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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1002/2024 promossa con ricorso depositato in data 04.07.2024 da
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 24.02.1972 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Luca
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1974 e residente in [...] al Corso A. Pietrobuoni n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.02.2025 le parti concordemente hanno chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con decorrenza dalla data della domanda;
inoltre, la si è impegnata a restituire, con riferimento alle somme ad ella CP_1 indebitamente versate dall'ex coniuge per il mantenimento dei figli, la metà dell'importo spettante al il quale ha accettato tale proposta transattiva. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 20.09.1998, in Spinetoli (AP), contraeva matrimonio con rito concordatario con la sig.ra C.F. nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
(AP) il 31.08.1974;
- dalla loro unione sono nati due figli, , nata il [...] e Persona_1
, nato l'[...]; Persona_2
− con decreto del 09.01.2014 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi stabilendo, tra le condizioni, che il marito versasse alla Parte_2
moglie un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− con ricorso depositato in data 12.02.2016, iscritto al n. 345/2016 R.G., Parte_1
e chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la
[...] Controparte_1
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
− con sentenza n. 604/2016, depositata in data 19.05.2016, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi CP_2
alle condizioni dagli stessi concordate, tra le quali era prevista la conferma del
[...] contributo a carico del padre, determinato nella procedura di separazione, per il mantenimento della prole;
- dopo la pronuncia di tale sentenza, il ricorrente, mediante istanza di accesso agli atti all'Agenzia del Lavoro della Regione Emilia-Romagna, veniva a conoscenza della circostanza che i figli maggiorenni erano divenuti indipendenti economicamente;
- sussistevano, pertanto, i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio nella parte relativa al mantenimento della prole a carico del Parte_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che questo Tribunale revocasse l'assegno di mantenimento per i figli posto a suo carico nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con decreto emesso in data 08.07.2024 il Presidente del Tribunale designava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 20.02.2025.
La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e , in quanto entrambi erano divenuti Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
tuttavia, si opponeva alla domanda di restituzione degli “arretrati” avanzata dal ricorrente.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice relatore all'udienza del
20.02.2025, ove le stesse si accordavano, chiedendo concordemente che venisse revocato l'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda;
l'accordo prevedeva, inoltre, l'obbligo per la di restituire CP_1
al la metà delle somme da ella indebitamente percepite in passato per la Parte_1
prole. Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e su richiesta delle medesime, con provvedimento temporaneo e urgente, revocava, a partire da quella data, l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente e, all'esito della discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti sulla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli non è contrario alle norme di ordine pubblico, essendo incontestata l'indipendenza economica della prole;
allo stesso modo, la richiesta di decorrenza della revoca dalla data della domanda risulta in linea con l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza.
Invero, secondo la Corte di Cassazione il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento della modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101; conforme
Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I, 07/01/2008, n. 28).
Il Collegio prende inoltre atto che la nell'accordo concluso tra le parti CP_1
all'udienza del 20.02.2025 dinanzi al Giudice relatore, si è obbligata a restituire al la metà delle somme da ella indebitamente percepite per il mantenimento Parte_1
dei figli.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono i presupposti per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni rese in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla propria sentenza n. 604/2016, pubblicata in data 19.05.2016, all'esito del procedimento n. R.G. 345/2016, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.02.2025, così provvede:
1) revoca l'assegno mensile che il ricorrente versava in favore della resistente per il mantenimento dei figli e pari, a seguito degli Persona_1 Persona_2
aggiornamenti ex lege secondo gli indici ISTAT, ad € 456,53 mensili, con decorrenza dalla data della domanda;
2) prende atto che nell'accordo concluso tra le parti all'udienza del 20.02.2025 dinanzi al Giudice relatore, la si è impegnata a restituire al la metà delle CP_1 Parte_1
somme da ella indebitamente percepite per il mantenimento della prole;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 7/3/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1002/2024 promossa con ricorso depositato in data 04.07.2024 da
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 24.02.1972 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Luca
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1974 e residente in [...] al Corso A. Pietrobuoni n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.02.2025 le parti concordemente hanno chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con decorrenza dalla data della domanda;
inoltre, la si è impegnata a restituire, con riferimento alle somme ad ella CP_1 indebitamente versate dall'ex coniuge per il mantenimento dei figli, la metà dell'importo spettante al il quale ha accettato tale proposta transattiva. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 20.09.1998, in Spinetoli (AP), contraeva matrimonio con rito concordatario con la sig.ra C.F. nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
(AP) il 31.08.1974;
- dalla loro unione sono nati due figli, , nata il [...] e Persona_1
, nato l'[...]; Persona_2
− con decreto del 09.01.2014 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi stabilendo, tra le condizioni, che il marito versasse alla Parte_2
moglie un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− con ricorso depositato in data 12.02.2016, iscritto al n. 345/2016 R.G., Parte_1
e chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la
[...] Controparte_1
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
− con sentenza n. 604/2016, depositata in data 19.05.2016, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi CP_2
alle condizioni dagli stessi concordate, tra le quali era prevista la conferma del
[...] contributo a carico del padre, determinato nella procedura di separazione, per il mantenimento della prole;
- dopo la pronuncia di tale sentenza, il ricorrente, mediante istanza di accesso agli atti all'Agenzia del Lavoro della Regione Emilia-Romagna, veniva a conoscenza della circostanza che i figli maggiorenni erano divenuti indipendenti economicamente;
- sussistevano, pertanto, i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio nella parte relativa al mantenimento della prole a carico del Parte_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che questo Tribunale revocasse l'assegno di mantenimento per i figli posto a suo carico nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con decreto emesso in data 08.07.2024 il Presidente del Tribunale designava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 20.02.2025.
La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e , in quanto entrambi erano divenuti Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
tuttavia, si opponeva alla domanda di restituzione degli “arretrati” avanzata dal ricorrente.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice relatore all'udienza del
20.02.2025, ove le stesse si accordavano, chiedendo concordemente che venisse revocato l'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda;
l'accordo prevedeva, inoltre, l'obbligo per la di restituire CP_1
al la metà delle somme da ella indebitamente percepite in passato per la Parte_1
prole. Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e su richiesta delle medesime, con provvedimento temporaneo e urgente, revocava, a partire da quella data, l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente e, all'esito della discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti sulla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli non è contrario alle norme di ordine pubblico, essendo incontestata l'indipendenza economica della prole;
allo stesso modo, la richiesta di decorrenza della revoca dalla data della domanda risulta in linea con l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza.
Invero, secondo la Corte di Cassazione il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento della modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101; conforme
Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I, 07/01/2008, n. 28).
Il Collegio prende inoltre atto che la nell'accordo concluso tra le parti CP_1
all'udienza del 20.02.2025 dinanzi al Giudice relatore, si è obbligata a restituire al la metà delle somme da ella indebitamente percepite per il mantenimento Parte_1
dei figli.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono i presupposti per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni rese in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla propria sentenza n. 604/2016, pubblicata in data 19.05.2016, all'esito del procedimento n. R.G. 345/2016, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.02.2025, così provvede:
1) revoca l'assegno mensile che il ricorrente versava in favore della resistente per il mantenimento dei figli e pari, a seguito degli Persona_1 Persona_2
aggiornamenti ex lege secondo gli indici ISTAT, ad € 456,53 mensili, con decorrenza dalla data della domanda;
2) prende atto che nell'accordo concluso tra le parti all'udienza del 20.02.2025 dinanzi al Giudice relatore, la si è impegnata a restituire al la metà delle CP_1 Parte_1
somme da ella indebitamente percepite per il mantenimento della prole;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 7/3/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo