Articolo 37 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 36Articolo 38
Versione
12 gennaio 1982
Art. 37. Decorrenza dei termini

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi quelli di prima necessita' di cui all'articolo 10, presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982