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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9298/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio degli avv. MAUGERI STEFANO ANGELO e TROVATO EUGENIA, elettivamente domiciliati in Via Cataldi n. 12 93012 Gela, presso il difensore avv. MAUGERI
STEFANO ANGELO
ATTORI
contro
:
(C.F. ) e per essa quale procuratrice speciale Parte_4 P.IVA_1
(codice fiscale ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MICHELE e Parte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI LILIO, 95 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. FERRARI
MICHELE
CONVENUTO
Con l'intervento di:
, ( partita IVA ) rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Parte_6 P.IVA_3 loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
pagina 1 di 16 Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
- INTERVENUTA
Posta in decisione all'udienza del 24.2.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 07.07.2022, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, Parte_2 Parte_3 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto Parte_4 ingiuntivo R.G. 290/2022 n. 2404/2022 del 31.05.2022, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 513.098,20, oltre interessi come da ricorso monitorio e spese del procedimento monitorio, quale insoluto derivante dal mutuo fondiario sottoscritto tra il debitore principale e in data 28 novembre 2007, rapporto garantito anche da Parte_7 Parte_6 una fideiussione specifica rilasciata da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti eccepivano preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per asserita inesistenza della procura alle liti.
Eccepivano, ancora preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo a Parte_4
per non avere la stessa "fornito alcuna prova della presunta cessione a suo favore del preteso
[...] credito del quale chiede il pagamento".
Eccepivano, altresì, la nullità dell'art. 5 bis del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di deroga agli artt. 1939, 1945, 1955 e 1957 c.c., assumendo la natura vessatoria delle clausole contenute nel predetto articolo per contrarietà agli artt. 34 e 36 Cod. cons. e, dunque, la nullità della disposizione contrattuale, in ragione della qualità di consumatori dai medesimi rivestita.
Contestavano, nel merito, l'insussistenza e indeterminatezza della quantum debeatur riportato nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., ed in particolar modo assumendo la nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo per oggettiva indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, con pagina 2 di 16 conseguente violazione dell'art. 117 TUB, commi 4 e 7, nonché per usurarietà dei tassi di interesse ex art. 1815 c.c.
Pertanto, gli opponenti concludevano chiedendo al Tribunale adito di: “[...] (i) in accoglimento delle ragioni indicate alla superiore lettera B, punto 1, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza di procura alle liti all'avvocato Michele
Ferrari; in coerenza e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui
è causa;
(ii) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, in accoglimento delle ragioni indicate alla superiore lettera B, punto 2, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolarità del credito in capo a in coerenza e per Parte_4
l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima
e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il Parte_4 provvedimento monitorio per cui è causa;
(iii) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa, e dunque gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 3, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 5 bis del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di deroga agli articoli 1939, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma quinto, e dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, in combinato disposto con gli articoli 1418, primo comma, e 1419, comma secondo, del codice civile;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima e nulla dovevano ai precedenti cedenti Parte_4
e per intervenuta decadenza dal diritto di pretendere il pagamento Parte_6 Controparte_1 dagli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1957 del codice civile e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(iv) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa, e dunque gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 4, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 5 bis del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di deroga agli articoli 1939,
1945, 1955 e 1957 del codice civile per contrasto con gli articoli 2 comma secondo, lettera a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima
e nulla dovevano ai precedenti cedenti e Parte_4 Parte_6 CP_1 per intervenuta decadenza dal diritto di pretendere il pagamento dagli odierni opponenti ai sensi
[...]
e per gli effetti dell'articolo 1957 del codice civile e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e pagina 3 di 16 dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(v) senza recesso alcuno dalle superiori domande, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, e dunque ancora più gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 5, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 3 del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di esposizione del tasso di interesse corrispettivo per violazione dell'articolo 117, commi quarto e settimo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (Testo Unico ANrio), in combinato disposto con gli articoli 1344, 1346, 1418, 1419 del codice civile;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e Parte_4 dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(vi) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa, e dunque ancora più gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 6, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 3 del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di esposizione del tasso di interesse corrispettivo per violazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, comma secondo, del codice civile, come riformulato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in combinato disposto con gli articoli 1344,
1346, 1418, 1419 del codice civile;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima e sempre in coerenza e per Parte_4
l'effetto revocare e dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(vii) in accoglimento delle ragioni ed eccezioni come sopra partitamente e gradatamente esposte, accertare, e dichiarare l'inesistenza in capo a del vantato credito di Euro 510.085,66, Parte_4 ed in coerenza e per l'effetto, determinato il corretto saldo finale del contratto di mutuo fondiario del
28 novembre 2007 ai rogiti del notaio dott. (Repertorio n. 94961; Raccolta Persona_1
22322), eventualmente operata la compensazione legale o in subordine giudiziale delle opposte partite di dare ed avere, revocare o con qualsiasi altra statuizione privare di giuridico effetto il ridetto
Decreto Ingiuntivo numero 2404/2022 emesso dal Tribunale di Catania, Giudice Unico dott.ssa
Chiara Salamone, in data 26 maggio 2022 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2021, nel giudizio portante il numero 290/2022 R.G.A.C.; (viii) condannare al pagamento Parte_4 delle spese di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex articolo 93 del codice di procedura civile per avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. Con espressa riserva di modifica delle domande proposte anche in ragione delle domande, eccezioni e deduzioni avversarie, di ulteriore produzione documentale e di ogni altra richiesta istruttoria, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile”. pagina 4 di 16 Con comparsa responsiva del 17.01.2024 si costituiva in giudizio e per Parte_4 essa quale procuratrice speciale chiedendo il rigetto della presente opposizione e Parte_5 contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con atto di intervento del 23.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_6 della presente opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 3.05.2023 questo Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, anche in virtù dell'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria per conformità allo schema
ABI, e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del
25.07.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza dell'11.10.2023, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 25.03.2024.
Con ordinanza del 23.04.2024, questo Giudice, non ravvisando la necessità di disporre la chiesta CTU tecnico-contabile, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.2025.
Indi all'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto alla preliminare eccezione di inesistenza di procura alle liti conferita all'avv. Ferrari, essa va disattesa per le seguenti ragioni.
Gli opponenti assumono che non avrebbe rilasciato la procura alle liti Parte_4 necessaria per promuovere l'azione monitoria nei confronti degli stessi, trattandosi di procura che "non contiene alcun elemento di collegamento che possa far presumere, anche solo implicitamente, che la procura speciale sia stata rilasciata all'avvocato Michele Ferrari per avviare un procedimento monitorio nei confronti degli odierni opponenti".
L'eccezione non pare fondata.
Invero nella procura ad litem in esame si riscontrano tutti gli elementi essenziali idonei a conferirne validità, i quali, sebbene non espressamente individuati dal legislatore, consistono notoriamente nell'indicazione delle generalità del soggetto che conferisce la procura (parte sostanziale, nella specie
, delle generalità dell'avvocato (nella specie l'avv. Michele Ferrari) ed, Parte_4 infine, nell'ampiezza della procura (solo se si intende conferirla per più gradi di giudizio). pagina 5 di 16 La procura alle liti in oggetto, dunque, non è affetta da alcuna nullità, essendo tra l'altro in essa specificato che è stata rilasciata "nell'incardinando ricorso per ingiunzione di pagamento"; e ad ogni modo non può dirsi "inesistente", configurandosi un simile vizio solo se essa procura manchi del tutto.
Quanto, invece, all'asserito difetto di titolarità del credito i capo a essa si Parte_4 presenta infondata, sia in relazione alla documentata indicazione delle fusioni e delle operazioni societarie che si sono susseguite dalla data della stipulazione del contratto di mutuo oggetto di causa sino alla data odierna, sia in relazione alla specifica inclusione del credito derivante dal predetto mutuo nell'ambito delle cessioni pro soluto di cui agli avvisi riportati sulla Gazzetta Ufficiale.
Il rapporto di mutuo fondiario del 28.11.2007 a rogito notaio , Rep. 94961, Persona_1
Racc. 22322 è sorto fra il Banco di Sicilia S.p.A. e – debitore principale del rapporto Parte_7 di mutuo – a cui è stata erogata la somma di € 480.000,00. Tale rapporto è poi passato, ex parte creditoris, nella titolarità di a seguito e per effetto della fusione (a rogito notaio Parte_6 di Torino in data 19.10.2010) per incorporazione del Banco di Sicilia S.p.A. in Persona_2
In luogo di quest'ultima, successivamente, è divenuta titolare del credito relativo al Parte_6 contratto di mutuo de quo la n forza di un contratto di cessione concluso in data Parte_8
11.10.2019 avente ad oggetto tutti i crediti classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della
AN d'IA n. 272/2008, risultanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
Parte II n. 121 del 15.10.2019. Da ultimo, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 30 settembre 2020 ha Parte_4 concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai Controparte_1 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico ANrio, ai sensi del quale, la SPV ha acquistato pro soluto e in blocco dalla Cedente - con effetti a decorrere dal 1° ottobre 2020 "ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento".
Della predetta cessione è stato dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna;
il che -nel particolare caso delle cessioni di crediti in blocco di cui all'art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione (L. n. 130 del 1999)- rende l'avvenuta cessione efficace nei riguardi dei debitori ceduti, dispensando le società di cartolarizzazione dall'onere di notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tra i vari modi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni pagina 6 di 16 stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
ed, infine, le dichiarazioni confessorie della cedente, allegate alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. docc. 9 e 10 prod. opposta).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass. 31188/2017;
Cass. n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Gli odierni opponenti hanno dedotto, poi, la nullità dell'art. 5 bis del contratto di mutuo sottoscritto tra il mutuatario ed in data 28 novembre 2007 (disciplinante la regolamentazione della garanzia Parte_6 fideiussoria prestata dagli stessi) per violazione degli artt. 34 e 36 del Codice del consumo, dal momento che la clausola in commento veniva predisposta unilateralmente dalla AN e non formava oggetto di apposita negoziazione tra le parti, sebbene i medesimi ricoprissero la qualità di consumatori.
Fermo restando che gli opponenti non hanno offerto prova alcuna del fatto che gli stessi ricoprissero la qualifica di “consumatore” e che l'art. 34, comma 4, del Codice del consumo prevede espressamente pagina 7 di 16 che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, va rilevato che la clausola in questione risulta comunque inserita in un atto pubblico
(ossia, il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data 28 novembre 2007).
Come a più riprese accertato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti;
non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art.
1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (cosi Cass. civ.,
S.U. 10.1.1992, n. 193; nello stesso senso, cfr. Cass. civ., Sez. 1^, 28.8.2004, n. 17289; Cass. civ., Sez.
2^, 20.6.2017, n. 15237; Cass. civ., Sez. 6^ - 2, 16.7.2020, n. 15253)” (cfr.Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 5289 del 4 agosto 2022).
Appare, inoltre, evidente che un'eventuale trattativa individuale l'eventualedoppia sottoscrizione della clausola non possano, certamente, trovare applicazionenell'ambito del contratto pubblico notarile, come chiaramente disposto dall'art. 51L.N. (che prevede un'unica sottoscrizione in calce all'atto redatto dalNotaio).
Ciò in quanto l'intervento del Notaio, da un lato, costituisce una garanzia per il contraente debole
(consentendo di esclude che il contratto possa essere stato predisposto unilateralmente); dall'altro, attesta che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà delle parti.
Inoltre, l'ulteriore disposizione richiamata dagli opponenti (ovvero, l'art. 34 cod. cons.) attiene soltanto alle clausole che mirino a: “a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte
o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Quanto all'asserita intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1957 c.c., si osserva poi quanto segue.
Come è stato correttamente sollevato dalle difese dei convenuti, la materia di cui all'art. 1957 c.c. non è sottratta alla disponibilità delle parti, bensì è derogabile dall'autonomia privata. La stessa, infatti, “può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass., Sez. III, 9 dicembre 1997, n. 12456; conforme Cass., Sez. III, 22 giugno 1993, n.
pagina 8 di 16 6897; Corte App. Milano, 1° marzo 1996; Trib. Crema, 2 gennaio 1993; Trib. Cagliari, 20 maggio
1995).
Nondimeno, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. non può, nel caso in esame, essere inclusa tra le clausole vessatorie, la cui nullità ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) del Codice del Consumo potrebbe venire in rilievo solo in assenza di una trattativa “individuale” e “specifica”.
La doglianza in esame risulta comunque non fondata nel merito, in quanto: (i) il 1° comma della disposizione in esame recita testualmente che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; (ii) come espressamente riferito anche dalla difesa degli opponenti, il debitore principale decadeva dal beneficio del termine in data 18 aprile Parte_7
2016; (iii) provvedeva alla notifica di un atto di precetto nei confronti del mutuatario già in Parte_6 data 17 ottobre 2016 (cfr. doc. 3 prod. intervenuta).
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto la nullità della fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della L. 287/1990, asserendo che la clausola 5 bis del contratto di mutuo sottoscritto con la AN riprodurrebbe le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2003.
In ordine alla nullità delle fideiussioni per contrasto alla normativa antitrust, la Suprema Corte di
Cassazione – nell'ambito di un acceso dibattito circa le sorti del contratto a valle ricalcanti le clausole del modello “ABI” e la tipologia di tutela, risarcitoria o reale, in favore del contraente c.d. debole – sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo, piuttosto che, la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico.
In tal senso, è di massimo rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite del 30 dicembre 2021, n. 41994 che così si è espressa "nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la AN, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e
8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità
Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti".
Sul punto, è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite del 30 dicembre
2021, n. 41994 che ha espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di pagina 9 di 16 intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti."
Va considerato, in particolare, che la Corte afferma che solo la “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determina la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c. mentre “non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt.
1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità” o, ancora, aggiunge che “è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte vietata - di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
Le suddette clausole vietate, in quanto poste in violazione della normativa antitrust, sono specificamente:
- le cd. “clausole di reviviscenza” e corrispondenti a quelle previste all'art. 2 dello schema ABI (in cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”);
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. e corrispondente a quella prevista all'art. 6 dello schema ABI
(che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”);
- la c.d. “clausola di sopravvivenza” di cui all'art. 8, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Inoltre, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità pagina 10 di 16 mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della AN d'IA (tempestivamente prodotto in atti dall'opponente), che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (cfr. Trib. Catania, sez. IV, sent.
26.03.2020, confermato da Corte d'Appello di Catania, sent. 9 marzo 2022, n. 719).
Tuttavia, parte opponente è, in ogni caso, onerata (per quanto siffatto onere sia comunque da contemperare con l'asimmetria informativa intercorrente tra soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso) dall'allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta lesiva della disciplina anticoncorrenziale, tra cui bisogna annoverare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti attenzionati, dell'intesa antitrust e della sua illiceità.
In proposito la stessa S.C. ha avuto modo di esporre come “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della AN d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ.. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es., Cass.
11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della AN d'IA non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (Cass., Sez. I Civ., ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018,). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr. Cass. 22 maggio 2019 n. 13846).
Vero è che, di fronte alla fideiussione in oggetto ed appartenente al novero delle fideiussioni c.d.
“specifiche”, la Suprema Corte, con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale.
Tuttavia, l'eventuale coincidenza contenutistica delle clausole previste dalla fideiussione con quelle nulle dello schema ABI non è, di per sé, sufficiente ad avallare l'illiceità delle stesse, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la AN abbia effettivamente adottato una condotta pagina 11 di 16 anticoncorrenziale;
occorre, infatti, la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e la successiva attività contrattuale, la quale, tuttavia, non è stata fornita dagli opponenti.
Ferma la tempestiva produzione in giudizio del provvedimento dell'Autorità garante, la difesa degli opponenti (i) non ha prodotto, infatti, alcun documento idoneo a comprovare l'asserito collegamento tra l'intesa concorrenziale a monte ed il contratto di fideiussione a valle, nonostante risulti onerata dell'onere di provare che “la fideiussione prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019); (ii) si è limitata ad allegare in atti esclusivamente taluni contratti di mutuo stipulati dalla stessa evidentemente inidonei ad Parte_6 accertare l'esistenza di un'intesa “anticoncorrenziale”.
Ad ogni modo, la domanda formulata dagli opponenti non potrà, comunque, trovare accoglimento anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994).
La Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, concluso per la nullità parziale dei contratti di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della legge 287 del
1990, rilevando che “deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Ne va tralasciato il rilievo che la nullità parziale e idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di conservazione del negozio”.
Gli opponenti hanno, infine, dedotto l'illegittimità dell'obbligazione garantita, asserendo che, per mezzo dell'elaborato depositato in data 7 maggio 2018, il CTU nominato dal Tribunale di Velletri avrebbe già accertato sia l'indeterminatezza che l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla
AN.
In primo luogo, secondo gli opponenti, il tasso di interesse riportato all'art. 3 del contratto di mutuo risulterebbe indeterminato, alla luce di un'asserita discrepanza tra il TAN contrattuale ed il TAE
“estrapolato” dal perito nominato nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto promosso dal mutuatario (con conseguente necessità di disporre l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117
T.U.B.).
La doglianza è destituita di fondamento, in quanto, nei contratti di mutuo, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso, tanto che la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione, Par nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell' – è concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso pagina 12 di 16 mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (cfr. Trib. Roma 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza
18.8.2017; Trib. Vercelli, 11.12.2020 n, 1040; Trib. Cassino 13.10.2022, n.1388 Trib. Piacenza
03.05.2023, n.253).
Inoltre, è comunque possibile procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento ai “Tassi
Bot” (ex art. 117, comma 7, T.U.B.) solo nel caso di mancata indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione (comma 4), nonché nel caso in cui le clausole contrattuali determinative degli interessi facciano espresso rinvio agli usi (comma 5).
Le fattispecie appena esaminate non rientrano nel caso in esame, in quanto all'interno del contratto di finanziamento de quo è individuata sia la misura del T.A.N. che ogni altra condizione economica.
In secondo luogo, gli odierni opponenti affermano che il rapporto oggetto di causa risulterebbe in usura, in quanto “il contratto di finanziamento per cui è causa prevede un TAEG effettivo alla prima rata di ammortamento che è pari al 18,769% (cfr. Relazione di CTU, pagina 34), e quindi è superiore al tasso soglia usura fissato al 9,09% dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2007”.
Anche tale doglianza si presenta infondata nel merito.
È, difatti, ormai consolidato il principio per cui la verifica del rispetto della soglia usura deve essere necessariamente condotta sulla base delle Istruzioni di AN d'IA tempo per tempo vigenti, trattandosi di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare nonché indispensabili per una corretta applicazione della normativa anti-usura (in quanto ogni eventuale calcolo del T.E.G. effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato erroneo, inattendibile e, soprattutto, disomogeneo).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, infatti, “le Istruzioni della AN
d'IA in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”. Del resto, “nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall'Organo di Vigilanza, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni. Conseguentemente, non puo tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti” (Tribunale di Milano, sentenza n. 7234 del03 giugno
2014; si veda anche, tra le tante, Tribunale di Milano, sentenza 20.10.2015, n. 11722; Tribunale di
Monza, sentenza n. 2791 del 03.11.2015; Tribunale di Milano, sentenza n. 10737 del 24.09.2015;
pagina 13 di 16 Tribunale Rovigo, sentenza 11.03.2015; Tribunale Avezzano, ordinanza 21.01.2015; Tribunale di
Milano 23 dicembre 2014; Tribunale di Milano 21 ottobre 2014; decisione 20.07.2015). CP_2
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr.
Trib. Roma sent. 14.10.2015 n. 20694).
Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla AN, l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Peraltro i tassi in esame risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697
c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886). pagina 14 di 16 Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Va, infine, rilevato come solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. gli opponenti abbiano dedotto, per la prima volta, che il piano di ammortamento “alla francese” (applicato al contratto di mutuo oggetto di causa) risulterebbe governato da un regime finanziario composto e che la sua omessa indicazione, da parte della AN, comporterebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB.
Tale doglianza, essendo stata introdotta dagli opponenti nel presente giudizio solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.c., e quindi oltre i termini per “precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte”, si presenta per ciò solo inammissibile e, quindi, non potrà essere esaminata nel merito.
Da ultimo, si evidenzia che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023 n.
9479), in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9298/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 15 di 16 - RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2404/2022 del 31.05.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e della interveniente , che liquida per ciascuna in complessivi € 12.200,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9298/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio degli avv. MAUGERI STEFANO ANGELO e TROVATO EUGENIA, elettivamente domiciliati in Via Cataldi n. 12 93012 Gela, presso il difensore avv. MAUGERI
STEFANO ANGELO
ATTORI
contro
:
(C.F. ) e per essa quale procuratrice speciale Parte_4 P.IVA_1
(codice fiscale ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MICHELE e Parte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI LILIO, 95 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. FERRARI
MICHELE
CONVENUTO
Con l'intervento di:
, ( partita IVA ) rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Parte_6 P.IVA_3 loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
pagina 1 di 16 Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
- INTERVENUTA
Posta in decisione all'udienza del 24.2.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 07.07.2022, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, Parte_2 Parte_3 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto Parte_4 ingiuntivo R.G. 290/2022 n. 2404/2022 del 31.05.2022, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 513.098,20, oltre interessi come da ricorso monitorio e spese del procedimento monitorio, quale insoluto derivante dal mutuo fondiario sottoscritto tra il debitore principale e in data 28 novembre 2007, rapporto garantito anche da Parte_7 Parte_6 una fideiussione specifica rilasciata da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti eccepivano preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per asserita inesistenza della procura alle liti.
Eccepivano, ancora preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo a Parte_4
per non avere la stessa "fornito alcuna prova della presunta cessione a suo favore del preteso
[...] credito del quale chiede il pagamento".
Eccepivano, altresì, la nullità dell'art. 5 bis del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di deroga agli artt. 1939, 1945, 1955 e 1957 c.c., assumendo la natura vessatoria delle clausole contenute nel predetto articolo per contrarietà agli artt. 34 e 36 Cod. cons. e, dunque, la nullità della disposizione contrattuale, in ragione della qualità di consumatori dai medesimi rivestita.
Contestavano, nel merito, l'insussistenza e indeterminatezza della quantum debeatur riportato nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., ed in particolar modo assumendo la nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo per oggettiva indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, con pagina 2 di 16 conseguente violazione dell'art. 117 TUB, commi 4 e 7, nonché per usurarietà dei tassi di interesse ex art. 1815 c.c.
Pertanto, gli opponenti concludevano chiedendo al Tribunale adito di: “[...] (i) in accoglimento delle ragioni indicate alla superiore lettera B, punto 1, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza di procura alle liti all'avvocato Michele
Ferrari; in coerenza e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui
è causa;
(ii) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, in accoglimento delle ragioni indicate alla superiore lettera B, punto 2, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolarità del credito in capo a in coerenza e per Parte_4
l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima
e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il Parte_4 provvedimento monitorio per cui è causa;
(iii) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa, e dunque gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 3, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 5 bis del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di deroga agli articoli 1939, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma quinto, e dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, in combinato disposto con gli articoli 1418, primo comma, e 1419, comma secondo, del codice civile;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima e nulla dovevano ai precedenti cedenti Parte_4
e per intervenuta decadenza dal diritto di pretendere il pagamento Parte_6 Controparte_1 dagli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1957 del codice civile e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(iv) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa, e dunque gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 4, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 5 bis del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di deroga agli articoli 1939,
1945, 1955 e 1957 del codice civile per contrasto con gli articoli 2 comma secondo, lettera a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima
e nulla dovevano ai precedenti cedenti e Parte_4 Parte_6 CP_1 per intervenuta decadenza dal diritto di pretendere il pagamento dagli odierni opponenti ai sensi
[...]
e per gli effetti dell'articolo 1957 del codice civile e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e pagina 3 di 16 dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(v) senza recesso alcuno dalle superiori domande, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, e dunque ancora più gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 5, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 3 del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di esposizione del tasso di interesse corrispettivo per violazione dell'articolo 117, commi quarto e settimo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (Testo Unico ANrio), in combinato disposto con gli articoli 1344, 1346, 1418, 1419 del codice civile;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima e sempre in coerenza e per l'effetto revocare e Parte_4 dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(vi) senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa, e dunque ancora più gradatamente, in accoglimento delle ragioni della eccezione riconvenzionale indicate alla superiore lettera B, punto 6, accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'articolo 3 del contratto di mutuo fondiario contenente la clausola di esposizione del tasso di interesse corrispettivo per violazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, comma secondo, del codice civile, come riformulato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in combinato disposto con gli articoli 1344,
1346, 1418, 1419 del codice civile;
in coerenza e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti alla medesima e sempre in coerenza e per Parte_4
l'effetto revocare e dichiarare inefficace il provvedimento monitorio per cui è causa;
(vii) in accoglimento delle ragioni ed eccezioni come sopra partitamente e gradatamente esposte, accertare, e dichiarare l'inesistenza in capo a del vantato credito di Euro 510.085,66, Parte_4 ed in coerenza e per l'effetto, determinato il corretto saldo finale del contratto di mutuo fondiario del
28 novembre 2007 ai rogiti del notaio dott. (Repertorio n. 94961; Raccolta Persona_1
22322), eventualmente operata la compensazione legale o in subordine giudiziale delle opposte partite di dare ed avere, revocare o con qualsiasi altra statuizione privare di giuridico effetto il ridetto
Decreto Ingiuntivo numero 2404/2022 emesso dal Tribunale di Catania, Giudice Unico dott.ssa
Chiara Salamone, in data 26 maggio 2022 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2021, nel giudizio portante il numero 290/2022 R.G.A.C.; (viii) condannare al pagamento Parte_4 delle spese di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex articolo 93 del codice di procedura civile per avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. Con espressa riserva di modifica delle domande proposte anche in ragione delle domande, eccezioni e deduzioni avversarie, di ulteriore produzione documentale e di ogni altra richiesta istruttoria, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile”. pagina 4 di 16 Con comparsa responsiva del 17.01.2024 si costituiva in giudizio e per Parte_4 essa quale procuratrice speciale chiedendo il rigetto della presente opposizione e Parte_5 contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con atto di intervento del 23.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_6 della presente opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 3.05.2023 questo Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, anche in virtù dell'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria per conformità allo schema
ABI, e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del
25.07.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza dell'11.10.2023, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 25.03.2024.
Con ordinanza del 23.04.2024, questo Giudice, non ravvisando la necessità di disporre la chiesta CTU tecnico-contabile, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.2025.
Indi all'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto alla preliminare eccezione di inesistenza di procura alle liti conferita all'avv. Ferrari, essa va disattesa per le seguenti ragioni.
Gli opponenti assumono che non avrebbe rilasciato la procura alle liti Parte_4 necessaria per promuovere l'azione monitoria nei confronti degli stessi, trattandosi di procura che "non contiene alcun elemento di collegamento che possa far presumere, anche solo implicitamente, che la procura speciale sia stata rilasciata all'avvocato Michele Ferrari per avviare un procedimento monitorio nei confronti degli odierni opponenti".
L'eccezione non pare fondata.
Invero nella procura ad litem in esame si riscontrano tutti gli elementi essenziali idonei a conferirne validità, i quali, sebbene non espressamente individuati dal legislatore, consistono notoriamente nell'indicazione delle generalità del soggetto che conferisce la procura (parte sostanziale, nella specie
, delle generalità dell'avvocato (nella specie l'avv. Michele Ferrari) ed, Parte_4 infine, nell'ampiezza della procura (solo se si intende conferirla per più gradi di giudizio). pagina 5 di 16 La procura alle liti in oggetto, dunque, non è affetta da alcuna nullità, essendo tra l'altro in essa specificato che è stata rilasciata "nell'incardinando ricorso per ingiunzione di pagamento"; e ad ogni modo non può dirsi "inesistente", configurandosi un simile vizio solo se essa procura manchi del tutto.
Quanto, invece, all'asserito difetto di titolarità del credito i capo a essa si Parte_4 presenta infondata, sia in relazione alla documentata indicazione delle fusioni e delle operazioni societarie che si sono susseguite dalla data della stipulazione del contratto di mutuo oggetto di causa sino alla data odierna, sia in relazione alla specifica inclusione del credito derivante dal predetto mutuo nell'ambito delle cessioni pro soluto di cui agli avvisi riportati sulla Gazzetta Ufficiale.
Il rapporto di mutuo fondiario del 28.11.2007 a rogito notaio , Rep. 94961, Persona_1
Racc. 22322 è sorto fra il Banco di Sicilia S.p.A. e – debitore principale del rapporto Parte_7 di mutuo – a cui è stata erogata la somma di € 480.000,00. Tale rapporto è poi passato, ex parte creditoris, nella titolarità di a seguito e per effetto della fusione (a rogito notaio Parte_6 di Torino in data 19.10.2010) per incorporazione del Banco di Sicilia S.p.A. in Persona_2
In luogo di quest'ultima, successivamente, è divenuta titolare del credito relativo al Parte_6 contratto di mutuo de quo la n forza di un contratto di cessione concluso in data Parte_8
11.10.2019 avente ad oggetto tutti i crediti classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della
AN d'IA n. 272/2008, risultanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
Parte II n. 121 del 15.10.2019. Da ultimo, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 30 settembre 2020 ha Parte_4 concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai Controparte_1 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico ANrio, ai sensi del quale, la SPV ha acquistato pro soluto e in blocco dalla Cedente - con effetti a decorrere dal 1° ottobre 2020 "ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento".
Della predetta cessione è stato dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna;
il che -nel particolare caso delle cessioni di crediti in blocco di cui all'art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione (L. n. 130 del 1999)- rende l'avvenuta cessione efficace nei riguardi dei debitori ceduti, dispensando le società di cartolarizzazione dall'onere di notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tra i vari modi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni pagina 6 di 16 stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
ed, infine, le dichiarazioni confessorie della cedente, allegate alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. docc. 9 e 10 prod. opposta).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass. 31188/2017;
Cass. n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Gli odierni opponenti hanno dedotto, poi, la nullità dell'art. 5 bis del contratto di mutuo sottoscritto tra il mutuatario ed in data 28 novembre 2007 (disciplinante la regolamentazione della garanzia Parte_6 fideiussoria prestata dagli stessi) per violazione degli artt. 34 e 36 del Codice del consumo, dal momento che la clausola in commento veniva predisposta unilateralmente dalla AN e non formava oggetto di apposita negoziazione tra le parti, sebbene i medesimi ricoprissero la qualità di consumatori.
Fermo restando che gli opponenti non hanno offerto prova alcuna del fatto che gli stessi ricoprissero la qualifica di “consumatore” e che l'art. 34, comma 4, del Codice del consumo prevede espressamente pagina 7 di 16 che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, va rilevato che la clausola in questione risulta comunque inserita in un atto pubblico
(ossia, il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data 28 novembre 2007).
Come a più riprese accertato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti;
non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art.
1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (cosi Cass. civ.,
S.U. 10.1.1992, n. 193; nello stesso senso, cfr. Cass. civ., Sez. 1^, 28.8.2004, n. 17289; Cass. civ., Sez.
2^, 20.6.2017, n. 15237; Cass. civ., Sez. 6^ - 2, 16.7.2020, n. 15253)” (cfr.Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 5289 del 4 agosto 2022).
Appare, inoltre, evidente che un'eventuale trattativa individuale l'eventualedoppia sottoscrizione della clausola non possano, certamente, trovare applicazionenell'ambito del contratto pubblico notarile, come chiaramente disposto dall'art. 51L.N. (che prevede un'unica sottoscrizione in calce all'atto redatto dalNotaio).
Ciò in quanto l'intervento del Notaio, da un lato, costituisce una garanzia per il contraente debole
(consentendo di esclude che il contratto possa essere stato predisposto unilateralmente); dall'altro, attesta che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà delle parti.
Inoltre, l'ulteriore disposizione richiamata dagli opponenti (ovvero, l'art. 34 cod. cons.) attiene soltanto alle clausole che mirino a: “a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte
o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Quanto all'asserita intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1957 c.c., si osserva poi quanto segue.
Come è stato correttamente sollevato dalle difese dei convenuti, la materia di cui all'art. 1957 c.c. non è sottratta alla disponibilità delle parti, bensì è derogabile dall'autonomia privata. La stessa, infatti, “può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass., Sez. III, 9 dicembre 1997, n. 12456; conforme Cass., Sez. III, 22 giugno 1993, n.
pagina 8 di 16 6897; Corte App. Milano, 1° marzo 1996; Trib. Crema, 2 gennaio 1993; Trib. Cagliari, 20 maggio
1995).
Nondimeno, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. non può, nel caso in esame, essere inclusa tra le clausole vessatorie, la cui nullità ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) del Codice del Consumo potrebbe venire in rilievo solo in assenza di una trattativa “individuale” e “specifica”.
La doglianza in esame risulta comunque non fondata nel merito, in quanto: (i) il 1° comma della disposizione in esame recita testualmente che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; (ii) come espressamente riferito anche dalla difesa degli opponenti, il debitore principale decadeva dal beneficio del termine in data 18 aprile Parte_7
2016; (iii) provvedeva alla notifica di un atto di precetto nei confronti del mutuatario già in Parte_6 data 17 ottobre 2016 (cfr. doc. 3 prod. intervenuta).
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto la nullità della fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della L. 287/1990, asserendo che la clausola 5 bis del contratto di mutuo sottoscritto con la AN riprodurrebbe le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2003.
In ordine alla nullità delle fideiussioni per contrasto alla normativa antitrust, la Suprema Corte di
Cassazione – nell'ambito di un acceso dibattito circa le sorti del contratto a valle ricalcanti le clausole del modello “ABI” e la tipologia di tutela, risarcitoria o reale, in favore del contraente c.d. debole – sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo, piuttosto che, la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico.
In tal senso, è di massimo rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite del 30 dicembre 2021, n. 41994 che così si è espressa "nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la AN, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e
8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità
Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti".
Sul punto, è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite del 30 dicembre
2021, n. 41994 che ha espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di pagina 9 di 16 intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti."
Va considerato, in particolare, che la Corte afferma che solo la “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determina la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c. mentre “non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt.
1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità” o, ancora, aggiunge che “è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte vietata - di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
Le suddette clausole vietate, in quanto poste in violazione della normativa antitrust, sono specificamente:
- le cd. “clausole di reviviscenza” e corrispondenti a quelle previste all'art. 2 dello schema ABI (in cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”);
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. e corrispondente a quella prevista all'art. 6 dello schema ABI
(che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”);
- la c.d. “clausola di sopravvivenza” di cui all'art. 8, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Inoltre, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità pagina 10 di 16 mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della AN d'IA (tempestivamente prodotto in atti dall'opponente), che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (cfr. Trib. Catania, sez. IV, sent.
26.03.2020, confermato da Corte d'Appello di Catania, sent. 9 marzo 2022, n. 719).
Tuttavia, parte opponente è, in ogni caso, onerata (per quanto siffatto onere sia comunque da contemperare con l'asimmetria informativa intercorrente tra soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso) dall'allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta lesiva della disciplina anticoncorrenziale, tra cui bisogna annoverare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti attenzionati, dell'intesa antitrust e della sua illiceità.
In proposito la stessa S.C. ha avuto modo di esporre come “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della AN d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ.. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es., Cass.
11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della AN d'IA non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (Cass., Sez. I Civ., ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018,). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr. Cass. 22 maggio 2019 n. 13846).
Vero è che, di fronte alla fideiussione in oggetto ed appartenente al novero delle fideiussioni c.d.
“specifiche”, la Suprema Corte, con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale.
Tuttavia, l'eventuale coincidenza contenutistica delle clausole previste dalla fideiussione con quelle nulle dello schema ABI non è, di per sé, sufficiente ad avallare l'illiceità delle stesse, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la AN abbia effettivamente adottato una condotta pagina 11 di 16 anticoncorrenziale;
occorre, infatti, la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e la successiva attività contrattuale, la quale, tuttavia, non è stata fornita dagli opponenti.
Ferma la tempestiva produzione in giudizio del provvedimento dell'Autorità garante, la difesa degli opponenti (i) non ha prodotto, infatti, alcun documento idoneo a comprovare l'asserito collegamento tra l'intesa concorrenziale a monte ed il contratto di fideiussione a valle, nonostante risulti onerata dell'onere di provare che “la fideiussione prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019); (ii) si è limitata ad allegare in atti esclusivamente taluni contratti di mutuo stipulati dalla stessa evidentemente inidonei ad Parte_6 accertare l'esistenza di un'intesa “anticoncorrenziale”.
Ad ogni modo, la domanda formulata dagli opponenti non potrà, comunque, trovare accoglimento anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994).
La Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, concluso per la nullità parziale dei contratti di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della legge 287 del
1990, rilevando che “deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Ne va tralasciato il rilievo che la nullità parziale e idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di conservazione del negozio”.
Gli opponenti hanno, infine, dedotto l'illegittimità dell'obbligazione garantita, asserendo che, per mezzo dell'elaborato depositato in data 7 maggio 2018, il CTU nominato dal Tribunale di Velletri avrebbe già accertato sia l'indeterminatezza che l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla
AN.
In primo luogo, secondo gli opponenti, il tasso di interesse riportato all'art. 3 del contratto di mutuo risulterebbe indeterminato, alla luce di un'asserita discrepanza tra il TAN contrattuale ed il TAE
“estrapolato” dal perito nominato nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto promosso dal mutuatario (con conseguente necessità di disporre l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117
T.U.B.).
La doglianza è destituita di fondamento, in quanto, nei contratti di mutuo, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso, tanto che la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione, Par nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell' – è concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso pagina 12 di 16 mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (cfr. Trib. Roma 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza
18.8.2017; Trib. Vercelli, 11.12.2020 n, 1040; Trib. Cassino 13.10.2022, n.1388 Trib. Piacenza
03.05.2023, n.253).
Inoltre, è comunque possibile procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento ai “Tassi
Bot” (ex art. 117, comma 7, T.U.B.) solo nel caso di mancata indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione (comma 4), nonché nel caso in cui le clausole contrattuali determinative degli interessi facciano espresso rinvio agli usi (comma 5).
Le fattispecie appena esaminate non rientrano nel caso in esame, in quanto all'interno del contratto di finanziamento de quo è individuata sia la misura del T.A.N. che ogni altra condizione economica.
In secondo luogo, gli odierni opponenti affermano che il rapporto oggetto di causa risulterebbe in usura, in quanto “il contratto di finanziamento per cui è causa prevede un TAEG effettivo alla prima rata di ammortamento che è pari al 18,769% (cfr. Relazione di CTU, pagina 34), e quindi è superiore al tasso soglia usura fissato al 9,09% dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2007”.
Anche tale doglianza si presenta infondata nel merito.
È, difatti, ormai consolidato il principio per cui la verifica del rispetto della soglia usura deve essere necessariamente condotta sulla base delle Istruzioni di AN d'IA tempo per tempo vigenti, trattandosi di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare nonché indispensabili per una corretta applicazione della normativa anti-usura (in quanto ogni eventuale calcolo del T.E.G. effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato erroneo, inattendibile e, soprattutto, disomogeneo).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, infatti, “le Istruzioni della AN
d'IA in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”. Del resto, “nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall'Organo di Vigilanza, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni. Conseguentemente, non puo tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti” (Tribunale di Milano, sentenza n. 7234 del03 giugno
2014; si veda anche, tra le tante, Tribunale di Milano, sentenza 20.10.2015, n. 11722; Tribunale di
Monza, sentenza n. 2791 del 03.11.2015; Tribunale di Milano, sentenza n. 10737 del 24.09.2015;
pagina 13 di 16 Tribunale Rovigo, sentenza 11.03.2015; Tribunale Avezzano, ordinanza 21.01.2015; Tribunale di
Milano 23 dicembre 2014; Tribunale di Milano 21 ottobre 2014; decisione 20.07.2015). CP_2
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr.
Trib. Roma sent. 14.10.2015 n. 20694).
Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla AN, l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Peraltro i tassi in esame risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697
c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886). pagina 14 di 16 Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Va, infine, rilevato come solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. gli opponenti abbiano dedotto, per la prima volta, che il piano di ammortamento “alla francese” (applicato al contratto di mutuo oggetto di causa) risulterebbe governato da un regime finanziario composto e che la sua omessa indicazione, da parte della AN, comporterebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB.
Tale doglianza, essendo stata introdotta dagli opponenti nel presente giudizio solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.c., e quindi oltre i termini per “precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte”, si presenta per ciò solo inammissibile e, quindi, non potrà essere esaminata nel merito.
Da ultimo, si evidenzia che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023 n.
9479), in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9298/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 15 di 16 - RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2404/2022 del 31.05.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e della interveniente , che liquida per ciascuna in complessivi € 12.200,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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