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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
1462/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di sindaco p.t. CP_1 Pt_1 C.F._1
del (C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
Siderno, al Corso Garibaldi n. 10, presso lo studio dell'avv.to Nicola Enzo CRIMENI, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.to Alessia ALÌ, giusta delibera della giunta comunale n. 99 del 13.12.2021, pec: Email_1
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Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , che P.IVA_2 Parte_3 rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, dr.ssa Donatella Calabrò, dr.ssa Antonella Oteri e dr.ssa
Antonietta Angela Galimi, pec t;
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Convenuto
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Pag. 1 a 6 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, lette le note depositate dalle parti per l'odierna udienza, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato telematicamente il 17 dicembre 2021, , in proprio Parte_4
ed in qualità di sindaco del ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 150 del 12 aprile 2021, prot. n. 8386 – n. 150/1/2021, notificata il
16 aprile 2021, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 2.614,40, comprensiva di € 34,40 per spese di notifica, per “Non aver trasmesso telematicamente la denuncia di infortunio relativa a nato a [...]”. Ha esposto che il Parte_5 provvedimento impugnato è stato adottato a seguito dell'asserito ritardo con il quale l'Ente ha provveduto alla comunicazione all'INAIL, in data 16.07.2018, dell'infortunio sul lavoro occorso in data 12.07.2018 al sig. dipendente del Comune di Parte_5 CP_2 ha dedotto che il dipendente ha comunicato l'infortunio solo in data 13.07.2018; ha rappresentato che si è tentato di provvedere al trasmissione telematica della relativa denuncia all'Inail attraverso la dedicata piattaforma informatica;
che tuttavia essa è risultata non funzionante sia in data 13.07.2018 che il giorno successivo e che dunque si è provveduto alla trasmissione tramite pec il lunedì successivo, ovvero il 16.07.2018; che non vi è violazione dell'articolo 3 della l.n. 689/1981; che la denuncia di infortunio è stata trasmessa il secondo giorno successivo a quello di avvenuta conoscenza del fatto;
ha invocato la circolare INAIL
n. 34 del 27 giugno 2013, ed ha pertanto così concluso “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa sospensione dell'atto impugnato, ricorrendo il fumus boni juris per la fondatezza delle doglianze, ed il periculum in mora per il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione, considerata la concreta possibilità di dar luogo ad azioni esecutive per come paventate nell'atto impugnato, in accoglimento delle motivazioni rappresentate nel presente ricorso, dichiarare nulla e/o invalida e/o illegitima l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato Parte_2
di RC nr. Prot. 8386, e notificata in data 16.04.2021 e le conseguenti sanzioni
[...]
accessorie. In via meramente gradata, ridurre al minimo la sanzione comminata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Pag. 2 a 6 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' convenuto che ha Parte_2
eccepito l'infondatezza dei motivi di ricorso e legittimità del provvedimento impugnato;
ha precisato che l'ordinanza opposta trae origine dal rapporto prot. n° 65/53 trasmessole dall'INAIL in data 12/10/2018, ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, dal quale risulta che, giusto verbale di diffida ex art. 13 del d.lgs. 124/2004 e notificazione di illecito ex art. 14 L.689/81, il ricorrente ha violato la disposizione di cui all' art. 53 del T. U. approvato con D.P.R.
30/06/1965 n° 1124, comma 1; che la questione concerne il solo aspetto procedurale delle modalità di invio della denuncia, ed ha così concluso: “Voglia l'On. le Giudice adito, omnibus contrariis reiectis, preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata;
nel merito, confermare la fondatezza, la legittimità, l'ammissibilità e la regolarità dell'Ordinanza Ingiunzione n° 150/2021 e
150/1/2021 del 12/04/2021 prot. n° 8386 dell' Parte_2
; con vittoria di spese per l'Amministrazione opposta”.
[...]
La parte ricorrente agisce in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogata al
Comune di per aver provveduto alla comunicazione all'INAIL della denuncia CP_2
dell'infortunio del proprio dipendente oltre il termine previsto dall'art. 53 del d.P.R.
30.06.1965 n. 1124.
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
In premessa pare opportuno mettere immediatamente a fuoco che il provvedimento impugnato (cfr. doc. parte ricorrente) individua esclusivamente nella violazione dell'art. 53 del d.P.R. 30.06.1965 n. 1124 il fondamento della sanzione qui opposta.
Non è forse inutile, dunque, dare conto che essa tanto dispone: “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art.
13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”. La norma pone dunque in via generale l'obbligo di denuncia dell'infortunio all'istituto assicuratore, sì da rendere effettiva la tutela del lavoratore, e successivamente fissa il termine
Pag. 3 a 6 perentorio per la comunicazione in quello di due giorni da quando il datore ne ha avuto conoscenza.
La disposizione in esame effettua un ulteriore richiamo all'art. 13 del medesimo testo unico per quanto concerne le modalità di tale comunicazione, che deve avvenire nei seguenti termini: “La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti”. CP_3
Dunque, la disciplina in esame indica un termine per la comunicazione e disciplina le forme della stessa, che deve essere diretta all'ufficio compente per territorio e deve avvenire
“sui moduli” dallo stesso predisposti.
Ciò chiarito, è in atti che la comunicazione effettuata dal è Controparte_2
avvenuta tempestivamente. Ed infatti, in applicazione della citata norma dell'art. 53, l'ente locale ha provveduto entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'infortunio a comunicarlo all'Inail. In tal senso, dai documenti di causa si apprende che l'infortunio patito dal lavoratore è stato da questi comunicato al datore in data venerdì 13 luglio 2018, e che il
Comune ha provveduto alla comunicazione in data 16 luglio, di talchè, considerato che il secondo giorno decorrente dalla data di conoscenza è stato domenica, e che dunque il termine, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, è stato prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, non risulta alcuna violazione del termine legale.
Il motivo posto a fondamento dell'ingiunzione è dunque infondato.
Allo stesso tempo, non possono convalidarsi le difese dell' . Parte_2
Ritiene il convenuto che ciò che sia stato contestato sia non la violazione del termine, quanto le modalità di trasmissione all'Inail, avvenuta tramite pec e non per mezzo della piattaforma telematica all'uopo predisposta.
L'assunto non può essere convalidato.
In tema di sanzioni amministrative il principio di legalità di cui all'art. 1 della l.n.
689/1981 non tollera alcuna eccezione, e dunque occorre osservarne continuamente il precetto, per il quale: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le
Pag. 4 a 6 leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
In tal senso, la difesa per la quale l'ingiunzione sarebbe fondata poiché la comunicazione è avvenuta secondo una modalità differente da quella dell'inoltro sulla piattaforma dedicata, essendosi effettuata per mezzo di invio tramite pec, non può trovare accoglimento.
Le modalità richieste dall'INAIL, infatti, non trovano alcun riferimento nella legge. Il già richiamato articolo 13 del d.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 nulla indica sulla modalità di comunicazione, limitandosi, più laconicamente, a conformarne le modalità di compilamento.
Il testo normativo impone solo che la comunicazione avvenga medianti moduli predisposti dall'Istituto, ma tace per quanto concerne le forme della comunicazione.
A tal riguardo, l'assolvimento alla prescrizione dell'utilizzo del modulo indicato risulta provato documentalmente, poiché il ricorrente ha prodotto di aver provveduto alla comunicazione imposta mediante compilazione ed invio del “modello 4 bis R.A.”, predisposto unilateralmente dall'INAIL, né del resto tale circostanza è contestata risultando invero pacifica tra le parti.
Chiarito quanto sopra, non può neppure dedursi alcuna violazione della circolare
INAIL n. 34 del 27 giugno 2013. Premesso che a tale provvedimento non può attribuirsi alcun valore normativo, e che dunque esso è radicalmente impossibilitato ad integrare il principio di legalità, da quanto in atti si apprende che l'ente ricorrente si sia conformato pienamente ad esso, avendo tentato di provvedere alla comunicazione mediante l'applicativo disponibile sul portale istituzionale dell'ente assicuratore, e, a seguito del denunciato malfunzionamento, ha provveduto mediante pec, ovvero esattamente come indicato dalla circolare, che tanto indica:
“Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell'evento), i datori di lavoro sopra indicati siano impossibilitati ad adempiere all'obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo dei servizi on line, anche in cooperazione applicativa, dovranno trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio all'Inail, inviando via pec l'apposito modulo 4bis PREST7, allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore
Pag. 5 a 6 restituita dal sistema, e comunque segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all'Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi”.
Ebbene, ciò è esattamente quanto allegato dal ricorrente, né risulta che l'Inail abbia contestato o disconosciuto il malfunzionamento della piattaforma.
Né, è bene ribadirlo, alla circolare invocata può assegnarsi indebitamente un valore normativo di cui essa è radicalmente priva, limitandosi a prospettare meri indirizzi generali, privi di effetti regolamentari verso l'esterno, e, ad ogni modo, soggetta ai limiti di cui alla l.n.
400/1988.
L'esito di tale disamina conduce dunque a ritenere correttamente assolti gli oneri gravanti sul e, conseguentemente, a ritenere l'opposizione fondata. Controparte_2
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e, in considerazione della natura previdenziale della materia trattata e dello scaglione di riferimento, parametrata secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate, esse sono determinate, visto il
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi €1.508,80, di cui
€1.312,00 per compensi ed €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 150 del
12 aprile 2021 prot. n. 8386 emessa dall' Parte_2
;
[...]
2.- condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.508,80, di cui €1.312,00 per compensi ed €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Locri, 28 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6