Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Durano per dall’avvocato Giuseppe Durano, con domicilio fisico eletto in Lecce, Via A. Imperatore n. 16 presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pellegrino, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Tanzarella e dall’avvocato Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del permesso di costruire in sanatoria, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2020, nella parte in cui nega l’assenso postumo all’ascensore esterno realizzato a servizio di un immobile adibito ad abitazione;
- di qualsiasi atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale con particolare riferimento, ove e per quanto occorra, al preavviso parziale di diniego di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 25.06.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER BA e udito il difensore del ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15 aprile 2020 e depositato in Segreteria l’11 maggio 2020, il Sig. -OMISSIS- ha rappresentato che:
a) è proprietario di un immobile ad uso residenziale, ubicato in zona classificata “B1” -di completamento- dal vigente strumento urbanistico comunale, composto da n. 2 piani fuori terra;
b) per il suddetto immobile ha richiesto ed ottenuto dal Comune il permesso di costruire -OMISSIS-, rilasciato il 23 febbraio 2018;
c) durante l’esecuzione dei lavori, tuttavia, “ al fine di poter realizzare alcuni interventi edilizi interni e di prospetto ”, sono state realizzate alcune opere in difformità dal titolo abilitativo: in particolare, è stato realizzato un ascensore esterno al fine di semplificare l’accesso dell’appartamento alla moglie del ricorrente, avente capacità motoria ridotta a causa di problemi di salute;
d) successivamente ha presentato al Comune di Ostuni istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 finalizzata ad ottenere il permesso in sanatoria per le opere eseguite in difformità dal permesso di costruire tra le quali, per quanto interessa il presente ricorso, la “ diversa configurazione del vano ascensore ”, non essendo stato possibile, per motivi di spazio, allocarlo internamente;
e) con nota prot. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2019 il responsabile del procedimento ha comunicato il suo parere favorevole alla sanatoria degli interventi oggetto di domanda, eccetto che per il vano ascensore “ posto ad una distanza dal confine con altrui proprietà inferiore a mt. 3,00 prevista dall’art. 873 del codice civile ”;
f) con nota protocollata al n. -OMISSIS- del primo luglio 2019, il ricorrente ha presentato controdeduzioni in particolare, osservando che l’ascensore è un impianto tecnologico estraneo alla nozione di costruzione presa in considerazione dall’articolo 873 del codice civile;
g) con il provvedimento oggi impugnato, conclusivo del procedimento, il Comune ha accolto in parte l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, in particolare negandolo per l’ascensore.
Il provvedimento è oggetto di domanda di annullamento affidata a tre motivi in diritto.
In data 29 maggio 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni con memoria di forma.
In data 23 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 73 del codice del processo amministrativo, riepilogando e perorando le censure svolte nel ricorso.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, in assenza di una espressa graduazione di motivi è rimessa al Collegio la possibilità di individuare il migliore ordine di trattazione delle questioni.
Nel caso di specie si ritiene di esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 36 D.P.R. n. 380/2001, dell’articolo 873 del codice civile e della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché l’eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto ed in diritto e per difetto di istruttoria.
In sintesi, il ricorrente deduce che l’ascensore non costituisce nuova costruzione e dunque non è assoggettabile alla normativa in materia di distanze delle costruzioni prevista dall’art. 873 c.c.; richiama giurisprudenza in materia e conclude che: “ In definitiva, l'ascensore esterno realizzato dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per le sue caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali deve essere escluso dal concetto di costruzione cui fanno riferimento gli artt. 873 c.c. e 907 c.c. e da qui la non applicabilità della eccezione prevista dal comma II dell'art. 79 del DPR n. 380/01 e la conseguente illegittimità del diniego di sanatoria opposto dal Comune sulla domanda presentata dal ricorrente ”.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega la sanatoria dell’ascensore, è motivato per relationem al preavviso di diniego, nel quale si legge che: “ si esprime parere contrario relativamente al vano ascensore posto ad una distanza dal confine con altrui proprietà inferiore a mt. 3,00 prevista dall’art. 873 del codice civile ”.
Viene in rilievo la seguente normativa:
- ai sensi dell’art. 873 c.c.: “ Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri ”.
- ai sensi dell’art. 79, comma 2, D.P.R. n. 380/2001: “ È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune ”;
- ai sensi dell’art. 3, l.n. 13/1989: “ 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune ”.
Quanto alla sussumibilità dell’ascensore nel concetto di costruzione, il Collegio intende richiamare le ampie considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione: “ Il Collegio prende le mosse dall'assunto, ormai consolidato in giurisprudenza, "(...) dell'estraneità dell'ascensore alla nozione di costruzione di cui all'art. 873 cod. civ. e quindi in generale, dell'inapplicabilità ad esso delle disposizioni in tema di distanze dallo stesso poste" (vedi tra le altre Consiglio di Stato sez. IV, n. 6253 del 5 dicembre 2012).
Alla stregua di questo orientamento giurisprudenziale "(...) l'impianto ascensore - al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell'edificio principale - rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnicofunzionali dell'immobile (...)" (vedi sempre Consiglio di Stato sez. IV, n. 6253 del 5 dicembre 2012; Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2011, n. 2566).
Con specifico riferimento, poi alla regola del rispetto delle distanze di cui all'art. 3 della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 (il cui comma 2 recita "È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio [n.d.r.] o alcuna area di proprietà o di uso comune"), il Collegio osserva che, per l'interpretazione di tale previsione, "non può prescindersi dal tener conto dell'inserimento della norma (...) all'interno della disciplina volta all'eliminazione delle barriere architettoniche nell'interesse dei soggetti portatori di handicap" (vedi sempre Consiglio di Stato sez. IV, n. 6253 del 5 dicembre 2012).
Il Collegio ritiene, quindi, che il richiamo agli art. 873 e 907 del c.c. contenuto nel II comma dell'art. 3 della Legge 13/89, proprio con specifico riferimento al rispetto delle distanze legali - la cui ratio risulta evidentemente rivolta al bilanciamento ed alla tutela delle proprietà dominicali coinvolte nella realizzazione di impianti diretti a superare le barriere architettoniche - non può mai portare a conseguenze irragionevoli, in quanto contrarie al principio di garantire l'effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato, anche attraverso la realizzazione di opere indispensabili ed assolutamente necessarie a rimuovere ogni ostacolo per le persone con gravi difficoltà di movimento.
La giurisprudenza sopra richiamata ha avuto modo di precisare, altresì, "(...) come il legislatore, nel far riferimento a spazi o aree "di proprietà o di uso comune", ha inteso richiamare non soltanto il dato giuridico dell'esistenza di una comproprietà o di una servitù di uso comune, ma anche il semplice dato materiale dell'esistenza di uno spazio comunque denominato, che per le sue caratteristiche si presti a essere impiegato dai residenti di entrambi gli immobili confinanti (...)" (vedi sempre Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6253 del 5 dicembre 2012).
La Corte di Cassazione ha, in particolare, stabilito che "Ne può ritenersi che la disciplina di cui all'art. 907 c.c. potesse operare per effetto del richiamo ad essa contenuto nella L. n. 13 del 1989, art. 3, comma 2. In proposito, deve rilevarsi che l'art. 3 citato dispone, al comma 1, che le opere di cui all'art. 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati e, al comma 2, che è fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Nel suo complesso, tale disposizione non può ritenersi applicabile all'ipotesi in cui venga in rilievo, non un fabbricato distinto da quello comune, ma una unità immobiliare ubicata nell'edificio comune. In sostanza, il richiamo contenuto nell'art. 3, comma 2, ai "fabbricati alieni" impone di escludere che la disposizione stessa possa trovare applicazione in ambito condominiale. Difetta, dunque, nel caso di specie, il presupposto di fatto per l'operatività della richiamata disposizione di cui all'art. 907 c.c., e cioè l'altruità del fabbricato dal quale si esercita la veduta che si intende tutelare. (v. Cass. 14096/2012 e 10852/2014)” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent., 26.11.2019, n. 30838).
Ne consegue che ogniqualvolta, rispetto al fabbricato alieno sia interposto almeno uno spazio (come nel caso di specie), la violazione delle distanze legali non possa costituire ostacolo alla costruzione dell'ascensore (non altrimenti realizzabile), quale opera necessaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ” (Consiglio di Stato sez. VII, 07/02/2023, n.1305; nello stesso senso anche T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 25/02/2022, n.135; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 17/06/2021, n.1985;
In altre parole, la realizzazione di un ascensore, quando costituisca un’opera necessaria per l’eliminazione delle barriere architettoniche, non è soggetta all’obbligo delle distanze previsto dall’art. 873 c.c., se la distanza è da calcolarsi tra l’ascensore e il medesimo condominio, che non costituisce un “ fabbricato alieno ”.
Alla luce di ciò l’istruttoria svolta dal Comune, e la conseguente motivazione, risulta in effetti insufficiente perché: a) non risulta chiaro se l’intervento di realizzazione del vano ascensore fosse espressamente qualificato come opera per il superamento delle barriere architettoniche, presupposto necessario ai fini dell’applicazione dei suddetti principi (Consiglio di Stato sez. IV, 25/09/2024, n.7768); b) non vi è altresì valutazione circa la impossibilità o meno di realizzare un’opera altrettanto funzionale all’interno dell’edificio (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 11/07/2022, n.800, par. 16.1); c) non è presente una valutazione di bilanciamento dell’interesse alla rimozione delle barriere architettoniche con l'interesse al rispetto della disciplina urbanistica e con quello del proprietario confinante a non subire pregiudizi, sacrificando questi ultimi (solo) ove emerga che la rimozione delle barriere architettoniche non possa essere perseguita altrimenti (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 22/03/2021, n.731).
Tutte valutazioni in mancanza delle quali il diniego per asserita violazione delle distanze ex art. 873 c.c. è effettivamente illegittimo e affetto da carenza di istruttoria, come dedotto dal ricorrente.
Il provvedimento deve dunque essere annullato, con assorbimento dei restanti motivi, nella sola parte in cui nega la sanatoria dell’ascensore.
L’effetto conformativo della pronuncia consiste nell’obbligo di ripronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, per ciò che concerne l’ascensore, tenendo conto dei principi sopra espressi.
Le spese possono essere compensate alla luce delle peculiarità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire in sanatoria, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2020, nella parte in cui nega la sanatoria dell’ascensore esterno, con conseguente obbligo della amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza, tenendo conto dei principi sopra espressi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
ER BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BA | NI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.