Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16135/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.680/2023)
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 23/01/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno ordinario di invalidità presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
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di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 680/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: ”Cardiopatia ischemica;
Ipoacusia neurosensoriale;
Agenesia renale;
Epatopatia”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO
RESPIRATORIO. Torace normo conformato. simmetricamente CP_2 espansibili, con basi mobili. F.V.T. normo trasmesso. Suono di percussione chiaro polmonare. All'ascoltazione murmure vescicolare presente sui campi senza rumori alle basi. Non tosse né dispnea a riposo. Saturazione di O2 98% in aria ambiente.
2 APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO. Assenza di bozze e di rientranze sulla regione precordiale, itto della punta non visibile, non palpabile. Pressione arteriosa 130/84 mmHg. Frequenza cardiaca 76 battiti al m' ritmica. Aia cardiaca nei limiti. 1° e 2° toni cardiaci normali per intensità e timbro. Non deficit cuore polso. Assenza di angor e dispnea a riposo in assenza di rumori umidi alle basi. Assenza di edemi declivi e vene varicose.
[…]APPARATO OSTEO-ARTICOLARE. Grandi e piccole articolazioni mobili e non limitate ai gradi estremi di impegno. Collo sciolto senza spinalgie pressorie. Sufficienti i movimenti del tronco, senza contrattura antalgica delle masse muscolari paravertebrali, né fatti di sciatica né di sciatalgia.
Statica: mantiene la stazione eretta;
deambulazione valida, i passaggi posturali, sono eseguibili in autonomia. Lasègue negativa a destra e a sinistra, Wasserman negativa a dx e a sx;
accosciamento possibile e accovacciamento possibile. Buona, la forza dei muscoli antigravitazionali.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“La cardiopatia ischemica è stata trattata, una prima volta, con angioplastica coronarica PTCA IVA in data 11.2.2017 presso il laboratorio di emodinamica dell' San di Aversa Unità CP_3 Controparte_4
Operativa Complessa Cardiologia –UTIC Direttore L. Fattore con un ottimo risultato terapeutico e una seconda volta in data 06.11.1017 e anche questa volta con un ottimo risultato angiografico finale. Flusso TIMI 3 e assenza di complicanze. Infatti, la rivascolarizzazione del sincizio cardiaco in tempo utile ha preservato efficacemente la funzione del cuore come pompa. Infatti, all'esame obiettivo in sede di accertamento peritale il ricorrente è stato confermato in buon compenso emodinamico. Pertanto, non ritengo che tale infermità incida in misura significativa sull'espletamento delle occupazioni confacenti le attitudini del ricorrente cosi come non ha inciso di fatto dal 2017 al 2022 non essendo documentate complicanze e/o aggravamenti del sincizio cardiaco dopo i due interventi di rivascolarizzazione. L'ipoacusia neurosensoriale di cui è
3 affetto il ricorrente è sulle frequenze alte tipica di esposizione a rumore il cui danno è emendato con l'uso di protesi come riportato nella certificazione medica datata 15.10.2022 a firma del dott. Persona_1
del P.O. “S.G. Moscati” Aversa da cui si riporta che
[...] Parte_1
è affetto da <<riferito aggravamento di iperemia gi accertata in paziente portatore protesi auricolari. e.o. nella norma. si richiede esame audiometrico impedenziometrico e vocale>>, pertanto è poco invalidante sull'espletamento delle occupazioni confacenti le attitudini del ricorrente.
L'epatopatia è in trattamento con farmaci antivirali di ultima generazione è ed in buon compenso clinico senza deficit della funzionalità epatica e pertanto non incide sull'espletamento della mansione. L'agenesia renale di cui è affetto il ricorrente come si evince dalla certificazione medica datata
27.07.2004 a firma del dott. di Radiodiagnostica ASL CE Persona_2
2 P.O. “S. G. Moscati” Aversa da cui si riporta che è affetto Parte_1 da <<sia all diretto che con mezzo di contrasto la loggia renale dx appare vuota per agenesia>> come non ha inciso negli anni scorsi sulle occupazioni confacenti le attitudini del ricorrente non incide al momento di questa valutazione dal momento che non sono documentate complicanze della funzionalità renale.”.
