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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di ER, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 3351/2022 R.G., avente ad oggetto: riassunzione del giudizio già proposto innanzi al G.A:, avente ad oggetto risoluzione contrattuale di contratto – concessione e pagamento somme.
TRA
(già CO – (P.IVA: Parte_1 Controparte_1
), con sede in Via del Commercio n. 27, 84092 BELLIZZI (SA), in persona del legale P.IVA_1 rapp.te p.t. (C.F.: ), rapp.ta e difesa dall'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_1
Wladimiro MANZIONE (C.F.: ), dall'avvocato Gaetano MANZIONE CodiceFiscale_2
(C.F.: ) e dall'avvocato Vincenzo SCARANO (C.F.: CodiceFiscale_3 C.F._4
) ed elettivamente domiciliata in Via F. Farao n. 4, SALERNO, presso lo studio degli
[...]
avvocati Gaetano e Wladimiro MANZIONE.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E in persona del Sindaco p.t., dott. c.f. e p.iva Controparte_3 CP_4
, rappresentato e difeso – giusta delibere di G.C. n. 94 del 14.07.2022 e n.109 del P.IVA_2
02.08.2022, determina dirigenziale n. 529 del 28.07.2022 e procura in calce alla comparsa di costituzione -dall'Avv. Maria Annunziata, c.f. , e dall'Avv. Stefania CodiceFiscale_5
Vecchio, c.f. ( ), con le quali elettivamente domicilia in ER, alla CodiceFiscale_6
Piazza Sant'Agostino, 29, presso lo studio della prima, ed al domicilio digitale E avv.maria. .salerno. e Email_1 CP_5 Email_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
(C.F: ), in persona del titolare con sede in Via CP_6 P.IVA_3 CP_7
Trieste n. 9 – 84092 BELLIZZI (SA)
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale della udienza del 18.03.24, celebrata con modalità telematico scritte.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del l.r.p.t., citava in giudizio, innanzi al Tribunale di ER, il in Controparte_3
persona del l.r.p.t. e per riassumere il giudizio inizialmente radicato innanzi al giudice CP_6
amministrativo ( ), dichiaratosi incompetente, per la impugnazione di provvedimenti resi CP_8
dal innestantisi nel solco del rapporto del rapporto di gestione del Centro Controparte_3 sportivo “E. Berlinguer” sito in Bellizzi (SA), di proprietà del convenuto, asseritamente CP_3
esistente tra la società (già ed il Parte_1 Controparte_9 [...]
con precipuo riguardo alla delibera n. 16 del 31.03.2016 con cui il CP_3 Controparte_3
aveva ritenuto sussistere i presupposti per la risoluzione del contratto di affidamento in concessione del predetto sportivo, risalente al 03.07.2014 (rep. N. 09/2014).
Innanzi al giudice amministrativo, la società articolava le seguenti conclusioni: “si conclude per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria del diritto del ricorrente alla prosecuzione del contratto ed alla determinazione del canone, previo scomputo delle opere eseguite, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, sospesa l'efficacia dell'intimazione di rilascio con ordinanza n.
394/2016, il TAR di SALERNO ha respinto il ricorso con sentenza del 14/06/2021, così statuendo:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di ER (Sezione
Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge la domanda principale e dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.”; il giudice amministrativo, dunque, non procedeva al calcolo del canone contrattualmente dovuto, al netto delle opere eseguite e riteneva che la domanda (subordinata) di accertamento del diritto della al pagamento Pt_2
delle differenze economiche ritenute non rientranti nello scomputo dei canoni, dovesse essere qualificata come domanda di ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione, che esulava dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto relativa a questioni di carattere meramente patrimoniale.
Allegava la ricorrente in riassunzione di avere, in data 15/11/2021, provveduto alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di appalto, al solo fine di evitare azioni esecutive e di avere, avverso la decisione del TAR del 14/06/2021, proposto gravame dinanzi al CONSIGLIO di STATO con ricorso del 14/01/2022.
La ricorrente in riassunzione, dunque, chiariva di intendere riassumere le domande – rientranti nella giurisdizione del g.o. - di accertamento, di determinazione e di liquidazione delle somme dovute dal in suo favore, in virtù di quanto previsto dal contratto di affidamento del Centro CP_3
Sportivo Comunale “Enrico Berlinguer” di ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 CP_3
Legge 18/06/2009 n. 69 e 11 D. Lgs. 02/07/2010 n. 104.
In particolare, la ricorrente, con riguardo alla determinazione del canone, chiariva che il contratto del 03/07/2014, regolante il rapporto giuridico intercorso tra la SOCIETÀ e l'ENTE, aveva previsto un importo complessivo annuo pari ad € 63.024,00= (da decurtare fino al 90% dello stesso mediante compensazione con i lavori di manutenzione e con gli interventi migliorativi), che il Concessionario avrebbe dovuto versare in rate semestrali in favore del ai sensi dell'art. 1 del suddetto CP_3
contratto, era stato, però, stabilito che la concessione avrebbe dovuto avere ad oggetto la gestione dell'intero impianto sportivo comunale “E. Berlinguer”, la cui consistenza risultava indicata nel
Capitolato Speciale e nel Bando di gara all'Allegato “A” (come da perizia tecnica estimativa geom.
). CP_10
Lamentava, invece, la ricorrente che, per ragioni (impeditive) oggettive, consistenti nella esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli stabiliti in corso di Concessione autonomamente dal per procedere all'efficientamento energetico del complesso sportivo, non era stata CP_3 possibile l'utilizzazione del Centro sportivo nella sua intera consistenza, essendo risultati, alcuni edifici, del tutto inservibili e le aree scoperte solo parzialmente funzionanti, in ragione dei lavori di manutenzione straordinaria e degli interventi di ammodernamento e modifica delle strutture resisi necessari, nonché per lo svolgimento dei lavori di efficientamento energetico disposti dallo stesso con delibera di Giunta Municipale del 13/03/2014, imposti dal la cui esecuzione CP_11 CP_3
aveva condizionato negativamente la fruibilità del Centro Sportivo nel suo complesso, riducendo gli impianti utilizzabili e conseguentemente anche l'importo del canone di concessione.
Lamentava, poi, la ricorrente, che, in relazione ai lavori di efficientamento energetico predisposti dall'ENTE ed eseguiti dalla ditta CPL CONCORDIA il non ha mai consegnato i CP_3
certificati di collaudo e le dichiarazioni di conformità, né ha mai comunicato alla società affidataria della gestione alcun riferimento circa la messa in funzione delle componenti impiantistiche;
ne sarebbe conseguita la ridotta fruibilità della struttura affidata in concessione e la pretesa diminuzione del corrispettivo da versare al concedente, anche in applicazione degli artt. 1460 e
1584 cc. Invocando, in proposito, le conclusioni raggiunte dal perito di parte, geom. , del luglio 2011, CP_10
e parametrando i dati ottenuti ai blocchi funzionali realmente utilizzabili, il canone annuo effettivo andava quantificato, secondo la ricorrente, nel minore importo di € 39.630,24
Evidenziava, poi, la ricorrente che l'art. 4 del contratto di affidamento in concessione del Centro sportivo del 3 luglio 2014, in tema di ammontare del canone, stabilisce che il suo importo complessivo, da suddividere in termini di anno e da versare in rate semestrali, andava decurtato per il 90% del valore della rata, fino allo scomputo dei seguenti importi: a) somme derivanti a consuntivo degli interventi di manutenzione obbligatoriamente previsti dal C.S.A., il cui importo era stato predeterminato in € 139.170,98=; b) € 62.589,00= (corrispondente ai lavori già eseguiti dalla società sportiva A.D. BASKET BELLIZZI), da detrarre dai corrispettivi, da quest'ultima dovuti al gestore per la fruizione del Centro;
c) somme a consuntivo degli interventi migliorativi.
In proposito, la ricorrente sottolineava che la prima quota di canone, da versare in rata semestrale posticipata, iniziava a decorrere dal 3/07/2014 e quindi sarebbe maturata alla data del 03/01/2015.
Lamentava la ricorrente che, a fronte dell'esecuzione dei lavori da parte della SOCIETÀ che ha provveduto sia all'esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatori di cui al punto sub a) del contratto di affidamento in concessione 03/07/2014, sia all'esecuzione degli ulteriori interventi migliorativi di cui al punto c) del predetto contratto, il non aveva provveduto alla CP_3 quantificazione dei lavori, né al calcolo dell'importo da scomputare dalla rata del canone (90% del totale, come da contratto, ndr), concretizzando strumentalmente la mora credendi.
Narrava la che,previa comunicazione all' del 09/07/2012 aveva dato corso ai Pt_2 CP_11 lavori obbligatori, di manutenzione straordinaria ed urgenti, che sono stati definiti nell'ottobre del
2012, consentendo la ripresa del servizio in soli 90 giorni, adempiendo agli oneri di cui al citato art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'art. 4 del contratto.
Riferiva la ricorrente che, con nota del 20/03/2015 (n. prot. 4217), la ha trasmesso, ai Pt_2 sensi dell'art. 4 del Capitolato di appalto e dell'art. 4 del contratto, un primo quadro economico riepilogativo alla data del 28/02/2015, nonché il rendiconto dell'utilizzo della in favore di Pt_3
A.D. BASKET BELLIZZI, per un ammontare pari ad € 651.529,30; secondo la ricorrente, il avrebbe dovuto prendere atto di tale rendicontazione e provvedere allo scomputo, per la CP_3
somma corrispondente, degli importi dovuti a titolo di canone di concessione, così azzerando o quantomeno riducendo in maniera consistente l'entità del preteso canone semestrale.
Al riguardo, evidenziava che nella delibera di G.M. n. 88 del 14/06/2012, con la quale era stata reiterata la necessità di urgenti lavori di manutenzione straordinaria, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di carattere igienico sanitario propedeutiche all'esigibilità del complesso sportivo (nonché approvato il progetto preliminare degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione del centro sportivo), era stato approvato il quadro economico di spesa per complessivi € 872.000,00=.
Con successiva nota del 26/01/2016, n. Prot. 1392, la SOCIETÀ ha comunicato all'ENTE il quadro economico riepilogativo alla data del 31/12/2015, corredato di perizia giurata del geom. Per_1
e di riepilogo rendiconto della società sportiva A.D. BASKET BELLIZZI, dal quale risulta
[...] asseverato che, a quella data, l'importo complessivo dovuto in favore della SOCIETÀ per la esecuzione dei lavori, per le competenze tecniche liquidate e per l'utilizzo del Palazzetto, era pari ad € 777.766,60= (cfr. documento del 25/01/2016).
Nello specifico, risultavano eseguiti e contabilizzati i seguenti lavori:
a) Lavori di adeguamento funzionale, giusta Perizia del Direttore dei Lavori del 20/03/2015. prot.n.
4217. importo € 485.946,41;
b) Lavori di adeguamento funzionale, giusta Perizia del Direttore dei Lavori del 20/01/2016.
Importo € 93.925,20=;
c) Competenze Tecniche Liquidate alla data del 31/12/2015, per l'importo di € 18.200,00=
d) Utilizzo A.D. BASKET BELLIZZI alla data del 31/12/2015, per l'importo di € 39.442,00=
Totale Imponibile € 637.513,61= iva 22% € 140.252,99= Totale Generale: € 777.766,60= (Euro
Settecentosettantasettemilasettecentosessantasei/60).
Inoltre, in sede di tavolo tecnico del 27/03/2017, il ha riconosciuto l'importo di € CP_3
511.100,41= a titolo di interventi da scomputare dalle rate di canoni, nonché € 36.253,90= con comunicazione del del 08/02/2021, a titolo di ulteriori corrispettivi, per l'importo CP_3 complessivo di € 547.354,31=.
In ogni caso, ai suddetti importi va aggiunto quanto previsto dall'accordo del 31/10/2019
(documento depositato) stipulato tra la ed il con il quale è stato convenuto Pt_2 CP_3
l'utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte del riconoscendo al gestore la somma CP_3 forfettaria di € 25.000,00=.
Da quanto esposto, si ricaverebbe, secondo la ricorrente, che nessun inadempimento può essere eccepito nella fattispecie in esame, rilevato che il canone di concessione non era stato determinato dal in quanto ha illegittimamente omesso di scomputare gli importi per i lavori di CP_3
manutenzione straordinaria ed ordinaria contrattualmente previsti, né era stata riconosciuta l'avvenuta consegna di un impianto sportivo parzialmente inutilizzabile, con conseguente ulteriore decurtazione del preteso canone.
Sicché, sempre secondo la prospettazione della società ricorrente in riassunzione, la risoluzione del contratto per presunto inadempimento e per la pretesa applicazione di clausola risolutiva espressa da parte del sarebbe illegittima, strumentale ed infondata, non sussistendo alcuna causa CP_3 di risoluzione, né inadempimento grave ai sensi dell'art. 32 del contratto di concessione.
In via subordinata, la ricorrente in riassunzione, nella denegata ipotesi in cui gli interventi posti in essere dalla non fossero ritenuti come effettuati in esecuzione delle previsioni Pt_2
contrattuali ed in costanza di Convenzione, chiedeva al TRIBUNALE che gli stessi fossero riconosciuti, nell'importo richiesto, ovvero in quello eventualmente differente che dovesse risultare in corso di giudizio, a titolo di indebito arricchimento.
Sussisterebbe, invero, secondo la ricorrente, il depauperamento della SOCIETÀ per lo svolgimento di interventi di manutenzione e migliorativi per i consistenti importi di cui al capitolo 2 del presente atto, nonché la sussistenza dell'arricchimento e del vantaggio per il che ha formalmente CP_3 riconosciuto i lavori svolti presso il Centro Sportivo Comunale “Enrico Berlinguer” in CP_3
rimesso a nuovo e reso funzionale da quanto posto in essere dalla concludente.
La ricorrente, inoltre, lamentava che, dalla illegittima ed infondata decisione del di agire CP_3
per estromettere la dalla gestione del Centro Sportivo, dopo che la predetta aveva Pt_2
effettuato consistenti opere di manutenzione e di miglioramento della struttura, strumentalmente richiamando l'applicazione di una clausola risolutiva espressa, per un inesistente inadempimento da parte del concessionario, aveva cagionato gravissimi danni alla concludente;
danni che dovranno essere risarciti ai sensi degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cc., sia sotto il profilo del danno emergente (posto che il Comune aveva affidato in gestione un bene carente delle minime condizioni igienico sanitarie e che il centro sportivo è risultato anche (parzialmente) inutilizzabile per il periodo di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della struttura, non previsti né dal Capitolato Speciale di Appalto, né dal contratto di affidamento in concessione del 03/07/2014, che hanno imposto una rimodulazione della programmazione dei lavori e dei tempi di esecuzione degli stessi, come contrattualmente previsti e come in precedenza progettati) che per il profilo del lucro cessante, per il mancato godimento del bene per i motivi dedotti in precedenza, che ha cagionato perdita di introiti, direttamente collegabile alla colpevole negligenza dell' rispetto CP_11 alla approvazione del progetto definitivo ed all'impedimento così frapposto dal in CP_3
ordine alla messa in funzione delle altre strutture.
In via presuntiva ed equitativa, secondo l'id quod plerumque accidit e regole di comune esperienza, la ricorrente chiedeva liquidarsi i danni derivanti dalla illegittima e traumatica esclusione della
SOCIETÀ dalla gestione del Centro Sportivo;
evenienza che ha cagionato la perdita di tutti gli utili futuri ricavabili dalla utilizzazione e dal godimento dell'impianto sportivo;
nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione dell'attività e dalla mancata remunerazione dei capitali investiti, con liquidazione equitativa degli stessi, oltre interessi commerciali di mora e rivalutazione monetaria. Tutto ciò premesso ed allegato, la ricorrente in riassunzione articolava le seguenti conclusioni: “
1) Accertati i fatti in premessa, rideterminare e quantificare nell'importo di € 39.630,24= (ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta) il canone annuo a titolo di corrispettivo per l'affidamento in gestione del “Centro Sportivo E. Berlinguer” di BELLIZZI (SA), in virtù del rapporto giuridico intercorso tra le parti, per le ragioni di cui in atto;
2) Previa determinazione e quantificazione dei lavori di manutenzione e degli interventi migliorativi eseguiti dalla SOCIETÀ, nonché delle somme che attengono alla società sportiva AD BASKET
BELLIZZI, come previsto nel contratto 03/07/2014 rep. n. 09/2014 (cfr. allegato), oltre alle somme dovute dal in virtù di convenzione del 31/10/2019 n. prot. 20934 e di ogni Controparte_3
ulteriore importo come accertato in corso di istruttoria, condannare il al Controparte_3
versamento della somma che risulterà dovuta in favore di anche Parte_1
eventualmente operando la compensazione e/o lo scomputo rispetto ai canoni di concessione, come determinati nel corso del giudizio e se ipoteticamente dovute;
3) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli interventi posti in essere dalla non Controparte_9
siano ritenuti come effettuati in esecuzione delle previsioni contrattuali e delle convenzioni intercorse tra le parti, condannare il al pagamento delle somme come Controparte_3
sopra quantificato e richiesto, ovvero al pagamento di quelle differenti che dovessero risultare in corso di giudizio, a titolo di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 cc;
4) Accertata - anche incidenter tantum - la illegittimità e la infondatezza della risoluzione del contratto operata ex art. 1456 cc dal condannare controparte al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 cagionati all'attrice ai sensi degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cc in favore di
[...]
oltre interessi commerciali di mora e rivalutazione. 5) Condannare Parte_1
controparte al pagamento di spese ed onorario di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente in riassunzione, CP_12
in persona del l.r.p.t., con comparsa di costituzione e risposta, con cui la resistente
[...]
resisteva alle domande spiegate ed evidenziava che in data 21.02.2014 la aveva CP_9 comunicato all'Ente che: “con atto notarile del Notar Rep. n. 24450 – racc. 13103 è Persona_2 intervenuta la cessione del ramo d'azienda attinente la gestione degli impianti sportivi a favore della e che “per effetto di tale cessione l'attività di gestione Controparte_9 dell'impianto sportivo comunale…con tutti i relativi obblighi ed oneri è stata trasferita alla società sopra generalizzata”.
Malgrado ciò, però, lamentava il non si rinveniva agli atti alcuna formale autorizzazione CP_3 alla “cessione dell'aggiudicazione” ad opera dell'amministrazione comunale, né la presa d'atto di una modifica soggettiva del rapporto. Inoltre, con nota prot. n. 15192 del 25.09.2015 (allegato 23) l' AR
(associazione che aveva prestato avvalimento alla nella procedura ad evidenza CP_9 pubblica) comunicava all'Ente che: - la società avvalente risultava essere fallita a CP_9
seguito di sentenza n. 64 emessa dal Tribunale di ER in data 22.07.2015 e che tale circostanza impediva irrimediabilmente la prosecuzione del rapporto precedentemente instaurato;
-
l'associazione era venuta a conoscenza della circostanza che la gestione CP_6 dell'impianto sportivo – con particolare riferimento alla didattica delle discipline acquatiche - era formalmente esercitata dalla Società - la è società Controparte_9 CP_9 ben diversa rispetto alla società aggiudicataria dell'appalto; - non aveva mai fornito, né dichiarato la propria disponibilità a fornire alla nuova e diversa società, i Controparte_9
requisiti e le risorse tecniche di cui è in possesso, indispensabili per la didattica delle discipline acquatiche;
- non aveva prestato consenso o sottoscritto una documentazione relativa a modificazioni, trasformazioni, fusioni e/o cessioni societarie dell'impressa avvalente (si cfr. nota prot. n. 15192 del 25.09.2015).
Riferiva, ancora, il resistente che, con la suindicata nota, l' CP_3 AR comunicava alla ed al curatore fallimentare “la revoca con effetto immediato CP_9 dell'autorizzazione all'utilizzo dei requisiti e delle risorse tecniche per la didattica delle discipline acquatiche”, diffidando la dall'utilizzo dei propri requisiti e delle Controparte_9 proprie risorse tecniche e invitando contestualmente il Comune di “ad adottare tutti i CP_3
consequenziali provvedimenti”.
In riscontro a tale sollecitazione, il Responsabile dell'Area P.I., con nota prot. n. 623 del 14.01.2016
(allegato 24), comunicava tali ulteriori circostanze all'odierna attrice la quale, però, non forniva alcun elemento utile di valutazione anche in ordine allo stato di avvalimento.
Soltanto una volta avviato il procedimento di risoluzione, con nota prot. n. 21604 del 30.12.2015, la trasmetteva il progetto definitivo dei lavori di ammodernamento, Controparte_9
ampliamento e modifica delle strutture e degli impianti per le valutazioni di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale. Con nota prot. n. 625 del 14.01.2016 (allegato 26), il Responsabile dell'Area P.I. comunicava alla società di non poter procedere alla valutazione del progetto “in quanto è tuttora in corso il procedimento per la risoluzione contrattuale relativa all'affidamento della gestione dell'impianto in questione”.
Con nota prot. n. 1392 del 26.01.2016, la trasmetteva all'Ente il Controparte_9
quadro economico riepilogativo dei lavori eseguiti alla data del 31.12.2015, sottolineando che i costi di realizzazione, ivi compresi le competenze tecniche liquidate e le somme derivanti dall'uso del centro da parte dell' ammontavano ad € 777.766,60 IVA compresa. Controparte_14 Facendo seguito alla relazione tecnica (prot. n. 3597 dell'1.03.2016) (allegato 27) del Responsabile dell'Area Tecnica e alla relazione di sopralluogo (prot. n. 4827 del 31.03.2015) (allegato 28), il
C.C. di - con delibera n. 16 del 31.03.2016 (allegato 29), riteneva sussistenti i presupposti CP_3
per la risoluzione del contratto stipulato con la società Controparte_9
Infine, con determinazione n. 406 del 13.05.2016 (allegato 30), il Responsabile dell'Area P.I.,
Cultura e Servizi Demografici, disponeva definitivamente la risoluzione di tale contratto. A seguito della proposizione del ricorso innanzi al TAR Campania – ER - con ordinanza n. 394 del
21.06.2016 veniva accolta la domanda cautelare, “emergendo, dalla diffida a sgombrare l'impianto, gestito dalla ricorrente, un pregiudizio irreparabile ai suoi danni e fissando l'udienza di merito per il 9 maggio 2017”. Nelle more sono iniziate trattative tra il convenuto e la società attrice CP_3
per un bonario componimento della complessa vicenda e, pertanto, alla data fissata per la trattazione del merito, le parti chiedevano un rinvio della stessa.
Le lunghe trattative non avevano esito positivo e la società ha continuato ad operare sino alla data di pubblicazione della sentenza (14.06.2021), posto che il relativo giudizio di merito al TAR è stato fissato, a seguito di istanza di prelievo, solo in data 5 maggio 2021.
Pertanto, a decorrere dalla data (21.06.2016) in cui la società ha ottenuto l'ordinanza n. 395/2016, recante la sospensione degli effetti del provvedimento di risoluzione assunto dal e sino alla CP_3
data in cui è stata disposta la consegna della struttura (15 novembre 2021), la stessa ha omesso di effettuare qualsivoglia pagamento dei canoni dovuti e di adempiere a tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal contratto (tale, infatti, è l'oggetto della domanda riconvenzionale).
Con la sentenza n. 1455/2021 il ha respinto “la domanda di Parte_4
annullamento dei provvedimenti impugnati nonché quella di accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto e alla determinazione dei canoni” ed ha rilevato “il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, relativamente alla
“domanda di accertamento del “diritto della ricorrente al pagamento delle differenze economiche che dovessero ritenersi non rientrare nello scomputo del canone”.
Avverso la menzionata sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato, incardinato con il numero di r.g. 689/2022, con discussione dell'udienza pubblica fissata per la data del 03.11.2022.
In relazione al proposto atto di riassunzione, la difesa del eccepiva Controparte_3
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto essa discende dalla ma non è legittimata alla proposizione dell'azione, dal momento Controparte_9
che essa non solo è stata erroneamente individuata quale soggetto sottoscrittore del contratto di appalto, ma che, a seguito della revoca dell'avvalimento concesso dalla , AR
non avendo mantenuto la continuità dei requisiti dichiarati ai fini partecipativi alla gara, non avrebbe nemmeno potuto contrarre con la P.A..
La difesa del resistente poi, eccepiva la improponibilità dell'azione per essere ancora CP_3 pendente l'impugnativa innanzi al Cds della sentenza del Tar n. 1455/2021, e Pt_4 prescrivendo l'articolo 11 del cpa la facoltà di riassumere innanzi al Giudice indicato competente la controversia entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Ancora, la ricorrente eccepiva la tardività della riassunzione e la decadenza dall'azione, perché la controversia originaria, infatti, era riconducibile ad una concessione di servizi di tipo misto, essendo nella stessa ricompresi sia i servizi che i lavori, seppure questi ultimi in misura ridotta.
Alla fattispecie, pertanto, si applicava il rito speciale previsto e disciplinato dagli articoli 119 e 120
CPA., con relativo dimidiamento dei termini ordinari, anche relativi alla appellabilità delle sentenze ed al relativo passaggio in giudicato dei provvedimenti.
La resistente, ancora, eccepiva la inammissibilità della domanda, perché in questa sede non possano essere avanzate domande nuove e/o diverse rispetto a quelle già proposte innanzi al Giudice
Amministrativo: dal momento che nelle pagine da 38 in poi dell'atto di citazione, viene ampliato il thema decidendum ad argomenti e richieste giammai espresse nel giudizio innanzi al TAR, come la richiesta di accertamento e condanna per l'arricchimento senza causa e per l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno, mai avanzati innanzi al Giudice Amministrativo.
In ogni caso, la resistente eccepiva la infondatezza della domanda,
Secondo la difesa del però, la domanda proposta, in ogni caso, sarebbe priva di CP_3
fondamento; quanto alla determinazione del canone, evidenziava la resistente che la ricorrente aveva la clausola di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, secondo cui il concessionario
“deve corrispondere all'Ente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, il canone annuo… in due rate, decurtando ciascuna rata nella misura massima del 90% del valore della stessa…”.
Evidenziava che, però, la dalla quale ha avuto vita l'attuale attrice, Controparte_9
non ha corrisposto alcunché del canone di concessione dovuto, in tal modo e con tale inadempimento, ha violato manifestamente quanto pattuito all'art. 4 del contratto di concessione.
Quanto alla lamentata decurtazione dei canoni ed alla invocata compensazione con lavori effettuati, la resistente evidenziava che solo una parte dei lavori che la società ritiene di aver realizzato sono stati autorizzati – così come era previsto nella lex specialis - dal gli altri ai quali la società CP_3
fa riferimento sarebbero stati abusivamente realizzati, eseguiti in difformità rispetto a quelli che erano stati indicati nella convenzione sottoscritta inter partes, decisi unilateralmente dalla attrice e per nessuna ragione riconducibili all'esecuzione del contratto. Si paleserebbe, dunque, inammissibile la richiesta avanzata dall'attrice secondo cui il Tribunale dovrebbe statuire in ordine alla compensazione tra l'importo del canone dovuto ed il costo delle opere eseguite.
Richiamava, sul punto, la resistente, che risulta versato in atti l'attestato sottoscritto dal
Responsabile dell'Area prot. n. 10862 del 16.06.2016 (allegato 32), Parte_5
nonché tutti i documenti in esso richiamati, dai quali – incontrovertibilmente – emerge che i lavori espressamente autorizzati di cui alla lex specialis, ammontano ad € 139.170,98
(centotrentanovemilacentosettanta/novantotto) oltre iva, ed unicamente essi potevano essere, ed hanno già formato, oggetto di compensazione.
In ordine, poi, alla domanda di arricchimento senza causa, la resistente ne evidenziava la assoluta novità rispetto alle domande proposte innanzi al giudice amministrativo, evidenziando che, comunque, non appariva comprensibile in cosa possa essere consistito l'arricchimento senza causa del posto che: 1) i lavori previsti nella lex specialis non sono stati interamente Controparte_3
realizzati; 2) i presunti lavori per i quali la società richiede la condanna per a tale titolo, non erano stati richiesti nella lex specialis, non sono mai stati autorizzati, sono abusivi.
Con riguardo, poi, alla spiegata domanda di risarcimento dei danni, la resistente pure evidenziava che essa non era stata mai formulata nel contesto del giudizio amministrativo.
Rimarcava che la società attrice è inadempiente agli obblighi concessori, non avendo corrisposto né
i canoni, né e nemmeno ha realizzato i lavori che si era obbligata ad eseguire Il TAR Campania –
ER, con la sentenza n. 1455/2021,
Tutto ciò premesso, il in persona del Sindaco p.t., come in premessa Controparte_3
rappresentato, difeso e domiciliato, proponeva formale domanda riconvenzionale nei confronti della già ”, per la complessiva Parte_1 Controparte_9 somma di € 1.706.789,26 (unmilionesettecentoseimilasettecentottantanove/26), oltre interessi, per le argomentazioni di seguito riportate.
1) Dal giorno in cui il , con ordinanza n. 394 del 21.06.2016, Parte_6 accogliendo la istanza cautelare, “in attesa di approfondire nella competente sede di merito, che si provvede contestualmente a fissare, le numerose e complesse questioni implicate dal presente ricorso e dai motivi aggiunti, … emergendo, dalla diffida a sgombrare l'impianto, gestito dalla Contr ricorrente, un pregiudizio irreparabile ai suoi danni”, ha sospeso lo sgombero, la
[...]
oggi non ha corrisposto alcunchè al per Controparte_9 Parte_1 Controparte_3
l'utilizzo dell'Impianto Sportivo Comunale “E. Berlinguer”, che ha continuato ad utilizzare.
Inoltre, dalla relazione della Cooperazione e Rinascita s.r.l., trasmessa all'Ente ed acquisito al protocollo al n.12049 del 19.7.2022 (allegato 41), relativa all'esito delle attività di verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti dell'intero centro sportivo, e contenente anche la stima economica per il ripristino delle funzionalità degli impianti tecnologici a servizio del centro sportivo, redatta dall'ingegnere , discendeva che la Persona_3 [...]
(già ” è debitrice nei confronti del Parte_1 Controparte_9
direttamente derivanti dalle obbligazioni di cui al contratto di concessione CP_3 CP_3 sottoscritto in data 3.7.2014. Rep.n.9/2014, della somma complessiva di € 1.706.789,26
(unmilionesettecentoseimilasettecentottantanove/26), oltre interessi, per le causali di seguito elencate:
Inoltre, dalle ndagini tecniche svolte, è emerso che la stima delle opere di ripristino della piena funzionalità del Centro Sportivo Berlinguer ammontano ad € 663.812,38, oltre iva come per legge, per un totale di € 809.851,10 (ottocentonovemila851/dieci), somma per la quale l'attrice risulta debitrice nei confronti del Controparte_3
Ancora, l'attrice lamentava l'omesso pagamento TARES (articolo B. 8 capitolato speciale di appalto) come da attestazione resa in data 19.7.2022 dall'Ufficio Tributi del Controparte_3
per € 35.686,00, riferita al mancato pagamento della TARES per gli anni 2014-2015-2016-2017-
2018-2019-2020-2021.
Si lamentava, ancora, il mancato versamento del canone, con calcolo che considerava l'incremento contrattuale per il periodo intercorrente tra il 16.5.2012 e il 29.2.2020. per la complessiva somma di
€ 601.181,81 (seicentounomilacentottantuno/ottantuno), come da prospetto allegato.
Risultava, ancora, una debitoria per mancato pagamento per la fornitura della energia elettrica ( articolo B. 8 capitolato speciale di appalto) , con riferimento alla fattura n.5/08 del 18.6.2016, emessa dal comune con riferimento al periodo di fornitura compreso tra il 13.2.3013 e il 4.5.2016, oltre agli estratti conto dei fornitori Enel ed Heracom, afferenti ai consumi compresi dal 16.5.2016 al 14.11.2021, per complessivi € 295.756,35
(duecentonovantacinquemilasettecentocinquantasei/trentacinque), come da prospetto in atti.
Tutto ciò premesso, eccepito e controdedotto, la difesa del articolava le seguenti Controparte_3 conclus8ioni: “1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea;
2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare improponibile l'azione per non essersi avverata la circostanza richiesta dall'art. 11 cpa, che lega al passaggio in decisione della sentenza il decorso del termine dei tre mesi per la riassunzione;
3) sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'attrice decaduta dalla possibilità di proporre l'azione dal momento che la controversia originaria, disciplinata dal rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 cpa, prevede la dimidiazione dei termini, per cui la riassunzione sarebbe stata tardivamente operata, 4) ancora in via pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità dell'azione, essendo il contenuto della citazione difforme dal contenuto del ricorso originario, contravvenendo in tal modo ai principi dettati in materia di translatio iudicii, come rappresentato in precedenza,
5) nel merito, rigettare la domanda così come formulata dall'attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le considerazioni in precedenza riportate;
6) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la già ” in Parte_1 Controparte_9
persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a versare in favore del la somma Controparte_3 di € 809.851,10, spese occorrenti per le opere di ripristino della piena funzionalità del Centro
Sportivo E. Berlinguer sito in condannandola al pagamento;
7) in via riconvenzionale, , CP_3 accertare e dichiarare che la (già Parte_1 Controparte_9
” in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a versare in favore del
[...] [...] la somma di € 35.686,00, per il mancato pagamento della TARES per gli anni 2014- CP_3
2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021, condannandola al pagamento;
8) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la (già Parte_1
” in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a versare Controparte_9 in favore del la somma di € 601.181,81 Controparte_3
(seicentounomilacentottantuno/ottantuno) per l'omesso pagamento dei canoni concessori dal
16.5.2012 al 29.2.2020, condannandola al pagamento;
9) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la (già Parte_1
” in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a versare Controparte_9 in favore del la somma di € 295.756,35 Controparte_3
(duecentonovantacinquemilasettecentocinquantasei/trentacinque), per l'omesso pagamento della fornitura di energia elettrica, come in precedenza esposto, condannandola al pagamento;
10) in ogni caso, con condanna della già Parte_1 Controparte_9
” in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese e dei compensi
[...]
professionali del presente giudizio”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03ò.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto del deposito, da parte della difesa del CP_3
unitamente alla prima memoria 183, co. 6 c.p.c., della sentenza nr. 10501 del 2022 resa dal Co Consiglio di Stato sull'appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza del nr. sentenza del 14/06/2021, con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, ha Pt_4 rigettato l'appello proposto dalla odierna attrice avverso la sentenza del TAR Campania – ER
n. 1455/2021, statuendo la legittimità della risoluzione contrattuale operata dal Controparte_3 acclarando, al contempo, l'inadempimento contrattuale della Parte_1
(già ”. Controparte_9
Va, poi, evidenziato che la ricorrente in riassunzione rimodulava come segue le domande in prima memoria 183, co. 6 c.p.c.: “1) Accertare e dichiarare la legittimazione attiva della
[...]
Parte_1
2) Dichiarare la tempestività della riassunzione ovvero, in subordine, disporre la sospensione ex art. 295 cpc in attesa della definizione del giudizio di gravame alla sentenza n° 1455/2021 del TAR
CAMPANIA – Sezione di SALERNO pendente fra le stesse parti, dinnanzi al CONSIGLIO di
STATO (Ric. n. 689/2022)
3) Accertati i fatti in premessa, rideterminare e quantificare nell'importo di € 39.630,24= (ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta) il canone annuo a titolo di corrispettivo per l'affidamento in gestione del “Centro Sportivo E. Berlinguer” di BELLIZZI (SA), in virtù del rapporto giuridico intercorso tra le parti, per le ragioni di cui in atto;
4) Previa determinazione e quantificazione dei lavori di manutenzione e degli interventi migliorativi eseguiti dalla SOCIETÀ, nonché delle somme che attengono alla società sportiva AD BASKET
BELLIZZI, come previsto nel contratto 03/07/2014 rep. n. 09/2014 (cfr. allegato), oltre alle somme dovute dal in virtù di convenzione del 31/10/2019 n. prot. 20934 e di ogni Controparte_3
ulteriore importo, ivi compreso per risarcimento danni, come accertato in corso di istruttoria, condannare il al versamento della somma che risulterà dovuta in favore di Controparte_3
anche eventualmente operando la compensazione e/o lo Parte_1
scomputo rispetto ai canoni di concessione, come determinati nel corso del giudizio e se ipoteticamente dovute. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
5) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli interventi posti in essere dalla non siano ritenuti come effettuati in esecuzione delle Controparte_9
previsioni contrattuali e delle convenzioni intercorse tra le parti ovvero non scomputabili, condannare il al pagamento delle somme come sopra quantificato e Controparte_3
richiesto, ovvero al pagamento di quelle differenti che dovessero risultare in corso di giudizio, a titolo di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 cc oltre interessi e rivalutazione;
6) Accertata - anche incidenter tantum - la illegittimità e la infondatezza della risoluzione del contratto operata ex art. 1456 cc dal condannare controparte al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni cagionati all'attrice ai sensi degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cc in favore di oltre interessi commerciali di mora e rivalutazione. Parte_1 7) Dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande riconvenzionali proposte dal CP_3
[...]
8) Condannare controparte al pagamento di spese ed onorario di causa,
Va, quindi, subito evidenziato che può ritenersi superata la domanda nr. 2 di cui alle conclusioni come articolate nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c. (“2) Dichiarare la tempestività della riassunzione ovvero, in subordine, disporre la sospensione ex art. 295 cpc in attesa della definizione del giudizio di gravame alla sentenza n° 1455/2021 del TAR – Sezione di SALERNO Pt_4
pendente fra le stesse parti, dinnanzi al CONSIGLIO di STATO (Ric. n. 689/2022)): infatti, da un canto l'istanza di sospensione non trova più ragione di essere, essendo sopraggiunta la definizione del giudizio di appello, e, per altro verso, la tempestività della riassunzione riceve conferma dalle stesse statuizioni del Consiglio di Stato che, nella sentenza di rigetto dell'appello, chiariva che “Il ha dedotto, in via preliminare, che la presente controversia, riguardando una Controparte_3
concessione di servizi di tipo misto, sarebbe soggetta al rito speciale degli artt. 119 e 120 c.p.a.
Poiché la sentenza è stata pubblicata il 14 giugno 2021, mentre l'appello è stato notificato il 14 gennaio 2021, ne ha eccepito la tardività, per violazione della dimidiazione dei termini. N.
00689/2022 REG.RIC.
3.1. L'eccezione è infondata. Il rito speciale previsto dagli artt. 119 e 120
c.p.a. per le controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si applica soltanto al contenzioso che riguarda appunto la procedura di affidamento del contratto, attinente alla fase di scelta del contraente, mentre non è applicabile al contenzioso riguardante la fase esecutiva.
Nel presente giudizio sono impugnati provvedimenti di risoluzione per inadempimento del contratto, che il giudice di prime cure ha qualificato come concessione di servizi –perciò ha ritenuto rientrare, anche per la fase esecutiva, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., con statuizione rimasta non appellata. Afferendo la controversia alla fase dell'esecuzione e non a quella della scelta del contraente, il rito applicabile è quello ordinario”.
Per il medesimo ordine di ragioni, non potranno ritenersi al caso di specie applicabili i termini dimidiati per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione.
Va, ancora, chiarito che l'oggetto della cognizione del Tribunale è limitato alla domanda subordinata già articolata innanzi al giudice amministrativo, dichiaratosi non munito di giurisdizione sulla stessa, esprimendosi il G.A. in tal senso: “Assorbite le altre censure e rigettata la domanda proposta in via principale, con riferimento alla domanda proposta via subordinata occorre invece rilevare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
N. 00941/2016 REG.RIC. La domanda di accertamento del “diritto della ricorrente al pagamento delle differenze economiche che dovessero ritenersi non rientrare nello scomputo del canone” deve essere qualificata come domanda di ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione ed esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo come determinata ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto del tutto avulsa dell'esercizio di poteri amministrativi e relativa a questioni di carattere meramente patrimoniale non coinvolgenti il contenuto dell'atto concessorio (cfr. al riguardo,
CGARS n. 328/2021), non essendo neppure conseguente alla disposta risoluzione”.
Lo stesso C,d,S, con la sentenza che decideva l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, stabiliva che “Pertanto, nel caso di specie appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda della società concessionaria su entrambi i punti in contestazione: a) l'accertamento dei lavori, per l'importo di € 777.766,60 a titolo di scomputo (n.d.r.: totale o parziale) sui canoni dovuti secondo le previsioni contrattuali;
b) il riconoscimento del diritto al pagamento anche delle differenze economiche che dovessero ritenersi non rientrare nello scomputo”
Alla domanda n. 4 delle conclusioni rassegnate in prima memoria istruttoria, la ricorrente in riassunzione così articola la richiesta: “4) Previa determinazione e quantificazione dei lavori di manutenzione e degli interventi migliorativi eseguiti dalla , nonché delle somme che Pt_2
attengono alla società sportiva AD BASKET BELLIZZI, come previsto nel contratto 03/07/2014 rep. n. 09/2014 (cfr. allegato), oltre alle somme dovute dal in virtù di Controparte_3
convenzione del 31/10/2019 n. prot. 20934 e di ogni ulteriore importo, ivi compreso per risarcimento danni, come accertato in corso di istruttoria, condannare il Controparte_3
al versamento della somma che risulterà dovuta in favore di Parte_1
anche eventualmente operando la compensazione e/o lo scomputo rispetto ai canoni di concessione, come determinati nel corso del giudizio e se ipoteticamente dovute. Il tutto oltre interessi e rivalutazione”.
In termini assertivi, in citazione in riassunzione la società deduceva di avere patito a) danno emergente, perché il avrebbe affidato in gestione un bene carente delle minime condizioni CP_3
igienico sanitarie ed il centro sportivo sarebbe risultato anche (parzialmente) inutilizzabile per il periodo di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della struttura, non previsti né dal Capitolato
Speciale di Appalto, né dal contratto di affidamento in concessione del 03/07/2014, che hanno imposto una rimodulazione della programmazione dei lavori e dei tempi di esecuzione degli stessi, come contrattualmente previsti e come in precedenza progettati;
b) lucro cessante, (mancato godimento del bene per i motivi dedotti che ha cagionato perdita di introiti, direttamente collegabile alla colpevole negligenza dell' rispetto alla approvazione del progetto definitivo ed all'impedimento così CP_11
frapposto dal in ordine alla messa in funzione delle altre strutture). CP_3
Di tali danni la ricorrente ha chiesto liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Sempre in via presuntiva ed equitativa la ricorrente ha chiesto procedersi alla quantificazione ed alla conseguente liquidazione dei danni derivanti dalla illegittima esclusione della SOCIETÀ dalla gestione del Centro Sportivo, che ha cagionato la perdita di tutti gli utili futuri ricavabili dalla utilizzazione e dal godimento dell'impianto sportivo.
Quanto al danno emergente, mette conto evidenziare che all'art. 16 del contratto di appalto i locali e gli impianti erano consegnati nello stato di fatto di cui alla relazione allegata al contratto stesso e,
d'altro canto, erano posti a carico del concessionario specifici obblighi di esecuzione di lavori connessi al mantenimento degli standard di sicurezza igienico sanitari, i quali erano intimamente connessi alla stessa eseguibilità del rapporto concessorio, tal ché non può discettarsi di danno emergente, costituendo gli esborsi in questione un preciso onere del concessionario.
D'altro canto, il preteso lucro cessante patito dalla ricorrente è del tutto sfornito di prova, non avendo la ricorrente dato evidenza dei dati dai quali ricavare, in ipotesi, il guadagno ricavabile dalla gestione della struttura, laddove la stessa fosse stata pienamente fruibile.
La sola domanda effettivamente esaminabile, dunque, è la subordinata ribadita nella prima memoria istruttoria e del seguente tenore: “5) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli interventi posti in essere dalla non siano ritenuti come Controparte_9
effettuati in esecuzione delle previsioni contrattuali e delle convenzioni intercorse tra le parti ovvero non scomputabili, condannare il al pagamento delle somme come sopra Controparte_3
quantificato e richiesto, ovvero al pagamento di quelle differenti che dovessero risultare in corso di giudizio, a titolo di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 cc oltre interessi e rivalutazione;
Sul punto, il ha osservato che non si comprende – a fronte della previsione della CP_3
realizzazione dei lavori stabilita in 24 mesi, in che cosa possa essere consistito l'arricchimento senza causa del posto che: 1) i lavori previsti nella lex specialis non sono stati Controparte_3
interamente realizzati;
2) i presunti lavori per i quali la società richiede la condanna per a tale titolo, non erano stati richiesti nella lex specialis, non sono mai stati autorizzati, sono abusivi, ed il cui valore si contesta. Sul punto, occorre richiamare la nota prot. n. 10862 del Responsabile dell'Area
Igiene e Servizi al territorio del Comune di datata 16.06.2016 (allegato 32), oltre alla CP_3
relazione redatta, da ultimo, dalla Cooperazione e Rinascita s.r.l. e dai suoi allegati, ai quali integralmente ci si riporta e che, in questa sede, si abbiano per trascritti.”
In punto di diritto, giova rammentare che, secondo l'insegnamento della S.C., il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece,
l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/06/2017, n.15937).
In applicazione del superiore principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzo per indebito arricchimento per l'esecuzione, da parte dell'appaltatore, di opere aggiuntive in assenza di qualsiasi richiesta o autorizzazione e, quindi, in violazione di uno specifico precetto normativo.
Ora, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 19 del medesimo capitolato speciale per un importo massimo scomputabile dal canone determinato dal concedente sulla scorta di un computo metrico allegato al capitolato (importo predeterminato in pari euro
139.170,98, oltre IVA, come da computo metrico allegato sub B) al capitolato d'oneri, la difesa dell'ente osservava quanto segue: “Solo una parte dei lavori che la società ritiene di aver realizzato sono stati autorizzati – così come era previsto nella lex specialis - dal Comune;
gli altri ai quali la società fa riferimento sono stati abusivamente realizzati, eseguiti in difformità rispetto a quelli che erano stati indicati nella convenzione sottoscritta inter partes, decisi unilateralmente dalla attrice e per nessuna ragione riconducibili all'esecuzione del contratto. Sotto tale profilo, appare chiaramente inammissibile la richiesta avanzata dall'attrice secondo cui codesto Ill.mo Giudicante dovrebbe statuire in ordine alla compensazione tra l'importo del canone dovuto ed il costo delle opere eseguite. Come rappresentato, i lavori asseritamente eseguiti dal concessionario, oltre ad essere stato oggetto di contestazione da parte dell'Ente, non sono mai stati dallo stesso autorizzati e, soprattutto, non sono rispondenti né alle richieste della lex specialis, né a quanto espressamente autorizzato con delibere di G. C. n.ri 88 e 128 del 2012. Pertanto, la richiesta di riconoscimento delle somme relative alla esecuzione dei lavori asseritamente eseguiti dalla attrice, appare con tutta evidenza peregrina ed inammissibile, e – parimenti – lo è quella relativa alla decurtazione di tale importo (unilateralmente stimato), dalla somma dovuta al quale importo dei canoni CP_3
concessori. Come rappresentato per tabulas, risulta versato in atti l'attestato sottoscritto dal
Responsabile dell'Area Igiene e Servizi al Territorio prot. n. 10862 del 16.06.2016 (allegato 32), nonché tutti i documenti in esso richiamati, dai quali – incontrovertibilmente – emerge che i lavori espressamente autorizzati di cui alla lex specialis, ammontano ad € 139.170,98
(centotrentanovemilacentosettanta/novantotto) oltre iva, ed unicamente essi potevano essere, ed hanno già formato, oggetto di compensazione”.
Secondo la difesa del non si sarebbe realizzato alcun arricchimento indebito, posto che 1) CP_3 i lavori previsti nella lex specialis non sono stati interamente realizzati;
2) i presunti lavori per i quali la società richiede la condanna per a tale titolo, non erano stati richiesti nella lex specialis, non sono mai stati autorizzati, sono abusivi-
All'uopo, il comune richiamava la nota prot. n. 10862 del Responsabile dell'Area Igiene e Servizi al territorio del Comune di datata 16.06.2016 (allegato 32), oltre alla relazione redatta, da CP_3
ultimo, dalla Cooperazione e Rinascita s.r.l. e dai suoi allegati, ai quali integralmente ci si riporta e che, in questa sede, si abbiano per trascritti.
La difesa della ricorrente in riassunzione deduceva, sul punto che nella delibera di G.M. n. 88 del
14/06/2012, con la quale era stata reiterata la necessità di urgenti lavori di manutenzione straordinaria, era stato approvato il quadro economico di spesa per complessivi € 872.000,00-
Inoltre, rispetto alla successiva nota del 26/01/2016, n. Prot. 1392, con cui la ha Pt_2 comunicato all' il quadro economico riepilogativo alla data del 31/12/2015 (corredato di CP_11
perizia giurata del geom. e di riepilogo rendiconto della società sportiva A.D. Persona_1
BASKET BELLIZZI per un importo complessivo di € 777.766,60=) il nulla aveva CP_3
eccepito, rimanendo inerte.
Tuttavia, dall'esame della delibera di GM d88 del 2012 si ricava con chiarezza che tutte le spese di realizzazione dei lavori in questione sarebbe rimasta a carico totale del concessionario.
Quanto alla nota 1392 del 2016 trattasi, comunque, di un atto meramente unilaterale, che non poteva implicare una manifestazione di implicita approvazione dell'ente.
Va, in ogni caso, evidenziato che, anche a ragionare diversamente, la domanda ex art. 2041 c.c. non sarebbe fondata, per difetto di prova.
Invero, come sovente ribadito nella giurisprudenza di merito, con riferimento all'azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., l'indennità ex art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Infatti la liquidazione non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno. Così, la domanda di indennizzo non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell''impoverimento' o di
'diminuzione patrimoniale' cui commisurare il ristoro. Nella specie l'attore non ha fornito nessun elemento per determinare quale fosse il costo sostenuto, il margine di guadagno, ecc, cioè quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire. (cfr. Tribunale , Reggio Calabria , sez. I , 19/02/2022 , n. 206).
In ragione del difetto di elementi probatori sulla entità dell'imporverimento, non potrebbe neppure provvedersi alla liquidazione equitativa;
invero, secondo la S.C., in materia di ingiustificato arricchimento trovano altresì applicazione i principi sanciti dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d'ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui e idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
28/04/2023 , n. 11243).
Nel caso in esame non è affatto dedotta l'impossibilità o la difficoltà di produrre elementi idonei a comprovare l'entità dell'impoverimento.
D'altro canto, avendo l'ente espressamente limitato all'importo predeterminato l'entità dei costi dei lavori a realizzarsi ed avendo ribadito nella delibera GM 88 del 2012 che i costi di tali lavori restavano a carico dell'aggiudicatario, non può che ritenersi che si sarebbe verificato, nel caso di specie, al più, l'arricchimento imposto richiamato dalla giurisprudenza sopra ricordata.
Vanno, ora, esaminate le domande riconvenzionali spiegate dal nella comparsa di CP_3
costituzione e risposta depositata.
Tali domande non sono inammissibili, in ossequio all'insegnamento della S.C., secondo cui l''atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo
(cfr. Cassazione civile , sez. III , 10/07/2014 , n. 15753).
La facoltà per l'attore di introdurre una nuova domanda con l'atto di riassunzione va estesa anche al convenuto in ragione del principio di parità dei diritti che deve essere assicurato alle parti in causa
(cfr. Tribunale , Milano , sez. VI , 09/02/2012 , n. 1592).
Il Comune chiede, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che la
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(già ” in persona del legale Parte_1 Controparte_9 rappresentante p.t., è tenuta a versare in favore del la somma di € 809.851,10, Controparte_3
spese occorrenti per le opere di ripristino della piena funzionalità del Centro Sportivo E. Berlinguer sito in condannandola al pagamento. CP_3 L'ente, in particolare, sostiene che dalle indagini tecniche svolte sarebbe emerso che la stima delle opere di ripristino della piena funzionalità del Centro Sportivo Berlinguer ammonterebbe ad €
663.812,38, oltre iva come per legge, per un totale di € 809.851,10 (ottocentonovemila851/dieci), somma per la quale l'attrice risulterebbe debitrice nei confronti del I costi Controparte_3 stimati per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto sportivo Berlinguer eccederebbero il normale deperimento d'uso e, pertanto, sarebbero da imputare alla concessionaria quale inadempienza contrattuale per il mancato rispetto degli articoli 18 e 27 del capitolato speciale d'appalto per la mancata manutenzione della efficienza degli impianti e per la riconsegna del centro sportivo in assenza delle prescritte verifiche da parte del concessionario.
Si tratta di domanda sfornita di prova, che non può essere accolta.
Come noto, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del negozio, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo dimostrare la fonte -negoziale o legale- del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore;
invece, quest'ultimo è onerato a dar prova del fatto estintivo della pretesa avversaria, rappresentata dall'avvenuto adempimento e il medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, il risarcimento del danno o la risoluzione eccepisca l'inadempimento di cui all'art 1460 c.c. (risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti in causa, atteso che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'inadempimento di controparte e il creditore agente dovrà provare il proprio adempimento o che l'obbligazione ancora non sia scaduta).
Anche nell'ipotesi in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, al creditore istante basterà allegare semplicemente l'inesatto adempimento -per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, o per inosservanza dell'obbligo di diligenza ovvero per difformità quantitative ovvero qualitative dei beni- e sarà ancora una volta il debitore onerato di provare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Tribunale Bari sez. II, 08/07/2024,
n.3251).
Ebbene, il si limita, producendo una relazione unilaterale e non formata nel contraddittorio CP_3
delle parti, ad invocare il diritto al pagamento della somma indicata, a titolo di risarcimento dei danni per i costi stimati per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto sportivo Berlinguer eccederebbero il normale deperimento d'uso e, pertanto, sarebbero da imputare alla concessionaria quale inadempienza contrattuale per il mancato rispetto degli articoli 18 e 27.
L'ente creditore, però, avrebbe dovuto dare evidenza del nesso di causa tra il danno pretesamente subito e la condotta del concessionario asseritamente inadempiente (posto che la prova del nesso di causa grava sul creditore), laddove, nel caso di specie, l'eccedenza dello stato dei locali rispetto al normale deperimento d'uso è solo addotta e non provata, ad esempio tramite prova dello stato dei locali e degli impianti al momento della riconsegna e non essendovi evidenza del fatto che, allo stato, i luoghi non siano comunque mutati per intervento di terzi.
Quanto alla seguente domanda riconvenzionale: “accertare e dichiarare che la
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(già ” in persona del legale Parte_1 Controparte_9 rappresentante p.t., è tenuta a versare in favore del la somma di € 35.686,00, per Controparte_3
il mancato pagamento della TARES per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021, condannandola al pagamento”, il Tribunale rileva che trattasi di domanda, alla base della quale viene posta solo la nota interna unilaterale dell'ente, senza indicazione degli elementi specifici per il calcolo della base imponibile.
Cionondimeno, nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c. di parte ricorrente in riassunzione, non vi è contestazione della correttezza dell'importo quantificato dall'ente, come dovuto a titolo di tares, né
è contestato che tale peso tributario dovesse gravare sul concessionario, tal ché provato il titolo ed allegato l'inadempimento, la riconvenzionale va accolta.
Quanto alla seguente riconvenzionale: “in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la
(già ” in persona del Parte_1 Controparte_9 legale rappresentante p.t., è tenuta a versare in favore del la somma di € Controparte_3
601.181,81 (seicentounomilacentottantuno/ottantuno) per l'omesso pagamento dei canoni concessori dal 16.5.2012 al 29.2.2020, condannandola al pagamento”, il Tribunale ritiene opportuno rimettere la causa sul ruolo per la nomina di ctu che calcoli con esattezza gli importi versati dalla a titolo di canone e gli importi dovuti a titolo di canone per i mesi Controparte_15
di effettivo svolgimento del rapporto concessorio.
Quanto, infine, alla domanda in via riconvenzionale così articolata: “accertare e dichiarare che la
(già ” in persona del Parte_1 Controparte_9 legale rappresentante p.t., è tenuta a versare in favore del la somma di € Controparte_3
295.756,35 (duecentonovantacinquemilasettecentocinquantasei/trentacinque), per l'omesso pagamento della fornitura di energia elettrica, come in precedenza esposto, condannandola al pagamento” il Tribunale osserva che la infondatezza emerge dal fatto che le molte fatture enel depositate dal afferiscono a plurimi POD ed indirizzi di fornitura, non essendovi alcuna CP_3
evidenza della riferibilità di parte o tutta la fornitura ai locali di che trattasi.
Le spese di lite, trattandosi di sentenza parziale, ma definitiva, vanno regolate nella presente sede
(rimettendo al prosieguo il solo rapporto processuale concernente la riconvenzionale non decisa in questa sede) e le stesse vanno integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente e parzialmente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda, spiegata ex art. 2041 c.c., articolata dalla ricorrente in riassunzione;
2) Rigetta la riconvenzionali spiegate dal di cui ai nnrr. 6 e 9 della Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta;
3) Accoglie la riconvenzionale spiegata dal di cui al nr. 7 della comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta e per l'effetto condanna la ricorrente in riassunzione al pagamento in favore del della somma di € 35.686,00, per le causali di cui in narrativa, Controparte_3
oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, al saggio legale;
4) Dispone rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo in relazione alla riconvenzionale nr. 8
della comparsa di costituzione;
5) Compensa le spese di lite, rimettendo alla completa definizione del giudizio il governo delle spese di lite relative alla riconvenzionale non decisa con la presente decisione.
ER, 17.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante