CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 25/2025 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leuzzi, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Asti, Viale alla Vittoria 31, presso lo studio dell'avv. Alberto Rubba che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: accertamento di lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.1.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata il 12.5.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Asti, ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo: di aver lavorato come colf presso l'abitazione della convenuta dal
10.3.2003 al 6.3.2020, senza nessuna regolarizzazione;
di aver sempre osservato un orario di 4-5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ovvero dalle ore 7:30 alle ore 12:30, prima di recarsi presso la società Officine Paventa s.r.l.,
1
di titolarità del marito della ove svolgeva l'attività di operaia in part-time; e di CP_1 aver sempre percepito per l'attività di domestica una paga oraria di euro 7,00.
La ricorrente ha sostenuto che con la convenuta fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con mansioni inquadrabili nel livello di seconda categoria
(fino al 2007) e di livello B (successivamente al 2007) del C.C.N.L. Lavoro Domestico, ed ha chiesto la condanna della convenuta a pagarle, per tale titolo, differenze retributive per complessivi euro 55.359,49 di cui euro 10.831,05 a titolo di TFR.
La convenuta ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
Istruita la causa con l'escussione di alcuni testi e respinta l'istanza della ricorrente di ammissione del giuramento decisorio, il Tribunale, con sentenza n. 229/2024 pubblicata il 25.7.2024, ha respinto il ricorso.
Propone appello;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza del 22.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che dall'istruttoria orale non siano emersi elementi idonei per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo 10.3.2003-6.3.2023, in quanto:
- dei testi escussi, alcuni non hanno saputo riferire nemmeno chi fosse la ricorrente, altri se ella svolgesse lavori di pulizia, oltre che presso le Officine Paventa srl, anche presso l'abitazione della convenuta, e, d'altra parte, è emerso che i lavori domestici presso l'abitazione della venivano svolti da quest'ultima (aiutata dal marito e dal CP_1
padre);
- la sola testimonianza di figlio della ricorrente, non è sufficiente a provare Tes_1
le allegazioni attoree, essendo peraltro la sua deposizione in molte parti incongruente e contraddittoria, in particolare avendo indicato un orario dell'attività lavorativa di pulizie presso l'abitazione della convenuta opposto a quello allegato dalla stessa ricorrente (secondo l'allegazione della ricorrente i lavori domestici nell'abitazione della convenuta venivano svolti al mattino mentre secondo la deposizione del teste Tes_1 la madre si occupava delle pulizie presso l'abitazione dell' dopo avere lavorato CP_1
per quattro ore nelle Officine Paventa srl) ed essendo, comunque, la conoscenza del teste sulle circostanze per cui è causa limitata al periodo in cui egli possedeva un'autovettura (avendo egli affermato di avere accompagnato in auto la madre al lavoro) e non relativa all'intero periodo dell'asserito rapporto di lavoro;
2
- le buste paga prodotte da parte convenuta comprovano il rapporto di lavoro regolarizzato tra la ricorrente e le Officine Paventa srl, mentre il presunto rapporto di lavoro domestico non ha alcun riscontro documentale;
- l'allegazione attorea secondo cui il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Officine
Paventa srl era part time non è documentalmente provata ed è anzi smentita, almeno quanto al primo periodo, dalla documentazione prodotta dalla convenuta (contratto di lavoro e buste paga relative agli anni 2005 e 2006), da cui emerge una formalizzazione del rapporto presso Officine Paventa srl a tempo pieno, in assenza di allegazione e prova, da parte della ricorrente, di motivi idonei a giustificare la divergenza tra quanto formalmente dichiarato e quanto effettivamente eseguito;
- il giuramento decisorio reiteratamente richiesto dalla ricorrente è inammissibile.
L'appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) erronea valutazione della testimonianza di da ritenersi invece Tes_1 rilevante ed attendibile, in quanto a diretta conoscenza dell'attività svolta dalla madre presso l'abitazione della avendo egli riferito di essere stato lì CP_1
presente quando aveva 12-13 anni (e pertanto negli anni successivi al 2006) nelle occasioni in cui non andava a scuola mentre la madre svolgeva i lavori domestici, trattenendosi tutto il giorno (e giocando con le figlie dell'appellata) in attesa che lei terminasse i lavori, e, raggiunta la maggiore età (quindi dal 2012), avendo egli accompagnato la madre al lavoro con un'auto Lancia Ypsilon della famiglia, e più precisamente portandola in un posto (cioè presso l'abitazione dell'appellata) e prelevandola nell'altro (presso l'azienda). A fronte di questa testimonianza, il Tribunale ha dato erroneamente rilievo alle produzioni documentali della controparte (buste paga e contratti Officine Paventa srl), soltanto parziali in quanto riferite ai soli anni 2005 e 2006;
2) erronea valutazione delle testimonianze di , , Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, e ritenute erroneamente attendibili e
[...] Testimone_5 Testimone_6
rilevanti dal Tribunale nonostante, diversamente da quanto sostenuto dalla nella memoria di costituzione, da esse sia emerso che non fosse soltanto CP_1 quest'ultima ad occuparsi dei lavori domestici e che anzi l svolgesse CP_1 attività lavorativa presso l'azienda del marito, e nonostante le incongruenze presenti in dette testimonianze;
3) erronea applicazione dell'onere della prova, dovendosi ritenere fornita la prova da parte dell'appellante sulla base della deposizione del teste a Tes_1
3
diretta conoscenza delle circostanze rilevanti, ben potendo la prova essere raggiunta mediante un unico testimone.
In via istruttoria l'appellante ribadisce le richieste già svolte in primo grado: escussione come testi delle figlie dell'appellata ( e ) a cui ha fatto Testimone_7 Testimone_8
riferimento il teste che ha dichiarato che giocava con loro mentre la madre Tes_1 svolgeva i lavori domestici nell'abitazione dell'appellata); audizione ai sensi dell'art. 421 ultimo comma c.p.c. di dichiarato nel giudizio di primo grado Testimone_9 incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. in quanto marito della ricorrente in regime di comunione legale dei beni;
ammissione del giuramento decisorio sui seguenti capi:
1) “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra , quotidianamente dal lunedì Parte_1
al venerdì, a partire dal 10.03.2003, veniva presso la mia abitazione sita in
Castell'Alfero Via Statale 21/a. e svolgeva le seguenti attività: pulizie dei locali abitativi della mia abitazione, spolverava il mobilio della mia abitazione, provvedeva a lavare e
a stirare la biancheria, gli indumenti e le tende della mia abitazione, cucinava per me
e per i miei familiari, faceva la spesa alimentare per conto mio, raccoglieva la frutta e le verdure dall'orto presenti nel giardino della mia abitazione, sistemava la legna per la stufa della mia abitazione”;
2) “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra si fermava presso la mia Parte_1
abitazione per 4 o 5 ore giornaliere ed ero io ad ordinare alla sig.ra di Parte_1
svolgere presso la mia abitazione le seguenti attività: pulizie dei locali abitativi, spolvero del mobilio, lavare e a stirare la biancheria, gli indumenti e le tende della abitazione, cucinare per me e per i miei familiari, fare la spesa alimentare, raccogliere la frutta e le verdure dall'orto presenti nel giardino, sistemare la legna per la stufa”;
3) “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra ha smesso di venire presso Parte_1 la mia abitazione dal marzo dell'anno 2020”.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
L'onere della prova dell'asserito rapporto di lavoro non regolarizzato, della sua durata, delle mansioni svolte e della quantità di lavoro prestato (orario di lavoro), era a carico della lavoratrice, attuale appellante. In totale assenza di prove documentali, tale onere avrebbe dovuto essere assolto mediante la prova testimoniale.
La prova di tale rapporto irregolare avrebbe dovuto, innanzi tutto, dare spiegazione della compatibilità dello stesso con il rapporto regolarizzato alle dipendenze di Officine
Paventa srl, di cui la stessa ricorrente aveva dato atto nel ricorso introduttivo.
4
Più precisamente, la ricorrente aveva sostenuto di avere lavorato presso l'abitazione della al mattino (dalle 8 alle 12 o dalle 7.30 alle 12.30) e che il rapporto di lavoro CP_1
alle dipendenze di Officine Paventa srl fosse a tempo parziale;
detta parte ha, tuttavia, omesso di allegare quale fosse l'orario di lavoro osservato presso tale azienda e, prima ancora, la percentuale di part time prevista dal contratto di lavoro.
La convenuta ha invece allegato che il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Officine
Paventa srl fosse non a tempo parziale ma a tempo pieno, ed ha anche dimostrato documentalmente la propria affermazione, producendo, sub doc. 2, la comunicazione di assunzione da parte delle Officine Paventa srl al Centro per l'Impiego di Asti del
1°.3.2003 (ricevuta dall'ufficio il 4.3.2003), e, sub doc. 3, le buste paga dell'anno 2006: dal primo documento emerge l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non a tempo parziale (la relativa casella non è crocettata) e quindi a tempo pieno, e nelle buste paga (quelle relative a mesi interamente lavorati) è indicato un numero di ore tipico del tempo pieno (168 ore mensili).
A fronte di queste produzioni documentali spettava alla lavoratrice dare conto della compatibilità dell'asserito rapporto irregolare alle dipendenze dell' con il rapporto CP_1
a tempo pieno alle dipendenze di Officine Paventa srl: al contrario, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che il rapporto con Officine Paventa srl era a tempo parziale, la ricorrente non soltanto non ha contestato le produzioni della convenuta, ma neppure ha rispetto ad esse svolto alcuna controdeduzione, per esempio eccependo l'avvenuta trasformazione del rapporto alle dipendenze di Officine Paventa srl da tempo pieno a part time.
Per il resto, il collegio condivide la valutazione del Tribunale sugli esiti dell'istruttoria orale.
La testimonianza di figlio dell'appellante – e come tale non del tutto Tes_1 indifferente all'esito del giudizio -, per stessa ammissione dell'appellante, non copre tutto il periodo dell'asserito rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appellata:
l'appellante colloca temporalmente le circostanze riferite dal teste come da lui apprese per conoscenza diretta a partire dal 2006, in quanto – come da lui riferito - quando aveva 12-13 anni si tratteneva in casa dell'appellata, giocando con le figlie di questa, mentre la madre svolgeva i lavori domestici, e, in seguito, in quanto l'accompagnava al lavoro e andava a riprenderla con l'auto della famiglia, e ciò da quando il teste, diventato maggiorenne, ha iniziato a guidare e quindi dal 2012.
5
Il teste, dunque, nulla riferisce sui primi anni (da marzo 2003 al 2006) dell'asserito rapporto di lavoro domestico.
Inoltre, l'affermazione di detto teste secondo cui l'appellante presso le Officine Paventa srl aveva un contratto part time è contraddetta – come si è visto – dalla documentazione prodotta dall'appellata.
Le dichiarazioni del teste sull'orario che l'appellante avrebbe osservato lavorando presso l'appellata sono molto generiche: “Lei lavorava in azienda e poi a casa di
. Faceva 4 ore in azienda e poi, in base alle necessità della famiglia Paventa,
CP_1 andava a lavorare nell'abitazione, dove si fermava secondo le necessità. Non so dire se fosse capitato che mia madre facesse più di quattro ore in azienda. … tutti i giorni andava a lavorare da ed alle Officine, cioè divideva la giornata lavorativa
CP_1 presso l'una e presso l'altra … mia madre era in casa da e quando si spostava
CP_1 sicuramente andava in azienda … da quanto mi ricordo, dico che mia madre faceva quattro ore in azienda e quattro ore a casa di . Posso dire questo con certezza
CP_1
quando accompagnavo mia madre e la andavo a riprendere, in quanto la portavo in un posto e la prelevavo nell'altro. Capitava anche che la accompagnassi a lavorare alle 16 e la andavo a riprendere nello stesso luogo alle 20. Capitava che ciò avvenisse sia presso l'azienda che presso l'abitazione” (v. verbale ud. 21.7.2023).
In base a queste dichiarazioni testimoniali non è individuabile l'orario osservato dall'appellante durante il rapporto di lavoro, tanto meno è individuabile un orario compatibile con l'orario a tempo pieno presso le Officine Paventa srl dimostrato dalla documentazione prodotta dall'appellata.
Come osservato dal Tribunale, tutti gli altri testi escussi (di cui alcuni indicati dalla lavoratrice, v. testi , vicina di casa dell'appellata, e Testimone_10 Testimone_11
, dipendenti della Officine Paventa srl) hanno dichiarato di non sapere Testimone_5 se l'appellante facesse lavori di pulizia nell'abitazione della o addirittura che CP_1 neppure conoscevano l'appellante (v. testi e . Testimone_4 Testimone_6
Quanto alle altre testimonianze, esse confermano la deduzione dell'appellata secondo cui era questa ad occuparsi dei lavori domestici nella propria abitazione, seppure aiutata da altre persone (il marito a cui piaceva cucinare, i genitori dell'appellata) e sebbene, secondo quanto riferito da alcuni testi (v. testi padre Tes_2 dell'appellata, , ), l'appellata si recasse Testimone_6 Testimone_3 Testimone_11
in azienda, dove lavorava (v. testi ), pur non essendo stato chiarito Tes_12 Tes_3
il ruolo da lei svolto.
6
In ogni caso, detti testi (di cui alcuni, come scritto, indicati dalla stessa appellante) hanno dichiarato di non avere visto l'appellante svolgere lavori domestici nell'abitazione dell'appellata.
Dunque, a fronte dell'unica testimonianza che conferma l'attività lavorativa dell'appellante in favore dell'appellata (il figlio dell'appellante , che, come Tes_1 osservato, è assai generica e non consente di individuare la durata dell'asserito rapporto di lavoro e le modalità del suo svolgimento e in particolare gli orari di lavoro anche sotto il profilo della compatibilità di questi con il rapporto regolarizzato alle dipendenze delle Officine Paventa srl, le altre testimonianze smentiscono che l'appellante prestasse attività di lavoro domestico in modo quotidiano e costante presso l'abitazione dell'appellata.
Può essere vero che l'appellante abbia svolto lavori domestici nell'abitazione dell'appellata, come dichiarato dal teste (secondo il teste l'appellante lavava, Tes_1
stirava, puliva, metteva in ordine, cucinava), ma, tenuto conto del complessivo quadro istruttorio sopra descritto, e considerato anche il rapporto di amicizia a suo tempo esistente tra le parti e di cui ha dato atto anche detto teste, non può ritenersi dimostrato che ciò sia avvenuto nel contesto di un continuativo rapporto di lavoro di natura subordinata e della durata allegata dall'appellante, di 17 anni.
È pertanto condivisibile la conclusione del Tribunale sul mancato assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere probatorio a lei spettante.
Le istanze istruttorie formulate nell'appello non possono essere ammesse.
Quanto all'istanza di escussione come testimoni delle figlie dell'appellata, non si tratta di testi de relato, ossia di persone da cui il teste ha appreso circostanze Tes_1
di fatto, bensì di persone che detto teste ha dichiarato essere presenti, come lui, nell'abitazione della mentre la madre vi svolgeva i lavori domestici, e che, CP_1 pertanto, avrebbero dovuto essere tempestivamente indicate come testi dall'attuale appellante.
Neppure va disposta l'audizione nelle forme dell'interrogatorio libero ex art. 421 ult. comma c.p.c. di marito dell'appellante in regime di comunione dei beni, Testimone_9
dichiarato dal Tribunale incapace di testimoniare (con statuizione non contestata dall'appellante), in mancanza dei presupposti previsti dalla norma per l'esercizio della facoltà del giudice di disporre tale adempimento, ossia la “motivata situazione di necessità che renda indispensabile” il libero interrogatorio sui fatti di causa (cfr. Cass.
3302/1994): invero, in una tale condizione di insufficienza probatoria, un mero
7
argomento di prova (tale, infatti, è il valore delle dichiarazioni rese nel libero interrogatorio), non equiparabile alla testimonianza, non consentirebbe di apportare elementi decisivi per la dimostrazione delle allegazioni dell'appellante.
Quanto al giuramento decisorio, l'appellante si limita a ribadire la richiesta della sua ammissione, senza svolgere alcuna argomentazione critica sulla motivazione del
Tribunale in relazione al rigetto dell'istanza mediante richiamo all'ordinanza del
16.2.2014.
La reiezione di detta istanza istruttoria è condivisibile, in quanto, in base al costante orientamento di legittimità, “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (Cass. 1551/2022).
Nel caso in esame le circostanze su cui dovrebbe vertere il giuramento richiesto dall'appellante non sono tali da condurre, qualora ammesse, all'accoglimento della domanda, in quanto ciò presuppone comunque la valutazione delle stesse al fine della qualificazione del rapporto come subordinato o meno, oltre che al fine di inquadrare le mansioni in un livello, piuttosto che in un altro, del CCNL, cfr. Cass. 39/2011: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all'accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli - quali l'apertura e chiusura del portone, l'accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari - non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto;
la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito)”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti in misura prossima ai valori minimi dello scaglione applicabile in relazione al valore della causa considerata la semplicità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico
8
dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 5.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 22.5.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 25/2025 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leuzzi, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Asti, Viale alla Vittoria 31, presso lo studio dell'avv. Alberto Rubba che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: accertamento di lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.1.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata il 12.5.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Asti, ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo: di aver lavorato come colf presso l'abitazione della convenuta dal
10.3.2003 al 6.3.2020, senza nessuna regolarizzazione;
di aver sempre osservato un orario di 4-5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ovvero dalle ore 7:30 alle ore 12:30, prima di recarsi presso la società Officine Paventa s.r.l.,
1
di titolarità del marito della ove svolgeva l'attività di operaia in part-time; e di CP_1 aver sempre percepito per l'attività di domestica una paga oraria di euro 7,00.
La ricorrente ha sostenuto che con la convenuta fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con mansioni inquadrabili nel livello di seconda categoria
(fino al 2007) e di livello B (successivamente al 2007) del C.C.N.L. Lavoro Domestico, ed ha chiesto la condanna della convenuta a pagarle, per tale titolo, differenze retributive per complessivi euro 55.359,49 di cui euro 10.831,05 a titolo di TFR.
La convenuta ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
Istruita la causa con l'escussione di alcuni testi e respinta l'istanza della ricorrente di ammissione del giuramento decisorio, il Tribunale, con sentenza n. 229/2024 pubblicata il 25.7.2024, ha respinto il ricorso.
Propone appello;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza del 22.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che dall'istruttoria orale non siano emersi elementi idonei per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo 10.3.2003-6.3.2023, in quanto:
- dei testi escussi, alcuni non hanno saputo riferire nemmeno chi fosse la ricorrente, altri se ella svolgesse lavori di pulizia, oltre che presso le Officine Paventa srl, anche presso l'abitazione della convenuta, e, d'altra parte, è emerso che i lavori domestici presso l'abitazione della venivano svolti da quest'ultima (aiutata dal marito e dal CP_1
padre);
- la sola testimonianza di figlio della ricorrente, non è sufficiente a provare Tes_1
le allegazioni attoree, essendo peraltro la sua deposizione in molte parti incongruente e contraddittoria, in particolare avendo indicato un orario dell'attività lavorativa di pulizie presso l'abitazione della convenuta opposto a quello allegato dalla stessa ricorrente (secondo l'allegazione della ricorrente i lavori domestici nell'abitazione della convenuta venivano svolti al mattino mentre secondo la deposizione del teste Tes_1 la madre si occupava delle pulizie presso l'abitazione dell' dopo avere lavorato CP_1
per quattro ore nelle Officine Paventa srl) ed essendo, comunque, la conoscenza del teste sulle circostanze per cui è causa limitata al periodo in cui egli possedeva un'autovettura (avendo egli affermato di avere accompagnato in auto la madre al lavoro) e non relativa all'intero periodo dell'asserito rapporto di lavoro;
2
- le buste paga prodotte da parte convenuta comprovano il rapporto di lavoro regolarizzato tra la ricorrente e le Officine Paventa srl, mentre il presunto rapporto di lavoro domestico non ha alcun riscontro documentale;
- l'allegazione attorea secondo cui il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Officine
Paventa srl era part time non è documentalmente provata ed è anzi smentita, almeno quanto al primo periodo, dalla documentazione prodotta dalla convenuta (contratto di lavoro e buste paga relative agli anni 2005 e 2006), da cui emerge una formalizzazione del rapporto presso Officine Paventa srl a tempo pieno, in assenza di allegazione e prova, da parte della ricorrente, di motivi idonei a giustificare la divergenza tra quanto formalmente dichiarato e quanto effettivamente eseguito;
- il giuramento decisorio reiteratamente richiesto dalla ricorrente è inammissibile.
L'appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) erronea valutazione della testimonianza di da ritenersi invece Tes_1 rilevante ed attendibile, in quanto a diretta conoscenza dell'attività svolta dalla madre presso l'abitazione della avendo egli riferito di essere stato lì CP_1
presente quando aveva 12-13 anni (e pertanto negli anni successivi al 2006) nelle occasioni in cui non andava a scuola mentre la madre svolgeva i lavori domestici, trattenendosi tutto il giorno (e giocando con le figlie dell'appellata) in attesa che lei terminasse i lavori, e, raggiunta la maggiore età (quindi dal 2012), avendo egli accompagnato la madre al lavoro con un'auto Lancia Ypsilon della famiglia, e più precisamente portandola in un posto (cioè presso l'abitazione dell'appellata) e prelevandola nell'altro (presso l'azienda). A fronte di questa testimonianza, il Tribunale ha dato erroneamente rilievo alle produzioni documentali della controparte (buste paga e contratti Officine Paventa srl), soltanto parziali in quanto riferite ai soli anni 2005 e 2006;
2) erronea valutazione delle testimonianze di , , Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, e ritenute erroneamente attendibili e
[...] Testimone_5 Testimone_6
rilevanti dal Tribunale nonostante, diversamente da quanto sostenuto dalla nella memoria di costituzione, da esse sia emerso che non fosse soltanto CP_1 quest'ultima ad occuparsi dei lavori domestici e che anzi l svolgesse CP_1 attività lavorativa presso l'azienda del marito, e nonostante le incongruenze presenti in dette testimonianze;
3) erronea applicazione dell'onere della prova, dovendosi ritenere fornita la prova da parte dell'appellante sulla base della deposizione del teste a Tes_1
3
diretta conoscenza delle circostanze rilevanti, ben potendo la prova essere raggiunta mediante un unico testimone.
In via istruttoria l'appellante ribadisce le richieste già svolte in primo grado: escussione come testi delle figlie dell'appellata ( e ) a cui ha fatto Testimone_7 Testimone_8
riferimento il teste che ha dichiarato che giocava con loro mentre la madre Tes_1 svolgeva i lavori domestici nell'abitazione dell'appellata); audizione ai sensi dell'art. 421 ultimo comma c.p.c. di dichiarato nel giudizio di primo grado Testimone_9 incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. in quanto marito della ricorrente in regime di comunione legale dei beni;
ammissione del giuramento decisorio sui seguenti capi:
1) “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra , quotidianamente dal lunedì Parte_1
al venerdì, a partire dal 10.03.2003, veniva presso la mia abitazione sita in
Castell'Alfero Via Statale 21/a. e svolgeva le seguenti attività: pulizie dei locali abitativi della mia abitazione, spolverava il mobilio della mia abitazione, provvedeva a lavare e
a stirare la biancheria, gli indumenti e le tende della mia abitazione, cucinava per me
e per i miei familiari, faceva la spesa alimentare per conto mio, raccoglieva la frutta e le verdure dall'orto presenti nel giardino della mia abitazione, sistemava la legna per la stufa della mia abitazione”;
2) “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra si fermava presso la mia Parte_1
abitazione per 4 o 5 ore giornaliere ed ero io ad ordinare alla sig.ra di Parte_1
svolgere presso la mia abitazione le seguenti attività: pulizie dei locali abitativi, spolvero del mobilio, lavare e a stirare la biancheria, gli indumenti e le tende della abitazione, cucinare per me e per i miei familiari, fare la spesa alimentare, raccogliere la frutta e le verdure dall'orto presenti nel giardino, sistemare la legna per la stufa”;
3) “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra ha smesso di venire presso Parte_1 la mia abitazione dal marzo dell'anno 2020”.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
L'onere della prova dell'asserito rapporto di lavoro non regolarizzato, della sua durata, delle mansioni svolte e della quantità di lavoro prestato (orario di lavoro), era a carico della lavoratrice, attuale appellante. In totale assenza di prove documentali, tale onere avrebbe dovuto essere assolto mediante la prova testimoniale.
La prova di tale rapporto irregolare avrebbe dovuto, innanzi tutto, dare spiegazione della compatibilità dello stesso con il rapporto regolarizzato alle dipendenze di Officine
Paventa srl, di cui la stessa ricorrente aveva dato atto nel ricorso introduttivo.
4
Più precisamente, la ricorrente aveva sostenuto di avere lavorato presso l'abitazione della al mattino (dalle 8 alle 12 o dalle 7.30 alle 12.30) e che il rapporto di lavoro CP_1
alle dipendenze di Officine Paventa srl fosse a tempo parziale;
detta parte ha, tuttavia, omesso di allegare quale fosse l'orario di lavoro osservato presso tale azienda e, prima ancora, la percentuale di part time prevista dal contratto di lavoro.
La convenuta ha invece allegato che il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Officine
Paventa srl fosse non a tempo parziale ma a tempo pieno, ed ha anche dimostrato documentalmente la propria affermazione, producendo, sub doc. 2, la comunicazione di assunzione da parte delle Officine Paventa srl al Centro per l'Impiego di Asti del
1°.3.2003 (ricevuta dall'ufficio il 4.3.2003), e, sub doc. 3, le buste paga dell'anno 2006: dal primo documento emerge l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non a tempo parziale (la relativa casella non è crocettata) e quindi a tempo pieno, e nelle buste paga (quelle relative a mesi interamente lavorati) è indicato un numero di ore tipico del tempo pieno (168 ore mensili).
A fronte di queste produzioni documentali spettava alla lavoratrice dare conto della compatibilità dell'asserito rapporto irregolare alle dipendenze dell' con il rapporto CP_1
a tempo pieno alle dipendenze di Officine Paventa srl: al contrario, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che il rapporto con Officine Paventa srl era a tempo parziale, la ricorrente non soltanto non ha contestato le produzioni della convenuta, ma neppure ha rispetto ad esse svolto alcuna controdeduzione, per esempio eccependo l'avvenuta trasformazione del rapporto alle dipendenze di Officine Paventa srl da tempo pieno a part time.
Per il resto, il collegio condivide la valutazione del Tribunale sugli esiti dell'istruttoria orale.
La testimonianza di figlio dell'appellante – e come tale non del tutto Tes_1 indifferente all'esito del giudizio -, per stessa ammissione dell'appellante, non copre tutto il periodo dell'asserito rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appellata:
l'appellante colloca temporalmente le circostanze riferite dal teste come da lui apprese per conoscenza diretta a partire dal 2006, in quanto – come da lui riferito - quando aveva 12-13 anni si tratteneva in casa dell'appellata, giocando con le figlie di questa, mentre la madre svolgeva i lavori domestici, e, in seguito, in quanto l'accompagnava al lavoro e andava a riprenderla con l'auto della famiglia, e ciò da quando il teste, diventato maggiorenne, ha iniziato a guidare e quindi dal 2012.
5
Il teste, dunque, nulla riferisce sui primi anni (da marzo 2003 al 2006) dell'asserito rapporto di lavoro domestico.
Inoltre, l'affermazione di detto teste secondo cui l'appellante presso le Officine Paventa srl aveva un contratto part time è contraddetta – come si è visto – dalla documentazione prodotta dall'appellata.
Le dichiarazioni del teste sull'orario che l'appellante avrebbe osservato lavorando presso l'appellata sono molto generiche: “Lei lavorava in azienda e poi a casa di
. Faceva 4 ore in azienda e poi, in base alle necessità della famiglia Paventa,
CP_1 andava a lavorare nell'abitazione, dove si fermava secondo le necessità. Non so dire se fosse capitato che mia madre facesse più di quattro ore in azienda. … tutti i giorni andava a lavorare da ed alle Officine, cioè divideva la giornata lavorativa
CP_1 presso l'una e presso l'altra … mia madre era in casa da e quando si spostava
CP_1 sicuramente andava in azienda … da quanto mi ricordo, dico che mia madre faceva quattro ore in azienda e quattro ore a casa di . Posso dire questo con certezza
CP_1
quando accompagnavo mia madre e la andavo a riprendere, in quanto la portavo in un posto e la prelevavo nell'altro. Capitava anche che la accompagnassi a lavorare alle 16 e la andavo a riprendere nello stesso luogo alle 20. Capitava che ciò avvenisse sia presso l'azienda che presso l'abitazione” (v. verbale ud. 21.7.2023).
In base a queste dichiarazioni testimoniali non è individuabile l'orario osservato dall'appellante durante il rapporto di lavoro, tanto meno è individuabile un orario compatibile con l'orario a tempo pieno presso le Officine Paventa srl dimostrato dalla documentazione prodotta dall'appellata.
Come osservato dal Tribunale, tutti gli altri testi escussi (di cui alcuni indicati dalla lavoratrice, v. testi , vicina di casa dell'appellata, e Testimone_10 Testimone_11
, dipendenti della Officine Paventa srl) hanno dichiarato di non sapere Testimone_5 se l'appellante facesse lavori di pulizia nell'abitazione della o addirittura che CP_1 neppure conoscevano l'appellante (v. testi e . Testimone_4 Testimone_6
Quanto alle altre testimonianze, esse confermano la deduzione dell'appellata secondo cui era questa ad occuparsi dei lavori domestici nella propria abitazione, seppure aiutata da altre persone (il marito a cui piaceva cucinare, i genitori dell'appellata) e sebbene, secondo quanto riferito da alcuni testi (v. testi padre Tes_2 dell'appellata, , ), l'appellata si recasse Testimone_6 Testimone_3 Testimone_11
in azienda, dove lavorava (v. testi ), pur non essendo stato chiarito Tes_12 Tes_3
il ruolo da lei svolto.
6
In ogni caso, detti testi (di cui alcuni, come scritto, indicati dalla stessa appellante) hanno dichiarato di non avere visto l'appellante svolgere lavori domestici nell'abitazione dell'appellata.
Dunque, a fronte dell'unica testimonianza che conferma l'attività lavorativa dell'appellante in favore dell'appellata (il figlio dell'appellante , che, come Tes_1 osservato, è assai generica e non consente di individuare la durata dell'asserito rapporto di lavoro e le modalità del suo svolgimento e in particolare gli orari di lavoro anche sotto il profilo della compatibilità di questi con il rapporto regolarizzato alle dipendenze delle Officine Paventa srl, le altre testimonianze smentiscono che l'appellante prestasse attività di lavoro domestico in modo quotidiano e costante presso l'abitazione dell'appellata.
Può essere vero che l'appellante abbia svolto lavori domestici nell'abitazione dell'appellata, come dichiarato dal teste (secondo il teste l'appellante lavava, Tes_1
stirava, puliva, metteva in ordine, cucinava), ma, tenuto conto del complessivo quadro istruttorio sopra descritto, e considerato anche il rapporto di amicizia a suo tempo esistente tra le parti e di cui ha dato atto anche detto teste, non può ritenersi dimostrato che ciò sia avvenuto nel contesto di un continuativo rapporto di lavoro di natura subordinata e della durata allegata dall'appellante, di 17 anni.
È pertanto condivisibile la conclusione del Tribunale sul mancato assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere probatorio a lei spettante.
Le istanze istruttorie formulate nell'appello non possono essere ammesse.
Quanto all'istanza di escussione come testimoni delle figlie dell'appellata, non si tratta di testi de relato, ossia di persone da cui il teste ha appreso circostanze Tes_1
di fatto, bensì di persone che detto teste ha dichiarato essere presenti, come lui, nell'abitazione della mentre la madre vi svolgeva i lavori domestici, e che, CP_1 pertanto, avrebbero dovuto essere tempestivamente indicate come testi dall'attuale appellante.
Neppure va disposta l'audizione nelle forme dell'interrogatorio libero ex art. 421 ult. comma c.p.c. di marito dell'appellante in regime di comunione dei beni, Testimone_9
dichiarato dal Tribunale incapace di testimoniare (con statuizione non contestata dall'appellante), in mancanza dei presupposti previsti dalla norma per l'esercizio della facoltà del giudice di disporre tale adempimento, ossia la “motivata situazione di necessità che renda indispensabile” il libero interrogatorio sui fatti di causa (cfr. Cass.
3302/1994): invero, in una tale condizione di insufficienza probatoria, un mero
7
argomento di prova (tale, infatti, è il valore delle dichiarazioni rese nel libero interrogatorio), non equiparabile alla testimonianza, non consentirebbe di apportare elementi decisivi per la dimostrazione delle allegazioni dell'appellante.
Quanto al giuramento decisorio, l'appellante si limita a ribadire la richiesta della sua ammissione, senza svolgere alcuna argomentazione critica sulla motivazione del
Tribunale in relazione al rigetto dell'istanza mediante richiamo all'ordinanza del
16.2.2014.
La reiezione di detta istanza istruttoria è condivisibile, in quanto, in base al costante orientamento di legittimità, “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (Cass. 1551/2022).
Nel caso in esame le circostanze su cui dovrebbe vertere il giuramento richiesto dall'appellante non sono tali da condurre, qualora ammesse, all'accoglimento della domanda, in quanto ciò presuppone comunque la valutazione delle stesse al fine della qualificazione del rapporto come subordinato o meno, oltre che al fine di inquadrare le mansioni in un livello, piuttosto che in un altro, del CCNL, cfr. Cass. 39/2011: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all'accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli - quali l'apertura e chiusura del portone, l'accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari - non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto;
la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito)”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti in misura prossima ai valori minimi dello scaglione applicabile in relazione al valore della causa considerata la semplicità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico
8
dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 5.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 22.5.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
9