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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca AR Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di conIGlio, all'esito della Camera di ConIGlio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2116 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Stalettì (CZ), alla Piazza A. Fazzari n. 3, presso lo studio dell'Avv. Raffaella
Casalenuovo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Acri, n. 56, presso lo studio dell'Avv. Elisa Notaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni concordate dai coniugi ed indicate in ricorso.
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 1 di 6 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 22 maggio 2023, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in LL (CZ) il 13 CP_1
agosto 2016 in costanza del quale era nata il [...] la loro unica IA,
e di essere entrambi privi di occupazione lavorativa – adivano l'intestato Per_1
Tribunale proponendo, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione personale e divorzio, asserendo che la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, l'omologazione delle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento congiunto della IA con collocazione prevalente presso la madre
e con assoluta e preminente preoccupazione di entrambi i genitori a che questa loro vicenda personale non nuoccia in alcun modo, o sia il meno dannosa possibile alla di loro IA. Si ritengono personalmente e reciprocamente imp egnati a curare che alla IA resti conservato il più assoluto e dovuto rispetto verso ognuno dei genitori;
3. l'abitazione nell'attuale casa e domicilio familiare, sita in LL (CZ) in
Corso Italia, Vico III, 4, così com'è, viene attribuita esclusivamente alla IG.ra
, ivi compresi gli arredi, anche perché di proprietà della di lei madre, CP_1 CP_2
;
[...]
4. la IA continuerà a vivere assieme alla mamma, con il diritto del padre Per_1 di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo congruo avviso all'altro genitore anche e soprattutto in merito ad eventuale pernottamento, oltre che per le festività di natale dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni, pasqua e pasquetta anch'essi ad anni alterni, oltre 20 giorni del mese di luglio o agosto, compatibilmente con le ferie dei genitori e compatibilmente con le eIGenze della minore;
5. il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla IG.ra , Pt_1 CP_1 entro il dieci di ciascun mese, per il mantenimento della IA , l'importo Per_1 complessivo di € 100,00 (eurocento/oo). Detta somma verrà rivalutata annualmente
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 2 di 6 secondo gli indici ISTAT, inoltre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie in favore della IA: scolastiche, sanitarie, non comprese in quelle erogate dal SSN, di formazione (quest'ultime preventivamente da concordare).
Giusto Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
6. il Sig. si impegna a comunicare l'indirizzo della futura residenza;
Pt_1
7. i coniugi dichiarano di aver contratto nel 2017 un prestito con COMPASS intestato al IG. di importo pari ad € 100,00, con rata mensile pari ad € Pt_1
190,00 utilizzato per opere di ristrutturazione della casa coniugale. Detta rata è stata pagata dal IG. sino a dicembre 2022, ma decorrere dal mese di Pt_1
gennaio 223 della predetta rata si è fatta carico la IG.ra , che manleverà CP_1
il IG. da ogni responsabilità; Pt_1
8. i coniugi dichiarano di non avere altre situazioni patrimoniali pendenti oltre al sopracitato finanziamento;
9. i coniugi dichiarano che daranno esecuzione agli accordi fin dalla data di deposito del ricorso;
10, il Sig. ha presentato in data 03/03/2023 al ConIGlio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di cui in premessa;
11. i ricorrenti chiedono che, previa comparizione delle parti per le incombenze di legge, tale loro separazione nei termini integrali sopra concordati, venga omologata dall'On. Tribunale”.
Domandavano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, salvo quanto di seguito specificato: “la IG.ra CP_1
continuerà a provvedere al pagamento delle rate di finanziamento
[...]
contratto con COMPASS relative alle opere di ristrutturazione della casa coniugale”.
1.1. All'udienza per la comparizione dei coniugi del 18 ottobre 2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 3 di 6 delegato - preso atto della manifestata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare
- rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 2023/2023 del 29 novembre 2023, pubblicata il successivo 6 dicembre dello stesso anno, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni pattuite dalle parti e disponendo la rimessione della causa sul ruolo innanzi al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Quindi, con separata ordinanza veniva fissata per il prosieguo l'udienza del 12 giugno 2024 che, con provvedimento pronunciato fuori udienza, era differita all'udienza del 10 luglio 2024 stante la sospensione delle udienze civili disposta dal
Presidente del Tribunale per consentire lo svolgimento dei concomitanti incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative.
1.3. Alla predetta udienza, il Giudice delegato - preso atto della volontà di non volersi riconciliare – confermava le vigenti condizioni della separazione e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del 20 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritte.
All'esito, con provvedimento del 30 dicembre 2024, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il presente giudizio prosegue in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
, stante l'emissione della sentenza non definitiva n. 2023/2023 del Parte_1
29 novembre 2023 con cui l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
3. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che la domanda di divorzio proposta dalle parti debba essere correttamente qualificata come scioglimento, in luogo della cessazione richiesta dai coniugi, atteso dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo emerge che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile.
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 4 di 6 Ed invero, l'atto è stato trascritto nella prima parte dove sono indicati i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile.
4. Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda congiuntamente proposta da e sia fondata e debba essere accolta, ricorrendo CP_1 Parte_1
tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando i coniugi sono comparsi dinnanzi al Giudice Delegato all'udienza cartolare del 18 novembre 2023 mediante deposito telematico di note scritte con le quali hanno confermato di non volersi riconciliare e la separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2023/2023 del 29 novembre 2023 con cui il Tribunale ha omologato le condizioni di cui al ri corso introduttivo.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio e la manifestata volontà di non volersi riconciliare, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
4.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso e afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la IA minore, , il Collegio ritiene che quanto stabilito dai Per_1
coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa le condizioni concordate dalle parti.
3.2. Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 5 di 6 5. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto contestuale domanda separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento necessario del Pubblico
[...]
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LL (CZ) il
28 novembre 2015 da e , trascritto nei Registri CP_1 Parte_1
dello Stato Civile del Comune di LL (CZ), Anno 2015, Parte I, Serie, N.2;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca AR
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca AR Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di conIGlio, all'esito della Camera di ConIGlio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2116 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Stalettì (CZ), alla Piazza A. Fazzari n. 3, presso lo studio dell'Avv. Raffaella
Casalenuovo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Acri, n. 56, presso lo studio dell'Avv. Elisa Notaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni concordate dai coniugi ed indicate in ricorso.
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 1 di 6 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 22 maggio 2023, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in LL (CZ) il 13 CP_1
agosto 2016 in costanza del quale era nata il [...] la loro unica IA,
e di essere entrambi privi di occupazione lavorativa – adivano l'intestato Per_1
Tribunale proponendo, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione personale e divorzio, asserendo che la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, l'omologazione delle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento congiunto della IA con collocazione prevalente presso la madre
e con assoluta e preminente preoccupazione di entrambi i genitori a che questa loro vicenda personale non nuoccia in alcun modo, o sia il meno dannosa possibile alla di loro IA. Si ritengono personalmente e reciprocamente imp egnati a curare che alla IA resti conservato il più assoluto e dovuto rispetto verso ognuno dei genitori;
3. l'abitazione nell'attuale casa e domicilio familiare, sita in LL (CZ) in
Corso Italia, Vico III, 4, così com'è, viene attribuita esclusivamente alla IG.ra
, ivi compresi gli arredi, anche perché di proprietà della di lei madre, CP_1 CP_2
;
[...]
4. la IA continuerà a vivere assieme alla mamma, con il diritto del padre Per_1 di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo congruo avviso all'altro genitore anche e soprattutto in merito ad eventuale pernottamento, oltre che per le festività di natale dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni, pasqua e pasquetta anch'essi ad anni alterni, oltre 20 giorni del mese di luglio o agosto, compatibilmente con le ferie dei genitori e compatibilmente con le eIGenze della minore;
5. il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla IG.ra , Pt_1 CP_1 entro il dieci di ciascun mese, per il mantenimento della IA , l'importo Per_1 complessivo di € 100,00 (eurocento/oo). Detta somma verrà rivalutata annualmente
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 2 di 6 secondo gli indici ISTAT, inoltre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie in favore della IA: scolastiche, sanitarie, non comprese in quelle erogate dal SSN, di formazione (quest'ultime preventivamente da concordare).
Giusto Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
6. il Sig. si impegna a comunicare l'indirizzo della futura residenza;
Pt_1
7. i coniugi dichiarano di aver contratto nel 2017 un prestito con COMPASS intestato al IG. di importo pari ad € 100,00, con rata mensile pari ad € Pt_1
190,00 utilizzato per opere di ristrutturazione della casa coniugale. Detta rata è stata pagata dal IG. sino a dicembre 2022, ma decorrere dal mese di Pt_1
gennaio 223 della predetta rata si è fatta carico la IG.ra , che manleverà CP_1
il IG. da ogni responsabilità; Pt_1
8. i coniugi dichiarano di non avere altre situazioni patrimoniali pendenti oltre al sopracitato finanziamento;
9. i coniugi dichiarano che daranno esecuzione agli accordi fin dalla data di deposito del ricorso;
10, il Sig. ha presentato in data 03/03/2023 al ConIGlio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di cui in premessa;
11. i ricorrenti chiedono che, previa comparizione delle parti per le incombenze di legge, tale loro separazione nei termini integrali sopra concordati, venga omologata dall'On. Tribunale”.
Domandavano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, salvo quanto di seguito specificato: “la IG.ra CP_1
continuerà a provvedere al pagamento delle rate di finanziamento
[...]
contratto con COMPASS relative alle opere di ristrutturazione della casa coniugale”.
1.1. All'udienza per la comparizione dei coniugi del 18 ottobre 2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 3 di 6 delegato - preso atto della manifestata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare
- rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 2023/2023 del 29 novembre 2023, pubblicata il successivo 6 dicembre dello stesso anno, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni pattuite dalle parti e disponendo la rimessione della causa sul ruolo innanzi al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Quindi, con separata ordinanza veniva fissata per il prosieguo l'udienza del 12 giugno 2024 che, con provvedimento pronunciato fuori udienza, era differita all'udienza del 10 luglio 2024 stante la sospensione delle udienze civili disposta dal
Presidente del Tribunale per consentire lo svolgimento dei concomitanti incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative.
1.3. Alla predetta udienza, il Giudice delegato - preso atto della volontà di non volersi riconciliare – confermava le vigenti condizioni della separazione e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del 20 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritte.
All'esito, con provvedimento del 30 dicembre 2024, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il presente giudizio prosegue in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
, stante l'emissione della sentenza non definitiva n. 2023/2023 del Parte_1
29 novembre 2023 con cui l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
3. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che la domanda di divorzio proposta dalle parti debba essere correttamente qualificata come scioglimento, in luogo della cessazione richiesta dai coniugi, atteso dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo emerge che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile.
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 4 di 6 Ed invero, l'atto è stato trascritto nella prima parte dove sono indicati i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile.
4. Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda congiuntamente proposta da e sia fondata e debba essere accolta, ricorrendo CP_1 Parte_1
tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando i coniugi sono comparsi dinnanzi al Giudice Delegato all'udienza cartolare del 18 novembre 2023 mediante deposito telematico di note scritte con le quali hanno confermato di non volersi riconciliare e la separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2023/2023 del 29 novembre 2023 con cui il Tribunale ha omologato le condizioni di cui al ri corso introduttivo.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio e la manifestata volontà di non volersi riconciliare, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
4.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso e afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la IA minore, , il Collegio ritiene che quanto stabilito dai Per_1
coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa le condizioni concordate dalle parti.
3.2. Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 5 di 6 5. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto contestuale domanda separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento necessario del Pubblico
[...]
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LL (CZ) il
28 novembre 2015 da e , trascritto nei Registri CP_1 Parte_1
dello Stato Civile del Comune di LL (CZ), Anno 2015, Parte I, Serie, N.2;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca AR
RGAC n. 2116/2023 - Pagina 6 di 6