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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 2076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2076 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Valerio Basile, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via
Marchesella n. 180, elettivamente domicilia;
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avvocato Valerio Basile, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via
Marchesella n. 180, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 02.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g. V.g. n. 2076/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) in data 26.05.2007 e che dalla loro unione sono nate n. 2 figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
25.04.2014) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“
1. I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto e nei domicili che ciascuno di essi liberamente fisserà;
2. La casa coniugale, verrà assegnata alla IG.ra , la quale, continuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente alle figlie minori;
3. Le figlie minori, e , saranno affidate in maniera condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
4. Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; per due fine settimana al mese, in maniera alternata, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 19,00;
5. I coniugi concordano reciprocamente che avranno con sé le figlie minori per le festività natalizie, di capodanno e pasquali, ad anni alterni: nello specifico, le festività andranno divise dalle ore 10,00 del giorno 24 dicembre alle ore 18,00 del giorno 26 dicembre ovvero dalle ore
10,00 del giorno 30 dicembre alle ore 18,00 del giorno 01 gennaio;
il giorno dell'Epifania, ad anni alterni tra i genitori;
ad anni alterni, infine, le figlie minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro;
6. I coniugi concordano reciprocamente che avranno con sé le figlie minori per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare previamente tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni il compleanno o l'onomastico delle figlie
2 R.g. V.g. n. 2076/2025
minori;
7. I coniugi si accordano reciprocamente nel prevedere un mantenimento posto a carico del IG.
, in favore della IG.ra per il mantenimento delle figlie minori, per Controparte_1 Parte_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. I coniugi si accordano reciprocamente nel prevedere, per espressa autorizzazione da parte del
IG. , che l'assegno unico per le figlie minori potrà essere disposto, nella misura Controparte_1 del 100%, in favore della IG.ra e da questa incassato secondo le modalità Parte_1 comunicate all'Ente;
9. I coniugi si accordano reciprocamente nel non prevedere alcun mantenimento posto a carico di ciascuno di essi in favore dell'altro;
10. Ogni altro bene in comune appartenuto e già stato diviso in accordo tra gli stessi;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa specie in presenza della prole;
12. I coniugi si accordano reciprocamente nel prevedere che sia posto a carico di ciascuno di essi, nella misura del 50%, il pagamento delle spese scolastiche dei figli minori, e di istruzione in genere, sportive nonché mediche, specialistiche e non, coperte, del tutto o parzialmente dal S.S.N., preventivamente concordate e/o come da protocollo di Codesto Tribunale..“.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato Napoli il 25.05.1978) Parte_1 Controparte_1 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n. 63, parte II, Serie A, Ufficio
3, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
4
R.g. V.g. n. 2076/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2076 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Valerio Basile, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via
Marchesella n. 180, elettivamente domicilia;
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avvocato Valerio Basile, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla via
Marchesella n. 180, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 02.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g. V.g. n. 2076/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) in data 26.05.2007 e che dalla loro unione sono nate n. 2 figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
25.04.2014) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“
1. I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto e nei domicili che ciascuno di essi liberamente fisserà;
2. La casa coniugale, verrà assegnata alla IG.ra , la quale, continuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente alle figlie minori;
3. Le figlie minori, e , saranno affidate in maniera condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
4. Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; per due fine settimana al mese, in maniera alternata, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 19,00;
5. I coniugi concordano reciprocamente che avranno con sé le figlie minori per le festività natalizie, di capodanno e pasquali, ad anni alterni: nello specifico, le festività andranno divise dalle ore 10,00 del giorno 24 dicembre alle ore 18,00 del giorno 26 dicembre ovvero dalle ore
10,00 del giorno 30 dicembre alle ore 18,00 del giorno 01 gennaio;
il giorno dell'Epifania, ad anni alterni tra i genitori;
ad anni alterni, infine, le figlie minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro;
6. I coniugi concordano reciprocamente che avranno con sé le figlie minori per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare previamente tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni il compleanno o l'onomastico delle figlie
2 R.g. V.g. n. 2076/2025
minori;
7. I coniugi si accordano reciprocamente nel prevedere un mantenimento posto a carico del IG.
, in favore della IG.ra per il mantenimento delle figlie minori, per Controparte_1 Parte_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. I coniugi si accordano reciprocamente nel prevedere, per espressa autorizzazione da parte del
IG. , che l'assegno unico per le figlie minori potrà essere disposto, nella misura Controparte_1 del 100%, in favore della IG.ra e da questa incassato secondo le modalità Parte_1 comunicate all'Ente;
9. I coniugi si accordano reciprocamente nel non prevedere alcun mantenimento posto a carico di ciascuno di essi in favore dell'altro;
10. Ogni altro bene in comune appartenuto e già stato diviso in accordo tra gli stessi;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa specie in presenza della prole;
12. I coniugi si accordano reciprocamente nel prevedere che sia posto a carico di ciascuno di essi, nella misura del 50%, il pagamento delle spese scolastiche dei figli minori, e di istruzione in genere, sportive nonché mediche, specialistiche e non, coperte, del tutto o parzialmente dal S.S.N., preventivamente concordate e/o come da protocollo di Codesto Tribunale..“.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato Napoli il 25.05.1978) Parte_1 Controparte_1 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n. 63, parte II, Serie A, Ufficio
3, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
4
R.g. V.g. n. 2076/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio