Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l'art. 320 terzo comma c.p.c, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una implicita decadenza, giacché il rinvio ad un'udienza successiva è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste di prova. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile, sollevata dalla società di assicurazione soltanto all'udienza fissata per l'espletamento della prova testimoniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato GENNARO CONTARDI, che la difende anche disgiuntamele agli avvocati ANTONIO METAFORA, ATTILIO DORIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAS ASSIURAZIONI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6525/01 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione V Civile, depositata il 06/02/01 (R.G. 2004 52085/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/04 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
HE NO, convenuta in giudizio in una alla società assicuratrice R.A.S. da NT IE per il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo a seguito di scontro tra autoveicoli, ricorre per Cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli che, con sentenza pronunciata secondo equità in relazione al valore della controversia, ha estromesso dal giudizio la R.A.S. per affermato difetto di copertura assicurativa in ragione del mancato pagamento della seconda semestralità del premio assicurativo, ha dichiarato la domanda "ulteriormente improponibile ed improcedibile nei confronti di HE NO" per mancanza del presupposto di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
L'intimata R.A.S. non ha svolto attività difensiva. Il 7.5.2003 il collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, che non era stato trasmesso nonostante la rituale richiesta della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso la ricorrente NO si duole che il giudice di pace abbia preso in esame l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla R.A.S. benché tardivamente sollevata oltre l'ultima udienza precedente quella di inizio dell'istruzione probatoria (primo motivo) e che la sentenza contenga una motivazione meramente apparente in punto di negato pagamento della polizza assicurativa per la seconda semestralità, essendo stato il premio versato, come da quietanza contestualmente prodotta nel giudizio di Cassazione (secondo motivo).
Col primo motivo è in particolare dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 320 c.p.c., nonché vizio di motivazione;
col secondo è denunciata violazione dell'art. 1917 c.c. ed omessa motivazione.
2.1. Va preliminarmente chiarito che il giudice di pace, con statuizione non impugnata da alcuno sul punto, ha dichiarato improponibile la domanda nei confronti della NO per non avere il IE costituito la medesima in mora rivolgendo alla stessa la richiesta di risarcimento ex art. 22 della legge 24.12.1969, n. 990. Al di là di ogni questione sull'esattezza dell'affermazione, estranea all'ambito della devoluzione siccome non impugnata, sta il fatto che è astrattamente possibile che la NO sia nuovamente convenuta in giudizio dal IE a seguito della richiesta che il giudice di pace ha ritenuto che dovesse esserle indi-: rizzata e che l'attore potrebbe rivolgerle. Del resto, la eventuale prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Da qui l'interesse della NO al ricorso, giacché in tale eventualità le sarebbe preclusa la possibilità di rivalersi nei confronti della società assicuratrice in relazione alla statuizione del giudice di pace, che con la sentenza impugnata ha accertato l'inoperatività della garanzia per omesso pagamento del seconda rata semestrale del premio.
2.2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, essendo stata la relativa deduzione effettuata dalla società assicuratrice (che neppure vi aveva fatto cenno in comparsa di risposta) solo all'udienza del 22.11.2000, fissata dal giudice di pace per l'espletamento della prova testimoniale;
dunque oltre la prima udienza, alla quale le parti devono, a mente ,dell'art. 320, terzo comma, c.p.c. "precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni", così alludendosi ad un'implicita comminatoria di decadenza, essendo consentito il rinvio ad un'udienza successiva, nelle cause innanzi al giudice di pace, solo "per ulteriori produzioni e richieste di prova", secondo quanto stabilito dal comma successivo della stessa disposizione (Cass., 7 aprile 2000, n. 4376). Dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa il giudice di pace non avrebbe, dunque, potuto tenere conto.
3. Assorbito il secondo motivo, la sentenza va conseguentemente cassata sul punto con rinvio al giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato, che provvedere, relativamente ai rapporti tra la NO e la R.A.S., a regolare le spese del giudizio in esito al quale è stata emessa la sentenza cassata, alla luce dei rilievi contenuti nella comparsa di risposta della NO stessa circa le ragioni per le quali aveva dovuto costituirsi in giudizio. Il giudice del rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo,
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004