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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15530 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4
novembre 2025 concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.27598/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato negli Stati Uniti d'America il 10 ottobre Parte_1
1985, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
UR NT e LE MB;
- ricorrente –
nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) dichiarare il ricorrente Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. e C.F._1
residente in 811 S. Bishop St Unit 212, Illinois, USA, cittadino italiano, ed
ordinare i conseguenti adempimenti d'ufficio, e in particolare al Ministero
pagina 1 dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad
ogni altra Autorità Amministrativa competente, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti';
Per parte resistente: '(…) chiede, in caso di riconoscimento della
cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione l'odierno ricorrente insta affinché il Tribunale
accerti il suo status di cittadino italiano in ragione della discendenza diretta da nato nel Comune di Carpineto Romano in provincia di Persona_1
Roma il 31 marzo 1890, e successivamente emigrato negli Stati Uniti
d'America. Riferisce il ricorrente che si naturalizzava Persona_1
cittadino statunitense il 15 giugno 1939, quando suo figlio Per_2
nato negli Stati Uniti d'America il 1 aprile 1921, aveva già raggiunto
[...]
la maggiore età, così trasmettendo alla discendenza la propria cittadinanza acquisita alla nascita.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
pagina 2 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale degli Stati Uniti, sede di
Chicago, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'. L'art. 12 della legge 13
pagina 3 giugno 1912 n.555 a sua volta dispone che '…i figli minori non emancipati
di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno
stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3
e 9'. Dal combinato disposto delle due previsioni normative citate deriva,
da un lato, che lo status di cittadino italiano per discendenza è determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo,
e, dall'altro, che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte dell'avo,
come nel caso di specie, non interrompe la linea di discendenza se avviene quando il discendente ha raggiunto la maggiore età.
In ordine al riparto dell'onere probatorio, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano fornire la prova dei fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda.
Compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la CP_1
sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile,
Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24
agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
pagina 4 debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Invero, la naturalizzazione dell'avo non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis
ai suoi discendenti, in quanto avvenuta dopo il compimento della maggiore età del figlio (cfr. doc.6 del fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza dell'odierno ricorrente e ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che è cittadino italiano;
Parte_1
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 5 novembre 2025.
pagina 5 il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4
novembre 2025 concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.27598/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato negli Stati Uniti d'America il 10 ottobre Parte_1
1985, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
UR NT e LE MB;
- ricorrente –
nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) dichiarare il ricorrente Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. e C.F._1
residente in 811 S. Bishop St Unit 212, Illinois, USA, cittadino italiano, ed
ordinare i conseguenti adempimenti d'ufficio, e in particolare al Ministero
pagina 1 dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad
ogni altra Autorità Amministrativa competente, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti';
Per parte resistente: '(…) chiede, in caso di riconoscimento della
cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione l'odierno ricorrente insta affinché il Tribunale
accerti il suo status di cittadino italiano in ragione della discendenza diretta da nato nel Comune di Carpineto Romano in provincia di Persona_1
Roma il 31 marzo 1890, e successivamente emigrato negli Stati Uniti
d'America. Riferisce il ricorrente che si naturalizzava Persona_1
cittadino statunitense il 15 giugno 1939, quando suo figlio Per_2
nato negli Stati Uniti d'America il 1 aprile 1921, aveva già raggiunto
[...]
la maggiore età, così trasmettendo alla discendenza la propria cittadinanza acquisita alla nascita.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
pagina 2 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale degli Stati Uniti, sede di
Chicago, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'. L'art. 12 della legge 13
pagina 3 giugno 1912 n.555 a sua volta dispone che '…i figli minori non emancipati
di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno
stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3
e 9'. Dal combinato disposto delle due previsioni normative citate deriva,
da un lato, che lo status di cittadino italiano per discendenza è determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo,
e, dall'altro, che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte dell'avo,
come nel caso di specie, non interrompe la linea di discendenza se avviene quando il discendente ha raggiunto la maggiore età.
In ordine al riparto dell'onere probatorio, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano fornire la prova dei fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda.
Compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la CP_1
sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile,
Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24
agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
pagina 4 debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Invero, la naturalizzazione dell'avo non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis
ai suoi discendenti, in quanto avvenuta dopo il compimento della maggiore età del figlio (cfr. doc.6 del fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza dell'odierno ricorrente e ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che è cittadino italiano;
Parte_1
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 5 novembre 2025.
pagina 5 il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6