Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 398
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, presso il Tribunale di Locri. La controversia riguarda un'opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione che aveva irrogato una sanzione amministrativa per il presunto ritardo nella comunicazione di un infortunio all'INAIL. La parte ricorrente, in qualità di sindaco, ha sostenuto che la comunicazione era stata effettuata entro i termini previsti dalla legge, evidenziando un malfunzionamento della piattaforma telematica. Dall'altra parte, il convenuto ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la violazione riguardasse le modalità di invio della denuncia.

Il Giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che la comunicazione fosse avvenuta tempestivamente, in quanto il termine di due giorni era stato prorogato al primo giorno non festivo. Ha inoltre sottolineato che le modalità di invio tramite PEC, in caso di malfunzionamento della piattaforma, erano conformi alle indicazioni fornite dalla circolare INAIL, la quale, pur non avendo valore normativo, era stata rispettata. Pertanto, il Giudice ha annullato l'ordinanza ingiunzione e condannato il convenuto al pagamento delle spese legali, evidenziando il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 398
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 398
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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