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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7381 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10056/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Parte_1
Urzì, per procura allegata al ricorso, RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: Carta elettronica del docente. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 18/3/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, Controparte_1 premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso un Istituto scolastico nella città di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, la ricorrente domandava di voler riconoscere il proprio diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale di € 500, oltre CP_1 refusione delle spese, da distrarsi. 1.1 Il ricorso era iscritto dalla Cancelleria del Tribunale al Ruolo Generale il 19/3/2025 ed assegnato a questo Giudice il 20/3/2025. Con decreto emesso il 24/3/2025, comunicato alla parte ricorrente con biglietto di Cancelleria del 25/3/2025, ricevuto alle 8:18, il Tribunale fissava per la discussione della controversia l'udienza del 9/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.. Fino alla data indicata, tuttavia, il convenuto non si costituiva. CP_1
Nessuna delle parti depositava le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9/6/2025, di talché, con ordinanza del 10/6/2025, era fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23/6/2025, ai sensi degli artt. 181e 309 c.p.c., parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.p.c.. L'ordinanza del 10/6/2025 era comunicata alla parte ricorrente con biglietto di Cancelleria in pari data, ricevuto alle 11:27. Con note di trattazione scritta del 20/6/2025 la parte ricorrente domandava nuovo termine per la notifica dell'atto introduttivo, adducendo un problema tecnico al proprio sistema di redazione e notifica atti, in conseguenza del quale non era partita la busta di accettazione e consegna della notifica del primo decreto di fissazione udienza, mai ricevuto dall'amministrazione convenuta, ed allegando la notifica disposta a mezzo PEC il 10/6/2025 alle 12:45.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è improcedibile. 2.1 Invero, nonostante la avvenuta comunicazione alla parte ricorrente della emissione del decreto di fissazione della prima udienza, con biglietto di Cancelleria del 25/3/2025, ricevuto alle 8:18, non risulta in atti che la stessa abbia tempestivamente provveduto alla notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'Amministrazione convenuta. D'altro canto, il dedotto problema informatico è stato solo genericamente rappresentato e in alcun modo documentato. 2.2 In materia, è nota la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20604 del 30/7/2008 - dettata in fattispecie di ricorso in appello, ma con espresso riferimento, altresì, alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale - la quale ebbe a stabilire che “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, 2 Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”. Successivamente, la VI Sezione Lavoro della Corte di Legittimità ha temperato tale orientamento, affermando che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1483 del 27/01/2015). Da ultimo, poi, la medesima VI Sezione Lavoro, in fattispecie di impugnativa di licenziamento, introdotta ai della legge n. 92 del 2012, ha affermato il principio che: "Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. N. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l'eventuale inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2621 dell'1/2/2017). Sicché, pur volendo accedere alla interpretazione costituzionalmente orientata da ultimo fatta propria dalla Corte di Cassazione, a mente della quale anche in caso di omessa notifica del ricorso la parte può domandare di essere rimessa in termini, ciò è tuttavia possibile solo nel caso in cui la parte ricorrente non abbia avuto notizia della emissione del decreto di fissazione della prima udienza. Invero, la Suprema Corte ha da tempo sottolineato come il giudice non possa sanzionare in rito con l'improcedibilità l'omessa notifica del ricorso, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza aver prima verificato d'ufficio che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza, “in quanto, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale, la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9142 del 12/04/2018; nello stesso senso, per il giudizio di appello, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16390 del 21/06/2018). 2.3 Diverso, tuttavia, è il caso in esame, nel quale la parte ricorrente ha ricevuto notifica dell'avvenuta emissione, in data 24/3/2025, del decreto di fissazione della prima udienza al 9/6/2025, con biglietto di Cancelleria emesso e comunicato in data 25/3/2025.
3 Ciononostante, parte ricorrente non ha documentato di avere provveduto alla tempestiva notifica dell'atto introduttivo nei confronti del CP_1 convenuto, che non si è costituito, a ciò non potendo sopperire la notifica tardivamente disposta dopo la emissione e notifica dell'ordinanza del 10/6/2025, di rinvio per mancata comparizione delle parti alla prima udienza. Non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio.
3. Nulla a provvedersi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del . Controparte_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo. Nulla sulle spese. Roma, il 24/06/2025
Il Giudice Laura Cerroni
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10056/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Parte_1
Urzì, per procura allegata al ricorso, RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: Carta elettronica del docente. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 18/3/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, Controparte_1 premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso un Istituto scolastico nella città di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, la ricorrente domandava di voler riconoscere il proprio diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale di € 500, oltre CP_1 refusione delle spese, da distrarsi. 1.1 Il ricorso era iscritto dalla Cancelleria del Tribunale al Ruolo Generale il 19/3/2025 ed assegnato a questo Giudice il 20/3/2025. Con decreto emesso il 24/3/2025, comunicato alla parte ricorrente con biglietto di Cancelleria del 25/3/2025, ricevuto alle 8:18, il Tribunale fissava per la discussione della controversia l'udienza del 9/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.. Fino alla data indicata, tuttavia, il convenuto non si costituiva. CP_1
Nessuna delle parti depositava le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9/6/2025, di talché, con ordinanza del 10/6/2025, era fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23/6/2025, ai sensi degli artt. 181e 309 c.p.c., parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.p.c.. L'ordinanza del 10/6/2025 era comunicata alla parte ricorrente con biglietto di Cancelleria in pari data, ricevuto alle 11:27. Con note di trattazione scritta del 20/6/2025 la parte ricorrente domandava nuovo termine per la notifica dell'atto introduttivo, adducendo un problema tecnico al proprio sistema di redazione e notifica atti, in conseguenza del quale non era partita la busta di accettazione e consegna della notifica del primo decreto di fissazione udienza, mai ricevuto dall'amministrazione convenuta, ed allegando la notifica disposta a mezzo PEC il 10/6/2025 alle 12:45.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è improcedibile. 2.1 Invero, nonostante la avvenuta comunicazione alla parte ricorrente della emissione del decreto di fissazione della prima udienza, con biglietto di Cancelleria del 25/3/2025, ricevuto alle 8:18, non risulta in atti che la stessa abbia tempestivamente provveduto alla notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'Amministrazione convenuta. D'altro canto, il dedotto problema informatico è stato solo genericamente rappresentato e in alcun modo documentato. 2.2 In materia, è nota la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20604 del 30/7/2008 - dettata in fattispecie di ricorso in appello, ma con espresso riferimento, altresì, alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale - la quale ebbe a stabilire che “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, 2 Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”. Successivamente, la VI Sezione Lavoro della Corte di Legittimità ha temperato tale orientamento, affermando che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1483 del 27/01/2015). Da ultimo, poi, la medesima VI Sezione Lavoro, in fattispecie di impugnativa di licenziamento, introdotta ai della legge n. 92 del 2012, ha affermato il principio che: "Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. N. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l'eventuale inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2621 dell'1/2/2017). Sicché, pur volendo accedere alla interpretazione costituzionalmente orientata da ultimo fatta propria dalla Corte di Cassazione, a mente della quale anche in caso di omessa notifica del ricorso la parte può domandare di essere rimessa in termini, ciò è tuttavia possibile solo nel caso in cui la parte ricorrente non abbia avuto notizia della emissione del decreto di fissazione della prima udienza. Invero, la Suprema Corte ha da tempo sottolineato come il giudice non possa sanzionare in rito con l'improcedibilità l'omessa notifica del ricorso, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza aver prima verificato d'ufficio che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza, “in quanto, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale, la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9142 del 12/04/2018; nello stesso senso, per il giudizio di appello, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16390 del 21/06/2018). 2.3 Diverso, tuttavia, è il caso in esame, nel quale la parte ricorrente ha ricevuto notifica dell'avvenuta emissione, in data 24/3/2025, del decreto di fissazione della prima udienza al 9/6/2025, con biglietto di Cancelleria emesso e comunicato in data 25/3/2025.
3 Ciononostante, parte ricorrente non ha documentato di avere provveduto alla tempestiva notifica dell'atto introduttivo nei confronti del CP_1 convenuto, che non si è costituito, a ciò non potendo sopperire la notifica tardivamente disposta dopo la emissione e notifica dell'ordinanza del 10/6/2025, di rinvio per mancata comparizione delle parti alla prima udienza. Non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio.
3. Nulla a provvedersi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del . Controparte_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo. Nulla sulle spese. Roma, il 24/06/2025
Il Giudice Laura Cerroni
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