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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2987/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA EU UP Presidente
MA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 08.08.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. ARMOCIDA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Mameli n. 5,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 03.12.2025 richiamando il ricorso depositato in data 08.08.2025 di seguito riportate.
Per il ricorrente:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
nel Regno del Marocco in data 12 aprile 2014 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Regno del
Marocco, n. 60, foglio 58, Reg. matrimoni 248 del 7 maggio 2014, ordinando alle competenti Autorità
l'annotazione della Sentenza;
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori nato a [...] il 13 luglio Persona_1
2025, e nato a Gallarate il [...], ad [...] i genitori, che continueranno Persona_2
ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla salute e all'istruzione degli stessi;
3) Disporsi che e bbiano stabile dimora presso la madre Persona_1 Persona_2
nell'attuale domicilio sito in Gallarate (VA), Via Mameli n. 5 e che, quest'ultima, possa autonomamente adottare le decisioni di natura e carattere ordinario e quotidiano, opportune nel loro interesse;
4) Disporsi che uguale potere, per le questioni di ordinaria amministrazione, sia attribuito al padre quando avrà
i figli con sé;
5) Disporsi che trascorra con i figli, tenendoli presso di sé, i primi tre fine settimana di Parte_1
ogni mese, dal venerdì alle ore 21:30 sino alle ore 20:30 della domenica, provvedendo a riaccompagnarli direttamente presso l'abitazione di Controparte_1
6) Disporsi che trascorra con i figli, tenendoli presso di sé, un pomeriggio durante la Parte_1
settimana, di norma il giovedì, da comunicare a entro la fine della settimana Controparte_1
precedente, dal termine dell'orario scolastico e sino alle ore 18:00, provvedendo a riaccompagnarli direttamente presso l'abitazione di Controparte_1
7) Disporsi che i figli trascorrano i periodi di Feste religiose e laiche in modo alternato, di anno in anno, con i rispettivi genitori, compreso il periodo natalizio dal 24 dicembre al 30 dicembre e il periodo pasquale dal Venerdì al Lunedì, dalle ore 21:30 del primo giorno del periodo alle ore 20:30 dell'ultimo giorno;
8) Disporsi che trascorra con i figli, tenendoli presso di sé, quindici giorni, anche Parte_1
consecutivi, da individuare nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 agosto di ogni anno, nonché una ulteriore settimana durante l'anno, comunicando la propria intenzione a almeno un mese Controparte_1
prima dell'inizio del periodo prescelto;
9) Ordinare a di consegnare a i documenti validi e necessari Controparte_1 Parte_1
per l'espatrio dei figli minori, affinché possano trascorrere, in conformità ai predetti accordi, le vacanze estive con il padre;
10) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1
figli minorenni, la somma di €. 175,00 (Euro centosettantacinque/00) mensili per ciascuno dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
11) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere da il 50% Parte_1 Controparte_1
delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del Tribunale di Busto Arsizio, con le modalità previste sub 10), entro sette giorni dalla comunicazione proveniente da se da essa Controparte_1
sostenute, e previa esibizione del relativo giustificativo di pagamento;
Pag. 2 di 4 12) Disporsi che nulla è dovuto da a a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento, essendo quest'ultima economicamente autosufficiente;
13) Dare atto che e presteranno il reciproco consenso al Controparte_1 Parte_1
rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità e/o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con riferimento ai figli minori;
14) Con vittoria di spese, diritto e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data
12.04.2014 in Marocco, che dalla loro unione sono nati i figli a Varese in data 23 Per_1
luglio 2015, affetto da disordine dello sviluppo neuro psichico (ADHD) e a Gallarate Per_2
in data 16 luglio 2016, che la loro separazione consensualizzata è stata dichiarata da questo
Tribunale a mezzo della sentenza n. 307/2024 pubblicata in data 27.02.2024 e ha chiesto accogliere le domande in epigrafe richiamate.
Nella contumacia della resistente, la causa è stata rimessa in decisione alla prima udienza celebrata in data 03.12.2025 dove il ricorrente ha precisato di avere trascorso 10 giorni in
Marocco con i figli minorenni all'esito del procedimento iscritto in data 09.12.2024 al n. r. g.
4563/2024 definito consensualmente in data 22.05.2025 con l'assunzione da parte del ricorrente dell'impegno di comunicare nell'arco di 15 giorni le date effettive del viaggio, da parte della resistente dell'impegno di consegnare al padre i passaporti dei minori e i d. i. validi per l'espatrio degli stessi in corso di validità entro 3 giorni e, nuovamente, da parte del resistente dell'impegno di restituirli al rientro dal Marocco, fermo restando il diritto a ottenerne la consegna in occasione dei futuri viaggi con i minori come da sentenza di separazione in atti.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che i coniugi non si sono mai riconciliati (sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra di essi) ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In buona sostanza, il ricorrente ha chiesto confermare le condizioni concordate nel giudizio di separazione come innanzi definito.
Valga precisare che il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole deve essere quantificato nell'importo mensile di € 175,00 per figlio, per come già rivalutato a partire dal mese di febbraio dell'anno 2025 e da rivalutare come per legge e precisare che il periodo
Pag. 3 di 4 delle vacanze estive che ciascun genitore potrà trascorrere con ciascun minore dovrà essere comunicato all'altro e, quindi, concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della contumacia della resistente (che non ha manifestato interesse alla pronuncia divorzile) e dell'esito della lite (che ha visto la sostanziale conferma delle condizioni già vigenti rispetto alla prole).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
DISPONE CHE i rapporti delle parti rispetto ai figli minorenni siano regolamentati come da condizioni precisate dal ricorrente in epigrafe richiamate per come meglio precisate e integrate in parte motiva;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente;
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 03/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IN IA EU UP
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2987/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA EU UP Presidente
MA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 08.08.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. ARMOCIDA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Mameli n. 5,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 03.12.2025 richiamando il ricorso depositato in data 08.08.2025 di seguito riportate.
Per il ricorrente:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
nel Regno del Marocco in data 12 aprile 2014 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Regno del
Marocco, n. 60, foglio 58, Reg. matrimoni 248 del 7 maggio 2014, ordinando alle competenti Autorità
l'annotazione della Sentenza;
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori nato a [...] il 13 luglio Persona_1
2025, e nato a Gallarate il [...], ad [...] i genitori, che continueranno Persona_2
ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla salute e all'istruzione degli stessi;
3) Disporsi che e bbiano stabile dimora presso la madre Persona_1 Persona_2
nell'attuale domicilio sito in Gallarate (VA), Via Mameli n. 5 e che, quest'ultima, possa autonomamente adottare le decisioni di natura e carattere ordinario e quotidiano, opportune nel loro interesse;
4) Disporsi che uguale potere, per le questioni di ordinaria amministrazione, sia attribuito al padre quando avrà
i figli con sé;
5) Disporsi che trascorra con i figli, tenendoli presso di sé, i primi tre fine settimana di Parte_1
ogni mese, dal venerdì alle ore 21:30 sino alle ore 20:30 della domenica, provvedendo a riaccompagnarli direttamente presso l'abitazione di Controparte_1
6) Disporsi che trascorra con i figli, tenendoli presso di sé, un pomeriggio durante la Parte_1
settimana, di norma il giovedì, da comunicare a entro la fine della settimana Controparte_1
precedente, dal termine dell'orario scolastico e sino alle ore 18:00, provvedendo a riaccompagnarli direttamente presso l'abitazione di Controparte_1
7) Disporsi che i figli trascorrano i periodi di Feste religiose e laiche in modo alternato, di anno in anno, con i rispettivi genitori, compreso il periodo natalizio dal 24 dicembre al 30 dicembre e il periodo pasquale dal Venerdì al Lunedì, dalle ore 21:30 del primo giorno del periodo alle ore 20:30 dell'ultimo giorno;
8) Disporsi che trascorra con i figli, tenendoli presso di sé, quindici giorni, anche Parte_1
consecutivi, da individuare nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 agosto di ogni anno, nonché una ulteriore settimana durante l'anno, comunicando la propria intenzione a almeno un mese Controparte_1
prima dell'inizio del periodo prescelto;
9) Ordinare a di consegnare a i documenti validi e necessari Controparte_1 Parte_1
per l'espatrio dei figli minori, affinché possano trascorrere, in conformità ai predetti accordi, le vacanze estive con il padre;
10) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1
figli minorenni, la somma di €. 175,00 (Euro centosettantacinque/00) mensili per ciascuno dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
11) Porsi a carico di l'obbligo di corrispondere da il 50% Parte_1 Controparte_1
delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del Tribunale di Busto Arsizio, con le modalità previste sub 10), entro sette giorni dalla comunicazione proveniente da se da essa Controparte_1
sostenute, e previa esibizione del relativo giustificativo di pagamento;
Pag. 2 di 4 12) Disporsi che nulla è dovuto da a a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento, essendo quest'ultima economicamente autosufficiente;
13) Dare atto che e presteranno il reciproco consenso al Controparte_1 Parte_1
rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità e/o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con riferimento ai figli minori;
14) Con vittoria di spese, diritto e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data
12.04.2014 in Marocco, che dalla loro unione sono nati i figli a Varese in data 23 Per_1
luglio 2015, affetto da disordine dello sviluppo neuro psichico (ADHD) e a Gallarate Per_2
in data 16 luglio 2016, che la loro separazione consensualizzata è stata dichiarata da questo
Tribunale a mezzo della sentenza n. 307/2024 pubblicata in data 27.02.2024 e ha chiesto accogliere le domande in epigrafe richiamate.
Nella contumacia della resistente, la causa è stata rimessa in decisione alla prima udienza celebrata in data 03.12.2025 dove il ricorrente ha precisato di avere trascorso 10 giorni in
Marocco con i figli minorenni all'esito del procedimento iscritto in data 09.12.2024 al n. r. g.
4563/2024 definito consensualmente in data 22.05.2025 con l'assunzione da parte del ricorrente dell'impegno di comunicare nell'arco di 15 giorni le date effettive del viaggio, da parte della resistente dell'impegno di consegnare al padre i passaporti dei minori e i d. i. validi per l'espatrio degli stessi in corso di validità entro 3 giorni e, nuovamente, da parte del resistente dell'impegno di restituirli al rientro dal Marocco, fermo restando il diritto a ottenerne la consegna in occasione dei futuri viaggi con i minori come da sentenza di separazione in atti.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che i coniugi non si sono mai riconciliati (sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra di essi) ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In buona sostanza, il ricorrente ha chiesto confermare le condizioni concordate nel giudizio di separazione come innanzi definito.
Valga precisare che il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole deve essere quantificato nell'importo mensile di € 175,00 per figlio, per come già rivalutato a partire dal mese di febbraio dell'anno 2025 e da rivalutare come per legge e precisare che il periodo
Pag. 3 di 4 delle vacanze estive che ciascun genitore potrà trascorrere con ciascun minore dovrà essere comunicato all'altro e, quindi, concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della contumacia della resistente (che non ha manifestato interesse alla pronuncia divorzile) e dell'esito della lite (che ha visto la sostanziale conferma delle condizioni già vigenti rispetto alla prole).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
DISPONE CHE i rapporti delle parti rispetto ai figli minorenni siano regolamentati come da condizioni precisate dal ricorrente in epigrafe richiamate per come meglio precisate e integrate in parte motiva;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente;
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 03/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IN IA EU UP
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