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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 675 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso nei confronti della RE TRIBUTI s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento dei tributi per il
Comune di Vieste (FG) avverso l'avviso di accertamento n. 675 del 01/12/2022 notificato il 06/12/2022 con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 26.812,00 ( successivamente ridotta ad euro 22.368,00) per imposta Imu/2017, interessi e sanzioni.
Ha eccepito:
1) Il difetto di sottoscrizione dell'atto.
2) L'erronea determinazione dell'imposta afferente all'unità immobiliare riportata al Indirizzo_1, sulla base della rendita catastale di euro 22.345,00 mai notificata e dunque inefficace ai sensi dell'art. 74 comma 1 l. 342/2000.
3) L'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4) L'erronea determinazione delle sanzioni per disapplicazione del criterio del cumulo giuridico.
5) L'illegittima applicazione delle spese di notifica.
Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La RE TRIBUTI s.r.l, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore 2 del Foro di Pesaro, costituitasi in data 24/7/2023 con il deposito di controdeduzioni, ha prodotto documentazione ( avviso rettificato, parziale accoglimento dell'istanza di mediazione, visure storiche e dichiarazioni Docfa riferite ad entrambe la particelle catastali oggetto di imposizione) ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
All'udienza odierna, celebrata con modalità da remoto, il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. L'avviso di accertamento impugnato risulta ritualmente sottoscritto (mediante sostituzione della firma con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile) ai sensi dell'art. 1 comma 87 della I. 549/1995 da Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante della società Andreani Tributi s.r.l. concessionaria del servizio di accertamento in forza di contratto nr. 60 del 02/5/2022 stipulato con il Comune di Vieste.
L'imposta è stata determinata sulla base della rendita proposta dalla società ricorrente con procedura Docfa.
Con particolare riguardo all'unità immobiliare censita al Indirizzo_1, la rendita proposta dalla società con apposita dichiarazione presentata il 22/12/2012 era quella di euro 22.345,00 (v. allegato nr. 7 della produzione della resistente).
Come ribadito di recente dalla S.C. ( ordinanza della Sezione Tributaria nr. 22685 del 05/8/2025) con specifico riferimento all'Imu ed in coerenza con la previsione di cui all'art. 5 comma 2 del D. L.vo 504/1992, la modifica del classamento catastale richiesta dal contribuente produce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione nei registri e tale regola trova applicazione anche per le variazioni richieste dal contribuente tramite la procedura Docfa.
Del tutto legittimamente, dunque, l'ente impositore ha utilizzato, per la determinazione della base imponibile, la rendita proposta dalla stessa contribuente.
Va inoltre considerato che l'Agenzia delle Entrate dispone di un termine ( sebbene non perentorio ) per la determinazione della rendita definitiva, individuato dal D.M. n. 701 del 1994 all'art. 1, commi 1 e 2 ed, agli atti, non risulta che la rendita proposta sia stata rettificata.
Le medesime considerazioni valgono anche per l'altra unità immobiliare (foglio 7, particella 2798) oggetto di analoga procedura, come chiaramente risulta dall'allegato nr. 9 della produzione documentale della resistente.
L'atto impugnato contiene le tabelle denominate "Elaborazione Accertamento Dovuto/Versato" e "Dettaglio
Omesso Pagamento " nelle quali sono rispettivamente indicate le somme totalmente dovute a titolo di interessi nonché ( nella seconda tabella) i periodi di conteggio ed i tassi applicati.
La ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da fare ritenere che il calcolo degli interessi sia avvenuto in maniera illegittima o comunque erronea.
Per quanto riguarda il complessivo trattamento sanzionatorio, sono intervenuti il provvedimento in rettifica nonché l'atto di accoglimento parziale in autotutela con i quali sono stati accolti i rilievi della società contribuente.
Le spese di notificazione, infine, sono state determinate in base all'art. 1 comma 803 della I. 160/2019 e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la notificazione sia avvenuta a mezzo Pec piuttosto che con raccomandata, in quanto anche la notificazione con mezzi informatici comporta dei costi che, per legge, gravano sul destinatario.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato (così come successivamente emendato con atto di accoglimento parziale ed avviso di accertamento in rettifica).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri accessori eventualmente dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori eventualmente dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 675 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso nei confronti della RE TRIBUTI s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento dei tributi per il
Comune di Vieste (FG) avverso l'avviso di accertamento n. 675 del 01/12/2022 notificato il 06/12/2022 con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 26.812,00 ( successivamente ridotta ad euro 22.368,00) per imposta Imu/2017, interessi e sanzioni.
Ha eccepito:
1) Il difetto di sottoscrizione dell'atto.
2) L'erronea determinazione dell'imposta afferente all'unità immobiliare riportata al Indirizzo_1, sulla base della rendita catastale di euro 22.345,00 mai notificata e dunque inefficace ai sensi dell'art. 74 comma 1 l. 342/2000.
3) L'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4) L'erronea determinazione delle sanzioni per disapplicazione del criterio del cumulo giuridico.
5) L'illegittima applicazione delle spese di notifica.
Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La RE TRIBUTI s.r.l, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore 2 del Foro di Pesaro, costituitasi in data 24/7/2023 con il deposito di controdeduzioni, ha prodotto documentazione ( avviso rettificato, parziale accoglimento dell'istanza di mediazione, visure storiche e dichiarazioni Docfa riferite ad entrambe la particelle catastali oggetto di imposizione) ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
All'udienza odierna, celebrata con modalità da remoto, il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. L'avviso di accertamento impugnato risulta ritualmente sottoscritto (mediante sostituzione della firma con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile) ai sensi dell'art. 1 comma 87 della I. 549/1995 da Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante della società Andreani Tributi s.r.l. concessionaria del servizio di accertamento in forza di contratto nr. 60 del 02/5/2022 stipulato con il Comune di Vieste.
L'imposta è stata determinata sulla base della rendita proposta dalla società ricorrente con procedura Docfa.
Con particolare riguardo all'unità immobiliare censita al Indirizzo_1, la rendita proposta dalla società con apposita dichiarazione presentata il 22/12/2012 era quella di euro 22.345,00 (v. allegato nr. 7 della produzione della resistente).
Come ribadito di recente dalla S.C. ( ordinanza della Sezione Tributaria nr. 22685 del 05/8/2025) con specifico riferimento all'Imu ed in coerenza con la previsione di cui all'art. 5 comma 2 del D. L.vo 504/1992, la modifica del classamento catastale richiesta dal contribuente produce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione nei registri e tale regola trova applicazione anche per le variazioni richieste dal contribuente tramite la procedura Docfa.
Del tutto legittimamente, dunque, l'ente impositore ha utilizzato, per la determinazione della base imponibile, la rendita proposta dalla stessa contribuente.
Va inoltre considerato che l'Agenzia delle Entrate dispone di un termine ( sebbene non perentorio ) per la determinazione della rendita definitiva, individuato dal D.M. n. 701 del 1994 all'art. 1, commi 1 e 2 ed, agli atti, non risulta che la rendita proposta sia stata rettificata.
Le medesime considerazioni valgono anche per l'altra unità immobiliare (foglio 7, particella 2798) oggetto di analoga procedura, come chiaramente risulta dall'allegato nr. 9 della produzione documentale della resistente.
L'atto impugnato contiene le tabelle denominate "Elaborazione Accertamento Dovuto/Versato" e "Dettaglio
Omesso Pagamento " nelle quali sono rispettivamente indicate le somme totalmente dovute a titolo di interessi nonché ( nella seconda tabella) i periodi di conteggio ed i tassi applicati.
La ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da fare ritenere che il calcolo degli interessi sia avvenuto in maniera illegittima o comunque erronea.
Per quanto riguarda il complessivo trattamento sanzionatorio, sono intervenuti il provvedimento in rettifica nonché l'atto di accoglimento parziale in autotutela con i quali sono stati accolti i rilievi della società contribuente.
Le spese di notificazione, infine, sono state determinate in base all'art. 1 comma 803 della I. 160/2019 e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la notificazione sia avvenuta a mezzo Pec piuttosto che con raccomandata, in quanto anche la notificazione con mezzi informatici comporta dei costi che, per legge, gravano sul destinatario.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato (così come successivamente emendato con atto di accoglimento parziale ed avviso di accertamento in rettifica).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri accessori eventualmente dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori eventualmente dovuti.