"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) . ((2)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) . ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 85, comma 1, lettera dd)) che restano in vigore le disposizioni legislative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto.