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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. 4143/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. POSILLIPO MIRIAM, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1978, con il proc. dom. avv. DRAICCHIO GIOVANNA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c. con l'intervento del Curatore speciale nominato
Avv. RIBON ROBERTA del Foro di Bergamo, in rappresentanza e a difesa dei minori
(n. a Merate il 25/08/2015) e (n. a Merate l'11/07/2019). Persona_1 Persona_2
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio civile in
UI (BG) l'11/07/2015 (trascritto al Registro degli atti di Matrimonio del medesimo
Comune, anno 2015, n.2 parte I), adottando il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano i figli (n. a Merate il 25/08/2015) e Persona_1 [...]
(n. a Merate l'11/07/2019), allo stato entrambi minorenni. Per_2
Senza esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza resa fuori udienza in data 28/11/2025, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. a tutela della prole minorenne, conferendo al Servizio sociale territorialmente competente una serie di incarichi e deleghe a sostegno del nucleo familiare.
La causa, infine veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e pregiudizievole per la prole, motivo per cui va pronunciata la separazione personale dei coniugi in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di separazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il giorno 10/07/2015 in SUISIO;
[...]
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUISIO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2015, atto n.2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
IC PO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. 4143/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. POSILLIPO MIRIAM, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1978, con il proc. dom. avv. DRAICCHIO GIOVANNA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c. con l'intervento del Curatore speciale nominato
Avv. RIBON ROBERTA del Foro di Bergamo, in rappresentanza e a difesa dei minori
(n. a Merate il 25/08/2015) e (n. a Merate l'11/07/2019). Persona_1 Persona_2
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio civile in
UI (BG) l'11/07/2015 (trascritto al Registro degli atti di Matrimonio del medesimo
Comune, anno 2015, n.2 parte I), adottando il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano i figli (n. a Merate il 25/08/2015) e Persona_1 [...]
(n. a Merate l'11/07/2019), allo stato entrambi minorenni. Per_2
Senza esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza resa fuori udienza in data 28/11/2025, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. a tutela della prole minorenne, conferendo al Servizio sociale territorialmente competente una serie di incarichi e deleghe a sostegno del nucleo familiare.
La causa, infine veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e pregiudizievole per la prole, motivo per cui va pronunciata la separazione personale dei coniugi in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di separazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il giorno 10/07/2015 in SUISIO;
[...]
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUISIO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2015, atto n.2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
IC PO
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