TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona DEla dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 989 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2022 vertente
TRA
codice fiscale rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuela Musilli, elettivamente domiciliato nel suo studio in Latina, Viale Dello Statuto n. 1; opponente
E
codice fiscale rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_2
giusta procura in atti, dall'avv.to Paola Mottola, elettivamente domiciliata in
Colleferro, via Traiana n. 19; opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, I comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 10.12.2024, sostituita l'udienza fissata per detta data con il deposito DEle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione DEle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “-in via preliminare sospendere
l'efficacia DElatto di precetto impugnato;
-Nel merito avendo la signora CP_1
introdotto nellatto di precetto l'introduzione di voci di pesa non dovute o
[...]
dovute in maniera diversa da quanto previsto dal titolo esecutivo azionato per tutte le motivazioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia DEl'atto di precetto notificato in data 07.02.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1 CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA: “PREVIO RIGETTO DELL'ISTANZA DI
SOSPENSIONE EX ADVERSO FORMULATA, accertata la correttezza dei conteggi e la regolarità DEl'atto di precetto e DEl'intrapresa azione esecutiva, rigettare la proposta opposizione con condanna DEla controparte ex art. 96 c.p.c. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 7.02.2022, con il quale CP_1
gli ha intimato il pagamento DEla somma di euro 13.781,16, oltre interessi, in forza DEla sentenza n. 2803/2014, pronunciata dal Tribunale di Latina, a titolo di contributo per il mantenimento DE figlio , determinato in euro 300,00 mensili. CP_2
Ha dedotto:
- che l'opposta ha già promosso una procedura esecutiva con la notifica di un pignoramento presso terzi;
- che in detta procedura è stata disposta l'assegnazione, in favore DEla creditrice, DEla somma di euro 16.918,64 e non quella di euro 18.203,32;
- che sempre nella stessa procedura, è stata disposta l'assegnazione DEl'ulteriore somma di euro 1.284,68, pignorata presso il terzo NI SP;
- che a seguito di istanza di liquidazione da parte DEl'avv. Paola Mottola, legale DEl'opposta, ammessa al patrocinio a spese DElo Stato, è stata liquidata, ai sensi DEl'art.82 e ss. DE DPR 115/2002, la somma di euro 668,00 a titolo di compensi e spese;
- che non si comprende come controparte sia addivenuta alla determinazione DEla somma precettata;
- che esso opponente, dopo la notifica DE pignoramento, ha corrisposto: a) la somma di euro 254,00 mensile (pari ad 1/5 DEla retribuzione), dal mese di settembre 2020 sino al mese di settembre 2021 (per complessivi euro 3.000,00);
b) la somma di euro 745,00 (pari ad 1/5 DE TFR); c) la somma di euro 1.284,00 quale somma assegnata dal magistrato, per un importo complessivo di euro
5.029,00;
- che, dunque, tale ultimo importo deve essere sottratto dalla somma assegnata pari a euro 16.918,64, sicché l'importo dovuto è pari a euro 11.889,64;
- che “probabilmente parte opponente pur non avendone espressa contezza, presume che per addivenire all'importo di €18.203,32 Controparte ha anche
2 richiesto, al debitore, il pagamento DEle spese liquidate in corso di causa per la procedura esecutiva”;
- che, “se così fosse, parte opposta essendo stata ammessa al patrocinio a spese DElo Stato, non è legittimata a richiedere anche il pagamento di quanto, in tal senso dovuto, dal signor avendo, il difensore, richiesto ed Parte_1
ottenuto la liquidazione dei propri compensi, a carico DEl'erario.
Ha formulato istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DE titolo e ha concluso come in atti.
Con comparsa depositata in data 9.11.2022, si è costituita l'opposta, la quale, preliminarmente, ha eccepito la tardività DEl'opposizione ex art. 617 c.p.c. Nel merito ha fatto rilevare la pretestuosità DEl'opposizione e l'infondatezza dei motivi spiegati, chiedendone il rigetto.
Trattandosi di causa documentale, non è stata svolta attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si fa rilevare che soltanto parte opposta ha depositato la memoria di replica in data 6.02.2025.
*****
In punto di qualificazione, l'opposizione proposta va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 615, I° comma c.p.c., atteso che ad essere contestato è il diritto DEla creditrice a procedere esecutivamente in forza DE titolo, costituito dalla sentenza di divorzio, per l'importo indicato nell'atto di precetto. Viene, dunque, in rilievo, l'an debeatur e non il quomodo DEl'esecuzione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall'opposta, la quale assume che l'intimato abbia introdotto un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi DEl'art. 617 comma 1° c.p.c., come tale soggetta al termine di decadenza di venti giorni. Infatti, come sopra evidenziato, la contestazione svolta nella presente opposizione, non attiene a irregolarità formali DEl'atto di precetto, ponendosi in dubbio proprio l'esistenza DE credito nell'importo indicato dalla parte intimante.
Nel merito, si osserva, che l'opponente assume che l'opposta abbia richiesto il pagamento di una somma eccessiva rispetto a quella che ha diritto di conseguire.
Orbene, l'importo di cui all'atto di precetto, viene indicato in euro 13.781,16, comprensivi di interessi legali, onorari per la redazione DEl'atto di intimazione e oneri di legge.
Sull'eccessività DEla somma, l'opponente ha dedotto che l'opposta non ha tenuto
3 conto dei pagamenti medio tempore intervenuti in forza DEle assegnazioni effettuate nel corso DEl'esecuzione incardinata con la notifica DE pignoramento presso terzi. In realtà, l'opposta, nel redigere l'atto di precetto ha indicato che, a seguito DE pignoramento presso terzi, essa ha conseguito la somma di euro 4.558,26, sulla maggior somma di euro 18.203,32, sicché l'importo richiesto nel precetto opposto risulta aver tenuto conto DEl'assegnazione.
L'opposta ha precisato e documentato che con un primo atto di precetto è stato intimato a il pagamento DEla somma di euro 20.925,65. All'atto di Parte_1
intimazione ha fatto seguito la notifica DE pignoramento presso i terzi Parte_2
quale terzo datore di lavoro;
BA AR DE IO e NI SP (iscritto con numero di R.G.E. 937/2020).
Stante la dichiarazione positiva di NI SP e DE datore di lavoro , Parte_2
(la prima, in forza di un rapporto di Genius Card intestato al con giacenza di Pt_1
euro 1.284,68, e la seconda nella quale è stato indicato l'importo DE quinto DElo stipendio trattenuto a far data dal mese di settembre 2020) e, tenuto conto che il debitore, costituito nel processo esecutivo, ha dato dimostrazione di aver versato la somma di euro 2.700,00, sono state emesse, in data 26.11.2020, da parte DE giudice DEl'esecuzione (R.G.E. 937/2020), le ordinanze di assegnazione e, precisamente, una relativa alla predetta somma presso NI SP e, l'altra, contenente l'ordine rivolto al datore di lavoro DEl'opponente, di trattenuta mensile sulla retribuzione, sino alla concorrenza DEla somma di euro 16.918,64. Ha, altresì, evidenziato che in quella sede è stata liquidata anche la somma euro 668,00 a titolo di spese legali, con la precisazione che la creditrice era stata ammessa al patrocinio a spese DElo Stato.
Su tale ultima somma, nonostante essa fosse stata oggetto di una disposizione di bonifico in suo favore, da parte DE terzo pignorato datore di lavoro, l'opposta ha documentato che il proprio difensore ha restituito il pagamento al terzo pignorato, al fine di tenere il relativo importo disponibile per il recupero da parte DEl'erario.
Risulta, altresì provato dall'opposta, che nel corso DEl'attività lavorativa, il datore di lavoro DE Conti ha corrisposto, sino alla cessazione DE rapporto, la somma di euro
2.548,00, pari all'accantonamento di euro 254,80 mensili (per dieci mesi), DEla quota di un quinto DElo stipendio, nonché di euro 725,58 a titolo di TFR. Ebbene, poiché dalla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, l'odierna opposta ha conseguito la soddisfazione parziale di euro 4.558,26 (di cui € 1.284,68 su NI e
€ 2.548,00 a titolo di 1/5 DElo stipendio per dieci mensilità, oltre 725,58 a titolo di
4 TFR), essa vanta ancora un credito di oltre tredicimila euro, somma oggetto DEl'atto di precetto qui opposto.
Non può, dunque, trovare accoglimento la contestazione DEl'opposto, secondo il quale il secondo precetto non ha tenuto conto dei pagamenti intervenuti.
D'altra parte, l'opponente, pur riconoscendo di non aver adempiuto integralmente il proprio debito, non ha fornito la prova che questo sia effettivamente inferiore all'importo richiesto. In altri termini, a fronte DEla produzione documentale DEl'opposta, dalla quale risulta l'adempimento parziale DEl'obbligazione,
l'opponente non ha adeguatamente allegato, prima ancora che provato, che il debito si sia ulteriormente ridotto.
Ne consegue il rigetto DEl'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto DE valore DEla domanda e DEl'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
Con riferimento, infine, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta nei confronti DEl'opponente, la stessa non può essere accolta atteso che non ne ricorrono i presupposti. Infatti, da un lato l'opposta non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato e, dall'altro, la condanna alle spese di lite risulta già satisfattiva DE suo interesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico DE Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente al pagamento DEle spese di lite in favore Parte_1
DEl'opposta che liquida in euro 2.500,00 (di cui euro 800,00 per la CP_1
fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, in favore DEl'erario, stante l'ammissione DEl'opposta al patrocinio a spese DElo Stato;
-rigetta la domanda formulata dall'opposta ai sensi DEl'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Latina, il 2.04.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli
5 6