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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1474/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Carmine per procura in calce al decreto ingiuntivo n.29872/2015 notificato appellante e
(P. IVA CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Iaria Giovanni per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.12228/2020 pubblicata in data 11.9.2020. FATTO E DIRITTO
§ 1. - cessionaria di ramo di azienda del Controparte_1 Parte_2
agricola in forza di contratto in data 31.12.2014, ottenne
[...] dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n.29872/2015 avente a oggetto il credito di € 15.424,23 oltre interessi vantato da nei confronti di Parte_2 Parte_1 per forniture di merce. Il credito era quantificato sulla base del maggiore
[...] importo originariamente dovuto di € 24.044,25, sottraendo la somma di € 8.620,00 di cui la cedente era debitrice nei confronti dell'intimata. propose opposizione al decreto riferendo che tra essa e Parte_1 Parte_2
era intercorso dal maggio 2013 al maggio 2014 un accordo di collaborazione
[...] commerciale avente a oggetto la rivendita al cliente di prodotti (stracchino CP_2 EL e latte di capra in bottiglia da 500 ml) con marchi di proprietà di Parte_1
in forza del quale essa era creditrice nei confronti del non solo della
[...] Parte_2 somma di € 8.620,00 indicata del ricorso monitorio, ma anche della somma di € 7330,00 per la quale aveva emesso la fattura n.439 del 31.12.2013. Pertanto si riconosceva debitrice della minor somma di € 8.093,54, che si dichiarava disposta a corrispondere, e chiedeva che fosse revocato il decreto ingiuntivo e respinta la domanda di L'opposta si costituiva in giudizio contestando la fattura CP_1
n.439/2013 emessa a titolo di royalties sfruttamento marchi Parte_3
e riferendo che nessun accordo tra la società cedente e l'opponente prevedeva il pagamento di compenso per sfruttamento marchi. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, svolta su base documentale e mediante l'esame di alcuni testimoni, rigettò l'opposizione ritenendo che l'opponente non avesse assolto all'onere di provare il diritto al pagamento delle royalties di cui alla fattura n.439/2013 e osservando che l'insussistenza di tale diritto emergeva anche dalle deposizioni dei testi e . Tes_1 Tes_2
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello Parte_1 contenente due motivi. Resiste all'appello che ne ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza gravata
-rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto CP_1 perché a seguito della somma corrisposta dopo la prima udienza la residua somma ingiunta dovrà essere compensata con il credito vantato dall'appellante o, comunque, dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta compensazione
-con vittoria dei compensi dei due gradi di giudizio distratti in favore del procuratore antistatario”. Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. rigettare integralmente il proposto appello, essendo il medesimo privo di fondamento alcuno, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 12228/2020 del Tribunale di Roma;
2. confermare il decreto ingiuntivo nr. 29875/2015 - R.G. nr. 82751/2015, emesso in data 26/12/2015 dal Tribunale di Roma, depositato in Cancelleria in data 31/12/2015, in favore della per la somma di euro 15.424,23, oltre agli interessi Controparte_1 legali di cui al decreto legislativo n. 231/02 calcolati sulla sorte capitale a decorrere dal giorno delle singole scadenze fino al giorno del saldo, e alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 145,00 per esborsi ed euro 830,00 per compensi, oltre all'IVA ed al CAP, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre all'IVA, alla C.A. e alle spese generali come per legge.”
§ 3. – Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). Nel merito si osserva quanto segue.
§ 3.1. – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in relazione agli artt. 115, 167 e 416 cpc e 2697 cc”. Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ascrive il Parte_1 credito eccepito in compensazione dall'opponente a royalties per lo sfruttamento di marchi di sua proprietà. Osserva di non aver dedotto alcunché a tale riguardo, l'unico riferimento alle royalties essendo contenuto nella fattura e nelle deduzioni della controparte, ma di aver dedotto di essere creditrice della somma di € 7330,69 in forza degli accordi commerciali con , il cui contenuto era quello indicato Parte_2 nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e non era stato contestato da CP_1
Osserva, in particolare, di aver emesso la fattura n.439/2013 a seguito del resoconto Contro da parte di dei quantitativi di prodotto acquistati fino al 31.12.2013, ossia 4536 pezzi di CC EL e 2342 bottiglie di latte di capra, considerato che sul latte, prodotto da le spettavano € 1,80 a bottiglia (0,90 alla consegna Parte_1 Contro e 0,90 sul prezzo di vendita pagato da ) e sullo stracchino, prodotto la Parte_2
, € 0,86 al pezzo per lo sfruttamento del marchio sul prezzo finale corrisposto
[...] Contro da . Lamenta che, nonostante la mancata contestazione da parte di di quanto CP_1 dedotto dall'opponente con l'atto di citazione, il Tribunale abbia ricostruito in modo difforme il contenuto dell'accordo commerciale intercorso tra le parti, riproducendo pedissequamente il contenuto della terza memoria ex art.183 c.p.c. dell'opposta.
Il motivo è infondato. E' pacifico che la fattura n.439/2013 emessa da nei confronti di Parte_1
rechi come indicazione del credito, nella parte descrittiva, “royalties Parte_2 sfruttamento marchi . La pretesa dell'appellante di Parte_3 scindere il titolo del credito fatturato dalla descrizione riportata nella fattura non può essere accolta, sia per la sua intrinseca contraddittorietà, sia perché nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo veniva dedotta l'esistenza del credito fatturato - dopo aver descritto il contenuto degli accordi commerciali, che prevedeva, secondo anche un compenso per l'uso del marchio “EL” nella Parte_1 vendita dello stracchino prodotto da - semplicemente allegando Parte_2
l'emissione della fattura n.439/2013 recante la descrizione sopra indicata. Non emerge dagli atti del giudizio di primo grado acquisiti d'ufficio e per produzione dell'appellata - l'appellante ha omesso la produzione del proprio fascicolo di parte – che sia mai stata rettificato il titolo del credito eccepito in compensazione risultante dalla fattura, riferendolo ai compensi unitari spettanti all'opponente per la fornitura della merce. Peraltro, avendo esplicitato, nel ricorso monitorio, le fatture a debito di CP_1
emesse da per forniture di merce in forza dell'accordo Parte_2 Parte_1 commerciale in essere tra le parti, l'opponente avrebbe dovuto chiarire perché da dette fatture sarebbe rimasto escluso il credito vantato in relazione alle ultime forniture Contro risultanti dalla comunicazione di riferita agli acquisti effettuati fino al 31.12.2013.
§ 3.2. – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: omessa /contraddittoria motivazione -artt. 115 cpc e 2697 c.c. -omessa decisione”. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale che fosse pacifico che il corrispettivo a essa spettante fosse dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto/produzione e il prezzo di rivendita dei prodotti, al netto degli sconti. Ribadisce che il contenuto dell'accordo commerciale era quello da essa indicato nell'atto di citazione in opposizione e non contestato da Ribadisce di non aver mai usato CP_1 la parola “royalties”, salvo che nella fattura. Contesta il valore probatorio della deposizione della teste , che avrebbe falsamente dichiarato di aver contestato la Tes_1 fattura n.439/2013 e che non era comunque al corrente del contenuto dell'accordo commerciale. Contesta la deposizione del teste , da essa stessa opponente Tes_2 indicato, nella parte in cui contiene l'affermazione che l'accordo commerciale non prevedeva, per le vendite del latte di capra, un ulteriore compenso di 0.90 sul prezzo Contro finale corrisposto da . Osserva che tale affermazione sarebbe smentita dalla mancata contestazione dell'opposta delle deduzioni dell'opponente e da due e-mail del 21 e 27 giugno 2013 tra Craighero per e Parte_1 Parte_4 Parte_2 , in cui, rispettivamente, si faceva riferimento a “sconti di secondo livello, fuori
[...] Contro fattura, accordati a ” e si diceva che “rimanenti quattro punti e mezzo di sconto saranno regolati su vs. consuntivo del periodo”.
Il motivo è infondato. L'appellante continua a esporre le proprie difese basandosi sull'assunto, contraddetto dalla fattura emessa, che il credito eccepito in compensazione derivi da forniture di merce e non abbia a oggetto un preteso compenso per l'uso dei propri marchi. Peraltro le deduzioni contenute nell'atto di citazione in opposizione indicavano un compenso di € 0,86 per ogni pezzo di stracchino, prodotto da , per l'uso del Parte_2 marchio “EL” di proprietà di e quindi la pretesa di compenso Parte_1 per l'uso del marchio è stata tutt'altro che smentita dall'opponente. A questa si aggiungeva la pretesa di pagamento di un compenso di € 0,90 a bottiglia, da aggiungere all'uguale importo pagato per l'acquisto, per ogni bottiglia di latte di capra prodotto da Contro che fosse stata rivenduta da a , pretesa questa Parte_1 Parte_2 che presumibilmente trovava anch'essa la sua ragion d'essere nello sfruttamento del marchio. Infatti la fattura n.439/2013 di - non presente in atti - oltre a recare, Parte_1 Par com'è pacifico, la descrizione :“royalties sfruttamento marchi Parte_3 Contro
, sarebbe riferita, secondo l'appellante, a una rivendita a di 4536 pezzi di
[...]
CC EL e 2342 bottiglie di latte di capra. Ne discende che l'importo della fattura, di € 7330,69, corrisponde esattamente a un addebito di € 0,86 al pezzo per lo stracchino e di € 0,90 a bottiglia per il latte, per un totale di € 6008,76 aumentato di € 1321,92 per i.v.a., a un'aliquota, il 22%, non riferibile alla forniture di quei prodotti alimentari, ma, palesemente, alle royalties. Gli assunti generici e contraddittori dell'appellante, che vorrebbe riferire il proprio credito alle forniture di merce sono rimasti privi di prova, sia documentale che testimoniale, mentre lo scambio di corrispondenza menzionato nel motivo ha un contenuto del tutto privo di significato, facendo riferimento a sconti di importo imprecisato.
§ 4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,0, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12228/2020 , pubblicata in data 11/09/2020 , così decide:
- Rigetta l'appello e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida per compensi in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge. - dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
LA ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1474/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Carmine per procura in calce al decreto ingiuntivo n.29872/2015 notificato appellante e
(P. IVA CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Iaria Giovanni per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.12228/2020 pubblicata in data 11.9.2020. FATTO E DIRITTO
§ 1. - cessionaria di ramo di azienda del Controparte_1 Parte_2
agricola in forza di contratto in data 31.12.2014, ottenne
[...] dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n.29872/2015 avente a oggetto il credito di € 15.424,23 oltre interessi vantato da nei confronti di Parte_2 Parte_1 per forniture di merce. Il credito era quantificato sulla base del maggiore
[...] importo originariamente dovuto di € 24.044,25, sottraendo la somma di € 8.620,00 di cui la cedente era debitrice nei confronti dell'intimata. propose opposizione al decreto riferendo che tra essa e Parte_1 Parte_2
era intercorso dal maggio 2013 al maggio 2014 un accordo di collaborazione
[...] commerciale avente a oggetto la rivendita al cliente di prodotti (stracchino CP_2 EL e latte di capra in bottiglia da 500 ml) con marchi di proprietà di Parte_1
in forza del quale essa era creditrice nei confronti del non solo della
[...] Parte_2 somma di € 8.620,00 indicata del ricorso monitorio, ma anche della somma di € 7330,00 per la quale aveva emesso la fattura n.439 del 31.12.2013. Pertanto si riconosceva debitrice della minor somma di € 8.093,54, che si dichiarava disposta a corrispondere, e chiedeva che fosse revocato il decreto ingiuntivo e respinta la domanda di L'opposta si costituiva in giudizio contestando la fattura CP_1
n.439/2013 emessa a titolo di royalties sfruttamento marchi Parte_3
e riferendo che nessun accordo tra la società cedente e l'opponente prevedeva il pagamento di compenso per sfruttamento marchi. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, svolta su base documentale e mediante l'esame di alcuni testimoni, rigettò l'opposizione ritenendo che l'opponente non avesse assolto all'onere di provare il diritto al pagamento delle royalties di cui alla fattura n.439/2013 e osservando che l'insussistenza di tale diritto emergeva anche dalle deposizioni dei testi e . Tes_1 Tes_2
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello Parte_1 contenente due motivi. Resiste all'appello che ne ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza gravata
-rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto CP_1 perché a seguito della somma corrisposta dopo la prima udienza la residua somma ingiunta dovrà essere compensata con il credito vantato dall'appellante o, comunque, dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta compensazione
-con vittoria dei compensi dei due gradi di giudizio distratti in favore del procuratore antistatario”. Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. rigettare integralmente il proposto appello, essendo il medesimo privo di fondamento alcuno, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 12228/2020 del Tribunale di Roma;
2. confermare il decreto ingiuntivo nr. 29875/2015 - R.G. nr. 82751/2015, emesso in data 26/12/2015 dal Tribunale di Roma, depositato in Cancelleria in data 31/12/2015, in favore della per la somma di euro 15.424,23, oltre agli interessi Controparte_1 legali di cui al decreto legislativo n. 231/02 calcolati sulla sorte capitale a decorrere dal giorno delle singole scadenze fino al giorno del saldo, e alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 145,00 per esborsi ed euro 830,00 per compensi, oltre all'IVA ed al CAP, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre all'IVA, alla C.A. e alle spese generali come per legge.”
§ 3. – Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). Nel merito si osserva quanto segue.
§ 3.1. – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in relazione agli artt. 115, 167 e 416 cpc e 2697 cc”. Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ascrive il Parte_1 credito eccepito in compensazione dall'opponente a royalties per lo sfruttamento di marchi di sua proprietà. Osserva di non aver dedotto alcunché a tale riguardo, l'unico riferimento alle royalties essendo contenuto nella fattura e nelle deduzioni della controparte, ma di aver dedotto di essere creditrice della somma di € 7330,69 in forza degli accordi commerciali con , il cui contenuto era quello indicato Parte_2 nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e non era stato contestato da CP_1
Osserva, in particolare, di aver emesso la fattura n.439/2013 a seguito del resoconto Contro da parte di dei quantitativi di prodotto acquistati fino al 31.12.2013, ossia 4536 pezzi di CC EL e 2342 bottiglie di latte di capra, considerato che sul latte, prodotto da le spettavano € 1,80 a bottiglia (0,90 alla consegna Parte_1 Contro e 0,90 sul prezzo di vendita pagato da ) e sullo stracchino, prodotto la Parte_2
, € 0,86 al pezzo per lo sfruttamento del marchio sul prezzo finale corrisposto
[...] Contro da . Lamenta che, nonostante la mancata contestazione da parte di di quanto CP_1 dedotto dall'opponente con l'atto di citazione, il Tribunale abbia ricostruito in modo difforme il contenuto dell'accordo commerciale intercorso tra le parti, riproducendo pedissequamente il contenuto della terza memoria ex art.183 c.p.c. dell'opposta.
Il motivo è infondato. E' pacifico che la fattura n.439/2013 emessa da nei confronti di Parte_1
rechi come indicazione del credito, nella parte descrittiva, “royalties Parte_2 sfruttamento marchi . La pretesa dell'appellante di Parte_3 scindere il titolo del credito fatturato dalla descrizione riportata nella fattura non può essere accolta, sia per la sua intrinseca contraddittorietà, sia perché nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo veniva dedotta l'esistenza del credito fatturato - dopo aver descritto il contenuto degli accordi commerciali, che prevedeva, secondo anche un compenso per l'uso del marchio “EL” nella Parte_1 vendita dello stracchino prodotto da - semplicemente allegando Parte_2
l'emissione della fattura n.439/2013 recante la descrizione sopra indicata. Non emerge dagli atti del giudizio di primo grado acquisiti d'ufficio e per produzione dell'appellata - l'appellante ha omesso la produzione del proprio fascicolo di parte – che sia mai stata rettificato il titolo del credito eccepito in compensazione risultante dalla fattura, riferendolo ai compensi unitari spettanti all'opponente per la fornitura della merce. Peraltro, avendo esplicitato, nel ricorso monitorio, le fatture a debito di CP_1
emesse da per forniture di merce in forza dell'accordo Parte_2 Parte_1 commerciale in essere tra le parti, l'opponente avrebbe dovuto chiarire perché da dette fatture sarebbe rimasto escluso il credito vantato in relazione alle ultime forniture Contro risultanti dalla comunicazione di riferita agli acquisti effettuati fino al 31.12.2013.
§ 3.2. – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: omessa /contraddittoria motivazione -artt. 115 cpc e 2697 c.c. -omessa decisione”. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale che fosse pacifico che il corrispettivo a essa spettante fosse dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto/produzione e il prezzo di rivendita dei prodotti, al netto degli sconti. Ribadisce che il contenuto dell'accordo commerciale era quello da essa indicato nell'atto di citazione in opposizione e non contestato da Ribadisce di non aver mai usato CP_1 la parola “royalties”, salvo che nella fattura. Contesta il valore probatorio della deposizione della teste , che avrebbe falsamente dichiarato di aver contestato la Tes_1 fattura n.439/2013 e che non era comunque al corrente del contenuto dell'accordo commerciale. Contesta la deposizione del teste , da essa stessa opponente Tes_2 indicato, nella parte in cui contiene l'affermazione che l'accordo commerciale non prevedeva, per le vendite del latte di capra, un ulteriore compenso di 0.90 sul prezzo Contro finale corrisposto da . Osserva che tale affermazione sarebbe smentita dalla mancata contestazione dell'opposta delle deduzioni dell'opponente e da due e-mail del 21 e 27 giugno 2013 tra Craighero per e Parte_1 Parte_4 Parte_2 , in cui, rispettivamente, si faceva riferimento a “sconti di secondo livello, fuori
[...] Contro fattura, accordati a ” e si diceva che “rimanenti quattro punti e mezzo di sconto saranno regolati su vs. consuntivo del periodo”.
Il motivo è infondato. L'appellante continua a esporre le proprie difese basandosi sull'assunto, contraddetto dalla fattura emessa, che il credito eccepito in compensazione derivi da forniture di merce e non abbia a oggetto un preteso compenso per l'uso dei propri marchi. Peraltro le deduzioni contenute nell'atto di citazione in opposizione indicavano un compenso di € 0,86 per ogni pezzo di stracchino, prodotto da , per l'uso del Parte_2 marchio “EL” di proprietà di e quindi la pretesa di compenso Parte_1 per l'uso del marchio è stata tutt'altro che smentita dall'opponente. A questa si aggiungeva la pretesa di pagamento di un compenso di € 0,90 a bottiglia, da aggiungere all'uguale importo pagato per l'acquisto, per ogni bottiglia di latte di capra prodotto da Contro che fosse stata rivenduta da a , pretesa questa Parte_1 Parte_2 che presumibilmente trovava anch'essa la sua ragion d'essere nello sfruttamento del marchio. Infatti la fattura n.439/2013 di - non presente in atti - oltre a recare, Parte_1 Par com'è pacifico, la descrizione :“royalties sfruttamento marchi Parte_3 Contro
, sarebbe riferita, secondo l'appellante, a una rivendita a di 4536 pezzi di
[...]
CC EL e 2342 bottiglie di latte di capra. Ne discende che l'importo della fattura, di € 7330,69, corrisponde esattamente a un addebito di € 0,86 al pezzo per lo stracchino e di € 0,90 a bottiglia per il latte, per un totale di € 6008,76 aumentato di € 1321,92 per i.v.a., a un'aliquota, il 22%, non riferibile alla forniture di quei prodotti alimentari, ma, palesemente, alle royalties. Gli assunti generici e contraddittori dell'appellante, che vorrebbe riferire il proprio credito alle forniture di merce sono rimasti privi di prova, sia documentale che testimoniale, mentre lo scambio di corrispondenza menzionato nel motivo ha un contenuto del tutto privo di significato, facendo riferimento a sconti di importo imprecisato.
§ 4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,0, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12228/2020 , pubblicata in data 11/09/2020 , così decide:
- Rigetta l'appello e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida per compensi in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge. - dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
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