Articolo 15 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 febbraio 1952
Art. 15.
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.
La misura dell'indennita' dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sara' determinata dal regolamento.
Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952