Il C.T.U., inoltre, ha ribadito la propria valutazione medico-legale in sede di risposta alle osservazioni, poi riproposte nel ricorso in opposizione, in quanto: “Dalla cartella clinica nr.10029 del P.O. Aversa ASL CE a firma del dott. è documentato che è stato ricoverato Persona_3 Parte_1 dal 01.11.2017 al 08.11.2017 per <<infarto subendocardico episodio iniziale di assistenza>> e in data 02.11.2017 è stato sottoposto a angioplastica percutanea coronarica PTCA-IVA. In anamnesi il sig. Pt_1 ha riferito di essere un fumatore e di essere un sedentario (< 4km/die) classe NYHA:1… L'essere sedentario stride con quanto asserito nelle note dal Procuratore Avv. Sagliocco affermando che il ricorrente espleta la mansione di agricoltore utilizzando una grande forza fisica per un lavoro usurante. Ricordo che i lavori usuranti sono stati censiti con il Decreto
Legislativo n. 374 dell'11 Agosto 1993, art. 1, e di seguito con il Decreto
4 19 Maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, si richiama all'attenzione che in entrambi i Decreti, i lavori nei campi non sono classificati come lavori usuranti. In merito alle sentenze della
Suprema Corte riportate nelle note che mi sono state inviate, mi permetto con grande umiltà di riportare delle osservazioni in merito quale
Specialista in Medicina del Lavoro che per anni ha esercitato come Medico
Competente secondo i dettami del Decreto Legislativo 81/08 e succ. mod.
In sintesi, le sentenze della Suprema Corte riportate puntualizzano di dovere necessariamente valutare la capacità lavorativa correlata alle attitudini del soggetto inserito nel suo ciclo operativo e nel suo contesto sociale. È lapalissiano che il CTU nella valutazione dell'espletamento di una mansione manuale vada a sincerarsi delle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio del ricorrente. Sono i due apparati che entrano in gioco nel mantenimento del metabolismo basale dell'operaio. In passato, il Medico del Lavoro che faceva sorveglianza sanitaria valutava l'adattamento di un lavoratore all'espletamento della mansione con una semplice misurazione della frequenza cardiaca dell'operaio in condizioni di massimo impegno del cardiovascolare. Se la frequenza rimaneva in un intervallo costante durante il massimo sforzo lavorativo si confermava il giudizio di idoneità al lavoro nella mansione (capacità di lavoro specifica) non era in discussione. Per quanto riguarda l'apparato respiratorio la BPCO
è la malattia professionale più riconosciuta, ma nel caso in discussione nel fascicolo di causa non vi è documentazione. Nella pratica il Medico del
Lavoro valuta la funzionalità dell'apparato respiratorio con un esame spirometrico chiaramente sempre dopo un esame obiettivo toracico.
Durante la visita medica in accertamento peritale sia a carico dell'apparato cardiovascolare sia a carico dell'apparato respiratorio non è stata obiettivata sintomatologia significativa nel caso in discussione. Ho detto in passato, perché agli anni in cui si riferiscono le sentenze della Corte diCassazione citate dal Procuratore Avv. Sagliocco, il lavoro era principalmente manuale e quindi con significativo impegno dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. Negli ultimi anni, il lavoro agricolo è
5 diventato sempre più meccanizzato con riduzione dello sforzo fisico dell'operaio agricolo. Nel caso in discussione il periziato ha subito nel 2017 un intervento di rivascolarizzazione delle coronarie con un ottimo risultato angiografico. Questo significa che il sincizio cardiaco è regolarmente vascolarizzato senza riduzione della forza di contrazione senza aritmie senza angor e/o altri segni di scompenso, (come potrebbe essere per esempio una tachicardia a riposo) che dal 2017, a quanto è agli atti del fascicolo di causa, non è stato più documentato. Di conseguenza la principale infermità che poteva incidere su una presunta attività lavorativa richiedente una grande forza fisica, è stata ottimamente emendata nel
2017. Le altre infermità: l'epatopatia cronica in trattamento con farmaci antivirali, l'artrosi polidistrettuale, e l'ipoacusia protesizzata e l'agenesia renale congenita non limitano in misura significativa l'espletamento della mansione di un operaio agricolo, mansione che non è tra i lavori usuranti e che viene espletata sempre più frequentemente con macchine agricole, né le altre attività lavorative che potrebbero essere svolte sulla base delle proprie attitudini, quali il sesso, l'età, la costituzione fisica, il titolo di studio, le capacità intellettive, la predisposizione naturale, l'esperienza e lo stato civile;
come a dire tutte quelle attività affini che richiedono più o meno uguale impegno fisico, grado intellettivo e capacità operativa.
Pertanto, si confermano le conclusioni inviate con la bozza del 22 Ottobre
2023.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
6 Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione, e seguono la soccombenza.
Non è possibile, infatti, valorizzare la richiesta di esenzione di condanna dalle spese legali in quanto le dichiarazioni contenute sia nel ricorso per
A.T.P. sia nel ricorso in opposizione non sono sottoscritte dalla parte
7 personalmente. Il che è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21962/2018) secondo cui “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 3.065,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 01/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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