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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3564 del R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento.
tra
,(partita IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante ed Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e Amministratore Unico, Sig. Parte 1 disgiuntamente, dall'Avv. Fabrizio Barberini (C.F. e dall'Avv. Jasmine C.F. 1
virtù di procura in atti e come in atti dom.ta Caporale (C.F. Codice Fiscale 2
- attrice -
E
CP 2 (partita IVA P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante p.t.
convenuta contumace -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte 1 ha convenuto in giudizio la CP 2 al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita con la medesima concluso ed avente ad oggetto la fornitura di un Robot per condotte GA-X15C e una videoispezione professionale da consegnare poi alla Divisione Regionale dei Vigili del Fuoco di
Roma.
A sostegno della domanda la stessa ha dedotto che: a) in data 22.11.2023 l'attrice richiedeva alla convenuta Società Galileo S.r.l. la fornitura di n. I Robot per condotte GA-X15C e n. I
videoispezione professionale GA3288 presso la Divisione Regionale dei Vigili del Fuoco di Roma;
b) l'importo totale per la consegna dei suindicati articoli, da effettuarsi in data 10.01.2024, era pari ad € 16.836,00 iva compresa e l'odierna attrice in data 27 novembre 2023 provvedeva a versare l'acconto pari ad € 9.418,00 in favore della convenuta c) l'attrice in data 07 febbraio 2024 effettuava il pagamento del saldo, pari ad € 7.418,00, nonostante la mancata consegna della merce nei termini stabiliti;
d) in data 11 marzo 2024 la stessa sollecitava la consegna della merce;
e) in seguito al suindicato sollecito la merce veniva consegnata in Roma presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ma la stessa si rilevava guasta e non funzionante;
f) successivamente, previa verifica in contraddittorio, i prodotti venivano consegnati alla convenuta per la riparazione e, con missiva del 18.06.2024, l'attrice sollecitava CP 2 affinché provvedesse alla consegna del Robot e della Videoispezione riparati e funzionanti entro il 21.06.2024; g) a tutt'oggi la convenuta non ha provveduto a consegnare la merce né a restituire il prezzo incassato. ha chiesto pronunciare laSulla base di tali circostanze dunque, la Controparte 1 CP 2 per inadempimento imputabile a risoluzione del contratto concluso con la quest'ultima e, per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 16.836,00, iva compresa oltre agli interessi dal giorno della sentenza sino al soddisfo.
Il Giudice, confermata la data di udienza indicata in citazione e lette le memorie n.1, n.2 e n.3
depositate dall'attrice ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., disponeva la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c e successivamente dichiarava la contumacia di parte convenuta. La causa stata poi istruita mediante l'ammissione di prova testimoniale richiesta da parte attrice ritenuta matura perla decisione, è stata introitata a sentenza all'udienza del 08.10.2025. e,
*
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Corte di Cassazione Civile, Sez.Un., con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha elaborato il generale principio di diritto secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale a norma dell'art. 1453 c.c., deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Quando poi a sostegno della domanda di risoluzione sono dedotti vizi della res oggetto di compravendita, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie la Società attrice ha assolto il proprio onere probatorio. Provato è il rapporto contrattuale sia in considerazione della documentazione depositata che delle dichiarazioni testimoniali assunte (cfr. ordine del 22.11.2023 e dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dell'08.20.25).
Del pari dimostrato è il pagamento dell'intero prezzo pattuito (cfr. doc. 2 e 3 allegati alla produzione di parte attrice).
Ciononostante, il bene acquistato, rivelatosi non funzionante, ed inviato alla società venditrice per le opportune riparazioni, non risulta essere stato né riparato né finanche restituito alla società
attrice.
Tanto è possibile evincere non sono dalle precise e concordanti dichiarazioni dei testi escussi ma altresì considerando il DDT del 23.6.2024 che comprova la restituzione della merce alla CP 2
[...
Dal canto suo la convenuta, scegliendo di restare contumace nel presente giudizio ha rinunziato a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa, primo fra tutti il fatto positivo della consegna del bene.
La domanda deve essere pertanto accolta e, per l'effetto, va pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti.
Dalla domanda di risoluzione discende automaticamente l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo versato: la Società Galileo S.r.l. va quindi condannata al pagamento in
Controparte_1 dell'importo di euro 16.836,00, oltre interessi come per legge.favore di
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, le stese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti;
2) ON la CP 2 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di euro 16.836,00,
Controparte 1 oltre interessi come per legge;
in favore di
3) ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, quantificate nell'importo di euro 7.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3564 del R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento.
tra
,(partita IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante ed Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e Amministratore Unico, Sig. Parte 1 disgiuntamente, dall'Avv. Fabrizio Barberini (C.F. e dall'Avv. Jasmine C.F. 1
virtù di procura in atti e come in atti dom.ta Caporale (C.F. Codice Fiscale 2
- attrice -
E
CP 2 (partita IVA P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante p.t.
convenuta contumace -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte 1 ha convenuto in giudizio la CP 2 al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita con la medesima concluso ed avente ad oggetto la fornitura di un Robot per condotte GA-X15C e una videoispezione professionale da consegnare poi alla Divisione Regionale dei Vigili del Fuoco di
Roma.
A sostegno della domanda la stessa ha dedotto che: a) in data 22.11.2023 l'attrice richiedeva alla convenuta Società Galileo S.r.l. la fornitura di n. I Robot per condotte GA-X15C e n. I
videoispezione professionale GA3288 presso la Divisione Regionale dei Vigili del Fuoco di Roma;
b) l'importo totale per la consegna dei suindicati articoli, da effettuarsi in data 10.01.2024, era pari ad € 16.836,00 iva compresa e l'odierna attrice in data 27 novembre 2023 provvedeva a versare l'acconto pari ad € 9.418,00 in favore della convenuta c) l'attrice in data 07 febbraio 2024 effettuava il pagamento del saldo, pari ad € 7.418,00, nonostante la mancata consegna della merce nei termini stabiliti;
d) in data 11 marzo 2024 la stessa sollecitava la consegna della merce;
e) in seguito al suindicato sollecito la merce veniva consegnata in Roma presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ma la stessa si rilevava guasta e non funzionante;
f) successivamente, previa verifica in contraddittorio, i prodotti venivano consegnati alla convenuta per la riparazione e, con missiva del 18.06.2024, l'attrice sollecitava CP 2 affinché provvedesse alla consegna del Robot e della Videoispezione riparati e funzionanti entro il 21.06.2024; g) a tutt'oggi la convenuta non ha provveduto a consegnare la merce né a restituire il prezzo incassato. ha chiesto pronunciare laSulla base di tali circostanze dunque, la Controparte 1 CP 2 per inadempimento imputabile a risoluzione del contratto concluso con la quest'ultima e, per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 16.836,00, iva compresa oltre agli interessi dal giorno della sentenza sino al soddisfo.
Il Giudice, confermata la data di udienza indicata in citazione e lette le memorie n.1, n.2 e n.3
depositate dall'attrice ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., disponeva la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c e successivamente dichiarava la contumacia di parte convenuta. La causa stata poi istruita mediante l'ammissione di prova testimoniale richiesta da parte attrice ritenuta matura perla decisione, è stata introitata a sentenza all'udienza del 08.10.2025. e,
*
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Corte di Cassazione Civile, Sez.Un., con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha elaborato il generale principio di diritto secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale a norma dell'art. 1453 c.c., deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Quando poi a sostegno della domanda di risoluzione sono dedotti vizi della res oggetto di compravendita, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie la Società attrice ha assolto il proprio onere probatorio. Provato è il rapporto contrattuale sia in considerazione della documentazione depositata che delle dichiarazioni testimoniali assunte (cfr. ordine del 22.11.2023 e dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dell'08.20.25).
Del pari dimostrato è il pagamento dell'intero prezzo pattuito (cfr. doc. 2 e 3 allegati alla produzione di parte attrice).
Ciononostante, il bene acquistato, rivelatosi non funzionante, ed inviato alla società venditrice per le opportune riparazioni, non risulta essere stato né riparato né finanche restituito alla società
attrice.
Tanto è possibile evincere non sono dalle precise e concordanti dichiarazioni dei testi escussi ma altresì considerando il DDT del 23.6.2024 che comprova la restituzione della merce alla CP 2
[...
Dal canto suo la convenuta, scegliendo di restare contumace nel presente giudizio ha rinunziato a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa, primo fra tutti il fatto positivo della consegna del bene.
La domanda deve essere pertanto accolta e, per l'effetto, va pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti.
Dalla domanda di risoluzione discende automaticamente l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo versato: la Società Galileo S.r.l. va quindi condannata al pagamento in
Controparte_1 dell'importo di euro 16.836,00, oltre interessi come per legge.favore di
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, le stese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti;
2) ON la CP 2 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di euro 16.836,00,
Controparte 1 oltre interessi come per legge;
in favore di
3) ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, quantificate nell'importo di euro 7.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo