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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8180/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di ER, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. STEFANI SIMONA, come da mandato difensivo in atti (intervenuta rinuncia al mandato in data 03/03/23);
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GIATTI MONICA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
1. In via principale:
Qualora dovesse esservi la disponibilità a rinnovare il comodato d'uso gratuito dell'immobile di via Sesini n. 2/B da parte della in favore del CP_2 ricorrente:
1) disporsi che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocazione prevalente ed anagrafica con il padre;
2) disporsi che i figli restino a settimane alterne con ciascun genitore;
3) disporsi che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei tempi di permanenza degli stessi presso di loro;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti i precedenti capi n. 1) 2) e 3):
4) disporsi che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocazione prevalente ed anagrafica con la madre nell'abitazione nella quale ella si traferirà unitamente ai figli;
5) disporsi che il padre avrà diritto-dovere di vedere i figli secondo le attuali modalità di visita;
6) disporsi che il sig. , attese le attuali esigenze dei figli, i Parte_1 tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore corrisponda a la somma mensile di € 500,00 (€ Controparte_1
250,00 ciascuno); tale somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata e sarà rivalutabile anualmente in base agli indici ISTAT,
In ogni caso:
7) disporsi che entrambi i genitori concorrano pariteticamente, nella misura del
50% ciascuno alle spese accessorie mediche e scolastiche come da Protocollo presso il Tribunale di ER;
il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute con l'accortezza di farsi rilasciare adeguata documentazione, onde consentire ad entrambi i genitori pari sgravi fiscali;
pagina 2 di 14 8) Disporsi che entrambi i coniugi sono econonomicamente indipendenti e godono di una retribuzione, o reddito da attività professionale, e, pertanto, nulla dovrà disporsi a carico od a favore di ciascuno dei coniugi quale assegno divorzile;
9) Con vittoria di spese e competenze di causa nella misura di cui al DM n. 55/14, oltre al 15% di spese generali e CPA.
Conclusioni di parte resistente:
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Controparte_1
, matrimonio celebrato a ER con rito civile il 14.02.2010 Parte_1 ed iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di ER anno 2010 n.
27 serie/II
2) Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 collocandoli prevalentemente ed anagraficamente presso la madre.
3) Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese salvo diverso accordo tra coniugi, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera entro le 20.30. Il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli due Parte_1 fine settimana al mese salvo diverso accordo tra coniugi dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera entro le 20.30. Il sig. inoltre potrà tenere Parte_1 con sé i figli uno o due pomeriggi alla settimana concordando con la madre i giorni dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 dopo cena indicativamente i giorni di lunedì e mercoledì.
4) I figli minori poi trascorreranno con ciascuno dei genitori:
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive. Il periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ciascun anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno. Per quanto riguarda il 25 dicembre i ragazzi indicativamente trascorreranno con il padre il pranzo natalizio e con la madre la cena.
- Tre giorni durante le vacanze pasquali curando l'alternanza tra il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
In via principale in ordine al mantenimento dei figli:
5) Respingersi l'istanza di revoca/modifica dei provvedimenti presidenziali proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e diritto;
Parte_1
pagina 3 di 14 6) Disporre che il signor corrisponda alla moglie Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di €
[...]
800,00 ciascuno (o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) entro il giorno 5 di ogni mese sul contro corrente intestato alla stessa, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
7) Disporsi che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese accessorie mediche e scolastiche come da Protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di ER e le rette dell'Istituto privato Antonio Provolo frequentato dai figli minori sino al termine, per ciascuno dei due, del ciclo di scuola primaria e secondaria.
In via subordinata anche in considerazione della possibile evoluzione della situazione, confermarsi in ordine al mantenimento dei figli le attuali condizioni concordate in sede di separazione e quindi
8) Determinarsi in € 350,00 ciascuno il contributo mensile che il sig. Parte_1 dovrà versare per il mantenimento dei figli minori (€ 700,00 complessivi). Tali somme saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata e saranno rivalutabili annualmente in base agli indici Istat.
9) Disporsi che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, alle spese accessorie mediche e scolastiche come da Protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di ER ivi comprese le rette dell'Istituto privato Antonio Provolo frequentato dai figli minori sino al termine, per ciascuno dei due, del ciclo di scuola primaria.
In via principale per quanto attiene alla casa familiare
10) Disporsi che l'immobile in V. Sesini 2/B, ER (così catastalmente individuato: Comune di ER Foglio 242, m.n.15, sub.14 categoria A2), venga assegnato alla IG unitamente agli arredi e corredi in Controparte_1 esso esistenti, ordinando al sig. di spostare la residenza dalla Parte_1 casa familiare.
11) Disporsi che le utenze della casa familiare siano a carico della IG , CP_1 previa voltura a proprio favore, dal mese successivo al percepimento mensile degli assegni familiari da parte della stessa.
12) Disporsi che le eventuali spese condominiali siano poste a carico del sig.
. Parte_1
pagina 4 di 14 In via subordinata per quanto attiene alla casa familiare
13) Nell'ipotesi in cui alla IG non venga assegnata la casa familiare e/ CP_1 in ogni caso di rilascio dell'immobile già casa coniugale e/o per qualsiasi causa per cui la sig.ra ne dovesse perdere il godimento, disporsi che il sig. CP_1 Parte_1 provveda al versamento di un ulteriore assegno mensile da versarsi a titolo di contributo alla collocazione abitativa per i figli nella misura di € 600,00 mensili oltre ad un contributo per le spese condominiali da determinarsi in via equitativa;
14) In caso di mancata assegnazione della casa familiare alla IG , darsi CP_1 facoltà alla stessa di asportare dalla casa gli arredi e corredi in essa esistenti.
In ogni caso
Per quanto concerne gli assegni familiari:
15) Disporsi che gli assegni familiari rimangano alla IG , nel caso in cui CP_1 la stessa dovesse essere assunta con regolare contratto, con versamento diretto a suo favore in busta paga, nel caso in cui invece, per la modalità di collaborazione posta in essere non fosse possibile, che quelli spettanti al nucleo familiare in base al contratto di lavoro del sig. , siano versati direttamente dall'INPS sul Parte_1 cc intestato alla stessa, alla quale dovranno essere riconosciuti in ogni caso gli eventuali arretrati a far data dall'udienza del 4 ottobre 2018 di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, non percepiti a causa del permanere della residenza comune degli ex coniugi.
16) Con vittoria di spese e onorari di causa oltre accessori di legge.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”.
MOTIVAZIONE
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 1490 del 02/10/20, con la quale il
Tribunale di ER ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e ai sensi dell'art. 4, Parte_1 Controparte_1
comma 12, L. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
pagina 5 di 14 richiamate come sopra le conclusioni precisate dalle parti all'esito della fase istruttoria;
osservato che l'oggetto della presente indagine investe le residue domande in ordine all'affidamento e al mantenimento economico della prole minorenne, all'assegnazione della casa familiare e alle modalità di visita del genitore non collocatario;
ritenuto, quanto all'affidamento dei figli minori, che, in conformità alla comune richiesta dei genitori, possa essere confermato anche in sede di divorzio l'affidamento congiunto dei due figli minori ad entrambi i genitori,
tenuto conto che detto modulo di affidamento, oltre ad essere in linea con l'adeguata capacità genitoriale delle parti come accertata dai Servizi Sociali
incaricati (cfr. Relazione dep. 31/01/22), appare conforme all'interessse dei minori, che, pur a fronte del conflitto genitoriale, sono stati valutati dagli operatori dei SS come bambini sereni ed equilibrati, sia quando inseriti nei rispettivi nuclei familiari d'origine (nonni e zii paterni e materni, tutti molto presenti), sia nelle relazioni scolastiche con i pari e con il corpo insegnante;
rilevato, quanto al collocamento della prole, che, in considerazione della accertata maggiore disponibilità della madre a prendersi cura dei figli minori e a seguirli nelle rispettive primarie esigenze di cura e di crescita, appare conforme agli interessi della prole confermarne il collocamento prevalente presso la residenza materna, tenuto conto che: i) l'allegazione della madre che i figli, nei tempi di permanenza dei figli presso il padre, sono di fatto affidati alle cure dei nonni paterni, è stata confermata non solo dallo stesso pagina 6 di 14 padre ricorrente (che attribuisce tale circostanza al fatto che entrambi i figli sono normoudenti sicchè preferiscono trascorrere il tempo con i nonni, gli zii e i cugini paterni in quanto anch'essi tutti normoudenti), ma anche dalla madre resistente, dallo stesso minore - sentito dal giudice Per_1
all'udienza del 14/07/22 - e dagli operatori dei Servizi sociali, che hanno ricevuto le dichiarazioni paterne e materne in tal senso nel corso dei colloqui avuti nello svolgimento dell'incarico (cfr. Relazione dei SS dep.
31/01/22); ii) da quando il marito ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale con la nuova compagna bielorussa - con la quale ha contratto matrimonio nel corso del presente giudizio (cfr. dichiarazione dle difensore del marito all'udienza del 25/10/22) - egli è spesso assente perché in viaggio in Bielorussia con la moglie e le due figlie minori di questa, sicchè
risulta meno in grado della madre ricorrente di occuparsi in modo sistematico dei due figli e;
Per_1 Per_2
ritenuto, pertanto, che sia opportuno e conforme all'interesse dei minori confermare il collocamento prevalente degli stessi presso la residenza materna;
ritenuto, quanto all'assegnazione della casa familiare (di proprietà dei genitori del marito ricorrente), che la misura già stabilita in sede di separazione consensualizzata debba essere confermata anche nella presente sede divorzile;
rilevato, infatti: i) che essa appare innanzitutto strumentale a garantire il diritto dei figli minori al mantenimento dell'habitat domestico nel quale sono pagina 7 di 14 da sempre inseriti e ne quale tuttora vivono con la madre;
ii) che il marito,
lamentando asserite difficoltà economiche sopravvenute agli accordi di separazione, non ha di fatto mai dato ottemperanza all'obbligo assunto in sede di accordo di separazione, nella concordata prospettiva del rilascio della casa da parte di madre e prole in favore dei suoi genitori (anch'essi inadempienti all'obbligo in quella sede assunto di farsi garanti del pagamento periodico del canone di locazione da parte del figlio), di farsi carico dei costi di locazione di una abitazione alternativa destinata a madre e prole, che pure la moglie ha riferito di avere nel tempo reperito ma che non ha potuto ufficializzare con contratto formalizzato in ragione del rifiuto di adempimento del marito;
rilevato, quindi, che, nella prospettiva indicata, la permanenza della resistente nella ex casa coniugale per continure ad abitarla con i figli si rende necessaria in ragione dell'inottemperanza del marito all'impegno di agevolare il trasferimento di madre e figli in altra abitazione facendosi carico degli oneri locativi, che non possone essere assunti autonomamente dalla madre in ragione della sperequazione tra le effettive condizioni economico/reddituali dei due coniugi, tenuto conto che il marito, nonostante il denunciato licenziamento dalla società (facente capo Controparte_2
alla famiglia paterna) e la lamentata conseguenziale contrazione reddituale,
continua in realtà a ricevere dalla propria famiglia d'origine quel supporto economico stabile e continuo che è già stato ampiamente valorizzato in sede di accordo di separazione come sufficiente a giustificare l'assunzione pagina 8 di 14 in via esclusiva in capo al marito di obblighi di contribuzione ben più ampi di quelli della moglie ed estesi anche al pagamento del canone di locazione della casa per moglie e prole e delle rette delle scuole private dei figli;
osservato, poi, quanto al contributo paterno al mantenimento della prole,
che le deduzioni paterne di peggioramento delle proprie condizioni reddituali dopo la separazione, in quanto basate solo sulla produzione della lettera di licenziamento da parte della società di famiglia e Controparte_2
sulle deduzioni di un minor reddito da lavoro alle dipendenze di CP_3
(società facente capo al fratello del marito, che lo ha assunto dopo il licenziamento dalla cfr. buste paga sub doc. 9 del Controparte_2
ricorrente), oltre che sulla vendita dell'auto (che è emerso essere stata in realtà ceduta dietro corrispettivo alla predetta e da questa restituita CP_4
in uso al ricorrente quale benefit del dipendente: cfr. doc. 14 del ricorrente),
autorizzano quantomeno il dubbio che il ricorrente abbia precostituito l'evidenza di una situazione di diminuito benessere economico per supportare la richiesta azionata nella presente causa di divorzio di riduzione del contributo al mantenimento della prole stabilito in sede di accordo di separazione;
ritenuto, infatti, che il non modesto stile di vita del marito, che la moglie ha denunciato fin dall'inizio della presente causa e che è stato espressamente confermato anche dal figlio nel corso dell'audizione (in cui il Per_1
minore ha confermato le plurime e ricorrenti trasferte del padre in
Bielorussia, anche per periodi prolungati), tradisce quantomeno il continuo pagina 9 di 14 e mai venuto meno robusto apporto economico da parte della famiglia di origine del marito, che continua a sostenerlo ampiamente, permettendogli quantomeno di sopportare i costi di plurimi e ripetuti viaggi in Bielorussia in visita alla fidanzata, poi divenuta sua moglie in corso di causa, che il ricorrente non si potrebbe in alcun modo permettere se egli dovesse contare esclusivamente sul modesto reddito da lavoro che gli proviene dal rapporto di dipendenza con la società Ferline 32 facente capo al fratello
(cfr. doc. 9, cit.);
osservato, a tale riguardo, che il ricorrente, nonostante l'invito del giudice all'aggiornamento della documentazione reddituale/patrimoniale impartito in sede di avvio della causa a conclusioni, non ha in alcun modo ottemperato all'ordine di aggiornamento della propria documentazione reddituale/patrimoniale (omettendo del tutto, per esempio, la produzione degli estratti aggiornati dei propri conti correnti), né ha documentato la situazione reddituale della nuova moglie convivente, in tal modo frustrando completamente l'esigenza giudiziale della effettiva ricostruzione della sua stuazione economico-reddituale e rendendo, quindi, vieppiù, legittimo il sospetto della sua volontà di occultamento delle effettive risorse a sua disposizione, sia come apporti provenienti dalla propria famiglia di origine,
sia come effettiva capacità di spesa, sia come contributo del coniuge convivente;
osservato che a conferma di quanto sopra assume rilevanza anche la cessione operata dal marito in favore di suo padre delle quote sociali della pagina 10 di 14 società ad un prezzo simbolico, tenuto conto che la Controparte_2
relativa deduzione della moglie (cfr. memoria integrativa di costituzione in sede istruttoria) è rimasta sostanzialmente non contestata dal ricorrente,
che ha omesso di produrre l'atto di cessione di quota sociale al padre attestante il trasferimento a prezzo adeguato al valore commerciale della quota stessa;
rilevato, per contro, che la moglie resistente ha pienamente ottemperato,
sia in via originaria con la comparsa di costituzione e risposta sia ottemperando all'invito giudiziale di aggiornamento della documentazione in fase di avvio della causa a conclusioni, agli obblighi di discovery documentale della propria situazione reddituale-patrimoniale,
documentando: i) un reddito da lavoro presso la Quid Cooperativa Sociale
per circa € 800,00-900,00 mensili (cfr. buste paga sub doc. 17); ii) il percepimento di pensione di invalidità per la non udenza di circa € 537,58
mensili (cfr. estratti conto sub doc. 19); iii) l'accredito periodico dell'assegno unico per i figli per circa € 410,00; iv) l'assenza di risparmi, salvo un modesto investimento in una polizza vita (cfr. doc. 22); v) l'assenza di beni immobili;
vi) l'utilizzo di una carta di credito prepagata, dai cui estratti conto emergono solo piccole spese correnti (cfr. doc. 21 della resistente);
ritenuto, pertanto, che, nel quadro descritto ed in ragione della condotta processuale del ricorrente di grave inottemperanza agli obblighi di discovery documentale, vada confermata la misura di contribuzione a suo tempo stabilita con la sentenza di separazione in € 700,00 mensili per i due figli,
pagina 11 di 14 rivalutati in € 824,60 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione sino a tutto il 31/12/24, trattandosi di misura non solo a suo tempo stabilita consensualmente dalle parti e, quindi, presuntivamente aderente alle reali condizioni di reddito di ciascun coniuge, ma anche già
calibrata sulla presumibile sperequazione reddituale tra le parti che l'omesso aggiornamento documentale del marito autorizza a ritenere non affatto smentita in causa;
rilevato che, in conformità all'accordo di separazione, va ribadita anche la misura della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie inerenti ai minori;
osservato, poi, che la moglie resistente non ha fatto richiesta di assegno divorzile;
rilevato, infine, che vanno confermate le condizioni stabilite nell'accordo di separazione anche con riferimento alle visite paterne nei confronti dei figli minori, strutturate sull'alternanza tra i genitori dei fine settimana dal venerdì
alla domenica sera oltre a due pomeriggi infrasettimanali, trattandosi di calendario già in vigore tra le parti, funzionale alla conservazione del rapporto padre/figli e non contestato dai coniugi (tenuto conto che lo stesso padre, dopo avere richiesto in via principale il collocamento paritario tra i due genitori per l'ipotesi di assegnazione della casa coniugale al padre medesimo, ha comunque formulato richiesta in via subordinata di mantenimento del calendario di visite secondo le modalità già in atto tra le parti);
pagina 12 di 14 osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu rispetto alla domanda di separazione - in ragione sia della natura 'necessaria' di tale pronuncia, sia della mancata opposizione di parte resistente alla domanda stessa - può dichiararsene la compensazione tra le parti nella misura di 1/3, con condanna del marito ricorrente, soccombente rispetto alle ulteriori domande, a rifondere alla controparte i residui 2/3, liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della controversia come prospettato nel ricorso introduttivo e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria al 100%; no fase decisoria per mancato deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 1490 del
02/10/20 con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti:
così dispone:
1) conferma integralmente le condizioni di separazione, dando atto che il contributo paterno al mantenimento dei figli, da corrispondersi in favore della moglie resistente con le modalità di cui alla sentenza di separazione, è
pari a € 824,60 mensili già rivalutato a tutto il 2024;
2) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di
1/3, con condanna del marito ricorrente a rifondere alla moglie resistente i residui 2/3, liquidati in € 3.140,00 per compensi e € 65,33 per spese di CU,
pagina 13 di 14 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 31/03/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di ER, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. STEFANI SIMONA, come da mandato difensivo in atti (intervenuta rinuncia al mandato in data 03/03/23);
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GIATTI MONICA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
1. In via principale:
Qualora dovesse esservi la disponibilità a rinnovare il comodato d'uso gratuito dell'immobile di via Sesini n. 2/B da parte della in favore del CP_2 ricorrente:
1) disporsi che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocazione prevalente ed anagrafica con il padre;
2) disporsi che i figli restino a settimane alterne con ciascun genitore;
3) disporsi che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei tempi di permanenza degli stessi presso di loro;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti i precedenti capi n. 1) 2) e 3):
4) disporsi che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocazione prevalente ed anagrafica con la madre nell'abitazione nella quale ella si traferirà unitamente ai figli;
5) disporsi che il padre avrà diritto-dovere di vedere i figli secondo le attuali modalità di visita;
6) disporsi che il sig. , attese le attuali esigenze dei figli, i Parte_1 tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore corrisponda a la somma mensile di € 500,00 (€ Controparte_1
250,00 ciascuno); tale somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata e sarà rivalutabile anualmente in base agli indici ISTAT,
In ogni caso:
7) disporsi che entrambi i genitori concorrano pariteticamente, nella misura del
50% ciascuno alle spese accessorie mediche e scolastiche come da Protocollo presso il Tribunale di ER;
il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute con l'accortezza di farsi rilasciare adeguata documentazione, onde consentire ad entrambi i genitori pari sgravi fiscali;
pagina 2 di 14 8) Disporsi che entrambi i coniugi sono econonomicamente indipendenti e godono di una retribuzione, o reddito da attività professionale, e, pertanto, nulla dovrà disporsi a carico od a favore di ciascuno dei coniugi quale assegno divorzile;
9) Con vittoria di spese e competenze di causa nella misura di cui al DM n. 55/14, oltre al 15% di spese generali e CPA.
Conclusioni di parte resistente:
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Controparte_1
, matrimonio celebrato a ER con rito civile il 14.02.2010 Parte_1 ed iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di ER anno 2010 n.
27 serie/II
2) Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 collocandoli prevalentemente ed anagraficamente presso la madre.
3) Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese salvo diverso accordo tra coniugi, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera entro le 20.30. Il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli due Parte_1 fine settimana al mese salvo diverso accordo tra coniugi dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera entro le 20.30. Il sig. inoltre potrà tenere Parte_1 con sé i figli uno o due pomeriggi alla settimana concordando con la madre i giorni dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 dopo cena indicativamente i giorni di lunedì e mercoledì.
4) I figli minori poi trascorreranno con ciascuno dei genitori:
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive. Il periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ciascun anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno. Per quanto riguarda il 25 dicembre i ragazzi indicativamente trascorreranno con il padre il pranzo natalizio e con la madre la cena.
- Tre giorni durante le vacanze pasquali curando l'alternanza tra il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
In via principale in ordine al mantenimento dei figli:
5) Respingersi l'istanza di revoca/modifica dei provvedimenti presidenziali proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e diritto;
Parte_1
pagina 3 di 14 6) Disporre che il signor corrisponda alla moglie Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di €
[...]
800,00 ciascuno (o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) entro il giorno 5 di ogni mese sul contro corrente intestato alla stessa, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
7) Disporsi che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese accessorie mediche e scolastiche come da Protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di ER e le rette dell'Istituto privato Antonio Provolo frequentato dai figli minori sino al termine, per ciascuno dei due, del ciclo di scuola primaria e secondaria.
In via subordinata anche in considerazione della possibile evoluzione della situazione, confermarsi in ordine al mantenimento dei figli le attuali condizioni concordate in sede di separazione e quindi
8) Determinarsi in € 350,00 ciascuno il contributo mensile che il sig. Parte_1 dovrà versare per il mantenimento dei figli minori (€ 700,00 complessivi). Tali somme saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata e saranno rivalutabili annualmente in base agli indici Istat.
9) Disporsi che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, alle spese accessorie mediche e scolastiche come da Protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di ER ivi comprese le rette dell'Istituto privato Antonio Provolo frequentato dai figli minori sino al termine, per ciascuno dei due, del ciclo di scuola primaria.
In via principale per quanto attiene alla casa familiare
10) Disporsi che l'immobile in V. Sesini 2/B, ER (così catastalmente individuato: Comune di ER Foglio 242, m.n.15, sub.14 categoria A2), venga assegnato alla IG unitamente agli arredi e corredi in Controparte_1 esso esistenti, ordinando al sig. di spostare la residenza dalla Parte_1 casa familiare.
11) Disporsi che le utenze della casa familiare siano a carico della IG , CP_1 previa voltura a proprio favore, dal mese successivo al percepimento mensile degli assegni familiari da parte della stessa.
12) Disporsi che le eventuali spese condominiali siano poste a carico del sig.
. Parte_1
pagina 4 di 14 In via subordinata per quanto attiene alla casa familiare
13) Nell'ipotesi in cui alla IG non venga assegnata la casa familiare e/ CP_1 in ogni caso di rilascio dell'immobile già casa coniugale e/o per qualsiasi causa per cui la sig.ra ne dovesse perdere il godimento, disporsi che il sig. CP_1 Parte_1 provveda al versamento di un ulteriore assegno mensile da versarsi a titolo di contributo alla collocazione abitativa per i figli nella misura di € 600,00 mensili oltre ad un contributo per le spese condominiali da determinarsi in via equitativa;
14) In caso di mancata assegnazione della casa familiare alla IG , darsi CP_1 facoltà alla stessa di asportare dalla casa gli arredi e corredi in essa esistenti.
In ogni caso
Per quanto concerne gli assegni familiari:
15) Disporsi che gli assegni familiari rimangano alla IG , nel caso in cui CP_1 la stessa dovesse essere assunta con regolare contratto, con versamento diretto a suo favore in busta paga, nel caso in cui invece, per la modalità di collaborazione posta in essere non fosse possibile, che quelli spettanti al nucleo familiare in base al contratto di lavoro del sig. , siano versati direttamente dall'INPS sul Parte_1 cc intestato alla stessa, alla quale dovranno essere riconosciuti in ogni caso gli eventuali arretrati a far data dall'udienza del 4 ottobre 2018 di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, non percepiti a causa del permanere della residenza comune degli ex coniugi.
16) Con vittoria di spese e onorari di causa oltre accessori di legge.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”.
MOTIVAZIONE
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 1490 del 02/10/20, con la quale il
Tribunale di ER ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e ai sensi dell'art. 4, Parte_1 Controparte_1
comma 12, L. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
pagina 5 di 14 richiamate come sopra le conclusioni precisate dalle parti all'esito della fase istruttoria;
osservato che l'oggetto della presente indagine investe le residue domande in ordine all'affidamento e al mantenimento economico della prole minorenne, all'assegnazione della casa familiare e alle modalità di visita del genitore non collocatario;
ritenuto, quanto all'affidamento dei figli minori, che, in conformità alla comune richiesta dei genitori, possa essere confermato anche in sede di divorzio l'affidamento congiunto dei due figli minori ad entrambi i genitori,
tenuto conto che detto modulo di affidamento, oltre ad essere in linea con l'adeguata capacità genitoriale delle parti come accertata dai Servizi Sociali
incaricati (cfr. Relazione dep. 31/01/22), appare conforme all'interessse dei minori, che, pur a fronte del conflitto genitoriale, sono stati valutati dagli operatori dei SS come bambini sereni ed equilibrati, sia quando inseriti nei rispettivi nuclei familiari d'origine (nonni e zii paterni e materni, tutti molto presenti), sia nelle relazioni scolastiche con i pari e con il corpo insegnante;
rilevato, quanto al collocamento della prole, che, in considerazione della accertata maggiore disponibilità della madre a prendersi cura dei figli minori e a seguirli nelle rispettive primarie esigenze di cura e di crescita, appare conforme agli interessi della prole confermarne il collocamento prevalente presso la residenza materna, tenuto conto che: i) l'allegazione della madre che i figli, nei tempi di permanenza dei figli presso il padre, sono di fatto affidati alle cure dei nonni paterni, è stata confermata non solo dallo stesso pagina 6 di 14 padre ricorrente (che attribuisce tale circostanza al fatto che entrambi i figli sono normoudenti sicchè preferiscono trascorrere il tempo con i nonni, gli zii e i cugini paterni in quanto anch'essi tutti normoudenti), ma anche dalla madre resistente, dallo stesso minore - sentito dal giudice Per_1
all'udienza del 14/07/22 - e dagli operatori dei Servizi sociali, che hanno ricevuto le dichiarazioni paterne e materne in tal senso nel corso dei colloqui avuti nello svolgimento dell'incarico (cfr. Relazione dei SS dep.
31/01/22); ii) da quando il marito ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale con la nuova compagna bielorussa - con la quale ha contratto matrimonio nel corso del presente giudizio (cfr. dichiarazione dle difensore del marito all'udienza del 25/10/22) - egli è spesso assente perché in viaggio in Bielorussia con la moglie e le due figlie minori di questa, sicchè
risulta meno in grado della madre ricorrente di occuparsi in modo sistematico dei due figli e;
Per_1 Per_2
ritenuto, pertanto, che sia opportuno e conforme all'interesse dei minori confermare il collocamento prevalente degli stessi presso la residenza materna;
ritenuto, quanto all'assegnazione della casa familiare (di proprietà dei genitori del marito ricorrente), che la misura già stabilita in sede di separazione consensualizzata debba essere confermata anche nella presente sede divorzile;
rilevato, infatti: i) che essa appare innanzitutto strumentale a garantire il diritto dei figli minori al mantenimento dell'habitat domestico nel quale sono pagina 7 di 14 da sempre inseriti e ne quale tuttora vivono con la madre;
ii) che il marito,
lamentando asserite difficoltà economiche sopravvenute agli accordi di separazione, non ha di fatto mai dato ottemperanza all'obbligo assunto in sede di accordo di separazione, nella concordata prospettiva del rilascio della casa da parte di madre e prole in favore dei suoi genitori (anch'essi inadempienti all'obbligo in quella sede assunto di farsi garanti del pagamento periodico del canone di locazione da parte del figlio), di farsi carico dei costi di locazione di una abitazione alternativa destinata a madre e prole, che pure la moglie ha riferito di avere nel tempo reperito ma che non ha potuto ufficializzare con contratto formalizzato in ragione del rifiuto di adempimento del marito;
rilevato, quindi, che, nella prospettiva indicata, la permanenza della resistente nella ex casa coniugale per continure ad abitarla con i figli si rende necessaria in ragione dell'inottemperanza del marito all'impegno di agevolare il trasferimento di madre e figli in altra abitazione facendosi carico degli oneri locativi, che non possone essere assunti autonomamente dalla madre in ragione della sperequazione tra le effettive condizioni economico/reddituali dei due coniugi, tenuto conto che il marito, nonostante il denunciato licenziamento dalla società (facente capo Controparte_2
alla famiglia paterna) e la lamentata conseguenziale contrazione reddituale,
continua in realtà a ricevere dalla propria famiglia d'origine quel supporto economico stabile e continuo che è già stato ampiamente valorizzato in sede di accordo di separazione come sufficiente a giustificare l'assunzione pagina 8 di 14 in via esclusiva in capo al marito di obblighi di contribuzione ben più ampi di quelli della moglie ed estesi anche al pagamento del canone di locazione della casa per moglie e prole e delle rette delle scuole private dei figli;
osservato, poi, quanto al contributo paterno al mantenimento della prole,
che le deduzioni paterne di peggioramento delle proprie condizioni reddituali dopo la separazione, in quanto basate solo sulla produzione della lettera di licenziamento da parte della società di famiglia e Controparte_2
sulle deduzioni di un minor reddito da lavoro alle dipendenze di CP_3
(società facente capo al fratello del marito, che lo ha assunto dopo il licenziamento dalla cfr. buste paga sub doc. 9 del Controparte_2
ricorrente), oltre che sulla vendita dell'auto (che è emerso essere stata in realtà ceduta dietro corrispettivo alla predetta e da questa restituita CP_4
in uso al ricorrente quale benefit del dipendente: cfr. doc. 14 del ricorrente),
autorizzano quantomeno il dubbio che il ricorrente abbia precostituito l'evidenza di una situazione di diminuito benessere economico per supportare la richiesta azionata nella presente causa di divorzio di riduzione del contributo al mantenimento della prole stabilito in sede di accordo di separazione;
ritenuto, infatti, che il non modesto stile di vita del marito, che la moglie ha denunciato fin dall'inizio della presente causa e che è stato espressamente confermato anche dal figlio nel corso dell'audizione (in cui il Per_1
minore ha confermato le plurime e ricorrenti trasferte del padre in
Bielorussia, anche per periodi prolungati), tradisce quantomeno il continuo pagina 9 di 14 e mai venuto meno robusto apporto economico da parte della famiglia di origine del marito, che continua a sostenerlo ampiamente, permettendogli quantomeno di sopportare i costi di plurimi e ripetuti viaggi in Bielorussia in visita alla fidanzata, poi divenuta sua moglie in corso di causa, che il ricorrente non si potrebbe in alcun modo permettere se egli dovesse contare esclusivamente sul modesto reddito da lavoro che gli proviene dal rapporto di dipendenza con la società Ferline 32 facente capo al fratello
(cfr. doc. 9, cit.);
osservato, a tale riguardo, che il ricorrente, nonostante l'invito del giudice all'aggiornamento della documentazione reddituale/patrimoniale impartito in sede di avvio della causa a conclusioni, non ha in alcun modo ottemperato all'ordine di aggiornamento della propria documentazione reddituale/patrimoniale (omettendo del tutto, per esempio, la produzione degli estratti aggiornati dei propri conti correnti), né ha documentato la situazione reddituale della nuova moglie convivente, in tal modo frustrando completamente l'esigenza giudiziale della effettiva ricostruzione della sua stuazione economico-reddituale e rendendo, quindi, vieppiù, legittimo il sospetto della sua volontà di occultamento delle effettive risorse a sua disposizione, sia come apporti provenienti dalla propria famiglia di origine,
sia come effettiva capacità di spesa, sia come contributo del coniuge convivente;
osservato che a conferma di quanto sopra assume rilevanza anche la cessione operata dal marito in favore di suo padre delle quote sociali della pagina 10 di 14 società ad un prezzo simbolico, tenuto conto che la Controparte_2
relativa deduzione della moglie (cfr. memoria integrativa di costituzione in sede istruttoria) è rimasta sostanzialmente non contestata dal ricorrente,
che ha omesso di produrre l'atto di cessione di quota sociale al padre attestante il trasferimento a prezzo adeguato al valore commerciale della quota stessa;
rilevato, per contro, che la moglie resistente ha pienamente ottemperato,
sia in via originaria con la comparsa di costituzione e risposta sia ottemperando all'invito giudiziale di aggiornamento della documentazione in fase di avvio della causa a conclusioni, agli obblighi di discovery documentale della propria situazione reddituale-patrimoniale,
documentando: i) un reddito da lavoro presso la Quid Cooperativa Sociale
per circa € 800,00-900,00 mensili (cfr. buste paga sub doc. 17); ii) il percepimento di pensione di invalidità per la non udenza di circa € 537,58
mensili (cfr. estratti conto sub doc. 19); iii) l'accredito periodico dell'assegno unico per i figli per circa € 410,00; iv) l'assenza di risparmi, salvo un modesto investimento in una polizza vita (cfr. doc. 22); v) l'assenza di beni immobili;
vi) l'utilizzo di una carta di credito prepagata, dai cui estratti conto emergono solo piccole spese correnti (cfr. doc. 21 della resistente);
ritenuto, pertanto, che, nel quadro descritto ed in ragione della condotta processuale del ricorrente di grave inottemperanza agli obblighi di discovery documentale, vada confermata la misura di contribuzione a suo tempo stabilita con la sentenza di separazione in € 700,00 mensili per i due figli,
pagina 11 di 14 rivalutati in € 824,60 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione sino a tutto il 31/12/24, trattandosi di misura non solo a suo tempo stabilita consensualmente dalle parti e, quindi, presuntivamente aderente alle reali condizioni di reddito di ciascun coniuge, ma anche già
calibrata sulla presumibile sperequazione reddituale tra le parti che l'omesso aggiornamento documentale del marito autorizza a ritenere non affatto smentita in causa;
rilevato che, in conformità all'accordo di separazione, va ribadita anche la misura della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie inerenti ai minori;
osservato, poi, che la moglie resistente non ha fatto richiesta di assegno divorzile;
rilevato, infine, che vanno confermate le condizioni stabilite nell'accordo di separazione anche con riferimento alle visite paterne nei confronti dei figli minori, strutturate sull'alternanza tra i genitori dei fine settimana dal venerdì
alla domenica sera oltre a due pomeriggi infrasettimanali, trattandosi di calendario già in vigore tra le parti, funzionale alla conservazione del rapporto padre/figli e non contestato dai coniugi (tenuto conto che lo stesso padre, dopo avere richiesto in via principale il collocamento paritario tra i due genitori per l'ipotesi di assegnazione della casa coniugale al padre medesimo, ha comunque formulato richiesta in via subordinata di mantenimento del calendario di visite secondo le modalità già in atto tra le parti);
pagina 12 di 14 osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu rispetto alla domanda di separazione - in ragione sia della natura 'necessaria' di tale pronuncia, sia della mancata opposizione di parte resistente alla domanda stessa - può dichiararsene la compensazione tra le parti nella misura di 1/3, con condanna del marito ricorrente, soccombente rispetto alle ulteriori domande, a rifondere alla controparte i residui 2/3, liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della controversia come prospettato nel ricorso introduttivo e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria al 100%; no fase decisoria per mancato deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 1490 del
02/10/20 con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti:
così dispone:
1) conferma integralmente le condizioni di separazione, dando atto che il contributo paterno al mantenimento dei figli, da corrispondersi in favore della moglie resistente con le modalità di cui alla sentenza di separazione, è
pari a € 824,60 mensili già rivalutato a tutto il 2024;
2) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di
1/3, con condanna del marito ricorrente a rifondere alla moglie resistente i residui 2/3, liquidati in € 3.140,00 per compensi e € 65,33 per spese di CU,
pagina 13 di 14 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 31/03/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto
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