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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2023 e promossa
da
(P.I. ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Curatori Dott. e Avv. Fabio Dominici, Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Francesco Valdina,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Piazza Italia n. 4
attore
contro
(P.I. - C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in
Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/B;
convenuta
e contro (P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv Ernestina De Medio,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Francavilla al Mare (CH), Salita San Franco n.
14
convenuta
e nei confronti di
(Cod. Fisc. e n. iscrizione al Controparte_3
Registro delle Imprese di Torino , in persona P.IVA_5
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina De Medio, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in
Francavilla al Mare (CH), Salita San Franco n. 14
terza chiamata in causa
OGGETTO: Altri istituti di diritto fallimentare.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione respinta, accertare che
[...]
e Controparte_4 Controparte_3 CP_1
in solido sono tenute e, per l'effetto, condannarle a
versare al la somma di Euro 610.020,10 Parte_1
(seicentodiecimilaventi/10) o quella maggiore o minore che
pag. 2/27 risulterà dovuta oltre interessi dalla data della domanda
al saldo. Con vittoria di spese”.
Per la convenuta “Conclude affinché il Controparte_1
Tribunale adito Voglia: 1) nel merito, accertato e
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
dichiarare e disporre l'estromissione di CP_1 [...]
dal presente giudizio;
2) nella denegata CP_1
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condanni la
a pagare le somme oggetto di Controparte_5
accertamento e di condanna del presente giudizio, ivi
comprese le competenze e spese legali liquidate in
sentenza, direttamente nei confronti di parte attorea
in persona dei Curatori;
3) Parte_3
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di
condanna della al pagamento delle somme in favore CP_1
della parte attorea, considerato che la BA CP_5
in virtù dell'accordo – protocollo del 08 marzo
[...]
2021 (cfr. All 02), risulta essere l'unico soggetto
legittimato passivo relativamente ai rapporti di cui è
causa, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di
di rivalersi nei confronti della banca CP_1 CP_5
, relativamente alle somme oggetto di accertamento
[...]
e di condanna nel presente giudizio, condanni la CP_1
pag. 3/27 a pagare in favore di la somma Controparte_5 CP_1
che risulterà accertata in corso di causa, per le ragioni
di cui alla domanda attorea, oltre le competenze di lite
che saranno liquidate in sentenza, tendendo indenne
[...]
da quanto dovesse essere eventualmente condannata CP_1
a pagare in esito alla sentenza che definirà il presente
giudizio; 4) accertata l'inammissibilità e l'infondatezza
della domanda attorea, rigettare integralmente la domanda
stessa in tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di
citazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di
causa”.
Per la convenuta “Insiste nel Controparte_2
rigetto della domanda attorea in quanto assolutamente
infondata in fatto ed in diritto e destituita da ogni
supporto fattuale e giuridico. Con il favore delle spese e
competenze di causa”.
Per la terza chiamata “Insiste Controparte_3
affinché, previa estromissione della in Controparte_3
quanto priva di legittimazione passiva per essere i
rapporti in questione ceduti a Controparte_2
costituita ex art.,111 c.p.c. nel presente giudizio, venga
rigettata nei propri confronti la domanda attorea in quanto
pag. 4/27 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e destituita
da ogni supporto fattuale e giuridico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva la curatela attrice:
– di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Perugia in data 29 aprile 2016, con sentenza che risolveva il concordato preventivo dalla stessa proposto con riserva in data 27 dicembre 2013 e che veniva omologato, dopo integrazione, in data 16 ottobre 2015;
– di aver chiesto, in data 11 giugno 2014, a BA delle
CH S.p.a., presso la quale aveva acceso i conti correnti n.ri 5877 e 381, il riaccredito, in proprio favore, della somma di € 451.960,22, quale saldo attivo dei conti correnti medesimi, richiesta alla quale BA delle
CH rispondeva in data 20 giugno 2014, riconoscendo di essere debitrice della sola somma di € 338.407,85, somma la cui restituzione veniva quindi richiesta dall'attrice il successivo 23 giugno 2014, senza positivo riscontro;
pag. 5/27 – di aver restituito, in data 04 agosto 2014, ancora alla
BA delle CH S.p.a., la polizza fideiussoria Warranty
Bond n. 35784, da questa emessa in suo favore, chiedendo alla BA stessa di svincolare la somma di € 183.653,31,
costituita dall'attrice in pegno sul conto n. 361/9080 a titolo di controgaranzia della polizza medesima, richiesta alla quale, con comunicazione in data 04 settembre 2014, la
BA rispondeva comunicando che «in relazione al nostro
credito esigibile derivante da esposizione maturata alla
data della presentazione della domanda di concordato
preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge
Fallimentare, per insoluti relativi a fatture anticipate di
cui al conto anticipi n. 5877, con la presente Vi
comunichiamo l'intervenuta parziale compensazione ai sensi,
dell'art. 169 e 56 della legge Fallimentare, del nostro
credito sopra citato con il Vostro credito nei nostri
confronti di Euro 183.635,00... derivante dal saldo del
conto corrente nr.9080, maturato a seguito della scadenza
del certificato di deposito n.3610053464 sottoscritto in
data 29/08/2013 e scaduto il 29/05/2014, precedentemente
costituito in pegno in nostro favore (pegno già svincolato
a seguito della restituzione in data 04/08/2014
dell'originale della garanzia fideiussoria nr. 35784)»;
pag. 6/27 – che, alla data del 31 dicembre 2014, i rapporti di conto corrente intrattenuti con la stessa BA delle CH
riportavano i seguenti saldi attivi: conto corrente di corrispondenza n. 5877, € 328.201,82; conto corrente di corrispondenza n. 381, € 98.164,97;
– che la dichiarazione del proprio fallimento in data 29
aprile 2016 ha comportato lo scioglimento dei rapporti di conto corrente con conseguente attribuzione alla Curatela
del diritto di ottenere dalla banca il versamento di somma corrispondente al saldo attivo dei conti estinti;
- che con provvedimento del 22 novembre 2015, pubblicato in
G.U. n.54 del 05 marzo 2016, la BA d'Italia ha disposto
“la cessione” alla Nuova BA CH Spa “di tutti i
diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda
bancaria della BA delle CH spa”;
- che la il 23 ottobre 2017 è Controparte_6
stata incorporata in la quale, con atto del CP_7
19 febbraio 2021 rogito dal Notaio (Rep. Persona_1
16046/8617), ha ceduto a la piena proprietà CP_1
del proprio ramo d'azienda comprendente, fra gli altri, i
Cont rapporti afferenti alla filiale di Perugia della stessa e, dunque, anche quelli di cui è causa;
pag. 7/27 - che con atto di disposizione del 26 gennaio 2016
(pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2016) la BA
d'Italia ha disposto la cessione all'odierna convenuta CP_2
, società veicolo partecipata dalla stessa BA
[...]
d'Italia, dei “crediti in sofferenza risultanti dalla
situazione contabile individuale di BA CH Spa al 30
settembre 2015 detenuti da Nuova BA CH spa per
effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015”,
con esclusione “dei crediti interessati da operazioni di
cartolarizzazione” e, con successivo provvedimento del 30
dicembre 2016, ha disposto la cessione in favore della stessa anche dei “crediti in sofferenza, risultanti CP_2
dalla situazione contabile consolidata di BA CH spa
al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di
cartolarizzazione”, ragioni queste per cui le convenute e devono ritenersi tenute in solido a CP_1 CP_2
corrispondere all'attore la somma di € 426.366,79, pari all'ammontare complessivo dei saldi attivi al 31 dicembre
2014 del conto corrente di corrispondenza n.ro 5877 (€
328.201,82) e del conto corrente di corrispondenza n.ro 381
(€ 98.164,97), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
pag. 8/27 – che il proprio credito di € 183.635,31, vantato a titolo di restituzione delle somme sottoposte a pegno, è sorto per effetto della riconsegna della citata polizza «Warranty
Bond n. 35784» in data 04 agosto 2014 e, dunque, dopo la presentazione della domanda di concordato del 27 dicembre
2013, mentre il controcredito vantato dalla BA delle
CH e da questa posto in compensazione del pegno medesimo è sorto prima della proposizione della domanda di concordato, non potendo, per questo motivo, operare la compensazione de quo, che l'art. 56 L.F. subordina alla condizione che ambedue i crediti contrapposti siano sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato (c.d. condizione di “reciprocità” o di
“omogeneità”) e dovendo quindi il proprio credito di €
183.653,31 essere soddisfatto per intero, al netto degli interessi dalla domanda al saldo, senza possibilità di apportare riduzioni per effetto, appunto, di compensazione.
1. 2. Si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
contestando quanto dedotto e richiesto da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva la convenuta:
– il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, atteso che le posizioni debitorie di cui è causa pag. 9/27 non rientrano fra quelle alla stessa cedute in data 19
febbraio 2021 da la quale, poi incorporata CP_7
dalla terza chiamata sarebbe Controparte_3
rimasta titolare delle posizioni debitorie medesime;
– che, in ogni caso, il saldo attivo al 31 dicembre 2014
dei conti correnti n. 5877 (per € 328.201,82) e n. 381 (per
€ 98.164,97) non risulta attualizzato alla data del fallimento della società attrice, intervenuto in data
29.04.2016, unico momento dal quale opera lo scioglimento del rapporto di conto corrente;
– che legittima dovrebbe comunque considerarsi la compensazione operata da BA delle CH S.p.a. tra la somma di € 183.635,00, derivante dal saldo del conto corrente n. 9080, costituito in pegno in favore dello stesso Istituto di credito, e gli insoluti relativi a fatture anticipate di cui al conto anticipi n. 5877, i cui importi sono stati, appunto, anticipati dalla sulla CP_1
base di accordi contrattuali perfezionati prima della domanda di concordato, che prevedevano, tra l'altro, la cessione del credito nonché il c.d. patto di elisione/compensazione.
1. 3. Si costituiva in giudizio la convenuta Rev Spa,
premettendo che:
pag. 10/27 – con Decreto MEF del 05 settembre 2014 è stata disposta l'Amministrazione Straordinaria della BA delle CH
S.p.a. e con provvedimento BA d'Italia del 21 novembre
2015 ne è stata disposta la risoluzione;
– con provvedimento del 22 novembre 2015 la BA d'Italia
ha disposto la cessione di tutti i diritti, attività e passività, di BA delle CH Spa in favore di
[...]
; Controparte_6
– con atto di disposizione di BA d'Italia n. 98829 del
26 gennaio 2016 i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_6
al 30 settembre 2015 sono stati trasferiti alla
[...]
stessa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs. n. CP_2
180/2015;
– con provvedimento n. 1553670 del 30 dicembre 2016, la
BA d'Italia ha quindi disposto la cessione a CP_2
(i) dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata di al Controparte_6
30 settembre 2015, già di titolarità della controllata
(ii) dei crediti in sofferenza Controparte_8
risultanti dalla situazione contabile individuale di
[...]
al 30 settembre 2015, interessati Controparte_6
da operazioni di cartolarizzazione;
(iii) degli ulteriori pag. 11/27 crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22
novembre 2015 e riferiti a Controparte_6
e ; Controparte_8
– con provvedimento del 18 gennaio 2017, la BA d'Italia
ha disposto che la cessione dei crediti in sofferenza disposta con i provvedimenti n. 98829 del 26 gennaio 2016 e n. 1553670 del 30 dicembre 2016 si intendesse avvenuta senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti (pro
soluto) nonché, anche in deroga all'art. 1266 del Codice
civile, senza garanzia dell'esistenza titolarità, validità,
opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono.
riconosceva dunque di aver assunto CP_9 CP_2
l'impegno di tenere indenne Controparte_6
(e quindi la sua avente causa, odierna terza chiamata in giudizio, da ogni rischio e onere, Controparte_3
anche per costi di difesa, nascenti dai citati crediti in sofferenza e dal contenzioso ad essi riferibile,
intervenendo nei giudizi riguardanti i crediti ceduti e consentendo così l'estromissione della stessa
[...]
(e quindi della sua avente causa, Controparte_6
pag. 12/27 odierna terza chiamata in giudizio, Controparte_3
dai giudizi medesimi.
contestava quindi nel merito quanto CP_10
dedotto e richiesto da parte attrice, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
– che dagli estratti conto scalare al 31 dicembre 2014,
sia per il conto n. 381 che per il conto n. 5877, si evince come gli importi rispettivamente di € 98.646.00 e di €
328.201,82 siano indicati nella colonna “movimenti dare” e dunque siano importi a debito del cliente, rappresentando cioè un saldo passivo anziché attivo, dal che consegue che non vi sono “somme giacenti sui conti estinti da attribuire
alla curatela”;
– che l'ammissione dell'attrice alla procedura di concordato preventivo non ha determinato lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che ad esso accedono, che sono dunque proseguiti in relazione a tutte le clausole che li compongono, incluso patto di compensazione, fino alla dichiarazione di fallimento dell'attrice;
– che, anche dopo la dichiarazione di fallimento,
allorquando i rapporti potevano considerarsi risolti, i pag. 13/27 conti in questione presentavano ancora saldi passivi, non essendovi dunque alcuna somma da poter trasferire alla curatela;
– che il certificato di deposito n. 3610053464, costituito in pegno da parte attrice, era stato sottoscritto, per sua stessa ammissione, in data 29 agosto 2013 e dunque in epoca antecedente alla presentazione anche dell'istanza di concordato in bianco ed è a quel momento che deve farsi risalire la nascita dell'obbligazione;
– che detto certificato è stato poi costituito in pegno a titolo di garanzia, con la conseguenza che, data la realità
del contratto di pegno, lo stesso è stato “vincolato” con la limitazione di ogni facoltà.
1.4. Chiamata in causa dalla convenuta si CP_1
costituiva in giudizio contestando il Controparte_3
contenuto dell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
– il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, atteso che è intervenuta nel giudizio CP_2
stesso quale soggetto tenuto a manlevare la stessa terza chiamata in relazione ai crediti in sofferenza ceduti alla stessa in esecuzione del piano di risoluzione che CP_2
pag. 14/27 ha riguardato dante causa Controparte_6
della stessa terza chiamata;
– che dagli estratti conto a scalare, sia per il conto n.
381 che per il conto n. 5877, si evince come gli importi di
€ 98.646.00 e di € 328.201,82 siano indicati nella colonna
“movimenti dare” e dunque siano importi a debito del cliente, rappresentando quindi un saldo passivo anziché
attivo, dal che consegue l'inesistenza di “somme giacenti
sui conti estinti da attribuire alla curatela”;
– che l'ammissione dell'attrice alla procedura di concordato preventivo non ha determinato lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che ad esso accedono, che sono dunque proseguiti in relazione a tutte le clausole che li compongono, incluso patto di compensazione;
– che anche dopo la dichiarazione di fallimento,
allorquando i rapporti potevano considerarsi risolti, i conti in questione presentavano ancora saldi passivi e dunque nessuna somma vi sarebbe stata da poter trasferire alla curatela;
– che il certificato di deposito n. 3610053464, costituito in pegno da parte attrice, è stato sottoscritto, per sua stessa ammissione, in data 29 agosto 2013 e dunque in epoca pag. 15/27 antecedente alla presentazione anche dell'istanza di concordato in bianco ed è a quel momento che dovrebbe farsi risalire la nascita dell'obbligazione;
– che detto certificato è stato poi costituito in pegno a titolo di garanzia, con la conseguenza che, data la realità
del contratto di pegno, lo stesso è stato “vincolato” con limitazione di ogni facoltà;
– che legittima deve considerarsi la compensazione operata da BA delle CH S.p.a. tra la somma di € 183.635,31,
derivante dal saldo del conto corrente n. 9080, costituito in pegno in favore dell'istituto di credito, e gli insoluti relativi a fatture anticipate di cui al conto anticipi n.
5877, i cui importi sono stati anticipati dalla sulla CP_1
base di accordi contrattuali perfezionati prima della domanda di concordato, che prevedevano, tra l'altro, la cessione del credito nonché il cd. patto di elisione/compensazione.
1.5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., il Giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
pag. 16/27 1.6. Con ordinanze del 9.1.2025 e del 19.11.2025 il
Tribunale rimetteva la causa sul ruolo ponendo alle parti il tema del possibile conflitto di interessi del comune difensore di e di Controparte_2 Controparte_5
Affrontata la questione nel contraddittorio delle pari,
queste precisavano nuovamente le conclusioni ex art 281
sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025.
* * *
2. La domanda attorea è risultata parzialmente fondata e merita dunque parziale accoglimento.
3. In merito al conflitto di interessi del comune difensore di e di CP_5 Controparte_2
sollevato d'ufficio dal Tribunale, va evidenziato come per poter affrontare tale questione sia necessario accertare,
dal lato passivo, la titolarità dei rapporti dedotti in giudizio.
3.1. Come sinteticamente indicato con ordinanza del
9.1.2025 e come anche risulta dalla ricostruzione delle parti:
- con provvedimento della BA d'Italia del 21 novembre
2015, prot. 1241015/15, approvato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con DM del 22 novembre 2015,
Nuova BA CH S.p.a. è subentrata nelle attività e passività della stessa di BA delle CH s.p.a.; tale prima società è stata costituita con decreto-legge del 22
pag. 17/27 novembre 2015, n. 183, per svolgere i compiti di “Ente-
ponte” ai sensi dell'art. 42 d. lgs. 180/2015;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D.lgs. alla neocostituita Nuova BA CH s.p.a.
sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi,
incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo a BA delle CH S.p.a.;
- successivamente la BA d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla GU n. 64 del
17.03.2016, ha disposto la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di BA CH al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova BA CH s.p.a. per effetto del provvedimento sopra richiamato, a (con sede Controparte_2
legale in via Salaria n. 44, 00198, Roma, iscritta nel
Registro delle Imprese di Roma al n. 13653361009) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, con esclusione dei crediti interessati da operazioni di cartolarizzazione;
- con successivo provvedimento del 30.12.2016 la BA
d'Italia ha disposto la cessione in favore della società
anche dei crediti Parte_4
in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata di banca CH S.p.a. al 30.9.2015,
interessati da operazioni di cartolarizzazione.
pag. 18/27 Le società e hanno CP_5 Controparte_2
sostenuto sin dall'atto costitutivo che i rapporti oggetto di causa rientrano nel perimetro di quelli ceduti da
[...]
a in quanto Controparte_6 Controparte_2
rapporti in sofferenza, risultante dalla situazione contabile di BA delle CH al 30.9.2015.
La documentazione versata in atti all'esito della rimessione della causa sul ruolo ha consentito di apprezzare come effettivamente: a) il rapporto che ha originato i crediti oggetto di causa è stato portato a sofferenza prima del 30.9.2015; sono stati prodotti al riguardo la missiva del 26.9.2014 con cui BA CH ha revocato gli affidamenti ad ed attestazione Parte_1
notarile con la quale viene dichiarato che il rapporto in questione rientra tra quelli “in sofferenza” ceduti da
BA CH a Rev con provvedimenti del 26.1.2016 e del
30.12.2016; b) con Lettera di Istruzioni del 18.1.2017 la
Cont BA d'Italia ha previsto che è sostanzialmente tenuta a tenere indenne (e Controparte_6
conseguentemente i suoi aventi causa) da ogni conseguenza negativa originata dalla gestione e dalla soccombenza dei contenziosi passivi.
Cont Dunque, la condotta processuale di è di fatto vincolata alla luce delle indicazioni di BA d'Italia e del trasferimento del rapporto in capo a sé.
pag. 19/27 Va, dunque, escluso il conflitto di interessi del comune procuratore di e di CP_3 CP_11
. Escluso il conflitto di interessi, va detto come
[...]
sin dagli atti costitutivi Rev ed NT abbiano allegato
(implicitamente ed esplicitamente) che il rapporto oggetto di causa – conformemente a quanto visto nel paragrafo che precede – fa capo a , per esserle stato Controparte_2
ceduto in forza degli atti sopra riportati.
Ne discende come la domanda attorea non possa essere accolta nei confronti di , avente causa di CP_3 [...]
e di quest'ultima avente Controparte_6 CP_1
causa di NT, a cui sono stati ceduti rapporti diversi
(sostanzialmente rapporti attivi non in sofferenza).
4. Nel merito, è risultata infondata la domanda di restituzione della somma di euro 426.366,79, quale saldo attivo (a credito per la società fallita) dei conti correnti n. 5877 e n. 381, comprensivi di interessi legali.
La Curatela attrice, infatti, non ha documentato il saldo dei rapporti al momento della dichiarazione di fallimento o della loro chiusura. Dunque, non è possibile accertare il credito vantato, peraltro riferibile ad estratti conto non solo risalenti al 31.12.2014 (dunque precedenti alla dichiarazione di fallimento del 2016) ma addirittura attestanti una posizione di a debito Parte_1
– e non a credito – nei confronti di BA CH (con riferimento al rapporto 5877 l'importo di 328.201,82 è
pag. 20/27 riportato sotto la colonna dei movimenti “dare” così come anche la somma di euro 98.164,97, relativa al conto 381).
4.1. La curatela attrice ha allegato di essere creditrice della somma di euro 338.407,85, giusta il riconoscimento di debito espresso da BA CH con missiva del 20.6.2014; sulla base di tale originaria allegazione, in corso di causa, oltre i termini di preclusione relativi alle allegazioni, ha chiesto la condanna delle società convenuta al pagamento almeno di tale importo. Trattasi di domanda nuova e diversa da quella proposta in citazione, dove è stato chiesto l'accertamento del credito fondato sul saldo dei conti correnti n. 5877 e n. 381 al 31.12.2014 (e non l'accertamento di un credito
“intermedio” fondato su un riconoscimento di debito). La
domanda così formulata è inammissibile.
5. Diversamente, è risultata fondata la domanda di restituzione della somma, sottoposta a pegno, di euro
183.653,31,
Risulta documentato (all. 9 all'atto di citazione) che,
rispetto al citato credito di parte attrice di € 183.635,31
– depositato sul conto corrente n. 361/9080, intestato a quest'ultima, a seguito della scadenza, in data 29 maggio
2014, del certificato di deposito n. 3610053464,
sottoscritto in data 29 agosto 2013 e costituito in pegno dalla stessa parte attrice in favore di BA delle CH
S.p.a. a garanzia della polizza fideiussoria (Warranty
pag. 21/27 Bond) n. 35784, rilasciata da quest'ultima, in favore ancora di in data 18 gennaio 2012, pegno Parte_1
svincolato a seguito della restituzione, da parte di
[...]
, in data 04 agosto 2014, a BA delle CH S.p.a. Pt_1
dell'originale della polizza fideiussoria medesima – BA
delle CH S.p.a. abbia operato una (testuale) “parziale
compensazione ai sensi degli artt. 169 e 56 della Legge
Fallimentare” con i propri crediti relativi agli insoluti per fatture anticipate dalla stessa in favore CP_1
dell'attrice medesima, addebitati sul citato conto anticipi n. 5877 e maturati alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo.
Tale compensazione non può considerarsi legittima.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 56 della Legge
Fallimentare secondo cui “i creditori hanno diritto di
compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che
essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima
della dichiarazione di fallimento”, ovvero, in virtù del
richiamo contenuto nell'art. 169 della stessa Legge, “alla
data di presentazione della domanda di concordato”, nel
caso di specie, quindi, alla data del 27 dicembre 2013.
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto 2010, n. 18915)
nel senso che “la compensazione nel fallimento è ammessa
anche quando il controcredito del fallito divenga liquido
od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico
pag. 22/27 dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di
fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i
requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i
lati e sussistano al momento della pronuncia (Cassazione
civile, sez. un., 16 novembre 1999, n, 775; Cassazione
civile, sez. un., 2 novembre 1999, n. 755)”. Ha
espressamente affermato la Corte di Cassazione in altra pronuncia (sent. 22277 del 2017) che: “in caso di
ammissione del debitore al concordato preventivo,
la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui
vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi
dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.),
che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura
della procedura concorsuale”.
Nel caso di specie “il fatto genetico dell'obbligazione”
di restituzione a parte attrice della somma data in pegno a
BA delle CH S.p.a. non può essere individuato nella costituzione del pegno stesso (avvenuta in un momento,
antecedente alla domanda di concordato, nel quale il diritto a tale restituzione non era certo, essendo del tutto eventuale la circostanza che la stessa Parte_1
avrebbe riconsegnato a BA delle CH S.p.a. la polizza fideiussoria a garanzia della quale il pegno era stato costituito), quanto, piuttosto, nel realizzarsi dell'evento al quale la legge subordina il sorgere dell'obbligo di restituzione della cosa, ovvero nell'estinzione pag. 23/27 dell'obbligazione garantita dal pegno stesso (così Cass.
Civ., Sez. III, 30 gennaio 1976, n. 307) e quindi, nel caso di specie, nella riconsegna della polizza fideiussoria,
avvenuta indiscutibilmente il 04 agosto 2014 e, quindi,
dopo la presentazione della domanda di concordato.
Conformemente all'interpretazione qui proposta, si vedano, nella diversa materia societaria, i principi espressi da Cass. sent. 20169 del 2004 e Cass. S.U. 22659
del 2006; in particolare le S.U. hanno affermato che “la
costituzione del rapporto societario e l'originario
conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico
del diritto del socio alla quota di liquidazione, non
rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale
credito restitutorio del conferente, configurandosi la
posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto
in attesa di espansione, destinato a divenire attuale
soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione
(del patrimonio della società o della singola quota del
socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento
del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed
alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o
di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a
giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di
valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il
credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal
socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto
pag. 24/27 della dichiarazione di fallimento (…) nasce o comunque
diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene
quella dichiarazione (o quella delibera), con la
conseguenza che, non potendosi considerare detto credito
anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto
necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare,
per la compensabilità dello stesso con i contrapposti
crediti vantati dalla società nei confronti del socio”, .
5.1 Anche la circostanza, eccepita dalla sola terza chiamata in causa che la Controparte_3
compensazione operata da BA delle CH S.p.a. fra debiti e crediti alla stessa facenti capo nei confronti di parte attrice sarebbe stata deliberata “sulla base di
accordi contrattuali perfezionati prima della domanda di
concordato, che prevedevano, tra l'altro, la cessione del
credito nonché il cd. patto di elisione/compensazione”
(così a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta)
risulta sfornita di qualunque elemento di prova, non potendo, pertanto, considerarsi accertata.
6. Tutto quanto sopra rilevato e considerato, la domanda formulata da parte attrice risulta dunque accoglibile nei
Cont confronti della sola unicamente nella parte in cui la stessa chiede la restituzione della somma costituita in pegno a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione,
assunta e poi adempiuta sempre dall'attrice, di riconsegna della polizza fideiussoria Warranty Bond n. 35784,
pag. 25/27 rilasciata da BA delle CH S.p.a. in suo favore in data 18 gennaio 2012, pegno svincolato a seguito, appunto,
della riconsegna a quest'ultima, in data 04 agosto 2014,
dell'originale della polizza fideiussoria medesima.
Ne consegue che va condannata a Controparte_4
corrispondere alla curatela attrice la somma di euro
183.653,31 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
7. in quanto soccombente, va Controparte_2
condannata a rifondere alla curatela attrice le spese di lite. Le spese vanno determinate in ragione del valore della causa corrispondente all'ammontare del credito riconosciuto alla curatela.
Tra la curatela attrice e le altre parti del giudizio va operata la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'estrema difficolta, emersa anche nel corso del presente procedimento nel momento in cui è stato approfondito il tema del possibile conflitto di interessi
Cont del comune difensore di e , di individuare il CP_3
soggetto titolare del rapporto passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– a parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_2
e rigettate le domande nei confronti delle altre
[...]
pag. 26/27 parti, condanna la convenuta a Controparte_2
corrispondere alla curatela attrice la somma di €
183.635,31, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- condanna a corrispondere alla Controparte_2
curatela attrice, a titolo di rimborso delle spese di lite,
la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, euro
1.713,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA.
- compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Perugia, il 24.11.2025 Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
pag. 27/27
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2023 e promossa
da
(P.I. ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Curatori Dott. e Avv. Fabio Dominici, Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Francesco Valdina,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Piazza Italia n. 4
attore
contro
(P.I. - C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in
Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/B;
convenuta
e contro (P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv Ernestina De Medio,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Francavilla al Mare (CH), Salita San Franco n.
14
convenuta
e nei confronti di
(Cod. Fisc. e n. iscrizione al Controparte_3
Registro delle Imprese di Torino , in persona P.IVA_5
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina De Medio, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in
Francavilla al Mare (CH), Salita San Franco n. 14
terza chiamata in causa
OGGETTO: Altri istituti di diritto fallimentare.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione respinta, accertare che
[...]
e Controparte_4 Controparte_3 CP_1
in solido sono tenute e, per l'effetto, condannarle a
versare al la somma di Euro 610.020,10 Parte_1
(seicentodiecimilaventi/10) o quella maggiore o minore che
pag. 2/27 risulterà dovuta oltre interessi dalla data della domanda
al saldo. Con vittoria di spese”.
Per la convenuta “Conclude affinché il Controparte_1
Tribunale adito Voglia: 1) nel merito, accertato e
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
dichiarare e disporre l'estromissione di CP_1 [...]
dal presente giudizio;
2) nella denegata CP_1
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condanni la
a pagare le somme oggetto di Controparte_5
accertamento e di condanna del presente giudizio, ivi
comprese le competenze e spese legali liquidate in
sentenza, direttamente nei confronti di parte attorea
in persona dei Curatori;
3) Parte_3
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di
condanna della al pagamento delle somme in favore CP_1
della parte attorea, considerato che la BA CP_5
in virtù dell'accordo – protocollo del 08 marzo
[...]
2021 (cfr. All 02), risulta essere l'unico soggetto
legittimato passivo relativamente ai rapporti di cui è
causa, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di
di rivalersi nei confronti della banca CP_1 CP_5
, relativamente alle somme oggetto di accertamento
[...]
e di condanna nel presente giudizio, condanni la CP_1
pag. 3/27 a pagare in favore di la somma Controparte_5 CP_1
che risulterà accertata in corso di causa, per le ragioni
di cui alla domanda attorea, oltre le competenze di lite
che saranno liquidate in sentenza, tendendo indenne
[...]
da quanto dovesse essere eventualmente condannata CP_1
a pagare in esito alla sentenza che definirà il presente
giudizio; 4) accertata l'inammissibilità e l'infondatezza
della domanda attorea, rigettare integralmente la domanda
stessa in tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di
citazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di
causa”.
Per la convenuta “Insiste nel Controparte_2
rigetto della domanda attorea in quanto assolutamente
infondata in fatto ed in diritto e destituita da ogni
supporto fattuale e giuridico. Con il favore delle spese e
competenze di causa”.
Per la terza chiamata “Insiste Controparte_3
affinché, previa estromissione della in Controparte_3
quanto priva di legittimazione passiva per essere i
rapporti in questione ceduti a Controparte_2
costituita ex art.,111 c.p.c. nel presente giudizio, venga
rigettata nei propri confronti la domanda attorea in quanto
pag. 4/27 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e destituita
da ogni supporto fattuale e giuridico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva la curatela attrice:
– di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Perugia in data 29 aprile 2016, con sentenza che risolveva il concordato preventivo dalla stessa proposto con riserva in data 27 dicembre 2013 e che veniva omologato, dopo integrazione, in data 16 ottobre 2015;
– di aver chiesto, in data 11 giugno 2014, a BA delle
CH S.p.a., presso la quale aveva acceso i conti correnti n.ri 5877 e 381, il riaccredito, in proprio favore, della somma di € 451.960,22, quale saldo attivo dei conti correnti medesimi, richiesta alla quale BA delle
CH rispondeva in data 20 giugno 2014, riconoscendo di essere debitrice della sola somma di € 338.407,85, somma la cui restituzione veniva quindi richiesta dall'attrice il successivo 23 giugno 2014, senza positivo riscontro;
pag. 5/27 – di aver restituito, in data 04 agosto 2014, ancora alla
BA delle CH S.p.a., la polizza fideiussoria Warranty
Bond n. 35784, da questa emessa in suo favore, chiedendo alla BA stessa di svincolare la somma di € 183.653,31,
costituita dall'attrice in pegno sul conto n. 361/9080 a titolo di controgaranzia della polizza medesima, richiesta alla quale, con comunicazione in data 04 settembre 2014, la
BA rispondeva comunicando che «in relazione al nostro
credito esigibile derivante da esposizione maturata alla
data della presentazione della domanda di concordato
preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge
Fallimentare, per insoluti relativi a fatture anticipate di
cui al conto anticipi n. 5877, con la presente Vi
comunichiamo l'intervenuta parziale compensazione ai sensi,
dell'art. 169 e 56 della legge Fallimentare, del nostro
credito sopra citato con il Vostro credito nei nostri
confronti di Euro 183.635,00... derivante dal saldo del
conto corrente nr.9080, maturato a seguito della scadenza
del certificato di deposito n.3610053464 sottoscritto in
data 29/08/2013 e scaduto il 29/05/2014, precedentemente
costituito in pegno in nostro favore (pegno già svincolato
a seguito della restituzione in data 04/08/2014
dell'originale della garanzia fideiussoria nr. 35784)»;
pag. 6/27 – che, alla data del 31 dicembre 2014, i rapporti di conto corrente intrattenuti con la stessa BA delle CH
riportavano i seguenti saldi attivi: conto corrente di corrispondenza n. 5877, € 328.201,82; conto corrente di corrispondenza n. 381, € 98.164,97;
– che la dichiarazione del proprio fallimento in data 29
aprile 2016 ha comportato lo scioglimento dei rapporti di conto corrente con conseguente attribuzione alla Curatela
del diritto di ottenere dalla banca il versamento di somma corrispondente al saldo attivo dei conti estinti;
- che con provvedimento del 22 novembre 2015, pubblicato in
G.U. n.54 del 05 marzo 2016, la BA d'Italia ha disposto
“la cessione” alla Nuova BA CH Spa “di tutti i
diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda
bancaria della BA delle CH spa”;
- che la il 23 ottobre 2017 è Controparte_6
stata incorporata in la quale, con atto del CP_7
19 febbraio 2021 rogito dal Notaio (Rep. Persona_1
16046/8617), ha ceduto a la piena proprietà CP_1
del proprio ramo d'azienda comprendente, fra gli altri, i
Cont rapporti afferenti alla filiale di Perugia della stessa e, dunque, anche quelli di cui è causa;
pag. 7/27 - che con atto di disposizione del 26 gennaio 2016
(pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2016) la BA
d'Italia ha disposto la cessione all'odierna convenuta CP_2
, società veicolo partecipata dalla stessa BA
[...]
d'Italia, dei “crediti in sofferenza risultanti dalla
situazione contabile individuale di BA CH Spa al 30
settembre 2015 detenuti da Nuova BA CH spa per
effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015”,
con esclusione “dei crediti interessati da operazioni di
cartolarizzazione” e, con successivo provvedimento del 30
dicembre 2016, ha disposto la cessione in favore della stessa anche dei “crediti in sofferenza, risultanti CP_2
dalla situazione contabile consolidata di BA CH spa
al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di
cartolarizzazione”, ragioni queste per cui le convenute e devono ritenersi tenute in solido a CP_1 CP_2
corrispondere all'attore la somma di € 426.366,79, pari all'ammontare complessivo dei saldi attivi al 31 dicembre
2014 del conto corrente di corrispondenza n.ro 5877 (€
328.201,82) e del conto corrente di corrispondenza n.ro 381
(€ 98.164,97), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
pag. 8/27 – che il proprio credito di € 183.635,31, vantato a titolo di restituzione delle somme sottoposte a pegno, è sorto per effetto della riconsegna della citata polizza «Warranty
Bond n. 35784» in data 04 agosto 2014 e, dunque, dopo la presentazione della domanda di concordato del 27 dicembre
2013, mentre il controcredito vantato dalla BA delle
CH e da questa posto in compensazione del pegno medesimo è sorto prima della proposizione della domanda di concordato, non potendo, per questo motivo, operare la compensazione de quo, che l'art. 56 L.F. subordina alla condizione che ambedue i crediti contrapposti siano sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato (c.d. condizione di “reciprocità” o di
“omogeneità”) e dovendo quindi il proprio credito di €
183.653,31 essere soddisfatto per intero, al netto degli interessi dalla domanda al saldo, senza possibilità di apportare riduzioni per effetto, appunto, di compensazione.
1. 2. Si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
contestando quanto dedotto e richiesto da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva la convenuta:
– il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, atteso che le posizioni debitorie di cui è causa pag. 9/27 non rientrano fra quelle alla stessa cedute in data 19
febbraio 2021 da la quale, poi incorporata CP_7
dalla terza chiamata sarebbe Controparte_3
rimasta titolare delle posizioni debitorie medesime;
– che, in ogni caso, il saldo attivo al 31 dicembre 2014
dei conti correnti n. 5877 (per € 328.201,82) e n. 381 (per
€ 98.164,97) non risulta attualizzato alla data del fallimento della società attrice, intervenuto in data
29.04.2016, unico momento dal quale opera lo scioglimento del rapporto di conto corrente;
– che legittima dovrebbe comunque considerarsi la compensazione operata da BA delle CH S.p.a. tra la somma di € 183.635,00, derivante dal saldo del conto corrente n. 9080, costituito in pegno in favore dello stesso Istituto di credito, e gli insoluti relativi a fatture anticipate di cui al conto anticipi n. 5877, i cui importi sono stati, appunto, anticipati dalla sulla CP_1
base di accordi contrattuali perfezionati prima della domanda di concordato, che prevedevano, tra l'altro, la cessione del credito nonché il c.d. patto di elisione/compensazione.
1. 3. Si costituiva in giudizio la convenuta Rev Spa,
premettendo che:
pag. 10/27 – con Decreto MEF del 05 settembre 2014 è stata disposta l'Amministrazione Straordinaria della BA delle CH
S.p.a. e con provvedimento BA d'Italia del 21 novembre
2015 ne è stata disposta la risoluzione;
– con provvedimento del 22 novembre 2015 la BA d'Italia
ha disposto la cessione di tutti i diritti, attività e passività, di BA delle CH Spa in favore di
[...]
; Controparte_6
– con atto di disposizione di BA d'Italia n. 98829 del
26 gennaio 2016 i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_6
al 30 settembre 2015 sono stati trasferiti alla
[...]
stessa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs. n. CP_2
180/2015;
– con provvedimento n. 1553670 del 30 dicembre 2016, la
BA d'Italia ha quindi disposto la cessione a CP_2
(i) dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata di al Controparte_6
30 settembre 2015, già di titolarità della controllata
(ii) dei crediti in sofferenza Controparte_8
risultanti dalla situazione contabile individuale di
[...]
al 30 settembre 2015, interessati Controparte_6
da operazioni di cartolarizzazione;
(iii) degli ulteriori pag. 11/27 crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22
novembre 2015 e riferiti a Controparte_6
e ; Controparte_8
– con provvedimento del 18 gennaio 2017, la BA d'Italia
ha disposto che la cessione dei crediti in sofferenza disposta con i provvedimenti n. 98829 del 26 gennaio 2016 e n. 1553670 del 30 dicembre 2016 si intendesse avvenuta senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti (pro
soluto) nonché, anche in deroga all'art. 1266 del Codice
civile, senza garanzia dell'esistenza titolarità, validità,
opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono.
riconosceva dunque di aver assunto CP_9 CP_2
l'impegno di tenere indenne Controparte_6
(e quindi la sua avente causa, odierna terza chiamata in giudizio, da ogni rischio e onere, Controparte_3
anche per costi di difesa, nascenti dai citati crediti in sofferenza e dal contenzioso ad essi riferibile,
intervenendo nei giudizi riguardanti i crediti ceduti e consentendo così l'estromissione della stessa
[...]
(e quindi della sua avente causa, Controparte_6
pag. 12/27 odierna terza chiamata in giudizio, Controparte_3
dai giudizi medesimi.
contestava quindi nel merito quanto CP_10
dedotto e richiesto da parte attrice, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
– che dagli estratti conto scalare al 31 dicembre 2014,
sia per il conto n. 381 che per il conto n. 5877, si evince come gli importi rispettivamente di € 98.646.00 e di €
328.201,82 siano indicati nella colonna “movimenti dare” e dunque siano importi a debito del cliente, rappresentando cioè un saldo passivo anziché attivo, dal che consegue che non vi sono “somme giacenti sui conti estinti da attribuire
alla curatela”;
– che l'ammissione dell'attrice alla procedura di concordato preventivo non ha determinato lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che ad esso accedono, che sono dunque proseguiti in relazione a tutte le clausole che li compongono, incluso patto di compensazione, fino alla dichiarazione di fallimento dell'attrice;
– che, anche dopo la dichiarazione di fallimento,
allorquando i rapporti potevano considerarsi risolti, i pag. 13/27 conti in questione presentavano ancora saldi passivi, non essendovi dunque alcuna somma da poter trasferire alla curatela;
– che il certificato di deposito n. 3610053464, costituito in pegno da parte attrice, era stato sottoscritto, per sua stessa ammissione, in data 29 agosto 2013 e dunque in epoca antecedente alla presentazione anche dell'istanza di concordato in bianco ed è a quel momento che deve farsi risalire la nascita dell'obbligazione;
– che detto certificato è stato poi costituito in pegno a titolo di garanzia, con la conseguenza che, data la realità
del contratto di pegno, lo stesso è stato “vincolato” con la limitazione di ogni facoltà.
1.4. Chiamata in causa dalla convenuta si CP_1
costituiva in giudizio contestando il Controparte_3
contenuto dell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
– il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, atteso che è intervenuta nel giudizio CP_2
stesso quale soggetto tenuto a manlevare la stessa terza chiamata in relazione ai crediti in sofferenza ceduti alla stessa in esecuzione del piano di risoluzione che CP_2
pag. 14/27 ha riguardato dante causa Controparte_6
della stessa terza chiamata;
– che dagli estratti conto a scalare, sia per il conto n.
