stata iscritta alla prima classe della scuola primaria, Per_1
mentre il piccolo è stato iscritto alla prima classe della scuola dell'infanzia. Per_5
Ha rilevato pertanto come alcun radicamento del nucleo si sia realizzato, insufficiente rivelandosi la frequentazione da parte della primogenita di qualche mese di scuola per ritenerla irreversibilmente avviata ad un percorso di scuola, peraltro in una lingua diversa ancora da imparare.
Ha evidenziato che i genitori non risultano avviati ad alcuna attività lavorativa ma sono sostenuti economicamente dal fratello ospitante, sicché deve ritenersi più sicura la situazione di vita in Macedonia dove il padre dei minori aveva un lavoro e dove vivevano entrambe le famiglie di origine che potevano offrire supporto nella vita e nella gestione dei bambini, brutalmente sradicati dal loro territorio di origine.
1.2. In punto di diritto ha richiamato i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite nella pronuncia n. 21799/2010, in ordine all'essere la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore svincolata dall'eccezionalità come condizione di operatività (nel senso che la stessa non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla salute del minore, ma qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute collegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto) sia la giurisprudenza successiva che, recependo e sviluppando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, ha interpretato in senso ampio i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Ha al riguardo dato atto che si è affermato (Cass. 1824/2016 e Cass. 5084/2018) che la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi.
Ha spiegato che, ai fini del giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita del minore con incidenza sul suo sviluppo psicofisico, sono stati positivamente valutati: - il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass. 25419/2015); - il disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o entrambi i genitori (Cass.
25508/2014; Cass. 24476/2015; Cass. 19433/2017); - la tenera età del minore (Cass.
15191/2015).
1.3. Ha conclusivamente evidenziato che nella specie difettano del tutto i presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda.
2. Avverso tale decreto hanno proposto reclamo gli originari reclamanti e ne hanno invocato la riforma con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. I reclamanti, ripercorsi sinteticamente i tratti della vicenda personale riguardante il nucleo familiare e ribadito che i minori hanno diritto di vivere e di ricevere assistenza sia dal padre che dalla madre, hanno articolato un unico motivo di reclamo denunciando: “Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria inadeguata
e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 31, comma 3, D.Lgs 286/98 –
Irrazionalità e contraddittorietà della motivazione”.
2.2. In particolare si dolgono del fatto che il primo giudice non ha formulato alcun giudizio prognostico, omettendo di considerare che il Italia i minori potrebbero ricevere le cure idonee che si confanno a qualsiasi fanciullo, senza diseguaglianze economiche e sociali;
che inoltre i genitori possono trovare in Italia un idoneo impiego che soddisfi le loro esigenze, senza la costante pressione di poterlo perdere per ragioni di politica interna, mentre in Macedonia il nucleo familiare vivrebbe in stato di abbandono situazione che provocherebbe grave danno ai minori.
Espongono che il Tribunale ha omesso di considerare che non autorizzare i genitori a rimanere in Italia significherebbe disporre l'espulsione di fatto dei minori dal
Territorio nazionale.
Richiamano infine i principi enunciati dalla Suprema Corte, a partire dalla pronuncia a sezioni Unite n 22216/2006.
Rappresentano conclusivamente che la mancata autorizzazione dei reclamanti a rimanere in Italia “porterebbe a due drastiche alternative”: a) sradicamento dal
Territorio nazionale dei minori che sarebbero costretti a seguire i genitori in Albania, dove non ha più nulla;
b) distacco della minore dai genitori, che potrebbero fare la dura scelta di affidarli ai familiari regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Con nota in data 18.03.2025 il P.M. ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. L'udienza del giorno 1.04.2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note depositate nei termini prescritti i reclamanti hanno insistito nella richiesta di accoglimento del reclamo, che può pertanto essere deciso.
5. Ritiene il Collegio che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.
5.1. Va innanzi tutto evidenziato che, come evincibile dalla disamina del provvedimento impugnato e secondo quanto sopra sinteticamente esposto al paragrafo 1.1., il Tribunale ha vagliato in modo approfondito la situazione sottoposta al suo esame dai ricorrenti, attentamente valutando i dati rappresentati dagli istanti ed evincibili dal ricorso. 5.2. Tanto premesso, il Collegio, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali già esposti dal Tribunale (secondo quanto sopra riassunto al paragrafo 1.3), ritiene utile ulteriormente chiarire che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22.027/2023, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal citato art. 31, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute
(potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto), le situazioni dedotte debbono tuttavia essere non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare, sicché la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2010, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico” atteso che ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cfr. Cass. n. 9391 del 2018).
5.3. Ciò detto si rileva che il Tribunale, sulla scorta dell'attenta disamina della vicenda concreta, quale risultante dalle emergenze probatorie disponibili, ha formulato un giudizio prognostico che appare corretto e meritevole di essere in questa sede condiviso.
Invero, per un verso, va ribadito: - che i minori sono nati in Macedonia ed hanno fatto ingresso in Italia solo nell'estate del 2024; - che nessuno dei due genitori è occupato lavorativamente (non potendo rilevare ai fini della valutazione della sussistenza di radicamento nel territorio italiano la dichiarazione, a firma del legale rappresentante di una S.r.l., di intenzione di assumere il ricorrente a tempo indeterminato, non appena sarà in possesso di regolare permesso di soggiorno, dichiarazione prodotta in copia in allegato alle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del giorno 1.04.2025); - che la famiglia non ha una propria autonomia abitativa, vivendo ospite del sig. (che i reclamanti indicano come fratello della sig.ra , Persona_6 Pt_2
ma che -ad un attento esame della documentazione- risulta avere un diverso cognome ed una diversa nazionalità, essendo albanese); - che i minori hanno iniziato solo da qualche mese il loro percorso scolastico in Italia.
E' evidente come, alla luce degli elementi sopra esposti, alcun radicamento dei minori o del nucleo familiare si sia realizzato nel territorio italiano, che non può dunque considerarsi il centro di imputazione dei loro interessi e relazioni, non potendo neanche valorizzarsi nella specie (non essendo nessuno dei genitori occupato e non disponendo il nucleo di una propria abitazione) lo sforzo di inserimento nella società italiana (fattori che possono essere considerati quale dimostrazione della integrazione del nucleo nel locale contesto socio abitativo).
Neanche sono ipotizzabili eventi traumatici e non prevedibili, trascendenti il normale disagio dovuto al rimpatrio, in capo ai minori per effetto del distacco dal luogo ove attualmente si trovano, atteso che non può considerarsi realizzato alcun apprezzabile processo di inserimento e radicamento sul territorio italiano e che i predetti tornerebbero a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti fino a qualche mese fa.
5.4 Quanto alle disagiate condizioni economiche in cui il nucleo, secondo quanto dedotto dai reclamanti, viveva in Macedonia, il Collegio -premesso che non può giustificare il ricorso all'art. 31 la mera aspirazione di miglioramento delle capacità economiche del nucleo familiare- si rileva che condivisibile appare il rilievo del
Tribunale secondo cui nella specie non risulta provato o specificamente allegato il disagio economico vissuto in Macedonia, che peraltro dovrebbe essere superiore a quello che il nucleo si trova a vivere in Italia, dove non ha reddito, occupazione né una abitazione autonoma.
5.5. Va fine rilevato che poiché sono entrambi i genitori che chiedono l'autorizzazione a rimanere temporaneamente in Italia, alcun rischio di disgregamento dell'unità familiare appare ravvisabile nella specie, atteso che l'allontanamento dei reclamanti non determinerebbe necessariamente il distacco dalla minore, che potrebbe seguire i genitori in Albania.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo;
2) Si comunichi;
3) Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 10.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott.ssa Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott.ssa Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Fania Beatriz LUCCI Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto
Ha pronunciato ex art.127 ter c.p.c. il seguente
DECRETO nel procedimento n. 59/2025 V.G. fissato per l'udienza del giorno 1.04.2025 sostituita e celebrata ex art. 127 ter c.p.c. vertente tra
cittadino macedone nato a [...] il [...] e Parte_1
, cittadina macedone nata in [...] il [...] rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Consuelo Feroci del foro di Macerata, con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in Porto Recanati (MC) Via Caravaggio n. 18, il tutto in forza di procura in calce al ricorso.
RECLAMANTI
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli
Abruzzi.
OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento di rigetto reso dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila in data 5.02.2025 – Autorizzazione ex art. 31 D.L.vo 286/1998.
Conclusioni delle parti:
Per i reclamanti:
“Voglia codesta Corte,
Nel merito revocare l'impugnato Decreto di rigetto dell'istanza dei Sig.ri Parte_2
e provvedendo urgentemente nell'interesse dei minori e Parte_1 Per_1
ed adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 31 Per_2 comma 3, T.U. 286/98, quindi autorizzare i Sig.ri e a Parte_2 Parte_1
permanere nel Territorio Nazionale”.
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato (Tribunale per i minorenni di L'Aquila, n. cron. 30/2025 del 05/02/2025) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Pers 1. Con decreto reso in data 5.02.2025, all'esito del procedimento n. 1464/24 , il
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 31 D.Lgs
286/98 dagli odierni reclamanti, genitori dei minori nata in Persona_4
Macedonia il 21.01.2018 e nato in [...] il [...]. Persona_5
1.1. Il Tribunale ha dato preliminarmente atto che a sostegno della richiesta di autorizzazione gli istanti hanno addotto la necessità della loro permanenza in Italia per garantire il superiore interesse dei figli, in particolare rappresentando: - di aver deciso di raggiungere l'Italia perché nel loro Paese non riuscivano a garantire l'adeguata e serena crescita dei figli a causa delle difficoltà economiche vissute;
- che in Italia hanno ricevuto ospitalità dal fratello della sig.ra , soggiornante di Pt_2
lungo periodo in Italia.
Ha dato atto che il nucleo familiare hanno fatto ingresso in Italia solo nell'estate del
2024 e che la minore è stata iscritta alla prima classe della scuola primaria, Per_1
mentre il piccolo è stato iscritto alla prima classe della scuola dell'infanzia. Per_5
Ha rilevato pertanto come alcun radicamento del nucleo si sia realizzato, insufficiente rivelandosi la frequentazione da parte della primogenita di qualche mese di scuola per ritenerla irreversibilmente avviata ad un percorso di scuola, peraltro in una lingua diversa ancora da imparare.
Ha evidenziato che i genitori non risultano avviati ad alcuna attività lavorativa ma sono sostenuti economicamente dal fratello ospitante, sicché deve ritenersi più sicura la situazione di vita in Macedonia dove il padre dei minori aveva un lavoro e dove vivevano entrambe le famiglie di origine che potevano offrire supporto nella vita e nella gestione dei bambini, brutalmente sradicati dal loro territorio di origine.
1.2. In punto di diritto ha richiamato i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite nella pronuncia n. 21799/2010, in ordine all'essere la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore svincolata dall'eccezionalità come condizione di operatività (nel senso che la stessa non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla salute del minore, ma qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute collegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto) sia la giurisprudenza successiva che, recependo e sviluppando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, ha interpretato in senso ampio i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Ha al riguardo dato atto che si è affermato (Cass. 1824/2016 e Cass. 5084/2018) che la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi.
Ha spiegato che, ai fini del giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita del minore con incidenza sul suo sviluppo psicofisico, sono stati positivamente valutati: - il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass. 25419/2015); - il disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o entrambi i genitori (Cass.
25508/2014; Cass. 24476/2015; Cass. 19433/2017); - la tenera età del minore (Cass.
15191/2015).
1.3. Ha conclusivamente evidenziato che nella specie difettano del tutto i presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda.
2. Avverso tale decreto hanno proposto reclamo gli originari reclamanti e ne hanno invocato la riforma con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. I reclamanti, ripercorsi sinteticamente i tratti della vicenda personale riguardante il nucleo familiare e ribadito che i minori hanno diritto di vivere e di ricevere assistenza sia dal padre che dalla madre, hanno articolato un unico motivo di reclamo denunciando: “Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria inadeguata
e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 31, comma 3, D.Lgs 286/98 –
Irrazionalità e contraddittorietà della motivazione”.
2.2. In particolare si dolgono del fatto che il primo giudice non ha formulato alcun giudizio prognostico, omettendo di considerare che il Italia i minori potrebbero ricevere le cure idonee che si confanno a qualsiasi fanciullo, senza diseguaglianze economiche e sociali;
che inoltre i genitori possono trovare in Italia un idoneo impiego che soddisfi le loro esigenze, senza la costante pressione di poterlo perdere per ragioni di politica interna, mentre in Macedonia il nucleo familiare vivrebbe in stato di abbandono situazione che provocherebbe grave danno ai minori.
Espongono che il Tribunale ha omesso di considerare che non autorizzare i genitori a rimanere in Italia significherebbe disporre l'espulsione di fatto dei minori dal
Territorio nazionale.
Richiamano infine i principi enunciati dalla Suprema Corte, a partire dalla pronuncia a sezioni Unite n 22216/2006.
Rappresentano conclusivamente che la mancata autorizzazione dei reclamanti a rimanere in Italia “porterebbe a due drastiche alternative”: a) sradicamento dal
Territorio nazionale dei minori che sarebbero costretti a seguire i genitori in Albania, dove non ha più nulla;
b) distacco della minore dai genitori, che potrebbero fare la dura scelta di affidarli ai familiari regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Con nota in data 18.03.2025 il P.M. ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. L'udienza del giorno 1.04.2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note depositate nei termini prescritti i reclamanti hanno insistito nella richiesta di accoglimento del reclamo, che può pertanto essere deciso.
5. Ritiene il Collegio che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.
5.1. Va innanzi tutto evidenziato che, come evincibile dalla disamina del provvedimento impugnato e secondo quanto sopra sinteticamente esposto al paragrafo 1.1., il Tribunale ha vagliato in modo approfondito la situazione sottoposta al suo esame dai ricorrenti, attentamente valutando i dati rappresentati dagli istanti ed evincibili dal ricorso. 5.2. Tanto premesso, il Collegio, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali già esposti dal Tribunale (secondo quanto sopra riassunto al paragrafo 1.3), ritiene utile ulteriormente chiarire che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22.027/2023, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal citato art. 31, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute
(potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto), le situazioni dedotte debbono tuttavia essere non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare, sicché la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2010, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico” atteso che ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cfr. Cass. n. 9391 del 2018).
5.3. Ciò detto si rileva che il Tribunale, sulla scorta dell'attenta disamina della vicenda concreta, quale risultante dalle emergenze probatorie disponibili, ha formulato un giudizio prognostico che appare corretto e meritevole di essere in questa sede condiviso.
Invero, per un verso, va ribadito: - che i minori sono nati in Macedonia ed hanno fatto ingresso in Italia solo nell'estate del 2024; - che nessuno dei due genitori è occupato lavorativamente (non potendo rilevare ai fini della valutazione della sussistenza di radicamento nel territorio italiano la dichiarazione, a firma del legale rappresentante di una S.r.l., di intenzione di assumere il ricorrente a tempo indeterminato, non appena sarà in possesso di regolare permesso di soggiorno, dichiarazione prodotta in copia in allegato alle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del giorno 1.04.2025); - che la famiglia non ha una propria autonomia abitativa, vivendo ospite del sig. (che i reclamanti indicano come fratello della sig.ra , Persona_6 Pt_2
ma che -ad un attento esame della documentazione- risulta avere un diverso cognome ed una diversa nazionalità, essendo albanese); - che i minori hanno iniziato solo da qualche mese il loro percorso scolastico in Italia.
E' evidente come, alla luce degli elementi sopra esposti, alcun radicamento dei minori o del nucleo familiare si sia realizzato nel territorio italiano, che non può dunque considerarsi il centro di imputazione dei loro interessi e relazioni, non potendo neanche valorizzarsi nella specie (non essendo nessuno dei genitori occupato e non disponendo il nucleo di una propria abitazione) lo sforzo di inserimento nella società italiana (fattori che possono essere considerati quale dimostrazione della integrazione del nucleo nel locale contesto socio abitativo).
Neanche sono ipotizzabili eventi traumatici e non prevedibili, trascendenti il normale disagio dovuto al rimpatrio, in capo ai minori per effetto del distacco dal luogo ove attualmente si trovano, atteso che non può considerarsi realizzato alcun apprezzabile processo di inserimento e radicamento sul territorio italiano e che i predetti tornerebbero a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti fino a qualche mese fa.
5.4 Quanto alle disagiate condizioni economiche in cui il nucleo, secondo quanto dedotto dai reclamanti, viveva in Macedonia, il Collegio -premesso che non può giustificare il ricorso all'art. 31 la mera aspirazione di miglioramento delle capacità economiche del nucleo familiare- si rileva che condivisibile appare il rilievo del
Tribunale secondo cui nella specie non risulta provato o specificamente allegato il disagio economico vissuto in Macedonia, che peraltro dovrebbe essere superiore a quello che il nucleo si trova a vivere in Italia, dove non ha reddito, occupazione né una abitazione autonoma.
5.5. Va fine rilevato che poiché sono entrambi i genitori che chiedono l'autorizzazione a rimanere temporaneamente in Italia, alcun rischio di disgregamento dell'unità familiare appare ravvisabile nella specie, atteso che l'allontanamento dei reclamanti non determinerebbe necessariamente il distacco dalla minore, che potrebbe seguire i genitori in Albania.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo;
2) Si comunichi;
3) Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 10.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)