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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8287/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 16 settembre 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8287/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata con l'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Massimiliano Paolisso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Paolisso in Piedimonte
Matese (CE), alla Via Matese 20;
- APPELLANTE -
E
P. IVA , in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_2 negotia, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Ciro Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Anastasia (NA) al
Corso Umberto I n. 23;
- APPELLATA -
NONCHE'
(p.iva. ) con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa, 199; Controparte_2 P.IVA_3
- APPELLATA CONTUMACE –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1
e ivi residente a[...];
- APPELLATO CONTUMACE –
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Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 2513/2018.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo
1. In data 15.12.2014, alle ore 14.20 circa, lungo la strada statale 7 bis var., all'altezza del Km
45+900 (rampa di uscita direzione Nola) la Motrice Volvo truck FG 12 Tg. CE220NN con rimorchio mod. Piacenza tg. BN03443 – di proprietà della – venne danneggiata da Parte_1 materiale perso, e successivamente urtata, dall'autocarro Iveco 35 tg. AT806HE, di proprietà della condotto dal sig. ed assicurato con la CP_2 Controparte_3 Controparte_1
1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola, la la e al fine CP_2 Controparte_1 Controparte_3 di sentir dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro il conducente dall'autocarro Iveco
35 tg. AT806HE, , e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in Controparte_3 favore della società attrice dei danni riportati dal veicolo di proprietà quantificati nell'importo di euro 15.879,46 (decurtato della somma di euro 1.800,00 già accettata a titolo di acconto), nonché il danno da fermo tecnico e quello per mancata risposta all'invito di negoziazione assistita, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 A sostegno della domanda espose che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il conducente dell'autocarro Iveco 35 tg. AT806HE – proveniente da direzione San Vitaliano e diretto sulla s.s. 7 bis var (con direzione opposta a quella tenuta dell'autocarro della società attrice) – a causa dell'elevata velocità (superiore a quella consentita di 40 km/h) aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia di marcia opposta, percorsa in quel frangente dall'autotreno di parte attorea, e cercando di riprendere il controllo con una repentina controsterzata aveva perso parte del carico trasportato (blocchi di cemento forati per l'edilizia) che era andato a colpire violentemente la parte anteriore e quella inferiore dell'autotreno di parte attrice;
inoltre l'autocarro
Iveco 35 tg. AT806HE, privo di controllo, aveva continuato la corsa impattando contro la fiancata sinistra del rimorchio mod. Piacenza dell'autotreno della società attrice e causando ulteriori danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche dello stesso.
1.3 Si costituì eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1
l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda, nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva;
contestò nel merito la fondatezza della domanda.
1.4 Non si costituirono nel giudizio di primo grado e la Controparte_3 CP_2
1.5 Espletata la prova testimoniale, e disposta CTU per la quantificazione dei danni, con sentenza n.
2513/2018 il Giudice di Pace di Nola – declinata l'ammissibilità e la proponibilità della domanda e
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ritenuta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa – ritenendo fondata la domanda quantificò, sulla base della CTU espletata in primo grado, i danni in euro 4.732,35 (oltre iva); condannò la e la in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 della società attrice della somma di Euro 2.932,25 (già decurtata dell'acconto di 1.800,00 euro), oltre interessi dalla sentenza al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello parziale la censurando la Parte_1 pronuncia di prime cure in relazione alla quantificazione del danno subito e alla statuizione sulle spese;
ha lamentato la nullità della CTU espletata in primo grado e ne ha chiesto il rinnovo.
3. Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello, ex art 342 c.p.c., e nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
3.1 Non si sono costituiti nel giudizio di appello e la Controparte_3 CP_2
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 2.4.2019, l'allora giudice istruttore - ritenuta l'ammissibilità della richiesta di ctu formulata da parte appellante – ha disposto la nomina del ctu, geom. , al quale è stato conferito l'incarico di verificare la sussistenza o Persona_1 meno del rapporto causale tra i danni riportati dal veicolo ed il fatto lesivo come risultante dagli atti e di quantificare i detti danni.
