Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 230/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 3023 del 13.10.23 Oggetto: pagamento assegni nucleo familiare sulla pensione VO/10054027
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 230.2024 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Parte_1
Pietro Attilio Galati, domiciliatario;
APPELLANTE contro con sede in Roma in persona del presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, come da procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avv. Salvatore Graziuso, domiciliatario;
APPELLATO
All'udienza del 2.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
FATTO
per la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale, dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento del richiesto (ANF a far data dal 2013),
l' era stato condannato al pagamento di un mezzo delle spese del giudizio (€ 500) CP_1
compensando il residuo.
Lamentava l'erroneità della decisione in punto di: 1) declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché il beneficio richiesto, e poi riconosciuto con il pagamento in corso di giudizio, non copriva l'annualità 2013 avendo solo decorrenza 2014; 2) declaratoria di compensazione delle spese del giudizio, stante la totale soccombenza dell' . CP_2
Pertanto veniva reiterata la domanda già avanzata in I grado con rifusione delle spese del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L' nella memoria di costituzione non contestava gli avversi argomenti e CP_1
concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo provveduto, medio tempore al pagamento della annualità 2013 a far data dal luglio, poiché per il pregresso risultava un reddito ostativo alla erogazione del beneficio.
La causa, dopo discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo del quale si
è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come chiarito nelle memoria di costituzione (e documentazione ivi allegata) CP_1
l' ha riconosciuto il proprio debito residuo pari a € 1.671,84; tale importo non è CP_2
stato contestato dal creditore e deve ritenersi satisfattivo delle ragioni azionate.
Quanto alla censura sull'operata compensazione delle spese in ragione di un mezzo,
l'appello risulta fondato;
effettivamente la ragione esplicitata dal giudice, a fondamento delle determinazione adottata (“..considerata la condotta processuale tenuta dal resistente…di aver provveduto al riconoscimento della prestazione…in epoca successiva al depsoito del ricorso…appare equo…”), si riduce ad una mera clausola di stile inidonea a derogare al criterio della soccombenza che deve regolamentare il criterio di ripartizione delle spese del giudizio. Le spese del giudizio vanno dunque rideterminate, nei modi e termini di cui al dispositivo che segue, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità e serialità della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'8.4.2024 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza del 13.10.23 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata condanna l' al pagamento in favore dell'appellante di € 1.671,84 oltre accessori dal di del CP_1
dovuto condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 886 per il I grado ed in € 962 per il II, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge con distrazione per l'avv. Pietro Attilio
Galati
Detratto quanto eventualmente corrisposto
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 2.4.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI