TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2799
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2799/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 Parte_1
42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. con il patrocinio dell'avv. VENTURA Controparte_2 P.IVA_1 ENRICO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MORANDI 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. VENTURA ENRICO
RESISTENTI
Il GOP dott. Donata Romano,
a scioglimento della riserva che precede letto il ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa e i documenti depositati da
[...]
attrice nel giudizio di merito pendente, con il quale richiede la concessione di Parte_1 provvedimento di sequestro conservativo volto a bloccare immediatamente tutti i beni immobili e mobili e crediti del convenuto dott. Controparte_1
Ciò in ragione sostanzialmente del timore di subire un danno grave ed irreparabile in termini di difficoltà del recupero del credito vantato dalla ricorrente, per inconsistenza patrimoniale del resistente. Difficoltà che può, a parere della ricorrente, essere desunta dalla notizia specifica della messa in vendita della clinica veterinaria da parte del convenuto, risultante l'unico bene su cui eventualmente rivalersi.
Parte ricorrente chiede il sequestro anche in ragione della sussistenza del fumus boni iuris atteso che, per l'istante, il convenuto Dott. nel merito è responsabile dei danni ingiustamente CP_1 subiti a seguito dell'intervento eseguito al cane di sua proprietà, come confermato dall'esito della CTU svolta nel procedimento ATP r.g. 4206/2022 Il Dott. si oppone all'istanza escludendo che sussista il periculum in mora Controparte_1 atteso che la non proporzionalità del patrimonio del debitore a quanto supposto essere il credito vantato, non costituisce presupposto per la concessione del sequestro. A tal proposito conferma la propria costituzione in giudizio e rileva la più totale carenza della prova di una potenziale insolvibilità del convenuto. Inoltre, contesta che sia fondato il fumus boni iuris, rilevando come la
CTU già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, debba essere rifatta con l'acquisizione e visione di esiti di esami svolti dal convenuto prima dell'intervento incriminato.
Considerato che
la concessione del provvedimento cautelare presuppone l'esistenza del fumus e del periculum cumulativamente necessaria, al fine del riconoscimento della tutela e che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione di essi.
Pagina 1
Ritenuto che
il presupposto del timore di perdere la garanzia previsto dall'art. 671 c.p.c. , c.d. pericolo da infruttuosità, deve fondarsi su dati oggettivi, su una situazione di reale pericolo che tragga origine da elementi concreti e non meri apprezzamenti personali ed astratti del creditore e comunque non sulla sola eventuale sproporzione tra entità della pretesa e capacità patrimoniale del debitore.
Rilevato allo stato, per la configurazione del periculum, che dalla documentazione disponibile e dalle dichiarazioni delle parti non risulta provato che il dott. abbia Controparte_1 posto in essere atti tali da ritenere plausibile il rischio prospettato dall'istante. Al riguardo si rileva che non risultano documentati i guadagni fino a ora ricavati dal dott. dall'attività della CP_1 clinica che andrebbero ad essere sottratti al suo patrimonio in caso di effettiva vendita della stessa.
La parte ricorrente non ha fornito, quindi, gli elementi necessari per poter effettuare un accertamento prognostico di probabilità in merito al rischio affermato. Rilevato, altresì, che allo stato, per la configurabilità del fumus boni iuris, l'integrazione della CTU svolta nel merito non abbia modificato le conclusioni dell'elaborato peritale già depositato in via preventiva, risultando inadeguate le produzioni della parte convenuta
PQM
Visti gli artt. 669 sexies e 671 c.p.c. RIGETTA il ricorso
Spese al definitivo
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Reggio Emilia, 2 aprile 2025
Il Gop
Donata Romano
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2799/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 Parte_1
42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. con il patrocinio dell'avv. VENTURA Controparte_2 P.IVA_1 ENRICO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MORANDI 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. VENTURA ENRICO
RESISTENTI
Il GOP dott. Donata Romano,
a scioglimento della riserva che precede letto il ricorso ex art. 671 c.p.c. in corso di causa e i documenti depositati da
[...]
attrice nel giudizio di merito pendente, con il quale richiede la concessione di Parte_1 provvedimento di sequestro conservativo volto a bloccare immediatamente tutti i beni immobili e mobili e crediti del convenuto dott. Controparte_1
Ciò in ragione sostanzialmente del timore di subire un danno grave ed irreparabile in termini di difficoltà del recupero del credito vantato dalla ricorrente, per inconsistenza patrimoniale del resistente. Difficoltà che può, a parere della ricorrente, essere desunta dalla notizia specifica della messa in vendita della clinica veterinaria da parte del convenuto, risultante l'unico bene su cui eventualmente rivalersi.
Parte ricorrente chiede il sequestro anche in ragione della sussistenza del fumus boni iuris atteso che, per l'istante, il convenuto Dott. nel merito è responsabile dei danni ingiustamente CP_1 subiti a seguito dell'intervento eseguito al cane di sua proprietà, come confermato dall'esito della CTU svolta nel procedimento ATP r.g. 4206/2022 Il Dott. si oppone all'istanza escludendo che sussista il periculum in mora Controparte_1 atteso che la non proporzionalità del patrimonio del debitore a quanto supposto essere il credito vantato, non costituisce presupposto per la concessione del sequestro. A tal proposito conferma la propria costituzione in giudizio e rileva la più totale carenza della prova di una potenziale insolvibilità del convenuto. Inoltre, contesta che sia fondato il fumus boni iuris, rilevando come la
CTU già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, debba essere rifatta con l'acquisizione e visione di esiti di esami svolti dal convenuto prima dell'intervento incriminato.
Considerato che
la concessione del provvedimento cautelare presuppone l'esistenza del fumus e del periculum cumulativamente necessaria, al fine del riconoscimento della tutela e che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione di essi.
Pagina 1
Ritenuto che
il presupposto del timore di perdere la garanzia previsto dall'art. 671 c.p.c. , c.d. pericolo da infruttuosità, deve fondarsi su dati oggettivi, su una situazione di reale pericolo che tragga origine da elementi concreti e non meri apprezzamenti personali ed astratti del creditore e comunque non sulla sola eventuale sproporzione tra entità della pretesa e capacità patrimoniale del debitore.
Rilevato allo stato, per la configurazione del periculum, che dalla documentazione disponibile e dalle dichiarazioni delle parti non risulta provato che il dott. abbia Controparte_1 posto in essere atti tali da ritenere plausibile il rischio prospettato dall'istante. Al riguardo si rileva che non risultano documentati i guadagni fino a ora ricavati dal dott. dall'attività della CP_1 clinica che andrebbero ad essere sottratti al suo patrimonio in caso di effettiva vendita della stessa.
La parte ricorrente non ha fornito, quindi, gli elementi necessari per poter effettuare un accertamento prognostico di probabilità in merito al rischio affermato. Rilevato, altresì, che allo stato, per la configurabilità del fumus boni iuris, l'integrazione della CTU svolta nel merito non abbia modificato le conclusioni dell'elaborato peritale già depositato in via preventiva, risultando inadeguate le produzioni della parte convenuta
PQM
Visti gli artt. 669 sexies e 671 c.p.c. RIGETTA il ricorso
Spese al definitivo
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Reggio Emilia, 2 aprile 2025
Il Gop
Donata Romano
Pagina 2