Decreto cautelare 21 giugno 2023
Decreto cautelare 25 agosto 2023
Ordinanza cautelare 28 settembre 2023
Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Ordinanza presidenziale 22 luglio 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/04/2026, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02825/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Zerodieci S.r.l. – Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cundari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito Territoriale C08, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''annullamento, previa sospensione:
a) del Verbale Ordinanza n. 23/2023 dell’1.6.2023, con cui il Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari resistente, ai sensi e per gli effetti dell''art. 13 – comma 4 – del Regolamento Regionale n. 4/2014, ha ordinato la cessazione dell''attività del Nido denominato “Zerodieci”;
b) di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, presupposti, connessi e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zerodieci S.r.l. – Impresa Sociale notificati il 24/8/2023 e depositati in pari data:
a) del Verbale Ordinanza n. 26/2023 del 19.7.2023, con cui il Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari resistente, ai sensi e per gli effetti dell''art. 13 – comma 4 – del Regolamento Regionale n. 4/2014, ha rigettato l''istanza della ricorrente volta ad ottenere il rilascio dell''Autorizzazione allo svolgimento dell''attività di Asilo Nido denominato “Zerodieci”;
b) di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, presupposti, connessi e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Zerodieci S.r.l. – Impresa Sociale il 10/07/2024 e depositati in giudizio il 16/7/2024:
- del verbale - ordinanza n. 17/2024 del 04/06/2024 del Consorzio resistente, nella parte in cui, ritenendo, a torto, che la ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di nido fosse sprovvista del necessario parere igienico – sanitario dell’A.S.L. Caserta, invitava l’istante a cessare immediatamente l’attività in parola, nonché a presentare altra istanza corredandola da nuova documentazione aggiornata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zerodieci S.r.l. – Impresa Sociale notificati il 14/10/2024 e depositati il 4\11\2024:
-del verbale - ordinanza n. 20/2024 del 26/07/2024 con cui il Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari resistente, ai sensi e per gli effetti dell''art. 13 – comma 4 – del Regolamento Regionale n. 4/2014, ha ordinato la cessazione dell''attività del Nido denominato “Zerodieci”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito Territoriale C08 e Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 23.03.2023 la società ricorrente inoltrava al Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito Territoriale C08 di Santa Maria Capua Vetere istanza di autorizzazione al funzionamento del servizio Nido di infanzia denominato “Zerotredici”, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento regionale n. 4 del 7/4/2014, per n. 73 utenti.
L’istanza veniva respinta con nota del 30.03.2023, per superamento della ricettività consentita dal suindicato Regolamento regionale.
La società presentava, quindi, una nuova istanza in data 13.04.2023, acquisita al n. 2062/23 del protocollo dell’Ufficio.
Nelle more del procedimento, a seguito di sopralluogo delll’11.05.2023, si accertava che la società esercitava il servizio di Asilo Nido senza autorizzazione (v. verbale n. 3311/23).
Con nota n. 4540, del 5.07.2023, il Consorzio comunicava il preavviso di diniego dell’istanza del 13.03.2023, in quanto:
“ a) agli atti dell’istruttoria, nonostante l’espressa richiesta del 26/04/2023, non erano mai stati acquisiti: 1) la copia del titolo di godimento dell’immobile dove si realizzava il servizio; 2) il curriculum vitae del personale impiegato nell’asilo nido;
3) il parere di igienicità rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Ambito 3 di Santa Maria Capua Vetere;
b) dalle planimetrie allegate all’istanza si evinceva la condivisione di spazi comuni interni ed esterni con i locali della scuola primaria, dell’infanzia e della sezione primavera, che non garantiva l’autonomia funzionale dell’asilo nido;
c) la dichiarazione resa dal legale rappresentante di ER S.R.L. nel Modello A di domanda non conteneva alcun riferimento ai servizi diversi dal nido ospitati nell’immobile di Via Primo Carnera .”
In riscontro, la Società inoltrava le proprie osservazioni unitamente ai titoli edilizi ed ai pareri igienico- sanitari di cui era in possesso.
Con Verbale n. 23, del 01.06.2023, il Consorzio ordinava l’immediata cessazione dell’attività in quanto svolta senza i prescritti titoli abilitativi.
Con Verbale n. 26, del 19.07.2023, l’Ufficio denegava in via definitiva l’istanza presentata il 13.04.2023 in quanto la società istante non aveva dimostrato il possesso del prescritto parere igienico-sanitario: il parere n. 009748 del 6.04.2023 si riferiva, infatti, soltanto ad alcuni vani del fabbricato ad uso scolastico e risultava condizionato al diverso parere del Consorzio circa la coesistenza, nella stessa ala del fabbricato, dell’asilo nido con altri servizi educativi; il parere n. 260355 del 29.11.2017, invece, si riferiva unicamente alla realizzazione del plesso scolastico e strada alla via Primo Camera. La SCIA per l’agibilità del plesso scolastico, del 10.06.2021, inoltre, non risultava pertinente ai fini dell’esercizio dell’Asilo Nido; i Titoli di studio del personale impiegato non erano sufficienti e completi; da ultimo, nulla era stato evidenziato quanto alla planimetria generale dei vari piani del complesso destinato a scuola, con riguardo ai comparti delle varie attività (nido, scuola infanzia, primavera, anticipatari) ed eventuali interferenze e commistioni tra di loro.
Con ricorso notificato il 20.06.2023, e depositato il 21.06.2023, la società ricorrente ha impugnato il Verbale n. 23/23, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e della disciplina regionale contenuta nel Regolamento n. 4/2014. Il provvedimento impugnato, infatti, era stato adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento e senza considerare che la normativa regionale consente che l’attività sia intrapresa per effetto della sola presentazione della istanza di autorizzazione all'amministrazione competente, salvo l’esercizio, da parte di quest’ultima, dei poteri inibitori di sua competenza. La ricorrente, invero, aveva presentato ben tre istanze per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di asilo nido, dapprima il 28/06/2022, poi il 22.03.2023 e, infine, nuovamente e su richiesta del Consorzio resistente, il 13.04.2023. Il provvedimento gravato era, dunque, illegittimo oltre che ingiusto ed arbitrario.
Con motivi aggiunti notificati e depositati il 24.8.2023, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del Verbale Ordinanza n. 26/2023. A tal fine, ha rilevato che la ASL Caserta, con parere sanitario prot. n. 0090748/UOPC2138 del 06.04.2023, non condizionato ad un eventuale diverso parere del Consorzio, aveva espresso parere positivo, per quello che qui interessa, per le “ Aule NIDO 4-5-6-10 capienza massima 53 bambini” . Era stata, poi, inoltrata tutta la documentazione richiesta dal Consorzio e, quindi, comprovata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di Asilo Nido.
Il Consorzio si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato.
Con ordinanza depositata il 27.09.2023, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati rilevando come il Consorzio, a fronte del certificato della A.S.L. di Caserta del 6.4.2023, avesse legittimamente ravvisato criticità quanto all’autonomia funzionale dell’asilo nido oltre al fatto che, riferendosi il predetto parere sanitario alla diversa destinazione d’uso soltanto di taluni vani dell’immobile, esso non appariva idoneo a comprovare il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene richieste dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2014. Tale ordinanza veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato che riteneva che, ostando la mancanza di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di asilo nido, le ragioni della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., esclusa la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
A questo punto, con Verbale n. 17 del 4.06.2024, il Consorzio, prendendo atto della documentazione versata in atti nel giudizio cautelare svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, ove in particolare la ricorrente aveva prodotto il parere sanitario n. 0251838 del 16.10.2023 della ASL di Caserta, e riscontrato che il suindicato parere era stato rilasciato soltanto in data 26 ottobre 2023 e recava una planimetria diversa da quella allegata alla istanza del 13.04.2024, confermava le proprie precedenti determinazioni di rigetto della istanza di autorizzazione alla apertura di asilo nido e di intimazione alla cessazione della attività esercitata sine titulo ; invitava inoltre la società a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accoglimento della istanza.
Con memoria depositata il 4.06.2024, la ricorrente ha precisato che il Comune di San Prisco non riveste la natura di soggetto controinteressato nel giudizio; ha poi, dedotto un ulteriore profilo di illegittimità dell’avverso operato, derivante dalla violazione, ad opera del Consorzio intimato, dell’art. 3 del Regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento dei Soggetti che provvedono alla Gestione e all'offerta del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, approvato dal Coordinamento Istituzionale ATC8 nella seduta del 06.03.2019.
Con motivi aggiunti depositati il 16.07.2024, la ricorrente ha impugnato il Verbale n. 17/24 ribadendo di essere stata sempre in possesso dei certificati ASL; ed in particolare il primo, recante prot. n. 1192805/UOPC2138, del 30/08/2021, riferito all’intero plesso scolastico, ed il secondo Prot. n. 0090748/UOPC2138 del 06.04.2023 relativo al comparto dell’asilo nido, senza modifica strutturale ai locali. Il certificato n. 19 0251838/UOPC2138, del 26/10/2023, infine, era stato rilasciato dall’ASL di Caserta a seguito di specifica richiesta della ricorrente per l’anno scolastico 2023/2024, essendo aumentata la capienza da 53 alunni a 57, dopo aver debitamente effettuato le dovute verifiche del caso mediante apposito sopralluogo.
Seguiva l’ulteriore Verbale n. 20, del 26.07.2024, nel quale il Consorzio rilevava le seguenti criticità: il parere ASL n. 1192895/21 si riferiva alla istanza di autorizzazione avente n. 2082/23 del 23.03.2023, per la quale l’Ente, con nota n. 2345/23 del 30.03.2023, aveva ritenuto l’istanza non accoglibile per superamento dei limiti di ricettività stabiliti dalla disciplina regionale; il parere ASL n. 0090748, del 6.04.2023 doveva ritenersi condizionato al diverso parere del Consorzio, circa la coesistenza- nella stessa ala del fabbricato- dell’asilo nido con la sezione anticipatari e con la sezione primavera; il certificato ASL n. 19 0251838/UOPC2138, del 26.10.2023, era successivo alla istanza n. 2603/23 del 13.04.23, già respinta definitivamente con Verbale n. 26/23; dalle planimetrie allegate a tale ultima istanza si evinceva la condivisione degli spazi comuni interni e dello spazio esterno con i locali destinati alla scuola primaria, dell’infanzia e sezione primavera.
Tale ultimo Verbale è stato impugnato con motivi aggiunti del 4.11.2024 nei quali la ricorrente ha rilevato che, alla data del 13.04.2023, era già in possesso sia del certificato di igienicità e sanità dei locali destinati ad asilo nido rilasciato dall’ASL Caserta il 6.4.2023, sia di quello prot.n.1192805/UOPC2138 del 30.08.2021; entrambi i certificati erano stati allegati alla istanza del 13.04.2023. Le planimetrie allegate dimostravano la piena idoneità degli spazi, come attestato anche dallo Comune di San Prisco, con provvedimento prot. n. 934/2023-2024 del 12.01.2024.
Seguivano articolate memorie difensive del Consorzio resistente.
Anche la Regione Campania si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva, venendo in esame provvedimenti di esclusiva competenza del Consorzio.
Da ultimo, con memoria depositata il 6.02.2026, la ricorrente ha rappresentato che il Consorzio resistente, con provvedimento reso in data 5.2.2026, a seguito di nuova istanza formulata dalla ER in data 5.12.2025, rilasciava l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di asilo nido, con efficacia dal 5.02.2026. La ricorrente ha insistito, tuttavia, per la decisione, nel merito, del ricorso e per il suo accoglimento in quanto il titolo autorizzativo era stato rilasciato solo per il futuro, e non copriva gli anni pregressi.
Pervenuta alla udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
i.Vengono in esame i provvedimenti con i quali il Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito Territoriale C08 ha denegato l’istanza inoltrata dalla società ricorrente per il rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività di Asilo Nido, nei locali siti alla via Primo Carnera del Comune di san Prisco (CE). Con i suindicati provvedimenti, infatti, il Consorzio, all’esito di una articolata attività procedimentale, ha ritenuto che l’istanza fosse sprovvista dei requisiti necessari allo svolgimento della attività di Asilo Nido ed ha, quindi, ordinato la cessazione immediata di tale attività in quanto intrapresa senza i prescritti titoli abilitativi.
Nelle more del giudizio, la società ha ottenuto l’autorizzazione richiesta; con Verbale n. 1/26, del 5.02.2026, infatti, è stata abilitata all’esercizio dell’attività di Asilo Nido a partire dalla data del rilascio del titolo abilitativo; ha insistito, pertanto, per la decisione, nel merito, del ricorso e per il suo accoglimento, ritenendo tale ultimo provvedimento non satisfattivo per il periodo pregresso ed avendo interesse ad accertare, comunque, l’illegittimità dell’operato del Consorzio fino al momento del rilascio del titolo abilitativo.
Ciò detto, occorre anche evidenziare, preliminarmente, che la disciplina di dettaglio della materia che ci occupa è contenuta nel Regolamento Regionale n. 4/2014 che subordina “ L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali …al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi….”.
Premesso quanto sopra, deve sin da ora dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, venendo in esame atti di esclusiva competenza del Consorzio.
Quanto al merito, ed esaminando la documentazione acquisita agli atti di causa, emerge quanto segue.