4.1 Depositata la disposta ctu, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2022. E', dunque, pervenuta allo scrivente magistrato ed è stata differita dapprima al 25.5.2023, poi pendendo tra le parti tentativo di bonario componimento al 29.6.2023; atteso il mancato raggiungimento di un accordo bonario è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024, e poi per esigenze di ruolo per i medesimi incombenti al 12.6.2025 ed infine per prosieguo precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative all'ammissibilità e alla proponibilità della domanda risarcitoria e alla legittimazione processuale delle parti in quanto non oggetto di specifica censura.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
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Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace in relazione alla quantificazione del danno e alla statuizione sulle spese.
Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante censura la quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà per effetto del sinistro per cui è causa.
In assenza di appello incidentale da parte della compagnia di assicurazione non è oggetto del presente gravame l'an della responsabilità esclusiva – dichiarata dal primo Giudice - nella causazione del sinistro del conducente del veicolo Iveco 35.
La sussistenza del nesso di causa tra i danni materiali subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante e l'evento occorso - peraltro non oggetto di specifica censura - è stata confermata anche dalla CTU, svolta nel presente grado di giudizio, del Geom. – che questo giudice fa propria perché Per_1 adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - nella quale è affermato che si “può
RITENERE che il sinistro stradale si sia verificato nelle modalità descritte dalla parte attrice e che
i danni quantificati in perizia possono essere stati causati dalla perdita del materiale edile proveniente dal cassone del veicolo di controparte, ritenendo anche il nesso eziologico tra l'evento
e l'azione del sinistro stradale cosi come appurato anche dalle forze dell'ordine intervenute sulla scena del sinistro stradale”.
3.1 In merito poi alla quantificazione dei danni materiali subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante, a fronte delle censure mosse nell'atto di gravame, è stata disposta CTU, affidata al
Geom. , alle cui conclusioni questo Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immuni da Per_1 vizi e congruamente motivate anche in relazione alla risposta alle osservazioni del CTP di parte
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appellata e del difensore dell'appellante.
Il nominato CTU nell'impossibilità di visionare il veicolo oggetto di perizia (in quanto la motrice risulta venduta e il rimorchio non disponibile per l'ispezione) ha basato la stima analitica dei danni sulla documentazione fotografica in atti nonché sugli elementi rilevati all'atto del sinistro della
Polizia Stradale di Nola. Sulla base di tali elementi il CTU ha, condivisibilmente, concluso che non tutti i danni lamentati da parte dell'attuale appellante sono coerenti con la dinamica del sinistro dovendosi ritenere che “il predetto veicolo non è stato interessato da danneggiamenti che hanno interessato la parte strutturale del trattore e della motrice, ma solamente, danneggiamenti ai lamierati esterni, in particolar modo, particolari di ricambio della sezione anteriore della motrice e particolari della fiancata sinistra del rimorchio, escludendo a priori danni alla meccanica e all'assetto ruote “pneumatici anteriore”, come sostenuto dalla parte ricorrente, ma riconoscendo il particolare di raffreddamento radiatore, in quanto allocato sotto al cofano anteriore del veicolo de quo, risultato danneggiato”.
Come giustamente sottolineato dal nominato CTU, in riposta alle osservazioni alla bozza di elaborato peritale presentate dalla difesa dell'appellante, la documentazione fotografica in atti (dalla quale si evince che il lato anteriore del veicolo Iveco è privo di danneggiamenti da attribuire ad un urto con la fiancata sinistra del rimorchio del veicolo attoreo) e gli elementi cinematici rilevati dalla
Polizia stradale intervenuta sul posto hanno consentito di appurare che “il lato anteriore del veicolo convenuto non ha impattato alcun mezzo attoreo, nella fase iniziale e finale del sinistro, ma il veicolo in questione, ebbe a produrre solamente la perdita di materiale edile dal cassone (lato posteriore) tanto da sverzarlo e disseminarlo sulla carreggiata stradale percorso dallo stesso, provocando in primis danneggiamenti nel lato anteriore del veicolo attoreo”. Sulla base di tali condivisibili conclusioni il nominato CTU ha, dunque, escluso dalla quantificazione dei danni, come lamentati dall'attore/attuale appellante, quelli non coerenti con la detta dinamica del sinistro
“anche perché, i danni richiesti dalla parte attrice, sebbene non risultino documentati con apposito servizio fotografico, sono danni da attribuire a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, derivati da usura dei particolari di ricambio dello stesso mezzo stesso, ovvero, lavori periodici che si eseguono, al fine di garantire una sicurezza stradale del mezzo stesso nella circolazione stradale”.
Il nominato CTU ha dunque condivisibilmente quantificato i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attuale appellante e riconducibili al sinistro per cui è causa in euro 5.672,67, oltre euro 1.248,00 per Iva per un totale di euro 6.920,67.
Dal detto importo va decurtata la somma di euro 1.800,00 pacificamente già corrisposta a titolo di
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acconto dalla compagnia assicurativa, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
3.2 In ordine poi al danno da cd. fermo tecnico – quantificato dal CTU nell'importo ulteriore di euro 1.050,00 - si osserva che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 - e via via consolidandosi, Cass. 14/10/2015, n.
20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718; Cass. 4/4/2019 n. 9348), cui questo giudice intende prestare adesione, ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:
a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. 04/12/2018, n. 31233);
b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698);
c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante,
“deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per
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procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cassazione n. 5447 del 28/02/2020).
Alla luce delle esposte enunciazioni nomofilattiche, è da ritenersi che nel caso di specie possa essere riconosciuta suddetta voce risarcitoria atteso che in primo grado il danneggiato ha provato
(cfr. fattura allegata in primo grado) di avere dovuto noleggiare un trattore nei giorni immediatamente successivi al sinistro per cui è causa.
Anche relativamente alla quantificazione del detto danno da fermo tecnico -in assenza, peraltro di prova, dell'effettivo importo corrisposto dal danneggiato per il noleggio del veicolo sostitutivo -si condivide quella operata dal nominato CTU di euro 1.050,00.
Pertanto, il danno complessivo subito dal danneggiato per effetto del sinistro per cui è causa è da quantificarsi in euro 7.970,67.
3.3 Donde, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza gravata, la e la compagnia , vanno condannati, in solido, al pagamento CP_2 Controparte_1 in favore della del maggior importo di euro 6.170,67 (euro 7.970,67 – acconto di Parte_1 euro 1.800,00) oltre interessi determinati così come previsto dalla pronuncia di primo grado (non essendo la determinazione degli interessi stabilita dal primo giudice contestata).
4.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015).
Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di e della CP_2 [...]
, in solido tra loro, e la relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, Controparte_1 determinata per il primo grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri minimi - con la precisazione che ci si discosta dalla notula spese stesa in calce alla memoria conclusionale dal patrono della parte appellante vittoriosa ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi (in
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considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta) - previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Il tutto con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
4.2 Restano confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di spese (esborsi) e compensi CTU.
4.3 Vanno poi poste sempre a carico di e della , in solido tra CP_2 Controparte_1 loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio come liquidate con decreto emesso in data 27/4/2021, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato.
4.4 Le spese nei confronti di vengono invece compensate essendo il medesimo Controparte_3 stato chiamato in causa pur non essendo litisconsorte necessario e non avendo svolto alcuna difesa stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2513/2018, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la e la , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 Controparte_1 della della maggior somma (rispetto a quella prevista dalla sentenza di primo grado) Parte_1 di euro 6.170,67 oltre interessi come statuito nella sentenza di primo grado che viene confermata sul punto;
2. condanna la e la in solido tra loro, a rifondere in favore CP_2 Controparte_1 del difensore antistatario di parte appellante, avv. Gaetano Annunziata, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di euro 650,00 per spese (di cui euro 400 per la CTU espletata in primo grado) ed euro 1.990,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in euro 362,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio a carico di e della , condannandole, in solido, a pagare le spese CP_2 Controparte_1
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dell'espletata CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di istruttoria il 27.4.2021, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato;
4. spese compensate nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in Nola, il 16.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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