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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
Avv. Maria Cavallera Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 45/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alfredo Lovelli
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(n. iscrizione nel registro delle imprese ufficio di Torino Controparte_1
) già rappr. e dif. da // P.IVA_1 Controparte_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e
(p.iva – n. iscrizione del Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_3
Belluno e c.f. rappresentata in virtù di procura speciale da P.IVA_2 [...]
(c.f. e n. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di CP_4
Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza ), rappr. e dif. da P.IVA_3
Avv. Francesco Caroli Casavola
INTERVENIENTE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si oppose all'esecuzione immobiliare promossa dinanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto da [d'ora innanzi solo a seguito Controparte_2 CP_5
della notificazione in data 3 aprile 2013 di precetto con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 394.724,26, oltre accessori, in forza della sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1915/2003, quale fideiussore della San Marco soc. CP_6 coop. a r.l. [d'ora innanzi solo , in relazione ad un mutuo agrario di CP_6
originarie lire 750.000.000 concesso a quest'ultima con atto del 12 aprile 1988; a fondamento dell'opposizione dedusse che la non aveva diritto di procedere ad CP_5 esecuzione per l'importo precettato, giacché il creditore aveva medio tempore ricevuto pagamenti parziali a deconto dell'esposizione debitoria verso la Cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa in nel 1994, da altri confideiussori, ed aveva anche proceduto alla riscossione di altre somme, a seguito di escussione della debitrice principale, avvenuta nell'ambito della detta procedura concorsuale;
chiedeva quindi di rideterminare il credito vantato dalla previa detrazione di quanto versato dalla CP_5 debitrice principale, di quanto acquisito dalla vendita dell'immobile gravato da ipoteca nonché delle somme versate dagli altri fideiussori.
Negata dal giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura, e riassunto dall'opponente il giudizio di merito, il Tribunale adito – nel contradditorio con la CP_5
– rigettò l'opposizione con sentenza n. 2157/2017.
***
Il SC propose appello e la - nel costituirsi in giudizio - riconobbe che, CP_5 nelle more, nell'ambito della procedura concorsuale a carico della aveva CP_6
ottenuto il pagamento di complessivi euro 224.169,12 e affermò di aver transatto la posizione di altri confideiussori, ricevendo l'ulteriore somma di euro 51.645,68 benché imputata ad altri crediti, di natura chirografaria.
Nel corso del processo dinanzi alla S.C. si costituì l'incorporante Controparte_1
[anch'essa d'ora innanzi solo o ] attraverso CP_5 Controparte_1 Controparte_4
sua procuratrice speciale.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, investita del gravame, con sentenza del 23 dicembre 2019, accolse solo parzialmente l'appello del Parte_1
dichiarando la sussistenza del credito della procedente nei suoi confronti nella misura di pag. 2/19 cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1915/2023, decurtata però della somma di euro 187.439,36, incassati dalla in data 30 aprile 2010, da imputarsi dapprima CP_5
agli interessi ed eventualmente al capitale. Il giudice di appello osservò, per quanto qui ancora rileva, che la banca creditrice aveva riconosciuto di aver incassato la anzidetta somma sicché essa doveva essere decurtata dal credit portato dal titolo esecutivo, debitamente imputata, mentre rilevò che le somme incassate dal a seguito delle CP_2
transazioni intercorse con gli altri confideiussori, pari ad euro 51,645,68, non potevano essere portate in detrazione poiché imputate ad altri crediti chirografari vantati dalla anch'essi garantiti dagli stessi fideiussori, come risultava dimostrato dal CP_6 fatto che il SC non aveva specificamente e tempestivamente contestato l'assunto avversario.
***
Avverso detta sentenza il proponeva ricorso per cassazione con tre motivi a Parte_1
cui quale procuratrice di resistette con Controparte_4 Controparte_1
controricorso, depositando documenti ex art. 372 c.pc..
Con ordinanza n. 31837/2022 del 27 ottobre 2022 la S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso con cui si denunciava l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. sul rilievo che la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale non erano deducibili fatti modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo, aveva proceduto allo scorporo della somma di euro
187.439,36, ricavata dalla vendita forzata dei beni della decotta debitrice principale, dall'importo preteso, ma non aveva tenuto conto che la procedente aveva riconosciuto di aver incassato anche ulteriori somme, ed in particolare la somma di euro 36.730,06, nonché il secondo motivo di ricorso con cui si lamentava la violazione e l'omessa o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1936, 1944, 1218 e 1193
c.c., ed ancora dell'art. 111, co. 6, Cost., nonché degli artt. 277, 132, co. 1 n. 4, 115,
166, 167 e 183, co. 6 n. 1, c.p.c., ed infine l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3, 4 e 5, c.p.c., con cui il ricorrente – avuto riguardo all'incasso da parte della dell'importo di euro CP_5
51.645,68 da altri confideiussori senza però detrarlo dalla somma complessivamente pag. 3/19 richiestagli – si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che l'imputazione operata dalla creditrice ad altri crediti chirografari fosse del tutto legittima, ai sensi dell'art. 1193 c.c., stante anche la mancata tempestiva contestazione dello stesso SC circa l'esistenza di altre fideiussioni per altri crediti della Banca verso la Cooperativa;
a sostegno di tale motivo il ricorrente evidenziava che la contestazione vi era stata nel primo atto successivo all'allegazione avversaria (ossia, nella memoria del 24 febbraio 2016) e che la gravata del relativo onere, non CP_5
aveva provato che i predetti confideiussori avessero garantito anche i crediti chirografari in questione (oltre quello originato dal mutuo agrario del 12 aprile 1988), sicché erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto provata una circostanza, i.e. il fatto che anche i crediti chirografari fossero garantiti da fideiussioni rilasciate dagli stessi coobbligati di cui al citato contratto di mutuo agrario del 12 aprile 1988, che non solo era stata ritualmente contestata, ma non era per nulla provata ed aveva reso nel contempo una motivazione non rispondente al “minimo costituzionale”; la S.C. ha rigettato, invece, il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione e l'omessa o erronea applicazione degli artt. 345, co. 3 ult. periodo, 233, 237 e 183, co. 7,
c.p.c., nonché degli artt. 2736, n. 1, e 2739 c.c., ed infine l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. nn. 3, 4 e 5,
c.p.c., lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva rilevato l'avvenuta estinzione totale del credito vantato dalla Banca nei confronti della per effetto del pagamento effettuato da tale , CP_6 Parte_2 con conseguente estinzione dell'obbligazione accessoria vantata nei propri confronti dalla creditrice procedente, come da deduzione formulata all'udienza del 5 luglio 2019; segnalava il ricorrente che, anche allo scopo di provare l'assunto, nel corso della predetta udienza aveva deferito giuramento decisorio a controparte, questione poi transitata nella fase decisoria su cui la Corte non aveva speso alcun argomento;
conclusivamente ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
***
pag. 4/19 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il Parte_1 giudizio formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la Società denominata “ ha ricavato dalla vendita dello stabilimento Controparte_2
produttivo gravato da ipoteca a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo agrario di miglioramento stipulato il 12 aprile 1988 l'importo di €. 224.169,12
(duecentoventiquattromilacentosessantanove/12), e detrarre tale importo dal credito
(eventualmente) vantato nei confronti del fideiussore sig. Parte_1
2) accertare e dichiarare altresì che, in difetto di prova di altre fideiussioni rilasciate a garanzia di diverse linee di credito, e comunque in difetto di prova di una diversa imputazione, l'importo di €. 51.645,68 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/68) ricavato il 2 luglio 2003 dalla escussione degli altri fideiussori deve essere detratto dal credito (eventualmente) vantato nei confronti del fideiussore sig. Parte_1
3) accertare e dichiarare, inoltre, che la Società denominata “
[...] [...]
ha riscosso l'ulteriore importo di €. 400.000 (quattrocentomila) dal CP_2
fideiussore e coobbligato solidale sig. , e detrarre tale Parte_2
importo dal credito (eventualmente) vantato nei confronti del fideiussore sig.
[...]
4) accertare – dunque – e dichiarare che il credito della “ Parte_1 [...]
originato dal mutuo agrario di miglioramento stipulato il 12 aprile Controparte_2
1988 è stato integralmente adempiuto ed estinto;
5) accogliere l'opposizione all'esecuzione, ed accertare e dichiarare la insussistenza di ragioni creditorie che legittimino la adottata iniziativa processuale esecutiva a carico del sig.
[...]
6) infine, condannare la Società denominata “ Parte_1 Controparte_1
al rimborso delle spese di lite relative a tutti i gradi del processo, di merito e di
[...] legittimità.”.
Nella presente fase di rinvio il premesso che, come accertato dalla S.C. con Parte_1
efficacia vincolante, dal credito originariamente vantato dalla Banca mutuante nei confronti della Cooperativa mutuataria e nei confronti del deducente quale fideiussore di quest'ultima, deve essere dedotto l'importo ricavato dalla esclusione del patrimonio della debitrice principale ed in particolare l'importo derivante dalla vendita dello stabilimento produttivo gravato da ipoteca in ragione di euro 224.169,42 (euro
187439,36 + euro 36.730,06) in luogo del minor importo indicato dalla Corte territoriale pag. 5/19 con la sentenza n. n. 577/2019, ha chiesto che sia ora accertato che dal credito originario va detratto l'ulteriore importo di euro 51.645,68, riscosso dagli altri fideiussori e coobbligati solidali in data 2 luglio 2003, data questa desunta dalla corrispondenza tra la
Banca ed il suo difensore che corredava la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del processo, posto che la Banca avrebbe dovuto provare, come affermato dalla
S.C. con efficacia vincolante nel giudizio di rinvio, che anche le ulteriori linee di credito da essa accordate alla debitrice principale fossero assistite da garanzia fideiussoria rilasciata da coloro che avevano personalmente garantito l'adempimento delle obbligazioni originate dal mutuo agrario di miglioramento stipulato il 12 aprile 1988 e che essa stessa o i coobbligati avessero espressamente dichiarato di imputare le somme versate ad altre obbligazioni piuttosto che a quella garantita dall'esponente quale fideiussore, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, insuscettibile di essere offerta o conseguita nella presente fase di rinvio in quanto avente carattere chiuso,
l'importo suddetto va computato sin dal 2 luglio 2003 a deconto del debito originario, come ricavabile dalla ordinanza di rinvio.
Il SC, inoltre, nonostante il carattere chiuso del giudizio di rinvio, il quale non consente la produzione di nuovi documenti o la formulazione di ulteriori istanze istruttore, dopo aver elencato dei casi in la produzione di nuovi documenti è ammissibile (e cioè quando essa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversi, da esigenze istruttorie emerse a seguito dell'annullamento della sentenza da parte della S.C. o dalla impossibilitò di produrre quei documenti nei precedenti gradi di merito per causa di forza maggiore), ha sostenuto che nella presente fase può e deve tenersi conto di quanto emerso nel corso di giudizio di legittimità, e cioè che il confideiussore, , aveva definito l'esposizione debitoria con Parte_2
transazione del 22 giugno 2018 versando alla Banca l'importo di euro 400.000,00, circostanza evincibile dal controricorso della Banca, il cui testo non era mai stato nella disponibilità del deducente non avendo partecipato alla sua stipula e la cui produzione deve ritenersi ammissibile;
ne ha tratto la conseguenza che, oltre all'importo di euro
224.159,12 [rectius euro 224.159,42 come si è visto sopra], ricavato dalla vendita dello stabilimento produttivo gravato da ipoteca a garanzia del mutuo agrario di miglioramento, ed all'importo di euro 51,645,68, derivante dalla escussione di altri pag. 6/19 fideiussori e coobbligati solidali, va detratta anche la somma di euro 400.000,00 quanto meno in percentuale proporzionale atteso che il debito di euro 387.343 relativa al ridetto mutuo agrario era menzionato tra quelli concorrenti all'esposizione debitoria dell' , ammontante a complessivi euro 611.000, su cui era stato raggiunto Parte_2
l'accordo transattivo;
ha, infine, evidenziato che dalla documentazione prodotta in prime cure dalla si CP_5
ricavava che alla data del 9 ottobre 2013 il credito residuo relativo al mutuo garantito dal deducente era pari ad euro 222.663,39, di cui euro 103.897,90 per interessi moratori maturati sino a quella data, ed ha concluso che la contabilizzazione degli importi sin qui considerati da portare in detrazione rispetto al debito riveniente dal mutuo agrario più volte menzionato, dei quali l'esponente può senz'avvalersi ai sensi dell'art. 1941 c.c., conduce alla valutazione di insussistenza di ogni debito del quale il deducente è chiamato a rispondere, senza considerare che in ogni caso la ha incassato, nel CP_5
periodo compreso tra il 18 giugno 2018 ed il 10 giugno 2020, importi che essa stessa ha già portato in detrazione dal credito originario come emerge dalla nota di precisazione del credito elaborata e depositata nel procedimento esecutivo gravato da opposizione, sicché la creditrice procedente non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti del deducente considerato quanto già incassato all'avvio del detto procedimento esecutivo iscritto al n. 301/2013 del registro delle esecuzioni o quanto meno alla data del 25 febbraio 2020, epoca dell'elaborazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del patrimonio pignorato e staggito, e alla data del 4 giugno 2020, epoca di approvazione del progetto di distribuzione e di estinzione del procedimento esecutivo immobiliare.
E' intervenuta nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per il tramite di in forza di procura speciale indicata in atti, [d'ora in CP_4 Controparte_3
avanti ] quale cessionaria dei crediti oggetto di causa in virtù degli artt. 4 e CP_3
7.1 l. n. 130/1999 ed in forza del contratto di cessione concluso in data 19 aprile 2022, con efficacia economica dall'1 gennaio 2022 ed efficacia giuridica dal 19 aprile 2022, con;
ha precisato che quest'ultima ha ceduto pro-soluto in favore della Controparte_1
deducente tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte II n. 45
pag. 7/19 del 19 aprile 2022, corredato dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679/2016; con esclusione di quanto definitivamente accertato e dichiarato dalla S.C. con l'accoglimento del primo motivo del ricorso relativo all'entità della somma recuperata dalla creditrice mutuante in seguito all'escussione del patrimonio immobiliare della Cooperativa, mutuataria e debitrice diretta, ha contestato le restanti pretese del SC;
ha sostenuto, infatti, che la S.C. si era fermata alla imputazione della somma predetta mentre il SC con l'atto in riassunzione ha affermato di poter portare in detrazione della sua residua obbligazione fideiussoria altre somme;
con riguardo all'importo di euro 51.645,68 versato da altri fideiussori, ha difeso la correttezza della imputazione effettuata dalla ai sensi dell'art. 1193, co. 2, c.c., CP_5
ad altri crediti chirografari, quindi meno garantititi, vantati nei confronti della
Cooperativa, poiché dagli atti risulta l'esistenza di tale categoria di ulteriori crediti ed inoltre, essendo mancata la dichiarazione in ordine alla imputazione della anzidetta somma da parte dei fideiussori solventi, non poteva e non può che farsi applicazione del disposto del citato art. 1193, co. 2, c.c.; con riguardo alla somma versata alla Banca da altro fideiussore, tale , questione oggetto del terzo motivo di Parte_2
ricorso per cassazione, ha osservato che la S.C. ha espressamente dichiarato inammissibile e comunque infondato quel motivo sicché la Corte territoriale non può decidere diversamente alla luce di quanto risultante ex actis e già offerto all'esame della
S.C.; al riguardo ha in ogni caso rimarcato che il pagamento dell'altro fideiussore era stato eseguito ed accettato in forza di pactum de non petendo la cui efficacia nell'obbligazione solidale ha effetto estintivo ad personam e non si estende agli altri coobbligati nei rapporti esterni con il creditore, il quale resta libero di far valere le proprie ragioni di credito sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti dei restanti fideiussori, tra i quali il SC;
ha ricordato di aver trascritto per intero il testo del ridetto accordo nel controricorso dinanzi alla Cassazione ma, trattandosi di atto sopravvenuto, ne ha prodotto copia con la comparsa unitamente a copia del controricorso;
ha concluso come segue: “1) dichiarare non luogo a procedere in ordine
a quanto richiesto dall'appellante nella conclusione sub 1) dell'atto di appello, stante la mancata contestazione sul punto da parte dell'appellata; 2) rigettare tutte le altre richieste formulate dall'appellante nelle conclusioni sub 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto di
pag. 8/19 appello, qui da intendersi riportate, siccome infondate;
3) emettere le conseguenziali declaratorie che saranno ritenute di giustizia in ordine alla posizione debitoria dell'appellante nei confronti attualmente di Parte_1 CP_3
4) condannare l'appellante al pagamento a favore dell'appellata, sempre nella
[...]
qualità in atti, di spese e competenze del presente giudizio nonché di quello svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione;
5) sentenza clausolata.”.
La causa viene ora in decisione, all'esito degli atti difensivi finali, sulle conclusioni formulate dalle parti. Si segnala che la comparsa conclusionale depositata dal SC in data 14 agosto 2024 è stata depositata oltre il termine di giorni sessanta decorrente dall'udienza di precisazione delle conclusioni non essendo soggetta la presente causa, in quanto causa di opposizione all'esecuzione, alla sospensione feriale dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
pag. 9/19 Il giudizio di rinvio è poi delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il processo, ed è condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza della S.C..
Ne consegue che, alla luce del contenuto dell'ordinanza n. 31837/2022 della S.C., nei limiti di quanto a suo tempo devoluto in appello e tenuto conto delle statuizioni su cui si
è formato il giudicato interno, occorre pronunciarsi sull'originaria domanda avanzata dal Parte_1
Ebbene, a seguito della pronuncia della S.C. va senz'altro portato in detrazione dal credito accertato con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1915/2003 e oggetto del precetto notificato dalla Banca al SC, oltre alla somma di euro 187.439,36, come già stabilito da questa Corte con la sentenza n. 577/2019, non investita sul punto da censure attraverso ricorso per cassazione, anche la somma di euro 36.730,06, incassata dalla in data 7 giugno 2016, come si ricava dalla nota di precisazione del credito CP_5
in atti, recante la data del 17 gennaio 2020, proveniente da , per un Controparte_1
totale di euro 224.169,42 (euro 187.439,36 + euro 36.730,06). La detrazione di tale somma si giustifica, secondo la S.C., poiché, in sintesi, il suo pagamento era stato riconosciuto dalla stessa Detta conclusione costituisce un esito obbligato del CP_5
giudizio di cassazione, su cui non è necessario soffermarsi ulteriormente atteso che la stessa ha convenuto sul carattere vincolante dell'anzidetta pronuncia. CP_3
Fermo quanto precede, per comodità di esame ed al fine di individuare le ulteriori questioni oggetto della presente fase rescissoria, è utile ripetere che la S.C., con l'ordinanza n. 31837/2022, ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui il SC,
– avuto riguardo all'incasso da parte del dell'importo di euro 51.645,68 da altri CP_2
confideiussori senza tuttavia portarlo in detrazione dalla somma complessivamente richiestagli – si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che l'imputazione operata dalla creditrice ad altri crediti chirografari fosse del tutto legittima, ai sensi dell'art. 1193, co. 2, c.c., stante anche la mancata tempestiva contestazione dello stesso SC circa l'esistenza di altre fideiussioni prestate per altri crediti della verso la Cooperativa;
al riguardo il ricorrente segnalava sia che CP_5 tale contestazione era stata formulata nel primo atto successivo all'avversaria pag. 10/19 allegazione (ossia, nella memoria del 24 febbraio 2016), sia che difettava la prova, il cui onere ricadeva sulla che i predetti confideiussori avessero garantito anche i CP_5
crediti chirografari in questione (oltre quello originato dal mutuo agrario del 12 aprile
1988), sicché erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto provata una circostanza
(i.e. il fatto che anche i crediti chirografari fossero garantiti da fideiussioni rilasciate dagli stessi coobbligati di cui al citato contratto di mutuo agrario del 12 aprile 1988) non solo ritualmente contestata, ma per nulla provata, rendendo nel contempo una motivazione non rispondente al “minimo costituzionale”.
La S.C., dopo aver escluso che la motivazione della sentenza della Corte territoriale non fosse rispettosa del c.d. minimo costituzionale e rimarcato che nel caso di specie non era ravvisabile l'omessa considerazione di 'fatti storici' decisivi atteso che venivano piuttosto in rilievo 'questioni' che, sia pure ellitticamente, erano state denunciate dal ricorrente ai sensi dell'art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., in sintesi ha statuito che aveva errato il giudice di appello nel ritenere acquisita la prova di altre fideiussioni in forza del contegno processuale del SC falsamente applicando l'art. 115 c.p.c. atteso che quest'ultimo aveva tempestivamente contestato la correttezza della imputazione ai crediti chirografari dell'importo di euro 51.645,68 effettuato da suoi coobbligati sul rilievo che la fideiussione rilasciata da tutti i suoi coobbligati non garantisse i crediti chirografari ma il solo credito agrario;
ha poi escluso che potesse valorizzarsi, ai fini della prova delle esistenza di altre fideiussioni, la nota del commissario di liquidazione coatta amministrativa del 7 novembre 1997 poiché detta documentazione, consistente nella comunicazione alla creditrice circa l'avvenuta ammissione al passivo della liquidazione ex art. 209 l.fall., non poteva considerarsi decisiva poiché dimostrava solo la sussistenza di una pluralità di crediti della Banca verso la procedura concorsuale a carico della Cooperativa;
ha poi evidenziato un ulteriore deficit della sentenza della
Corte territoriale sul piano valutativo-probatorio poiché la “Corte d'appello, una volta accertata la pluralità di linee di credito della banca verso la ed CP_6
erroneamente risolta la questione della esistenza della garanzia per alcune di esse
(quantomeno, per quelle che qui rilevano), ha senz'altro ritenuto corretta l'imputazione dei pagamenti in discorso ai crediti chirografari, in quanto meno garantiti (rispetto al mutuo agrario del 12.4.1988), ma ha del tutto obliterato l'accertamento circa
pag. 11/19 l'esistenza o meno, all'atto dei rispettivi pagamenti dei coobbligati del SC, delle correlative dichiarazioni riguardo all'imputazione stessa, sia dei solventes che dell'accipiens: solo ove tali dichiarazioni fossero effettivamente mancate, in realtà, la
Corte del merito avrebbe potuto ritenere legittima l'imputazione in questo giudizio invocata dalla banca, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., fermo restando che l'onere della prova circa le condizioni che giustificano una tale diversa imputazione grava sul creditore (ex multis, Cass. n. 450/2020)” ed ha concluso che “La sentenza impugnata è dunque errata anche per tale ulteriore ragione, che il giudice del rinvio avrà cura di eventualmente valutare, ove all'esito del riesame dell'appello del dovesse Parte_1 comunque risultare comprovata l'effettiva esistenza delle ulteriori fideiussioni, sulla base della documentazione già ritualmente acquisita.”.
Nella sostanza, la S.C. ha somministrato il principio di diritto secondo cui, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, facoltà prevista dall'art. 1193, co. 1, c.c.
(“Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”), la scelta - come desumibile dall'art. 1195 c.c. (“Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento ad uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore”) - spetta al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali previsti dall'art. 1193, co. 2, c.c., trovano applicazione soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, con la notazione che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo all'imputazione secondo i criteri suppletivi previsti dall'art. 1193, co. 2, c.c. grava sul creditore.
In ragione di detto principio di diritto, alla presente fase è rimesso l'accertamento della sussistenza delle condizioni che giustificano l'imputazione da parte della della CP_5 somma di euro 51.645,68 ai sensi dell'art. 1193, co. 2, c.c. ai crediti chirografari invece che al credito originato dal mutuo agrario.
Tale accertamento comporta l'accertamento dell'esistenza o meno di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte dei solventes o dell'accipiens previa verifica,
pag. 12/19 tuttavia, che i confideiussori solventi avessero prestato la propria fideiussione anche per gli altri chirografari.
Ebbene, la su cui – si ripete - gravava l'onere della prova della sussistenza delle CP_5 condizioni che giustificano l'imputazione secondo i criteri previsti dall'art. 1193, co. 2,
c.c., si è limitata ad insistere sull'assunto che, essendo mancata la dichiarazione in ordine alla imputazione del pagamento della somma di euro 51.645,68 da parte dei fideiussori solventi, non potevano che applicarsi i criteri anzidetti atteso che la esistenza dei crediti chirografari della risultava dagli atti. L'argomentare non è CP_6 tuttavia sufficiente a far risultare corretta l'imputazione sostenuta dalla poiché CP_5
non vi è prova, il cui onere ricadeva su di essa, della circostanza, che la S.C. ha giudicato tempestivamente formulata dal SC, che anche i crediti chirografari fossero garantiti da fideiussioni rilasciate dagli stessi coobbligati di cui al citato contratto di mutuo agrario del 12 aprile 1988, considerazione questa avente carattere assorbente in quanto costituente il primo presupposto della imputazione contestata nel presente giudizio. In ogni caso non vi è neppure prova dell'assenza di dichiarazioni di imputazione, prova ricadente anch'essa sulla e conseguibile attraverso la CP_5
produzione della documentazione attinente ai pagamenti e/o delle quietanze di pagamento. Ed anzi a ben vedere non risulta che, al fine di avvalersi dei criteri di imputazione suppletivi di cui all'art. 1193, co. 2, c.c., la creditrice abbia mai asserito la mancanza di imputazione dei solventi ai sensi dell'art. 1193, co. 1, c.c. o anche sua propria, ai sensi dell'art. 1195 c.c., essendosi limitata genericamente ad asserire che
“Dalle transazioni con i diversi fideiussori si è incassato un totale di E. 51.645,68, somma imputata al credito chirografario”, come si legge a pagina 7 dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio in primo grado di opposizione all'esecuzione ed a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Ne consegue che va detratto dalla esposizione debitoria del SC anche l'importo di euro 51.645,68, incassato in data 2 luglio 2003, derivante da versamenti dei confideiussori in difetto di prova della sussistenza dei presupposti per farso luogo alla loro imputazione ad altri crediti della Banca.
Deve ora esaminarsi la richiesta del SC di portare in detrazione l'importo che con la transazione del 22 giugno 2018 , confideiussore e Parte_2
pag. 13/19 coobbligato solidale, si era impegnato a versare alla per la definizione della sua CP_5 complessiva esposizione debitoria, quanto meno in proporzione rispetto all'importo del debito riveniente dal mutuo agrario di miglioramento ed ha comunque chiesto di accertarsi che la non aveva ragione di rivolgersi al SC poiché il debito CP_5 derivante dal mutuo agrario era stato estinto grazie all'escussione del patrimonio della
Cooperativa, debitrice principale, ed ai pagamenti dei confideiussori.
Va detto che la Corte territoriale non si occupò di tale richiesta poiché, dopo aver esaminato le questioni afferenti agli altri crediti che il assumeva dovessero Parte_1 essere portati in detrazione (e cioè l'importo di euro 36.730,06 e l'importo di euro
51.645,68) e dopo aver esaminato altre questioni non investite da ricorso per cassazione su cui non ci si è pertanto soffermati, statuì “Resta assorbita ogni altra questione”.
La S.C. ha giudicato il terzo motivo riguardante l'anzidetta richiesta, per quanto qui ancora di interesse, infondato nella parte in cui il SC aveva lamentato che la
Corte territoriale non avesse “speso alcuna considerazione, alcun verbo, e nemmeno si è accorta che parti processuali le avevamo sollevate e dibattute” sul rilievo che la declaratoria di assorbimento di una questione all'esito della disamina di altra questione significa che il giudice ritiene che la soluzione già adottata renda superflua la disamina dell'altra anche in base ad una valutazione logico-giuridica talvolta non espressa anche intuitiva;
ha aggiunto che la correttezza della valutazione fatta dalla Corte territoriale era opinabile ma un siffatta censura non era stata specificamente proposta dal SC sicché non poteva essere affrontata in quella sede stante il carattere vincolato del giudizio di legittimità.
Ne deriva che, nel presente giudizio di rinvio, dell'estinzione totale della posizione debitoria a seguito della ridetta transazione non può discutersi poiché il suo esame è stato giudicato superfluo dalla Corte territoriale nella sentenza n. 877/2019 con valutazione la cui erroneità non è stata specificamente denunciata ed è dunque divenuta intangibile.
La circostanza che il testo di quella transazione sia stata riportato nel controricorso e che poi nel presente grado sia stato prodotto il documento contenente quella transazione non consente comunque di tenerne conto.
pag. 14/19 Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal SC nella presente sede, non vengono in rilievo né un atto né un fatto sopravvenuto al giudizio per cassazione o emerso nelle more dell'instaurazione del giudizio per cassazione ovvero nel corso di esso, né ancora viene in rilievo un'ipotesi di conoscenza di un atto o di un fatto sopravvenuta al giudizio per cassazione o nelle more dell'instaurazione del giudizio per cassazione ovvero nel corso di esso.
Al riguardo è sufficiente segnalare che dall'esame del fascicolo di secondo grado si ricava che fu proprio il a formulare deduzioni in ordine alla transazione Parte_1 intervenuta tra e la all'udienza del 5 aprile 2019 e Parte_2 CP_5 poi a chiedere l'ammissione di un giuramento decisorio vertente tra l'altro sulla transazione alla successiva udienza del 5 luglio 2010 ed infine ad argomentare intorno ad essa negli atti difensivi finali, deduzioni e richieste come si è visto ritenute assorbite dalla Corte territoriale.
Del resto anche nel ricorso per cassazione il SC espressamente lamentò l'omesso esame della transazione in parola la cui conoscenza non può quindi considerarsi nuova.
Tanto premesso e ritenuto, è vero, tuttavia, che - come segnalato dal - dalla Parte_1
documentazione in atti ed in particolare dalla nota di precisazione del credito, datata 17 gennaio 2020 e già prima menzionata, sopravvenuta al giudizio di secondo grado e della quale può per tale motivo tenersi conto, risulta che la stessa portò in detrazione CP_5
dalla posizione debitoria del SC, per capitale ed interessi, oltre alla somma di euro 187.439,36, incassata in data 30 aprile 2010 ed alla somma di euro 36.730,06, incassata in data 7 giugno 2016, anche la somma di euro 80.000,00, incassata in data 28 giugno 2018, e quella di euro 70.000,00, incassata in data 16 giugno 2019, derivanti entrambi tali ultimi importi da “versamento da garante”.
Ebbene, in quella precisazione del credito la stessa risulta aver portato in CP_5
detrazione versamenti effettuati da altro garante, sicché, se anche non si trattava dell' , essi vanno decurtati dall'importo garantito dal SC. Parte_2
Solo per completezza si osserva che può ragionevolmente ritenersi quel garante fosse proprio e che quindi le somme portate a deconto fossero Parte_2 quelle versate dall' in relazione alla transazione del 28 giugno 2018. Ed Parte_2
invero, pur non essendovi coincidenza piena degli importi degli anzidetti pagamenti alle pag. 15/19 rate convenute, vi sono sufficienti elementi, cronologici e quantitativi, per associare quei pagamenti a quella specifica transazione che infatti fu stipulata in data 28 giugno
2018 con accordo di contestuale versamento di euro 130.000,00 e rateizzazione della restante somma sino alla concorrenza di complessivi euro 410.000,00 (e non euro di
400.000,00 come riportato dal SC), in quattro versamenti da euro 70.000,00 ciascuno con scadenze 10 dicembre 2018, 10 giugno 2019, 10 dicembre 2019 e 10 giugno 2019. Le differenze riguardanti le rate convenute e le somme versate portate in detrazione nella nota di precisazione del credito del 17 gennaio 2010 ben possono spiegarsi con l'imputazione dei pagamenti alle plurime esposizioni debitorie dell' , oggetto della transazione. Tale operato della Banca, che peraltro Parte_2 smentisce l'assunto di secondo cui la transazione del 28 giugno 2018 CP_3
integrerebbe un mero pactum de non petendo - di carattere confidenziale ed assistito da clausola con cui si prevedeva la sua decadenza automatica in mancanza di rispetto, anche solo parziale, di una delle condizioni e dei termini essenziali dell'accordo, come si legge nel testo - limitato all' e non pregiudicante la possibilità della Parte_2 CP_5
di far valere per intero il credito nei confronti della debitrice principale e dei restanti fideiussori, costituisce un dato storico fattuale. Per converso e solo per completezza, si rileva che non si potrebbe tener conto dell'anzidetta transazione a prescindere dalla prova dell'effettivo pagamento degli importi convenuti, come assume il SC. Né, come quest'ultimo rivendica, sarebbe deducibile l'intera somma di euro 410.000,00 poiché essa, nella transazione, è riferita indistintamente ad un'esposizione debitoria composita della quale il debito riveniente dal mutuo agrario costituiva una delle sei componenti. Neppure, come rivendica il SC, vi sarebbero sufficienti elementi di valutazione per ritagliare all'interno della somma di euro 410.000,00 la quota riconducibile al debito derivante dal mutuo agrario, da detrarre dalla esposizione debitoria da quest'ultimo originato a beneficio del SC ai sensi dell'art. 1941 c.c., non conoscendosi, né potendosi sindacare, le ragioni sottese all'accordo raggiunto dalla
Banca con avuto riguardo - si ripete -ad un complesso di Parte_2 sei esposizioni debitorie, cinque delle quali qualificate nel testo a sofferenza (“soff.”) e di cui non si hanno ulteriori notizie.
pag. 16/19 Resta il fatto che la ha portato essa stessa, giova ribadirlo, a deconto della CP_5
esposizione debitoria del SC nella mota di precisazione del credito datata 17 gennaio 2020 due “versamenti da garante” dei quali deve quo tenersi conto.
Infine, il SC ha insistito su una richiesta di accertamento dell'estinzione dell'intera sua esposizione debitoria accertata con la sentenza n. 1915/2003 del
Tribunale di Taranto questa volta basata su una contabile relativa al versamento di un acconto in data 9 ottobre 2013, presente in atti. Tale richiesta non può trovare accoglimento per come formulata. Ed invero si è sin qui discorso di somme che vanno portate in detrazione dalla originaria esposizione debitoria, che si compone di sorte capitale e di interessi maturati via via, con imputazione dapprima agli interessi per poi passare, in caso di eccedenza, alla sorte capitale, come stabilito nella sentenza n.
877/2019 con statuizione su cui si è formato il giudicato interno poiché non investita da ricorso per cassazione, e peraltro condivisibile. Ne deriva che l'esposizione debitoria del
SC è una grandezza dinamica per il cui accertamento non può tenersi conto di conteggi parziali e cronologicamente datati, quali quelli dal medesimo invocati e sulla cui base egli asserisce essersi determinata l'estinzione del suo debito.
Conclusivamente, all'esito del presente giudizio di rinvio e in base alle considerazioni che precedono, deve accertarsi e dichiararsi che , e per essa Controparte_1 CP_3
, è creditrice nei confronti di degli importi liquidati
[...] Parte_1
con la sentenza n. 1915/2003 del Tribunale di Taranto dai quali vanno decurtate, oltre alla somma di Euro 187.439,36, incassata in data 30 aprile 2010, come accertato con la sentenza n. 877/2019 di questa Corte, la somma di euro 36.730,06, incassata in data 7 giugno 2016, la somma di euro 51,645,68, incassata in data 2 luglio 2003, la somma di euro 80.00,00, incassata in data 28 giugno 2019, e la somma di euro 70.000,00, incassata in data 16 giugno 2019, da imputare agli interessi dovuti in forza del mutuo agrario concluso il 12 aprile 1988, via via maturati e calcolati tenuto conto dei pagamenti parziali su indicati, e successivamente alla sorte capitale, quanto alla eventuale parte eccedente.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda pag. 17/19 processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase
(Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio
2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, in ragione dell'esito complessivo della controversia e quindi tenuto conto delle somme che è stato accertato devono essere detratte dall'importo liquidato con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1915/2003, solo in parte corrispondenti alle pretese del SC e peraltro anche in base a pagamenti sopravvenuti rispetto all'avvio dell'opposizione all'esecuzione, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese globali mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei dd.mm. via vigenti e considerati i parametri medi nonché le attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello valutata l'attività difensiva svolta alle udienze del 5 aprile 2019 e del 5 luglio 2019, tre fasi per il giudizio di cassazione e tre fasi per il giudizio di rinvio), va posta a carico di;
la Controparte_1
metà delle spese del giudizio di rinvio va posta anche a carico di , in via CP_3
solidale con , con la notazione che, in difetto dei presupposti per Controparte_1
l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c. di , Controparte_1 quest'ultima ne è (ancora) parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con pronuncia n.31837/2022 del 27 ottobre 2022, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da così provvede: Parte_1
accerta e dichiara che e per essa è creditrice Controparte_1 Controparte_3
nei confronti di degli importi liquidati con la sentenza n. Parte_1
1915/2003 del Tribunale di Taranto dai quali vanno decurtate la somma di Euro
187.439,36, incassata in data 30 aprile 2010, la somma 36.730,06, incassata in data 7 giugno 2016, la somma di euro 51,645,68, incassata in data 2 luglio 2003, la somma di euro 80.00,00, incassata in data 28 giugno 2019, e la somma di euro 70.000,00, incassata in data 16 giugno 2019, da imputare agli interessi dovuti in base al mutuo pag. 18/19 agrario concluso il 12 aprile 1988, calcolati tenendo conto dei pagamenti parziali su indicati, e successivamente, quanto all'eventuale parte eccedente, alla sorte capitale;
dichiarata compensata tra le parti la metà delle complessive spese di lite riguardanti i diversi gradi e le diverse fasi, condanna a rifondere in favore di Controparte_1
la residua metà delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 del giudizio di appello, del giudizio per cassazione liquidate per l'intero come segue: euro 1.292,29 per anticipazioni ed euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto iscritto al n. 7542/2015 R.G.; euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 19.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 402/2017 R.G.; euro 2.655,00 per anticipazioni ed euro 10.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n. 3.541/2020 R.G.; condanna in via solidale con qui rappresentata Controparte_1 Controparte_3
da a rifondere in favore di la residua Controparte_4 Parte_1 metà delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate per l'intero come segue: euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 14.239,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
Avv. Maria Cavallera Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 45/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alfredo Lovelli
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(n. iscrizione nel registro delle imprese ufficio di Torino Controparte_1
) già rappr. e dif. da // P.IVA_1 Controparte_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e
(p.iva – n. iscrizione del Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_3
Belluno e c.f. rappresentata in virtù di procura speciale da P.IVA_2 [...]
(c.f. e n. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di CP_4
Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza ), rappr. e dif. da P.IVA_3
Avv. Francesco Caroli Casavola
INTERVENIENTE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si oppose all'esecuzione immobiliare promossa dinanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto da [d'ora innanzi solo a seguito Controparte_2 CP_5
della notificazione in data 3 aprile 2013 di precetto con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 394.724,26, oltre accessori, in forza della sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1915/2003, quale fideiussore della San Marco soc. CP_6 coop. a r.l. [d'ora innanzi solo , in relazione ad un mutuo agrario di CP_6
originarie lire 750.000.000 concesso a quest'ultima con atto del 12 aprile 1988; a fondamento dell'opposizione dedusse che la non aveva diritto di procedere ad CP_5 esecuzione per l'importo precettato, giacché il creditore aveva medio tempore ricevuto pagamenti parziali a deconto dell'esposizione debitoria verso la Cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa in nel 1994, da altri confideiussori, ed aveva anche proceduto alla riscossione di altre somme, a seguito di escussione della debitrice principale, avvenuta nell'ambito della detta procedura concorsuale;
chiedeva quindi di rideterminare il credito vantato dalla previa detrazione di quanto versato dalla CP_5 debitrice principale, di quanto acquisito dalla vendita dell'immobile gravato da ipoteca nonché delle somme versate dagli altri fideiussori.
Negata dal giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura, e riassunto dall'opponente il giudizio di merito, il Tribunale adito – nel contradditorio con la CP_5
– rigettò l'opposizione con sentenza n. 2157/2017.
***
Il SC propose appello e la - nel costituirsi in giudizio - riconobbe che, CP_5 nelle more, nell'ambito della procedura concorsuale a carico della aveva CP_6
ottenuto il pagamento di complessivi euro 224.169,12 e affermò di aver transatto la posizione di altri confideiussori, ricevendo l'ulteriore somma di euro 51.645,68 benché imputata ad altri crediti, di natura chirografaria.
Nel corso del processo dinanzi alla S.C. si costituì l'incorporante Controparte_1
[anch'essa d'ora innanzi solo o ] attraverso CP_5 Controparte_1 Controparte_4
sua procuratrice speciale.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, investita del gravame, con sentenza del 23 dicembre 2019, accolse solo parzialmente l'appello del Parte_1
dichiarando la sussistenza del credito della procedente nei suoi confronti nella misura di pag. 2/19 cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1915/2023, decurtata però della somma di euro 187.439,36, incassati dalla in data 30 aprile 2010, da imputarsi dapprima CP_5
agli interessi ed eventualmente al capitale. Il giudice di appello osservò, per quanto qui ancora rileva, che la banca creditrice aveva riconosciuto di aver incassato la anzidetta somma sicché essa doveva essere decurtata dal credit portato dal titolo esecutivo, debitamente imputata, mentre rilevò che le somme incassate dal a seguito delle CP_2
transazioni intercorse con gli altri confideiussori, pari ad euro 51,645,68, non potevano essere portate in detrazione poiché imputate ad altri crediti chirografari vantati dalla anch'essi garantiti dagli stessi fideiussori, come risultava dimostrato dal CP_6 fatto che il SC non aveva specificamente e tempestivamente contestato l'assunto avversario.
***
Avverso detta sentenza il proponeva ricorso per cassazione con tre motivi a Parte_1
cui quale procuratrice di resistette con Controparte_4 Controparte_1
controricorso, depositando documenti ex art. 372 c.pc..
Con ordinanza n. 31837/2022 del 27 ottobre 2022 la S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso con cui si denunciava l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. sul rilievo che la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale non erano deducibili fatti modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo, aveva proceduto allo scorporo della somma di euro
187.439,36, ricavata dalla vendita forzata dei beni della decotta debitrice principale, dall'importo preteso, ma non aveva tenuto conto che la procedente aveva riconosciuto di aver incassato anche ulteriori somme, ed in particolare la somma di euro 36.730,06, nonché il secondo motivo di ricorso con cui si lamentava la violazione e l'omessa o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1936, 1944, 1218 e 1193
c.c., ed ancora dell'art. 111, co. 6, Cost., nonché degli artt. 277, 132, co. 1 n. 4, 115,
166, 167 e 183, co. 6 n. 1, c.p.c., ed infine l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3, 4 e 5, c.p.c., con cui il ricorrente – avuto riguardo all'incasso da parte della dell'importo di euro CP_5
51.645,68 da altri confideiussori senza però detrarlo dalla somma complessivamente pag. 3/19 richiestagli – si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che l'imputazione operata dalla creditrice ad altri crediti chirografari fosse del tutto legittima, ai sensi dell'art. 1193 c.c., stante anche la mancata tempestiva contestazione dello stesso SC circa l'esistenza di altre fideiussioni per altri crediti della Banca verso la Cooperativa;
a sostegno di tale motivo il ricorrente evidenziava che la contestazione vi era stata nel primo atto successivo all'allegazione avversaria (ossia, nella memoria del 24 febbraio 2016) e che la gravata del relativo onere, non CP_5
aveva provato che i predetti confideiussori avessero garantito anche i crediti chirografari in questione (oltre quello originato dal mutuo agrario del 12 aprile 1988), sicché erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto provata una circostanza, i.e. il fatto che anche i crediti chirografari fossero garantiti da fideiussioni rilasciate dagli stessi coobbligati di cui al citato contratto di mutuo agrario del 12 aprile 1988, che non solo era stata ritualmente contestata, ma non era per nulla provata ed aveva reso nel contempo una motivazione non rispondente al “minimo costituzionale”; la S.C. ha rigettato, invece, il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione e l'omessa o erronea applicazione degli artt. 345, co. 3 ult. periodo, 233, 237 e 183, co. 7,
c.p.c., nonché degli artt. 2736, n. 1, e 2739 c.c., ed infine l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. nn. 3, 4 e 5,
c.p.c., lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva rilevato l'avvenuta estinzione totale del credito vantato dalla Banca nei confronti della per effetto del pagamento effettuato da tale , CP_6 Parte_2 con conseguente estinzione dell'obbligazione accessoria vantata nei propri confronti dalla creditrice procedente, come da deduzione formulata all'udienza del 5 luglio 2019; segnalava il ricorrente che, anche allo scopo di provare l'assunto, nel corso della predetta udienza aveva deferito giuramento decisorio a controparte, questione poi transitata nella fase decisoria su cui la Corte non aveva speso alcun argomento;
conclusivamente ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
***
pag. 4/19 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il Parte_1 giudizio formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la Società denominata “ ha ricavato dalla vendita dello stabilimento Controparte_2
produttivo gravato da ipoteca a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo agrario di miglioramento stipulato il 12 aprile 1988 l'importo di €. 224.169,12
(duecentoventiquattromilacentosessantanove/12), e detrarre tale importo dal credito
(eventualmente) vantato nei confronti del fideiussore sig. Parte_1
2) accertare e dichiarare altresì che, in difetto di prova di altre fideiussioni rilasciate a garanzia di diverse linee di credito, e comunque in difetto di prova di una diversa imputazione, l'importo di €. 51.645,68 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/68) ricavato il 2 luglio 2003 dalla escussione degli altri fideiussori deve essere detratto dal credito (eventualmente) vantato nei confronti del fideiussore sig. Parte_1
3) accertare e dichiarare, inoltre, che la Società denominata “
[...] [...]
ha riscosso l'ulteriore importo di €. 400.000 (quattrocentomila) dal CP_2
fideiussore e coobbligato solidale sig. , e detrarre tale Parte_2
importo dal credito (eventualmente) vantato nei confronti del fideiussore sig.
[...]
4) accertare – dunque – e dichiarare che il credito della “ Parte_1 [...]
originato dal mutuo agrario di miglioramento stipulato il 12 aprile Controparte_2
1988 è stato integralmente adempiuto ed estinto;
5) accogliere l'opposizione all'esecuzione, ed accertare e dichiarare la insussistenza di ragioni creditorie che legittimino la adottata iniziativa processuale esecutiva a carico del sig.
[...]
6) infine, condannare la Società denominata “ Parte_1 Controparte_1
al rimborso delle spese di lite relative a tutti i gradi del processo, di merito e di
[...] legittimità.”.
Nella presente fase di rinvio il premesso che, come accertato dalla S.C. con Parte_1
efficacia vincolante, dal credito originariamente vantato dalla Banca mutuante nei confronti della Cooperativa mutuataria e nei confronti del deducente quale fideiussore di quest'ultima, deve essere dedotto l'importo ricavato dalla esclusione del patrimonio della debitrice principale ed in particolare l'importo derivante dalla vendita dello stabilimento produttivo gravato da ipoteca in ragione di euro 224.169,42 (euro
187439,36 + euro 36.730,06) in luogo del minor importo indicato dalla Corte territoriale pag. 5/19 con la sentenza n. n. 577/2019, ha chiesto che sia ora accertato che dal credito originario va detratto l'ulteriore importo di euro 51.645,68, riscosso dagli altri fideiussori e coobbligati solidali in data 2 luglio 2003, data questa desunta dalla corrispondenza tra la
Banca ed il suo difensore che corredava la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del processo, posto che la Banca avrebbe dovuto provare, come affermato dalla
S.C. con efficacia vincolante nel giudizio di rinvio, che anche le ulteriori linee di credito da essa accordate alla debitrice principale fossero assistite da garanzia fideiussoria rilasciata da coloro che avevano personalmente garantito l'adempimento delle obbligazioni originate dal mutuo agrario di miglioramento stipulato il 12 aprile 1988 e che essa stessa o i coobbligati avessero espressamente dichiarato di imputare le somme versate ad altre obbligazioni piuttosto che a quella garantita dall'esponente quale fideiussore, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, insuscettibile di essere offerta o conseguita nella presente fase di rinvio in quanto avente carattere chiuso,
l'importo suddetto va computato sin dal 2 luglio 2003 a deconto del debito originario, come ricavabile dalla ordinanza di rinvio.
Il SC, inoltre, nonostante il carattere chiuso del giudizio di rinvio, il quale non consente la produzione di nuovi documenti o la formulazione di ulteriori istanze istruttore, dopo aver elencato dei casi in la produzione di nuovi documenti è ammissibile (e cioè quando essa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversi, da esigenze istruttorie emerse a seguito dell'annullamento della sentenza da parte della S.C. o dalla impossibilitò di produrre quei documenti nei precedenti gradi di merito per causa di forza maggiore), ha sostenuto che nella presente fase può e deve tenersi conto di quanto emerso nel corso di giudizio di legittimità, e cioè che il confideiussore, , aveva definito l'esposizione debitoria con Parte_2
transazione del 22 giugno 2018 versando alla Banca l'importo di euro 400.000,00, circostanza evincibile dal controricorso della Banca, il cui testo non era mai stato nella disponibilità del deducente non avendo partecipato alla sua stipula e la cui produzione deve ritenersi ammissibile;
ne ha tratto la conseguenza che, oltre all'importo di euro
224.159,12 [rectius euro 224.159,42 come si è visto sopra], ricavato dalla vendita dello stabilimento produttivo gravato da ipoteca a garanzia del mutuo agrario di miglioramento, ed all'importo di euro 51,645,68, derivante dalla escussione di altri pag. 6/19 fideiussori e coobbligati solidali, va detratta anche la somma di euro 400.000,00 quanto meno in percentuale proporzionale atteso che il debito di euro 387.343 relativa al ridetto mutuo agrario era menzionato tra quelli concorrenti all'esposizione debitoria dell' , ammontante a complessivi euro 611.000, su cui era stato raggiunto Parte_2
l'accordo transattivo;
ha, infine, evidenziato che dalla documentazione prodotta in prime cure dalla si CP_5
ricavava che alla data del 9 ottobre 2013 il credito residuo relativo al mutuo garantito dal deducente era pari ad euro 222.663,39, di cui euro 103.897,90 per interessi moratori maturati sino a quella data, ed ha concluso che la contabilizzazione degli importi sin qui considerati da portare in detrazione rispetto al debito riveniente dal mutuo agrario più volte menzionato, dei quali l'esponente può senz'avvalersi ai sensi dell'art. 1941 c.c., conduce alla valutazione di insussistenza di ogni debito del quale il deducente è chiamato a rispondere, senza considerare che in ogni caso la ha incassato, nel CP_5
periodo compreso tra il 18 giugno 2018 ed il 10 giugno 2020, importi che essa stessa ha già portato in detrazione dal credito originario come emerge dalla nota di precisazione del credito elaborata e depositata nel procedimento esecutivo gravato da opposizione, sicché la creditrice procedente non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti del deducente considerato quanto già incassato all'avvio del detto procedimento esecutivo iscritto al n. 301/2013 del registro delle esecuzioni o quanto meno alla data del 25 febbraio 2020, epoca dell'elaborazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del patrimonio pignorato e staggito, e alla data del 4 giugno 2020, epoca di approvazione del progetto di distribuzione e di estinzione del procedimento esecutivo immobiliare.
E' intervenuta nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per il tramite di in forza di procura speciale indicata in atti, [d'ora in CP_4 Controparte_3
avanti ] quale cessionaria dei crediti oggetto di causa in virtù degli artt. 4 e CP_3
7.1 l. n. 130/1999 ed in forza del contratto di cessione concluso in data 19 aprile 2022, con efficacia economica dall'1 gennaio 2022 ed efficacia giuridica dal 19 aprile 2022, con;
ha precisato che quest'ultima ha ceduto pro-soluto in favore della Controparte_1
deducente tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte II n. 45
pag. 7/19 del 19 aprile 2022, corredato dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679/2016; con esclusione di quanto definitivamente accertato e dichiarato dalla S.C. con l'accoglimento del primo motivo del ricorso relativo all'entità della somma recuperata dalla creditrice mutuante in seguito all'escussione del patrimonio immobiliare della Cooperativa, mutuataria e debitrice diretta, ha contestato le restanti pretese del SC;
ha sostenuto, infatti, che la S.C. si era fermata alla imputazione della somma predetta mentre il SC con l'atto in riassunzione ha affermato di poter portare in detrazione della sua residua obbligazione fideiussoria altre somme;
con riguardo all'importo di euro 51.645,68 versato da altri fideiussori, ha difeso la correttezza della imputazione effettuata dalla ai sensi dell'art. 1193, co. 2, c.c., CP_5
ad altri crediti chirografari, quindi meno garantititi, vantati nei confronti della
Cooperativa, poiché dagli atti risulta l'esistenza di tale categoria di ulteriori crediti ed inoltre, essendo mancata la dichiarazione in ordine alla imputazione della anzidetta somma da parte dei fideiussori solventi, non poteva e non può che farsi applicazione del disposto del citato art. 1193, co. 2, c.c.; con riguardo alla somma versata alla Banca da altro fideiussore, tale , questione oggetto del terzo motivo di Parte_2
ricorso per cassazione, ha osservato che la S.C. ha espressamente dichiarato inammissibile e comunque infondato quel motivo sicché la Corte territoriale non può decidere diversamente alla luce di quanto risultante ex actis e già offerto all'esame della
S.C.; al riguardo ha in ogni caso rimarcato che il pagamento dell'altro fideiussore era stato eseguito ed accettato in forza di pactum de non petendo la cui efficacia nell'obbligazione solidale ha effetto estintivo ad personam e non si estende agli altri coobbligati nei rapporti esterni con il creditore, il quale resta libero di far valere le proprie ragioni di credito sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti dei restanti fideiussori, tra i quali il SC;
ha ricordato di aver trascritto per intero il testo del ridetto accordo nel controricorso dinanzi alla Cassazione ma, trattandosi di atto sopravvenuto, ne ha prodotto copia con la comparsa unitamente a copia del controricorso;
ha concluso come segue: “1) dichiarare non luogo a procedere in ordine
a quanto richiesto dall'appellante nella conclusione sub 1) dell'atto di appello, stante la mancata contestazione sul punto da parte dell'appellata; 2) rigettare tutte le altre richieste formulate dall'appellante nelle conclusioni sub 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto di
pag. 8/19 appello, qui da intendersi riportate, siccome infondate;
3) emettere le conseguenziali declaratorie che saranno ritenute di giustizia in ordine alla posizione debitoria dell'appellante nei confronti attualmente di Parte_1 CP_3
4) condannare l'appellante al pagamento a favore dell'appellata, sempre nella
[...]
qualità in atti, di spese e competenze del presente giudizio nonché di quello svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione;
5) sentenza clausolata.”.
La causa viene ora in decisione, all'esito degli atti difensivi finali, sulle conclusioni formulate dalle parti. Si segnala che la comparsa conclusionale depositata dal SC in data 14 agosto 2024 è stata depositata oltre il termine di giorni sessanta decorrente dall'udienza di precisazione delle conclusioni non essendo soggetta la presente causa, in quanto causa di opposizione all'esecuzione, alla sospensione feriale dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
pag. 9/19 Il giudizio di rinvio è poi delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il processo, ed è condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza della S.C..
Ne consegue che, alla luce del contenuto dell'ordinanza n. 31837/2022 della S.C., nei limiti di quanto a suo tempo devoluto in appello e tenuto conto delle statuizioni su cui si
è formato il giudicato interno, occorre pronunciarsi sull'originaria domanda avanzata dal Parte_1
Ebbene, a seguito della pronuncia della S.C. va senz'altro portato in detrazione dal credito accertato con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1915/2003 e oggetto del precetto notificato dalla Banca al SC, oltre alla somma di euro 187.439,36, come già stabilito da questa Corte con la sentenza n. 577/2019, non investita sul punto da censure attraverso ricorso per cassazione, anche la somma di euro 36.730,06, incassata dalla in data 7 giugno 2016, come si ricava dalla nota di precisazione del credito CP_5
in atti, recante la data del 17 gennaio 2020, proveniente da , per un Controparte_1
totale di euro 224.169,42 (euro 187.439,36 + euro 36.730,06). La detrazione di tale somma si giustifica, secondo la S.C., poiché, in sintesi, il suo pagamento era stato riconosciuto dalla stessa Detta conclusione costituisce un esito obbligato del CP_5
giudizio di cassazione, su cui non è necessario soffermarsi ulteriormente atteso che la stessa ha convenuto sul carattere vincolante dell'anzidetta pronuncia. CP_3
Fermo quanto precede, per comodità di esame ed al fine di individuare le ulteriori questioni oggetto della presente fase rescissoria, è utile ripetere che la S.C., con l'ordinanza n. 31837/2022, ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui il SC,
– avuto riguardo all'incasso da parte del dell'importo di euro 51.645,68 da altri CP_2
confideiussori senza tuttavia portarlo in detrazione dalla somma complessivamente richiestagli – si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che l'imputazione operata dalla creditrice ad altri crediti chirografari fosse del tutto legittima, ai sensi dell'art. 1193, co. 2, c.c., stante anche la mancata tempestiva contestazione dello stesso SC circa l'esistenza di altre fideiussioni prestate per altri crediti della verso la Cooperativa;
al riguardo il ricorrente segnalava sia che CP_5 tale contestazione era stata formulata nel primo atto successivo all'avversaria pag. 10/19 allegazione (ossia, nella memoria del 24 febbraio 2016), sia che difettava la prova, il cui onere ricadeva sulla che i predetti confideiussori avessero garantito anche i CP_5
crediti chirografari in questione (oltre quello originato dal mutuo agrario del 12 aprile
1988), sicché erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto provata una circostanza
(i.e. il fatto che anche i crediti chirografari fossero garantiti da fideiussioni rilasciate dagli stessi coobbligati di cui al citato contratto di mutuo agrario del 12 aprile 1988) non solo ritualmente contestata, ma per nulla provata, rendendo nel contempo una motivazione non rispondente al “minimo costituzionale”.
La S.C., dopo aver escluso che la motivazione della sentenza della Corte territoriale non fosse rispettosa del c.d. minimo costituzionale e rimarcato che nel caso di specie non era ravvisabile l'omessa considerazione di 'fatti storici' decisivi atteso che venivano piuttosto in rilievo 'questioni' che, sia pure ellitticamente, erano state denunciate dal ricorrente ai sensi dell'art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., in sintesi ha statuito che aveva errato il giudice di appello nel ritenere acquisita la prova di altre fideiussioni in forza del contegno processuale del SC falsamente applicando l'art. 115 c.p.c. atteso che quest'ultimo aveva tempestivamente contestato la correttezza della imputazione ai crediti chirografari dell'importo di euro 51.645,68 effettuato da suoi coobbligati sul rilievo che la fideiussione rilasciata da tutti i suoi coobbligati non garantisse i crediti chirografari ma il solo credito agrario;
ha poi escluso che potesse valorizzarsi, ai fini della prova delle esistenza di altre fideiussioni, la nota del commissario di liquidazione coatta amministrativa del 7 novembre 1997 poiché detta documentazione, consistente nella comunicazione alla creditrice circa l'avvenuta ammissione al passivo della liquidazione ex art. 209 l.fall., non poteva considerarsi decisiva poiché dimostrava solo la sussistenza di una pluralità di crediti della Banca verso la procedura concorsuale a carico della Cooperativa;
ha poi evidenziato un ulteriore deficit della sentenza della
Corte territoriale sul piano valutativo-probatorio poiché la “Corte d'appello, una volta accertata la pluralità di linee di credito della banca verso la ed CP_6
erroneamente risolta la questione della esistenza della garanzia per alcune di esse
(quantomeno, per quelle che qui rilevano), ha senz'altro ritenuto corretta l'imputazione dei pagamenti in discorso ai crediti chirografari, in quanto meno garantiti (rispetto al mutuo agrario del 12.4.1988), ma ha del tutto obliterato l'accertamento circa
pag. 11/19 l'esistenza o meno, all'atto dei rispettivi pagamenti dei coobbligati del SC, delle correlative dichiarazioni riguardo all'imputazione stessa, sia dei solventes che dell'accipiens: solo ove tali dichiarazioni fossero effettivamente mancate, in realtà, la
Corte del merito avrebbe potuto ritenere legittima l'imputazione in questo giudizio invocata dalla banca, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., fermo restando che l'onere della prova circa le condizioni che giustificano una tale diversa imputazione grava sul creditore (ex multis, Cass. n. 450/2020)” ed ha concluso che “La sentenza impugnata è dunque errata anche per tale ulteriore ragione, che il giudice del rinvio avrà cura di eventualmente valutare, ove all'esito del riesame dell'appello del dovesse Parte_1 comunque risultare comprovata l'effettiva esistenza delle ulteriori fideiussioni, sulla base della documentazione già ritualmente acquisita.”.
Nella sostanza, la S.C. ha somministrato il principio di diritto secondo cui, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, facoltà prevista dall'art. 1193, co. 1, c.c.
(“Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”), la scelta - come desumibile dall'art. 1195 c.c. (“Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento ad uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore”) - spetta al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali previsti dall'art. 1193, co. 2, c.c., trovano applicazione soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, con la notazione che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo all'imputazione secondo i criteri suppletivi previsti dall'art. 1193, co. 2, c.c. grava sul creditore.
In ragione di detto principio di diritto, alla presente fase è rimesso l'accertamento della sussistenza delle condizioni che giustificano l'imputazione da parte della della CP_5 somma di euro 51.645,68 ai sensi dell'art. 1193, co. 2, c.c. ai crediti chirografari invece che al credito originato dal mutuo agrario.
Tale accertamento comporta l'accertamento dell'esistenza o meno di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte dei solventes o dell'accipiens previa verifica,
pag. 12/19 tuttavia, che i confideiussori solventi avessero prestato la propria fideiussione anche per gli altri chirografari.
Ebbene, la su cui – si ripete - gravava l'onere della prova della sussistenza delle CP_5 condizioni che giustificano l'imputazione secondo i criteri previsti dall'art. 1193, co. 2,
c.c., si è limitata ad insistere sull'assunto che, essendo mancata la dichiarazione in ordine alla imputazione del pagamento della somma di euro 51.645,68 da parte dei fideiussori solventi, non potevano che applicarsi i criteri anzidetti atteso che la esistenza dei crediti chirografari della risultava dagli atti. L'argomentare non è CP_6 tuttavia sufficiente a far risultare corretta l'imputazione sostenuta dalla poiché CP_5
non vi è prova, il cui onere ricadeva su di essa, della circostanza, che la S.C. ha giudicato tempestivamente formulata dal SC, che anche i crediti chirografari fossero garantiti da fideiussioni rilasciate dagli stessi coobbligati di cui al citato contratto di mutuo agrario del 12 aprile 1988, considerazione questa avente carattere assorbente in quanto costituente il primo presupposto della imputazione contestata nel presente giudizio. In ogni caso non vi è neppure prova dell'assenza di dichiarazioni di imputazione, prova ricadente anch'essa sulla e conseguibile attraverso la CP_5
produzione della documentazione attinente ai pagamenti e/o delle quietanze di pagamento. Ed anzi a ben vedere non risulta che, al fine di avvalersi dei criteri di imputazione suppletivi di cui all'art. 1193, co. 2, c.c., la creditrice abbia mai asserito la mancanza di imputazione dei solventi ai sensi dell'art. 1193, co. 1, c.c. o anche sua propria, ai sensi dell'art. 1195 c.c., essendosi limitata genericamente ad asserire che
“Dalle transazioni con i diversi fideiussori si è incassato un totale di E. 51.645,68, somma imputata al credito chirografario”, come si legge a pagina 7 dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio in primo grado di opposizione all'esecuzione ed a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Ne consegue che va detratto dalla esposizione debitoria del SC anche l'importo di euro 51.645,68, incassato in data 2 luglio 2003, derivante da versamenti dei confideiussori in difetto di prova della sussistenza dei presupposti per farso luogo alla loro imputazione ad altri crediti della Banca.
Deve ora esaminarsi la richiesta del SC di portare in detrazione l'importo che con la transazione del 22 giugno 2018 , confideiussore e Parte_2
pag. 13/19 coobbligato solidale, si era impegnato a versare alla per la definizione della sua CP_5 complessiva esposizione debitoria, quanto meno in proporzione rispetto all'importo del debito riveniente dal mutuo agrario di miglioramento ed ha comunque chiesto di accertarsi che la non aveva ragione di rivolgersi al SC poiché il debito CP_5 derivante dal mutuo agrario era stato estinto grazie all'escussione del patrimonio della
Cooperativa, debitrice principale, ed ai pagamenti dei confideiussori.
Va detto che la Corte territoriale non si occupò di tale richiesta poiché, dopo aver esaminato le questioni afferenti agli altri crediti che il assumeva dovessero Parte_1 essere portati in detrazione (e cioè l'importo di euro 36.730,06 e l'importo di euro
51.645,68) e dopo aver esaminato altre questioni non investite da ricorso per cassazione su cui non ci si è pertanto soffermati, statuì “Resta assorbita ogni altra questione”.
La S.C. ha giudicato il terzo motivo riguardante l'anzidetta richiesta, per quanto qui ancora di interesse, infondato nella parte in cui il SC aveva lamentato che la
Corte territoriale non avesse “speso alcuna considerazione, alcun verbo, e nemmeno si è accorta che parti processuali le avevamo sollevate e dibattute” sul rilievo che la declaratoria di assorbimento di una questione all'esito della disamina di altra questione significa che il giudice ritiene che la soluzione già adottata renda superflua la disamina dell'altra anche in base ad una valutazione logico-giuridica talvolta non espressa anche intuitiva;
ha aggiunto che la correttezza della valutazione fatta dalla Corte territoriale era opinabile ma un siffatta censura non era stata specificamente proposta dal SC sicché non poteva essere affrontata in quella sede stante il carattere vincolato del giudizio di legittimità.
Ne deriva che, nel presente giudizio di rinvio, dell'estinzione totale della posizione debitoria a seguito della ridetta transazione non può discutersi poiché il suo esame è stato giudicato superfluo dalla Corte territoriale nella sentenza n. 877/2019 con valutazione la cui erroneità non è stata specificamente denunciata ed è dunque divenuta intangibile.
La circostanza che il testo di quella transazione sia stata riportato nel controricorso e che poi nel presente grado sia stato prodotto il documento contenente quella transazione non consente comunque di tenerne conto.
pag. 14/19 Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal SC nella presente sede, non vengono in rilievo né un atto né un fatto sopravvenuto al giudizio per cassazione o emerso nelle more dell'instaurazione del giudizio per cassazione ovvero nel corso di esso, né ancora viene in rilievo un'ipotesi di conoscenza di un atto o di un fatto sopravvenuta al giudizio per cassazione o nelle more dell'instaurazione del giudizio per cassazione ovvero nel corso di esso.
Al riguardo è sufficiente segnalare che dall'esame del fascicolo di secondo grado si ricava che fu proprio il a formulare deduzioni in ordine alla transazione Parte_1 intervenuta tra e la all'udienza del 5 aprile 2019 e Parte_2 CP_5 poi a chiedere l'ammissione di un giuramento decisorio vertente tra l'altro sulla transazione alla successiva udienza del 5 luglio 2010 ed infine ad argomentare intorno ad essa negli atti difensivi finali, deduzioni e richieste come si è visto ritenute assorbite dalla Corte territoriale.
Del resto anche nel ricorso per cassazione il SC espressamente lamentò l'omesso esame della transazione in parola la cui conoscenza non può quindi considerarsi nuova.
Tanto premesso e ritenuto, è vero, tuttavia, che - come segnalato dal - dalla Parte_1
documentazione in atti ed in particolare dalla nota di precisazione del credito, datata 17 gennaio 2020 e già prima menzionata, sopravvenuta al giudizio di secondo grado e della quale può per tale motivo tenersi conto, risulta che la stessa portò in detrazione CP_5
dalla posizione debitoria del SC, per capitale ed interessi, oltre alla somma di euro 187.439,36, incassata in data 30 aprile 2010 ed alla somma di euro 36.730,06, incassata in data 7 giugno 2016, anche la somma di euro 80.000,00, incassata in data 28 giugno 2018, e quella di euro 70.000,00, incassata in data 16 giugno 2019, derivanti entrambi tali ultimi importi da “versamento da garante”.
Ebbene, in quella precisazione del credito la stessa risulta aver portato in CP_5
detrazione versamenti effettuati da altro garante, sicché, se anche non si trattava dell' , essi vanno decurtati dall'importo garantito dal SC. Parte_2
Solo per completezza si osserva che può ragionevolmente ritenersi quel garante fosse proprio e che quindi le somme portate a deconto fossero Parte_2 quelle versate dall' in relazione alla transazione del 28 giugno 2018. Ed Parte_2
invero, pur non essendovi coincidenza piena degli importi degli anzidetti pagamenti alle pag. 15/19 rate convenute, vi sono sufficienti elementi, cronologici e quantitativi, per associare quei pagamenti a quella specifica transazione che infatti fu stipulata in data 28 giugno
2018 con accordo di contestuale versamento di euro 130.000,00 e rateizzazione della restante somma sino alla concorrenza di complessivi euro 410.000,00 (e non euro di
400.000,00 come riportato dal SC), in quattro versamenti da euro 70.000,00 ciascuno con scadenze 10 dicembre 2018, 10 giugno 2019, 10 dicembre 2019 e 10 giugno 2019. Le differenze riguardanti le rate convenute e le somme versate portate in detrazione nella nota di precisazione del credito del 17 gennaio 2010 ben possono spiegarsi con l'imputazione dei pagamenti alle plurime esposizioni debitorie dell' , oggetto della transazione. Tale operato della Banca, che peraltro Parte_2 smentisce l'assunto di secondo cui la transazione del 28 giugno 2018 CP_3
integrerebbe un mero pactum de non petendo - di carattere confidenziale ed assistito da clausola con cui si prevedeva la sua decadenza automatica in mancanza di rispetto, anche solo parziale, di una delle condizioni e dei termini essenziali dell'accordo, come si legge nel testo - limitato all' e non pregiudicante la possibilità della Parte_2 CP_5
di far valere per intero il credito nei confronti della debitrice principale e dei restanti fideiussori, costituisce un dato storico fattuale. Per converso e solo per completezza, si rileva che non si potrebbe tener conto dell'anzidetta transazione a prescindere dalla prova dell'effettivo pagamento degli importi convenuti, come assume il SC. Né, come quest'ultimo rivendica, sarebbe deducibile l'intera somma di euro 410.000,00 poiché essa, nella transazione, è riferita indistintamente ad un'esposizione debitoria composita della quale il debito riveniente dal mutuo agrario costituiva una delle sei componenti. Neppure, come rivendica il SC, vi sarebbero sufficienti elementi di valutazione per ritagliare all'interno della somma di euro 410.000,00 la quota riconducibile al debito derivante dal mutuo agrario, da detrarre dalla esposizione debitoria da quest'ultimo originato a beneficio del SC ai sensi dell'art. 1941 c.c., non conoscendosi, né potendosi sindacare, le ragioni sottese all'accordo raggiunto dalla
Banca con avuto riguardo - si ripete -ad un complesso di Parte_2 sei esposizioni debitorie, cinque delle quali qualificate nel testo a sofferenza (“soff.”) e di cui non si hanno ulteriori notizie.
pag. 16/19 Resta il fatto che la ha portato essa stessa, giova ribadirlo, a deconto della CP_5
esposizione debitoria del SC nella mota di precisazione del credito datata 17 gennaio 2020 due “versamenti da garante” dei quali deve quo tenersi conto.
Infine, il SC ha insistito su una richiesta di accertamento dell'estinzione dell'intera sua esposizione debitoria accertata con la sentenza n. 1915/2003 del
Tribunale di Taranto questa volta basata su una contabile relativa al versamento di un acconto in data 9 ottobre 2013, presente in atti. Tale richiesta non può trovare accoglimento per come formulata. Ed invero si è sin qui discorso di somme che vanno portate in detrazione dalla originaria esposizione debitoria, che si compone di sorte capitale e di interessi maturati via via, con imputazione dapprima agli interessi per poi passare, in caso di eccedenza, alla sorte capitale, come stabilito nella sentenza n.
877/2019 con statuizione su cui si è formato il giudicato interno poiché non investita da ricorso per cassazione, e peraltro condivisibile. Ne deriva che l'esposizione debitoria del
SC è una grandezza dinamica per il cui accertamento non può tenersi conto di conteggi parziali e cronologicamente datati, quali quelli dal medesimo invocati e sulla cui base egli asserisce essersi determinata l'estinzione del suo debito.
Conclusivamente, all'esito del presente giudizio di rinvio e in base alle considerazioni che precedono, deve accertarsi e dichiararsi che , e per essa Controparte_1 CP_3
, è creditrice nei confronti di degli importi liquidati
[...] Parte_1
con la sentenza n. 1915/2003 del Tribunale di Taranto dai quali vanno decurtate, oltre alla somma di Euro 187.439,36, incassata in data 30 aprile 2010, come accertato con la sentenza n. 877/2019 di questa Corte, la somma di euro 36.730,06, incassata in data 7 giugno 2016, la somma di euro 51,645,68, incassata in data 2 luglio 2003, la somma di euro 80.00,00, incassata in data 28 giugno 2019, e la somma di euro 70.000,00, incassata in data 16 giugno 2019, da imputare agli interessi dovuti in forza del mutuo agrario concluso il 12 aprile 1988, via via maturati e calcolati tenuto conto dei pagamenti parziali su indicati, e successivamente alla sorte capitale, quanto alla eventuale parte eccedente.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda pag. 17/19 processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase
(Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio
2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, in ragione dell'esito complessivo della controversia e quindi tenuto conto delle somme che è stato accertato devono essere detratte dall'importo liquidato con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1915/2003, solo in parte corrispondenti alle pretese del SC e peraltro anche in base a pagamenti sopravvenuti rispetto all'avvio dell'opposizione all'esecuzione, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese globali mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei dd.mm. via vigenti e considerati i parametri medi nonché le attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello valutata l'attività difensiva svolta alle udienze del 5 aprile 2019 e del 5 luglio 2019, tre fasi per il giudizio di cassazione e tre fasi per il giudizio di rinvio), va posta a carico di;
la Controparte_1
metà delle spese del giudizio di rinvio va posta anche a carico di , in via CP_3
solidale con , con la notazione che, in difetto dei presupposti per Controparte_1
l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c. di , Controparte_1 quest'ultima ne è (ancora) parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con pronuncia n.31837/2022 del 27 ottobre 2022, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da così provvede: Parte_1
accerta e dichiara che e per essa è creditrice Controparte_1 Controparte_3
nei confronti di degli importi liquidati con la sentenza n. Parte_1
1915/2003 del Tribunale di Taranto dai quali vanno decurtate la somma di Euro
187.439,36, incassata in data 30 aprile 2010, la somma 36.730,06, incassata in data 7 giugno 2016, la somma di euro 51,645,68, incassata in data 2 luglio 2003, la somma di euro 80.00,00, incassata in data 28 giugno 2019, e la somma di euro 70.000,00, incassata in data 16 giugno 2019, da imputare agli interessi dovuti in base al mutuo pag. 18/19 agrario concluso il 12 aprile 1988, calcolati tenendo conto dei pagamenti parziali su indicati, e successivamente, quanto all'eventuale parte eccedente, alla sorte capitale;
dichiarata compensata tra le parti la metà delle complessive spese di lite riguardanti i diversi gradi e le diverse fasi, condanna a rifondere in favore di Controparte_1
la residua metà delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 del giudizio di appello, del giudizio per cassazione liquidate per l'intero come segue: euro 1.292,29 per anticipazioni ed euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto iscritto al n. 7542/2015 R.G.; euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 19.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 402/2017 R.G.; euro 2.655,00 per anticipazioni ed euro 10.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n. 3.541/2020 R.G.; condanna in via solidale con qui rappresentata Controparte_1 Controparte_3
da a rifondere in favore di la residua Controparte_4 Parte_1 metà delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate per l'intero come segue: euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 14.239,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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