381 che per il conto n. 5877, si evince come gli importi di
€ 98.646.00 e di € 328.201,82 siano indicati nella colonna
“movimenti dare” e dunque siano importi a debito del cliente, rappresentando quindi un saldo passivo anziché
attivo, dal che consegue l'inesistenza di “somme giacenti
sui conti estinti da attribuire alla curatela”;
– che l'ammissione dell'attrice alla procedura di concordato preventivo non ha determinato lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che ad esso accedono, che sono dunque proseguiti in relazione a tutte le clausole che li compongono, incluso patto di compensazione;
– che anche dopo la dichiarazione di fallimento,
allorquando i rapporti potevano considerarsi risolti, i conti in questione presentavano ancora saldi passivi e dunque nessuna somma vi sarebbe stata da poter trasferire alla curatela;
– che il certificato di deposito n. 3610053464, costituito in pegno da parte attrice, è stato sottoscritto, per sua stessa ammissione, in data 29 agosto 2013 e dunque in epoca pag. 15/27 antecedente alla presentazione anche dell'istanza di concordato in bianco ed è a quel momento che dovrebbe farsi risalire la nascita dell'obbligazione;
– che detto certificato è stato poi costituito in pegno a titolo di garanzia, con la conseguenza che, data la realità
del contratto di pegno, lo stesso è stato “vincolato” con limitazione di ogni facoltà;
– che legittima deve considerarsi la compensazione operata da BA delle CH S.p.a. tra la somma di € 183.635,31,
derivante dal saldo del conto corrente n. 9080, costituito in pegno in favore dell'istituto di credito, e gli insoluti relativi a fatture anticipate di cui al conto anticipi n.
5877, i cui importi sono stati anticipati dalla sulla CP_1
base di accordi contrattuali perfezionati prima della domanda di concordato, che prevedevano, tra l'altro, la cessione del credito nonché il cd. patto di elisione/compensazione.
1.5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., il Giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
pag. 16/27 1.6. Con ordinanze del 9.1.2025 e del 19.11.2025 il
Tribunale rimetteva la causa sul ruolo ponendo alle parti il tema del possibile conflitto di interessi del comune difensore di e di Controparte_2 Controparte_5
Affrontata la questione nel contraddittorio delle pari,
queste precisavano nuovamente le conclusioni ex art 281
sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025.
* * *
2. La domanda attorea è risultata parzialmente fondata e merita dunque parziale accoglimento.
3. In merito al conflitto di interessi del comune difensore di e di CP_5 Controparte_2
sollevato d'ufficio dal Tribunale, va evidenziato come per poter affrontare tale questione sia necessario accertare,
dal lato passivo, la titolarità dei rapporti dedotti in giudizio.
3.1. Come sinteticamente indicato con ordinanza del
9.1.2025 e come anche risulta dalla ricostruzione delle parti:
- con provvedimento della BA d'Italia del 21 novembre
2015, prot. 1241015/15, approvato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con DM del 22 novembre 2015,
Nuova BA CH S.p.a. è subentrata nelle attività e passività della stessa di BA delle CH s.p.a.; tale prima società è stata costituita con decreto-legge del 22
pag. 17/27 novembre 2015, n. 183, per svolgere i compiti di “Ente-
ponte” ai sensi dell'art. 42 d. lgs. 180/2015;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D.lgs. alla neocostituita Nuova BA CH s.p.a.
sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi,
incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo a BA delle CH S.p.a.;
- successivamente la BA d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla GU n. 64 del
17.03.2016, ha disposto la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di BA CH al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova BA CH s.p.a. per effetto del provvedimento sopra richiamato, a (con sede Controparte_2
legale in via Salaria n. 44, 00198, Roma, iscritta nel
Registro delle Imprese di Roma al n. 13653361009) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, con esclusione dei crediti interessati da operazioni di cartolarizzazione;
- con successivo provvedimento del 30.12.2016 la BA
d'Italia ha disposto la cessione in favore della società
anche dei crediti Parte_4
in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata di banca CH S.p.a. al 30.9.2015,
interessati da operazioni di cartolarizzazione.
pag. 18/27 Le società e hanno CP_5 Controparte_2
sostenuto sin dall'atto costitutivo che i rapporti oggetto di causa rientrano nel perimetro di quelli ceduti da
[...]
a in quanto Controparte_6 Controparte_2
rapporti in sofferenza, risultante dalla situazione contabile di BA delle CH al 30.9.2015.
La documentazione versata in atti all'esito della rimessione della causa sul ruolo ha consentito di apprezzare come effettivamente: a) il rapporto che ha originato i crediti oggetto di causa è stato portato a sofferenza prima del 30.9.2015; sono stati prodotti al riguardo la missiva del 26.9.2014 con cui BA CH ha revocato gli affidamenti ad ed attestazione Parte_1
notarile con la quale viene dichiarato che il rapporto in questione rientra tra quelli “in sofferenza” ceduti da
BA CH a Rev con provvedimenti del 26.1.2016 e del
30.12.2016; b) con Lettera di Istruzioni del 18.1.2017 la
Cont BA d'Italia ha previsto che è sostanzialmente tenuta a tenere indenne (e Controparte_6
conseguentemente i suoi aventi causa) da ogni conseguenza negativa originata dalla gestione e dalla soccombenza dei contenziosi passivi.
Cont Dunque, la condotta processuale di è di fatto vincolata alla luce delle indicazioni di BA d'Italia e del trasferimento del rapporto in capo a sé.
pag. 19/27 Va, dunque, escluso il conflitto di interessi del comune procuratore di e di CP_3 CP_11
. Escluso il conflitto di interessi, va detto come
[...]
sin dagli atti costitutivi Rev ed NT abbiano allegato
(implicitamente ed esplicitamente) che il rapporto oggetto di causa – conformemente a quanto visto nel paragrafo che precede – fa capo a , per esserle stato Controparte_2
ceduto in forza degli atti sopra riportati.
Ne discende come la domanda attorea non possa essere accolta nei confronti di , avente causa di CP_3 [...]
e di quest'ultima avente Controparte_6 CP_1
causa di NT, a cui sono stati ceduti rapporti diversi
(sostanzialmente rapporti attivi non in sofferenza).
4. Nel merito, è risultata infondata la domanda di restituzione della somma di euro 426.366,79, quale saldo attivo (a credito per la società fallita) dei conti correnti n. 5877 e n. 381, comprensivi di interessi legali.
La Curatela attrice, infatti, non ha documentato il saldo dei rapporti al momento della dichiarazione di fallimento o della loro chiusura. Dunque, non è possibile accertare il credito vantato, peraltro riferibile ad estratti conto non solo risalenti al 31.12.2014 (dunque precedenti alla dichiarazione di fallimento del 2016) ma addirittura attestanti una posizione di a debito Parte_1
– e non a credito – nei confronti di BA CH (con riferimento al rapporto 5877 l'importo di 328.201,82 è
pag. 20/27 riportato sotto la colonna dei movimenti “dare” così come anche la somma di euro 98.164,97, relativa al conto 381).
4.1. La curatela attrice ha allegato di essere creditrice della somma di euro 338.407,85, giusta il riconoscimento di debito espresso da BA CH con missiva del 20.6.2014; sulla base di tale originaria allegazione, in corso di causa, oltre i termini di preclusione relativi alle allegazioni, ha chiesto la condanna delle società convenuta al pagamento almeno di tale importo. Trattasi di domanda nuova e diversa da quella proposta in citazione, dove è stato chiesto l'accertamento del credito fondato sul saldo dei conti correnti n. 5877 e n. 381 al 31.12.2014 (e non l'accertamento di un credito
“intermedio” fondato su un riconoscimento di debito). La
domanda così formulata è inammissibile.
5. Diversamente, è risultata fondata la domanda di restituzione della somma, sottoposta a pegno, di euro
183.653,31,
Risulta documentato (all. 9 all'atto di citazione) che,
rispetto al citato credito di parte attrice di € 183.635,31
– depositato sul conto corrente n. 361/9080, intestato a quest'ultima, a seguito della scadenza, in data 29 maggio
2014, del certificato di deposito n. 3610053464,
sottoscritto in data 29 agosto 2013 e costituito in pegno dalla stessa parte attrice in favore di BA delle CH
S.p.a. a garanzia della polizza fideiussoria (Warranty
pag. 21/27 Bond) n. 35784, rilasciata da quest'ultima, in favore ancora di in data 18 gennaio 2012, pegno Parte_1
svincolato a seguito della restituzione, da parte di
[...]
, in data 04 agosto 2014, a BA delle CH S.p.a. Pt_1
dell'originale della polizza fideiussoria medesima – BA
delle CH S.p.a. abbia operato una (testuale) “parziale
compensazione ai sensi degli artt. 169 e 56 della Legge
Fallimentare” con i propri crediti relativi agli insoluti per fatture anticipate dalla stessa in favore CP_1
dell'attrice medesima, addebitati sul citato conto anticipi n. 5877 e maturati alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo.
Tale compensazione non può considerarsi legittima.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 56 della Legge
Fallimentare secondo cui “i creditori hanno diritto di
compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che
essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima
della dichiarazione di fallimento”, ovvero, in virtù del
richiamo contenuto nell'art. 169 della stessa Legge, “alla
data di presentazione della domanda di concordato”, nel
caso di specie, quindi, alla data del 27 dicembre 2013.
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto 2010, n. 18915)
nel senso che “la compensazione nel fallimento è ammessa
anche quando il controcredito del fallito divenga liquido
od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico
pag. 22/27 dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di
fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i
requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i
lati e sussistano al momento della pronuncia (Cassazione
civile, sez. un., 16 novembre 1999, n, 775; Cassazione
civile, sez. un., 2 novembre 1999, n. 755)”. Ha
espressamente affermato la Corte di Cassazione in altra pronuncia (sent. 22277 del 2017) che: “in caso di
ammissione del debitore al concordato preventivo,
la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui
vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi
dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.),
che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura
della procedura concorsuale”.
Nel caso di specie “il fatto genetico dell'obbligazione”
di restituzione a parte attrice della somma data in pegno a
BA delle CH S.p.a. non può essere individuato nella costituzione del pegno stesso (avvenuta in un momento,
antecedente alla domanda di concordato, nel quale il diritto a tale restituzione non era certo, essendo del tutto eventuale la circostanza che la stessa Parte_1
avrebbe riconsegnato a BA delle CH S.p.a. la polizza fideiussoria a garanzia della quale il pegno era stato costituito), quanto, piuttosto, nel realizzarsi dell'evento al quale la legge subordina il sorgere dell'obbligo di restituzione della cosa, ovvero nell'estinzione pag. 23/27 dell'obbligazione garantita dal pegno stesso (così Cass.
Civ., Sez. III, 30 gennaio 1976, n. 307) e quindi, nel caso di specie, nella riconsegna della polizza fideiussoria,
avvenuta indiscutibilmente il 04 agosto 2014 e, quindi,
dopo la presentazione della domanda di concordato.
Conformemente all'interpretazione qui proposta, si vedano, nella diversa materia societaria, i principi espressi da Cass. sent. 20169 del 2004 e Cass. S.U. 22659
del 2006; in particolare le S.U. hanno affermato che “la
costituzione del rapporto societario e l'originario
conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico
del diritto del socio alla quota di liquidazione, non
rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale
credito restitutorio del conferente, configurandosi la
posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto
in attesa di espansione, destinato a divenire attuale
soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione
(del patrimonio della società o della singola quota del
socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento
del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed
alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o
di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a
giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di
valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il
credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal
socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto
pag. 24/27 della dichiarazione di fallimento (…) nasce o comunque
diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene
quella dichiarazione (o quella delibera), con la
conseguenza che, non potendosi considerare detto credito
anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto
necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare,
per la compensabilità dello stesso con i contrapposti
crediti vantati dalla società nei confronti del socio”, .
5.1 Anche la circostanza, eccepita dalla sola terza chiamata in causa che la Controparte_3
compensazione operata da BA delle CH S.p.a. fra debiti e crediti alla stessa facenti capo nei confronti di parte attrice sarebbe stata deliberata “sulla base di
accordi contrattuali perfezionati prima della domanda di
concordato, che prevedevano, tra l'altro, la cessione del
credito nonché il cd. patto di elisione/compensazione”
(così a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta)
risulta sfornita di qualunque elemento di prova, non potendo, pertanto, considerarsi accertata.
6. Tutto quanto sopra rilevato e considerato, la domanda formulata da parte attrice risulta dunque accoglibile nei
Cont confronti della sola unicamente nella parte in cui la stessa chiede la restituzione della somma costituita in pegno a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione,
assunta e poi adempiuta sempre dall'attrice, di riconsegna della polizza fideiussoria Warranty Bond n. 35784,
pag. 25/27 rilasciata da BA delle CH S.p.a. in suo favore in data 18 gennaio 2012, pegno svincolato a seguito, appunto,
della riconsegna a quest'ultima, in data 04 agosto 2014,
dell'originale della polizza fideiussoria medesima.
Ne consegue che va condannata a Controparte_4
corrispondere alla curatela attrice la somma di euro
183.653,31 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
7. in quanto soccombente, va Controparte_2
condannata a rifondere alla curatela attrice le spese di lite. Le spese vanno determinate in ragione del valore della causa corrispondente all'ammontare del credito riconosciuto alla curatela.
Tra la curatela attrice e le altre parti del giudizio va operata la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'estrema difficolta, emersa anche nel corso del presente procedimento nel momento in cui è stato approfondito il tema del possibile conflitto di interessi
Cont del comune difensore di e , di individuare il CP_3
soggetto titolare del rapporto passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– a parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_2
e rigettate le domande nei confronti delle altre
[...]
pag. 26/27 parti, condanna la convenuta a Controparte_2
corrispondere alla curatela attrice la somma di €
183.635,31, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- condanna a corrispondere alla Controparte_2
curatela attrice, a titolo di rimborso delle spese di lite,
la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, euro
1.713,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA.
- compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Perugia, il 24.11.2025 Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
pag. 27/27