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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 650/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.1.2025, chiedeva Parte_1
dichiararsi non dovuta, in tutto o in parte, la somma di euro 44.317,17
pretesa dall con nota del 30.9.2024, a titolo di recupero di importi CP_1
percepiti in eccedenza sull'assegno ordinario di invalidità nel periodo dall'1.7.2021 al 31.7.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Con nota del 30.9.2024, l' ha accertato un indebito di euro 44.317,17 CP_1
a titolo di importi erogati sull'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1
l. 12.6.1984 n. 222 (pensione cat. IO n. 15035482 in godimento dall'1.7.2021) nel periodo dall'1.7.2021 al 31.7.2024, ma non dovuti per incumulabilità con i redditi da lavoro.
Sotto un primo profilo, l'istante deduce la mancanza di dolo, quale elemento ostativo alla ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme da lui indebitamente percepite, e ciò ai sensi della speciale disciplina dettata in materia di indebito previdenziale dall'art. 52 l.
9.3.1989 n. 88, il quale,
dopo avere stabilito che “le pensioni (…) possono essere in ogni momento
rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
prestazione” (co. 1), precisa che “nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti
non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (co. 2).
Senonché, quest'ultimo comma, secondo quanto disposto dall'art. 13 co. 1
l. 30.12.1991 n. 412, deve interpretarsi “nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera, in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
2 all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del
pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione
goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. Corte cost. 10.2.1993 n. 39), restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52 co. 2 l.
9.3.1989 n. 88 nella sua formulazione originaria negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è
parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già
conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n.
17417.
Nel caso in esame, difetta la condizione della imputabilità dell'errore all' CP_1
3 L'indebito, infatti, è scaturito, come si legge nella nota dell in data CP_1
30.9.2024, dalla “incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'art. 1
co. 42 l. 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità”.
L'art. 1 co. 42 l.
8.8.1995 n. 335 dispone infatti, per quanto qui interessa,
che “all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui
all'allegata tabella G”.
Ebbene, come dedotto dall nella memoria difensiva e non contestato CP_1
ex adverso, sicché la circostanza deve considerarsi pacifica tra le parti,
oltre ad essere attestata dalla documentazione in atti, l'istante, all'atto della domanda della prestazione, aveva dichiarato un reddito da lavoro dipendente presunto per l'anno 2021 di euro 25.000,00, mentre nella dichiarazione reddituale poi presentata ha dichiarato di avere percepito nello stesso anno 2021 un reddito da lavoro dipendente di euro 50.894,00.
Tale maggior reddito, superando, a differenza di quello dichiarato inizialmente, la soglia di euro 26.810,16 all'uopo stabilita, ha comportato la riduzione dell'importo dell'assegno in misura del 50% invece del 25%,
determinando così l'indebito in questione. Non è allora configurabile,
nella specie, un errore imputabile all'ente erogatore – che peraltro non ha l'onere di verificare i dati trasmessi dal datore di lavoro: cfr. Cass.
30.8.2016 n. 17417 – ove si consideri che la liquidazione originaria dell'assegno era stata correttamente operata dall sulla base dei dati CP_1
reddituali forniti dall'istante, e che solo in epoca successiva, a seguito della presentazione da parte dell'istante della dichiarazione reddituale per
4 l'anno 2021, avvenuta nell'anno seguente, l' ha avuto conoscenza del CP_1
superiore reddito da lavoro dipendente percepito dall'istante.
Trattandosi, dunque, di errore non imputabile all'ente erogatore, resta priva di rilievo – ai fini della ripetibilità dell'indebito – la dedotta mancanza di dolo dell'istante, in quanto la possibilità di ripetere l'indebito è esclusa,
come detto, solo ove ricorrano tutte le quattro condizioni sopra indicate,
tra cui anche l'imputabilità dell'errore all'ente erogatore, che invece nella specie non sussiste.
Sotto un secondo e ultimo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del solo indebito relativo all'anno 2021, pari ad euro 6.878,50, a norma dell'art. 13
co. 2 l. 30.12.1991 n. 412, per intervenuta decadenza annuale.
L'art. 13 co. 2 l. 30.12.1991 n. 412 dispone che “l' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in
eccedenza”.
Ebbene, tale norma non è applicabile nel caso in esame, in quanto essa,
come è reso palese sia dal suo tenore letterale sia dalla sua interpretazione logico-sistematica, non concerne, a differenza del precedente co. 1, l'ipotesi di erronea liquidazione originaria della pensione, bensì quella, diversa e distinta, dei successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an o sul quantum della pensione;
ciò si desume in particolare dalla previsione che l procede “annualmente” alla verifica delle situazioni reddituali, CP_1
5 da individuarsi pertanto in quelle che – appunto con cadenza annuale – i pensionati devono comunicare all'ente previdenziale, e che possono variare di anno in anno, così da determinare la perdita oppure la riduzione del trattamento pensionistico.
Nel caso in esame, viceversa, si tratta, come detto, di un errore relativo alla liquidazione originaria della pensione.
In ogni caso, la norma citata non è utilmente invocabile nel caso in esame anche sotto un altro aspetto.
Deve premettersi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il termine annuale stabilito per la verifica delle situazioni reddituali non ha natura decadenziale – riguardando la decadenza solo il mancato rispetto dell'altro termine fissato, nell'anno successivo a quello della verifica, per l'attività di recupero dell'indebito – e comunque decorre solo dal momento in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali: cfr. Cass. 8.2.2019
n. 3802.
Tanto premesso in via generale, deve osservarsi che, a norma dell'art. 2
co. 1 d.l. 18.10.2023 n. 145 conv. in l. 15.12.2023 n. 191, “il recupero delle
prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui
all'art. 13 co. 2 l. 30.12.1991 n. 412, relative al periodo d'imposta 2021,
(…) è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Tempestivo si rivela pertanto il recupero dell'indebito relativo all'anno
2021, avviato nel caso in esame dall' con nota in data 30.9.2024. CP_1
6 Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 650/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.1.2025, chiedeva Parte_1
dichiararsi non dovuta, in tutto o in parte, la somma di euro 44.317,17
pretesa dall con nota del 30.9.2024, a titolo di recupero di importi CP_1
percepiti in eccedenza sull'assegno ordinario di invalidità nel periodo dall'1.7.2021 al 31.7.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Con nota del 30.9.2024, l' ha accertato un indebito di euro 44.317,17 CP_1
a titolo di importi erogati sull'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1
l. 12.6.1984 n. 222 (pensione cat. IO n. 15035482 in godimento dall'1.7.2021) nel periodo dall'1.7.2021 al 31.7.2024, ma non dovuti per incumulabilità con i redditi da lavoro.
Sotto un primo profilo, l'istante deduce la mancanza di dolo, quale elemento ostativo alla ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme da lui indebitamente percepite, e ciò ai sensi della speciale disciplina dettata in materia di indebito previdenziale dall'art. 52 l.
9.3.1989 n. 88, il quale,
dopo avere stabilito che “le pensioni (…) possono essere in ogni momento
rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
prestazione” (co. 1), precisa che “nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti
non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (co. 2).
Senonché, quest'ultimo comma, secondo quanto disposto dall'art. 13 co. 1
l. 30.12.1991 n. 412, deve interpretarsi “nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera, in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
2 all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del
pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione
goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. Corte cost. 10.2.1993 n. 39), restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52 co. 2 l.
9.3.1989 n. 88 nella sua formulazione originaria negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è
parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già
conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n.
17417.
Nel caso in esame, difetta la condizione della imputabilità dell'errore all' CP_1
3 L'indebito, infatti, è scaturito, come si legge nella nota dell in data CP_1
30.9.2024, dalla “incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'art. 1
co. 42 l. 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità”.
L'art. 1 co. 42 l.
8.8.1995 n. 335 dispone infatti, per quanto qui interessa,
che “all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui
all'allegata tabella G”.
Ebbene, come dedotto dall nella memoria difensiva e non contestato CP_1
ex adverso, sicché la circostanza deve considerarsi pacifica tra le parti,
oltre ad essere attestata dalla documentazione in atti, l'istante, all'atto della domanda della prestazione, aveva dichiarato un reddito da lavoro dipendente presunto per l'anno 2021 di euro 25.000,00, mentre nella dichiarazione reddituale poi presentata ha dichiarato di avere percepito nello stesso anno 2021 un reddito da lavoro dipendente di euro 50.894,00.
Tale maggior reddito, superando, a differenza di quello dichiarato inizialmente, la soglia di euro 26.810,16 all'uopo stabilita, ha comportato la riduzione dell'importo dell'assegno in misura del 50% invece del 25%,
determinando così l'indebito in questione. Non è allora configurabile,
nella specie, un errore imputabile all'ente erogatore – che peraltro non ha l'onere di verificare i dati trasmessi dal datore di lavoro: cfr. Cass.
30.8.2016 n. 17417 – ove si consideri che la liquidazione originaria dell'assegno era stata correttamente operata dall sulla base dei dati CP_1
reddituali forniti dall'istante, e che solo in epoca successiva, a seguito della presentazione da parte dell'istante della dichiarazione reddituale per
4 l'anno 2021, avvenuta nell'anno seguente, l' ha avuto conoscenza del CP_1
superiore reddito da lavoro dipendente percepito dall'istante.
Trattandosi, dunque, di errore non imputabile all'ente erogatore, resta priva di rilievo – ai fini della ripetibilità dell'indebito – la dedotta mancanza di dolo dell'istante, in quanto la possibilità di ripetere l'indebito è esclusa,
come detto, solo ove ricorrano tutte le quattro condizioni sopra indicate,
tra cui anche l'imputabilità dell'errore all'ente erogatore, che invece nella specie non sussiste.
Sotto un secondo e ultimo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del solo indebito relativo all'anno 2021, pari ad euro 6.878,50, a norma dell'art. 13
co. 2 l. 30.12.1991 n. 412, per intervenuta decadenza annuale.
L'art. 13 co. 2 l. 30.12.1991 n. 412 dispone che “l' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in
eccedenza”.
Ebbene, tale norma non è applicabile nel caso in esame, in quanto essa,
come è reso palese sia dal suo tenore letterale sia dalla sua interpretazione logico-sistematica, non concerne, a differenza del precedente co. 1, l'ipotesi di erronea liquidazione originaria della pensione, bensì quella, diversa e distinta, dei successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an o sul quantum della pensione;
ciò si desume in particolare dalla previsione che l procede “annualmente” alla verifica delle situazioni reddituali, CP_1
5 da individuarsi pertanto in quelle che – appunto con cadenza annuale – i pensionati devono comunicare all'ente previdenziale, e che possono variare di anno in anno, così da determinare la perdita oppure la riduzione del trattamento pensionistico.
Nel caso in esame, viceversa, si tratta, come detto, di un errore relativo alla liquidazione originaria della pensione.
In ogni caso, la norma citata non è utilmente invocabile nel caso in esame anche sotto un altro aspetto.
Deve premettersi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il termine annuale stabilito per la verifica delle situazioni reddituali non ha natura decadenziale – riguardando la decadenza solo il mancato rispetto dell'altro termine fissato, nell'anno successivo a quello della verifica, per l'attività di recupero dell'indebito – e comunque decorre solo dal momento in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali: cfr. Cass. 8.2.2019
n. 3802.
Tanto premesso in via generale, deve osservarsi che, a norma dell'art. 2
co. 1 d.l. 18.10.2023 n. 145 conv. in l. 15.12.2023 n. 191, “il recupero delle
prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui
all'art. 13 co. 2 l. 30.12.1991 n. 412, relative al periodo d'imposta 2021,
(…) è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Tempestivo si rivela pertanto il recupero dell'indebito relativo all'anno
2021, avviato nel caso in esame dall' con nota in data 30.9.2024. CP_1
6 Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice
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