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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6458/2022 riunita alla causa 8476/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORECCHIA Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in Corso Gianelli 12/7-8 16043 Chiavari presso il difensore avv.
ORECCHIA NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORECCHIA NICOLA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corso Gianelli 12/7-8 16043 Chiavari presso il difensore avv. ORECCHIA
NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELASCO Controparte_1 C.F._3
FIORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CESAREA, 2/44 16121 GENOVA presso il difensore avv. CELASCO FIORENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELASCO Controparte_2 C.F._4
FIORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CESAREA 2/44 16121 GENOVA presso il difensore avv. CELASCO FIORENZO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 31 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è costituita da due cause riunite: la n. 6458/2022 e la n. 8476/2022. In esse le parti hanno discusso e si sono confrontate su una serie di molteplici e reciproci rapporti di debito credito, sia derivanti da immobili acquistati insieme (e uno di essi, costituito da una palazzina di originari due piani, adibito ad abitazione delle due famiglie, contrapposte parti in causa) sia da somme asseritamente anticipate per l'acquisto di parte dei suddetti immobili, sia da una cospicua somma prestata per estinguere un mutuo precedentemente stipulato da una delle parti.
La risalenza delle spese, il loro confuso incrociarsi, i rapporti familiari (i due coniugi Parte_1
e hanno un'affinità con – fratello di - e la di lui
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_2
moglie, incrinatisi nel tempo e diventati particolarmente conflittuali hanno reso Controparte_2
fattualmente complesso distinguere i diversi e contrapposti diritti di debito-credito.
Bisogna quindi considerare le diverse due cause.
Causa nrgac 6458/2022
Con ricorso monitorio si rivolgeva a codesto Tribunale affinché ingiungesse Controparte_2
immediatamente a e il pagamento, in solido tra di loro, della somma di Parte_1 Parte_2
euro 73.500,00. A sostegno della propria pretesa deduceva di aver corrisposto loro la somma di euro
105.000,00 a titolo di mutuo infruttifero (cfr. doc. 6) per contribuire ad estinguere il loro debito maturato nei confronti di CA AR S.p.A. (in seguito ceduto a . Secondo Controparte_3
la prospettazione della ricorrente, ella richiedeva la concessione di due fidi (doc. 1), ottenuti i quali provvedeva ad estinguere direttamente il debito di euro 105.000 gravante sui resistenti, a mezzo di due assegni circolari (di cui al doc. 2). Inoltre, i resistenti, nonostante si fossero impegnati a restituire alla ricorrente la somma mutuata entro il 31 ottobre 2017 senza interessi, tuttavia, non onoravano il proprio debito e, solamente in data 11 giugno 2018, i debitori estinguevano per compensazione parte del proprio debito nei confronti della ricorrente attribuendo a quest'ultima la somma di euro 31.500,00, corrispondente alla metà del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano via Baveno del quale era comproprietaria nella misura del 50%. Controparte_2
pagina 2 di 31 Il Tribunale di Genova, con decreto n. 1169/2022 del 02.05.2022, accoglieva il ricorso monitorio e ingiungeva a e di pagare immediatamente, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
la somma di euro 73.500,00 in favore della ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
e convenivano in giudizio affinché, in via preliminare, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
venisse sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto e, in via principale, previa revoca del medesimo provvedimento, venisse accertato il loro credito pari ad euro 94.957,70 e, conseguentemente, in via riconvenzionale, dichiarata la compensazione, venisse condannata al pagamento Controparte_2
della residua somma, pari ad euro 21.457,70.
A fondamento della propria richiesta di compensazione, deducevano che in data 7.12.2006
(coniugato in regime di comunione legale dei beni con e Parte_1 Parte_2 CP_1
(coniugato in regime di comunione legale dei beni con acquistavano, in
[...] Controparte_2
comunione e in parti eguali, un immobile sito in Milano, Via Baveno n. 2, il prezzo del quale -pari ad euro 55.000,00- veniva corrisposto unicamente da (doc. 1). Relativamente a tale Parte_1
immobile allegavano la circostanza per cui unicamente ebbe a sostenere le seguenti Parte_1
spese:
- spese dell'atto notarile pari ad euro 5.200,00 (doc. 2), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 1.300,00;
- spese di ristrutturazione pari ad euro 12.291,85 (docc. 3-12), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 3.072,96;
- spese condominiali pari ad euro 5.342,00 (docc. 13-23), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 1.335,50;
- spese per la fornitura di energia elettrica pari ad euro 388,00 (doc. 24), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 97,00;
- spese di assicurazione pari ad euro 454,80 (doc. 25), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 113,70.
Deducevano, inoltre, che, in data 18.02.2010, e acquistavano (in Parte_1 Parte_2 parti uguali) l'immobile sito in Chiavari, Via Doria n. 40/2 e, contestualmente, ed Controparte_1 acquistavano (nella quota del 25% il primo e del 75% la seconda) l'immobile sito in Controparte_2
Chiavari, Via Doria n. 40/1, sicchè acquistavano in comproprietà sia le parti condominiali dello stabile, sia un locale uso taverna (doc. 26). Anche relativamente a tale immobile allegavano la circostanza per cui unicamente ebbe a sostenere le seguenti spese: Parte_1
pagina 3 di 31 - spese di ristrutturazione delle parti condominiali pari ad euro 94.266,07 (docc. 27-40), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 35.349,77;
- spese di ristrutturazione delle parti comuni pari ad euro 60.940,11 (docc. 41- 62), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 22.852,54;
- spese polizza assicurativa pari ad euro 2.374,32 (doc. 63), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 890,37, nonché spese per lavori eseguiti nell'immobile di proprietà di e di loro Controparte_1 Controparte_2
esclusiva competenza, tra cui:
- spese per aggiornamento planimetrico pari ad euro 3.000,00, per acquisto materiale pari ad euro
2.344,48 e per realizzazione del portoncino pari ad euro 450,00 (docc. 59 e 64-66), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 4.345,86;
- spese per la realizzazione dei terrazzi pari ad euro 22.000,00 e compensi forfetari pari ad euro
9.600,00 (docc. 67 e 68), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro
11.850,00.
Il Giudice, all'udienza del 21.09.2022, rigettava l'istanza sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, avendo parte opponente eccepito in compensazione controcrediti relativi a spese asseritamente anticipate anche nell'interesse dell'odierna opposta per immobili in comproprietà, la compensazione non poteva fondarsi su un credito la cui esistenza dipendeva dall'esito di un separato giudizio in corso, o comunque ancora da accertare, e prima che il relativo accertamento fosse divenuto definitivo.
Si costituiva la convenuta in opposizione chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, l'accertamento di quanto dovuto dagli opponenti e la conseguente loro condanna al pagamento della somma accertata.
A sostegno delle proprie difese deduceva l'erroneità del criterio di calcolo degli avversi pretesi crediti relativamente allo stabile in Chiavari, dovendo essere proporzionali al valore della proprietà di ciascuno, atteso che e avevano realizzato una sopraelevazione Parte_1 Parte_2 dell'edificio, ora composto da tre piani, di cui due di proprietà di questi ultimi. Eccepiva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione di parte di detti crediti.
Contestava le produzioni avversarie tanto con riferimento alla loro genuinità (compresa la corrispondenza delle copie versate in atti agli originali), quanto all'idoneità delle stesse a costituire fonte e prova di obbligazioni in capo alla convenuta e, sul punto, rilevava che controparte avesse versato in atti i documenti fiscali, ma non la prova dei relativi avvenuti pagamenti.
pagina 4 di 31 In riferimento all'immobile sito in Milano, allegava la circostanza per cui gli immobili acquistati in comproprietà fossero tre: due appartamenti ed un box auto;
il primo di tali immobili ed il box auto furono acquistati in data 13.10.2006 per il prezzo totale di euro 90.000,00 di cui euro 81.000,00 fu versato esclusivamente da il quale, pertanto, vantava nei confronti degli opponenti un Controparte_1
credito di euro 36.000,00 (doc. 4), nonché la circostanza per cui i costi di gestione pari ad euro
14.425,63 degli immobili de quibus erano stati sostenuti da con suo conseguente ed Controparte_1
ulteriore diritto di credito per la somma di euro 7.212,81 (doc. 5).
In riferimento, invece, all'immobile sito in Chiavari, precisava che parte opponente avesse ricevuto da a titolo di partecipazione alle spese comuni dell'immobile, la somma di Controparte_1
euro 20.000,00 a mezzo assegno bancario datato 03.06.2010 e, nel corso del tempo, per contanti,
l'ulteriore complessiva somma di euro 25.000,00 come risulta dal documento manoscritto dallo stesso
(doc. 7). Parte_1
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), parte opponente, con prima memoria, precisava le proprie conclusioni, mentre parte convenuta opposta ne ometteva il deposito.
Con seconda memoria, parte opponente precisava di aver fornito prova documentale del pagamento del prezzo dell'immobile sito in Milano e, in ordine alle spese affrontate, di aver versato in atti, oltre alle fatture, anche le quietanze di pagamento delle medesime. Formulava, pertanto, molteplici capitoli di prova orale per interpello e testi. Con la medesima memoria, parte convenuta opposta ribadiva le proprie precedenti difese.
Con terza memoria, parte opponente contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e chiedeva il licenziamento di una CTU volta ad accertare la proporzionale ripartizione delle spese condominiali e comuni dello stabile sito in Chiavari. Con medesima memoria, parte opposta precisava che l'unica richiesta di pagamento veniva inviata dagli opponenti a a mezzo Controparte_2
lettera raccomandata datata 13/05/2021 ricevuta in data 17/05/2021, sicché tutti i pretesi crediti sorti antecedentemente alla data del 17/05/2011 dovevano considerarsi prescritti ai sensi dell'art. 2946 c.c. In relazione alle spese afferenti all'immobile in Chiavari, instava affinché venisse licenziata CTU volta ad accertare la superficie del valore delle due unità immobiliari ai fini della proporzionale ripartizione delle spese nonché l'intervenuto accorpamento e acquisizione all'unità immobiliare degli opponenti di parte del pianerottolo comune e della scala comune di accesso. In riferimento, invece, all'immobile sito in Milano contestava i documenti prodotti dagli opponenti in seconda memoria, si opponeva alle istanze istruttorie avversarie, formulava capitoli di prova contraria, nonché istanze ex art. 210 c.p.c.
pagina 5 di 31 relative, la prima, al documento originale prodotto sub doc. 59 dagli opponenti e, la seconda, alle fatture in originale emesse dal Geom. nei confronti delle parti in causa. CP_4
Il Giudice, con ordinanza del 17.05.2023, disponeva: “Ritenuto che non vi sono contestazioni sulla sussistenza del mutuo e sulla debenza del suo importo pari ad € 73.500,00;
considerato che
parte opponente ha eccepito in compensazione e svolto domanda riconvenzionale per le somme in esubero rispetto a quelle ingiunte tutta una serie di spese che avrebbe anticipato anche nell'interesse dell'opposta in relazione a beni in comproprietà;
ritenuto che
ogni eventuale credito riferibile a
è irrilevante nel presente giudizio essendo costui un terzo;
ritenuto che
l'opposta ha Controparte_1
tempestivamente eccepito la prescrizione e che la molteplice documentazione proposta è riferita a crediti risalenti ad oltre dieci anni fa, tenuto altresì conto che l'unica lettera interruttiva della prescrizione in relazione alle sole somme specificamente indicate, laddove non prescritte, è quella ricevuta il 17.5.2021” rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto le prove testimoniali dedotte da parte opponente in II memoria istruttoria inammissibili poiché relative a somme prescritte o comunque il cui esborso non poteva essere provato per testimoni;
le richieste di esibizione esplorative e formulava alle parti, in considerazione dei rischi di causa, delle spese di lite e dei tempi attuali di definizione, la seguente proposta: “versamento da parte opponente a parte opposta della somma di € 68.000,00 e contributo alle spese di lite nella misura di € 800,00 omnicomprensive, rinuncia alle eccezioni e domande riconvenzionali”.
Causa nrgac 8476/2022
Con ulteriore e diverso atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio affinché venisse accertato il loro credito pari ad euro
[...] Controparte_1
128.684,22 e, conseguentemente, che il medesimo venisse condannato al pagamento dell'accertata somma.
A fondamento della loro pretesa deducevano che in data 7.12.2006 (coniugato Parte_1
in regime di comunione legale dei beni con e (coniugato in regime di Parte_2 Controparte_1
comunione legale dei beni con avevano acquistato, in comunione e in parti eguali, un Controparte_2
immobile sito in Milano, Via Baveno n. 2, il prezzo del quale -pari ad euro 55.000,00- veniva corrisposto unicamente da (doc. 1), conseguendone da ciò che il convenuto risultava Parte_1
debitore della quota del prezzo di sua competenza pari ad euro 13.750,00. Relativamente a tale immobile, inoltre, allegavano la circostanza per cui unicamente ebbe a sostenere le Parte_1
seguenti spese:
pagina 6 di 31 - spese dell'atto notarile pari ad euro 5.200,00 (doc. 2), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 1.300,00;
- spese di ristrutturazione pari ad euro 12.291,85 (docc. 3-12), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 3.072,96;
- spese condominiali pari ad euro 5.342,00 (docc. 13-23), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 1.335,50;
- spese per la fornitura di energia elettrica pari ad euro 388,00 (doc. 24), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 97,00;
- spese di assicurazione pari ad euro 454,80 (doc. 25), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 113,70.
Deducevano, altresì, che, in data 18.02.2010, le due coppie avevano acquistato due appartamenti siti nel medesimo immobile, in Chiavari via Doria 40: e Parte_1 Parte_2 avevano acquistavano (in parti uguali) l'appartamento di Via Doria n. 40/2 e, contestualmente, ed avevano acquistato (nella quota del 25% il primo e del 75% la Controparte_1 Controparte_2 seconda) l'altro appartamento di Via Doria n. 40/1, con conseguente comproprietà sia delle parti condominiali dello stabile, sia del locale uso taverna (doc. 26).
Anche relativamente a tale immobile allegavano la circostanza per cui unicamente Parte_1
ebbe a sostenere le seguenti spese:
[...]
- spese di ristrutturazione delle parti condominiali pari ad euro 94.266,07 (docc. 27-40), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 11.783,26;
- spese di ristrutturazione delle parti comuni pari ad euro 60.940,11 (docc. 41- 62), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 7.617,51
- spese polizza assicurativa pari ad euro 2.374,32 (doc. 63), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 296,79, nonché spese per lavori eseguiti nell'immobile di proprietà di e di loro Controparte_1 Controparte_2
esclusiva competenza, tra cui:
- spese per aggiornamento planimetrico pari ad euro 3.000,00, per acquisto materiale pari ad euro
2.344,48 e per realizzazione del portoncino pari ad euro 450,00 (docc. 59 e 64-66), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 1.448,62;
- spese per la realizzazione dei terrazzi pari ad euro 22.000,00 e compensi forfetari pari ad euro
9.600,00 (docc. 67 e 68), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 3.950,00.
pagina 7 di 31 Allegavano, poi, che e (per la quota di 3/12 ciascuno) e Parte_1 Parte_2
(per la rimanente quota di 6/12) erano comproprietari dell'immobile sito in AN Controparte_1
ST d'ET, Viale Razzetti n. 14, acquistato dai primi precedentemente per la quota di 4/12 e successivamente, in data 19.01.2009, da tutti per la restante quota di 8/12 (nella misura di 1/12 ciascuno per i primi e di 6/12 per al prezzo di euro 55.144,81 (doc. 69), per il Controparte_1
pagamento del quale tutte le parti in causa avevano contratto mutuo ipotecario per euro 100.000,00
(doc. 70).
Deducevano, inoltre, che della somma concessa a mutuo, in data 20.01.2009, Controparte_1
aveva prelevato per uso personale euro 29.001,75 (doc. 71) e unicamente aveva Parte_1
provveduto a pagare le rate del mutuo per una somma complessiva pari ad € 27.600,00 (a fronte di una quota di sua competenza pari ad € 25.000,00 di solo capitale).
Secondo la prospettazione attorea, in data 13.06.2012, (per la Parte_1 Parte_2
rispettiva quota di 3/12 ciascuno) e (per la sua quota di 1/12) avevano alienato la Controparte_1 complessiva quota di 7/12 del suddetto immobile al prezzo di € 90.000,00, di cui € 5.383,44 ricevuti prima dell'atto dal solo convenuto mediante assegno bancario allo stesso intestato e la restante parte pari ad € 84.616,56 utilizzata per estinguere il mutuo gravante su tale immobile (doc. 72).
risultava quindi essere debitore nei confronti degli attori della somma pari ad € Controparte_1
83.918,88, di cui € 77.142,84 derivanti dalla quota di 6/7 spettante agli attori, € 2.600,00 quanto alle spese del mutuo ed € 4.176,04 per spese condominiali (doc. 73).
