Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 573/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'2.10.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
,nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi N 7 rappresentata e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall'Avv
Rossella Oddone con la quale si domicilia presso il suo studio in Potenza alla via pretoria N 125
ATTORE
CONTRO
in persona del Ministro in carica , ope legis domiciliato Controparte_1
presso L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza sita in Potenza in Corso XVIII Agosto
1860 N 48.
Nonché contro
legis domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza sita in Potenza in Corso
XVIII Agosto 1860 N 48
CONVENUTO
OGGETTO: Altri Istituti e leggi Speciali.
Preliminarmente ,con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie ,deve ritenersi corretto l'inquadramento sotto il profilo dell'art 2033 c c. Infatti , non può dirsi applicabile al caso per analogia la particolare normativa in materia pensionistica ,trattandosi di legge speciale
,ne consegue che dovrebbe valere il disposto della norma indicata ,in quanto residuale ( sul punto Cassazione Civile sez lav 19 Agosto 2003 n12146” Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'amministrazione di competenza in relazione alle somme corrisposte a seguito di aggiornamento di carriera ,qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titolo ,la ripetitività delle somme non può essere esclusa ex art 2033 cc per la buona fede dell'accipiens ,in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo ,soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre, neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art 1 commi 260 e seguenti legge 662 del 1996)
Nel caso di specie ,parte ricorrente eccepisce che l'operato dell'amministrazione ,sarebbe illegittimo in quanto avvenuto a distanza di ben 16 anni dall'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera della ricorrente in spregio della normativa che prevede il termine di
480 giorni per completare le operazioni di ricostruzione. Il Pagamento asseritamente avvenuto in misura maggiore rispetto al dovuto è dipeso da un errore della stessa Amministrazione ,errore non riconducibile alla IG , con la conseguenza che il datore di lavoro non potrebbe Pt_1
agire con la ripetizione .In via pregiudiziale è fondata l'eccezione di prescrizione mossa dalla ricorrente .Sul punto non vi è dubbio che il primo atto idoneo ad interrompere il termine decennale sia stato il ricevimento dell'avviso di inizio di un procedimento amministrativo del
2.01.2014 con la conseguenza che non possono essere ripetuti gli importi versati in eccesso prima del 2.01.2009.Perarltro non possono essere condivise le censure dell'Amministrazione resistente in quanto la giurisprudenza richiamata dalla stessa attiene al diverso caso della non irripetibilità del pagamento di un debito prescritto mentre nell'ipotesi oggetto di giudizio si valuta la prescrizione dell'azione di ripetizione , che pacificamente anche per la PA è sottoposta al termine decennale ( Così Consiglio di stato sez III del 10.04.2012 n 2012) Sempre nel merito è fondata l'eccezione di parte ricorrente circa il fatto che la ripetizione deve avere ad oggetto solo le somme nette percepite dalla IG e non quelle comprensive Pt_1
degli oneri fiscali e contributivi ( consiglio di stato sez III 04.07.2011n 3984 “Il recupero da parte dell' Amministrazione delle somme indebitamente erogate ad un proprio dipendente deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali”). Non possono essere condivise ulteriori doglianze di parte ricorrente atteso che il carattere di doverosità che assiste il procedimento di recupero dell'indebite retribuzioni versate dall'Amministrazione al dipendente non rende rilevanti eventuali vizi procedimentali Per quanto riguarda il rispetto delle regole della buona fede ,le stesse non possono essere estese in maniera analogica , con la sola eccezione della valutazione in ordine all'obbligo dell'amministrazione di non gravare in maniera pesante sui diritti dell'accipiens laddove la prescrizione indebita sia avvenuta a causa di un errore della PA .In tal senso può dirsi che il termine di prescrizione risulta essere una limitazione sufficiente ad evitare che il lavoratore subisca disagi o compromissioni delle proprie esigenze potendosi dire rispettato l'obbligo gravante sulla PA. In conclusione deve dichiararsi l'irrepetibilità delle somme versate alla ricorrente anteriormente al 2.01.2009 e deve riconoscersi la ripetibilità dei restanti importi solo nel loro ammontare al netto degli oneri fiscali e contributivi.
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
così provvede Parte_2
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità dell'azione di ripetizione nei confronti della ricorrente solo limitatamente agli importi netti percepiti dalla IG Pt_1
prima del 2.01.2009 ,.Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite , liquidate in complessivi euro 900/00 oltre IVA e CAP con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario se richiesto in atti.
Così deciso in Potenza lì 10.04.2025