La ricorrente, con istanza protocollata al n. 10975 del 29.06.2022 del Comune di San Prisco, ha chiesto di essere autorizzata all’apertura di un asilo nido, giusta gli articoli 5 e 6 del Regolamento regionale n. 4 del 7/4/2014. Tale istanza non è stata mai esaminata dal Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito Territoriale C08 poiché il Comune di San Prisco non gliel’ha mai inoltrata.
La ricorrente, pertanto, ha reiterato la richiesta con istanza del 23.03.2023 e l’ha integrata con nota pec del 13.4.2023, allegando il parere favorevole reso, in data 6.4.2023, dal Responsabile dell’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Ambito 3.
Tuttavia, il Consorzio, con missiva del 26.04.2023, evidenziava che la comunicazione del 13.04.2023 non poteva essere considerata come integrazione dell’istanza del 22.3.2023, in quanto quest’ultima era stata respinta con determina n. 2345/23, del 30.3.2023; la comunicazione del 13.04.2023, quindi, era da considerarsi come nuova istanza, che aveva dato avvio ad un nuovo procedimento amministrativo, per il quale era necessario trasmettere nuovamente tutta la documentazione richiesta dall’art. 6 del Regolamento regionale.
A fronte di ciò, la ricorrente, con pec del 5.5.2023, trasmetteva tutta la documentazione richiesta dal Consorzio.
Con nota del 5.7.2023, il Consorzio comunicava il preavviso di rigetto della domanda del 13.04.2023. Con Verbale Ordinanza n. 26/2023 del 19.7.2023, invece, respingeva definitivamente la domanda.
ii. Così descritti i fatti di causa, il primo provvedimento che viene impugnato, in questa sede, è il Verbale n. 23 del 01.06.2023 con il quale il Consorzio, recependo le risultanze del sopralluogo effettuato in data 11.05.2023, e rilevando che la ricorrente aveva intrapreso l’attività di Asilo Nido sine titulo , ovvero senza essere mai stata autorizzata dal Consorzio stesso, ne ha disposto l’immediata cessazione.
La ricorrente assume, in sede di ricorso principale, che il Verbale n. 23/2023 sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e notificato sull’erroneo assunto che la ER fosse sprovvista di autorizzazione; l’Ufficio, infatti, non aveva tenuto conto della pendenza del procedimento amministrativo avviato dapprima il 28.06.2022, poi il 22.03.2023 e, infine, nuovamente e su richiesta del Consorzio resistente, il 13.04.2023 e non aveva considerato che l’art. 7, comma 4, del Regolamento regionale consente, nelle more del procedimento, che l'attività oggetto della SCIA sia iniziata “ dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. ” La società, quindi, aveva intrapreso l’attività in maniera legittima, ovvero sulla base delle comunicazioni di cui alle istanze sopra indicate.
I motivi sono infondati.
L art. 7 del citato Regolamento regionale dispone che “ L’esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nella Sezione B del Catalogo è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241/1990” . L’art. 4, invece, prevede che “ L’esercizio dei servizi residenziali e semi residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione competente individuata dall’ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi”.
Il servizio di asilo nido è compreso nella Sezione A del Catalogo che descrive i servizi residenziali e semi residenziali, con la conseguenza che il relativo servizio deve ritenersi subordinato al rilascio dell’apposita autorizzazione, a nulla rilevando la sola presentazione della sola SCIA.
Di tale autorizzazione la ricorrente non è mai venuta in possesso- almeno fino al 2026- in quanto né l’istanza del 2022 né l’istanza del marzo 2023 si sono concluse con il rilascio del titolo abilitativo. Analogamente è a dirsi per l’istanza di aprile 2023, anch’essa definita in senso reiettivo con Verbale n. 27/23.
Per tale ragione, una volta accertato, con il sopralluogo dell’11.05.2023, che la ER. esercitava il servizio del nido senza autorizzazione, il Consorzio non poteva che applicare l’art. 13, comma 4, del Regolamento, il quale stabilisce che “ L’amministrazione competente dell’ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l’immediata cessazione dell’attività, ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge”.
Risulta, quindi, ininfluente il richiamo all’art. 7 della legge n. 241/90 posto che la mancanza della Autorizzazione ha obbligato l’amministrazione competente ad applicare il meccanismo sanzionatorio del citato art. 13, comma 4 ed ordinare l’immediata cessazione dell’attività.
Le ulteriori censure di ingiustizia e arbitrarietà del provvedimento impugnato risultano, quindi, infondate vista la coerenza dell’azione amministrativa con il quadro fattuale e normativo di riferimento, come testè evidenziato.
Il ricorso principale va, dunque, respinto.
iii. Come anticipato, con Verbale n. 27/23, del 19.07.2023, l’istanza del 13.04.2023 è stata respinta.
Il Consorzio, infatti, con un atto evidentemente plurimotivato, ha opposto alla ricorrente la carenza del parere di igienicità del Dipartimento di Prevenzione Ambito 3 oltre alla insufficienza della SCIA ed ha contestato che, dalle planimetrie allegate alla istanza, non si evincerebbero gli spazi destinati esclusivamente all’Asilo Nido, vista l’apparente condivisione degli spazi interni ed esterni con le Scuole Primaria, dell’Infanzia e con la Sezione Primavera.
Con i motivi aggiunti, depositati il 24.08.2023, la ricorrente insorge avverso il suindicato diniego e deduce di aver inoltrato al Consorzio tutta la documentazione richiesta, tra cui: copia del titolo di godimento dell’immobile ove si realizza il servizio; dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni; elenco nominativo del personale in servizio completo di indicazione del titolo di studio posseduto e della qualifica espletata all’interno della struttura nido, per ogni singolo dipendente. Nel riscontrare la nota prot. n. 4540/2023, recante preavviso di rigetto, poi, era stata anche inoltrata l’ulteriore documentazione ovvero: il Parere sanitario rilasciato dall'UOPC Dipartimento di Prevenzione Ambito 3 di Santa Maria Capua Vetere (rif. prot. 280355/UOPC2138 del 29.11.2017), il Permesso a costruire n. 02/2019 rilasciato dal Comune di San Prisco e il Permesso a costruire n. 02/2019 (in variante C.O.) rilasciato dal Comune di San Prisco (rif. prot. n. 004568 del 12.03.2021), la Conferma di protocollazione del deposito della SCIA per l'agibilità del plesso scolastico e della strada via Primo Carnera s.n.c. del 10 giugno 2021, il titolo di studio del personale in servizio e l’Atto notarile di compravendita del terreno.
Alla luce di ciò, la ricorrente ribadisce, nei Motivi aggiunti qui in esame, la completezza della istruttoria e rileva che, comunque, bastava allegare alla partica il solo elenco del personale impiegato nel servizio, comprensivo delle relative qualifiche e funzioni, e non anche i titoli di studio ed il curriculum vitae dei singoli dipendenti.
Precisa, inoltre, che l’ASL Caserta, con nota prot. n. 0090748/UOPC2138 del 06-04-2023, aveva espresso parere positivo, per quello che qui interessa, per le “Aule NIDO 4-5-6-10 capienza massima 53 bambini” ; siffatto parere non poteva ritenersi condizionato ad un eventuale e diverso parere del Consorzio del Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito Territoriale CO8, peraltro mai emesso.
Da una attenta analisi delle planimetrie, inoltre, si ricavava come gli spazi destinati all’Asilo Nido fossero autonomi e distinti dagli spazi destinati agli altri servizi attivi, tant’è che la scuola era in possesso del certificato di prevenzione incendi.
Il Consorzio, infine, aveva errato nel richiamare il punto 3 dell’art. 5 del Regolamento regionale n. 4.2021 in quanto la Scuola Zerodieci non svolge altri servizi residenziali e semiresidenziali, né servizi sociali, sanitari e sociosanitari in aggiunta a quello di asilo nido all’interno dello stesso edificio; nulla doveva indicare, quindi, alla luce della lettera N) del medesimo modello A.
Il Consorzio ha depositato una memoria difensiva eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica al Comune controinteressato. Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.
I Motivi aggiunti vanno respinti.
Si osserva, in primo luogo, che effettivamente l’art 6 del Regolamento regionale n. 4/2014 prescrive, tra i documenti da allegare all’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Asilo Nido, “ l’illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni ”, senza fare alcun riferimento ai titoli di studio ed ai curricula del personale addetto; si tratta, comunque, ad avviso del Collegio, di documentazione suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio.
Si osserva anche che la contestazione concernente il fatto che la dichiarazione resa dal legale rappresentante di ER S.R.L. nel Modello A di domanda non faceva riferimento ai servizi diversi dal nido ospitati nell’immobile di Via Primo Carnera, opposta nel preavviso diniego, non viene reiterata né nel Verbale n. 27/23, né nei verbali successivi che di seguito saranno esaminati coiscchè deve ritenersi superata.
