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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3033 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello, solo danni a cose”, riservata per la decisione in data 28/02/2025, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Giuseppe Aulino, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via E. Scaglione
n.23, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di Controparte_1
impresa designata quale Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania, p.Iva , rappresentata e difesa, come da procura alle liti in P.IVA_1
atti, dall'Avv. Candida Cantalamessa, presso il cui studio, sito in Portici, alla via Diaz
n.99, elettivamente domicilia
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 APPELLATA
NONCHE'
, c.f. ; , c.f. Controparte_2 C.F._2 Parte_2
; , c.f. ; nella qualità di eredi di C.F._3 Parte_3 C.F._4
Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
impugnava la sentenza n. 2686/2021, emessa dal Giudice di Pace di Barra e
[...]
pubblicata in data 02/07/2021 (non notificata), per i seguenti motivi:1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., e conseguente motivazione apparente, e per violazione degli articoli 116 c.p.c. e 2697 c.c., poiché la motivazione era illogica, omessa e contraddittoria;
2) violazione ed arbitraria valutazione dei documenti di causa e dell'istruttoria del giudizio, in relazione all'art. 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. e conseguente motivazione inesistente e/o contradittoria e violazione dei principi regolatori della materia.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice erroneamente fondava il rigetto della domanda sull'insussistenza di prove idonee a dimostrare l'entità dei danni patiti. Precisava l'appellante, infatti, che il teste escusso, con dichiarazioni precise, circostanziate e concordanti, aveva confermato le allegazioni e deduzioni dell'attore nel proprio atto introduttivo, non solo in merito alla dinamica del sinistro, ma anche in relazione ai danni subiti. Inoltre, i danni riportati dall'autovettura attorea
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 venivano anche provati e stimati nel preventivo della “Autocarrozzeria Euro Car
2000”, depositato in originale in atti.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata pronuncia, l'esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_1
del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, di condannare questo ultimo e la società
, n.q. di FGVS, al risarcimento dei danni, in suo favore, quantificati Controparte_1
in euro 1.000,00, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la società , n.q. di FGVS, la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, comunque, non provato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, di ritenere non superata la presunzione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dei danni, per il cui risarcimento si agisce, graduando, in via proporzionale, la responsabilità dell'odierna parte appellata, ai sensi dell'art. 2054 c.c., con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Acquisito il fascicolo di I grado, precisate le conclusioni, all'udienza del 28.02.25, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 [...]
e , non costituitisi, benché ritualmente citati in giudizio. Pt_2 Parte_3
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Ai sensi dell'art. 339 II co. cpc, infatti, le sentenze pronunciate, ex art. 113 II co. cpc, secondo equità dal Giudice di Pace, sono appellabili esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. L'individuazione delle cause decise secondo equità dal Giudice di Pace deve essere fatta alla luce del valore della causa, da valutarsi in base alla domanda.
Conseguentemente, alla luce dell'art. 113 II co. cpc, come novellato dal D. Lgs.
116/2017, entrato in vigore il 30/10/21, qualora il valore della domanda sia inferiore a 2500 euro, la causa va considerata come decisa secondo equità, a prescindere dal fatto che il Giudice di Pace abbia concluso il processo con una sentenza di rito ovvero abbia, in concreto, applicato la stretta legalità (Cass. 9432/2012; SU
13917/2006; Cass. 9759/2011).
Nel caso di specie, in particolare, il valore della causa è di soli 1000,00 euro, mentre, ex art. 10 c.p.c., gli interessi e la rivalutazione, sebbene richiesti, non si computano nel valore della controversia, perché richiesti per il periodo successivo alla domanda.
Discende da quanto esposto che il valore della controversia è, nel caso di specie, inferiore a quello indicato dall'art. 113 cpc, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi pronunciata secondo equità e, quindi, va considerata appellabile solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 339 cpc, motivi tra cui non rientrano quelli oggetto del presente appello.
Nel presente giudizio non vi è stata alcuna violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe fatto discendere dalla mancanza delle foto dei danni subiti dal veicolo il rigetto della domanda, senza valorizzare la prova dei danni scaturente dall'analisi del preventivo depositato in atti e dalla dichiarazione del teste escusso.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Ritiene il Tribunale che le doglienze dell'appellante non riguardino la violazione di norme sul procedimento, Costituzionali, Comunitarie o principi regolatori della materia, peraltro non indicati, ma si limitano a censurare una presunta non corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova. In altre parole, censurano le conclusioni a cui il Giudice di Pace è pervenuto, all'esito della valutazione delle prove.
È evidente, quindi, che i motivi addotti non rientrano nelle violazioni che consentono l'appellabilità delle sentenze emesse secondo equità, bensì costituiscono censure di merito, valutabili solo in caso di appello ammissibile.
L'appello viene, quindi, dichiarato inammissibile e, per l'effetto, l'impugnata sentenza viene integralmente confermata.
Le spese di lite relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al d.m. 55/14, come aggiornati per effetto dell'entrata in vigore del d.m. 147/2022, applicati in base al valore della causa (fino a 1.100,00 euro).
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa:
• dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma l'impugnata pronuncia;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 • condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di Parte_1
questo grado di giudizio sostenute dalla società , n.q. FGVS, Controparte_1
che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli in data 15.6.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
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