Articolo 12 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 11Articolo 13
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28 marzo 2000
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27 aprile 2001
Art. 12. Flessibilita' dell'astensione obbligatoria 1. Dopo l' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) . ((2)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) . ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 85, comma 1, lettera dd)) che restano in vigore le disposizioni legislative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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