Passando all’esame delle planimetrie prodotte in atti, infine, si rileva che i locali adibiti ad Asilo Nido, collocati al piano terra dell’edificio, risultano muniti di ingresso indipendente e di un autonomo corridoio; anche la mensa scolastica e la cucina risultano allocate in un ambiente completamente separato rispetto alle classi in questione e sono fornite di un proprio ingresso e spazio funzionale; al piano terra, ove è ubicata la struttura che accoglie gli ambienti dedicati all’asilo nido, vi sono, inoltre, solo 3 classi di scuola d’infanzia dedicate ai bambini di 3 anni, opportunamente separate dall’area nido ed anch’esse munite di un proprio ingresso.
Malgrado ciò, il Verbale impugnato resiste alle censure proposte in quanto atto plurimotivato.
Come già osservato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 1615/23, infatti, il Consorzio ha rilevato che il parere sanitario del 6.04.2023 si riferiva soltanto ad alcuni vani dell’immobile, così contestandone l’idoneità a comprovare il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene richieste dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2014.
Tale rilievo è corretto e confermato dal contenuto del parere suindicato.
Non coglie nel segno, poi, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il Consorzio resistente, a fronte del certificato rilasciato dalla A.S.L. di Caserta il 6.4.2023, ne avrebbe condizionato l’efficacia ad un proprio e distinto parere sanitario; è vero, infatti, che il Consorzio si è riservato di esprimere le proprie valutazioni ma lo ha fatto non con riferimento all’ambito sanitario bensì con riferimento ad un diverso profilo, ovvero in relazione alla “ coesistenza nel fabbricato dell’asilo nido di una sezione anticipatari e una sezione primavera”.
L’Ufficio, quindi, ha preso atto che il parere sanitario si riferiva soltanto a taluni dei vani dell’immobile, non coincidenti con tutti gli spazi destinati, come da planimetrie allegate, ad Asilo Nido, e pertanto lo ha ritenuto insufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda.
Tale contestazione risulta insuperata con il conseguente rigetto dei motivi aggiunti.
iii. Con memoria depositata il 4.06.2024, la ricorrente ha replicato alla eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, per mancata notifica di essi al Comune di San Prisco, sollevata dal Consorzio resistente, rilevando che nel presente giudizio il Comune non riveste la qualità di soggetto controinteressato. Ha poi, dedotto i seguenti ulteriori profili di illegittimità dell’avverso operato.
Il Consorzio avrebbe violato l’art. 3 del Regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento dei Soggetti che provvedono alla Gestione e all'offerta del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, approvato dal Coordinamento Istituzionale ATC8 nella seduta del 06.03.2019. Nessun sopralluogo, infatti, sarebbe mai stato disposto ed effettuato né da controparte nè dagli organi preposti presso la struttura dell’appellante, al fine di verificare la corrispondenza tra l’effettivo stato dei luoghi e quanto dichiarato nell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di asilo nido. Tanto ciò è vero che la motivazione posta a base del diniego, come già chiarito in primo grado e nell’atto di appello, non farebbe assolutamente menzione di eventuali verifiche in loco circa la sussistenza o meno dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione in parola, ma si baserebbe esclusivamente su mere presunzioni, a loro volta derivanti da un superficiale esame delle planimetrie allegate all’istanza di cui è causa.
Il Verbale n. 26/2023 impugnato, poi, era stato sottoscritto oltre che dal Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08, dalla dott.ssa Antonietta Viscido, Assistente sociale del Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08, Responsabile dell'Area II LL.PP. e Urbanistica del Comune di San Prisco, anche dal Responsabile dell'area I Affari Generali e Contenzioso del Comune di San Prisco, il quale non era legittimato né a far parte dell’Ufficio Autorizzazioni ed Accreditamento, né ad adottare e sottoscrivere tale decisione.
La ricorrente, infine, non era stata messa in grado di integrare la documentazione allegata all’istanza, non essendole stato concesso il termine di almeno 30 giorni per tale incombente istruttorio.
Tali censure sono tardive rispetto ai RB impugnati con ricorso principale e con i primi Motivi aggiunti. L’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al Comune, invece, può essere disattesa stante l’infondatezza, nel merito, dei Motivi aggiunti.
iiii. Viene, ora, all’esame del Collegio il Verbale n. 17/24, del 4.06.2024, con il quale il Consorzio, anche preso atto della vicenda processuale che sin qui si è esaminata, ha confermato le proprie determinazioni ribadendo il rigetto della istanza di autorizzazione di apertura Asilo Nido, già reso con di Verbale n. 27/23, e l’ordine di cessazione dell’attività già reso con Verbale n. 23/23.
Accadeva, infatti, che, nel giudizio di appello avverso l’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 1615/23- all’esito della quale il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4544, del 10.11.2023, pur ritenendo “la necessità dell’approfondimento di merito”, ha “ritenuto, tuttavia, che, ostando la mancanza di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di asilo nido, le ragioni della parte ricorrente adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a” - la ricorrente depositasse il parere igienico sanitario n. 251838 del 26.10.2023, con allegata planimetria.
Il Consorzio, dunque, prendendo atto di questo parere, e del fatto che esso è stato reso successivamente alla presentazione della domanda di aprile 2023, ha ribadito la legittimità del proprio operato.
Il Verbale n. 17/04 è stato, quindi, impugnato con motivi aggiunti depositati il 16.07.2024, con i quali la ricorrente concentra sostanzialmente le proprie doglianze sulla questione relativa ai certificati sanitari rilasciati dalla ASL di Caserta che, a suo dire, comproverebbero la piena sussistenza dei requisiti di legge per l’apertura dell’Asilo Nido.
Tali doglianze possono essere scrutinate insieme a quelle contenute nei motivi aggiunti depositati il 4.11.2024 per l’annullamento dell’ultimo provvedimento negativo emesso dal Consorzio, ovvero dal Verbale n. 20/24, del 26.07.2024.
Con l’ultimo Verbale del luglio 2024, infatti, il Consorzio confermava che, alla data del 13.04.2023, non era stato ancora emesso il parere ASL, rilasciato solo ad ottobre 2023 e che permanevano le criticità già riscontrate nelle precedenti determinazioni reiettive, circa la condivisione di spazi comuni interni ed esterni con i locali destinati agli altri ordini di scuola e la necessità di chiarire nel dettaglio gli ambienti e i locali destinati all’attività di Nido.
Nei Motivi aggiunti del 16.07.2024 e del 4.11.2024, dunque, la ricorrente deduce che la conformità dell’asilo nido alle prescrizioni di igiene richieste dall’art. 5 del Regolamento Regionale deriverebbe dai certificati emessi dall’ASL rispettivamente il 30.08.2021, il 06.04.2023 e il 26.10.2023.
Più nel dettaglio, il primo parere ASL, recante prot. 1192805/UOPC2138 del 30.08.2021, sarebbe riferito all’intero plesso scolastico, mentre il secondo, prot. n. 0090748/UOPC2138 del 06.04.2023, riguarderebbe solo il comparto dell’asilo nido ed in particolare la diversa definizione del comparto destinato ai bambini da 24 a 36 mesi, modificato da “Sezione primavera” a “Sezione Divezzi”, senza, tuttavia, alcuna modifica strutturale ai locali.
Il primo parere, quindi, attesterebbe, contrariamente a quanto desunto dal Consorzio resistente, in maniera inequivocabile la piena conformità dell’intero immobile in questione ai requisiti di sanità ed igienicità indicati dal Regolamento n. 4/2014.
Con il secondo parere, poi, anch’esso nella piena disponibilità di parte resistente già dal mese di aprile 2023, sempre l’ASL Caserta, senza revocare o annullare il precedente, avrebbe certificato nuovamente il parere favorevole sui locali adititi ad asilo nido e, quindi, il possesso di tutti i requisiti di sanità ed igienicità dei medesimi locali richiesti dal Regolamento regionale.
L’ASL di Caserta, ancora, con pec del 31.07.2023, avrebbe confermato ulteriormente la conformità dell’intero istituto ai requisiti di igienicità indicati dal citato Regolamento n. 4/2014.
Ed infine, quanto al certificato del 26.10.2023, la ricorrente ne aveva fatto espressa richiesta per l’anno scolastico 2023/2024, in quanto, rispetto al precedente anno scolastico, era variata la composizione numerica delle sezioni lattanti, medi e divezzi, il cui numero, superiore o inferiore, con conseguente diversa distribuzione degli alunni nei diversi ambienti.
Non si tratterebbe, quindi, di una certificazione rilasciata per attestare sic et simpliciter l’igienicità dell’intero istituto scolastico, perché questa era già certificata, ma di una certificazione riferita alla nuova capienza massima, che, nel caso specifico, per l’anno scolastico 2023/2024, era aumentata da 53 alunni a 57.
In buona sostanza, vi sarebbero ben quattro certificati emessi, peraltro in momenti diversi, dall’ASL di Caserta tutti attestanti la piena e persistente conformità dell’intero edificio scolastico, ed in particolare anche del comparto Asilo Nido, alle prescrizioni in materia di igiene richieste dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2014.
Il Consorzio ha depositato memorie difensive in data 22.09.2024 e 18.11.2024, reiterando l’eccezione di inammissibilità die motivi aggiunti per omessa notifica al Comune di San Prisco ed eccependo la tardività dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nella memoria depositata il 5.06.2024. Nel merito, ha ribadito la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza n. 188, del 26.09.2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta per la sospensione del Verbale n. 17/24 richiamando i motivi già evidenziati nell’ordinanza cautelare n. 1615 del 28.09.2023 e rilevando come il parere sanitario del 6.04.2023 si riferiva soltanto ad alcuni vani dell’immobile, così non comprovando il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene richieste dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2014.
Con memoria del 12.02.2026 la ricorrente deduce, infine, di aver finalmente ottenuto l’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di Asilo Nido con provvedimento del 5/2/2026 reso in accoglimento della istanza del 05.12.2025 e deduce che i certificati igienico – sanitari allegati a questa ultima istanza erano i medesimi di quelli già consegnati nel mese di aprile 2023, oggetto del presente giudizio, il che denoterebbe l’evidente contraddittorietà dell’operato del Consorzio, che aveva assunto determinazioni di segno contrario a fronte della medesima certificazione sanitaria.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che anche i Motivi Aggiunti qui in esame vadano respinti.
Deve riconoscersi, infatti, che l’istanza del 13.04.2023 ha dato l’avvio ad un procedimento autonomo rispetto ai precedenti: la prima istanza del 2022, infatti, non ha avuto seguito perché mai trasmessa al Consorzio; la seconda istanza del 23.03.2023, invece, si è conclusa con provvedimento di diniego del 30.03.2023, basato sul superamento del limite di capienza degli iscritti e, a quel che consta, non impugnato.
E’ la stessa società ricorrente, del resto, a far menzione della missiva del 26.04.23. a firma del Direttore del Consorzio, con la quale viene evidenziato che l’istanza del 13.04.23 non poteva essere considerata come integrazione della istanza del 23.03.23 ma come nuova domanda.
Venendo, quindi, alla istanza del 13 aprile 2023, si osserva come il diniego opposto dal Consorzio si è basato su due ordini di ragioni, l’uno afferente alla distribuzione dei locali dell’Asilo Nido, che, a detta dell’Ufficio, non presenterebbero spazi autonomi rispetto agli altri indirizzi scolastici collocati nell’edificio, e l’altro relativo alla mancanza di idoneo certificato igienico sanitario rilasciato dalla ASL di Caserta. Anche nei RB del 2024, peraltro, il Consorzio oppone l’insufficienza della documentazione sanitaria, precisando che il parere n. 0090748, del 6.04.2023, risulta riferito soltanto ad alcuni vani del fabbricato e che il parere n. 251838, del 16.10.2023, era successivo alla domanda.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che tali contestazioni non siano state efficacemente superate dalla ricorrente.
Come già osservato in sede cautelare, infatti, il certificato ASL del 6.04.023 è espressamente riferito ad alcuni vani al piano rialzato del fabbricato scolastico, esprimendosi in senso favorevole con specifico riferimento alle sole aule Nido 4-5-6 e 10.
Il certificato del 26.10.2023, invece, non è stato allegato alla istanza di aprile 2023 in quanto evidentemente successivo. Il parere ASL n. 1192895/21, infine, si riferisce alla sola istanza del 23.03.2023, il cui procedimento si è definitamente concluso con determina del 30.03.2023.
Ancora, non risulta prodotta in atti la PEC del 31.07.02023 che la ricorrente invoca a sostegno del gravame. Non rileva, da ultimo, il fatto che l’istanza del 05.12.2025 sia stata finalmente accolta in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, questa istanza è stata corredata da un distinto certificato ASL, ovvero dal certificato n. 214479 del 13.09.2025, che nulla potrebbe rilevare per l’istanza pregressa del 13.04.2023.
Per tali ragioni, il diniego della istanza del 13.04.2023 risulta correttamente motivato con riferimento alla inidoneità della certificazione sanitaria prodotta a suo corredo.
Assorbite le ulteriori censure, i motivi aggiunti vanno, quindi, respinti.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente soccombente e liquidate in dispositivo in favore del Consorzio intimato; sono invece compensate con la Regione Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania;
respinge il ricorso principale;
respinge i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito Territoriale C08 nella misura di euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra la ricorrente e la Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RC, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | PA RC |
IL SEGRETARIO