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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6725/2019 depositato il 04/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott.ssa Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Dott. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott.ssa Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1069/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/03/2019
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. 13207 IVA-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi. Insistono nelle rispettive difese e richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa presentava la propria dichiarazione IVA 1994 riportando un credito
“a rimborso” per Lire 705.493.000 (€ 364.356,73).
La Società_1 Spa (a seguito di fusione divenuta Ricorrente_1 spa) richiedeva informazioni all' Agenzia con riguardo al “rimborso” di che trattasi senza – tuttavia - ottenere riscontro.
L'Agenzia di Noto, con nota del 24/02/2004, richiedeva all' Agenzia di Siracusa il fascicolo relativo al rimborso di che trattasi, dandone comunicazione alla Società.
In data 14/03/2012 un incarica della Società sollecitava l'Agenzia ai fini del rimborso (cfr. documentazione in atti).
L'agenzia delle entrate di Siracusa - in data 19/03/2012 - notificava alla Società il provvedimento di
“diniego al rimborso” per intervenuta prescrizione (cfr. documentazione in atti).
La Società impugnava il provvedimento di “diniego” dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituita e contro deduceva.
Il primo Collegio, con sentenza n. 1069/02/2019, rigettava il ricorso ritenendo (in breve) che “ … non risulta che la ricorrente abbia inoltrato formale richiesta di rimborso successivamente all'avvenuta presentazione della dichiarazione nel 1995. Deve pertanto rilevarsi che fino al 2012 nessuna formale istanza di restituzione sia stata presentata….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La Società appellante ha versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell' udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità, dei quali si dirà, il ricorso è infondato e va rigettato.
1.- La Società ricorrente, in questa sede, reitera i medesimi motivi già sottoposti al primo Giudice astenendosi dal sollevare censure nei confronti della sentenza impugnata.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sussiste la “specificità dei motivi di appello” qualora non vengano forniti elementi critici idonei per far si che il thema decidedum si innesti su precisi profili della decisione recata in secondo grado così da concretizzarsi una rivisitazione mediata non dell'atto originariamente impugnato ma della decisione del primo Giudice (Cassazione, n. 10097 del 2013).
Secondo la Corte nomofilattica “... l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado.
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza, n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II).
2.- In disparte quanto detto l'appello è comunque infondato nel merito e va rigettato.
Le cause di “interruzione” della prescrizione del diritto sono individuate, dall'art. 2943 c.c. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art. 2944 c.c.
(ricognizione di debito).
Perché ad un atto possa essere riconosciuta “efficacia interruttiva” della prescrizione è necessario, oltre all'elemento “soggettivo” (individuazione del soggetto obbligato), anche un elemento “oggettivo” (indicazione di una pretesa) idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
3.- Ritiene questo Collegio che il “requisito oggettivo” non sia ravvisabile in mere “sollecitazioni”: la Corte di legittimità ha ritenuto che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo): è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di Ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2016).
4.- Il provvedimento originariamente in contestazione è sorretto da una adeguata motivazione: contiene i presupposti di fatto e diritto che ne hanno giustificato l' adozione (an e quantum).
Tali elementi hanno consentito al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di formulare le proprie difese.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che “ … l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di una efficace contestazione sull'an e sul quantum debeatur, … la censura deve ritenersi infondata quando il contribuente ha svolto (come di fatto, nel presente caso, ha svolto ampiamente) le sue difese di merito contro gli elementi in esso indicati ..”.
5.- L'Agenzia ha argomentato i motivi di rigetto dell'istanza di rimborso, ritenendo che “ … Non si può procedere all'erogazione del rimborso di cui all'oggetto in quanto prescritto per il mancato esercizio del diritto entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 e seguenti Codice civile ) …”.
Dalla documentazione prodotta in atti non può ritenersi dimostrata l'effettuazione di “atti interruttivi” della prescrizione nel corso del tempo: la nota prot. n. 2004/5388 del 24/02/2004 dell'Ufficio di Noto dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi una “nota interna” inidonea a “interrompere” la prescrizione.
Lo stesso sollecito di rimborso del 14/03/2012 indirizzato all' Agenzia deve ritenersi “tardivo”: la dichiarazione IVA anno 1994 è stata presentata il 15/03/1995 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto, l'appello non
è fondato e va rigettato
La specificità del giudizio e la molteplicità delle questioni esaminate ed involte, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6725/2019 depositato il 04/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott.ssa Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Dott. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott.ssa Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1069/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/03/2019
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. 13207 IVA-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi. Insistono nelle rispettive difese e richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa presentava la propria dichiarazione IVA 1994 riportando un credito
“a rimborso” per Lire 705.493.000 (€ 364.356,73).
La Società_1 Spa (a seguito di fusione divenuta Ricorrente_1 spa) richiedeva informazioni all' Agenzia con riguardo al “rimborso” di che trattasi senza – tuttavia - ottenere riscontro.
L'Agenzia di Noto, con nota del 24/02/2004, richiedeva all' Agenzia di Siracusa il fascicolo relativo al rimborso di che trattasi, dandone comunicazione alla Società.
In data 14/03/2012 un incarica della Società sollecitava l'Agenzia ai fini del rimborso (cfr. documentazione in atti).
L'agenzia delle entrate di Siracusa - in data 19/03/2012 - notificava alla Società il provvedimento di
“diniego al rimborso” per intervenuta prescrizione (cfr. documentazione in atti).
La Società impugnava il provvedimento di “diniego” dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituita e contro deduceva.
Il primo Collegio, con sentenza n. 1069/02/2019, rigettava il ricorso ritenendo (in breve) che “ … non risulta che la ricorrente abbia inoltrato formale richiesta di rimborso successivamente all'avvenuta presentazione della dichiarazione nel 1995. Deve pertanto rilevarsi che fino al 2012 nessuna formale istanza di restituzione sia stata presentata….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La Società appellante ha versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell' udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità, dei quali si dirà, il ricorso è infondato e va rigettato.
1.- La Società ricorrente, in questa sede, reitera i medesimi motivi già sottoposti al primo Giudice astenendosi dal sollevare censure nei confronti della sentenza impugnata.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sussiste la “specificità dei motivi di appello” qualora non vengano forniti elementi critici idonei per far si che il thema decidedum si innesti su precisi profili della decisione recata in secondo grado così da concretizzarsi una rivisitazione mediata non dell'atto originariamente impugnato ma della decisione del primo Giudice (Cassazione, n. 10097 del 2013).
Secondo la Corte nomofilattica “... l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado.
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza, n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II).
2.- In disparte quanto detto l'appello è comunque infondato nel merito e va rigettato.
Le cause di “interruzione” della prescrizione del diritto sono individuate, dall'art. 2943 c.c. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art. 2944 c.c.
(ricognizione di debito).
Perché ad un atto possa essere riconosciuta “efficacia interruttiva” della prescrizione è necessario, oltre all'elemento “soggettivo” (individuazione del soggetto obbligato), anche un elemento “oggettivo” (indicazione di una pretesa) idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
3.- Ritiene questo Collegio che il “requisito oggettivo” non sia ravvisabile in mere “sollecitazioni”: la Corte di legittimità ha ritenuto che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo): è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di Ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2016).
4.- Il provvedimento originariamente in contestazione è sorretto da una adeguata motivazione: contiene i presupposti di fatto e diritto che ne hanno giustificato l' adozione (an e quantum).
Tali elementi hanno consentito al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di formulare le proprie difese.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che “ … l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di una efficace contestazione sull'an e sul quantum debeatur, … la censura deve ritenersi infondata quando il contribuente ha svolto (come di fatto, nel presente caso, ha svolto ampiamente) le sue difese di merito contro gli elementi in esso indicati ..”.
5.- L'Agenzia ha argomentato i motivi di rigetto dell'istanza di rimborso, ritenendo che “ … Non si può procedere all'erogazione del rimborso di cui all'oggetto in quanto prescritto per il mancato esercizio del diritto entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 e seguenti Codice civile ) …”.
Dalla documentazione prodotta in atti non può ritenersi dimostrata l'effettuazione di “atti interruttivi” della prescrizione nel corso del tempo: la nota prot. n. 2004/5388 del 24/02/2004 dell'Ufficio di Noto dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi una “nota interna” inidonea a “interrompere” la prescrizione.
Lo stesso sollecito di rimborso del 14/03/2012 indirizzato all' Agenzia deve ritenersi “tardivo”: la dichiarazione IVA anno 1994 è stata presentata il 15/03/1995 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto, l'appello non
è fondato e va rigettato
La specificità del giudizio e la molteplicità delle questioni esaminate ed involte, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR