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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Carmen Lombardi Consigliere dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio all'udienza del 2.12.2015 pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 1520/2025 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Parte_1
Venditti
Appellante
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Roberta Del Sordo
Appellata
NONCHE'
in persona del procuratore speciale, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Clorinda Rosciano
Appellata IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 10.6.2022, esponeva di aver ricevuto in data 25.5.2022 da Parte_1 parte di la notifica di un'intimazione di pagamento, la “n. Controparte_2
071202290015417000 relativa tra l'altro alle seguenti cartelle esattoriali:
1) n° 37120120005177684000 – ente creditore - relativa al Controparte_3
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per gli anni 2010 e 2011 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.212,73 – presunta notifica della cartella di pagamento il 30/06/2012;
2) n° 37120120016747187000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2011 e 2012 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.407,66 – presunta notifica della cartella di pagamento il 26/02/2013;
3) n° 37120130004015268000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2012 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.238,12 – presunta notifica della cartella di pagamento il 29/04/2013;
4) n° 37120130010218772000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2012 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.452,96 – presunta notifica della cartella di pagamento il 13/01/2014;
5) n° 37120140004573352000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2013 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.551,10 – presunta notifica della cartella di pagamento il 10/06/2014;
6) n° 37120140008932830000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2013 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.503,85 – presunta notifica della cartella di pagamento il 06/10/2014;
7) n° 37120140020258816000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2014 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.530,11 – presunta notifica della cartella di pagamento il 10/02/2015;
8) n° 37120150007166520000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2014 e chiesto il pagamento della complessiva somma di 2.478,74 – presunta notifica della cartella di pagamento il 26/10/2015;
9) n° 37120160004911552000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2015 e chiesto il pagamento della complessiva somma di 2.434,08 – presunta notifica della cartella di pagamento il 12/05/2016; 10) n° 37120160015566423000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2015 e chiesto il pagamento della complessiva somma di 2.382,73 – presunta notifica della cartella di pagamento il 18/11/2016”.
Eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, per mancata notifica delle cartelle esattoriali (rectius: avvisi di addebito), e la decadenza dell'amministrazione dal diritto di recuperare le somme a ruolo, chiedeva dichiararsi l'estinzione del diritto alla riscossione da parte dei convenuti per intervenuta prescrizione e/o decadenza e, in ogni caso, annullare l'atto impugnato per la parte relativa alle cartelle (rectius: avvisi di addebito) oggetto di impugnazione, nonché tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza.
Costituitisi (che depositava le notifiche dei dieci avvisi di addebito) e CP_3 Controparte_2
, con sentenza n. 727/2025, pubblicata in data 2.4.2025, il Tribunale, in parziale
[...] accoglimento dell'opposizione, che per il resto rigettata, dichiarava “prescritto il credito dell' oggetto della intimazione di pagamento n° 071202290015417000 limitatamente agli CP_3
atti nn. 37120120005177684000, 37120120016747187000, 37120130004015268000,
37120130010218772000, 37120140004573352000, 37120140008932830000,
37120140020258816000, 3712015000716652000, 37120160004911552000”.
A sostegno della decisione, premesso che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data
25/05/2022, osservava che non poteva riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione all'intimazione di pagamento n. 0712018903749750900, notificata il 30.5.2019, dato che in relazione a questo atto era stata prodotta solo la relata di notifica e, quindi, non vi era certezza sui crediti a cui questo atto si riferiva.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 07120169023767511000, che appariva ritualmente notificata il 16.5.2016, osservava il Tribunale che dal 16.5.2016 al 25/05/2022, anche tenendo conto della sospensione della prescrizione nel c.d. periodo COVID, appariva decorso il quinquennio previsto per la prescrizione. Quindi l'unico atto per il quale non appariva decorsa la prescrizione risultava essere, tendendo conto della sospensione della prescrizione nel c.d. periodo
COVID, il n° 37120160015566423000, notificato il 18/11/2016, la cui notifica appariva valida.
Concludeva, pertanto, che doveva dichiararsi la prescrizione dei crediti indicati negli atti di cui sopra, a prescindere da ogni contestazione svolta in relazione alla notifica dei medesimi, ad eccezione dei crediti indicati nell'atto da ultimo citato (il n° 37120160015566423000). Infatti, non risultavano provati dai resistenti (su cui incombeva il relativo onere probatorio in base al principio di cui all'art. 2967 c.c.) idonei atti interruttivi prima del decorso del termine in parola. L'eccezione di decadenza formulata appariva generica, risultando fra l'altro notificati gli atti presupposti ed in particolare quello per il quale non veniva dichiarata la prescrizione.
Quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione in considerazione della controversia, della novità delle questioni esaminate e della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
20.6.2025, , dolendosi della compensazione delle spese di lite ritenuta disposta Parte_1 in violazione dell'art. 92 c.p.c..
Ricostituito il contraddittorio, all'odierna udienza del 2.12.2025 la causa veniva decisa.
*****
2. Il gravame è infondato e va rigettato risultando giustificata la compensazione delle spese di lite, oltre che per il parziale rigetto, anche per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'articolo 92 c.p.c., della cui violazione si duole l'appellante, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018 del 19.4.2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014
n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, anche in ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
Ciò posto, è noto che sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ampiamente dibattuta anche nella giurisprudenza di legittimità, è intervenuto l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 (intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta.
Del resto, sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, già escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass.
13-10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione anche ai fini del regolamento delle spese processuali della vicenda in disamina: l'odierna appellata, invero, aveva proposto una opposizione destinata ad una declaratoria di inammissibilità, sia secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, sia secondo la normativa sopravvenuta.
Ad abundantiam, è appena il caso di rilevare che le conclusioni appena esposte non mutano in presenza di una intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invitava la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito: detta intimazione, invero, non è un atto esecutivo, bensì costituisce una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Si aggiunga, inoltre, che contrariamente a quanto dedotto dall'opponente in primo grado (la cui condotta processuale non appare conforme a correttezza e buona fede), tutti gli avvisi di addebito gli erano stati notificati dall'ente impositore (cfr. avvisi di addebito e relate di notifica depositati in primo grado dall' , a fronte dei quali alcuna specifica censura è stata sollevata da parte CP_3 dell'opponente).
Osserva, dunque, la Corte che l'opponente, a fronte di avvisi di addebito regolarmente notificati, ha agito in giudizio senza che fosse stata posta in essere al cuna azione esecutiva nei suoi confronti;
né ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine alla sussistenza di un concreto pregiudizio, come previsto dalla disposizione di cui al predetto comma 4 bis.
Va, poi, sottolineato che il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta in primo grado, sicchè ricorre, in considerazione dell'esito complessivo della lite, un'ulteriore ragione a sostegno della compensazione.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte e considerato, inoltre, che nel merito è incontestata la circostanza del mancato pagamento da parte dell'opponente dei contributi di cui agli avvisi di addebito ritualmente notificatigli, si reputa giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado.
Per l'insieme delle ragioni che precedono l'appello va respinto.
Le ragioni della decisione, che vanno ad integrare le motivazioni espresse dal Tribunale, inducono e a disporre l'integrale compensazione anche delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra tutte le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, il 2.12.2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Carmen Lombardi Consigliere dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio all'udienza del 2.12.2015 pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 1520/2025 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Parte_1
Venditti
Appellante
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Roberta Del Sordo
Appellata
NONCHE'
in persona del procuratore speciale, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Clorinda Rosciano
Appellata IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 10.6.2022, esponeva di aver ricevuto in data 25.5.2022 da Parte_1 parte di la notifica di un'intimazione di pagamento, la “n. Controparte_2
071202290015417000 relativa tra l'altro alle seguenti cartelle esattoriali:
1) n° 37120120005177684000 – ente creditore - relativa al Controparte_3
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per gli anni 2010 e 2011 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.212,73 – presunta notifica della cartella di pagamento il 30/06/2012;
2) n° 37120120016747187000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2011 e 2012 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.407,66 – presunta notifica della cartella di pagamento il 26/02/2013;
3) n° 37120130004015268000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2012 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.238,12 – presunta notifica della cartella di pagamento il 29/04/2013;
4) n° 37120130010218772000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2012 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.452,96 – presunta notifica della cartella di pagamento il 13/01/2014;
5) n° 37120140004573352000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2013 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.551,10 – presunta notifica della cartella di pagamento il 10/06/2014;
6) n° 37120140008932830000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2013 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.503,85 – presunta notifica della cartella di pagamento il 06/10/2014;
7) n° 37120140020258816000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2014 e chiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.530,11 – presunta notifica della cartella di pagamento il 10/02/2015;
8) n° 37120150007166520000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2014 e chiesto il pagamento della complessiva somma di 2.478,74 – presunta notifica della cartella di pagamento il 26/10/2015;
9) n° 37120160004911552000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2015 e chiesto il pagamento della complessiva somma di 2.434,08 – presunta notifica della cartella di pagamento il 12/05/2016; 10) n° 37120160015566423000 – ente creditore - relativa al Controparte_3 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. per l'anno 2015 e chiesto il pagamento della complessiva somma di 2.382,73 – presunta notifica della cartella di pagamento il 18/11/2016”.
Eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, per mancata notifica delle cartelle esattoriali (rectius: avvisi di addebito), e la decadenza dell'amministrazione dal diritto di recuperare le somme a ruolo, chiedeva dichiararsi l'estinzione del diritto alla riscossione da parte dei convenuti per intervenuta prescrizione e/o decadenza e, in ogni caso, annullare l'atto impugnato per la parte relativa alle cartelle (rectius: avvisi di addebito) oggetto di impugnazione, nonché tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza.
Costituitisi (che depositava le notifiche dei dieci avvisi di addebito) e CP_3 Controparte_2
, con sentenza n. 727/2025, pubblicata in data 2.4.2025, il Tribunale, in parziale
[...] accoglimento dell'opposizione, che per il resto rigettata, dichiarava “prescritto il credito dell' oggetto della intimazione di pagamento n° 071202290015417000 limitatamente agli CP_3
atti nn. 37120120005177684000, 37120120016747187000, 37120130004015268000,
37120130010218772000, 37120140004573352000, 37120140008932830000,
37120140020258816000, 3712015000716652000, 37120160004911552000”.
A sostegno della decisione, premesso che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data
25/05/2022, osservava che non poteva riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione all'intimazione di pagamento n. 0712018903749750900, notificata il 30.5.2019, dato che in relazione a questo atto era stata prodotta solo la relata di notifica e, quindi, non vi era certezza sui crediti a cui questo atto si riferiva.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 07120169023767511000, che appariva ritualmente notificata il 16.5.2016, osservava il Tribunale che dal 16.5.2016 al 25/05/2022, anche tenendo conto della sospensione della prescrizione nel c.d. periodo COVID, appariva decorso il quinquennio previsto per la prescrizione. Quindi l'unico atto per il quale non appariva decorsa la prescrizione risultava essere, tendendo conto della sospensione della prescrizione nel c.d. periodo
COVID, il n° 37120160015566423000, notificato il 18/11/2016, la cui notifica appariva valida.
Concludeva, pertanto, che doveva dichiararsi la prescrizione dei crediti indicati negli atti di cui sopra, a prescindere da ogni contestazione svolta in relazione alla notifica dei medesimi, ad eccezione dei crediti indicati nell'atto da ultimo citato (il n° 37120160015566423000). Infatti, non risultavano provati dai resistenti (su cui incombeva il relativo onere probatorio in base al principio di cui all'art. 2967 c.c.) idonei atti interruttivi prima del decorso del termine in parola. L'eccezione di decadenza formulata appariva generica, risultando fra l'altro notificati gli atti presupposti ed in particolare quello per il quale non veniva dichiarata la prescrizione.
Quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione in considerazione della controversia, della novità delle questioni esaminate e della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
20.6.2025, , dolendosi della compensazione delle spese di lite ritenuta disposta Parte_1 in violazione dell'art. 92 c.p.c..
Ricostituito il contraddittorio, all'odierna udienza del 2.12.2025 la causa veniva decisa.
*****
2. Il gravame è infondato e va rigettato risultando giustificata la compensazione delle spese di lite, oltre che per il parziale rigetto, anche per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'articolo 92 c.p.c., della cui violazione si duole l'appellante, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018 del 19.4.2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014
n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, anche in ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
Ciò posto, è noto che sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ampiamente dibattuta anche nella giurisprudenza di legittimità, è intervenuto l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 (intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta.
Del resto, sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, già escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass.
13-10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione anche ai fini del regolamento delle spese processuali della vicenda in disamina: l'odierna appellata, invero, aveva proposto una opposizione destinata ad una declaratoria di inammissibilità, sia secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, sia secondo la normativa sopravvenuta.
Ad abundantiam, è appena il caso di rilevare che le conclusioni appena esposte non mutano in presenza di una intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invitava la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito: detta intimazione, invero, non è un atto esecutivo, bensì costituisce una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Si aggiunga, inoltre, che contrariamente a quanto dedotto dall'opponente in primo grado (la cui condotta processuale non appare conforme a correttezza e buona fede), tutti gli avvisi di addebito gli erano stati notificati dall'ente impositore (cfr. avvisi di addebito e relate di notifica depositati in primo grado dall' , a fronte dei quali alcuna specifica censura è stata sollevata da parte CP_3 dell'opponente).
Osserva, dunque, la Corte che l'opponente, a fronte di avvisi di addebito regolarmente notificati, ha agito in giudizio senza che fosse stata posta in essere al cuna azione esecutiva nei suoi confronti;
né ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine alla sussistenza di un concreto pregiudizio, come previsto dalla disposizione di cui al predetto comma 4 bis.
Va, poi, sottolineato che il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta in primo grado, sicchè ricorre, in considerazione dell'esito complessivo della lite, un'ulteriore ragione a sostegno della compensazione.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte e considerato, inoltre, che nel merito è incontestata la circostanza del mancato pagamento da parte dell'opponente dei contributi di cui agli avvisi di addebito ritualmente notificatigli, si reputa giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado.
Per l'insieme delle ragioni che precedono l'appello va respinto.
Le ragioni della decisione, che vanno ad integrare le motivazioni espresse dal Tribunale, inducono e a disporre l'integrale compensazione anche delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra tutte le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, il 2.12.2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone