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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 2780/24 R.G. in data 15.4.24, avente per oggetto: Ricorso per regolamentazione figli naturali
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1
ricorso, dall'avv. Veturia Parra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli alla via L.
Imperato n. 12;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Luigi Pennetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Taurisano alla via Galilei n. 50;
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 5.6.25, previa discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.25, , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con , poi conclusasi, nel corso della quale era nata la figlia CP_1 Persona_1
(26.7.12), chiedeva procedersi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore, evidenziando che con decreto del TM n. 145/24 la resistente era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, pendendo inoltre altro procedimento innanzi al TM per la decadenza. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, pur ricostruendo in modo diverso la fine del rapporto affettivo, sottolineando la totale inerzia del ricorrente nello svolgere attività lavorativa, instava per il rigetto del ricorso, dichiarandosi impossibilitata ad un mantenimento costante.
Disposta l'audizione delle parti, all'udienza del 5.6.25, rinviata la precedente udienza per impossibilità della resistente a comparire, si procedeva all'audizione del ricorrente, non essendo comparsa la resistente e, non essendovi provvedimenti temporanei da adottare, la causa era rimessa al collegio previa discussione delle parti.
Tanto premesso, deve darsi atto che ad oggi la responsabilità genitoriale su è esercitata dal Per_1
solo ricorrente, atteso che la madre, con decreto emesso in data 8.1.24, è stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, avendo assunto un comportamento abbandonico nei confronti della minore, ritenendosi invece il padre, odierno ricorrente, soggetto idoneo ad assumere la responsabilità genitoriale.
Pertanto, in alcun modo va disciplinata la responsabilità genitoriale, che compete al solo ricorrente che potrà assumere nell'interesse della figlia in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero), evidenziandosi che la resistente non è neanche comparsa all'udienza fissata.
In considerazione dell'età della minore, viste anche le condotte assunta dalla madre che appare essere incostante, proiettata su sè stessa (dal decreto del TM prodotto risulta che la madre si è allontanata per un altro uomo), si dispone la sospensione degli incontri madre figlia, potendo riprendersi gli stessi solo se la minore lo vorrà.
Quanto al mantenimento, il ricorrente ha riconosciuto che la madre della minore svolge solo lavori saltuari, di talchè, stante la totale assenza di rapporti tra la minore e la figlia, ritiene il Tribunale di dover determinare nella somma di € 200,00 mensili per la figlia da corrispondersi da parte della CP_1
entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) dà atto che la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva dal ricorrente;
2) dispone la sospensione degli incontri tra madre e figlia, con possibile ripresa se ella lo vorrà;
3) determina in euro 200,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che la resistente dovrà versare per il mantenimento della figlia al ricorrente entro il 10 di ogni mese;
4) dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9.6.25
Il Presidente est dott.ssa Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 2780/24 R.G. in data 15.4.24, avente per oggetto: Ricorso per regolamentazione figli naturali
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1
ricorso, dall'avv. Veturia Parra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli alla via L.
Imperato n. 12;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Luigi Pennetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Taurisano alla via Galilei n. 50;
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 5.6.25, previa discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.25, , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con , poi conclusasi, nel corso della quale era nata la figlia CP_1 Persona_1
(26.7.12), chiedeva procedersi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore, evidenziando che con decreto del TM n. 145/24 la resistente era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, pendendo inoltre altro procedimento innanzi al TM per la decadenza. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, pur ricostruendo in modo diverso la fine del rapporto affettivo, sottolineando la totale inerzia del ricorrente nello svolgere attività lavorativa, instava per il rigetto del ricorso, dichiarandosi impossibilitata ad un mantenimento costante.
Disposta l'audizione delle parti, all'udienza del 5.6.25, rinviata la precedente udienza per impossibilità della resistente a comparire, si procedeva all'audizione del ricorrente, non essendo comparsa la resistente e, non essendovi provvedimenti temporanei da adottare, la causa era rimessa al collegio previa discussione delle parti.
Tanto premesso, deve darsi atto che ad oggi la responsabilità genitoriale su è esercitata dal Per_1
solo ricorrente, atteso che la madre, con decreto emesso in data 8.1.24, è stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, avendo assunto un comportamento abbandonico nei confronti della minore, ritenendosi invece il padre, odierno ricorrente, soggetto idoneo ad assumere la responsabilità genitoriale.
Pertanto, in alcun modo va disciplinata la responsabilità genitoriale, che compete al solo ricorrente che potrà assumere nell'interesse della figlia in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero), evidenziandosi che la resistente non è neanche comparsa all'udienza fissata.
In considerazione dell'età della minore, viste anche le condotte assunta dalla madre che appare essere incostante, proiettata su sè stessa (dal decreto del TM prodotto risulta che la madre si è allontanata per un altro uomo), si dispone la sospensione degli incontri madre figlia, potendo riprendersi gli stessi solo se la minore lo vorrà.
Quanto al mantenimento, il ricorrente ha riconosciuto che la madre della minore svolge solo lavori saltuari, di talchè, stante la totale assenza di rapporti tra la minore e la figlia, ritiene il Tribunale di dover determinare nella somma di € 200,00 mensili per la figlia da corrispondersi da parte della CP_1
entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) dà atto che la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva dal ricorrente;
2) dispone la sospensione degli incontri tra madre e figlia, con possibile ripresa se ella lo vorrà;
3) determina in euro 200,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che la resistente dovrà versare per il mantenimento della figlia al ricorrente entro il 10 di ogni mese;
4) dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9.6.25
Il Presidente est dott.ssa Ilaria Bianchi