Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 4529
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l'art. 320 terzo comma c.p.c, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una implicita decadenza, giacché il rinvio ad un'udienza successiva è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste di prova. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile, sollevata dalla società di assicurazione soltanto all'udienza fissata per l'espletamento della prova testimoniale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 4529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4529
    Data del deposito : 5 marzo 2004

    Testo completo