Concludevano chiedendo nei confronti di l'accertamento - e la condanna – Controparte_1
della complessiva somma derivante dai diversi crediti maturati e pari ad € 128.684,22.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della avversaria Controparte_1 pretesa e, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo credito nei confronti degli attori pari ad euro
181.507,05, con conseguente condanna dei medesimi, nonché l'accertamento delle intervenute modifiche apportate dagli attori ai beni comuni costituiti dal pianerottolo e dall'ultima rampa delle scale dell'immobile sito in Chiavari via Doria 40, con conseguente condanna alla riduzione in pristino dei medesimi beni comuni, oltre al risarcimento del danno da valutarsi equitativamente.
A sostegno delle proprie difese allegava la circostanza per cui gli attori versavano in condizioni di difficoltà economica, tali per cui chiedevano ed ottenevano plurime volte l'aiuto finanziario da parte del convenuto e del coniuge, con promessa di futura restituzione delle somme ricevute. Deduceva
l'erroneità del criterio di calcolo degli avversi pretesi crediti relativi allo stabile in Chiavari, dovendo pagina 8 di 31 essere proporzionali al valore della proprietà di ciascuno, atteso che e Parte_1 Parte_2 avevano realizzato una sopraelevazione dell'edificio, ora composto da tre piani, di cui due di proprietà di questi ultimi. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione di parte di detti crediti.
Contestava le produzioni avversarie tanto con riferimento alla loro genuinità (compresa la corrispondenza delle copie versate in atti agli originali), quanto all'idoneità delle stesse a costituire fonte e prova di obbligazioni in capo alla convenuta e, sul punto, rilevava che controparte avesse versato in atti i documenti fiscali ma non la prova dei relativi avvenuti pagamenti.
In riferimento all'immobile sito in Milano, allegava la circostanza per cui gli immobili acquistati in comproprietà fossero tre: due appartamenti ed un box auto;
il primo di tali immobili ed il box auto furono acquistati in data 13.10.2006 per il prezzo totale di euro 90.000, di cui 81.000 fu versato esclusivamente da il quale, pertanto, vantava nei confronti degli opponenti un credito Controparte_1
di euro 36.000 (doc. 6). I costi di gestione, pari ad euro 14.425,63, degli immobili de quibus erano invece stati sostenuti da con conseguente ulteriore diritto di credito nei confronti degli Controparte_1
opponenti pari al relativo 50%, ossia euro 7.212,81 (doc. 7).
In riferimento, invece, all'immobile sito in Chiavari, preliminarmente, allegava il fatto che gli attori avessero sopraelevato l'immobile (doc. 8) e che, dunque, gli stessi dovessero corrispondere, ai sensi dell'art. 1127 c.c., l'indennità di sopraelevazione quantificata in euro 6.750,00 e che, avendo di fatto ed illegittimamente inibito al convenuto il godimento di beni comuni, ossia l'accesso al tetto, essi dovessero essere condannati al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, precisava che parte attrice avesse ricevuto da a titolo di partecipazione alle spese comuni dell'immobile, la Controparte_1
somma di euro 20.000 a mezzo assegno bancario datato 03.06.2010 e, nel corso del tempo, per contanti, l'ulteriore complessiva somma di euro 25.000, come risulta dal documento manoscritto ad opera dello stesso (doc. 9), oltre la somma di euro 1.936,00 corrisposta dal convenuto Parte_1
all'Arch. in data 24.08.2012 per l'attività professionale svolta, nonché euro 2.094,80 Controparte_5
corrisposti al Geom. in data 16.11.2021 e 25.01.2022 per la sanatoria dei vizi del Controparte_6
locale comune al piano terra.
In riferimento all'immobile sito in AN ST d'ET, contestava l'assunto attoreo secondo il quale le rate del mutuo e le spese condominiali erano state corrisposte dagli attori, atteso che per il pagamento delle anzidette aveva fornito la complessiva provvista di euro 23.000,00 (doc. 13). CP_1
Chiariva, inoltre, che, nell'anno 2008, gli attori gli avevano richiesto un mutuo di euro 30.000,00, per eseguire con lui e la di lui moglie un'operazione immobiliare per la quale non avevano però disponibilità economica non avendo in quel momento accesso al credito bancario. Il convenuto, a sua volta, aveva richiesto a CA CARIGE un finanziamento, ottenuto il quale, in data 28.07.2008, aveva pagina 9 di 31 concesso a mutuo agli attori la somma di euro 30.000,00 richiesta (doc. 10), e così avevano potuto insieme acquistare in comproprietà l'immobile sito in AN ST d'ET per il prezzo di €
55.144,81, contraendo insieme un mutuo fondiario di € 100.000,00, per potere restituire - ciò che avvenne - a la somma di € 30.000,00 prestata. La residua somma restò nella Controparte_1
disponibilità degli attori che con due diverse operazioni di giroconto versarono sul proprio separato ed esclusivo conto corrente la somma di euro 15.000,00.
Infine, a sostegno della domanda in via riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento della somma pari ad euro 181.507,05, allegava che essa fosse così determinata:
- euro 43.212,81, per spese afferenti all'immobile sito in Milano;
- euro 6.750,00, a titolo di indennità di sopraelevazione;
- euro 47.687,20, per spese afferenti all'immobile sito in Chiavari;
- euro 7.286,10, per spese afferenti all'immobile sito in AN ST d'ET;
- euro 74.600,00, per somme erogate a titolo di mutuo (doc. 14)
- euro 1.970,94, per somme erogate per pagamenti di competenza degli attori (doc. 15).
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), interveniva in giudizio per far valere in giudizio i propri diritti nei confronti degli attori Controparte_2
e, in particolare, per vedersi riconosciuta e corrisposta la quota di propria spettanza dell'indennità di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c., nonché la riduzione in pristino dei beni comuni relativamente all'immobile sito in Chiavari e conseguente risarcimento del danno.
Il Giudice, con ordinanza del 13.07.2023, disponeva: “rilevato che costituisce sopraelevazione ex art. 1127 c.c. ogni ipotesi di incremento della superficie e della volumetria del sottotetto, indipendentemente dal fatto che l'aumento dipenda o meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato (Cass., Sez. Un., n. 16794 del 30/07/2007); Ritenuto, pertanto, che sia necessario il licenziamento di CTU al fine di determinare l'indennità di sopraelevazione;
ritenuto che
, al fine di ricostruire i rapporti contabili tra le parti, tenuto conto di ciò che risulta documentalmente e non prescritto, sia inoltre necessaria una CTU contabile” rinviava la causa per tentare una conciliazione delle parti e, all'udienza del 13.09.2023, licenziava una CTU volta a determinare l'indennità di sopraelevazione ai sensi dell'articolo 1127 cc, nonché a valutare per quali percentuali le quote di comproprietà ai fini della regolamentazione delle spese dell'immobile fossero state modificate in seguito a detta soprelevazione.
Con ordinanza del 31.10.2023, il Giudice riuniva le cause e licenziava un'ulteriore CTU volta alla valutazione dei rapporti di debito/credito tra le parti in entrambe le cause tenuto, conto delle spese pagina 10 di 31 documentate, delle quote di proprietà di ciascuna parte, della prescrizione ante 19.07.2022 (avuto riguardo all'unico atto interruttivo di cui al doc. 69 parte opponente rg 6458/2022 ricevuto dalla sola
, nonché dell'avvenuta sopraelevazione. Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
A. Le domande delle parti in causa.
La presente causa, come sopra premesso in fatto, ha ad oggetto due procedimenti riuniti che vedono contrapposti reciproci rapporti giuridici facenti capo a due differenti nuclei familiari: i coniugi e e i coniugi e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
Se è pur vero che le due cause riunite, secondo i consueti principi giurisprudenziali in materia, conservano autonomia [sebbene vi sia stato “il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., (quest'ultimo) non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo
e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. II, 18/09/2019, n. 23260)], deve comunque considerarsi che l'oggetto del contenzioso è la risoluzione dei diversi rapporti di debito/credito tra le parti, che portano ad un'unica determinazione contabile.
Ferma l'esposizione in fatto di cui sopra, si cercherà di sintetizzare le distinte domande pertinenti ciascun fascicolo.
La causa avente r.g. n. 6458/2022: essa ha ad oggetto il mutuo infruttifero concesso a favore di e ed il relativo debito residuo. Parte_1 Parte_2
Gli attori in opposizione non hanno mai contestato la stipulazione e l'estinzione del mutuo con
CA AR S.p.a. a mezzo di un'operazione negoziale effettuata da a loro favore: Controparte_2 quest'ultima a mezzo dei due fidi estingueva (doc. 1 del fascicolo monitorio) l'esposizione debitoria di con la banca. Vi è inoltre il chiaro ed univoco riconoscimento di debito depositato Parte_3
nel fascicolo monitorio (doc. 6).
pagina 11 di 31 Non è neppure contestato – questa volta da parte opposta – che sia stata restituita la somma di €
31.500,00.
Ciò che è invece oggetto di contrasto tra le parti è il controcredito vantato dagli opponenti di €
94.957,70 opposto in compensazione, oggetto di domanda riconvenzionale di condanna di
[...] al pagamento della residua somma € 21.457,70. Si tratta di spese richieste a vario titolo per CP_2
due diversi immobili:
quello di Milano Via Baveno 2, di cui e il coniuge nonché Controparte_2 Controparte_1
e la moglie erano tutti comproprietari per la quota, quindi, di ¼ del Parte_1 Parte_2
totale; quello di Chiavari Via Doria 40, per il quale le spese richieste sono in parte relative alle parti condominiali dello stabile e per il locale taverna di uso comune sito al piano terra, in parte riferibili al solo immobile di proprietà di e perchè anticipate da Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 nel loro esclusivo interesse. L'immobile di via Doria 40 era infatti stato acquistato dalle parti insieme, con il medesimo atto di compravendita: l'immobile al civico 40/2, di cui erano comproprietari in parti uguali e e l'immobile al civico 40/1, di cui e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
erano proprietari rispettivamente per il 75% e il 25 % (doc. 26 di parte attrice).
[...]
La causa r.g.a.c n. 8476/2022: vede in parte dedotti in giudizio i medesimi crediti azionati nel giudizio n. 6548/22 nei confronti di Qui e hanno chiesto Controparte_2 Parte_1 Parte_2
che fosse condannato a pagare in loro favore della somma di € 128.648,22. Controparte_1
Si tratta dei crediti attorei azionati nei confronti di ma per la quota di sua Controparte_2 spettanza di ¼ rispetto all'immobile sito in Milano, in via Baveno;
così come sono i medesimi rispetto all'immobile sito in Chiavari, sia per le spese riferite alle parti comuni, sia per quelle riferite all'appartamento di cui al civico 40/1 di proprietà dei coniugi ed Si Controparte_1 Controparte_2
tratta di spese di importo minore perché riferite alla quota di spettanza in capo al convenuto in giudizio.
In più sono stati richiesti in questo giudizio anche le somme relative ad un ulteriore immobile sito in AN ST D'ET acquistato dagli attori insieme a precisamente la somma Controparte_1 richiesta è pari ad € 83.918,88, di cui
- € 77.142,84 derivanti dalla quota di 6/7 spettante agli attori.
- € 2.600,00 quanto alle spese del mutuo
- € 4.176,04 per spese condominiali (doc. 73 di pare attrice).
Le difese svolte in questo giudizio da sono le medesime già avanzate nell'altra Controparte_1 causa: oltre alla prescrizione dei crediti attorei richiesti per l'immobile di Chiavari, laddove fondate e pagina 12 di 31 provate, essi dovevano comunque proporzionalmente essere rideterminate rispetto al differente valore della proprietà dell'immobile di via Doria civ. 40/2, modificato a seguito di sopraelevazione effettuata dagli stessi attori. La sopraelevazione aveva infatti aggiunto un piano ai due precedenti e ciò comportava non solo il diritto all'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. ma anche ad una rideterminazione delle spese comuni affrontate sulla base delle attuali diverse quota di proprietà.
Per l'immobile di Milano – costituito non da uno ma da tre immobili in comproprietà - CP_1 vantava un credito di € 43.212,81, di cui € 36.000,00 per avere anticipato gran parte del prezzo di
[...] acquisto (doc. 6 di parte convenuta) ed € 7.212,81 (doc. 7 di parte convenuta) per la quota parte degli attori per le spese di gestione degli immobili non corrisposte.
Per l'immobile di AN ST D'ET CE SI chiedeva la restituzione della somma €
7.286,10 (docc. da 10 a 13 di parte convenuta) e la condanna al pagamento di € 76.570,94 per somme ulteriori concesse a titolo di mutuo o comunque di competenza degli attori (docc. 9, 14 e 15 di parte convenuta)1.
con il suo atto di intervento ex art. 105 comma 1 c.p.c., ha chiesto l'accertamento Controparte_2
e la corresponsione dell'indennità di sopraelevazione e, accertate le indebite modifiche apportate dagli attori, la condanna alla riduzione in pristino dell'immobile oltre al risarcimento del danno.
B. La relazione del Geom. e l'indennità di sopraelevazione CP_7
Come sopra premesso, nel procedimento riunito, avente rg. n. 8476/2022, la difesa del convenuto e dell'interveniente ha chiesto la determinazione dell'indennità di Controparte_1 Controparte_2 sopraelevazione e la condanna al relativo pagamento per l'immobile sito in Chiavari, via Doria civ.
40/2; pretesa, invece, oggetto di eccezione nel procedimento portante.
Ai sensi dell'art. 1127 c.c., il diritto di sopraelevare è riservato al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del lastrico solare, il quale, però, deve corrispondere agli altri condomini un'equa indennità. Quest'ultima, come spiegato precisamente nell'elaborato peritale, deve essere pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, divisa per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare e detratto il valore della quota ad esso (ultimo piano) spettante sull'area.
Nel caso di specie non è stata contestata l'avvenuta sopraelevazione in sé; solo in corso di causa la difesa di ha dedotto che si trattava, invero, di un intervento di recupero Parte_4 dell'abitabilità del sottotetto e non di un intervento di soprelevazione vero e proprio, con conseguente non spettanza della stessa. Tale diversa qualificazione tecnica dell'intervento confligge con quanto accertato in consulenza (pp. 20, 24 e 29 della CTU) che ha riscontrato la sopraelevazione e che, a seguito dell'intervento predetto, ha indicato le diverse quote millesimali di proprietà. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “l'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'articolo 1127, Codice civile non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante
l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato” (Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2007, n. 16794). Quindi, anche nel caso di recupero di sottotetto esistente, come nel caso odierno, con ampliamento di superfici e/o di volumetrie e/o di altezze, è, comunque, dovuta l'indennità di sopraelevazione2.
Il consulente ha dato atto dell'attuale stato dell'immobile a seguito dei sopralluoghi e come risulta dalle visure catastali, relative planimetrie (all. B della CTU), dal progetto di sopraelevazione, e dal certificato di collaudo statico agli atti (all. C della CTU).
L'indennità è stata calcolata procedendo in tal senso: “per valore attuale si intende il valore di mercato dell'area corrente al momento della sopraelevazione. Per area da occuparsi con la nuova fabbrica, si deve intendere tutta l'area su cui sorge l'edificio stesso e non la superficie fisica occupata dalla sola sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione parziale, quindi, anche l'indennità sarà ridotta in proporzione alla parte sopraelevata, ma sempre con riferimento all'area complessiva del
. Nel nostro caso, la superficie fisica occupata dalla sopraelevazione coincide con l'area Parte_5
su cui sorge l'edificio. La stima del sedime o area su cui sorge il caseggiato va effettuata a prezzi di mercato correnti al momento della sopraelevazione, ovvero all'epoca di sua ultimazione” […].
“L'indennità va ripartita fra gli altri condomini in base al valore condominiale delle singole unità 2Nello specifico, “ai fini dell'articolo 1127 codice civile, la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita soltanto dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche, sicché non v'è sopraelevazione in ipotesi di modificazione solo interna, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura (nella specie: trasformazione in unità abitabile di locali sottotetto), nel qual caso non possono per sé venire in rilievo nei rapporti tra i condomini, nell'ambito della disciplina civilistica della sopraelevazione in questione, in difetto di specifiche pattuizioni al riguardo, la modificazione tra i “volumi tecnici” o i vincoli di destinazione gravanti in virtù del progetto approvato e dell'autorizzazione di relativa attuazione, riguardando la nozione di “volume tecnico” e tali vincoli, esclusivamente la regolamentazione pubblicistica dell'attività edilizia”. (Cass. civ., 24 gennaio 1983, n. 680) pagina 14 di 31 immobiliari e cioè con riferimento alla tabella millesimale di proprietà”. “Il valore dell'area su cui sorge un edificio si determina in base al valore di trasformazione, che si ottiene per differenza tra il valore di mercato dell'immobile urbano nel suo complesso e il valore di costruzione del fabbricato stesso.” (pp. 9 ss. della CTU).
Il Geom. ha esposto, altresì, che l'intero stabile è destinato ad uso residenziale ad CP_7
eccezione dei locali privati situati al piano terra di proprietà di un terzo estraneo con conseguenti due distinte valorizzazioni.
In sintesi, rinviando alla consulenza depositata in atti per la più ampia trattazione in merito ai singoli calcoli tecnici (e che qui si richiamano integralmente), è stato definito che il valore commerciale del fabbricato al 2013 era di € 1.421.662,50 arrotondabile per difetto ad € 1.420.000,000, rappresentante il più probabile valore di mercato dell'edificio all'epoca della sopraelevazione.
È stato stabilito che il costo più probabile di costruzione era pari ad € 1.170.978,58, arrotondato per difetto ad € 1.170.000,00 all'epoca della sopraelevazione, da sottrarsi al valore di mercato per avere il valore dell'aerea di sopraelevazione pari ad € 250.000,00. Il calcolo dell'indennità di sopraelevazione nel caso di specie di un solo piano, come riportato dal CTU, deve essere effettuato, quindi, “assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.” (p. 18 CTU).
Si riporta per chiarezza il calcolo operato dal consulente:
pagina 15 di 31 L'indennità di sopraelevazione è, quindi, stata accertata dal CTU essere pari ad € 41.600,00, da cui risulta detratta già la quota spettante ai condomini che hanno effettuato la sopraelevazione, ex art. 1127
c.c. (cfr. p. 18 della CTU).
Tale quota deve essere ripartita sulla base delle quote di proprietà dei coniugi Controparte_1 ed il primo risulta essere proprietario del 25% dell'abitazione, di cui al civico di via Controparte_2
Doria 40/1 e la seconda del restante 75%. Rispettivamente, pertanto, spetteranno a Controparte_1 un'indennità pari ad € 10.400,00 e ad un'indennità pari ad € 31.200,00. Controparte_2
Si ritiene che il CTU abbia riposto correttamente a tutte le osservazioni dei CTP, reiterate nelle comparse conclusionali e repliche della parti, da ritenersi non meritevoli di accoglimento: in ordine al calcolo della superficie di sottotetto, comprensivo anche della superficie non abitabile, è stato esposto in relazione che, di fatto, questa superficie è unita e utilizzata come spazio vivibile, quindi va ricompresa necessariamente nel calcolo delle determinazione del valore del fabbricato (cfr. documentazione fotografica, di cui all'all. C); è stato specificato che la porzione di vano scala inglobata nell'alloggio degli attori è stata conteggiata nel calcolo dell'indennità; è stato dettagliatamente spiegato perché sono stati utilizzati i valori unitari degli immobili di tipo economico, anziché valori economicamente superiori, in ragione della tipologia degli alloggi, degli impianti, delle finiture, decorosi ma di tipo comune;
è stato esposto, altresì, che il costo cognito a mc. di costruzione dell'edificio è stato necessariamente aumentato, in ragione dell'incidenza dei costi fissi di costruzione sul modesto edificato in esame, composto di soli due piani abitabili oltre al sottotetto, rispetto a quello maggiore, cui si riferisce l'analisi prezzo unitario desunta dal Prezzario regionale, valevole per caseggiati di almeno cinque piani abitabili (all. F della CTU).
Si condivide l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario per cui l'indennità di sopraelevazione è da ritenersi un “debito per responsabilità da atto lecito” (Cass. civ.,15 novembre 2016, n. 23256 e 21 agosto 2003, n. 12292), direttamente collegata al soggetto, che esegue la sopraelevazione e non all'attività edificatoria in sé considerata. È da qualificarsi, quindi, come un diritto avente natura personale e non reale, non trasmissibile in caso di vendita dell'immobile in capo al nuovo acquirente che sia diventato proprietario del piano sopraelevato. Nel caso di specie, sono, pertanto, legittimati passivi gli odierni attori e che hanno pacificamente proceduto nel 2013 Parte_1 Parte_2 all'intervento edilizio e non l'attuale proprietario (doc. 125 di parte attrice) Parte_6 con conseguente rigetto dell'eccezione della difesa dei coniugi CP_9
L'ulteriore accertamento, oggetto di CTU, riguarda la modificazione delle quote millesimali in ragione dell'avvenuta sopraelevazione, determinanti un diverso riparto delle spese condominiali, Per_ oggetto dell'accertamento contabile nella CTU del Dr. , di cui si darà atto in seguito. Il Geom.
pagina 16 di 31 ha riportato (cfr. p. 28 ss. della CTU) che “a seguito alla sopraelevazione dell'edificio in CP_7
questione le quote millesimali di proprietà e di compartecipazione alle spese comuni del caseggiato sono cambiate;
per quanto riguarda gli alloggi dei contendenti, ovvero i due appartamenti situati nel civico 40 di via Doria, i nuovi valori millesimali di proprietà, calcolati dal redigente tecnico, sono i seguenti:
-- alloggio int. 1, convenuti: mm 356,55
-- alloggio int. 2, attori: mm 643,45
Totale mm 1.000,00 mentre i valori millesimali riferiti ai due distinti corpi di fabbrica, rispettivamente costituiti dal civico
40 (vano scala, beni comuni e abitazioni) e dal civv. 34 e 36 (locale non residenziale ed annesso porticato), sono i seguenti:
-- Corpo A – civico 40 (parti in causa): mm 896,78
-- Corpo B- civv. 34 e 36 (terzi estranei) mm 103,22
Totale mm 1.000,00”
Vedremo di seguito come tale diversa quantificazione della proprietà rifletta i suoi effetti sulla ripartizione delle spese. Bisogna però prima dirimere la questione della prescrizione, eccepita tempestivamente da entrambe le parti
B.1 La prescrizione.
L'indennità di sopraelevazione non è da ritenersi prescritta perché il certificato di collaudo statico è stato redatto in data 26/06/2013 (doc. 8 di parte convenuta rg. n. 8476/2022) ed è l'unico atto in cui esplicitamente e formalmente viene constatato che in quel momento “l'opera risulta[va] completata in tutte le componenti strutturali”. Inoltre, come richiesto dall'art. 28, comma 1 del Regio
d.l. n. 652/1939, entro trenta giorni dalla comunicazione al Comune di fine lavori si deve presentare la relativa variazione catastale. Nel caso di specie, la denuncia di variazione è stata presentata in data
11/07/2013. Non possono essere considerati, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione, la domanda di cambio di residenza e il verbale di sopralluogo della Guardia di
Finanza, effettuato, peraltro, per finalità estranee (“operazioni ispettive ai fini fiscali nei confronti della ditta individuale EMME.TI DI TASSI LORENZA”) (all. G della CTU) considerato che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “la fattispecie in esame corrisponde ad un diritto di credito in favore dei singoli condomini e non un diritto di natura reale;
ciò si ripercuote in ordine al regime della prescrizione applicabile che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2946 c.c. con decorrenza ordinaria decennale dalla data in cui la sopraelevazione è stata completata ed a favore dei condomini, cui il diritto di indennizzo è previsto” (Cass. civ. 18 novembre 2011, n. 24327). Essendo terminata la pagina 17 di 31 sopraelevazione a giugno del 2013, ed essendo il primo atto interruttivo della prescrizione intervenuto il 18 gennaio 2023, con il deposito della comparsa di costituzione di il diritto Controparte_1 all'indennità di sopraelevazione non risulta essere prescritto.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento e condanna al pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., deve essere accertato il diritto di nei confronti di e nella causa Controparte_1 Parte_1 Parte_2 avente rg n. 8476/2022, all'indennità di sopraelevazione nella somma di € 10.400,00
In accoglimento della domanda di accertamento e condanna al pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., svolta nell'atto di intervento ex art. 105 comma 1 c.p.c. da
[...]
deve essere riconosciuto il suo diritto all'indennità di sopraelevazione nei confronti di CP_2
e nella causa avente rg n. 8476/2022, per la somma di € 31.200,00. Parte_1 Parte_2
Su tali somme, trattandosi di debiti di valore, devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi, che si faranno decorrere dalla relazione del CTU al saldo secondo i criteri di cui alla sentenza
SSUU 1712/1995. Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. (cfr. sentenza C.A. Genova n.
1223/2024). Non può invece trovare applicazione la disciplina di cui al dlgs 231/02 avente ad oggetto i pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che il caso di specie non può di certo ritenersi una transazione commerciale.
C. Le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno formulate da Controparte_1
e da nella causa avente rg. n. 8476/2022. Controparte_2
Tali domande devono essere rigettate: esse sono state formulate in modo assolutamente generico, mancanti totalmente, già in punto allegazione, dei fatti costitutivi alla base delle pretese.
Non vi è prova che la sopraelevazione sia stata eseguita in modo “indebito” o comunque abusivo;
anzi, agli atti la documentazione fornita dalla stessa difesa di prova la regolarità Controparte_1 edilizia della variazione. Né tantomeno è stata fornita la prova di un'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 1127 comma 2 c.c. da parte dei coniugi la documentazione agli atti, come Parte_7 eccepito dalla difesa di controparte, prova, invece, l'avvenuta sottoscrizione delle pratiche edilizie e quindi del consenso di ed alla sopraelevazione (docc. 86, 87, 101, 102, Controparte_1 Controparte_2
104 e 105 di parte attrice rg. n. 8476/2022).
L'attività edificatoria, pertanto, non ha configurato un fatto illecito meritevole di tutela risarcitoria, né sono state violate (o comunque non vi è stata data prova) norme urbanistiche, che determinano la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 872 c.c.
pagina 18 di 31 Per_ D. La relazione del Dr. e reciproci rapporti di debito credito
Il CTU ha proceduto ad un attento e preciso accertamento contabile, le cui risultanze in massima parte ivi si condividono.
Ha esaminato separatamente la documentazione delle due cause riunite eliminando la documentazione irrilevante secondo quattro diversi parametri: documento non contabile, documentazione ripetuta, indicazione immobile di riferimento mancante, pagamento non provato, prescrizione.
In ordine alla prescrizione, il CTU ha accolto l'impostazione suggerita dai consulenti di parte, che è, “in sintesi, la seguente:
- 17/05/2011 per gli importi esposti nell'allegato 69 di parte attrice opponente richiesti a CP_2
[...]
- 19/07/2012 per tutti gli altri importi di cui alla causa 6458/2022
- 27/09/2012 per gli importi di cui alla causa 8476/2022”.
Ha condiviso questa impostazione, ma con le precisazioni che seguono: “è certamente opportuno segnalare che, non essendo presenti operazioni fra il 19/07/2012 e il 27/09/2012, la separazione su tali date risulta priva di riscontro pratico;
pertanto, è sufficiente considerare quali riferimenti il 19/07/2012 (come indicato nel quesito) per tutti tranne Pertanto, nei calcoli CP_2 definitivi risulta che per il periodo dal 17/05/2011 al 19/07/2012 sono “non prescritti” soltanto gli eventuali movimenti “a debito” per parte , mentre vengono azzerati quelli a debito di Controparte_2
, e .” Controparte_1 Parte_1 Parte_2
In ordine alla considerazione dei millesimi ante e post sopraelevazione ha proceduto a due distinti calcoli raffigurati in due distinte tabelle:
pagina 19 di 31 Per_ Tuttavia, in accoglimento delle osservazioni del CTP, il Dr. ha poi distinto le spese comuni sull'immobile di Via Doria 40 e le spese riferite in generale all'edificio di Chiavari, in cui è stata considerata anche la quota di millesimi di terzi estranei al presente giudizio, pervenendo a questa tabella finale riassuntiva delle quote, anche dell'immobile di Milano Via Baveno (p. 31 della CTU).
Rinviando all'allegato 17 della relazione, il consulente ha così rideterminato i diversi rapporti di debito e credito:
e avrebbero un debito di € 71.790,39, di cui € 12.068,46 nei Parte_1 Parte_2 confronti di ed € 59.721,93 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
D.
1. La prescrizione nei confronti di Controparte_1
Tuttavia, il credito di deve essere ricalcolato alla luce dell'atto interruttivo della Controparte_1
prescrizione nei suoi confronti, di cui al doc. 74 (di parte attrice rg n. 8476/2022), con cui con raccomandata, ricevuta in data 18/05/2021, il difensore di richiedeva allo stesso il CP_9
pagamento di talune somme.
pagina 20 di 31 Deve qui evidenziarsi che, sebbene la difesa dei coniugi abbia specificamente CP_9
indicato tale atto interruttivo solo in II memoria ex art. 184 c. VI c.p.c., di esso deve certamente tenersi conto. Ed infatti, è oramai stato più volte affermato il principio della rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione: nella sentenza S.U. 2005 e confermato in seguito dalla giurisprudenza successiva (v. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013). Ciò deriva anche dal qualificare l'eccezione di interruzione della prescrizione quale eccezione non propria, quindi non soggetta alle preclusioni di legge: “nel nostro ordinamento, infatti, le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione”. (Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005)
Devono essere, però, detratte solo ed esclusivamente le sole somme, qui di seguito indicate, di cui
è stata richiesta la corresponsione nella relativa lettera, riportata qui di seguito, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa Si tratta delle medesime spese – ad eccezione di quelle di AN CP_9
ST D'ET - già richieste a le somme dovute per il medesimo titolo, accertate come non CP_2
prescritte per se non escluse per altre ragioni, risulteranno non prescritte a debito di Controparte_2
al quale sono state ugualmente richieste. Controparte_1
pagina 21 di 31 In merito ai crediti relativi all'immobile sito in Milano in via Baveno, dal tenore letterale della lettera raccomandata, i crediti di cui i coniugi hanno richiesto poi il pagamento nella CP_9
presente causa sono quelli relativi alle spese di ristrutturazione pari ad € 12.291,85 come da fatture, di cui la quota a carico del (¼) pari ad € 3.072,96 (docc. da 3 da 12 parte attrice rg. n. Controparte_1
8476/2022), nonché le spese condominiali pari ad € 5.342,00, di cui la quota a carico del Sig.
) pari ad € 1.335,50 (docc. da 13 a 23 parte attrice rg. n. 8476/2022). Deve darsi Controparte_1
atto che tutti i documenti da n. 3 a 23 erano stati esclusi dal conteggio dal consulente perché già ricompresi nel fascicolo portante (cfr. all. 11 alla CTU). Nel fascicolo rg. n. 6458/2022 tali somme rispettivamente sono state documentate con allegati aventi la medesima numerazione. Già il CTU aveva escluso, come risulta dall'all. 10 della consulenza, questa documentazione dall'accertamento contabile perché della stessa non era stato provato il pagamento, o non era stato indicato l'immobile di riferimento, o il credito era stato ritenuto prescritto;
prescrizione che si era verificata a prescindere dalle pagina 22 di 31 lettere raccomandate interruttive perché risalente a prima dell'anno 2011. Per quanto riguarda gli ulteriori e diversi crediti relativi a questo immobile non si può con certezza riferire gli stessi a quanto richiesto nella lettera raccomandata, di cui al doc. 74 e pertanto valgono le considerazioni già espresse
Per_ nella relazione del Dr. .
In merito ai crediti relativi all'immobile “sito in Chiavari, Via Doria civ. n. 40”, dal tenore letterale della lettera raccomandata, i crediti di cui i hanno richiesto poi il pagamento in CP_9
giudizio sono quelli relativi alle spese di ristrutturazione delle parti condominiali pari ad € 94.266,07, di cui la quota a carico del Sig. (25% di ½) è pari ad € 11.783,26 (Cfr. doc. 27/40), alle Controparte_1 spese di ristrutturazione delle parti comuni pari ad € 60.940,11, di cui la quota a carico del Sig.
(25% di ½) pari ad € 7.617,51 (docc. da 41/62). A queste devono aggiungersi anche le Controparte_1 spese per aggiornamento planimetrico e abitabilità eseguiti dal Geom. pari ad € 3.000,00 CP_4
(doc. 64). Nuovamente la documentazione era stata espunta dal consulente (all. 11 della CTU) perché già presente con la medesima numerazione nel fascicolo portante della causa rg. n. 6458/2022. Il CTU aveva escluso la maggior parte dei crediti (come risulta dall'all. 10 della consulenza) perché prescritti,
o perché degli stessi non era stato provato il pagamento o non era indicato l'immobile di riferimento.
La documentazione non esclusa dai conteggi è quella di cui ai docc. da 27 a 34, 47, 53, 63 (in parte); tuttavia, si rileva che la documentazione dell'allegato 63 era già stata conteggiata nell'accertamento Per_ contabile dal Dr. perché, anche senza considerare l'atto interruttivo della prescrizione di cui al doc. 74, i relativi crediti non risultavano comunque prescritti. Integrando il prospetto definitivo all. 17 della CTU, devono essere, invece, conteggiate a debito di le seguenti somme perché Controparte_1
non prescritte:
- € 1.375,14 (doc. 27)
- € 687,63 (doc. 31)
- € 57,84 (doc. 32)
- € 42,82 (doc. 33)
- € 354,79 (doc. 34)
- € 216,20 (doc. 47)
- € 512,96 (doc. 53)
Totale a debito da scomputare: € 3.247,38 Controparte_1
Per quanto riguarda gli ulteriori e diversi crediti relativi a questo immobile non si può con certezza riferirli a quanto richiesto dalla difesa di nella lettera raccomandata e pertanto CP_9
valgono le considerazioni già espresse nella relazione del CTU.
pagina 23 di 31 In merito ai crediti relativi all'immobile sito in AN ST d'ET, oggetto di pretesa solamente nei confronti di nella causa r.g. n. 8476/2022, con la predetta Controparte_1 CP_9 raccomandata richiedevano la somma di € 49.243, 00 a titolo di prezzo incassato (docc. 69, 70, 71, 72) ed € 7.125,00 relativa alle rate del mutuo pagate da dal 30.05.2011 al 30.06.2012; Parte_1
queste somme venivano poi, invece, rideterminate e maggiorate nell'atto di citazione.
Per_ La consulenza tecnica del Dr. , come sopra esposto, non ha tenuto conto, perché non oggetto del quesito, dell'atto di interruzione della prescrizione del 18/05/2021 nei confronti di di cui al doc. 74, che però come sopra visto deve essere considerato;
non risultano Controparte_1
essere prescritte, quindi, tutte le pretese posteriori al 18/05/2011. Nella consulenza tecnica gli unici documenti rilevanti in riferimento a questo immobile sono stati ritenuti quelli, di cui al doc. 72 “atto di compravendita Notaio Dott. ; i documenti nn. 69, 70, 71 erano stati già esclusi e Persona_2 giudicati non probanti dal CTU perché o relativi ad un credito “prescritto per tutti” o di un credito che
“non riguarda le spese documentate” riconducibili agli immobili.
In riferimento ai rapporti di debito e credito tra le parti relativi al predetto immobile nella consulenza, al par. 6.1.2, sono state evidenziate – e considerate logiche da parte del CTU - le osservazioni del CTP “nei conteggi dell'elaborato in bozza non si è tenuto conto “delle CP_9 quote dell'immobile cedute con il suddetto atto” nonché del fatto che “la restante parte della somma ricavata dalla cessione, destinata all'estinzione del mutuo fondiario” sull'immobile venduto, deve essere ricalcolata sulla base delle percentuali di proprietà (dei venditori) dell'immobile. In particolare, la vendita è avvenuta come segue:
- Vendita di 7/12 di proprietà dell'immobile da parte di:
o 3/12 di quota di proprietà dell'immobile venduti da;
Parte_1
o 3/12 di quota di proprietà dell'immobile venduti da;
Parte_2
o 1/12 di quota di proprietà dell'immobile venduto da . Controparte_1
- Prezzo di vendita dei 7/12: € 90.000 (da cui, ognuno di questi sette dodicesimi “vale” 12.857,14).
- L'atto notarile prevedeva che il pagamento dei 90.000 avvenisse come segue:
o € 84.616,56 a copertura del mutuo residuo;
o € 5.383,44 tramite assegno incassato da . Controparte_1
- Il mutuo così estinto era stato erogato per l'importo di € 100.000 a finanziamento dell'acquisto di:
o 1/12 di quota di proprietà da parte di Parte_1
o 1/12 di quota di proprietà da parte di Parte_2
o 6/12 di quote di proprietà da parte di Controparte_1
pagina 24 di 31 - L'“incasso” avvenuto tramite estinzione del mutuo deve, quindi, essere così ripartito fra i debitori della banca:
o 2 quote da imputare a e (€ 21.154,14) Parte_1 Parte_2
o 6 quote da imputare a (€ 63.462,42) Controparte_1
Ne consegue un credito di pari a € 55.988,72 (anziché i soli Parte_1
2.691,72 esposti nella bozza).
Valutazioni del CTU
Sotto il profilo logico, l'osservazione parrebbe corretta (salvo il fatto che soltanto una parte dei
100.000 euro erogati dalla banca risulterebbero effettivamente riferibili all'acquisto delle quote dell'immobile, che “cuba” soltanto 55.144,81).
Tuttavia, come meglio rilevato nell'elaborato definitivo (si veda anche il successivo par. 6.2.0.1), il punto pare sostanzialmente irrilevante, essendosi l'operazione perfezionata in un momento per il quale risulta prescritto il diritto alla ripetizione delle somme (l'operazione è del 13/06/2012, ossia di poco antecedente il decennio rispetto al dies a quo, che si rammenta esser stato individuato dal quesito stesso nel 19/07/2022)” (p. 19 della CTU).
Deve quindi considerarsi come dalla somma a credito dei coniugi derivante CP_9 dall'incasso della cessione della loro quota parte dei 7/12 dell'immobile di AN ST D'ET (pari a € 90.000,00:7 x 6= € 77.142,86) deve essere detratto il loro debito pari alla loro quota parte del mutuo contratto e così estinto (84.616,56:8x2=21.154,14). Sottraendo così dal loro credito di € 77.142,86, la somma di € 22.154,14 si ottiene il loro finale credito di € 55.988,72. Tale diversa ripartizione di quote, riportata dal CTP e ritenuta logica dal CTU, risulta dall'atto di cessione doc. 72 parte attrice fasc. Rgac
8476/22.
D'altro canto, la documentazione posta a supporto delle contestazioni della difesa di CP_1
come dettagliate al punto A della motivazione (docc. da 10 a 15 di parte convenuta), (cfr. all. 12
[...] della CTU) è riferita a documenti prescritti o di cui non è indicato l'immobile di riferimento: essa che non può essere, quindi, considerata a fini probatori.
Pertanto, alla luce delle condivisibili osservazioni del CTP e in mancanza di prova CP_9 contraria, deve essere conteggiato un credito a favore di ed pari ad € Parte_1 Parte_2
55.988,72 a carico di Controparte_1
Si ritiene che il CTU abbia risposto adeguatamete alle osservazioni dei CTP, osservazioni,
Per_ peraltro, in parte accolte dal Dr. (cfr. par. 6.1.1, 6.2.2.).
In particolare, si condivide il ricalcolo degli importi a debito non potendo Controparte_2
considerare i documenti 28, 29, 39 r.g. n. 6458/2022 essendo fatture pagate da un soggetto terzo. Non
pagina 25 di 31 risulta in alcun modo che l'erogazione di denaro sia un esborso riconducibile a non Parte_1 rilevando il mero dato formale e fiscale dell'intestazione delle fatture allo stesso.
Condivisibile, altresì, è la posizione del consulente circa la ricondubilità nel conteggio delle spese all'immobile di via Doria 40 e non solo alle spese del civico n. 2, quando ciò si desume dalla causale della fattura, che non specifica l'unità immobiliare di riferimento ma solamento “Via Doria n.
40” (cfr. documentazione di spesa, all. 27, da 31 a 34, 47, 63 ). In ogni caso, la difesa di CP_10
si ritiene non abbia fornito adeguata prova contraria, non essendo sufficiente la mera eccezione generica contraria (reiterata nelle memorie di replica sempre genericamente).
Sono da condividere, altresì, le osservazioni, di cui al par. 6.2.9., in merito alla prescrizione delle somme richieste ad (p. 26 e 27 della CTU, a cui si rimanda), dato che nella Controparte_2 raccomandata interruttiva della prescrizione la somma di € 1.286,12 è riferita esclusivamemte a “spese condominiali relative alla taverna e al locale di proprietà della CA” e non anche alla ristrutturazione dell'immobile.
Non ha valore di riconoscimento di debito il documento manoscritto, in tesi, da , Parte_1
perché in alcun modo riconducibile a specifiche posizioni debitorie di (doc. 9 di parte Parte_1
convenuta rg. n. 8476/2022) e comunque non sottoscritto.
In merito al doc. 53 (“ristrutturazione appartamento piano secondo ed appartamento sottotetto”)
è stato eccepito dal CTP l'esclusiva competenza della spesa ai coniugi Sul Persona_3 CP_9
punto si concorda con quanto osservato dal CTU secondo cui “per quanto sia effettivamente presente, nella parte iniziale [della parcella], la specifica esposta dal CTP, la descrizione completa fa riferimento anche a lavori sulle parti comuni, per i quali chi scrive non ha a disposizione alcun criterio di suddivisione. La riferibilità al singolo immobile, pertanto è da escludersi” (cfr. p. 25 della CTU).
Parte opposta sul punto non ha fornito adeguata prova contraria.
Sono prive di fondamento le contestazione del CTP anche in riferimento al doc. 59; secondo il
CTP il documento sarebbe manomesso e ciò deriverebbe dal confronto con il doc. 15 di parte CP_2
in realtà tale confronto non è possibile in quanto si tratta di due diversi documenti che in nulla
Per_ c'entrano l'uno con l'altro. Come evidenziato dal Dr. il doc. 59 ha valore contabile “trattandosi di un elenco di spese, con indicazione di un “cantiere” di riferimento (Via Doria 40) e con un timbro e firma di un soggetto con partita IVA” (cfr. p. 26 della CTU).
Alla luce degli esposti riconteggi e alla luce di tutti gli elementi probatori agli atti i rapporti di debito e credito tra le parti devono essere così rideterminati:
pagina 26 di 31 - a favore di è stato accertato un credito pari ad € 59.721,93 a carico di Controparte_2 Parte_1
e nella causa avente rg. n. 6458/2022. Trattandosi di debito di valuta,
[...] Parte_2 sono dovuti gli interessi legali dall'atto di costituzione in mora, 11.5.2020 (doc. 4 CP_2
fasc. 6458/22) al 30.3.2022 (giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e quindi da tale data devono essere conteggiati gli interessi commerciali ex art. 1284 c. VI al saldo.
- a favore di e è stato accertato un credito pari ad € 3.247,38 ed € Parte_1 Parte_2
55.988,72, per un totale di € 59.236,1 (oltre interessi legali dall'atto di costituzione in mora del 18.5.2021 alla notifica dell'atto di citazione e successivamente oltre interessi commerciali fino al saldo) nei confronti di nella causa riunita avente rg. n. 8476/2022 e un Controparte_1 loro debito nei confronti di di € 12.068,46, oltre interessi commerciali dal Controparte_1
deposito della comparsa di costituzione al saldo).
- con domanda riconvenzionale la difesa di aveva chiesto, altresì, la condanna al Controparte_1 pagamento, eventualmente anche in compensazione, dell'indennità di sopraelevazione, riconosciuta essere dovuta e pari ad € 10.400,00. Su tale ultima somma, come visto già per trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti rivalutazione ed Controparte_2
interessi, che si faranno decorrere dalla relazione del CTU al saldo secondo i criteri di cui alla sentenza SSUU 1712/1995. Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo (cfr. sentenza C.A. Genova n. 1223/2024). Non può invece trovare applicazione la disciplina di cui al dlgs 231/02 avente ad oggetto i pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che il caso di specie non può di certo ritenersi una transazione commerciale
Deve quindi essere operata la compensazione impropria tra i due controcrediti, (in tal senso di veda Cassazione S.U. sentenza n.23225 del 15.11.2016).
Deve essere, infine, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
E. Spese di lite.
In relazione alla causa rg. n. 6458/2022, in accoglimento parziale dell'atto di opposizione di e è stato riconosciuto, come sopra esposto, un credito a favore di Parte_1 Parte_2 [...] pari ad € 59.721,93 e quindi l'odierno decreto ingiuntivo emesso per la somma di poco CP_2
maggiore n. 1169/2022, emesso l'1/05/2022, deve essere revocato. La domanda di Controparte_2
come appena esposto, è stata per lo più accolta con il riconoscimento di quasi tutto il credito vantato.
Le spese di lite quindi seguono la regola della soccombenza prevalente, anche della fase monitoria.
pagina 27 di 31 Deve in proposito ricordarsi l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:, € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:, € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:, € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio:, 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi), € 14.103,00
In relazione alla causa avente r.g. n. 8476/2022, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa attorea, nonchè a fronte del controcredito accertato a favore di dedotto in via Controparte_1 riconvenzionale anche in compensazione, sussistente però solo in minima parte rispetto all'iniziale pretesa, sussistono ragioni per la compensazione parziale della spese di lite nella misura di 1/3. Nel resto le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte di
2/3.
pagina 28 di 31 Pur nel rigetto delle domanda di riduzione in pristino e risarcimento del danno dell'interveniente, gli attori risultano soccombenti, in via prevalente, nei confronti di CP_9
a cui deve essere corrisposta l'indennità di sopraelevazione pari ad € 31.200,00. In Controparte_2
quanto interveniente il rimborso delle sue spese processuali deve essere posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (Cass. civ., 23 luglio 1983,
n. 5085; Cass. civ., 18 aprile 2000, n. 5025; Cass. civ., 17 luglio 2003, n. 11202; Cass. civ., 15 marzo
2006, n. 5684).
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 26.0001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi): € 7.616,00
A seguito di compensazione parziale nei confronti di nella misura di 1/3 Controparte_1
(arrotondamento per difetto): € 5.077,00
Le spese di entrambe le CTU, come già liquidate in corso di causa, in considerazione del fatto che il relativo accertamento è stato espletato nell'interesse di tutte le parti, devono essere poste a carico in via solidale di tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In relazione alla causa r.g. n. 6458/2022
pagina 29 di 31 a) in parziale accoglimento dell'atto di opposizione dispiegato da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1169/2022, emesso da Tribunale di Genova l'1/05/2022, lo revoca.
b) In accoglimento parziale della domanda svolta da accerta la debenza da parte di Controparte_2
e di nei confronti di di € 59.721,93 oltre interessi Parte_1 Parte_2 Controparte_2 legali dall'atto di costituzione in mora, 11.5.2020 (doc. 4 Barattini fasc. 6458/22) al 30.3.2022
(giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e quindi da tale data oltre interessi commerciali ex art. 1284 c. VI al saldo e per l'effetto li condanna alla corresponsione a favore di della predetta somma in solido tra loro;
Controparte_2
c) Condanna e a corrispondere a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 anche per la fase monitoria come là liquidate, mentre per la fase di merito quantificate in €
14.103,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
d) pone le spese di CTU contabile, come già liquidate, a carico delle parti in solido tra di loro
2) In relazione alla causa r.g. n. 8476/2022
a) In parziale accoglimento della domanda dispiegata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di accerta il loro credito per i titoli di cui in parte motiva nella misura Controparte_1 di € 59.236,1 oltre interessi commerciali dal 18.5.2021 al saldo;
b) In parziale accoglimento delle domande svolte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e accerta il credito di € 10.400,00 oltre rivalutazione ed interessi nei
[...] Parte_2
termini di cui in parte motiva a titolo di indennità di sopraelevazione, nonché il credito di €
12.068,46 oltre interessi commerciali dal 16.01.2023 al saldo;
c) Operata la compensazione tra i crediti sub a) e b) condanna a corrispondere a Controparte_1
e la differenza, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al Parte_1 Parte_2
saldo.
d) Rigetta nel resto tutte le altre domande formulate da , e Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
e) Compensa le spese di lite tra , e nella misura di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1/3 e condanna a corrispondere a e a la restante Controparte_1 Parte_1 Parte_2
parte di 2/3 che liquida nella relativa parte in € 5.077,00 per compensi, oltre 2/3 del contributo unificato e spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA.
f) Pone le spese di CTU geom. come già liquidate, a carico delle parti in solido tra di CP_7
loro.
pagina 30 di 31 g) In accoglimento della domanda dispiegata dall'interveniente nei confronti degli Controparte_2 attori, li condanna al pagamento della predetta indennità quantificata in € 31.200,00, oltre rivalutazione ed interessi nei termini di cui in parte motiva;
a) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite a favore di da quantificarsi Controparte_2 in € 7.616,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e
CPA.
Genova, 11 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale somma veniva così computata:
- € 25.000, 00, di cui a n. 2 assegni circolari per acquisto ufficio in Chiavari, Corso Millo 81 del 30.03.2007;
- € 24.000,00, di cui a n. 3 assegni circolari del 22.07.2008;
- € 2.000,00, di cui assegno bancario Banco Popolare n. 0017947708 intestato a;
Parte_2
- € 3.000,00, di cui ad assegno circolare UBI CA n. 820028124 del 24.05.2017 per estinzione pignoramento immobiliare Via Doria 40/2 in Chiavari;
- € 5.000,00, di cui assegno bancario CA Popolare di Lodi n. 0.193.734.824-10 del 21.09.2011, intestato alla ed incassato da;
Controparte_8 Parte_1
- € 10.000,00, di cui assegno bancario CA CARIGE n. 0292326221- del 21.09.2011, intestato alla
[...] ed incassato da;
Controparte_8 Parte_1
- € 5.600,00, di cui a giroconto da c.c. CA CARIGE n. 54442/80 a c.c. CA CARIGE n. 55570/80 del 21.10.2010
- € 1.950,94 per somme erogate per pagamenti di competenza degli attori (doc. 15 di parte convenuta) pagina 13 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6458/2022 riunita alla causa 8476/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORECCHIA Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in Corso Gianelli 12/7-8 16043 Chiavari presso il difensore avv.
ORECCHIA NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORECCHIA NICOLA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corso Gianelli 12/7-8 16043 Chiavari presso il difensore avv. ORECCHIA
NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELASCO Controparte_1 C.F._3
FIORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CESAREA, 2/44 16121 GENOVA presso il difensore avv. CELASCO FIORENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELASCO Controparte_2 C.F._4
FIORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CESAREA 2/44 16121 GENOVA presso il difensore avv. CELASCO FIORENZO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 31 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è costituita da due cause riunite: la n. 6458/2022 e la n. 8476/2022. In esse le parti hanno discusso e si sono confrontate su una serie di molteplici e reciproci rapporti di debito credito, sia derivanti da immobili acquistati insieme (e uno di essi, costituito da una palazzina di originari due piani, adibito ad abitazione delle due famiglie, contrapposte parti in causa) sia da somme asseritamente anticipate per l'acquisto di parte dei suddetti immobili, sia da una cospicua somma prestata per estinguere un mutuo precedentemente stipulato da una delle parti.
La risalenza delle spese, il loro confuso incrociarsi, i rapporti familiari (i due coniugi Parte_1
e hanno un'affinità con – fratello di - e la di lui
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_2
moglie, incrinatisi nel tempo e diventati particolarmente conflittuali hanno reso Controparte_2
fattualmente complesso distinguere i diversi e contrapposti diritti di debito-credito.
Bisogna quindi considerare le diverse due cause.
Causa nrgac 6458/2022
Con ricorso monitorio si rivolgeva a codesto Tribunale affinché ingiungesse Controparte_2
immediatamente a e il pagamento, in solido tra di loro, della somma di Parte_1 Parte_2
euro 73.500,00. A sostegno della propria pretesa deduceva di aver corrisposto loro la somma di euro
105.000,00 a titolo di mutuo infruttifero (cfr. doc. 6) per contribuire ad estinguere il loro debito maturato nei confronti di CA AR S.p.A. (in seguito ceduto a . Secondo Controparte_3
la prospettazione della ricorrente, ella richiedeva la concessione di due fidi (doc. 1), ottenuti i quali provvedeva ad estinguere direttamente il debito di euro 105.000 gravante sui resistenti, a mezzo di due assegni circolari (di cui al doc. 2). Inoltre, i resistenti, nonostante si fossero impegnati a restituire alla ricorrente la somma mutuata entro il 31 ottobre 2017 senza interessi, tuttavia, non onoravano il proprio debito e, solamente in data 11 giugno 2018, i debitori estinguevano per compensazione parte del proprio debito nei confronti della ricorrente attribuendo a quest'ultima la somma di euro 31.500,00, corrispondente alla metà del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano via Baveno del quale era comproprietaria nella misura del 50%. Controparte_2
pagina 2 di 31 Il Tribunale di Genova, con decreto n. 1169/2022 del 02.05.2022, accoglieva il ricorso monitorio e ingiungeva a e di pagare immediatamente, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
la somma di euro 73.500,00 in favore della ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
e convenivano in giudizio affinché, in via preliminare, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
venisse sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto e, in via principale, previa revoca del medesimo provvedimento, venisse accertato il loro credito pari ad euro 94.957,70 e, conseguentemente, in via riconvenzionale, dichiarata la compensazione, venisse condannata al pagamento Controparte_2
della residua somma, pari ad euro 21.457,70.
A fondamento della propria richiesta di compensazione, deducevano che in data 7.12.2006
(coniugato in regime di comunione legale dei beni con e Parte_1 Parte_2 CP_1
(coniugato in regime di comunione legale dei beni con acquistavano, in
[...] Controparte_2
comunione e in parti eguali, un immobile sito in Milano, Via Baveno n. 2, il prezzo del quale -pari ad euro 55.000,00- veniva corrisposto unicamente da (doc. 1). Relativamente a tale Parte_1
immobile allegavano la circostanza per cui unicamente ebbe a sostenere le seguenti Parte_1
spese:
- spese dell'atto notarile pari ad euro 5.200,00 (doc. 2), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 1.300,00;
- spese di ristrutturazione pari ad euro 12.291,85 (docc. 3-12), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 3.072,96;
- spese condominiali pari ad euro 5.342,00 (docc. 13-23), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 1.335,50;
- spese per la fornitura di energia elettrica pari ad euro 388,00 (doc. 24), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 97,00;
- spese di assicurazione pari ad euro 454,80 (doc. 25), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 113,70.
Deducevano, inoltre, che, in data 18.02.2010, e acquistavano (in Parte_1 Parte_2 parti uguali) l'immobile sito in Chiavari, Via Doria n. 40/2 e, contestualmente, ed Controparte_1 acquistavano (nella quota del 25% il primo e del 75% la seconda) l'immobile sito in Controparte_2
Chiavari, Via Doria n. 40/1, sicchè acquistavano in comproprietà sia le parti condominiali dello stabile, sia un locale uso taverna (doc. 26). Anche relativamente a tale immobile allegavano la circostanza per cui unicamente ebbe a sostenere le seguenti spese: Parte_1
pagina 3 di 31 - spese di ristrutturazione delle parti condominiali pari ad euro 94.266,07 (docc. 27-40), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 35.349,77;
- spese di ristrutturazione delle parti comuni pari ad euro 60.940,11 (docc. 41- 62), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 22.852,54;
- spese polizza assicurativa pari ad euro 2.374,32 (doc. 63), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 890,37, nonché spese per lavori eseguiti nell'immobile di proprietà di e di loro Controparte_1 Controparte_2
esclusiva competenza, tra cui:
- spese per aggiornamento planimetrico pari ad euro 3.000,00, per acquisto materiale pari ad euro
2.344,48 e per realizzazione del portoncino pari ad euro 450,00 (docc. 59 e 64-66), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro 4.345,86;
- spese per la realizzazione dei terrazzi pari ad euro 22.000,00 e compensi forfetari pari ad euro
9.600,00 (docc. 67 e 68), di cui la quota a carico della convenuta in opposizione è pari ad euro
11.850,00.
Il Giudice, all'udienza del 21.09.2022, rigettava l'istanza sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, avendo parte opponente eccepito in compensazione controcrediti relativi a spese asseritamente anticipate anche nell'interesse dell'odierna opposta per immobili in comproprietà, la compensazione non poteva fondarsi su un credito la cui esistenza dipendeva dall'esito di un separato giudizio in corso, o comunque ancora da accertare, e prima che il relativo accertamento fosse divenuto definitivo.
Si costituiva la convenuta in opposizione chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, l'accertamento di quanto dovuto dagli opponenti e la conseguente loro condanna al pagamento della somma accertata.
A sostegno delle proprie difese deduceva l'erroneità del criterio di calcolo degli avversi pretesi crediti relativamente allo stabile in Chiavari, dovendo essere proporzionali al valore della proprietà di ciascuno, atteso che e avevano realizzato una sopraelevazione Parte_1 Parte_2 dell'edificio, ora composto da tre piani, di cui due di proprietà di questi ultimi. Eccepiva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione di parte di detti crediti.
Contestava le produzioni avversarie tanto con riferimento alla loro genuinità (compresa la corrispondenza delle copie versate in atti agli originali), quanto all'idoneità delle stesse a costituire fonte e prova di obbligazioni in capo alla convenuta e, sul punto, rilevava che controparte avesse versato in atti i documenti fiscali, ma non la prova dei relativi avvenuti pagamenti.
pagina 4 di 31 In riferimento all'immobile sito in Milano, allegava la circostanza per cui gli immobili acquistati in comproprietà fossero tre: due appartamenti ed un box auto;
il primo di tali immobili ed il box auto furono acquistati in data 13.10.2006 per il prezzo totale di euro 90.000,00 di cui euro 81.000,00 fu versato esclusivamente da il quale, pertanto, vantava nei confronti degli opponenti un Controparte_1
credito di euro 36.000,00 (doc. 4), nonché la circostanza per cui i costi di gestione pari ad euro
14.425,63 degli immobili de quibus erano stati sostenuti da con suo conseguente ed Controparte_1
ulteriore diritto di credito per la somma di euro 7.212,81 (doc. 5).
In riferimento, invece, all'immobile sito in Chiavari, precisava che parte opponente avesse ricevuto da a titolo di partecipazione alle spese comuni dell'immobile, la somma di Controparte_1
euro 20.000,00 a mezzo assegno bancario datato 03.06.2010 e, nel corso del tempo, per contanti,
l'ulteriore complessiva somma di euro 25.000,00 come risulta dal documento manoscritto dallo stesso
(doc. 7). Parte_1
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), parte opponente, con prima memoria, precisava le proprie conclusioni, mentre parte convenuta opposta ne ometteva il deposito.
Con seconda memoria, parte opponente precisava di aver fornito prova documentale del pagamento del prezzo dell'immobile sito in Milano e, in ordine alle spese affrontate, di aver versato in atti, oltre alle fatture, anche le quietanze di pagamento delle medesime. Formulava, pertanto, molteplici capitoli di prova orale per interpello e testi. Con la medesima memoria, parte convenuta opposta ribadiva le proprie precedenti difese.
Con terza memoria, parte opponente contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e chiedeva il licenziamento di una CTU volta ad accertare la proporzionale ripartizione delle spese condominiali e comuni dello stabile sito in Chiavari. Con medesima memoria, parte opposta precisava che l'unica richiesta di pagamento veniva inviata dagli opponenti a a mezzo Controparte_2
lettera raccomandata datata 13/05/2021 ricevuta in data 17/05/2021, sicché tutti i pretesi crediti sorti antecedentemente alla data del 17/05/2011 dovevano considerarsi prescritti ai sensi dell'art. 2946 c.c. In relazione alle spese afferenti all'immobile in Chiavari, instava affinché venisse licenziata CTU volta ad accertare la superficie del valore delle due unità immobiliari ai fini della proporzionale ripartizione delle spese nonché l'intervenuto accorpamento e acquisizione all'unità immobiliare degli opponenti di parte del pianerottolo comune e della scala comune di accesso. In riferimento, invece, all'immobile sito in Milano contestava i documenti prodotti dagli opponenti in seconda memoria, si opponeva alle istanze istruttorie avversarie, formulava capitoli di prova contraria, nonché istanze ex art. 210 c.p.c.
pagina 5 di 31 relative, la prima, al documento originale prodotto sub doc. 59 dagli opponenti e, la seconda, alle fatture in originale emesse dal Geom. nei confronti delle parti in causa. CP_4
Il Giudice, con ordinanza del 17.05.2023, disponeva: “Ritenuto che non vi sono contestazioni sulla sussistenza del mutuo e sulla debenza del suo importo pari ad € 73.500,00;
considerato che
parte opponente ha eccepito in compensazione e svolto domanda riconvenzionale per le somme in esubero rispetto a quelle ingiunte tutta una serie di spese che avrebbe anticipato anche nell'interesse dell'opposta in relazione a beni in comproprietà;
ritenuto che
ogni eventuale credito riferibile a
è irrilevante nel presente giudizio essendo costui un terzo;
ritenuto che
l'opposta ha Controparte_1
tempestivamente eccepito la prescrizione e che la molteplice documentazione proposta è riferita a crediti risalenti ad oltre dieci anni fa, tenuto altresì conto che l'unica lettera interruttiva della prescrizione in relazione alle sole somme specificamente indicate, laddove non prescritte, è quella ricevuta il 17.5.2021” rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto le prove testimoniali dedotte da parte opponente in II memoria istruttoria inammissibili poiché relative a somme prescritte o comunque il cui esborso non poteva essere provato per testimoni;
le richieste di esibizione esplorative e formulava alle parti, in considerazione dei rischi di causa, delle spese di lite e dei tempi attuali di definizione, la seguente proposta: “versamento da parte opponente a parte opposta della somma di € 68.000,00 e contributo alle spese di lite nella misura di € 800,00 omnicomprensive, rinuncia alle eccezioni e domande riconvenzionali”.
Causa nrgac 8476/2022
Con ulteriore e diverso atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio affinché venisse accertato il loro credito pari ad euro
[...] Controparte_1
128.684,22 e, conseguentemente, che il medesimo venisse condannato al pagamento dell'accertata somma.
A fondamento della loro pretesa deducevano che in data 7.12.2006 (coniugato Parte_1
in regime di comunione legale dei beni con e (coniugato in regime di Parte_2 Controparte_1
comunione legale dei beni con avevano acquistato, in comunione e in parti eguali, un Controparte_2
immobile sito in Milano, Via Baveno n. 2, il prezzo del quale -pari ad euro 55.000,00- veniva corrisposto unicamente da (doc. 1), conseguendone da ciò che il convenuto risultava Parte_1
debitore della quota del prezzo di sua competenza pari ad euro 13.750,00. Relativamente a tale immobile, inoltre, allegavano la circostanza per cui unicamente ebbe a sostenere le Parte_1
seguenti spese:
pagina 6 di 31 - spese dell'atto notarile pari ad euro 5.200,00 (doc. 2), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 1.300,00;
- spese di ristrutturazione pari ad euro 12.291,85 (docc. 3-12), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 3.072,96;
- spese condominiali pari ad euro 5.342,00 (docc. 13-23), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 1.335,50;
- spese per la fornitura di energia elettrica pari ad euro 388,00 (doc. 24), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 97,00;
- spese di assicurazione pari ad euro 454,80 (doc. 25), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 113,70.
Deducevano, altresì, che, in data 18.02.2010, le due coppie avevano acquistato due appartamenti siti nel medesimo immobile, in Chiavari via Doria 40: e Parte_1 Parte_2 avevano acquistavano (in parti uguali) l'appartamento di Via Doria n. 40/2 e, contestualmente, ed avevano acquistato (nella quota del 25% il primo e del 75% la Controparte_1 Controparte_2 seconda) l'altro appartamento di Via Doria n. 40/1, con conseguente comproprietà sia delle parti condominiali dello stabile, sia del locale uso taverna (doc. 26).
Anche relativamente a tale immobile allegavano la circostanza per cui unicamente Parte_1
ebbe a sostenere le seguenti spese:
[...]
- spese di ristrutturazione delle parti condominiali pari ad euro 94.266,07 (docc. 27-40), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 11.783,26;
- spese di ristrutturazione delle parti comuni pari ad euro 60.940,11 (docc. 41- 62), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 7.617,51
- spese polizza assicurativa pari ad euro 2.374,32 (doc. 63), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 296,79, nonché spese per lavori eseguiti nell'immobile di proprietà di e di loro Controparte_1 Controparte_2
esclusiva competenza, tra cui:
- spese per aggiornamento planimetrico pari ad euro 3.000,00, per acquisto materiale pari ad euro
2.344,48 e per realizzazione del portoncino pari ad euro 450,00 (docc. 59 e 64-66), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 1.448,62;
- spese per la realizzazione dei terrazzi pari ad euro 22.000,00 e compensi forfetari pari ad euro
9.600,00 (docc. 67 e 68), di cui la quota a carico del convenuto è pari ad euro 3.950,00.
pagina 7 di 31 Allegavano, poi, che e (per la quota di 3/12 ciascuno) e Parte_1 Parte_2
(per la rimanente quota di 6/12) erano comproprietari dell'immobile sito in AN Controparte_1
ST d'ET, Viale Razzetti n. 14, acquistato dai primi precedentemente per la quota di 4/12 e successivamente, in data 19.01.2009, da tutti per la restante quota di 8/12 (nella misura di 1/12 ciascuno per i primi e di 6/12 per al prezzo di euro 55.144,81 (doc. 69), per il Controparte_1
pagamento del quale tutte le parti in causa avevano contratto mutuo ipotecario per euro 100.000,00
(doc. 70).
Deducevano, inoltre, che della somma concessa a mutuo, in data 20.01.2009, Controparte_1
aveva prelevato per uso personale euro 29.001,75 (doc. 71) e unicamente aveva Parte_1
provveduto a pagare le rate del mutuo per una somma complessiva pari ad € 27.600,00 (a fronte di una quota di sua competenza pari ad € 25.000,00 di solo capitale).
Secondo la prospettazione attorea, in data 13.06.2012, (per la Parte_1 Parte_2
rispettiva quota di 3/12 ciascuno) e (per la sua quota di 1/12) avevano alienato la Controparte_1 complessiva quota di 7/12 del suddetto immobile al prezzo di € 90.000,00, di cui € 5.383,44 ricevuti prima dell'atto dal solo convenuto mediante assegno bancario allo stesso intestato e la restante parte pari ad € 84.616,56 utilizzata per estinguere il mutuo gravante su tale immobile (doc. 72).
risultava quindi essere debitore nei confronti degli attori della somma pari ad € Controparte_1
83.918,88, di cui € 77.142,84 derivanti dalla quota di 6/7 spettante agli attori, € 2.600,00 quanto alle spese del mutuo ed € 4.176,04 per spese condominiali (doc. 73).
Concludevano chiedendo nei confronti di l'accertamento - e la condanna – Controparte_1
della complessiva somma derivante dai diversi crediti maturati e pari ad € 128.684,22.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della avversaria Controparte_1 pretesa e, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo credito nei confronti degli attori pari ad euro
181.507,05, con conseguente condanna dei medesimi, nonché l'accertamento delle intervenute modifiche apportate dagli attori ai beni comuni costituiti dal pianerottolo e dall'ultima rampa delle scale dell'immobile sito in Chiavari via Doria 40, con conseguente condanna alla riduzione in pristino dei medesimi beni comuni, oltre al risarcimento del danno da valutarsi equitativamente.
A sostegno delle proprie difese allegava la circostanza per cui gli attori versavano in condizioni di difficoltà economica, tali per cui chiedevano ed ottenevano plurime volte l'aiuto finanziario da parte del convenuto e del coniuge, con promessa di futura restituzione delle somme ricevute. Deduceva
l'erroneità del criterio di calcolo degli avversi pretesi crediti relativi allo stabile in Chiavari, dovendo pagina 8 di 31 essere proporzionali al valore della proprietà di ciascuno, atteso che e Parte_1 Parte_2 avevano realizzato una sopraelevazione dell'edificio, ora composto da tre piani, di cui due di proprietà di questi ultimi. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione di parte di detti crediti.
Contestava le produzioni avversarie tanto con riferimento alla loro genuinità (compresa la corrispondenza delle copie versate in atti agli originali), quanto all'idoneità delle stesse a costituire fonte e prova di obbligazioni in capo alla convenuta e, sul punto, rilevava che controparte avesse versato in atti i documenti fiscali ma non la prova dei relativi avvenuti pagamenti.
In riferimento all'immobile sito in Milano, allegava la circostanza per cui gli immobili acquistati in comproprietà fossero tre: due appartamenti ed un box auto;
il primo di tali immobili ed il box auto furono acquistati in data 13.10.2006 per il prezzo totale di euro 90.000, di cui 81.000 fu versato esclusivamente da il quale, pertanto, vantava nei confronti degli opponenti un credito Controparte_1
di euro 36.000 (doc. 6). I costi di gestione, pari ad euro 14.425,63, degli immobili de quibus erano invece stati sostenuti da con conseguente ulteriore diritto di credito nei confronti degli Controparte_1
opponenti pari al relativo 50%, ossia euro 7.212,81 (doc. 7).
In riferimento, invece, all'immobile sito in Chiavari, preliminarmente, allegava il fatto che gli attori avessero sopraelevato l'immobile (doc. 8) e che, dunque, gli stessi dovessero corrispondere, ai sensi dell'art. 1127 c.c., l'indennità di sopraelevazione quantificata in euro 6.750,00 e che, avendo di fatto ed illegittimamente inibito al convenuto il godimento di beni comuni, ossia l'accesso al tetto, essi dovessero essere condannati al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, precisava che parte attrice avesse ricevuto da a titolo di partecipazione alle spese comuni dell'immobile, la Controparte_1
somma di euro 20.000 a mezzo assegno bancario datato 03.06.2010 e, nel corso del tempo, per contanti, l'ulteriore complessiva somma di euro 25.000, come risulta dal documento manoscritto ad opera dello stesso (doc. 9), oltre la somma di euro 1.936,00 corrisposta dal convenuto Parte_1
all'Arch. in data 24.08.2012 per l'attività professionale svolta, nonché euro 2.094,80 Controparte_5
corrisposti al Geom. in data 16.11.2021 e 25.01.2022 per la sanatoria dei vizi del Controparte_6
locale comune al piano terra.
In riferimento all'immobile sito in AN ST d'ET, contestava l'assunto attoreo secondo il quale le rate del mutuo e le spese condominiali erano state corrisposte dagli attori, atteso che per il pagamento delle anzidette aveva fornito la complessiva provvista di euro 23.000,00 (doc. 13). CP_1
Chiariva, inoltre, che, nell'anno 2008, gli attori gli avevano richiesto un mutuo di euro 30.000,00, per eseguire con lui e la di lui moglie un'operazione immobiliare per la quale non avevano però disponibilità economica non avendo in quel momento accesso al credito bancario. Il convenuto, a sua volta, aveva richiesto a CA CARIGE un finanziamento, ottenuto il quale, in data 28.07.2008, aveva pagina 9 di 31 concesso a mutuo agli attori la somma di euro 30.000,00 richiesta (doc. 10), e così avevano potuto insieme acquistare in comproprietà l'immobile sito in AN ST d'ET per il prezzo di €
55.144,81, contraendo insieme un mutuo fondiario di € 100.000,00, per potere restituire - ciò che avvenne - a la somma di € 30.000,00 prestata. La residua somma restò nella Controparte_1
disponibilità degli attori che con due diverse operazioni di giroconto versarono sul proprio separato ed esclusivo conto corrente la somma di euro 15.000,00.
Infine, a sostegno della domanda in via riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento della somma pari ad euro 181.507,05, allegava che essa fosse così determinata:
- euro 43.212,81, per spese afferenti all'immobile sito in Milano;
- euro 6.750,00, a titolo di indennità di sopraelevazione;
- euro 47.687,20, per spese afferenti all'immobile sito in Chiavari;
- euro 7.286,10, per spese afferenti all'immobile sito in AN ST d'ET;
- euro 74.600,00, per somme erogate a titolo di mutuo (doc. 14)
- euro 1.970,94, per somme erogate per pagamenti di competenza degli attori (doc. 15).
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), interveniva in giudizio per far valere in giudizio i propri diritti nei confronti degli attori Controparte_2
e, in particolare, per vedersi riconosciuta e corrisposta la quota di propria spettanza dell'indennità di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c., nonché la riduzione in pristino dei beni comuni relativamente all'immobile sito in Chiavari e conseguente risarcimento del danno.
Il Giudice, con ordinanza del 13.07.2023, disponeva: “rilevato che costituisce sopraelevazione ex art. 1127 c.c. ogni ipotesi di incremento della superficie e della volumetria del sottotetto, indipendentemente dal fatto che l'aumento dipenda o meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato (Cass., Sez. Un., n. 16794 del 30/07/2007); Ritenuto, pertanto, che sia necessario il licenziamento di CTU al fine di determinare l'indennità di sopraelevazione;
ritenuto che
, al fine di ricostruire i rapporti contabili tra le parti, tenuto conto di ciò che risulta documentalmente e non prescritto, sia inoltre necessaria una CTU contabile” rinviava la causa per tentare una conciliazione delle parti e, all'udienza del 13.09.2023, licenziava una CTU volta a determinare l'indennità di sopraelevazione ai sensi dell'articolo 1127 cc, nonché a valutare per quali percentuali le quote di comproprietà ai fini della regolamentazione delle spese dell'immobile fossero state modificate in seguito a detta soprelevazione.
Con ordinanza del 31.10.2023, il Giudice riuniva le cause e licenziava un'ulteriore CTU volta alla valutazione dei rapporti di debito/credito tra le parti in entrambe le cause tenuto, conto delle spese pagina 10 di 31 documentate, delle quote di proprietà di ciascuna parte, della prescrizione ante 19.07.2022 (avuto riguardo all'unico atto interruttivo di cui al doc. 69 parte opponente rg 6458/2022 ricevuto dalla sola
, nonché dell'avvenuta sopraelevazione. Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
A. Le domande delle parti in causa.
La presente causa, come sopra premesso in fatto, ha ad oggetto due procedimenti riuniti che vedono contrapposti reciproci rapporti giuridici facenti capo a due differenti nuclei familiari: i coniugi e e i coniugi e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
Se è pur vero che le due cause riunite, secondo i consueti principi giurisprudenziali in materia, conservano autonomia [sebbene vi sia stato “il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., (quest'ultimo) non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo
e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. II, 18/09/2019, n. 23260)], deve comunque considerarsi che l'oggetto del contenzioso è la risoluzione dei diversi rapporti di debito/credito tra le parti, che portano ad un'unica determinazione contabile.
Ferma l'esposizione in fatto di cui sopra, si cercherà di sintetizzare le distinte domande pertinenti ciascun fascicolo.
La causa avente r.g. n. 6458/2022: essa ha ad oggetto il mutuo infruttifero concesso a favore di e ed il relativo debito residuo. Parte_1 Parte_2
Gli attori in opposizione non hanno mai contestato la stipulazione e l'estinzione del mutuo con
CA AR S.p.a. a mezzo di un'operazione negoziale effettuata da a loro favore: Controparte_2 quest'ultima a mezzo dei due fidi estingueva (doc. 1 del fascicolo monitorio) l'esposizione debitoria di con la banca. Vi è inoltre il chiaro ed univoco riconoscimento di debito depositato Parte_3
nel fascicolo monitorio (doc. 6).
pagina 11 di 31 Non è neppure contestato – questa volta da parte opposta – che sia stata restituita la somma di €
31.500,00.
Ciò che è invece oggetto di contrasto tra le parti è il controcredito vantato dagli opponenti di €
94.957,70 opposto in compensazione, oggetto di domanda riconvenzionale di condanna di
[...] al pagamento della residua somma € 21.457,70. Si tratta di spese richieste a vario titolo per CP_2
due diversi immobili:
quello di Milano Via Baveno 2, di cui e il coniuge nonché Controparte_2 Controparte_1
e la moglie erano tutti comproprietari per la quota, quindi, di ¼ del Parte_1 Parte_2
totale; quello di Chiavari Via Doria 40, per il quale le spese richieste sono in parte relative alle parti condominiali dello stabile e per il locale taverna di uso comune sito al piano terra, in parte riferibili al solo immobile di proprietà di e perchè anticipate da Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 nel loro esclusivo interesse. L'immobile di via Doria 40 era infatti stato acquistato dalle parti insieme, con il medesimo atto di compravendita: l'immobile al civico 40/2, di cui erano comproprietari in parti uguali e e l'immobile al civico 40/1, di cui e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
erano proprietari rispettivamente per il 75% e il 25 % (doc. 26 di parte attrice).
[...]
La causa r.g.a.c n. 8476/2022: vede in parte dedotti in giudizio i medesimi crediti azionati nel giudizio n. 6548/22 nei confronti di Qui e hanno chiesto Controparte_2 Parte_1 Parte_2
che fosse condannato a pagare in loro favore della somma di € 128.648,22. Controparte_1
Si tratta dei crediti attorei azionati nei confronti di ma per la quota di sua Controparte_2 spettanza di ¼ rispetto all'immobile sito in Milano, in via Baveno;
così come sono i medesimi rispetto all'immobile sito in Chiavari, sia per le spese riferite alle parti comuni, sia per quelle riferite all'appartamento di cui al civico 40/1 di proprietà dei coniugi ed Si Controparte_1 Controparte_2
tratta di spese di importo minore perché riferite alla quota di spettanza in capo al convenuto in giudizio.
In più sono stati richiesti in questo giudizio anche le somme relative ad un ulteriore immobile sito in AN ST D'ET acquistato dagli attori insieme a precisamente la somma Controparte_1 richiesta è pari ad € 83.918,88, di cui
- € 77.142,84 derivanti dalla quota di 6/7 spettante agli attori.
- € 2.600,00 quanto alle spese del mutuo
- € 4.176,04 per spese condominiali (doc. 73 di pare attrice).
Le difese svolte in questo giudizio da sono le medesime già avanzate nell'altra Controparte_1 causa: oltre alla prescrizione dei crediti attorei richiesti per l'immobile di Chiavari, laddove fondate e pagina 12 di 31 provate, essi dovevano comunque proporzionalmente essere rideterminate rispetto al differente valore della proprietà dell'immobile di via Doria civ. 40/2, modificato a seguito di sopraelevazione effettuata dagli stessi attori. La sopraelevazione aveva infatti aggiunto un piano ai due precedenti e ciò comportava non solo il diritto all'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. ma anche ad una rideterminazione delle spese comuni affrontate sulla base delle attuali diverse quota di proprietà.
Per l'immobile di Milano – costituito non da uno ma da tre immobili in comproprietà - CP_1 vantava un credito di € 43.212,81, di cui € 36.000,00 per avere anticipato gran parte del prezzo di
[...] acquisto (doc. 6 di parte convenuta) ed € 7.212,81 (doc. 7 di parte convenuta) per la quota parte degli attori per le spese di gestione degli immobili non corrisposte.
Per l'immobile di AN ST D'ET CE SI chiedeva la restituzione della somma €
7.286,10 (docc. da 10 a 13 di parte convenuta) e la condanna al pagamento di € 76.570,94 per somme ulteriori concesse a titolo di mutuo o comunque di competenza degli attori (docc. 9, 14 e 15 di parte convenuta)1.
con il suo atto di intervento ex art. 105 comma 1 c.p.c., ha chiesto l'accertamento Controparte_2
e la corresponsione dell'indennità di sopraelevazione e, accertate le indebite modifiche apportate dagli attori, la condanna alla riduzione in pristino dell'immobile oltre al risarcimento del danno.
B. La relazione del Geom. e l'indennità di sopraelevazione CP_7
Come sopra premesso, nel procedimento riunito, avente rg. n. 8476/2022, la difesa del convenuto e dell'interveniente ha chiesto la determinazione dell'indennità di Controparte_1 Controparte_2 sopraelevazione e la condanna al relativo pagamento per l'immobile sito in Chiavari, via Doria civ.
40/2; pretesa, invece, oggetto di eccezione nel procedimento portante.
Ai sensi dell'art. 1127 c.c., il diritto di sopraelevare è riservato al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del lastrico solare, il quale, però, deve corrispondere agli altri condomini un'equa indennità. Quest'ultima, come spiegato precisamente nell'elaborato peritale, deve essere pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, divisa per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare e detratto il valore della quota ad esso (ultimo piano) spettante sull'area.
Nel caso di specie non è stata contestata l'avvenuta sopraelevazione in sé; solo in corso di causa la difesa di ha dedotto che si trattava, invero, di un intervento di recupero Parte_4 dell'abitabilità del sottotetto e non di un intervento di soprelevazione vero e proprio, con conseguente non spettanza della stessa. Tale diversa qualificazione tecnica dell'intervento confligge con quanto accertato in consulenza (pp. 20, 24 e 29 della CTU) che ha riscontrato la sopraelevazione e che, a seguito dell'intervento predetto, ha indicato le diverse quote millesimali di proprietà. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “l'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'articolo 1127, Codice civile non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante
l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato” (Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2007, n. 16794). Quindi, anche nel caso di recupero di sottotetto esistente, come nel caso odierno, con ampliamento di superfici e/o di volumetrie e/o di altezze, è, comunque, dovuta l'indennità di sopraelevazione2.
Il consulente ha dato atto dell'attuale stato dell'immobile a seguito dei sopralluoghi e come risulta dalle visure catastali, relative planimetrie (all. B della CTU), dal progetto di sopraelevazione, e dal certificato di collaudo statico agli atti (all. C della CTU).
L'indennità è stata calcolata procedendo in tal senso: “per valore attuale si intende il valore di mercato dell'area corrente al momento della sopraelevazione. Per area da occuparsi con la nuova fabbrica, si deve intendere tutta l'area su cui sorge l'edificio stesso e non la superficie fisica occupata dalla sola sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione parziale, quindi, anche l'indennità sarà ridotta in proporzione alla parte sopraelevata, ma sempre con riferimento all'area complessiva del
. Nel nostro caso, la superficie fisica occupata dalla sopraelevazione coincide con l'area Parte_5
su cui sorge l'edificio. La stima del sedime o area su cui sorge il caseggiato va effettuata a prezzi di mercato correnti al momento della sopraelevazione, ovvero all'epoca di sua ultimazione” […].
“L'indennità va ripartita fra gli altri condomini in base al valore condominiale delle singole unità 2Nello specifico, “ai fini dell'articolo 1127 codice civile, la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita soltanto dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche, sicché non v'è sopraelevazione in ipotesi di modificazione solo interna, contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura (nella specie: trasformazione in unità abitabile di locali sottotetto), nel qual caso non possono per sé venire in rilievo nei rapporti tra i condomini, nell'ambito della disciplina civilistica della sopraelevazione in questione, in difetto di specifiche pattuizioni al riguardo, la modificazione tra i “volumi tecnici” o i vincoli di destinazione gravanti in virtù del progetto approvato e dell'autorizzazione di relativa attuazione, riguardando la nozione di “volume tecnico” e tali vincoli, esclusivamente la regolamentazione pubblicistica dell'attività edilizia”. (Cass. civ., 24 gennaio 1983, n. 680) pagina 14 di 31 immobiliari e cioè con riferimento alla tabella millesimale di proprietà”. “Il valore dell'area su cui sorge un edificio si determina in base al valore di trasformazione, che si ottiene per differenza tra il valore di mercato dell'immobile urbano nel suo complesso e il valore di costruzione del fabbricato stesso.” (pp. 9 ss. della CTU).
Il Geom. ha esposto, altresì, che l'intero stabile è destinato ad uso residenziale ad CP_7
eccezione dei locali privati situati al piano terra di proprietà di un terzo estraneo con conseguenti due distinte valorizzazioni.
In sintesi, rinviando alla consulenza depositata in atti per la più ampia trattazione in merito ai singoli calcoli tecnici (e che qui si richiamano integralmente), è stato definito che il valore commerciale del fabbricato al 2013 era di € 1.421.662,50 arrotondabile per difetto ad € 1.420.000,000, rappresentante il più probabile valore di mercato dell'edificio all'epoca della sopraelevazione.
È stato stabilito che il costo più probabile di costruzione era pari ad € 1.170.978,58, arrotondato per difetto ad € 1.170.000,00 all'epoca della sopraelevazione, da sottrarsi al valore di mercato per avere il valore dell'aerea di sopraelevazione pari ad € 250.000,00. Il calcolo dell'indennità di sopraelevazione nel caso di specie di un solo piano, come riportato dal CTU, deve essere effettuato, quindi, “assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.” (p. 18 CTU).
Si riporta per chiarezza il calcolo operato dal consulente:
pagina 15 di 31 L'indennità di sopraelevazione è, quindi, stata accertata dal CTU essere pari ad € 41.600,00, da cui risulta detratta già la quota spettante ai condomini che hanno effettuato la sopraelevazione, ex art. 1127
c.c. (cfr. p. 18 della CTU).
Tale quota deve essere ripartita sulla base delle quote di proprietà dei coniugi Controparte_1 ed il primo risulta essere proprietario del 25% dell'abitazione, di cui al civico di via Controparte_2
Doria 40/1 e la seconda del restante 75%. Rispettivamente, pertanto, spetteranno a Controparte_1 un'indennità pari ad € 10.400,00 e ad un'indennità pari ad € 31.200,00. Controparte_2
Si ritiene che il CTU abbia riposto correttamente a tutte le osservazioni dei CTP, reiterate nelle comparse conclusionali e repliche della parti, da ritenersi non meritevoli di accoglimento: in ordine al calcolo della superficie di sottotetto, comprensivo anche della superficie non abitabile, è stato esposto in relazione che, di fatto, questa superficie è unita e utilizzata come spazio vivibile, quindi va ricompresa necessariamente nel calcolo delle determinazione del valore del fabbricato (cfr. documentazione fotografica, di cui all'all. C); è stato specificato che la porzione di vano scala inglobata nell'alloggio degli attori è stata conteggiata nel calcolo dell'indennità; è stato dettagliatamente spiegato perché sono stati utilizzati i valori unitari degli immobili di tipo economico, anziché valori economicamente superiori, in ragione della tipologia degli alloggi, degli impianti, delle finiture, decorosi ma di tipo comune;
è stato esposto, altresì, che il costo cognito a mc. di costruzione dell'edificio è stato necessariamente aumentato, in ragione dell'incidenza dei costi fissi di costruzione sul modesto edificato in esame, composto di soli due piani abitabili oltre al sottotetto, rispetto a quello maggiore, cui si riferisce l'analisi prezzo unitario desunta dal Prezzario regionale, valevole per caseggiati di almeno cinque piani abitabili (all. F della CTU).
Si condivide l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario per cui l'indennità di sopraelevazione è da ritenersi un “debito per responsabilità da atto lecito” (Cass. civ.,15 novembre 2016, n. 23256 e 21 agosto 2003, n. 12292), direttamente collegata al soggetto, che esegue la sopraelevazione e non all'attività edificatoria in sé considerata. È da qualificarsi, quindi, come un diritto avente natura personale e non reale, non trasmissibile in caso di vendita dell'immobile in capo al nuovo acquirente che sia diventato proprietario del piano sopraelevato. Nel caso di specie, sono, pertanto, legittimati passivi gli odierni attori e che hanno pacificamente proceduto nel 2013 Parte_1 Parte_2 all'intervento edilizio e non l'attuale proprietario (doc. 125 di parte attrice) Parte_6 con conseguente rigetto dell'eccezione della difesa dei coniugi CP_9
L'ulteriore accertamento, oggetto di CTU, riguarda la modificazione delle quote millesimali in ragione dell'avvenuta sopraelevazione, determinanti un diverso riparto delle spese condominiali, Per_ oggetto dell'accertamento contabile nella CTU del Dr. , di cui si darà atto in seguito. Il Geom.
pagina 16 di 31 ha riportato (cfr. p. 28 ss. della CTU) che “a seguito alla sopraelevazione dell'edificio in CP_7
questione le quote millesimali di proprietà e di compartecipazione alle spese comuni del caseggiato sono cambiate;
per quanto riguarda gli alloggi dei contendenti, ovvero i due appartamenti situati nel civico 40 di via Doria, i nuovi valori millesimali di proprietà, calcolati dal redigente tecnico, sono i seguenti:
-- alloggio int. 1, convenuti: mm 356,55
-- alloggio int. 2, attori: mm 643,45
Totale mm 1.000,00 mentre i valori millesimali riferiti ai due distinti corpi di fabbrica, rispettivamente costituiti dal civico
40 (vano scala, beni comuni e abitazioni) e dal civv. 34 e 36 (locale non residenziale ed annesso porticato), sono i seguenti:
-- Corpo A – civico 40 (parti in causa): mm 896,78
-- Corpo B- civv. 34 e 36 (terzi estranei) mm 103,22
Totale mm 1.000,00”
Vedremo di seguito come tale diversa quantificazione della proprietà rifletta i suoi effetti sulla ripartizione delle spese. Bisogna però prima dirimere la questione della prescrizione, eccepita tempestivamente da entrambe le parti
B.1 La prescrizione.
L'indennità di sopraelevazione non è da ritenersi prescritta perché il certificato di collaudo statico è stato redatto in data 26/06/2013 (doc. 8 di parte convenuta rg. n. 8476/2022) ed è l'unico atto in cui esplicitamente e formalmente viene constatato che in quel momento “l'opera risulta[va] completata in tutte le componenti strutturali”. Inoltre, come richiesto dall'art. 28, comma 1 del Regio
d.l. n. 652/1939, entro trenta giorni dalla comunicazione al Comune di fine lavori si deve presentare la relativa variazione catastale. Nel caso di specie, la denuncia di variazione è stata presentata in data
11/07/2013. Non possono essere considerati, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione, la domanda di cambio di residenza e il verbale di sopralluogo della Guardia di
Finanza, effettuato, peraltro, per finalità estranee (“operazioni ispettive ai fini fiscali nei confronti della ditta individuale EMME.TI DI TASSI LORENZA”) (all. G della CTU) considerato che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “la fattispecie in esame corrisponde ad un diritto di credito in favore dei singoli condomini e non un diritto di natura reale;
ciò si ripercuote in ordine al regime della prescrizione applicabile che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2946 c.c. con decorrenza ordinaria decennale dalla data in cui la sopraelevazione è stata completata ed a favore dei condomini, cui il diritto di indennizzo è previsto” (Cass. civ. 18 novembre 2011, n. 24327). Essendo terminata la pagina 17 di 31 sopraelevazione a giugno del 2013, ed essendo il primo atto interruttivo della prescrizione intervenuto il 18 gennaio 2023, con il deposito della comparsa di costituzione di il diritto Controparte_1 all'indennità di sopraelevazione non risulta essere prescritto.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento e condanna al pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., deve essere accertato il diritto di nei confronti di e nella causa Controparte_1 Parte_1 Parte_2 avente rg n. 8476/2022, all'indennità di sopraelevazione nella somma di € 10.400,00
In accoglimento della domanda di accertamento e condanna al pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., svolta nell'atto di intervento ex art. 105 comma 1 c.p.c. da
[...]
deve essere riconosciuto il suo diritto all'indennità di sopraelevazione nei confronti di CP_2
e nella causa avente rg n. 8476/2022, per la somma di € 31.200,00. Parte_1 Parte_2
Su tali somme, trattandosi di debiti di valore, devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi, che si faranno decorrere dalla relazione del CTU al saldo secondo i criteri di cui alla sentenza
SSUU 1712/1995. Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. (cfr. sentenza C.A. Genova n.
1223/2024). Non può invece trovare applicazione la disciplina di cui al dlgs 231/02 avente ad oggetto i pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che il caso di specie non può di certo ritenersi una transazione commerciale.
C. Le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno formulate da Controparte_1
e da nella causa avente rg. n. 8476/2022. Controparte_2
Tali domande devono essere rigettate: esse sono state formulate in modo assolutamente generico, mancanti totalmente, già in punto allegazione, dei fatti costitutivi alla base delle pretese.
Non vi è prova che la sopraelevazione sia stata eseguita in modo “indebito” o comunque abusivo;
anzi, agli atti la documentazione fornita dalla stessa difesa di prova la regolarità Controparte_1 edilizia della variazione. Né tantomeno è stata fornita la prova di un'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 1127 comma 2 c.c. da parte dei coniugi la documentazione agli atti, come Parte_7 eccepito dalla difesa di controparte, prova, invece, l'avvenuta sottoscrizione delle pratiche edilizie e quindi del consenso di ed alla sopraelevazione (docc. 86, 87, 101, 102, Controparte_1 Controparte_2
104 e 105 di parte attrice rg. n. 8476/2022).
L'attività edificatoria, pertanto, non ha configurato un fatto illecito meritevole di tutela risarcitoria, né sono state violate (o comunque non vi è stata data prova) norme urbanistiche, che determinano la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 872 c.c.
pagina 18 di 31 Per_ D. La relazione del Dr. e reciproci rapporti di debito credito
Il CTU ha proceduto ad un attento e preciso accertamento contabile, le cui risultanze in massima parte ivi si condividono.
Ha esaminato separatamente la documentazione delle due cause riunite eliminando la documentazione irrilevante secondo quattro diversi parametri: documento non contabile, documentazione ripetuta, indicazione immobile di riferimento mancante, pagamento non provato, prescrizione.
In ordine alla prescrizione, il CTU ha accolto l'impostazione suggerita dai consulenti di parte, che è, “in sintesi, la seguente:
- 17/05/2011 per gli importi esposti nell'allegato 69 di parte attrice opponente richiesti a CP_2
[...]
- 19/07/2012 per tutti gli altri importi di cui alla causa 6458/2022
- 27/09/2012 per gli importi di cui alla causa 8476/2022”.
Ha condiviso questa impostazione, ma con le precisazioni che seguono: “è certamente opportuno segnalare che, non essendo presenti operazioni fra il 19/07/2012 e il 27/09/2012, la separazione su tali date risulta priva di riscontro pratico;
pertanto, è sufficiente considerare quali riferimenti il 19/07/2012 (come indicato nel quesito) per tutti tranne Pertanto, nei calcoli CP_2 definitivi risulta che per il periodo dal 17/05/2011 al 19/07/2012 sono “non prescritti” soltanto gli eventuali movimenti “a debito” per parte , mentre vengono azzerati quelli a debito di Controparte_2
, e .” Controparte_1 Parte_1 Parte_2
In ordine alla considerazione dei millesimi ante e post sopraelevazione ha proceduto a due distinti calcoli raffigurati in due distinte tabelle:
pagina 19 di 31 Per_ Tuttavia, in accoglimento delle osservazioni del CTP, il Dr. ha poi distinto le spese comuni sull'immobile di Via Doria 40 e le spese riferite in generale all'edificio di Chiavari, in cui è stata considerata anche la quota di millesimi di terzi estranei al presente giudizio, pervenendo a questa tabella finale riassuntiva delle quote, anche dell'immobile di Milano Via Baveno (p. 31 della CTU).
Rinviando all'allegato 17 della relazione, il consulente ha così rideterminato i diversi rapporti di debito e credito:
e avrebbero un debito di € 71.790,39, di cui € 12.068,46 nei Parte_1 Parte_2 confronti di ed € 59.721,93 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
D.
1. La prescrizione nei confronti di Controparte_1
Tuttavia, il credito di deve essere ricalcolato alla luce dell'atto interruttivo della Controparte_1
prescrizione nei suoi confronti, di cui al doc. 74 (di parte attrice rg n. 8476/2022), con cui con raccomandata, ricevuta in data 18/05/2021, il difensore di richiedeva allo stesso il CP_9
pagamento di talune somme.
pagina 20 di 31 Deve qui evidenziarsi che, sebbene la difesa dei coniugi abbia specificamente CP_9
indicato tale atto interruttivo solo in II memoria ex art. 184 c. VI c.p.c., di esso deve certamente tenersi conto. Ed infatti, è oramai stato più volte affermato il principio della rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione: nella sentenza S.U. 2005 e confermato in seguito dalla giurisprudenza successiva (v. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013). Ciò deriva anche dal qualificare l'eccezione di interruzione della prescrizione quale eccezione non propria, quindi non soggetta alle preclusioni di legge: “nel nostro ordinamento, infatti, le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione”. (Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005)
Devono essere, però, detratte solo ed esclusivamente le sole somme, qui di seguito indicate, di cui
è stata richiesta la corresponsione nella relativa lettera, riportata qui di seguito, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa Si tratta delle medesime spese – ad eccezione di quelle di AN CP_9
ST D'ET - già richieste a le somme dovute per il medesimo titolo, accertate come non CP_2
prescritte per se non escluse per altre ragioni, risulteranno non prescritte a debito di Controparte_2
al quale sono state ugualmente richieste. Controparte_1
pagina 21 di 31 In merito ai crediti relativi all'immobile sito in Milano in via Baveno, dal tenore letterale della lettera raccomandata, i crediti di cui i coniugi hanno richiesto poi il pagamento nella CP_9
presente causa sono quelli relativi alle spese di ristrutturazione pari ad € 12.291,85 come da fatture, di cui la quota a carico del (¼) pari ad € 3.072,96 (docc. da 3 da 12 parte attrice rg. n. Controparte_1
8476/2022), nonché le spese condominiali pari ad € 5.342,00, di cui la quota a carico del Sig.
) pari ad € 1.335,50 (docc. da 13 a 23 parte attrice rg. n. 8476/2022). Deve darsi Controparte_1
atto che tutti i documenti da n. 3 a 23 erano stati esclusi dal conteggio dal consulente perché già ricompresi nel fascicolo portante (cfr. all. 11 alla CTU). Nel fascicolo rg. n. 6458/2022 tali somme rispettivamente sono state documentate con allegati aventi la medesima numerazione. Già il CTU aveva escluso, come risulta dall'all. 10 della consulenza, questa documentazione dall'accertamento contabile perché della stessa non era stato provato il pagamento, o non era stato indicato l'immobile di riferimento, o il credito era stato ritenuto prescritto;
prescrizione che si era verificata a prescindere dalle pagina 22 di 31 lettere raccomandate interruttive perché risalente a prima dell'anno 2011. Per quanto riguarda gli ulteriori e diversi crediti relativi a questo immobile non si può con certezza riferire gli stessi a quanto richiesto nella lettera raccomandata, di cui al doc. 74 e pertanto valgono le considerazioni già espresse
Per_ nella relazione del Dr. .
In merito ai crediti relativi all'immobile “sito in Chiavari, Via Doria civ. n. 40”, dal tenore letterale della lettera raccomandata, i crediti di cui i hanno richiesto poi il pagamento in CP_9
giudizio sono quelli relativi alle spese di ristrutturazione delle parti condominiali pari ad € 94.266,07, di cui la quota a carico del Sig. (25% di ½) è pari ad € 11.783,26 (Cfr. doc. 27/40), alle Controparte_1 spese di ristrutturazione delle parti comuni pari ad € 60.940,11, di cui la quota a carico del Sig.
(25% di ½) pari ad € 7.617,51 (docc. da 41/62). A queste devono aggiungersi anche le Controparte_1 spese per aggiornamento planimetrico e abitabilità eseguiti dal Geom. pari ad € 3.000,00 CP_4
(doc. 64). Nuovamente la documentazione era stata espunta dal consulente (all. 11 della CTU) perché già presente con la medesima numerazione nel fascicolo portante della causa rg. n. 6458/2022. Il CTU aveva escluso la maggior parte dei crediti (come risulta dall'all. 10 della consulenza) perché prescritti,
o perché degli stessi non era stato provato il pagamento o non era indicato l'immobile di riferimento.
La documentazione non esclusa dai conteggi è quella di cui ai docc. da 27 a 34, 47, 53, 63 (in parte); tuttavia, si rileva che la documentazione dell'allegato 63 era già stata conteggiata nell'accertamento Per_ contabile dal Dr. perché, anche senza considerare l'atto interruttivo della prescrizione di cui al doc. 74, i relativi crediti non risultavano comunque prescritti. Integrando il prospetto definitivo all. 17 della CTU, devono essere, invece, conteggiate a debito di le seguenti somme perché Controparte_1
non prescritte:
- € 1.375,14 (doc. 27)
- € 687,63 (doc. 31)
- € 57,84 (doc. 32)
- € 42,82 (doc. 33)
- € 354,79 (doc. 34)
- € 216,20 (doc. 47)
- € 512,96 (doc. 53)
Totale a debito da scomputare: € 3.247,38 Controparte_1
Per quanto riguarda gli ulteriori e diversi crediti relativi a questo immobile non si può con certezza riferirli a quanto richiesto dalla difesa di nella lettera raccomandata e pertanto CP_9
valgono le considerazioni già espresse nella relazione del CTU.
pagina 23 di 31 In merito ai crediti relativi all'immobile sito in AN ST d'ET, oggetto di pretesa solamente nei confronti di nella causa r.g. n. 8476/2022, con la predetta Controparte_1 CP_9 raccomandata richiedevano la somma di € 49.243, 00 a titolo di prezzo incassato (docc. 69, 70, 71, 72) ed € 7.125,00 relativa alle rate del mutuo pagate da dal 30.05.2011 al 30.06.2012; Parte_1
queste somme venivano poi, invece, rideterminate e maggiorate nell'atto di citazione.
Per_ La consulenza tecnica del Dr. , come sopra esposto, non ha tenuto conto, perché non oggetto del quesito, dell'atto di interruzione della prescrizione del 18/05/2021 nei confronti di di cui al doc. 74, che però come sopra visto deve essere considerato;
non risultano Controparte_1
essere prescritte, quindi, tutte le pretese posteriori al 18/05/2011. Nella consulenza tecnica gli unici documenti rilevanti in riferimento a questo immobile sono stati ritenuti quelli, di cui al doc. 72 “atto di compravendita Notaio Dott. ; i documenti nn. 69, 70, 71 erano stati già esclusi e Persona_2 giudicati non probanti dal CTU perché o relativi ad un credito “prescritto per tutti” o di un credito che
“non riguarda le spese documentate” riconducibili agli immobili.
In riferimento ai rapporti di debito e credito tra le parti relativi al predetto immobile nella consulenza, al par. 6.1.2, sono state evidenziate – e considerate logiche da parte del CTU - le osservazioni del CTP “nei conteggi dell'elaborato in bozza non si è tenuto conto “delle CP_9 quote dell'immobile cedute con il suddetto atto” nonché del fatto che “la restante parte della somma ricavata dalla cessione, destinata all'estinzione del mutuo fondiario” sull'immobile venduto, deve essere ricalcolata sulla base delle percentuali di proprietà (dei venditori) dell'immobile. In particolare, la vendita è avvenuta come segue:
- Vendita di 7/12 di proprietà dell'immobile da parte di:
o 3/12 di quota di proprietà dell'immobile venduti da;
Parte_1
o 3/12 di quota di proprietà dell'immobile venduti da;
Parte_2
o 1/12 di quota di proprietà dell'immobile venduto da . Controparte_1
- Prezzo di vendita dei 7/12: € 90.000 (da cui, ognuno di questi sette dodicesimi “vale” 12.857,14).
- L'atto notarile prevedeva che il pagamento dei 90.000 avvenisse come segue:
o € 84.616,56 a copertura del mutuo residuo;
o € 5.383,44 tramite assegno incassato da . Controparte_1
- Il mutuo così estinto era stato erogato per l'importo di € 100.000 a finanziamento dell'acquisto di:
o 1/12 di quota di proprietà da parte di Parte_1
o 1/12 di quota di proprietà da parte di Parte_2
o 6/12 di quote di proprietà da parte di Controparte_1
pagina 24 di 31 - L'“incasso” avvenuto tramite estinzione del mutuo deve, quindi, essere così ripartito fra i debitori della banca:
o 2 quote da imputare a e (€ 21.154,14) Parte_1 Parte_2
o 6 quote da imputare a (€ 63.462,42) Controparte_1
Ne consegue un credito di pari a € 55.988,72 (anziché i soli Parte_1
2.691,72 esposti nella bozza).
Valutazioni del CTU
Sotto il profilo logico, l'osservazione parrebbe corretta (salvo il fatto che soltanto una parte dei
100.000 euro erogati dalla banca risulterebbero effettivamente riferibili all'acquisto delle quote dell'immobile, che “cuba” soltanto 55.144,81).
Tuttavia, come meglio rilevato nell'elaborato definitivo (si veda anche il successivo par. 6.2.0.1), il punto pare sostanzialmente irrilevante, essendosi l'operazione perfezionata in un momento per il quale risulta prescritto il diritto alla ripetizione delle somme (l'operazione è del 13/06/2012, ossia di poco antecedente il decennio rispetto al dies a quo, che si rammenta esser stato individuato dal quesito stesso nel 19/07/2022)” (p. 19 della CTU).
Deve quindi considerarsi come dalla somma a credito dei coniugi derivante CP_9 dall'incasso della cessione della loro quota parte dei 7/12 dell'immobile di AN ST D'ET (pari a € 90.000,00:7 x 6= € 77.142,86) deve essere detratto il loro debito pari alla loro quota parte del mutuo contratto e così estinto (84.616,56:8x2=21.154,14). Sottraendo così dal loro credito di € 77.142,86, la somma di € 22.154,14 si ottiene il loro finale credito di € 55.988,72. Tale diversa ripartizione di quote, riportata dal CTP e ritenuta logica dal CTU, risulta dall'atto di cessione doc. 72 parte attrice fasc. Rgac
8476/22.
D'altro canto, la documentazione posta a supporto delle contestazioni della difesa di CP_1
come dettagliate al punto A della motivazione (docc. da 10 a 15 di parte convenuta), (cfr. all. 12
[...] della CTU) è riferita a documenti prescritti o di cui non è indicato l'immobile di riferimento: essa che non può essere, quindi, considerata a fini probatori.
Pertanto, alla luce delle condivisibili osservazioni del CTP e in mancanza di prova CP_9 contraria, deve essere conteggiato un credito a favore di ed pari ad € Parte_1 Parte_2
55.988,72 a carico di Controparte_1
Si ritiene che il CTU abbia risposto adeguatamete alle osservazioni dei CTP, osservazioni,
Per_ peraltro, in parte accolte dal Dr. (cfr. par. 6.1.1, 6.2.2.).
In particolare, si condivide il ricalcolo degli importi a debito non potendo Controparte_2
considerare i documenti 28, 29, 39 r.g. n. 6458/2022 essendo fatture pagate da un soggetto terzo. Non
pagina 25 di 31 risulta in alcun modo che l'erogazione di denaro sia un esborso riconducibile a non Parte_1 rilevando il mero dato formale e fiscale dell'intestazione delle fatture allo stesso.
Condivisibile, altresì, è la posizione del consulente circa la ricondubilità nel conteggio delle spese all'immobile di via Doria 40 e non solo alle spese del civico n. 2, quando ciò si desume dalla causale della fattura, che non specifica l'unità immobiliare di riferimento ma solamento “Via Doria n.
40” (cfr. documentazione di spesa, all. 27, da 31 a 34, 47, 63 ). In ogni caso, la difesa di CP_10
si ritiene non abbia fornito adeguata prova contraria, non essendo sufficiente la mera eccezione generica contraria (reiterata nelle memorie di replica sempre genericamente).
Sono da condividere, altresì, le osservazioni, di cui al par. 6.2.9., in merito alla prescrizione delle somme richieste ad (p. 26 e 27 della CTU, a cui si rimanda), dato che nella Controparte_2 raccomandata interruttiva della prescrizione la somma di € 1.286,12 è riferita esclusivamemte a “spese condominiali relative alla taverna e al locale di proprietà della CA” e non anche alla ristrutturazione dell'immobile.
Non ha valore di riconoscimento di debito il documento manoscritto, in tesi, da , Parte_1
perché in alcun modo riconducibile a specifiche posizioni debitorie di (doc. 9 di parte Parte_1
convenuta rg. n. 8476/2022) e comunque non sottoscritto.
In merito al doc. 53 (“ristrutturazione appartamento piano secondo ed appartamento sottotetto”)
è stato eccepito dal CTP l'esclusiva competenza della spesa ai coniugi Sul Persona_3 CP_9
punto si concorda con quanto osservato dal CTU secondo cui “per quanto sia effettivamente presente, nella parte iniziale [della parcella], la specifica esposta dal CTP, la descrizione completa fa riferimento anche a lavori sulle parti comuni, per i quali chi scrive non ha a disposizione alcun criterio di suddivisione. La riferibilità al singolo immobile, pertanto è da escludersi” (cfr. p. 25 della CTU).
Parte opposta sul punto non ha fornito adeguata prova contraria.
Sono prive di fondamento le contestazione del CTP anche in riferimento al doc. 59; secondo il
CTP il documento sarebbe manomesso e ciò deriverebbe dal confronto con il doc. 15 di parte CP_2
in realtà tale confronto non è possibile in quanto si tratta di due diversi documenti che in nulla
Per_ c'entrano l'uno con l'altro. Come evidenziato dal Dr. il doc. 59 ha valore contabile “trattandosi di un elenco di spese, con indicazione di un “cantiere” di riferimento (Via Doria 40) e con un timbro e firma di un soggetto con partita IVA” (cfr. p. 26 della CTU).
Alla luce degli esposti riconteggi e alla luce di tutti gli elementi probatori agli atti i rapporti di debito e credito tra le parti devono essere così rideterminati:
pagina 26 di 31 - a favore di è stato accertato un credito pari ad € 59.721,93 a carico di Controparte_2 Parte_1
e nella causa avente rg. n. 6458/2022. Trattandosi di debito di valuta,
[...] Parte_2 sono dovuti gli interessi legali dall'atto di costituzione in mora, 11.5.2020 (doc. 4 CP_2
fasc. 6458/22) al 30.3.2022 (giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e quindi da tale data devono essere conteggiati gli interessi commerciali ex art. 1284 c. VI al saldo.
- a favore di e è stato accertato un credito pari ad € 3.247,38 ed € Parte_1 Parte_2
55.988,72, per un totale di € 59.236,1 (oltre interessi legali dall'atto di costituzione in mora del 18.5.2021 alla notifica dell'atto di citazione e successivamente oltre interessi commerciali fino al saldo) nei confronti di nella causa riunita avente rg. n. 8476/2022 e un Controparte_1 loro debito nei confronti di di € 12.068,46, oltre interessi commerciali dal Controparte_1
deposito della comparsa di costituzione al saldo).
- con domanda riconvenzionale la difesa di aveva chiesto, altresì, la condanna al Controparte_1 pagamento, eventualmente anche in compensazione, dell'indennità di sopraelevazione, riconosciuta essere dovuta e pari ad € 10.400,00. Su tale ultima somma, come visto già per trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti rivalutazione ed Controparte_2
interessi, che si faranno decorrere dalla relazione del CTU al saldo secondo i criteri di cui alla sentenza SSUU 1712/1995. Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo (cfr. sentenza C.A. Genova n. 1223/2024). Non può invece trovare applicazione la disciplina di cui al dlgs 231/02 avente ad oggetto i pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che il caso di specie non può di certo ritenersi una transazione commerciale
Deve quindi essere operata la compensazione impropria tra i due controcrediti, (in tal senso di veda Cassazione S.U. sentenza n.23225 del 15.11.2016).
Deve essere, infine, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
E. Spese di lite.
In relazione alla causa rg. n. 6458/2022, in accoglimento parziale dell'atto di opposizione di e è stato riconosciuto, come sopra esposto, un credito a favore di Parte_1 Parte_2 [...] pari ad € 59.721,93 e quindi l'odierno decreto ingiuntivo emesso per la somma di poco CP_2
maggiore n. 1169/2022, emesso l'1/05/2022, deve essere revocato. La domanda di Controparte_2
come appena esposto, è stata per lo più accolta con il riconoscimento di quasi tutto il credito vantato.
Le spese di lite quindi seguono la regola della soccombenza prevalente, anche della fase monitoria.
pagina 27 di 31 Deve in proposito ricordarsi l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:, € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:, € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:, € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio:, 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi), € 14.103,00
In relazione alla causa avente r.g. n. 8476/2022, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa attorea, nonchè a fronte del controcredito accertato a favore di dedotto in via Controparte_1 riconvenzionale anche in compensazione, sussistente però solo in minima parte rispetto all'iniziale pretesa, sussistono ragioni per la compensazione parziale della spese di lite nella misura di 1/3. Nel resto le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte di
2/3.
pagina 28 di 31 Pur nel rigetto delle domanda di riduzione in pristino e risarcimento del danno dell'interveniente, gli attori risultano soccombenti, in via prevalente, nei confronti di CP_9
a cui deve essere corrisposta l'indennità di sopraelevazione pari ad € 31.200,00. In Controparte_2
quanto interveniente il rimborso delle sue spese processuali deve essere posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (Cass. civ., 23 luglio 1983,
n. 5085; Cass. civ., 18 aprile 2000, n. 5025; Cass. civ., 17 luglio 2003, n. 11202; Cass. civ., 15 marzo
2006, n. 5684).
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 26.0001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi): € 7.616,00
A seguito di compensazione parziale nei confronti di nella misura di 1/3 Controparte_1
(arrotondamento per difetto): € 5.077,00
Le spese di entrambe le CTU, come già liquidate in corso di causa, in considerazione del fatto che il relativo accertamento è stato espletato nell'interesse di tutte le parti, devono essere poste a carico in via solidale di tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In relazione alla causa r.g. n. 6458/2022
pagina 29 di 31 a) in parziale accoglimento dell'atto di opposizione dispiegato da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1169/2022, emesso da Tribunale di Genova l'1/05/2022, lo revoca.
b) In accoglimento parziale della domanda svolta da accerta la debenza da parte di Controparte_2
e di nei confronti di di € 59.721,93 oltre interessi Parte_1 Parte_2 Controparte_2 legali dall'atto di costituzione in mora, 11.5.2020 (doc. 4 Barattini fasc. 6458/22) al 30.3.2022
(giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e quindi da tale data oltre interessi commerciali ex art. 1284 c. VI al saldo e per l'effetto li condanna alla corresponsione a favore di della predetta somma in solido tra loro;
Controparte_2
c) Condanna e a corrispondere a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 anche per la fase monitoria come là liquidate, mentre per la fase di merito quantificate in €
14.103,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
d) pone le spese di CTU contabile, come già liquidate, a carico delle parti in solido tra di loro
2) In relazione alla causa r.g. n. 8476/2022
a) In parziale accoglimento della domanda dispiegata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di accerta il loro credito per i titoli di cui in parte motiva nella misura Controparte_1 di € 59.236,1 oltre interessi commerciali dal 18.5.2021 al saldo;
b) In parziale accoglimento delle domande svolte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e accerta il credito di € 10.400,00 oltre rivalutazione ed interessi nei
[...] Parte_2
termini di cui in parte motiva a titolo di indennità di sopraelevazione, nonché il credito di €
12.068,46 oltre interessi commerciali dal 16.01.2023 al saldo;
c) Operata la compensazione tra i crediti sub a) e b) condanna a corrispondere a Controparte_1
e la differenza, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al Parte_1 Parte_2
saldo.
d) Rigetta nel resto tutte le altre domande formulate da , e Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
e) Compensa le spese di lite tra , e nella misura di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1/3 e condanna a corrispondere a e a la restante Controparte_1 Parte_1 Parte_2
parte di 2/3 che liquida nella relativa parte in € 5.077,00 per compensi, oltre 2/3 del contributo unificato e spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA.
f) Pone le spese di CTU geom. come già liquidate, a carico delle parti in solido tra di CP_7
loro.
pagina 30 di 31 g) In accoglimento della domanda dispiegata dall'interveniente nei confronti degli Controparte_2 attori, li condanna al pagamento della predetta indennità quantificata in € 31.200,00, oltre rivalutazione ed interessi nei termini di cui in parte motiva;
a) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite a favore di da quantificarsi Controparte_2 in € 7.616,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e
CPA.
Genova, 11 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale somma veniva così computata:
- € 25.000, 00, di cui a n. 2 assegni circolari per acquisto ufficio in Chiavari, Corso Millo 81 del 30.03.2007;
- € 24.000,00, di cui a n. 3 assegni circolari del 22.07.2008;
- € 2.000,00, di cui assegno bancario Banco Popolare n. 0017947708 intestato a;
Parte_2
- € 3.000,00, di cui ad assegno circolare UBI CA n. 820028124 del 24.05.2017 per estinzione pignoramento immobiliare Via Doria 40/2 in Chiavari;
- € 5.000,00, di cui assegno bancario CA Popolare di Lodi n. 0.193.734.824-10 del 21.09.2011, intestato alla ed incassato da;
Controparte_8 Parte_1
- € 10.000,00, di cui assegno bancario CA CARIGE n. 0292326221- del 21.09.2011, intestato alla
[...] ed incassato da;
Controparte_8 Parte_1
- € 5.600,00, di cui a giroconto da c.c. CA CARIGE n. 54442/80 a c.c. CA CARIGE n. 55570/80 del 21.10.2010
- € 1.950,94 per somme erogate per pagamenti di competenza degli attori (doc. 15 di parte convenuta) pagina 13 di 31