Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4202 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
1 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 01/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4202/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso bonario;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli Avv.ti Dario Minniti e Mario Scafidi;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.09.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'avviso bonario (prot. .6700.21/04/2023.0192203 – comunicazione n. CP_1
2016.00712.20.04.2023), notificato in data 09.05.2023 con Racc. A/R, per il mancato pagamento della contribuzione dovuta in favore della Gestione Separata Liberi Professionisti per l'anno 2016 per un totale complessivo di € 673,65.
In particolare, rilevando di aver proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, ha eccepito la prescrizione del credito previdenziale calcolando il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale al 30.06.2017.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di prescrizione quinquennale dei crediti riportati nell'atto opposto e l'annullamento del provvedimento opposto. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito, preliminarmente, l'infondatezza del ricorso ritenendo legittima la pretesa della somma intimata e contestata dalla parte ricorrente.
Evidenziando la scorretta compilazione del Modello Unico, in specie del quadro RR, nonchè
l'esistenza di proroghe del termine per il versamento della contribuzione 2016, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda per mancata prescrizione.
Ha inoltre rilevato l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19.
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Il ricorso è fondato.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione del credito previdenziale azionato a seguito del decorso del termine quinquennale di legge.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Alla luce di quanto sopra indicato va rilevato che - in disparte la corretta compilazione, a
CP_ dispetto di quanto sostenuto dall' del quadro RR nella sezione II (come da modello Unico allegato in atti dalla parte ricorrente) - il DPCM citato dall' afferisce a redditi da impresa tanto CP_1
da non risultare applicabile al caso di specie in cui viene in rilievo la figura di un libero professionista. Essendo dunque il dies a quo di decorrenza della prescrizione ancorato al 30 giugno 2017, il credito previdenziale opposto risulta essere prescritto anche in considerazione della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale.
Pertanto il ricorso risulta fondato.
Le spese di lite, stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 1.100,00, seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso bonario (prot.
.6700.21/04/2023.0192203 – comunicazione n. 2016.00712.20.04.2023). CP_1
CP_
Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 340,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 01/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo