TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 153
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa sulle distanze delle costruzioni

    La Corte ha ritenuto che l'ascensore, in quanto impianto tecnologico strumentale e opera necessaria per il superamento delle barriere architettoniche, non rientra nella nozione di 'costruzione' ai fini dell'art. 873 c.c. Pertanto, il diniego di sanatoria basato sulla violazione delle distanze è illegittimo. Inoltre, l'istruttoria comunale è risultata insufficiente poiché non ha valutato se l'opera fosse qualificabile come necessaria per il superamento delle barriere architettoniche, se fosse impossibile realizzarla internamente, né ha bilanciato gli interessi in gioco.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 153
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo