Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4000/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 4000/23 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma Parte_1
n. 85, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Gentile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente ON domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 2, presso l'ufficio legale di . CP_1
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 3658/2023
CONCLUSIONI:
Appellante: accoglimento delle conclusioni e delle richieste formulate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14-5-2021 evocava in Parte_1 giudizio innanzi al giudice di pace di Gragnano, in persona del legale ON rappresentante p.t., al fine di sentir condannare la convenuta, in via preliminare, a rifondergli la somma di euro 255,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in via pag. 1
A tal fine deduceva che: il giorno 13-5-2019 si era recato presso l'Ufficio Postale di
Casola di Napoli per pagare a a mezzo bollettino postale la somma di euro CP_2
255,00 a titolo di tassa per i rifiuti dell'anno 2018; successivamente aveva ricevuto da una comunicazione a mezzo raccomandata a/r per la morosità dell'anno 2018; CP_2 chiedeva alla convenuta chiarimenti e la restituzione della somma di euro 255,00; proponeva reclamo finalizzato alla richiesta di restituzione della somma e l'immediato bonifico a CP_2
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda, chiedendone il ON rigetto.
In particolare, osservava che: l'Ufficio Postale il giorno 13-5-2019 aveva provveduto, in conformità a quanto richiesto dal cliente con lo stesso bollettino, ad accreditare l'importo sul conto corrente postale ivi indicato n. 879825, che, tuttavia, risultava intestato a e e non corrispondeva a quello di , Persona_1 Controparte_3 CP_2 recante il diverso n. 8769825; aveva provveduto in data 21-5-2021, dopo aver compreso l'errore, a stornare l'importo di euro 255,00 dal conto corrente n. 879825 e ad accreditare l'importo sul conto corrente n. 8769825, nonché a informare delle operazioni effettuate sia e , sia la Persona_1 Controparte_3 CP_2
Con sentenza n. 3658/2023 del 13-10-2022/25-7-2023, il giudice di pace di Gragnano, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 4-9-2023 a ON
ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della decisione, Parte_1 previo accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte di
[...] solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, la declaratoria della ON cessata materia del contendere con condanna della stessa al pagamento delle spese e dei compensi professionali del primo grado del giudizio, oltre che del giudizio di appello.
sebbene ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. ON
2. Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che , “a ON seguito di errore inerente il destinatario nella compilazione del bollettino postale, ha provveduto nell'immediatezza allo storno e al riaccredito sul conto corrente della CP_2
delle relative somme, per il pagamento della ” e che l'attore “in ordine al
[...] Per_2
pag. 2 supposto invio di raccomandata ... da parte della per la morosità relativa al CP_2 mancato pagamento, oggetto del giudizio de quo, nulla ha provato”.
L'appellante ha ritenuto illegittima la decisione sulla base di un solo motivo.
In particolare, ha criticato la decisione per aver il giudice di pace erroneamente rigettato la domanda anziché dichiarare la cessata materia del contendere e condannare alla refusione delle spese di lite. ON
, pur avendo tutti gli elementi necessari per poter adempiere alla ON obbligazione originaria – in quanto il bollettino indicava chiaramente quale intestatario la e quale causale “Tributi Tari 2018 – Comune di Lettere” -, aveva trattenuto CP_2 CP_1 per oltre un anno la somma di euro 255,00 e, nonostante i solleciti e il tentativo di conciliazione stragiudiziale, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice di pace, aveva provveduto al pagamento della somma in favore di CP_2 CP_1
Pertanto, evidenziando che il codice etico di chiariva che “i rapporti ON
e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, sono improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto”, richiamava i principi che regolano la responsabilità in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, sottolineando la sussistenza della responsabilità degli operatori di ex art. 1218 c.c., per non aver adempiuto correttamente ON all'obbligazione a loro carico.
3. Innanzitutto, va accertata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in quanto ritualmente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata (25-7-2023), non notificata.
4. In secondo luogo, si osserva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.),
e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
5. L'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere e disposta la condanna dell'appellata in virtù del principio di soccombenza virtuale, per aver provveduto al pagamento della somma ricevuta al reale beneficiario solo dopo la notifica dell'atto di citazione.
pag. 3 Il motivo è infondato.
La domanda proposta dall'appellante in primo grado era di restituzione dell'indebito oggettivo e, in subordine, di restituzione della somma sborsata a titolo di arricchimento senza causa.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni.
La richiesta è stata formulata assumendo che la convenuta, in ragione dell'errata compilazione del bollettino postale da parte dell'attore e dell'impiegato allo sportello, non aveva pagato la somma di euro 255,00 – versata per il pagamento della tassa dei rifiuti del 2018 – alla creditrice trattenendola indebitamente. CP_2
L'appellata, invece, ha dedotto e documentato - in primo grado -, di aver provveduto subito ad accreditare ai titolari del conto postale, erroneamente compilato dall'appellante, la somma versata e, successivamente, di aver stornato tale somma dal contro corrente postale di questi ultimi per poi accreditarla alla creditrice CP_2
In appello, ha chiesto di accertare il tardivo adempimento Parte_1 della controparte e, pertanto, la soccombenza virtuale dell'appellata, avendo adempiuto alla prestazione dovuta solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
5.1. Presupposti per l'azione di restituzione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., sono quelli del carattere non dovuto della prestazione.
La mancanza di causa debendi può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso (Cass. civ., 14585/2007; Cass. civ., 3994/2006); l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte sussiste sia quando il vincolo obbligatorio non è mai sorto, sia qualora venga accertata la mancanza di una causa adquirendi o solvendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente (cfr. Cass. civ., 13207/2013; Cass. civ., 23416/2022).
Il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass. civ.,
5896/2006; Cass. civ., 4612/2006; Cass. civ., 3468/1997); incombe, invece, sull'accipiens la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito (Cass. civ., 7027/1997).
Nella specie, il solvens ha lamentato la mancanza del titolo delle a ON trattenere la somma sborsata, che doveva essere accreditata alla per pagare CP_2
pag. 4 la somma dovuta per la tassa dei rifiuti, e ha chiesto la restituzione a titolo di indebito, in tal modo proponendo implicitamente la richiesta di accertamento incidentale della risoluzione del contratto per inadempimento, quale presupposto della restituzione.
Come evidenziato, l'appellante ha, però, poi modificato la domanda chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento della controparte.
5.2. Nel merito, è rimasto acquisito pacificamente che a seguito ON della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione della causa a ruolo del 18-5-2021, accertato l'errore nel pagamento del bollettino - che anche a causa dell'errata indicazione del numero di conto corrente riportato sullo stesso era stato effettuato sul conto corrente n. 879825 intestato a e a anziché sul conto corrente Persona_1 Controparte_3
n. 8769825 intestato a -, ha provveduto ad effettuare lo storno delle somme CP_2 accreditate sul conto corrente n. 879825 ed ad accreditare queste sul conto corrente n.
8769825, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
La convenuta, difatti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, deduceva di aver provveduto nei descritti termini e produceva copia del bollettino con numero di conto corrente inesatto intestato a , stralcio dell'estratto conto del 31-5-2021 del CP_2 conto corrente della attestante l'accredito dell'importo di euro 255,00 con CP_2 valuta 31-12-2019, nota del 21-5-2021 inoltrata a per informare la stessa CP_2 dell'avvenuta operazione di accredito con valuta 31-12-2019, nota del 21-5-2021 inoltrata a e per informare gli stessi dello storno della Persona_1 Parte_2 somma erroneamente accreditata.
L'attore (all'udienza del 13-10-2022, fissata ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c.) osservava che l'accredito a da parte di era avvenuto solo CP_2 ON il 21-5-2021, dopo l'iscrizione della causa a ruolo.
5.3. Alla luce di quanto evidenziato, non sussistevano i presupposti la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Invero, è consolidato il principio secondo cui “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (cfr. Cass. civ. sez. 2, sentenza n. 13217 del 28-5-2013); per cui Il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della pag. 5 cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., n. 271 del 11-1-2006; Cass. civ., n. 14774 del 2-8-2004; Cass. civ.,
n. 12844 del 3-9-2003; Cass. civ., n. 14023 del 27-2-2002).
Secondo la giurisprudenza, infatti: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”, (Cass. civ. n. 14939/2020). La soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere (Cass. civ. n.
24714/2022); più semplicemente, la soccombenza virtuale, in questo caso, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio.
5.4. Da quanto emerso in primo grado, è risultato che non aveva ON indebitamente trattenuto la somma corrisposta da ma aveva Parte_1 accreditato tale importo ad un soggetto diverso da quello reale a cui era destinato il pagamento, prestazione che doveva eseguire quale intermediario.
Ne consegue, che il presupposto per ottenere la restituzione della somma, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero il trattenimento della somma, non sussisteva, in quanto questa era stata accreditata a terzi che non avevano titolo alla percezione.
L'appellante non ha chiesto l'adempimento del contratto, ovvero l'accredito alla CP_2 previo recupero della somma, ma la restituzione della somma che, come
[...] evidenziato, non era stata trattenuta.
Tuttavia, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., ha modificato la domanda chiedendo – nelle conclusioni contenute nella allegata comparsa conclusionale - la condanna della controparte al pagamento della soma di euro 255,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
pag. 6 Tale modifica, pur se inammissibile - in quanto effettuata tardivamente, oltre i limiti stabiliti dal codice di rito, all'art. 320 c.p.c.: cfr. ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 20840 del 6-9-2017; Cass. civ., sentenza n. 4529 del 5-3-2004 – non è stata dichiarata tale dal giudice di pace, né tale mancato rilievo è stato censurato dall'appellata, rimasta contumace.
5.5. Se la responsabilità dell'iniziale errato pagamento è attribuibile sia all'appellante
- per aver compilato il bollettino postale indicando in modo Parte_1 inesatto il numero del conto corrente presso cui effettuare il pagamento -, sia a
[...]
- per non avere l'operatore effettuato una verifica della corrispondenza tra il ON numero di conto corrente ed il destinatario del pagamento -, in capo alla società appellata sussiste la diversa e successiva responsabilità per non essersi prontamente attivata per porre rimedio all'errore a seguito dell'accertamento della difformità del pagamento denunziata dall'utente.
L'appellante, invero, ha provato di aver costituito in mora la controparte, producendo note indirizzate alla appellata inviate con p.e.c. con data non leggibile, in cui segnalava l'accaduto, domanda di conciliazione in cui erano esposti i fatti e nota di risposta del 26-
10-2020 di indirizzata al difensore dell'appellante, in cui ON CP_1 dichiarava che nel caso il cliente avesse già provveduto ad effettuare un ulteriore pagamento poteva essere effettuato il rimborso altrimenti avrebbe effettuato direttamente l'accredito sul conto corrente della CP_2
In diritto, va sottolineato che – per come affermato in giurisprudenza in fattispecie similare riguardante ipotesi di errato pagamento da parte di istituto bancario per Iban sbagliato dall'utente -, “È onere dell'intermediario del pagatore di evitare che l'errore, una volta scoperto, influisca sulla corretta esecuzione dell'operazione di pagamento e di adoperarsi affinché la somma erroneamente pagata venga restituita al pagatore o corrisposta all'effettivo beneficiario del pagamento;
lo stesso può essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per essere venuto meno ai propri doveri di diligenza e buona fede se non si adoperi per cercare di recuperare la somma trasferita ad un beneficiario diverso da quello legittimato;
sul prestatore di servizi grava una responsabilità da c.d. “contatto sociale qualificato” che comporta per lo stesso “un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione” (cfr.
pag. 7 Cass. civ. n. 17415/2024 riguardante l'analoga ipotesi di errato pagamento da parte di istituto bancario per Iban sbagliato dall'utente).
Nella specie, si è adoperata per porre rimedio all'errore, effettuando ON il pagamento all'effettivo destinatario, tardivamente, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione della causa a ruolo, disattendendo le richieste avanzate dall'attore nella fase stragiudiziale.
Da quanto emerso nel corso del giudizio, pertanto, può ritenersi integrata la prova dell'inadempimento lamentato.
5.6. Tuttavia, alcuna prova del danno lamentato è stata fornita.
In punto di diritto, quanto alla prova del danno, va premesso che grava sul creditore danneggiato dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 c.c.), una perdita patrimoniale (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) o un danno non patrimoniale (cioè una lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica); con la precisazione che quest'ultimo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è risarcibile solo nei seguenti casi: quando sussiste un fatto-reato (art. 185 c.p.) e negli altri casi stabiliti espressamente dalla legge;
quando sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, a condizione che la lesione dell' interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ., sez. un.,
26972/2008).
Il danno non patrimoniale, così come quello patrimoniale, quali danni-conseguenza, devono essere allegati e provati dall'attore, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. danno-evento), non essendo ammissibile la sussistenza di danni “in re ipsa” (salvo il ricorso alla prova presuntiva, che comunque non esonera il danneggiato da una puntuale allegazione dei fatti da cui il giudice possa presuntivamente desumere la sussistenza di danni-conseguenza).
pag. 8 Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento -, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 c.c.).
Nella specie, alcuna somma poteva essere liquidata a titolo di danno patrimoniale emergente, atteso che l'utente non ha fornito alcuna prova dell'aver effettivamente riportato un pregiudizio economico in conseguenza dell'inadempimento della convenuta
(nessun documento è stato prodotto al riguardo, né sono stati articolati capitoli di prova sul punto).
Parimenti, quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, difetta l'allegazione minimamente precisa e la prova di qualsiasi pregiudizio ad essa.
5.7. Consegue da tutto quanto esposto, che la sentenza di rigetto del giudice di pace, seppur per le evidenziate diverse ragioni, deve essere confermata e, quindi, l'appello deve essere respinto.
6. In ragione della contumacia dell'appellata, nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la soccombenza dell'appellante.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in persona del legale Parte_1 ON rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
pag. 9 B) nulla sulle spese;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 29 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10