Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/04/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03061/2025REG.PROV.COLL.
N. 08139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2023, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Albergo Terme Forlenza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Oraziantonio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patto Territoriale EL GR S.r.l., Regione Campania, Cassa Depositi e Prestiti e Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda l’appello principale:
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 12290/2023, resa tra le parti;
Per quanto riguarda i ricorsi incidentale presentati da Albergo Terme Forlenza S.r.l.:
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 12290/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio della Società e gli appelli incidentali della Società Albergo Terme Forlenza S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Albergo Terme Forlenza di DA LE & C. (ora Albergo Terme Forlenza S.r.l.), in qualità di gestore di una attività alberghiera, presentava domanda di contributo per il rinnovo ed il potenziamento della propria struttura a valere sui fondi del Patto Territoriale EL GR , figurante all’ottava posizione della graduatoria dei Patti Territoriali approvata con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 996 del 29 gennaio 1999.
In sede di approvazione provvisoria del Patto, con decreto ministeriale di pari data n. 997, e sulla base delle risultanze istruttorie del Soggetto incaricato dell’istruttoria (Mediocredito Toscano S.p.A) veniva concesso in via provvisoria alla Società un contributo pari ad € 697.216,81 a fronte di un investimento ammissibile pari € 1.391.851,34 (concessione determinata ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, espressamente richiamato dalla Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997) con erogazione in data 12 dicembre 2000 di una anticipazione di importo pari a € 348.608,41 (somma, corrispondente al 50% del contributo, impegnata con decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 dicembre 2004 e 21 dicembre 2005).
Si anticipa sin d’ora per esigenze di completezza espositiva che (allega l’appellata) l’intervento, ancorché venisse completato alla data del 31 dicembre 2011, veniva realizzato in buona parte alla data del 4 novembre 2004 ( per oltre il 90% ) presentando la prescritta documentazione il 3 maggio 2005.
La dilatazione dei tempi di realizzazione dell’intervento si determinava in ragione di tre proroghe, di carattere non sostanziale , richieste dalla beneficiaria e concesse dall’amministrazione previo positivo riscontro delle esigenze che le determinavano.
Accertata alla data del 31 dicembre 2011 la rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria per € 810.391,52 (inferiore rispetto alle spese considerate in istruttoria pari a € 1.391.851,34) e acquisite le valutazioni del Soggetto istruttore MPS Capital Service S.p.A. (succeduto a Mediocredito Toscano S.p.A.) ed il verbale della Commissione di accertamento del 19 marzo 2018, il Ministero, con il decreto impugnato, riconosceva le spese ammissibili nell’importo di € 796.385,11 rideterminato all’esito del procedimento di attualizzazione in € 638.507,60.
Con atto notificato il 31 marzo 2022 veniva comunicato l’avvio del procedimento di rideterminazione del contributo e, in assenza di produzioni difensive della parte, con decreto n. 1620 del 20 maggio 2022 (atto impugnato), veniva approvato il programma di investimento della Società « per un valore attualizzato degli investimenti ammissibili pari a euro 638.507,90 » (art. 1) e « concesso in via definitiva » un contributo ammontante a € 318.104,72 « per la parte relativa ai beni di acquisto diretto » (art. 2) precisando « in euro 159.052,36 l’importo di ciascuna delle 2 quote annuali costanti » (art. 3).
Contestualmente veniva disposto il recupero della somma di € 143.794,60 corrispondente alla « differenza tra l’importo del contributo concesso in via definitiva, indicato all’art. 2, l’importo complessivo delle quote erogate, pari a euro 348.608,41, gli oneri per la Commissione di accertamento, pari ad euro 2.653,79 e gli interessi, pari ad euro 110.637,12 » (art. 4).
Gli interessi venivano « calcolati al tasso di riferimento (TUR) sull’importo di euro 189.556,05, corrispondente alla differenza tra l’importo erogato in data 12/12/2000 e quello che avrebbe dovuto essere erogato con la rideterminazione » con decorrenza « dalla data di erogazione fino a quella dei nove mesi successivi al ricevimento della documentazione finale di spesa da parte del Soggetto Responsabile ».
Il decreto da ultimo illustrato, unitamente agli atti allo stesso presupposti, veniva impugnato dinanzi al Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con ricorso iscritto al n. 1349/2022 R.R.:
a) contestando l’attualizzazione della somma da ammettere a contributo definitivo (dapprima quantificata in € 799.038,9 oltre oneri di accertamento per € 2.653,79, poi ridotta a € 638.507,60) allegando che non ne fossero specificati la natura giuridica, i presupposti e la normativa in base alla quale veniva effettuata;
b) censurando l’applicazione degli interessi sulla somma oggetto di recupero calcolati dall’amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D. Lgs. n. 123/1998 (e circolare m. 21614/2012) che prevede trovi applicazione il TUS (oggi TUR) in luogo del tasso di interesse legale;
c) rilevando (in estrema sintesi) l’abnormità dell’ammontare degli interessi applicati (€ 110.637,12) a fronte di una anticipazione effettivamente erogata in misura superiore a quanto poi accertato essere dovuto per soli € 30.503,69;
d) lamentando la mancata specificazione del titolo per il quale l’amministrazione agiva in restituzione.
A seguito dei depositi effettuati dall’amministrazione in sede di integrazione, la ricorrente proponeva dinanzi al medesimo Tar ricorso per motivi aggiunti:
- lamentando nuovamente il difetto di motivazione della misura impugnata circa la natura, la base giuridica ed i criteri di determinazione della contestata attualizzazione;
- sostenendo la non applicabilità della disciplina di cui al D.M. n. 527/1995 ai Patti territoriali che troverebbero disciplina nell’art. 2, comma 203, della L. n. 662/1996 e nel successivo D.M. 31 luglio 2000 n. 320, recante « Disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali », nel quale nulla sarebbe disposto in merito alla attualizzazione contestata quindi in radice;
- deducendo che, qualora trovasse applicazione al caso di specie (come si contesta) la delibera CIPE n. 29/1997 (richiamata nel provvedimento impugnato), questa dovrebbe ritenersi illegittima poiché, benché applicata ritenendola atto normativo, non veniva adottata nel rispetto del procedimento di cui all’art. 17 della L. n. 400/1988;
- lamentando l’errata applicazione del punto 3.3. della delibera CIPE 69/2000 con riferimento alla operata detrazione dal contributo concedibile in via definitiva degli oneri sostenuti per l’accertamento quantificati, come anticipato, in € 2.653,79 (il richiamato punto 3.3 dispone che «« gli accertamenti sull’avvenuta realizzazione del programma di investimenti agevolati nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata sono eseguiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. I relativi oneri sono a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, costituiscono spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile e sono regolati al momento della liquidazione dell’importo finale »).
Il Tar adito declinava la competenza in favore del Tar per il Lazio dinanzi al quale il giudizio veniva riassunto (e iscritto al n. 1772/2023 R.R.) impugnando altresì la cartella di pagamento emessa nelle more dall’Agenzia delle Entrate di Salerno.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 12290 del 20 luglio 2023, accoglieva in parte il ricorso ordinando all’amministrazione la « rideterminazione delle somme dovute dalla ricorrente società ».
In particolare il Tar riteneva:
- che il D.M. n. 527/1995 (« Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese ») non trovasse applicazione al caso di specie essendo la materia disciplina dall’art. 2, comma 203, della L. n. 662/1996 lett. d) ed f) che regolano rispettivamente il Patto territoriale e il Contratto d’area (non quindi la disciplina per le concessioni di agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse);
- che ciò nonostante il « principio di attualizzazione trovi applicazione » in virtù di quanto stabilito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 123/1998 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2021, n. 6733) sebbene non dovesse essere operata con riferimento all’intero arco di tempo resosi necessario per il completamento dell’intervento poiché tale dilatazione si determinava a seguito di proroghe accordate dall’amministrazione (in data 31 ottobre 2002, 20 maggio 2004 e 21 dicembre 2011) che non possono, una volta ritenuta la sussistenza dei presupposti per la loro concessione, « assurgere ad elemento di aggiuntiva onerosità per il richiedente il beneficio » (a tal proposito il Tar, come in parte anticipato, rileva che il Patto territoriale doveva ritenersi « chiuso » al 4 novembre 2004 o al più tardi al 3 maggio 2005 una volta depositata la documentazione prescritta);
- che erano da ritenersi fondate anche le censure formulate avverso l’applicazione del TUS, poiché l’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 123/1998 (che detto tasso richiama) disciplina ipotesi di autotutela (cfr. C.G.A. 4 gennaio 2019, n. 3), nella specie la revoca del beneficio (ipotesi estranea al caso di specie) e la circolare ministeriale n. 21614/2012 si riferisce all’ipotesi di somme indebitamente percepite (anche questa ipotesi estranea alla presente vicenda) dovendosi quindi applicare il tasso di interesse legale;
- che il tasso di interesse dovesse essere applicato al differenziale fra l’anticipazione in un primo tempo erogata (€ 348.608,41) e quella successivamente accertata come spettante (€ 318.104,72) pari, come ripetutamente evidenziato, a € 30.503,69.
Il Tar riteneva infine tardive le censure formulate per la prima volta in sede di motivi aggiunti avverso la determinazione degli oneri di accertamento (€ 2.653,79) poiché già liquidati nel provvedimento del maggio 2022 impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy impugnava la sentenza con appello depositato il 12 ottobre 2023 deducendone l’erroneità per:
1. « VIOLAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488 E DELL’ART. 2 COMMA 14 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO (ORA, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY) DEL 20 OTTOBRE 1995, N. 527 »;
2. « VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 123/1998 ».
La Società si costituiva in giudizio il 19 ottobre 2023 e il 12 dicembre successivo depositava appello incidentale:
- ai sensi degli artt. 96, comma 3, c.p.a. e 333 c.p.c. censurando la sentenza nella parte in cui riteneva il decreto impugnato « legittimo quanto all’applicazione della c.d. attualizzazione »;
- ai sensi degli artt. 96, comma 4, c.p.a., 334 c.p.c., e 101 c.p.a. censurando la sentenza nella parte in cui assorbiva i motivi « rivolti avverso la cartella di ingiunzione a pagamento ed il ruolo esecutivo » chiedendo in questo caso l’annullamento degli atti « ove occorra ».
Il Ministero e la Società rassegnavano le rispettive conclusioni con memorie del 20 gennaio 2025:
- il Ministero, riaffermando l’applicabilità del D.M. n. 527/1995 in punto di attualizzazione e dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 123/1998 in punto di interessi anche al di fuori delle ipotesi di revoca, eccependo altresì l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella (proposta in sede di riassunzione) in quanto atto meramente consequenziale alla determinazione di recupero impugnata;
- la Società eccepiva in detta sede l’inammissibilità del primo motivo di appello « nella parte in cui il Ministero lamenta la mancata e/o erronea individuazione della normativa recante l’istituto della “attualizzazione” » sul rilievo che il Tar non avesse disconosciuto l’istituto ma lo avesse ricondotto ad una diversa normativa.
All’esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva decisa.
Con il primo motivo il Ministero censura la sentenza nella parte in cui non ritiene che la presente fattispecie sarebbe regolata dal D.L. n. 515/1992, convertito in L. n. 488/1992 e dal D.M. n. 527/1995 nonostante sia la Delibera CIPE n. 29/1997 (punto 2.10.1) a richiamare la fonte da ultimo citata per quanto riguarda il calcolo del contributo sia in via provvisoria che in via definitiva.
Il Tar in particolare, non avrebbe indicato la normativa cui riferirsi in sede verifica degli interventi agevolati e, non potendosi ammettere il ricorso a criteri diversi nelle due fasi (istruttoria e di verifica), non potrebbe che trovare applicazione l’art. 2, comma 14, del D.M. n. 527/1995 a norma del quale « l’ammontare dell’agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all’ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati ».
Ulteriore conferma della tesi esposta si ricaverebbe dal comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti Territoriali e Contratti d’Area, pubblicato sulla G.U.R.I. del 29 luglio 1998, n. 175,) che per i primi al punto 2.4 lett. A prevede che « per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 e s.m.i. » e al punto 2.8 stabilisce che la documentazione finale di spesa debba essere costituita da « specifiche relazioni finali di spesa corredate dalla documentazione e delle dichiarazioni previste dalle disposizioni normative e procedurali che regolano le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni ».
Ne deriva che ai presenti fini dovrebbe farsi riferimento all’effettiva durata dell’investimento comprese le proroghe accordate poiché è la stessa beneficiaria che stabilisce la durata dell’investimento godendo della facoltà di presentare richieste di proroga.
Avrebbe pertanto errato il Tar laddove afferma che « il ritardato compimento dell’investimento in discorso, non sia frutto di una arbitraria (ed unilaterale) scelta del fruitore del beneficio; quanto, piuttosto, abbia fatto seguito alle proroghe a quest’ultimo concesse il 31 ottobre 2002, il 20 maggio 2004 e, da ultimo, in data 21 dicembre 2011” e che “una volta chiuso il patto territoriale alla data del 4 novembre 2004, ovvero, al più tardi, una volta depositata la documentazione alla prescritta data del 3 maggio 2005, è all’una o all’altra di tali date...che deve essere comunque rapportato ogni calcolo di presunta attualizzazione; pena, altrimenti, l’introduzione di una prorogabilità nell’attuazione dell’intervento che …quantunque veicolata da istanza di parte … e, comunque, transitante attraverso determinazione di assenso della competente Amministrazione; … verrebbe, comunque, ad assumere carattere di onerosità, in difetto di alcuna previsione presidiante tale conseguenza ».
Deduce l’appellante che sarebbe il D.M. n. 527 del 1995 a prevedere il calcolo dell’attualizzazione sia in fase di istruttoria sull’investimento proposto che in fase di verifica finale di quanto effettivamente realizzato trovando quindi applicazione per investimenti di durata pluriennale a prescindere dalla fruizione o meno di proroghe, peraltro nel caso di specie richieste dalla parte.
Non si sarebbe pertanto in presenza di una misura sanzionatoria ma di un processo finanziario che opera in presenza di una dilatazione dei tempi dell’investimento non potendosi arrestare l’attualizzazione alla data del 4 novembre 2004, data di chiusura dell’investimento, o al più al 3 maggio 2005, data di consegna della documentazione richiesta per la concessione della proroga.
Il motivo è infondato.
Ai fini di un corretto inquadramento della presente controversia deve rilevarsi che, come in parte anticipato, ai sensi dell’art. 1 del decreto impugnato in primo grado, l’amministrazione approvava il « programma di investimenti realizzato nell’ambito del Patto territoriale EL GR » riconoscendo « Capitoli Di Spesa » ammontanti a € 799.038,90 « per un valore attualizzato degli investimenti ammissibili » pari a € 638.507,60.
L’agevolazione, ai sensi del successivo art. 2, veniva approvata e concessa nella misura di « euro 318.104,72, di cui euro 318.104,72 per la parte relativa ai beni di acquisto diretto » determinando in € 159.052,36 l’importo di ciascuna delle due quote annuali (art. 3).
Ai sensi infine dell’art. 4, veniva disposto il recupero « della somma di euro 143.794,60, corrispondente differenza tra l’importo del contributo concesso in via definitiva, indicato all’art. 2, l’importo complessivo delle quote erogate, pari a euro 348.608,41, gli oneri per la Commissione di accertamento, pari ad euro 2.653,79 e gli interessi, pari ad euro 110.637,12 ».
In altri termini, veniva recuperata la differenza fra l’importo erogato nella misura di € 348.608,41 e l’importo rideterminato in € 318.104,72 corrispondente a € 30.503,69 oltre ai citati oneri accessori pari a € 2.653,79.
Sulle somme oggetto di recupero infine venivano applicati interessi pari a € 110.637,12 espressamente specificati come calcolati al tasso TUR sull’importo di € 189.556,05 « corrispondente alla differenza tra l’importo erogato in data 12/12/2000 e quello che avrebbe dovuto essere erogato con la rideterminazione, e decorrono dalla data di erogazione fino a quella dei nove mesi successivi al ricevimento della documentazione finale di spesa da parte del Soggetto Responsabile ».
L’importo da ultimo evidenziato, corrisponde alla somma della quota annuale già quantificata in € 159.052,36 e il differenziale fra quanto percepito e quanto risultato essere dovuto pari come già affermato, a € 30.503,69.
Ciò premesso, come ampiamente illustrato non è controverso:
- che i tempi di realizzazione dell’intervento si siano dilatati ma che prima delle proroghe l’intervento fosse in gran parte realizzato e che le proroghe richieste dalla parte privata fossero tutte concesse dall’amministrazione che, deve ritenersi, riconosceva il fondamento delle allegate esigenze;
- che la Società, abbia rendicontato spese per un importo (€ 810.391,52) sensibilmente inferiore a quanto preventivato e originariamente ammesso a contributo (€ 1.391.851,34);
- che le produzioni documentali poste a carico della parte siano state depositate il 3 maggio 2005;
- che l’amministrazione, al termine del procedimento, quantificasse le spese ammissibili in un importo prossimo a quello rendicontato (€ 796.385,11) attualizzandolo in € 638.507,60 .
Affrontando le specifiche censure formulate dall’amministrazione, deve rilevarsi che il Tar, contrariamente a quanto dedotto in appello, non disconosceva la necessità di procedere all’attualizzazione ma individuava quale fonte una normativa diversa da quella applicata dall’amministrazione.
Il Tar, infatti, pronunciandosi sulla legittimità dell’attualizzazione dell’investimento, non esclude la necessità di procedervi (punto 7 della sentenza) ma esclude che si applichi a detta operazione il D.M. 527, attuativo del D.L. n. 415/1992, affermando che la normativa pertinente (punto 7.2) debba essere individuata nell’art. 2, comma 203, della L. n. 662/1996 che alle lett. d) ed f) che disciplinano i Patti Territoriali e i Contratti d’Area (clausole richiamate nel decreto impugnato: « Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del Patto territoriale e del Contratto d'area ») e non, come già illustrato, la disciplina delle agevolazioni in favore delle attività produttive in aree depresse.
La tesi del Tar è corretta.
Il D.M., 20 ottobre 1995 n. 527, « Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese » invocato dall’amministrazione, è attuativo del D. L. n. 415/1992 « Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno », adottato « ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare la legge 1 marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturati della Comunità europee» regola degli «interventi per le aree depresse del territorio nazionale ».
Ai sensi dell’art. 2, comma 203, della L. n. 662/1996, come anticipato richiamato dal decreto impugnato (espressamente richiamato anche dalla delibera CIPE n. 29/1997: « VISTO l'articolo 2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di programmazione negoziata »), « gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: …
d ) “Patto territoriale”, come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c ), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
f)“Contratto di area”, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi » (disposizioni abrogate dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 prevedendo tuttavia, ai sensi del successivo comma 11, che « i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge »).
Deve pertanto ritenersi che il Patto Territoriale EL GR non possa che trovare disciplina nella normativa da ultima richiamata.
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 123/1998, recante « Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese », una volta previsto al comma 1, che « il presente decreto individua i princìpi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefìci di qualsiasi genere, di seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi », all’art. 2, comma 2, è stabilito che « il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell’artigianato, in conformità con le disposizioni dell’Unione europea ».
Che il principio di attualizzazione trovi applicazione in simili fattispecie è stato già affermato dalla Sezione con la richiamata sentenza dell’8 ottobre 2021, n. 6733, un orientamento al quale si vuole dare continuità, affermando come « l’attualizzazione delle spese da ammettere a finanziamento, come fondatamente dedotto dalle parti appellanti, lungi dal costituire un’operazione priva di base normativa, incentrata su mere circolari, è prevista sia in ambito unionale (art. 7 Reg. UE n. 651 del 2014 -per la disciplina previgente, cfr. art. 4 reg. CE n. 800 del 2008-, secondo cui “Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto”), sia in ambito nazionale (art. 2 D. Lgs. n. 123 del 1998, nonché artt. 2 e 9 del D.M. 20/10/1995 n. 527 pure richiamato nel provvedimento concessorio n. 95/13), discorrendosi, dunque, di un’operazione che non può ritenersi illegittima, in quanto tipica in materia di contribuzioni pubbliche in favore di operatori economici, avente la funzione di correttamente quantificare l’importo dell’aiuto economico, avuto riguardo al valore originario dell’investimento alla data di avvio del relativo progetto” »
Ciò consente di affermare altresì l’infondatezza dell’appello incidentale proposto ex art. artt. 96, comma 3, c.p.a. e 333 c.p.c. con il quale è contestato che l’investimento dovesse essere attualizzato.
Permane tuttavia la questione relativa all’arco temporale cui detta attualizzazione deve essere commisurata.
Anche su questo punto deve condividersi la valutazione del Tar sul rilievo che una volta intervenuta la chiusura del patto territoriale alla data del 4 novembre 2004 debba farsi, ai presenti fini, riferimento a tale momento o, al più, e più correttamente ad avviso del Collegio al momento del deposito della prescritta documentazione intervenuto in ogni caso nel maggio 2005 ; ciò in quanto rileva la data di avvio del relativo progetto e non tutto il ciclo della sua realizzazione.
Non rileva inoltre, nei sensi invocati dall’amministrazione, l’intervenuta proroga (la terza delle tre sopra citate, essendo le prime due contenute nei termini suesposti) atteso che si tratta di differimento concesso discrezionalmente dall’amministrazione, ancorché su istanza di parte, dal quale non possono derivare oneri a carico del richiedente in assenza di una espressa previsione (analoga a quella prevista dal più volte citato D.M. n. 527 del 1995 ) ed alla luce della coincidenza fra interesse pubblico ed interesse privato che permea di sé la concessione della proroga impedendo che essa – di per sé neutrale - sia disincentivata da meccanismi di attualizzazione eccessivamente penalizzanti perché costruiti su tutto il ciclo di realizzazione dell’investimento nel caso in cui all’atto della rendicontazione ( che può avvenire dopo molto tempo ) emerga un obbligo di restituzione parziale dell’importo erogato; la prospettiva di una ingente restituzione potrebbe infatti disincentivare , nonostante la completezza della documentazione prodotta e la realizzazione completa della progettata spesa a quella data, le richieste di proroga volte a completare l’esecuzione del progetto, con vanificazione della logica di risultato e di buon andamento amministrativo.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza laddove afferma che l’applicazione dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 123/1998 è circoscritta ai soli casi di revoca del finanziamento e non anche ai casi di recupero di somme non dovute posto che la norma, pur richiamando l’istituto della revoca, reca la precisazione che « in tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto di prestazione eseguita e non dovuta » rendendo evidente la riferibilità della disposizione anche al caso di specie.
La tesi dell’amministrazione appellante non convince.
Deve evidenziarsi che, in senso contrario alle deduzioni di parte appellante, depone il testo integrale del comma 4 letto alla luce dei contenuti dei commi precedenti.
Ai sensi del primo comma, in coerenza con la rubrica dell’art. 9, « Revoca dei benefici e sanzioni », è disposto che « in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi … » (ricorrendone i presupposti di cui al comma 2).
Dispone quindi il comma 3, richiamato dal comma 4, che « qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4 ».
Ai sensi, infine, del comma 4 « nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto ».
Dai suesposti dati testuali si ricava che la disciplina dettata dalla disposizione in commento trova applicazione, nell’ordine:
- nell’ipotesi di alienazione, cessione o distrazione dei beni acquistati (come palesa il richiamo al comma 3);
- per « fatti o azioni addebitabili » alla beneficiaria (ipotesi estranea alla presente fattispecie);
- in presenza di una revoca ai sensi del comma 1 che ricorre in presenza delle criticità espressamente indicate dalla norma, e non oggetto di contestazione nel caso di specie.
L’ultimo periodo del comma 4, invocato dall’amministrazione (contenente la locuzione « tutti gli altri casi ») è da ritenersi che non possa che riferirsi ad altre ipotesi di atti di ritiro generalmente intesi con esclusione dei recuperi disposti in ragione di una rideterminazione operata dall’amministrazione per fatti non imputabili alla beneficiaria che nulla condividono, quanto a ratio , con le ipotesi espressamente considerate dall’art. 9.
L’adesione a tale tesi, determina l’illegittimità dell’applicazione del più svantaggioso TUS in luogo del tasso di interesse legale.
Il tasso così individuato, inoltre non potrà che essere applicato, come correttamente ritenuto dal Tar, al differenziale fra l’anticipazione effettivamente erogata e quella successivamente accertata essere dovuta (€ 30.503,69).
Per quanto precede l’appello principale deve essere respinto mentre, per quanto concerne gli appelli incidentali proposti dall’appellata:
- il primo è infondato con riguardo alla pretesa illegittimità, smentita nei suesposti termini, del procedimento di attualizzazione;
- il secondo, da scrutinarsi « ove occorra », è superato per quanto detto alla conferma della statuizione del giudice di primo grado sull’illegittimità delle modalità di calcolo degli interessi e, per quanto riguarda la conseguente cartella di pagamento, dal necessario disposto riesame.
La complessità e specificità delle questioni oggetto del giudizio, consente di procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono ragioni per compensare in parte le spese del giudizio data la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti:
respinge l’appello principale;
respinge gli appelli incidentali per le causali di cui in motivazione;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO