Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2025, proposto da
Domusnovas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
- della nota prot. n. 5070 del 17.02.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di screening VIA per il progetto fotovoltaico denominato “ACQUA SASSA”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 37905 del 16.12.2024;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. ee), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. ee);
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n. 153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero della Cultura e di Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BR SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Domusnovas S.r.l., ha esposto di aver presentato, in data 3 giugno 2024, presso il competente Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi dell’art. 19 e ss del D.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Acqua Sassa” sito nel Comune di Domusnovas.
2. Con l’impugnata nota prot. n. 5070 del 17.02.2025, la Regione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di screening VIA considerato che l’intervento proposto ricade in area agricola (i.e. zona urbanistica “E”) qualificata come “non idonea” alla realizzazione di impianti fotovoltaici dall’Allegato A, lett. ee) della L.R. n. 20/2024, con conseguente applicabilità dell’art. 1, co. 5, della medesima Legge regionale, a tenore del quale “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E, e dai commi 9 e 11[...]” e “Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. […] ”.
3. Con un primo motivo, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati in via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 lett. a), co. 5 e 7 L.R. 20/2024 (e dei relativi Allegati), nella parte in cui – disciplinando in carenza di potere con atto normativo le aree non idonee, prevedendo un divieto aprioristico all’autorizzazione e all’installazione di impianti FER nelle aree qualificate dalla medesima legge come “non idonee” e sancendone la prevalenza perfino rispetto alla disciplina delle aree c.d. “idonee” – violerebbe apertamente la normativa primaria di riferimento.
3.1. La Regione, innanzitutto, con legge regionale (art. 1, comma 1, lett. a) avrebbe proceduto in via principale e prioritaria all’individuazione delle aree non idonee (peraltro configurandole come divieti preventivi), per poi individuare anche quelle idonee, residuali sia nella loro entità che negli effetti del loro riconoscimento. Così facendo, l’art. 1 della legge regionale si sarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia, desumibili dal combinato disposto dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010 (che configurano le aree non idonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non vincolante e pongono una riserva di procedimento amministrativo sul punto), nonché con il D.Lgs. 199/2021, il quale: 1) all’art. 20, comma 4, accorda priorità e prevalenza all’individuazione delle aree idonee, assegnando alla Regione il compito di provvedere con fonte legislativa esclusivamente in merito a tale tipologia di aree; 2) all’art. 18, rinvia a un momento successivo all’individuazione delle aree idonee, a valle dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali, l’aggiornamento della disciplina delle aree non idonee, confermando la riserva di procedimento.
3.1.1. In particolare, l’art. 12 del D.lgs. 387/2003 ha fissato il principio di generale utilizzabilità di tutti i terreni per la realizzazione di impianti FER, salvo il potere delle Regioni di individuare, nei limiti di quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le aree non idonee. Queste ultime non si configurano come divieti preventivi, ma costituiscono uno strumento di accelerazione, non vincolante (v. paragrafo 17 e allegato 3 del DM 10/9/2010), la cui individuazione deve avvenire previa apposita istruttoria e confluire in un atto di pianificazione (a carattere amministrativo, dunque, e non normativo), dovendosi motivare la incompatibilità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti. L’individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con uno strumento amministrativo flessibile, in modo da garantire l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco nella concreta sede procedimentale.
3.1.2. Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma anche nel D.lgs. n. 199/2021. Ed infatti, l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce espressamente che i decreti ministeriali recanti principi e criteri in materia di aree idonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per l'individuazione delle aree idonee, assegnando alle Regioni il compito di procedere alla piena attuazione della norma con atto di fonte legislativa limitatamente alle aree idonee (comma 4). L’art. 20, invece, non attribuirebbe alle Regioni il potere legislativo in merito alle aree non idonee, così come confermato anche dall’art. 18 comma 3, il quale prevede che solo a seguito dell’individuazione delle aree idonee si potrà porre in essere la valutazione di cui all’art. 17 delle Linee Guida che impone alle Regioni di operare un congruo bilanciamento degli interessi.
3.1.3. Di qui la evidente incostituzionalità della L.R. 20/2024, che si pone in contrasto coi principi fondamentali della materia stabiliti dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003, dal DM 10/9/2010 e dal D.lgs. 199/2021 per violazione dell’art. 117 Cost.
3.2. Deduce la ricorrente che la violazione dei principi fondamentali della materia e la conseguente incostituzionalità della L.R. deriverebbe anche dal divieto aprioristico di autorizzare e realizzare impianti FER in aree non idonee posto dall’art. 1, co. 5 e 7 della L.R. 20/2024.
I principi fondamentali della materia fissati dalla legislazione dello Stato, infatti, costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili. Tali principi fondamentali, secondo la giurisprudenza amministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla compatibilità ex lege degli impianti con le aree agricole (ex art. 12, comma 7, D.lgs. n. 387/2003) e il potere delle Regioni di individuare aree non idonee all’installazione di impianti FER, ma mediante una indicazione di massima da operare con un atto di pianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del procedimento amministrativo, dovendosi stigmatizzare, invece, interventi normativi volti a precludere la realizzazione di impianti FER su ampie porzioni del territorio regionale.
L’art. 1 della L.R. 20/2024, nell’introdurre il suddetto divieto aprioristico si pone in contrasto con tali principi fondamentali, eccedendo le competenze in materia. Peraltro, gli Allegati, A, B, C, D ed E alla Legge Regionale individuano una serie di aree non idonee che corrispondono alla quasi totalità del territorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della L.R. 20/2024 e, in particolare, degli artt. 1, commi 5 e 7, in relazione agli artt. 117, comma 3, Cost. (per violazione dei suindicati principi fondamentali della materia stabiliti dallo Stato) e all’art. 3 Cost. in quanto le previsioni in questione impedirebbero, in modo illogico e irragionevole, una adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, trascurando l’interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER e imponendo l’inefficacia dei provvedimenti autorizzativi già conseguiti.
Inoltre, poiché la disciplina di riferimento è di derivazione euro-unitaria, la ricorrente ha dedotto altresì la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., essendo la disciplina regionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in attuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal europeo.
3.2.1. Sotto altro profilo, l’art. 1, comma 5, sopra citato sarebbe incostituzionale in quanto l’inidoneità dell’area, a differenza di quanto previsto dalla legge regionale, non comporta tout court il divieto di installazione di impianti FER, gravando sull’Amministrazione l’onere di effettuare una puntuale istruttoria al fine di bilanciare gli interessi coinvolti.
Ciò è stabilito dalle Linee Guida di cui al DM 10/9/2010 (allegato 3, lett. d) ed è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo cui anche nel caso di aree non idonee opera una riserva di procedimento amministrativo, sussistendo il dovere dell’amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato.
Lo stesso Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21/6/2024 (recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”) sulla cui base è stata emanata la L.R. 20/2024, non abilita in alcun modo le Regioni a introdurre divieti aprioristici di autorizzare e realizzare impianti FER nelle aree individuate come “non idonee”.
3.3. La ricorrente deduce, poi, l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, co. 5 e 7 della L.R. 20/2024 e dei relativi Allegati per violazione dei principi fondamentali della materia anche sotto il profilo della violazione della disciplina delle aree idonee ex art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021.
3.3.1. Con specifico riferimento alle fattispecie di non idoneità di cui alla nota regionale impugnata che ha disposto l’improcedibilità dell’istanza della ricorrente, le lett. t), u) e w), punto 12, Allegato B prevedono che sono aree non idonee per l’installazione di impianti agri-voltaici di grande taglia “i beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d’aria da essi”, gli “immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi”, nonché “aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata”.
Tali norme contrasterebbero, secondo la ricorrente, con l’art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021 secondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non sono “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di [...] 500 m per gli impianti fotovoltaici”.
3.3.2. Anche le ipotesi di non idoneità prevista dalla bb) dell’Allegato B alla L.R. 20/2024, riferita alle “zone urbanistiche omogenee E “Agricole”, che sarebbe illegittima, in quanto sussiste una compatibilità ex lege delle aree agricole, riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale.
3.3.3. Rappresenta la ricorrente, inoltre, come lo stesso Consiglio di Stato con ordinanze cautelari n. 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302 del 2024 (peraltro prima dell’entrata in vigore della L.R. 20/2024) abbia sospeso l’efficacia dell’art. 7 comma 2 lett. c) del DM 21 giugno 2024 che, nel prevedere la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8” del D.lgs. 199/2021, consentiva in astratto alle Regioni di derogare alla disciplina primaria sulle aree idonee.
3.4. La società ricorrente ha, inoltre, dedotto l’illegittimità costituzionale del divieto introdotto dall’art. 1, co. 5 e 7, della L.R. 20/2024 per violazione degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione.
3.4.1. Sotto un primo profilo, infatti, la legge regionale si porrebbe in contrasto con il principio di tutela dell’ambiente, cui contribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche il Regolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che la realizzazione degli impianti FER debba essere considerata di “interesse pubblico prevalente … in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi” (art. 3). Pertanto, il divieto previsto dalla norma regionale si porrebbe in contrasto con il principio di integrazione delle tutele, riconosciuto anche a livello europeo dall’art. 11 TFUE (secondo cui le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile). Tali esigenze di tutela, inoltre, impongono di operare un bilanciamento dei vari interessi in concreto nell’ambito del procedimento amministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. La legge regionale e i provvedimenti impugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria del procedimento amministrativo tale attività di bilanciamento, introducendo un divieto aprioristico contrastante con l’esigenza prioritaria di incrementare la produzione di energia green al fine di tutelare l’ambiente.
3.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione in esame violerebbe altresì l’art. 41 Cost., avendo introdotto in modo inaspettato un divieto generale di autorizzazione e realizzazione di impianti, così sacrificando la libertà di iniziativa privata e l’affidamento della società ricorrente; l’art. 97 Cost. nella misura in cui, trascurando le attività amministrative già svolte dalle autorità competenti, pregiudica il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di doverosità dell’azione amministrativa; l’art. 3 Cost. sotto il profilo della proporzionalità, non sussistendo i presupposti di necessità e idoneità della misura adottata rispetto all’obiettivo asseritamente perseguito di tutela del territorio agrario.
Infatti, l’opzione perseguita dal Legislatore regionale di porre un generale ed indiscriminato divieto di autorizzare e realizzare iniziative FER risulta viziata, sotto il profilo della proporzionalità della misura adottata, in quanto destinata ad incidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati e sugli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica astrattamente perseguiti.
Ciò avverrebbe in virtù di un obiettivo (di scongiurare l’irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, co. 1, lett. c) e d) della L.R. 20/2024) oltre che indimostrato, anche inesistente soprattutto nel caso degli impianti agri-voltaici come quello in esame.
4. La società ricorrente ha censurato gli atti impugnati anche in via autonoma e derivata dalla contrarietà al diritto euro-unitario della L.R. n. 20/2024.
4.1. La disciplina regionale, infatti, avrebbe dovuto essere disapplicata dall’Amministrazione in quanto contraria al principio di massima diffusione delle forme di produzione di energia rinnovabile sancito dalle norme eurounitarie e, in particolare, dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE nonché dalle più recenti Direttive UE 2018/2001 e 2023/2413, come completate dal Regolamento UE 2577/2022 e dalla recente Raccomandazione UE 2024/1343.
La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via autonoma avendo violato l’obbligo giuridico di disapplicare le norme interne incompatibili con quelle euro-unitarie.
4.2. In secondo luogo, la nota impugnata risulterebbe illegittima anche in via derivata dalla legge regionale contrastante con la normativa europea.
Il divieto posto dalla L.R., infatti, sottrae in modo indiscriminato il territorio regionale dalla localizzazione degli impianti FER, così impedendo il raggiungimento dei target vincolanti per lo Stato italiano fissati dalla normativa europea, oltre a porsi in contrasto coi principi di derivazione europea di massima diffusione delle fonti rinnovabili, di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, con la natura di interesse pubblico prevalente dell’installazione di impianti FER rispetto ad altri interessi in potenziale conflitto, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente le procedure autorizzative nelle c.d. zone di accelerazione, quali le aree idonee ex art. 20, co. 8, D.lgs. 199/2021 e con l’obiettivo di ridurre al minimo le c.d. zone di esclusione.
5. Con il terzo motivo di ricorso, la società ha inoltre dedotto l’illegittimità in parte qua del DM 21 giugno 2024 che, al combinato disposto degli artt. 1, co. 2, lett. b) e 3, co. 1, prevede che le regioni con propria legge individuino sul rispettivo territorio superfici e aree non idonee.
In realtà, evidenzia la ricorrente che, in via principale, il DM costituisce esso stesso parametro di incostituzionalità della normativa regionale in quanto, a differenza della L.R. n. 20/2024, non prevede in alcun modo l’espresso divieto generale e aprioristico di autorizzare e realizzare impianti fotovoltaici ed eolici in aree c.d. “non idonee”, né tantomeno prevede la prevalenza della disciplina delle aree non idonee su quella delle aree c.d. idonee ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.
Inoltre, posto anche che il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del DM, “solo formalmente il Decreto costituisce il parametro sulla cui base è stata adottata la legge regionale, dal momento che l’efficacia delle disposizioni che in astratto potevano consentire alla Regione di derogare in peius alla normativa statale era stata (ed è tuttora) sospesa in data anteriore all’emanazione della nuova legge regionale”.
Solo in via ulteriormente subordinata dunque, i.e. laddove si ritenesse di interpretare il DM nel senso di abilitare la Regione ad intervenire con disposizioni quali quelle della cui legittimità costituzionale si dubita, la ricorrente lo impugna per i seguenti motivi.
5.1. Il DM contrasterebbe, infatti, con l’art. 20 del D.lgs. 199/2021 e, in particolare, con il comma 4 che limiterebbe la potestà normativa della Regione all’individuazione delle sole aree idonee.
5.2. In secondo luogo, il Decreto sarebbe illegittimo in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett. c) che conferisce alle Regioni la possibilità di far salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021.
L’efficacia di tale disposizione, peraltro, è stata sospesa dal Consiglio di Stato, che ha negato spazio per una più restrittiva disciplina regionale rispetto a quella di cui all’art. 20, comma 8.
La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto alle Regioni di derogare in peius alla legislazione statale in materia di aree idonee, si pone in contrasto con la normativa primaria di riferimento.
5.3. La ricorrente censura, infine, l’illegittimità del Decreto anche nella misura in cui, anziché limitarsi a dettare criteri uniformi per i legislatori regionali ai fini dell’individuazione delle aree idonee (come prescritto all’ art. 20, comma 1, D.lgs. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneità di alcune aree del territorio nazionale, disponendo all’art. 7 comma 3 che “sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
5.4. Tale disposizione, inoltre, laddove letta nel senso di vietare l’installazione di impianti FER nelle aree non idonee, risulterebbe illegittima anche per contrasto con i principi fondamentali in materia come sopra richiamati.
6. Resiste in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
7. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, cogliendo in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, di cui al superiore punto 3.2. come anche di recente già osservato dalla Sezione (sent. 22 gennaio 2026, n. 60; 16 gennaio 2026, n. 14).
9. In tal senso, al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “ chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER) ”.
10. Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.
È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
11. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
11.1. Sotto questo profilo, per completezza, vale rilevare che non può comunque trovare ingresso in questo giudizio il sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2025.
Ciò perché esso non è parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta.
La questione dell’applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l’applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, non potendo questo giudice svolgere in merito valutazioni anticipate rispetto all’esercizio - per la prima volta, rispetto alla sopravvenienza normativa - del potere, a ciò ostando l’art. 34, comma 2 c.p.a.
12. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
13. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 12 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF
BR SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR SE | Antonio AN |
IL SEGRETARIO