Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4628/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli – dodicesima sezione civile, n. 4505/2022, resa il
06.05.2022, pubblicata 09.05.2022, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) con sede in Pozzuoli alla via Pisciarelli n. 5, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Antonelli (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
P.IVA ) con sede legale in Alfonsine (RA) CP_1 P.IVA_2
alla via dei Fabbri n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Pagina 1
) ed Ernesto Piscopo (C.F. ); C.F._2 C.F._3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.10.2022, la di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza epigrafata che Parte_1
aveva accolto le domande proposte da ed aveva condannato Testimone_1
l'odierna appellante alla restituzione del prezzo di euro 24.500,00 oltre interessi e, d'altro canto, rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti del produttore Parte_1 CP_1
ritenendone non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 131 codice del consumo.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili, chiedendo “1) in via preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
2) in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dalla avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 429/2016 del Tribunale di Napoli in quanto infondata in fatto come in diritto;
3) in via subordinata condannare la società opponente in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_1
pagamento in favore della della somma di € Parte_1
27.257,06 a titolo di arricchimento senza causa, oltre interessi e rivalutazione dal 02/09/2015; 4) condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 27 gennaio 2023, si è costituita in giudizio la rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- in CP_1
via preliminare: a) dichiarare inammissibile o comunque respingere
l'istanza di sospensione;
b) dichiarare tardiva e comunque inammissibile la domanda di arricchimento proposta dall'appellante; - in ogni caso,
Pagina 2 confermare in toto la sentenza di primo grado, respingendo l'appello ex adverso proposto e le domande avversarie tutte, in quanto rinunciate e/o inammissibili e/o tardive e comunque infondate in fatto e diritto, per le ragioni sopra illustrate. Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado”.
Con provvedimento del 24 febbraio 2023 adottato all'esito della prima udienza di trattazione, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il termine per il deposito di note scritte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2025.
Va rilevato che le parti non sono comparse né alla suddetta udienza del
20.02.2025, né alla successiva udienza del 24.04.2025 (udienze entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito
Pagina 3 dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4505/2022, resa dal Tribunale di Napoli – dodicesima sezione civile il 06.05.2022, pubblicata 09.05.2022, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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