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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6273/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA MAESTRI Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso introduttivo;
la parte resistente concludeva, in memoria di costituzione, per il rigetto del ricorso in quanto infondato con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto al rinnovo della carta di soggiorno ed al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari;
ed in quanto inammissibile per violazione dell'art. 34, co. 2, c.p.a., e comunque infondato, rispetto alla domanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
***
Con ricorso tempestivamente depositato in data 4.05.2023 il Signor , Parte_1 cittadino della TUNISIA, nato in [...] il [...], impugnava il provvedimento del Questore di
Ravenna del 13.03.2023, notificato il 19.04.2023, con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovo della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10. D.Lgs. 30/2007, già rilasciatagli in data 11.02.2016; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
La Questura fondava il proprio rigetto sui molteplici precedenti del richiedente, che veniva condannato per detenzione e traffico di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali, con conseguente certa ed attuale pericolosità sociale del ricorrente.
Il ricorrente evidenziava di risiedere in Italia dal 2007; di essere coniugato con la OR CP_2
cittadina italiana;
di avere due figlie minori, una delle quali nata a [...] relazione
[...] sentimentale con la OR (intrattenuta prima del matrimonio con la OR CP_3 CP_2
– erroneamente in ricorso si attribuisce la maternità della figlia primogenita alla moglie OR
e la seconda nata dalla relazione con la nuova ed attuale compagna OR , CP_2 Persona_1 anch'essa cittadina italiana;
di non avere più legami significativi in Tunisia;
di avere sì commesso reati, ma sui quali non era possibile fondare un giudizio di sua attuale e concreta pericolosità sociale.
Il ricorrente, rilevando l'illegittimità del provvedimento del Questore, contrario alla tutela del suo prevalente diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU ed in virtù anche del preminente superiore interesse delle figlie minori ex art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata con Legge 176/91, chiedeva in via principale il rinnovo della sua carta di soggiorno quale familiare di cittadino UE con riconoscimento del proprio diritto all'unità familiare ex art. 10
D.Lgs. 30/2007 e art. 30, co. 6, D.Lgs.286/98, ed in via subordinata il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/2008 ed art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/98.
Con provvedimento del giorno 8.5.2023 non veniva accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, provvedimento di rigetto poi confermato a seguito dell'udienza del 30.10.2023, anche in considerazione del fatto che il ricorrente riferiva che l'unione matrimoniale con la OR , sposata in data 28.1.2016, Controparte_2 si era già da tempo conclusa nel 2019, circostanza ulteriormente confermato alla udienza del 3.7.2024.
Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 23.06.2023, Controparte_1 riportandosi al giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del ricorrente da parte della Questura
a fondamento del suo diniego, richiamando i numerosi precedenti per i reati di violenza domestica, lesioni personali, atti persecutori e stupefacenti commessi dal ricorrente per oltre un decennio dal
2012 al 2022, tra i quali la condanna a 2 anni e 2 mesi per il grave reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della compagna di allora OR , ciò in assenza di prova di attuali CP_3 fonti di reddito lecito;
chiedeva il rigetto per infondatezza della domanda di rinnovo della carta di soggiorno o di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, data la ostativa pericolosità sociale del ricorrente;
quanto alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne chiedeva la declaratoria di inammissibilità, non essendo stata tale domanda mai formulata innanzi alla PA, o il rigetto, essendo la richiesta comunque infondata data la pericolosità sociale del ricorrente.
All'udienza del 30.10.2023 il ricorrente dichiarava in lingua italiana che egli “vive in Italia dal 2007; ha intrattenuto una relazione sentimentale con la OR dal 2007 al 2015, nel 2008 è CP_3 nata la sua prima figlia che ha ora 15 anni e che lui vede con regolarità; Persona_2 il suo primo permesso di soggiorno lo ha avuto per cure mediche per un anno per la nascita della figlia dopo ha avuto un permesso di soggiorno per assistenza minori dal 2011 fino al 2014; Per_2 ha poi contratto matrimonio con la OR in data 28.1.2016 e la relazione è Controparte_2 andata avanti dal 2016 al 2019, quando il rapporto e la convivenza si sono interrotti;
con la signora non ha avuto figli;
ha avuto una carta di soggiorno per questo matrimonio con cittadina CP_2 italiana della durata di cinque anni fino al 2021; ha quindi depositato la domanda di rinnovo di questa carta di soggiorno in data 10.11.2020, quando l'unione con la signora era però già CP_2 terminata;
ora si sta separando dalla moglie, è la moglie che ha depositato il ricorso per separazione, non sa quando, non gli è arrivata a casa la notifica del ricorso;
dalla fine del 2019 ha una relazione sentimentale con la OR dal giugno-luglio Persona_1
2020 è iniziata anche la convivenza con la OR a Lido AD in un appartamento in Per_1 locazione con contratto intestato alla OR in data 8.7.2022 è nata la sua seconda figlia Per_1 dall'unione con la OR;
ora vive dunque con la OR e Per_1 Persona_3 Per_1
Per_ la figlia;
precisa che la sua compagna ha anche un'altra figlia, , di 10 anni, Persona_4 con loro convivente;
ha lavorato in passato in regola come risulta dall'estratto poco e per pochi anni, ha lavorato CP_4 anche in nero;
ha aiutato questa estate la sua compagna che gestisce un panificio pasticceria stagionale a Lido AD lavorando con lei non in regola;
ora non sta lavorando ma sta cercando di essere assunto, ha fatto parecchi colloqui presentandosi con la copia di questo ricorso e con i documenti che aveva prima;
se avesse un permesso di soggiorno potrebbe essere assunto;
è in contatto con la sua famiglia d'origine in Patria, composta da genitori, un fratello e due sorelle;
l'ultimo reato che ha commesso, spaccio, risale all'agosto 2022, è stato arrestato e giudicato per direttissima davanti al Tribunale di Ravenna;
aggiunge che la condanna per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia del 2018 è relativa a condotte da lui tenute nei confronti della compagna
OR negli anni dal 2012 al 2014, e la condanna per lesioni personali e atti CP_3 persecutori del 27.6.2019 è relativa a sue condotte sempre nei confronti della OR CP_3 sempre risalenti al 2019; mentre l'altra condanna per spaccio è per un fatto del 2021; l'avvocato
Maestri ha certamente le sentenze”. Celebratasi l'udienza del 3.7.2024 dandosi corso ad ulteriore istruzione documentale anche sui precedenti del ricorrente, all'udienza del 24.10.2024 veniva sentita la teste OR , la Persona_1 quale, pronunciato l'impegno di rito, dichiarava:
“Sono la convivente del Signor dal 2021, abbiamo vissuto insieme dal 2021 a Lido Parte_1
AD in Viale Rossini 248 fino ad agosto 2024, poi ci siamo trasferiti in Sicilia a Vittoria in provincia di Ragusa dove io sono nata;
viviamo in un appartamento in locazione con contratto intestato ad entrambi;
ho conosciuto il ricorrente sempre nel 2021; abbiamo una figlia, , Persona_3 che è nata a [...] in data [...]; il ricorrente ha regolarmente riconosciuto sua figlia e abbiamo sempre vissuto tutti insieme;
attualmente io non lavoro e seguo la piccina;
invece il mio compagno sta lavorando in una azienda di fiori a Vittoria assunto con regolare contratto CP_5 full time dalle 7 del mattino alla 17 del pomeriggio;
è il mio compagno che provvede al mantenimento mio e di sua figlia;
con noi vive anche l'altra mia figlia, , nata a [...]_5 in data 13.7.2013, che ha 11 anni, nata da una mia precedente relazione;
il padre di Persona_4 non ci aiuta economicamente, quindi il mio attuale compagno provvede economicamente anche per
. Aggiungo che è iscritta a scuola a Vittoria e la piccina ancora non Persona_4 Persona_4 va alla materna. Preciso che quando eravamo a Lido AD il mio compagno lavorava per una società di Milano e la sede di lavoro era a Ravenna vicino alla stazione, e già allora mi aiutava economicamente, anche se allora io lavoravo. Io ho altre due figlie, maggiorenni, di cui una è già mamma, e che vivono tutte e due a Vittoria autonomamente con le loro famiglie. Io non capisco molto di queste cose, ma c'è stata da poco una udienza nella quale l'Avvocato del mio compagno ha chiesto che lui potesse scontare la pena residua - che mi pare sia di tre anni per la condanna per spaccio del
2020 – lavorando, e per questo c'è stato già anche un incontro con i Servizi Sociali, il giudice ha solo rinviato ad una udienza di marzo 2025; abbiamo dato all'Avv. Maestri tutta la documentazione sia relativa al nuovo contratto di locazione, che alla nuova attività di lavoro del mio compagno, che relativa alla pena residua da scontare. Preciso anche che il ricorrente è separato consensualmente dalla moglie OR aggiungo che il ricorrente non ha più contatti con la OR CP_2 [...]
Per_ ma ha sempre visto con regolarità la figlia , che vive con la madre a Lido AD;
Pt_2
Per_ anche io la conosco bene;
ora che ci siamo trasferiti cercheremo di organizzare al meglio affinché il mio compagno possa continuare a vedere sua figlia. L'Avvocato penalista che segue il mio compagno è l'Avv. Francesco Furnari di Ravenna”. All'udienza del giorno 1.4.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il procuratore di parte ricorrente rappresentava come il proprio assistito non sarebbe comparso personalmente trovandosi ristretto in carcere in Sicilia, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti tenutasi in presenza il giorno 29.5.2025 nessuno compariva, avendo il Difensore del ricorrente depositato una memoria in data 29.5.2025 con la quale insisteva nel ricorso chiedendo un rinvio per portare a termine l'istruzione del procedimento, avendo già precisato che il ricorrente si trovava attualmente ristretto in carcere in Sicilia per scontare la pena residua di 7 anni e 8 mesi di reclusione;
il giudice, rilevato che il procedimento necessitava di ulteriore istruzione quanto al profilo della pericolosità sociale del ricorrente, disponeva che la Procura competente versasse nuovamente in atti i certificati penali aggiornati - casellario e carichi pendenti – di: , NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979 – CUI;
Parte_1 C.F._1
NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979 – CON Controparte_6 Parte_3
CUI non noto, che riportava una severa condanna a 5 anni per traffico internazionale di stupefacenti, prodotta in atti;
BEN NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979, CUI NON NOTO;
CP_7
, NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979, CUI NON NOTO, Controparte_8 ciò anche al fine di chiarire se si trattasse o meno sempre della stessa persona del ricorrente.
All'udienza del giorno 8.10.2025, celebrata e art. 281 sexies c.p.c., acquisita la documentazione penale richiesta, il Procuratore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna del 13.03.2023 con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex art. 10, D.Lgs.
30/2007, già rilasciata al ricorrente in data 11.2.2016.
Prima di procedere all'esame delle domande svolte dal ricorrente, si deve premettere – al fine di una migliore esposizione dei fatti non contestati - che il ricorrente si trova in Italia dal 2007, dunque da
18 anni;
già nel 2007 iniziava una relazione sentimentale con la OR Persona_6 cittadina italiana, che all'epoca aveva 15 anni e che dopo appena un mese restava in stato interessante;
dall'unione nasceva la prima figlia del ricorrente , classe 2008, che ha ora 17 Persona_2 anni;
questa relazione si protraeva fino al 2015; il ricorrente veniva condannato per maltrattamenti ex art. 572 c.c per fatti compiuti dal 2012 al 2014, per lesioni per fatti compiuti in data 24.5.2014,
26.4.2016 e 29.7.2017 e per atti persecutori per fatti del 29.7.2017, reati tutti avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, reati tutti commessi nei confronti della persona offesa OR sua compagna di allora;
nel 2016 iniziava altra relazione Persona_6 sentimentale con la OR classe 1954, cittadina italiana, di 25 anni più Controparte_2 anziana di lui, con la quale contraeva matrimonio in data 28.1.2016; nel 2019 la moglie decideva di separarsi di fatto dal marito, la convivenza si interrompeva, e i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale in data 24.10.2024; da questa unione non nascevano figli;
dal 2019 il ricorrente si accompagnava con la OR cittadina italiana, con la quale dal 2020 Persona_1 iniziava una convivenza e dalla quale aveva la sua seconda figlia, classe 2022; il Persona_3 ricorrente conviveva con la compagna, la figlia e la figlia della OR Persona_3 Per_1 [...]
, nata nel 2013 da una precedente unione, ciò fino a quando all'inizio del 2025 Persona_5 veniva tratto in arresto mentre si trovava a Vittoria (Ragusa) insieme alla OR e alla figlia, Per_1 per scontare la pena detentiva residua di sette anni e otto mesi di reclusione per i reati da lui commessi e di cui ora si dirà.
Per ciò che concerne i precedenti penali del ricorrente, dai certificati dei Carichi pendenti e del
Casellario giudiziale, depositati su richiesta del giudice anche da ultimo, ed aggiornati al 30.05.2025, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, risulta che a carico del ricorrente
[...]
, individuato anche con uno dei suoi alias , sono state Parte_1 Controparte_6 emesse condanne cumulate in 7 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione residua, mentre nulla risulta a carico di , di e di , altri alias dello stesso Parte_1 Parte_4 Controparte_8 ricorrente (come emerge dal certificato AFIS in atti).
Più specificamente, dal certificato del Casellario giudiziale aggiornato al 30.5.2025 si evince che il ricorrente riportava le seguenti condanne:
1) 11.04.2018 – condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per maltrattamenti – fatti commessi tra il 2012 e il 2016 e lesioni – fatti commessi in data 24.5.2014 e 26.4.2016 – pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, con sospensione dell'esecuzione della pena;
è in atti la sentenza di condanna che dà atto delle gravi condotte minacciose e fisicamente violente del ricorrente nei confronti della giovane compagna di allora e delle lesioni a lei provocate (trauma cranico con policontusioni);
2) 27.06.2019 - condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per atti persecutori e lesioni personali – fatti commessi in data 29.7.2017 – pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione;
3) 10.05.2020 - cumulo delle pene precedenti in riferimento ai reati di cui ai punti 1) e 2) – pena totale di 3 anni e 5 mesi di reclusione, con sospensione dell'esecuzione della pena;
4) 15.07.2020 - ordinanza del Tribunale di Ravenna - rideterminazione della pena per reato continuato in riferimento ai reati di cui ai punti 1) e 2) – pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione;
5) 25.01.2021 - condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti ex art.73, comma 5, DPR n.309/1990 – fatti commessi in data 23.1.2021 – pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, multa di 1.000 euro (la relativa sentenza è in atti); 6) 26.01.2023 - condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, DPR n.309/1990 – fatti commessi in data 14.8.2022 – pena patteggiata in 10 mesi di reclusione con multa di 2.000 euro (la relativa sentenza è in atti);
7) 5.7.2023 – ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna - rideterminazione della pena per reato continuato in riferimento ai reati di cui ai punti 5) e 6) – pena di 11 mesi e 10 giorni di reclusione – multa di euro 2.200,00;
8) 6.07.2023 - cumulo delle pene precedenti di cui ai punti 3), 5) e 6) - pena totale di 3 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione, multa di 2.200 euro, con sospensione dell'esecuzione della pena;
9) 19.12.2023 – sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Bologna irrevocabile in data
11.2.2025, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22.1.2019 dal Tribunale di Ravenna
(inammissibile il ricorso in Cassazione) per acquisto sostanze stupefacenti continuato in concorso ex art.73, comma 1, DPR n.309/1990 – fatti commessi in data 5.2.2008 (non 2003 come indicato) – reclusione 5 anni ed euro 22.000,00 di multa;
è in atti la sentenza di condanna del Tribunale di
Ravenna del 22.1.2019, fattispecie con 18 imputati per traffico internazionale di stupefacenti, la condanna del ricorrente con l'alias , detto interveniva per i fatti di Controparte_6 Pt_3 cui al capo 8 (prescritti i reati di cui ai capi 3 e 11 del capo di imputazione) (sentenza depositata dal ricorrente in data 17.2.2020);
10) 19.2.2025 – cumulo delle pene precedenti di cui ai punti 8) e 9) – pena totale reclusione anni 7, mesi 8 e giorni 10, multa di euro 24.200,00.
Come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà con contestuale ordine di esecuzione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna – SIEP 169/2025 (prodotto dal ricorrente in data 17.3.2025), la pena residua da scontare veniva determinata appunto in anni sette, mesi otto e giorni 10 di reclusione, con multa di euro 24.200,00, ordine cui veniva dato corso come dichiarato dallo stesso ricorrente, che si trova ora in stato di detenzione.
Si evidenzia infine che il ricorrente, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso in Italia, non ha mai lavorato in regola se non brevemente per qualche mese dal dicembre 2023 fino all'agosto 2024
a Ravenna e poi ancora per qualche mese a Vittoria dopo il trasferimento in Sicilia avvenuto nell'agosto 2024, fino alla sua incarcerazione ad inizio 2025.
Ciò premesso per chiarezza espositiva, per quanto riguarda la domanda di rinnovo della carta di soggiorno ex art.10 D.Lgs.n.30/2007, il rapporto di coniugio tra il ricorrente e la cittadina italiana in virtù del quale veniva rilasciata nel 2016 la carta di soggiorno per familiare Controparte_2 di cittadino dell'Unione Europea, risulta pacificamente iniziato in data 28.01.2016 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – allegato a nota dep. il 17.03.2025) e cessato con la separazione nel 2019, come dichiarato dallo stesso ricorrente.
Il ricorrente, nonostante le ripetute richieste, non depositava il ricorso per separazione (che nel 2023 affermava essere stato già depositato dalla moglie), ma risulta agli atti la certificazione anagrafica del
24.10.2024 che dà conto della separazione consensuale intervenuta fra i coniugi in data 24.10.2024.
Non è dato sapere se successivamente i coniugi abbiano o meno divorziato, nulla avendo il ricorrente né dedotto né prodotto in merito.
Il ricorrente nulla allegava né provava né chiedeva di essere ammesso a provare con istruzione orale relativamente ai presupposti di cui agli art.12, commi 2 e 4, e 14, comma 2, D.Lgs. n.30/2007 per il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio o quanto al diritto al soggiorno permanente dei familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro (non vi
è prova della durata del soggiorno regolare e continuativo del ricorrente sul territorio nazionale, né il ricorrente dimostrava di svolgere una attività lavorativa disponendo di risorse sufficienti al suo mantenimento).
Ad ogni buon conto, ogni considerazione in merito è del tutto superata dal giudizio di pericolosità del ricorrente di cui nel prosieguo, ostativo al rinnovo della carta di soggiorno ex art.10 D.Lgs.n.30/2007.
Passando alla disamina della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari formulata dal ricorrente, fondata sull'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di due minori cittadine italiane (classe 2008 la primogenita e classe 2022 la secondogenita), non essendovi convivenza con le figlie cittadine italiane - in quanto la primogenita non convive più con il padre da molti anni, e quanto alla secondogenita il ricorrente si trova detenuto in carcere in Sicilia dove sta scontando la pena residua di anni 7 e mesi 8 di reclusione (cfr. verbale ud. del 29.05.2025 –
Certificato dei carichi pendenti depositato in data 31.05.2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna) - occorre fare riferimento all'art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs 286/98.
Secondo l'art. 30, primo comma lett. d) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, «fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana».
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del D.lgs.
286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative...
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
La disposizione, in funzione di una rafforzata tutela dei diritti soggettivi dei minori con cittadinanza italiana, prevede una protezione piena della relazione filiale e genitoriale, sul presupposto che persino in carenza di convivenza i minori siano titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione allo stato claudicante o incerta con uno/a dei propri genitori. Anche nell'ipotesi in cui tale relazione si sia interrotta o si sia sfaldata, il sistema tende dunque a predisporre ogni intervento funzionale alla ricostruzione del rapporto, sul presupposto che il migliore interesse dei minori risieda sempre nel mantenimento della bigenitorialità e di un proficuo rapporto con entrambi i genitori. A tale diritto soggettivo del bambino corrisponde la responsabilità del genitore, declinata in termini, prima che di diritti, di doveri di accudimento, di cura, di educazione e di contributo al loro mantenimento.
Come si è detto, dalla istruzione del presente procedimento risulta che il ricorrente intrattenga rapporti sia con la primogenita (sia pure a distanza, avendo egli deciso di trasferirsi in Sicilia allontanandosi dalla figlia), sia con la seconda figlia.
Il ricorrente non veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, pur essendo le due figlie ora accudite in via esclusiva dalle loro madri.
Come rilevato dalla Suprema Corte, sino a che sussista la responsabilità genitoriale, il diritto soggettivo del minore è inderogabile e la sola condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno è rappresentata da una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, all'esito di un procedimento che assicura un adeguato vaglio del suo interesse (cfr. Corte di cassazione, sentenza del 4 febbraio 2005, n. 2358, per cui «ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo»).
Nella specie viene allegata la sussistenza del rapporto genitoriale con due cittadine italiane minorenni residenti sul territorio italiano, per le quali è pure pacifica la, tuttora perdurante, responsabilità genitoriale del ricorrente, sicché i fatti allegati sono in tutta evidenza costitutivi della fattispecie di cui al menzionato art. 30, primo comma lettera d), D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Ciò premesso e proseguendo nella disamina, sotto entrambi i profili esaminati, sia quanto al rinnovo della carta di soggiorno ex art.10 D.Lgs.n.30/2007, sia quanto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.30, comma 1, lett.d), TUI, si deve procedere al dirimente giudizio di pericolosità sociale del ricorrente,
Riguardo al presupposto della pericolosità sociale, va osservato quanto segue, in particolare quanto al permesso di soggiorno ex art.30, comma 1, lett.d), TUI.
Come noto, l'art. 5 comma quinto seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 prevede che
«nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
Ciò posto, è dunque indubbio che il bilanciamento richiesto dalla disposizione citata deve tenere conto dello specifico legame che unisce il ricorrente alle due figlie, cittadine italiane, e della specifica protezione che l'ordinamento giuridico assicura, come si è detto, all'interesse superiore dei minori esaminando la loro situazione familiare, posto peraltro che -in astratto- l'espulsione del genitore (se seguito anche dall'altro genitore o se trattasi di unico genitore) potrebbe condurre addirittura a una forzata espulsione di fatto dello stesso bambino italiano, certamente inammissibile perché contraria a valori essenziali dell'ordinamento.
Non essendo invero ammissibile che l'ordinamento costringa un proprio cittadino, minorenne, ad abbandonare il territorio italiano, il bilanciamento imposto dal sistema deve evitare, per quanto possibile, che un minore italiano si trovi nella condizione di scegliere fra l'allontanamento di fatto dal proprio paese e la rottura d'ogni legame coi propri genitori. Né l'applicazione della disposizione può essere ristretta dalla possibilità di richiedere eventualmente ad altra Autorità giudiziaria l'applicazione della diversa disposizione di cui all'art. 31 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, posto che nella specie il Tribunale è comunque tenuto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti nella norma di cui all'art. 30 cit., in concreto applicabile.
Calando nel caso di specie il bilanciamento di cui sopra, si richiama qui la disamina relativa ai precedenti penali del ricorrente, che si trova ora in stato di detenzione per scontare le pene a lui inflitte.
Come visto, il ricorrente risulta gravato da plurimi precedenti riconducibili ad una deplorevole condotta posta in essere per più di dieci anni sia in ambito domestico con maltrattamenti in famiglia, lesioni ed atti persecutori ai danni della prima compagna, Sig.ra sia in materia Persona_6 di stupefacenti per detenzione illecita e traffico internazionale prevalentemente di eroina e cocaina, reati tutti gravi, anche lesivi della incolumità personale, particolarmente odiosi, gli ultimi dei quali commessi nel 2021 e nel 2022, quindi in tempi recenti, in assenza di stabile attività lavorativa, per i quali il ricorrente ha iniziato da poco a scontare una lunga pena detentiva di quasi otto anni di reclusione (cfr. certificati penali aggiornati – dep. il 31.05.2025).
Ritiene il Collegio, in accordo con le motivazioni sottese al diniego opposto dalla Questura di
Ravenna, che la pericolosità, derivante dai fatti delittuosi alla commissione dei quali il ricorrente dimostra una evidente abituale propensione, assurge al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i parametri indicati da Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719
(dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano) che, per quanto indicati per l'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 devono ritenersi applicabili al caso di specie nei seguenti termini.
Alla luce della recidiva e grave condotta delittuosa del ricorrente non pare potersi ricavare alcun elemento dimostrativo di un reale e proficuo suo apprezzabile inserimento sociale, né un grado di lecita e costruttiva integrazione nel territorio nazionale.
Si deve poi osservare che nella fattispecie le due minori sono seguite ed accudite in via esclusiva dalle loro madri, cittadine italiane;
l'apporto del padre nella crescita delle sue figlie appare, allo stato, del tutto inutile se non dannoso, trovandosi egli ristretto in carcere ove rimarrà per un lungo arco temporale;
accertata la pericolosità del padre, il superiore interesse delle due figlie non viene certamente tutelato dal padre, ma unicamente dalle loro rispettive madri, che se ne occupano in via esclusiva. Dunque, nel bilanciamento tra la vita privata e familiare in Italia del ricorrente e l'ordine e la sicurezza pubblica prevale la rilevanza da attribuire a questi ultimi a fronte delle gravi condotte criminali del ricorrente, ritenuto specificatamente pericoloso, ed essendo il superiore interesse delle figlie tutelato unicamente dalla presenza delle loro madri.
Invero, il bilanciamento tra gli interessi pubblici, da una parte, e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero ed il diritto all'unità familiare, dall'altra, non può comportare una prevalente e automatica propensione verso tale secondo versante, a fronte della gravità delle condotte del ricorrente, e sempre considerata la presenza a fianco delle minori cittadine italiane delle loro madri;
pertanto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'unità familiare ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, art. 30, co. 6, D.Lgs. 286/98, art. 8 CEDU, art. 3 Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo del 1989, non può trovare accoglimento.
Venendo, infine, alla disamina relativa alla domanda subordinata di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, parte II, TUI nella formulazione previgente rispetto al DL n.20/2023 conv. con L.n.50/2023 essendo la domanda stata depositata dal ricorrente in data 10.11.2020, si deve preliminarmente evidenziare che ai sensi dell'art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce: “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, la denominazione del titolo di soggiorno richiesto dallo straniero non è vincolante per l'Amministrazione, che è comunque tenuta a valutare – per previsione di legge – la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un qualunque titolo di soggiorno previsto dalla legge, anche se diverso da quello richiesto dall'interessato, sempre che – come nella fattispecie – il ricorrente abbia prospettato in quella sede elementi di fatto qualificabili come presupposti riconducibili alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
La domanda è dunque ammissibile in questa sede, avendo il ricorrente impugnato il diniego tempestivamente nel termine di legge di 30 giorni (notifica del 19.4.2023 – deposito del ricorso del
4.5.2023).
Sul punto, va osservato poi come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente
(con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19
D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto
e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione
(nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n.
130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi “l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo
a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite, come detto, della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente
(sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere
“ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in
Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_7 accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
OM c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza NI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Nel caso di specie, la reiterata commissione dei reati menzionati, indicativi di una pericolosità del soggetto per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, secondo il giudizio espresso nel provvedimento del Questore e condiviso da questo Collegio in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 20719; Cass. sez. I, 8 ottobre
2018, n. 24739), comporta che l'esigenza di tutela della vita personale e familiare receda.
Infatti, non sussistono dubbi sul fatto che i gravi reati commessi in un ampio arco temporale di dieci anni dal ricorrente, attualmente recluso in carcere in Sicilia per scontare una lunga pena detentiva, siano espressivi di uno stile di vita improntato all'illecito e dunque idonei a rivelare l'esistenza di un apprezzabile pericolo per la generale convivenza e per la sicurezza dello Stato italiano, laddove per converso risulta che il ricorrente – nonostante si trovi in Italia da oltre diciotto anni – abbia intrapreso regolare attività lavorativa soltanto nel dicembre 2023, dunque meno di due anni or sono, e per pochissimi mesi (cfr. documentazione lavorativa dep. in data 8.04.2024 e 2.07.2024).
Dunque, neppure la domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale merita accoglimento.
Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RIGETTA
il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale del 31 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6273/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA MAESTRI Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso introduttivo;
la parte resistente concludeva, in memoria di costituzione, per il rigetto del ricorso in quanto infondato con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto al rinnovo della carta di soggiorno ed al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari;
ed in quanto inammissibile per violazione dell'art. 34, co. 2, c.p.a., e comunque infondato, rispetto alla domanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
***
Con ricorso tempestivamente depositato in data 4.05.2023 il Signor , Parte_1 cittadino della TUNISIA, nato in [...] il [...], impugnava il provvedimento del Questore di
Ravenna del 13.03.2023, notificato il 19.04.2023, con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovo della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10. D.Lgs. 30/2007, già rilasciatagli in data 11.02.2016; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
La Questura fondava il proprio rigetto sui molteplici precedenti del richiedente, che veniva condannato per detenzione e traffico di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali, con conseguente certa ed attuale pericolosità sociale del ricorrente.
Il ricorrente evidenziava di risiedere in Italia dal 2007; di essere coniugato con la OR CP_2
cittadina italiana;
di avere due figlie minori, una delle quali nata a [...] relazione
[...] sentimentale con la OR (intrattenuta prima del matrimonio con la OR CP_3 CP_2
– erroneamente in ricorso si attribuisce la maternità della figlia primogenita alla moglie OR
e la seconda nata dalla relazione con la nuova ed attuale compagna OR , CP_2 Persona_1 anch'essa cittadina italiana;
di non avere più legami significativi in Tunisia;
di avere sì commesso reati, ma sui quali non era possibile fondare un giudizio di sua attuale e concreta pericolosità sociale.
Il ricorrente, rilevando l'illegittimità del provvedimento del Questore, contrario alla tutela del suo prevalente diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU ed in virtù anche del preminente superiore interesse delle figlie minori ex art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata con Legge 176/91, chiedeva in via principale il rinnovo della sua carta di soggiorno quale familiare di cittadino UE con riconoscimento del proprio diritto all'unità familiare ex art. 10
D.Lgs. 30/2007 e art. 30, co. 6, D.Lgs.286/98, ed in via subordinata il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/2008 ed art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/98.
Con provvedimento del giorno 8.5.2023 non veniva accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, provvedimento di rigetto poi confermato a seguito dell'udienza del 30.10.2023, anche in considerazione del fatto che il ricorrente riferiva che l'unione matrimoniale con la OR , sposata in data 28.1.2016, Controparte_2 si era già da tempo conclusa nel 2019, circostanza ulteriormente confermato alla udienza del 3.7.2024.
Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 23.06.2023, Controparte_1 riportandosi al giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del ricorrente da parte della Questura
a fondamento del suo diniego, richiamando i numerosi precedenti per i reati di violenza domestica, lesioni personali, atti persecutori e stupefacenti commessi dal ricorrente per oltre un decennio dal
2012 al 2022, tra i quali la condanna a 2 anni e 2 mesi per il grave reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della compagna di allora OR , ciò in assenza di prova di attuali CP_3 fonti di reddito lecito;
chiedeva il rigetto per infondatezza della domanda di rinnovo della carta di soggiorno o di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, data la ostativa pericolosità sociale del ricorrente;
quanto alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne chiedeva la declaratoria di inammissibilità, non essendo stata tale domanda mai formulata innanzi alla PA, o il rigetto, essendo la richiesta comunque infondata data la pericolosità sociale del ricorrente.
All'udienza del 30.10.2023 il ricorrente dichiarava in lingua italiana che egli “vive in Italia dal 2007; ha intrattenuto una relazione sentimentale con la OR dal 2007 al 2015, nel 2008 è CP_3 nata la sua prima figlia che ha ora 15 anni e che lui vede con regolarità; Persona_2 il suo primo permesso di soggiorno lo ha avuto per cure mediche per un anno per la nascita della figlia dopo ha avuto un permesso di soggiorno per assistenza minori dal 2011 fino al 2014; Per_2 ha poi contratto matrimonio con la OR in data 28.1.2016 e la relazione è Controparte_2 andata avanti dal 2016 al 2019, quando il rapporto e la convivenza si sono interrotti;
con la signora non ha avuto figli;
ha avuto una carta di soggiorno per questo matrimonio con cittadina CP_2 italiana della durata di cinque anni fino al 2021; ha quindi depositato la domanda di rinnovo di questa carta di soggiorno in data 10.11.2020, quando l'unione con la signora era però già CP_2 terminata;
ora si sta separando dalla moglie, è la moglie che ha depositato il ricorso per separazione, non sa quando, non gli è arrivata a casa la notifica del ricorso;
dalla fine del 2019 ha una relazione sentimentale con la OR dal giugno-luglio Persona_1
2020 è iniziata anche la convivenza con la OR a Lido AD in un appartamento in Per_1 locazione con contratto intestato alla OR in data 8.7.2022 è nata la sua seconda figlia Per_1 dall'unione con la OR;
ora vive dunque con la OR e Per_1 Persona_3 Per_1
Per_ la figlia;
precisa che la sua compagna ha anche un'altra figlia, , di 10 anni, Persona_4 con loro convivente;
ha lavorato in passato in regola come risulta dall'estratto poco e per pochi anni, ha lavorato CP_4 anche in nero;
ha aiutato questa estate la sua compagna che gestisce un panificio pasticceria stagionale a Lido AD lavorando con lei non in regola;
ora non sta lavorando ma sta cercando di essere assunto, ha fatto parecchi colloqui presentandosi con la copia di questo ricorso e con i documenti che aveva prima;
se avesse un permesso di soggiorno potrebbe essere assunto;
è in contatto con la sua famiglia d'origine in Patria, composta da genitori, un fratello e due sorelle;
l'ultimo reato che ha commesso, spaccio, risale all'agosto 2022, è stato arrestato e giudicato per direttissima davanti al Tribunale di Ravenna;
aggiunge che la condanna per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia del 2018 è relativa a condotte da lui tenute nei confronti della compagna
OR negli anni dal 2012 al 2014, e la condanna per lesioni personali e atti CP_3 persecutori del 27.6.2019 è relativa a sue condotte sempre nei confronti della OR CP_3 sempre risalenti al 2019; mentre l'altra condanna per spaccio è per un fatto del 2021; l'avvocato
Maestri ha certamente le sentenze”. Celebratasi l'udienza del 3.7.2024 dandosi corso ad ulteriore istruzione documentale anche sui precedenti del ricorrente, all'udienza del 24.10.2024 veniva sentita la teste OR , la Persona_1 quale, pronunciato l'impegno di rito, dichiarava:
“Sono la convivente del Signor dal 2021, abbiamo vissuto insieme dal 2021 a Lido Parte_1
AD in Viale Rossini 248 fino ad agosto 2024, poi ci siamo trasferiti in Sicilia a Vittoria in provincia di Ragusa dove io sono nata;
viviamo in un appartamento in locazione con contratto intestato ad entrambi;
ho conosciuto il ricorrente sempre nel 2021; abbiamo una figlia, , Persona_3 che è nata a [...] in data [...]; il ricorrente ha regolarmente riconosciuto sua figlia e abbiamo sempre vissuto tutti insieme;
attualmente io non lavoro e seguo la piccina;
invece il mio compagno sta lavorando in una azienda di fiori a Vittoria assunto con regolare contratto CP_5 full time dalle 7 del mattino alla 17 del pomeriggio;
è il mio compagno che provvede al mantenimento mio e di sua figlia;
con noi vive anche l'altra mia figlia, , nata a [...]_5 in data 13.7.2013, che ha 11 anni, nata da una mia precedente relazione;
il padre di Persona_4 non ci aiuta economicamente, quindi il mio attuale compagno provvede economicamente anche per
. Aggiungo che è iscritta a scuola a Vittoria e la piccina ancora non Persona_4 Persona_4 va alla materna. Preciso che quando eravamo a Lido AD il mio compagno lavorava per una società di Milano e la sede di lavoro era a Ravenna vicino alla stazione, e già allora mi aiutava economicamente, anche se allora io lavoravo. Io ho altre due figlie, maggiorenni, di cui una è già mamma, e che vivono tutte e due a Vittoria autonomamente con le loro famiglie. Io non capisco molto di queste cose, ma c'è stata da poco una udienza nella quale l'Avvocato del mio compagno ha chiesto che lui potesse scontare la pena residua - che mi pare sia di tre anni per la condanna per spaccio del
2020 – lavorando, e per questo c'è stato già anche un incontro con i Servizi Sociali, il giudice ha solo rinviato ad una udienza di marzo 2025; abbiamo dato all'Avv. Maestri tutta la documentazione sia relativa al nuovo contratto di locazione, che alla nuova attività di lavoro del mio compagno, che relativa alla pena residua da scontare. Preciso anche che il ricorrente è separato consensualmente dalla moglie OR aggiungo che il ricorrente non ha più contatti con la OR CP_2 [...]
Per_ ma ha sempre visto con regolarità la figlia , che vive con la madre a Lido AD;
Pt_2
Per_ anche io la conosco bene;
ora che ci siamo trasferiti cercheremo di organizzare al meglio affinché il mio compagno possa continuare a vedere sua figlia. L'Avvocato penalista che segue il mio compagno è l'Avv. Francesco Furnari di Ravenna”. All'udienza del giorno 1.4.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il procuratore di parte ricorrente rappresentava come il proprio assistito non sarebbe comparso personalmente trovandosi ristretto in carcere in Sicilia, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti tenutasi in presenza il giorno 29.5.2025 nessuno compariva, avendo il Difensore del ricorrente depositato una memoria in data 29.5.2025 con la quale insisteva nel ricorso chiedendo un rinvio per portare a termine l'istruzione del procedimento, avendo già precisato che il ricorrente si trovava attualmente ristretto in carcere in Sicilia per scontare la pena residua di 7 anni e 8 mesi di reclusione;
il giudice, rilevato che il procedimento necessitava di ulteriore istruzione quanto al profilo della pericolosità sociale del ricorrente, disponeva che la Procura competente versasse nuovamente in atti i certificati penali aggiornati - casellario e carichi pendenti – di: , NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979 – CUI;
Parte_1 C.F._1
NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979 – CON Controparte_6 Parte_3
CUI non noto, che riportava una severa condanna a 5 anni per traffico internazionale di stupefacenti, prodotta in atti;
BEN NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979, CUI NON NOTO;
CP_7
, NATO IN TUNISIA IN DATA 22.12.1979, CUI NON NOTO, Controparte_8 ciò anche al fine di chiarire se si trattasse o meno sempre della stessa persona del ricorrente.
All'udienza del giorno 8.10.2025, celebrata e art. 281 sexies c.p.c., acquisita la documentazione penale richiesta, il Procuratore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna del 13.03.2023 con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex art. 10, D.Lgs.
30/2007, già rilasciata al ricorrente in data 11.2.2016.
Prima di procedere all'esame delle domande svolte dal ricorrente, si deve premettere – al fine di una migliore esposizione dei fatti non contestati - che il ricorrente si trova in Italia dal 2007, dunque da
18 anni;
già nel 2007 iniziava una relazione sentimentale con la OR Persona_6 cittadina italiana, che all'epoca aveva 15 anni e che dopo appena un mese restava in stato interessante;
dall'unione nasceva la prima figlia del ricorrente , classe 2008, che ha ora 17 Persona_2 anni;
questa relazione si protraeva fino al 2015; il ricorrente veniva condannato per maltrattamenti ex art. 572 c.c per fatti compiuti dal 2012 al 2014, per lesioni per fatti compiuti in data 24.5.2014,
26.4.2016 e 29.7.2017 e per atti persecutori per fatti del 29.7.2017, reati tutti avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, reati tutti commessi nei confronti della persona offesa OR sua compagna di allora;
nel 2016 iniziava altra relazione Persona_6 sentimentale con la OR classe 1954, cittadina italiana, di 25 anni più Controparte_2 anziana di lui, con la quale contraeva matrimonio in data 28.1.2016; nel 2019 la moglie decideva di separarsi di fatto dal marito, la convivenza si interrompeva, e i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale in data 24.10.2024; da questa unione non nascevano figli;
dal 2019 il ricorrente si accompagnava con la OR cittadina italiana, con la quale dal 2020 Persona_1 iniziava una convivenza e dalla quale aveva la sua seconda figlia, classe 2022; il Persona_3 ricorrente conviveva con la compagna, la figlia e la figlia della OR Persona_3 Per_1 [...]
, nata nel 2013 da una precedente unione, ciò fino a quando all'inizio del 2025 Persona_5 veniva tratto in arresto mentre si trovava a Vittoria (Ragusa) insieme alla OR e alla figlia, Per_1 per scontare la pena detentiva residua di sette anni e otto mesi di reclusione per i reati da lui commessi e di cui ora si dirà.
Per ciò che concerne i precedenti penali del ricorrente, dai certificati dei Carichi pendenti e del
Casellario giudiziale, depositati su richiesta del giudice anche da ultimo, ed aggiornati al 30.05.2025, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, risulta che a carico del ricorrente
[...]
, individuato anche con uno dei suoi alias , sono state Parte_1 Controparte_6 emesse condanne cumulate in 7 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione residua, mentre nulla risulta a carico di , di e di , altri alias dello stesso Parte_1 Parte_4 Controparte_8 ricorrente (come emerge dal certificato AFIS in atti).
Più specificamente, dal certificato del Casellario giudiziale aggiornato al 30.5.2025 si evince che il ricorrente riportava le seguenti condanne:
1) 11.04.2018 – condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per maltrattamenti – fatti commessi tra il 2012 e il 2016 e lesioni – fatti commessi in data 24.5.2014 e 26.4.2016 – pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, con sospensione dell'esecuzione della pena;
è in atti la sentenza di condanna che dà atto delle gravi condotte minacciose e fisicamente violente del ricorrente nei confronti della giovane compagna di allora e delle lesioni a lei provocate (trauma cranico con policontusioni);
2) 27.06.2019 - condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per atti persecutori e lesioni personali – fatti commessi in data 29.7.2017 – pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione;
3) 10.05.2020 - cumulo delle pene precedenti in riferimento ai reati di cui ai punti 1) e 2) – pena totale di 3 anni e 5 mesi di reclusione, con sospensione dell'esecuzione della pena;
4) 15.07.2020 - ordinanza del Tribunale di Ravenna - rideterminazione della pena per reato continuato in riferimento ai reati di cui ai punti 1) e 2) – pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione;
5) 25.01.2021 - condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti ex art.73, comma 5, DPR n.309/1990 – fatti commessi in data 23.1.2021 – pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, multa di 1.000 euro (la relativa sentenza è in atti); 6) 26.01.2023 - condanna emessa dal Tribunale di Ravenna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, DPR n.309/1990 – fatti commessi in data 14.8.2022 – pena patteggiata in 10 mesi di reclusione con multa di 2.000 euro (la relativa sentenza è in atti);
7) 5.7.2023 – ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna - rideterminazione della pena per reato continuato in riferimento ai reati di cui ai punti 5) e 6) – pena di 11 mesi e 10 giorni di reclusione – multa di euro 2.200,00;
8) 6.07.2023 - cumulo delle pene precedenti di cui ai punti 3), 5) e 6) - pena totale di 3 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione, multa di 2.200 euro, con sospensione dell'esecuzione della pena;
9) 19.12.2023 – sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Bologna irrevocabile in data
11.2.2025, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22.1.2019 dal Tribunale di Ravenna
(inammissibile il ricorso in Cassazione) per acquisto sostanze stupefacenti continuato in concorso ex art.73, comma 1, DPR n.309/1990 – fatti commessi in data 5.2.2008 (non 2003 come indicato) – reclusione 5 anni ed euro 22.000,00 di multa;
è in atti la sentenza di condanna del Tribunale di
Ravenna del 22.1.2019, fattispecie con 18 imputati per traffico internazionale di stupefacenti, la condanna del ricorrente con l'alias , detto interveniva per i fatti di Controparte_6 Pt_3 cui al capo 8 (prescritti i reati di cui ai capi 3 e 11 del capo di imputazione) (sentenza depositata dal ricorrente in data 17.2.2020);
10) 19.2.2025 – cumulo delle pene precedenti di cui ai punti 8) e 9) – pena totale reclusione anni 7, mesi 8 e giorni 10, multa di euro 24.200,00.
Come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà con contestuale ordine di esecuzione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna – SIEP 169/2025 (prodotto dal ricorrente in data 17.3.2025), la pena residua da scontare veniva determinata appunto in anni sette, mesi otto e giorni 10 di reclusione, con multa di euro 24.200,00, ordine cui veniva dato corso come dichiarato dallo stesso ricorrente, che si trova ora in stato di detenzione.
Si evidenzia infine che il ricorrente, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso in Italia, non ha mai lavorato in regola se non brevemente per qualche mese dal dicembre 2023 fino all'agosto 2024
a Ravenna e poi ancora per qualche mese a Vittoria dopo il trasferimento in Sicilia avvenuto nell'agosto 2024, fino alla sua incarcerazione ad inizio 2025.
Ciò premesso per chiarezza espositiva, per quanto riguarda la domanda di rinnovo della carta di soggiorno ex art.10 D.Lgs.n.30/2007, il rapporto di coniugio tra il ricorrente e la cittadina italiana in virtù del quale veniva rilasciata nel 2016 la carta di soggiorno per familiare Controparte_2 di cittadino dell'Unione Europea, risulta pacificamente iniziato in data 28.01.2016 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – allegato a nota dep. il 17.03.2025) e cessato con la separazione nel 2019, come dichiarato dallo stesso ricorrente.
Il ricorrente, nonostante le ripetute richieste, non depositava il ricorso per separazione (che nel 2023 affermava essere stato già depositato dalla moglie), ma risulta agli atti la certificazione anagrafica del
24.10.2024 che dà conto della separazione consensuale intervenuta fra i coniugi in data 24.10.2024.
Non è dato sapere se successivamente i coniugi abbiano o meno divorziato, nulla avendo il ricorrente né dedotto né prodotto in merito.
Il ricorrente nulla allegava né provava né chiedeva di essere ammesso a provare con istruzione orale relativamente ai presupposti di cui agli art.12, commi 2 e 4, e 14, comma 2, D.Lgs. n.30/2007 per il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio o quanto al diritto al soggiorno permanente dei familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro (non vi
è prova della durata del soggiorno regolare e continuativo del ricorrente sul territorio nazionale, né il ricorrente dimostrava di svolgere una attività lavorativa disponendo di risorse sufficienti al suo mantenimento).
Ad ogni buon conto, ogni considerazione in merito è del tutto superata dal giudizio di pericolosità del ricorrente di cui nel prosieguo, ostativo al rinnovo della carta di soggiorno ex art.10 D.Lgs.n.30/2007.
Passando alla disamina della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari formulata dal ricorrente, fondata sull'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di due minori cittadine italiane (classe 2008 la primogenita e classe 2022 la secondogenita), non essendovi convivenza con le figlie cittadine italiane - in quanto la primogenita non convive più con il padre da molti anni, e quanto alla secondogenita il ricorrente si trova detenuto in carcere in Sicilia dove sta scontando la pena residua di anni 7 e mesi 8 di reclusione (cfr. verbale ud. del 29.05.2025 –
Certificato dei carichi pendenti depositato in data 31.05.2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna) - occorre fare riferimento all'art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs 286/98.
Secondo l'art. 30, primo comma lett. d) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, «fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana».
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del D.lgs.
286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative...
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
La disposizione, in funzione di una rafforzata tutela dei diritti soggettivi dei minori con cittadinanza italiana, prevede una protezione piena della relazione filiale e genitoriale, sul presupposto che persino in carenza di convivenza i minori siano titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione allo stato claudicante o incerta con uno/a dei propri genitori. Anche nell'ipotesi in cui tale relazione si sia interrotta o si sia sfaldata, il sistema tende dunque a predisporre ogni intervento funzionale alla ricostruzione del rapporto, sul presupposto che il migliore interesse dei minori risieda sempre nel mantenimento della bigenitorialità e di un proficuo rapporto con entrambi i genitori. A tale diritto soggettivo del bambino corrisponde la responsabilità del genitore, declinata in termini, prima che di diritti, di doveri di accudimento, di cura, di educazione e di contributo al loro mantenimento.
Come si è detto, dalla istruzione del presente procedimento risulta che il ricorrente intrattenga rapporti sia con la primogenita (sia pure a distanza, avendo egli deciso di trasferirsi in Sicilia allontanandosi dalla figlia), sia con la seconda figlia.
Il ricorrente non veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, pur essendo le due figlie ora accudite in via esclusiva dalle loro madri.
Come rilevato dalla Suprema Corte, sino a che sussista la responsabilità genitoriale, il diritto soggettivo del minore è inderogabile e la sola condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno è rappresentata da una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, all'esito di un procedimento che assicura un adeguato vaglio del suo interesse (cfr. Corte di cassazione, sentenza del 4 febbraio 2005, n. 2358, per cui «ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo»).
Nella specie viene allegata la sussistenza del rapporto genitoriale con due cittadine italiane minorenni residenti sul territorio italiano, per le quali è pure pacifica la, tuttora perdurante, responsabilità genitoriale del ricorrente, sicché i fatti allegati sono in tutta evidenza costitutivi della fattispecie di cui al menzionato art. 30, primo comma lettera d), D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Ciò premesso e proseguendo nella disamina, sotto entrambi i profili esaminati, sia quanto al rinnovo della carta di soggiorno ex art.10 D.Lgs.n.30/2007, sia quanto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.30, comma 1, lett.d), TUI, si deve procedere al dirimente giudizio di pericolosità sociale del ricorrente,
Riguardo al presupposto della pericolosità sociale, va osservato quanto segue, in particolare quanto al permesso di soggiorno ex art.30, comma 1, lett.d), TUI.
Come noto, l'art. 5 comma quinto seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 prevede che
«nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
Ciò posto, è dunque indubbio che il bilanciamento richiesto dalla disposizione citata deve tenere conto dello specifico legame che unisce il ricorrente alle due figlie, cittadine italiane, e della specifica protezione che l'ordinamento giuridico assicura, come si è detto, all'interesse superiore dei minori esaminando la loro situazione familiare, posto peraltro che -in astratto- l'espulsione del genitore (se seguito anche dall'altro genitore o se trattasi di unico genitore) potrebbe condurre addirittura a una forzata espulsione di fatto dello stesso bambino italiano, certamente inammissibile perché contraria a valori essenziali dell'ordinamento.
Non essendo invero ammissibile che l'ordinamento costringa un proprio cittadino, minorenne, ad abbandonare il territorio italiano, il bilanciamento imposto dal sistema deve evitare, per quanto possibile, che un minore italiano si trovi nella condizione di scegliere fra l'allontanamento di fatto dal proprio paese e la rottura d'ogni legame coi propri genitori. Né l'applicazione della disposizione può essere ristretta dalla possibilità di richiedere eventualmente ad altra Autorità giudiziaria l'applicazione della diversa disposizione di cui all'art. 31 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, posto che nella specie il Tribunale è comunque tenuto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti nella norma di cui all'art. 30 cit., in concreto applicabile.
Calando nel caso di specie il bilanciamento di cui sopra, si richiama qui la disamina relativa ai precedenti penali del ricorrente, che si trova ora in stato di detenzione per scontare le pene a lui inflitte.
Come visto, il ricorrente risulta gravato da plurimi precedenti riconducibili ad una deplorevole condotta posta in essere per più di dieci anni sia in ambito domestico con maltrattamenti in famiglia, lesioni ed atti persecutori ai danni della prima compagna, Sig.ra sia in materia Persona_6 di stupefacenti per detenzione illecita e traffico internazionale prevalentemente di eroina e cocaina, reati tutti gravi, anche lesivi della incolumità personale, particolarmente odiosi, gli ultimi dei quali commessi nel 2021 e nel 2022, quindi in tempi recenti, in assenza di stabile attività lavorativa, per i quali il ricorrente ha iniziato da poco a scontare una lunga pena detentiva di quasi otto anni di reclusione (cfr. certificati penali aggiornati – dep. il 31.05.2025).
Ritiene il Collegio, in accordo con le motivazioni sottese al diniego opposto dalla Questura di
Ravenna, che la pericolosità, derivante dai fatti delittuosi alla commissione dei quali il ricorrente dimostra una evidente abituale propensione, assurge al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i parametri indicati da Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719
(dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano) che, per quanto indicati per l'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 devono ritenersi applicabili al caso di specie nei seguenti termini.
Alla luce della recidiva e grave condotta delittuosa del ricorrente non pare potersi ricavare alcun elemento dimostrativo di un reale e proficuo suo apprezzabile inserimento sociale, né un grado di lecita e costruttiva integrazione nel territorio nazionale.
Si deve poi osservare che nella fattispecie le due minori sono seguite ed accudite in via esclusiva dalle loro madri, cittadine italiane;
l'apporto del padre nella crescita delle sue figlie appare, allo stato, del tutto inutile se non dannoso, trovandosi egli ristretto in carcere ove rimarrà per un lungo arco temporale;
accertata la pericolosità del padre, il superiore interesse delle due figlie non viene certamente tutelato dal padre, ma unicamente dalle loro rispettive madri, che se ne occupano in via esclusiva. Dunque, nel bilanciamento tra la vita privata e familiare in Italia del ricorrente e l'ordine e la sicurezza pubblica prevale la rilevanza da attribuire a questi ultimi a fronte delle gravi condotte criminali del ricorrente, ritenuto specificatamente pericoloso, ed essendo il superiore interesse delle figlie tutelato unicamente dalla presenza delle loro madri.
Invero, il bilanciamento tra gli interessi pubblici, da una parte, e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero ed il diritto all'unità familiare, dall'altra, non può comportare una prevalente e automatica propensione verso tale secondo versante, a fronte della gravità delle condotte del ricorrente, e sempre considerata la presenza a fianco delle minori cittadine italiane delle loro madri;
pertanto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'unità familiare ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, art. 30, co. 6, D.Lgs. 286/98, art. 8 CEDU, art. 3 Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo del 1989, non può trovare accoglimento.
Venendo, infine, alla disamina relativa alla domanda subordinata di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, parte II, TUI nella formulazione previgente rispetto al DL n.20/2023 conv. con L.n.50/2023 essendo la domanda stata depositata dal ricorrente in data 10.11.2020, si deve preliminarmente evidenziare che ai sensi dell'art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce: “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, la denominazione del titolo di soggiorno richiesto dallo straniero non è vincolante per l'Amministrazione, che è comunque tenuta a valutare – per previsione di legge – la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un qualunque titolo di soggiorno previsto dalla legge, anche se diverso da quello richiesto dall'interessato, sempre che – come nella fattispecie – il ricorrente abbia prospettato in quella sede elementi di fatto qualificabili come presupposti riconducibili alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
La domanda è dunque ammissibile in questa sede, avendo il ricorrente impugnato il diniego tempestivamente nel termine di legge di 30 giorni (notifica del 19.4.2023 – deposito del ricorso del
4.5.2023).
Sul punto, va osservato poi come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente
(con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19
D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto
e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione
(nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n.
130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi “l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo
a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite, come detto, della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente
(sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere
“ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in
Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_7 accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
OM c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza NI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Nel caso di specie, la reiterata commissione dei reati menzionati, indicativi di una pericolosità del soggetto per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, secondo il giudizio espresso nel provvedimento del Questore e condiviso da questo Collegio in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 20719; Cass. sez. I, 8 ottobre
2018, n. 24739), comporta che l'esigenza di tutela della vita personale e familiare receda.
Infatti, non sussistono dubbi sul fatto che i gravi reati commessi in un ampio arco temporale di dieci anni dal ricorrente, attualmente recluso in carcere in Sicilia per scontare una lunga pena detentiva, siano espressivi di uno stile di vita improntato all'illecito e dunque idonei a rivelare l'esistenza di un apprezzabile pericolo per la generale convivenza e per la sicurezza dello Stato italiano, laddove per converso risulta che il ricorrente – nonostante si trovi in Italia da oltre diciotto anni – abbia intrapreso regolare attività lavorativa soltanto nel dicembre 2023, dunque meno di due anni or sono, e per pochissimi mesi (cfr. documentazione lavorativa dep. in data 8.04.2024 e 2.07.2024).
Dunque, neppure la domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale merita accoglimento.
Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RIGETTA
il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale del 31 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso