Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 385
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    L'avviso di accertamento è stato ritenuto ritualmente sottoscritto mediante l'indicazione a stampa del nome del legale rappresentante della società concessionaria.

  • Rigettato
    Erronea determinazione dell'imposta per rendita catastale non notificata

    La rendita catastale utilizzata è quella proposta dalla stessa società ricorrente tramite procedura Docfa, e la sua efficacia decorre dall'anno successivo all'annotazione nei registri catastali.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    L'atto impugnato contiene tabelle che indicano le somme dovute a titolo di interessi, i periodi di conteggio e i tassi applicati.

  • Accolto
    Erronea determinazione delle sanzioni per disapplicazione del cumulo giuridico

    Sono intervenuti un provvedimento di rettifica e un atto di accoglimento parziale in autotutela che hanno accolto i rilievi della contribuente in merito al trattamento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle spese di notifica

    Le spese di notifica sono state determinate in base alla legge e la modalità di notifica (PEC o raccomandata) non incide sulla loro legittimità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 385
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 385
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo