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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/07/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6047 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa AR CE Presidente
Dott.ssa EL DE NA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6047 /2023, promossa con ricorso depositato in data 11/08/2023
Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLI COSIMA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE – contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. IANNACCONE ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: regolamentazione afferente ai figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositata in data 05.05.2025)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Disporre gli accertamenti opportuni sui redditi del resistente CP_1
1 - Di voler accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo e, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ed a modifica delle condizioni di affido di cui al provvedimento del 12 ottobre 2015, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla loro madre, signora , con facoltà del padre Parte_1 di far loro visita previo accordo con la madre, secondo quanto rappresentato e raccomandato dalla relazione della Dott.ssa in specie in ordine al sostegno psicologico per i figli minori, alla Parte_2 presa in carico del signor ed al monitoraggio di un Ausiliario del Giudice sul percorso di CP_1 cura proposto per il resistente;
- A modifica delle condizioni di cui all'istanza congiunta del 18 febbraio 2015, il Tribunale Voglia porre a carico del signor 'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, una somma CP_1 di euro 1.500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese, salvo diverso importo ritenuto di giustizia;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza del Maggio 2018.
- Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo il D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
Per parte resistente (come da memoria ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositata in data 06.05.2025)
1. affidare in via congiunta ai genitori i figli (maggiorenne ma priva di autonomia economica e Per_1 finanziaria), e mantenendo il prevalente collocamento residenziale presso Persona_2 Per_3
l'abitazione della madre;
2. consentire che i figli, come già fanno e sono abituati, continuino a stare alternativamente ogni settimana un giorno a casa del padre, il seguente a casa della madre, allo stesso modo per il fine settimana, periodi natalizi e pasquali e vacanza estive (da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno);
3. non disporsi alcun contributo di mantenimento per i figli in favore della ricorrente ed a carico del resistente, che è privo allo stato di redditi essendo disoccupato e nullatenente come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio che si è prodotto e preso atto che la sua ultima dichiarazione dei redditi presentata (reddito 0) risale all'anno 2021, mentre dal 2022 non ha presentato alcuna dichiarazione.
D'altro canto, la madre ha discreta capacità economica percependo un reddito di oltre € 88.000 annui lordi.
4. mantenere in favore del padre l'assegno unico Inps per i figli di € 230,00
5. disporre il rilascio della reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio dei documenti di identità.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 CP_1 nati nata a [...] il [...], , nato a [...] Persona_4 Controparte_2
Brianza il 14.01.2011 e nata a [...] il [...]; CP_3
2 - I genitori avevano richiesto al Tribunale di Monza una prima regolamentazione congiunta dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nel 2015 (n. R.G. 1804/2015);
- Successivamente le parti si riconciliavano e riprendevano la convivenza.
- Nel luglio 2021 le parti si separavano nuovamente, anche a causa delle condotte di oggetto CP_1 di denuncia per maltrattamenti da parte di dell' . Pt_1
- Con ricorso depositato in data 11.08.2023 riportava che teneva condotte Parte_1 CP_1 incompatibili con l'esercizio congiunto della genitorialità, si disinteressava dei figli sia sotto il profilo materiale che morale, aveva condotte aggressive e squalificanti nei confronti della ricorrente.
- In data 21.02.2024 si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione offerta dalla ex CP_1 compagna, riportando di avere un ottimo rapporto con i figli e di trovarsi in una condizione economico patrimoniale difficile (allegando di non avere alcun reddito dal 2021).
- In seguito alla prima udienza di comparizione delle parti, vista l'accesa conflittualità tra le parti e le ricostruzioni diametralmente opposte che fornivano circa il benessere dei figli e l'apporto di ciascun genitore alla gestione degli stessi, il Tribunale disponeva CTU sulle competenze genitoriali e nominava la dott.ssa Parte_2
- In data 01.03.2025 la CTU depositava l'elaborator peritale;
- All'udienza del 05.03.2025, sostituita ex art. 127 ter dal deposito di note scritte, il Giudice disponeva alcune integrazioni documentali di natura economico patrimoniale da parte di CP_1 anche alla luce di alcune discrepanze emerse nell'ambito dell'accertamento peritale, fissando termine al resistente fino al 07.04.2025 per le integrazioni documentali, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e rinviando per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 26.06.2025;
- All'udienza del 26.06.2025 i legali si richiamavano alle proprie conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la controversia al Collegio per la decisone.
Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.
Sull'affidamento dei minori , nato a [...] il [...] e Controparte_2 CP_3
nata a [...] il [...].
[...]
Rispetto al tema dell'affidamento occorre ripercorrere, ancorché sinteticamente, alcuni passaggi dell'elaborato peritale depositato in data 01.03.2025.
Rispetto alla ricorrente la dott.ssa iporta quanto segue: “La sig.ra si presenta in Consulenza Pt_2 Parte_1 curata nell'aspetto, orientata nel tempo e nello spazio, ha mantenuto un atteggiamento collaborativo.
La signora spesso è apparsa stanca, evidentemente provata dalla situazione contestuale, esprime preoccupazioni, in particolare rispetto alla situazione di instabilità del sig. he, inevitabilmente, si ripercuote sui figli. CP_1
3 Nelle ricostruzioni anamnestiche lo stile narrativo è apparso consequenziale, non sono state necessarie sollecitazioni o richieste di chiarimenti;
i suoi racconti appaiono caratterizzati, tuttavia, da aspetti di minimizzazione, anche riguardo agli atteggiamenti aggressivi e, a tratti, violenti, avuti dall'ex compagno, nei confronti suoi e della figlia della primogenita
Per_1
Si rileva una fatica della signora ad affrontare a contenuti più complessi, dolorosi ed emotivamente sollecitanti, tende a dare riletture bonificanti;
tale aspetto difensivo verosimilmente, incide sulla linearità del suo pensiero.
In presenza del sig. la signora appare ritirata e dimessa, pare esserne ne viene sopraffatta, tende a evitare lo scontro, CP_1 nonostante le provocazioni e svalutazioni che ella riceve direttamente dal partner.
Emerge una vulnerabilità dal punto di vista emotivo, si riscontra una deflessione del tono dell'umore, che in determinate circostanze interessa anche l'eloquio; la signora pare esprimere elementi di frustrazione che la possono portare a Parte_1 un ripiegamento e ad una chiusura simil-depressivo.”
Rispetto alla valutazione psicodiagnostica, la CTU riporta che la testista ha evidenziato: “La sig.ra Parte_1 possiede adeguate risorse ideoaffettive che dovrebbero permetterle di affrontare le difficoltà della vita con la capacità di orientare
i propri comportamenti senza essere sopraffatta dalle emozioni. Tuttavia, le limitate capacità di coping e l'intensità delle pressioni stressanti cui è sottoposta, la mettono in una condizione di scarsa capacità di controllare il proprio comportamento.
Le sollecitazioni interne percepite dalla sig.ra sono molto elevate e determinano una condizione di importante Parte_1 malessere che appare collegato sia ad elementi di natura strutturale sia ad elementi di natura situazionale, ossia relativi ad una condizione attuale che sta affrontando.
Le componenti strutturali fanno riferimento alla sua tendenza a reprimere emozioni e sentimenti con la conseguenza di sperimentare ansia, tensione, apprensione, tristezza e possibili sintomi somatici e ad un'attività introspettiva che si focalizza su aspetti negativi del Sé che la conduce ad esperienze di malessere e di autocritica molto elevata.
Questa condizione la espone alla disorganizzazione sotto stress e la signora risulta, dunque, vulnerabile alla perdita del controllo per cui alcuni comportamenti e decisioni possono risultare poco modulati ed elaborati e c'è rischio di impulsività.
La sig.ra mostra delle difficoltà nell'interazione con il mondo esterno, in particolare quando si trova in relazione Parte_1 con l'altro.
Pur essendo interessata agli altri e pur ricercando relazioni strette e durature e pur essendo capace di spostare la sua attenzione da sé agli altri, la sua immaturità e le sue difficoltà relazionali possono esporla al rifiuto con conseguenti sensazioni depressive.
La rappresentazione delle relazioni appare connotata da scarsi elementi di collaborazione e aspettative negative che la spingono ad assumere un ruolo più ritirato ed isolato.
Le difficoltà relazionali appaiono alimentate dalla rappresentazione di sé che si caratterizza per un'attenzione eccessiva rispetto alle caratteristiche del Sé codificate, da lei stessa, come negative. Questo pesante processo rimuginativo la conduce ad esperienze di forte autocritica e di autosvalutazione che generano sentimenti negativi, angosciosi e molto dolorosi. Ciò può giustificare l'elevazione della identificato come una tendenza del soggetto ad eliminare parti del Sé percepite CP_4 come negative.
4 Mostra dunque la tendenza a sviluppare un malessere affettivo e stati di umore disforico senza che si tratti di veri e propri episodi depressivi.
La sig.ra è portata ad affrontare la sua esperienza affettiva con una modalità di tipo introversivo pervasivo per Parte_1 cui è orientata a tenere da parte i suoi sentimenti quando riflette o deve prendere delle decisioni, mancando della necessaria flessibilità per adottare uno stile più orientato a tenere conto delle emozioni quando sarebbe necessario e appropriato in base alle circostanze.
Appare a disagio quando ha a che fare con le emozioni e quando le situazioni le richiedono di processare la stimolazione affettiva e risponde con la coartazione degli affetti ed un meccanismo di difesa di negazione che la porta a negare la presenza di emozioni irritative o spiacevoli sostituendole con un'emozione o un valore emotivo positivo inappropriati alla situazione, violando, a volte, la realtà.
L'attività di processamento appare adeguata seppur caratterizzata da un'apertura eccessiva agli stimoli presenti nel campo che possono trascinarla e portarla a sperimentare bisogni, conflitti ed emozioni eccessivamente intense. Inoltre la signora tende ad investire un notevole sforzo nell'esaminare lo stimolo, e ciò può renderla incerta nelle decisioni.
La prova di realtà non risulta sempre adeguata ed emergono condizioni in cui, a causa di un'interferenza affettiva o ideativa, la signora tende a proiettare aspetti interni nella lettura della realtà che risulta così vulnerabile di distorsione.
Ciò si riflette sul pensiero che tende ad essere caratterizzato da giudizi errati e da scivolamenti ideativi che non necessariamente riflettono un disturbo del pensiero, ma suggeriscono che il pensiero è meno chiaro e coerente rendendo più probabile la possibilità di prendere decisioni inadeguate.
La presenza di difficoltà legate al pensiero ha un impatto più negativo su di lei in quanto attacca il fondamento del suo funzionamento psichico che risulta di tipo introversivo pervasivo.”
Per quanto attiene alla condizione di a dott.ssa iporta quanto segue: “Il sig. i presenta CP_1 Pt_2 CP_1 in Consulenza particolarmente curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, sovente è parso poco orientato nella dimensione temporale, ha evidenziato in molte circostanze un atteggiamento oppositivo e assai poco collaborativo. Egli è apparso poco consapevole della realtà del contesto peritale, mostrandosi oltraggioso e offensivo nei confronti del CTU e degli altri professionisti coinvolti nel procedimento. Nello specifico, in occasione del colloquio del 26.06.2024, egli si è mostrato aggressivo nei confronti del CTU e della CTP materna;
il sig. stato refrattario a qualsiasi tentativo di contenimento, CP_1
a tal punto che l'incontro ha dovuto essere interrotto2.
Lo stile narrativo è apparso confuso e confondente, durante le ricostruzioni è stato necessario porre domande o richiedere integrazioni;
il sig. ha interpretato tali interventi come ingiustificati “attacchi” personali;
egli ha mostrato reattività CP_1 aggressive e una forte tendenza all'impulsività, alternata a movimenti elusivi concretizzatisi in risposte tangenziali od omissive.
Le ricostruzioni appaiono distoniche dal punto di vista emotivo, emergono tratti di attivazione di tipo maniacale e di aspetti di grandiosità: talvolta, i fatti da lui riportati non trovano riscontro con il dato di realtà, tuttavia, nel momento in cui gli viene presentata una prospettiva differente, rimane rigidamente arroccato sulle proprie posizioni.
5 Appare, altresì, evidente la tendenza al discontrollo e alla reazione impulsiva e poco modulata;
il pensiero ego-riferito orientato alla conferma di sé lo porta spesso a fraintendere o a distorcere il dato di realtà.
Tende, inoltre, alla minimizzazione della situazione attuale, riporta una condizione di serenità e buon adattamento dei figli: al contrario, tuttavia, riporta una narrazione denigratoria e svalutante della madre e del contesto materno, responsabili,
a suo avviso, dei procedimenti civili e penali in cui si trova coinvolto
Tale modalità appare estremamente evidente in occasione delle convocazioni congiunte: il sig. si interfaccia con la ex CP_1 compagna in maniera ambivalente. Da un lato, si pone con una modalità svalutante e denigratoria, arriva al punto di rivolgersi alla sig.ra in terza persona;
dall'altro, in particolare in occasione della ricostruzione della storia Parte_1 anamnestica dei minori, si apre a elogi per il ruolo materno assunto, in passato, dalla sig.ra nei confronti dei figli. Parte_1
Nel corso dell'iter peritale si è avuto modo di osservare un crescente discontrollo emotivo e di reattività verbalmente aggressiva del sig. CP_1
L'approfondimento psicodiagnostico del padre ha evidenziato quanto segue: “L'attività ideativa del sig. CP_1 appare caratterizzata da uno stile ambitendente per cui, nei suoi processi di pensiero, a volte si lascia orientare dalle emozioni,
a volte dalla riflessione;
a causa di ciò il suo processo di pensiero appare poco prevedibile e coerente, le sue decisioni risultano poco efficaci ed egli è esposto ad errori di giudizio.
Le capacità di attenzione e concentrazione appaiono significativamente ridotte a causa di un'attività mentale involontaria, non oggetto di attenzione cosciente e legata a bisogni insoddisfatti e condizioni interne di stress.
Il pensiero risulta rigido e difficilmente modificabile. Questi elementi contribuiscono ad influenzare il pensiero che risulta disturbato, disorganizzato, incoerente e frequentemente contrassegnato da giudizi molto incrinati, così come non sono infrequenti concettualizzazioni bizzarre.
Dal protocollo si osserva una difficoltà a rimanere “sul compito” con scarso controllo ideativo;
l'ideazione appare poco controllata, impulsiva e deragliante. Emergono elementi di trascuratezza della prova di realtà, la capacità di giudizio risulta indebolita e alterata, le associazioni concettuali e di sintesi tendono ad essere labili e irrazionali.
L'esame di realtà appare fortemente impoverito ed emerge la propensione a vedere le cose in modo molto personale e poco condivisibile a causa dello scarso controllo ideativo più sopra descritto e difficoltà nella modulazione di sentimenti intensi. Il sig. in grado di conservare un certo grado di convenzionalità a fronte di stimoli ovvi e facilmente identificabili, ma è CP_1 portato a mettere in atto comportamenti inadeguati dovuti al fallimento della prova di realtà.
Il processamento appare adeguato con la tendenza a concentrare l'attenzione soprattutto sugli elementi di dettaglio del campo stimolo e ad investire un notevole sforzo nell'esame dello stesso e ciò potrebbe creare incertezza nelle decisioni. Sostenuto da scarse risorse ideoaffettive appare vulnerabile alla disorganizzazione sentendosi sopraffatto e sovraccaricato quando affronta le usuali condizioni di stress ordinario, necessita di stimoli semplici e di ambienti ben strutturati e liberi dall'ambiguità.
La sua scarsa capacità di controllo appare oggi aumentata a causa di stress situazionale, ossia relativo a ciò che sta vivendo attualmente, e le conseguenze psicologiche dello stress tendono ad avere un impatto analogo e diffuso tanto sul pensiero che sull'emozione con rischio di impulsività.
6 Lo stile ambitendente influenza anche il funzionamento affettivo per cui a volte emozioni e sentimenti possono influenzare fortemente il suo pensiero, a volte possono essere negate e messe da parte. La manifestazione delle sue emozioni potrà dunque apparire fortemente modulata e contenuta in alcune circostanze, mentre in altre, anche simili, potrà risultare più vistosa, più intensa e slegata.
Questa modalità di funzionamento affettivo potrebbe generare in lui uno stato di confusione.
Mostra una scarsa attitudine per l'introspezione e alla consapevolezza dei suoi stati interni e ciò può comportare una certa immaturità rispetto alla conoscenza di sé, è dunque possibile che egli non sia consapevole della sua reattività.
Appare normalmente orientato su se stesso e sugli altri ed emerge un senso di vulnerabilità e fragilità rispetto all'immagine corporea e rispetto all'immagine di sé.
Il processo di individuazione non appare conseguito e, dall'analisi del protocollo, risulta poco capace di una chiara e definita idea di Sé, il senso di identità appare poco stabile e influenzato da rappresentazioni di sé idealizzate e distorsioni dell'immagine reale.
Questa scarsa consapevolezza di sé può creare difficoltà nell'ambito delle relazioni interpersonali. Accanto a questo elemento, pur essendo egli interessato alle altre persone, emerge una difficoltà a concettualizzare gli altri in modo realistico e a comprendere i loro gesti sociali.
Questa carenza di comprensione lo rende vulnerabile a incomprensioni e delusioni nella relazione e a sentirsi respinto dagli altri.
Non si aspetta interazioni positive ed efficaci, tende a percepire l'aggressività come un elemento naturale (inevitabile) delle relazioni interpersonali. Potrebbe dunque percepire se stesso come vittima dell'aggressività dell'altro e potrebbe mostrare lui stesso comportamenti aggressivi.
Tali comportamenti possono rappresentare una tattica difensiva finalizzata a minimizzare il suo senso di insicurezza nelle relazioni e possono riflettere una modalità appresa di interagire con gli altri.”
Le dinamiche genitoriali evidenziate dalla CTU sono l'esito dell'incastro delle due personalità ed hanno condotto ad una notevole disfunzionalità nella coppia.
La tendenza alla sopraffazione ed alla manipolazione di connessa con la modalità maggiormente CP_1 passiva di , ha condotto ad una gestione della genitorialità che ha avuto delle ripercussioni sui Parte_1 figli che da sempre sono stati coinvolti nelle dinamiche dei genitori, sebbene con modalità diverse (come evidenziato dalla CTU alle pagine 31 e 32).
La CTU nel corso della perizia ha incontrato i tre figli della coppia.
La maggiore, , è risultata molto coinvolta nelle dinamiche genitoriali, nonché Per_1 nell'organizzazione dei fratelli minori, con conseguente sovraccarico psico-fisico.
La giovane, pur essendo nella condizione di poter percepire i propri bisogni individuativi e il proprio malessere, si trova allo stato troppo coinvolta nelle dinamiche familiari per cui è solo parzialmente consapevole delle difficoltà che limitano il suo percorso evolutivo.
7 , pur avendo partecipato in maniera adeguata al percorso conoscitivo, è parso molto affaticato e CP_2 svogliato nell'affrontare i colloqui e poco disponibile a parlare di sé e delle problematiche del nucleo, con ciò dimostrando di avere sviluppato una modalità difensiva evitante. si è presentata durante gli incontri peritali con modalità cordiale e collaborativa: anche per la figlia Per_3 più piccola il tema delle dinamiche familiari è risultato destabilizzante, nel tentativo di non prendere posizione e non creare dispiacere a nessuno dei due genitori.
Nel corso dell'approfondimento peritale la CTU ha preso contatti anche con i nonni dei minori, sia materni che paterni.
All'esito dell'osservazione peritale, la dott.ssa a concluso che la madre, pur trovandosi in una Pt_2 condizione psichica di stress, con conseguenti fragilità anche nelle risposte a tali fattori di esasperazione
(aspetti rimuginativi, di forte autocritica e svalutazione di sé; reattività difensive con ricorso a meccanismi arcaici di rimozione, tendenza al ritiro ed a modalità passiva per sottrarsi al conflitto), è dotata di buone risorse ideo-affettive con possibilità in astratto di gestire situazioni anche ad elevato impatto stressogeno.
Aspetto significativo della madre è la consapevolezza della propria fatica e la conseguente capacità di ascolto e richiesta di aiuto.
Per quanto attiene al padre, la CTU sottolinea invece, all'esito delle osservazioni, l'esistenza di un significativo disturbo del pensiero che ne determina il funzionamento. A parere della CTU l'esame di realtà di isulta fortemente impoverito, con tendenza a proiettare, in maniera peculiare, parti di sé CP_1 nella lettura della realtà, con produzione di un pensiero disordinato, disorganizzato, disturbato e con aspetti di bizzarria. La dott.ssa rileva che l'osservazione clinica ha evidenziato nel resistente Pt_2 attivazioni di tipo maniacale, alternate a stati di umore disforico: in conseguenza di ciò, i comporta CP_1 in maniera imprevedibile e reattiva, con ideazioni fortemente persecutorie.
Il resistente è apparso nel corso della CTU fortemente autocentrato, soprattutto rispetto a un senso di inadeguatezza, nei confronti dell'altro, che percepisce, ma non riconosce;
risultato dotato di risorse CP_1 ideoaffettive limitate.
A differenza della madre on è consapevole delle proprie fragilità, anche relativamente agli aspetti CP_1 di impulsività e discontrollo emotivo.
Il resistente ha manifestato forte rigidità sulle sue posizioni che egli si aspetta vengano recepite dagli altri in maniera acritica, reagendo con forte aggressività di fronte a punti di vista differenti dal suo.
Nella relazione con i figli il padre fatica quindi a vedere e comprendere lo stato di malessere dei ragazzi ed i tre figli si trovano nella condizione di aderire a certe richieste e proposte paterne solo per preservarsi da reazioni impulsive e poco modulate da parte del padre.
Secondo il parere della CTU “Allo stato attuale, solo la sig.ra appare sufficientemente in grado di Parte_1 comprendere le conseguenze che ne sono derivate, in particolare rispetto alla figlia ” Per_1
8 Dal punto di vista delle capacità genitoriali, a parere della CTU, ha manifestato buone Parte_1 competenze organizzative, anche rispetto all'imprevedibilità paterna, e, da un punto di vista affettivo, ha dimostrato una sufficiente capacità di rappresentarsi gli stati emotivi dei figli, anche interrogandosi in merito alla situazione di malessere dei ragazzi derivata dalla separazione.
Durante l'indagine peritale la ricorrente non ha mostrato un comportamento ostativo nei confronti del padre ed è apparsa un genitore in grado di preservare e rispettare il legame affettivo tra padre e figli. Nel corso della Consulenza, in ogni caso, la madre si è mostrata sempre più ferma nell'evidenziare la propria preoccupazione rispetto alla confusività ed all'imprevedibilità mostrata dal padre.
Di converso, rispetto a a CTU riporta “si è mostrato poco attento o interessato dal punto di vista della cura e CP_1 della gestione dei figli, motivando il suo comportamento nel voler lasciar loro la facoltà di gestirsi in autonomia;
i figli, Per_ e sono apparsi confusi, rispetto al tempo di permanenza in casa con il padre, così come si evince dai racconti CP_2 che gli stessi portano;
i ragazzi sono stati nella casa paterna senza poter avere l'uso all'acqua calda per lavarsi. Infine, è stato necessario esplicitare a più rimandi l'inopportunità che i minori fossero presenti in casa in occasione degli accessi dell'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo.”
Durante l'indagine peritale sono emerse anche ridotte capacità del padre di soffermarsi sugli stati emotivi dei figli, con una rappresentazione fortemente idealizzata e con aspetti di identificazione proiettiva: ad avviso del padre, infatti, i figli sarebbero tranquilli e sereni, turbati esclusivamente dai procedimenti civili e penali attivati dalla madre.
Rispetto al cosiddetto criterio dell'accesso e alla rappresentazione che a del partner genitoriale, è CP_1 emersa nel corso della CTU una forte criticità: egli si è dimostrato in corso di periziai molto ambivalente, con aspetti molto svalutanti nei confronti della ricorrente e del contesto familiare materno.
Alla luce di tale contesto la dott.ssa a rilevato uno stato di sofferenza nei figli, con significative Pt_2 differenze ed origini probabilmente radicate nel tempo.
Rispetto al rapporto con ciascuno dei genitori, i tre figli hanno mostrato di avere un legame affettivo con entrambi i genitori.
Il rapporto con la madre è apparso, a parere della CTU, maggiormente sano, nel senso di emotivamente coinvolto, ma non pregiudicato da disfunzionalità.
Di converso, nel rapporto col padre, la CTU ha osservato elementi di rigidità e moti proiettivi che CP_1 agisce sui figli, i quali si pongono, nei suoi confronti, in maniera adesiva, protettiva e difensiva, anche schierandosi contro il nucleo materno. I minori sono stati coinvolti direttamente dal padre nelle vicende penali che hanno caratterizzato tanto la famiglia nucleare, quanto la famiglia estesa, proiettando sui figli un'immagine vittimistica.
Durante la CTU, il perito ha osservato l'azione denigratoria che il padre ha posto (e pone) nei confronti della madre e del suo nucleo di appartenenza.
9 Alla luce di tutte le sopra riportate osservazioni, la CTU conclude che rispetto all'esercizio della capacità genitoriale ha manifestato gravi inadeguatezze sotto tutti i punti di vista: di accudimento, di CP_1 attenzione agli aspetti emotivi, di accesso all'altro genitore, di capacità di trasmettere ai ragazzi sicurezza e tranquillità.
Di converso, ha dimostrato maggiore affidabilità e, pur con alcune fragilità peraltro Parte_1 principalmente connesse al rapporto con buone competenze genitoriali. CP_1
Tanto premesso, il Collegio, condividendo le osservazioni e le conclusioni della CTU, adeguatamente argomentate e basate su solida letteratura scientifica, ritiene che la cornice giuridica maggiormente tutelante per i minori e sia l'affidamento esclusivo e rafforzato alla madre, genitore che CP_2 Per_3 nel corso dell'indagine peritale ha dimostrato adeguate competenze genitoriali, buone capacità organizzative e di accesso alla figura paterna.
Alla luce dell'affidamento cd. super esclusivo alla madre, si ritiene che il miglior collocamento dei minori sia presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita padre-minori.
Nel corso della CTU è emersa la circostanza che il padre ad oggi non avrebbe un'abitazione stabile in grado di ospitare i figli.
Tale condizione è stata confermata dalla difesa di ll'udienza del 26.06.2025, durante la quale è stato CP_1 riportato che il resistente vivrebbe ospite da un amico.
Alla luce di tale condizione e delle osservazioni della CTU, il Collegio ritiene che sino al reperimento da parte del padre di una stabile abitazione, i figli minori possano vedere il padre un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre in base agi impegni dei figli, e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera.
Nel caso in cui il padre dovesse reperire un'abitazione stabile, adeguata e compatibile con gli accompagnamenti a scuola dei figli, potranno essere inseriti due pernottamenti presso mercoledì e CP_1 giovedì) nella settimana il cui fine settimana è di competenza materno.
Per quanto attiene alle vacanze e festività durante l'anno, il Collegio dispone quanto segue.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise in due periodi (fine scuola-31 dicembre;
31 dicembre-inizio scuola) e saranno di competenza di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza; il periodo pasquale sarà integralmente di competenza di un genitore secondo la regola dell'alternanza; i ponti scolastici saranno di competenza del genitore cui compete il relativo fine settimana;
le festività infrasettimanali seguiranno il regime di collocamento e di visite ordinario.
Sui presidi e aiuti al nucleo familiare.
10 Alla luce di tutte le osservazioni svolte dalla CTU, il Collegio reputa necessario che vvii un percorso CP_1 di presa in carico al CPS territorialmente competente, affinché lo stesso possa gradualmente prendere contatto con le proprie fragilità psichiche, che attualmente non è in grado di riconoscere.
Il Collegio reputa opportuno che anche la madre avvii una psicoterapia individuale, per superare i traumi legati alla relazione col resistente.
Vista la perdurante conflittualità tra i genitori, il Tribunale consiglia agli stessi di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità volto favorire la comunicazione e il confronto rispetto ad aspetti relativi alla genitorialità, nonché a verificare il percorso di cura di CP_1
Il principale obiettivo di tale intervento deve essere la circolarità delle informazioni sui figli e rispetto alle scelte genitoriali (pur rimesse alla madre in via autonoma alla luce della disposta cornice giuridica), per coinvolgere in ogni caso il padre ed aiutarlo a superare sue ideazioni persecutorie.
Rispetto ai minori, il Tribunale prende atto delle osservazioni della CTU circa la chiusura di con CP_2 riferimento ad un possibile sostegno psicologico.
Di converso, vista anche la diversa partecipazione di all'indagine peritale, il Collegio reputa Per_3 opportuno che la minore intraprenda un percorso di sostegno psicologico individuale, anche in previsione dell'ingresso nel periodo adolescenziale.
Sugli aspetti economico-patrimoniali.
Il Collegio osserva che la madre ha documentato in maniera completa la propria capacità patrimoniale, allegando al ricorso introduttivo le ultime dichiarazioni dei redditi (PF 2021, 2022 e 2023), i finanziamenti e gli oneri in essere, gli estratti del conto corrente.
Da tutta la sopra citata documentazione emerge che esercita la professione di architetto, negli Parte_1 ultimi tre anni ha esposto redditi netti che suddivisi su dodici mensilità conducono ad une media mensile di euro 4.800,00, ha documentato spese mensili pari ad euro 1.790,00 (relative al canone di locazione dell'immobile ove vive coi figli, due finanziamenti in scadenza nel 2026 e 2030, la rateizzazione di un debito con l'Agenzia delle Entrate in scadenza nel 2028), oltre alle spese di gestione dell'immobile
(utenze), spese alimentari e tutte le sese straordinarie dei figli.
Di converso, non ha documentato nulla della sua condizione economico-patrimoniale e non ha CP_1 ottemperato neppure alla richiesta di esibizione di documenti formulata dal Giudice con l'ordinanza del
06.03.2025, limitandosi a riferire in udienza, per il tramite della propria difesa, di non presentare da anni alcuna dichiarazione dei redditi e di non essere titolare di alcun conto corrente, neppure all'inizio del presente procedimento, circostanza poco attendibile posto che lo stesso ha dichiarato all'udienza CP_1 del 27.02.2024, di percepire il 50% dell'AU erogato dall'INPS, confluente necessariamente su un conto corrente.
11 Si rileva inoltre che durante a CTU a disatteso un appuntamento con il perito, adducendo impegni CP_1 lavorativi (pagina 27 dell'elaborato peritale), peraltro non documentati nonostante l'espressa richiesta della CTU.
Alla luce della evidente inattendibilità delle dichiarazioni di ispetto alla sua capacità patrimoniale e CP_1 alla sua mancata collaborazione rispetto agli ordini di esibizione del Giudice, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
800,00, così suddivisa: euro 600,00 per il mantenimento di e ed euro 200,00 per il CP_2 Per_3 mantenimento di (alla luce della circostanza che la figlia maggiore, già universitaria, svolge Per_1 anche saltuari lavori).
Alla luce, inoltre, dell'affidamento esclusivo alla madre si dispone che l'AU venga percepite direttamente ed integralmente da Parte_1
Vengono poste a carico del padre anche le spese straordinarie relative ai figli di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, nella misura del 50%: spese scolastiche, spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
12 (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
Sulla revoca all'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di . CP_1
Alla luce dell'inattendibilità e della lacunosità della documentazione economico patrimoniale del resistente, pur espressamente richiesta nel corso del giudizio, il Collegio revoca con efficacia ex tunc e quindi a far data dall'ammissione, il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato di , CP_1 disponendo il recupero delle eventuali spese anticipate o prenotate a debito.
Sulle spese legali.
Alla luce della soccombenza del resistente, il Tribunale condanna l pagamento delle spese legali del CP_1 presente procedimento nei confronti di come liquidate in dispositivo. Parte_1
Con riferimento alle spese di CTU, queste vengono poste al 50% a carico di ciascun parte, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile
N. 6047/2023 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
13 1. Affida i minori , nato a [...] il [...] e nata Controparte_2 CP_3
a Carate Brianza il 11.02.2013 in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto collocamento, scelte sanitarie, scolastiche, extra-scolastiche, educative, relative all'emissione di documenti;
2. Dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre;
3. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli minori sino al reperimento di una stabile abitazione, un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre in base agi impegni dei figli, e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
quando il padre reperirà un'abitazione stabile, adeguata e compatibile con gli accompagnamenti a scuola dei figli, Per_6
e potranno pernottare presso nelle giornate del mercoledì e giovedì) nella settimana Per_3 CP_1 il cui fine settimana è di competenza materno;
per quanto riguarda il periodo estivo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi con tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise in due periodi (fine scuola-31 dicembre;
31 dicembre-inizio scuola) e saranno di competenza di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza; il periodo pasquale sarà integralmente di competenza di un genitore secondo la regola dell'alternanza; i ponti scolastici saranno di competenza del genitore cui compete il relativo fine settimana;
le festività infrasettimanali seguiranno il regime di collocamento e di visite ordinario.
4. Dispone che avvii la presa in carico presso il competente CPS;
CP_1
5. Dispone che avvii un percorso di sostegno psicologico;
Parte_1
6. Invita i genitori ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità con le finalità di cui in parte motiva;
7. Invita ad avviare la presa in carico psicologica di Parte_1 Per_3
8. Pone a carico del resistente, con decorrenza da giugno 2025, l'importo di euro 800,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con le modalità indicate in parte motiva. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat. Pone a carico di il 50% delle spese straordinarie come CP_1 indicate in parte motiva;
9. Assegna l'AU erogato dall'INPS integralmente a con decorrenza da giugno Parte_1
2025;
14 10. condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti CP_1 di che liquida in complessivi Euro 5.431,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge;
11. pone a carico delle parti, in solido tra loro e nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
12. revoca con efficacia ex tunc e quindi a far data dall'ammissione, il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato di , disponendo il recupero delle eventuali spese anticipate o prenotate CP_1
a debito.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 26.06.2025
Il Presidente
AR CE
Il Giudice est.
EL DE NA
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa AR CE Presidente
Dott.ssa EL DE NA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6047 /2023, promossa con ricorso depositato in data 11/08/2023
Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLI COSIMA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE – contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. IANNACCONE ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: regolamentazione afferente ai figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositata in data 05.05.2025)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Disporre gli accertamenti opportuni sui redditi del resistente CP_1
1 - Di voler accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo e, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ed a modifica delle condizioni di affido di cui al provvedimento del 12 ottobre 2015, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla loro madre, signora , con facoltà del padre Parte_1 di far loro visita previo accordo con la madre, secondo quanto rappresentato e raccomandato dalla relazione della Dott.ssa in specie in ordine al sostegno psicologico per i figli minori, alla Parte_2 presa in carico del signor ed al monitoraggio di un Ausiliario del Giudice sul percorso di CP_1 cura proposto per il resistente;
- A modifica delle condizioni di cui all'istanza congiunta del 18 febbraio 2015, il Tribunale Voglia porre a carico del signor 'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, una somma CP_1 di euro 1.500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese, salvo diverso importo ritenuto di giustizia;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza del Maggio 2018.
- Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo il D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
Per parte resistente (come da memoria ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositata in data 06.05.2025)
1. affidare in via congiunta ai genitori i figli (maggiorenne ma priva di autonomia economica e Per_1 finanziaria), e mantenendo il prevalente collocamento residenziale presso Persona_2 Per_3
l'abitazione della madre;
2. consentire che i figli, come già fanno e sono abituati, continuino a stare alternativamente ogni settimana un giorno a casa del padre, il seguente a casa della madre, allo stesso modo per il fine settimana, periodi natalizi e pasquali e vacanza estive (da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno);
3. non disporsi alcun contributo di mantenimento per i figli in favore della ricorrente ed a carico del resistente, che è privo allo stato di redditi essendo disoccupato e nullatenente come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio che si è prodotto e preso atto che la sua ultima dichiarazione dei redditi presentata (reddito 0) risale all'anno 2021, mentre dal 2022 non ha presentato alcuna dichiarazione.
D'altro canto, la madre ha discreta capacità economica percependo un reddito di oltre € 88.000 annui lordi.
4. mantenere in favore del padre l'assegno unico Inps per i figli di € 230,00
5. disporre il rilascio della reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio dei documenti di identità.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 CP_1 nati nata a [...] il [...], , nato a [...] Persona_4 Controparte_2
Brianza il 14.01.2011 e nata a [...] il [...]; CP_3
2 - I genitori avevano richiesto al Tribunale di Monza una prima regolamentazione congiunta dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nel 2015 (n. R.G. 1804/2015);
- Successivamente le parti si riconciliavano e riprendevano la convivenza.
- Nel luglio 2021 le parti si separavano nuovamente, anche a causa delle condotte di oggetto CP_1 di denuncia per maltrattamenti da parte di dell' . Pt_1
- Con ricorso depositato in data 11.08.2023 riportava che teneva condotte Parte_1 CP_1 incompatibili con l'esercizio congiunto della genitorialità, si disinteressava dei figli sia sotto il profilo materiale che morale, aveva condotte aggressive e squalificanti nei confronti della ricorrente.
- In data 21.02.2024 si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione offerta dalla ex CP_1 compagna, riportando di avere un ottimo rapporto con i figli e di trovarsi in una condizione economico patrimoniale difficile (allegando di non avere alcun reddito dal 2021).
- In seguito alla prima udienza di comparizione delle parti, vista l'accesa conflittualità tra le parti e le ricostruzioni diametralmente opposte che fornivano circa il benessere dei figli e l'apporto di ciascun genitore alla gestione degli stessi, il Tribunale disponeva CTU sulle competenze genitoriali e nominava la dott.ssa Parte_2
- In data 01.03.2025 la CTU depositava l'elaborator peritale;
- All'udienza del 05.03.2025, sostituita ex art. 127 ter dal deposito di note scritte, il Giudice disponeva alcune integrazioni documentali di natura economico patrimoniale da parte di CP_1 anche alla luce di alcune discrepanze emerse nell'ambito dell'accertamento peritale, fissando termine al resistente fino al 07.04.2025 per le integrazioni documentali, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e rinviando per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 26.06.2025;
- All'udienza del 26.06.2025 i legali si richiamavano alle proprie conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la controversia al Collegio per la decisone.
Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.
Sull'affidamento dei minori , nato a [...] il [...] e Controparte_2 CP_3
nata a [...] il [...].
[...]
Rispetto al tema dell'affidamento occorre ripercorrere, ancorché sinteticamente, alcuni passaggi dell'elaborato peritale depositato in data 01.03.2025.
Rispetto alla ricorrente la dott.ssa iporta quanto segue: “La sig.ra si presenta in Consulenza Pt_2 Parte_1 curata nell'aspetto, orientata nel tempo e nello spazio, ha mantenuto un atteggiamento collaborativo.
La signora spesso è apparsa stanca, evidentemente provata dalla situazione contestuale, esprime preoccupazioni, in particolare rispetto alla situazione di instabilità del sig. he, inevitabilmente, si ripercuote sui figli. CP_1
3 Nelle ricostruzioni anamnestiche lo stile narrativo è apparso consequenziale, non sono state necessarie sollecitazioni o richieste di chiarimenti;
i suoi racconti appaiono caratterizzati, tuttavia, da aspetti di minimizzazione, anche riguardo agli atteggiamenti aggressivi e, a tratti, violenti, avuti dall'ex compagno, nei confronti suoi e della figlia della primogenita
Per_1
Si rileva una fatica della signora ad affrontare a contenuti più complessi, dolorosi ed emotivamente sollecitanti, tende a dare riletture bonificanti;
tale aspetto difensivo verosimilmente, incide sulla linearità del suo pensiero.
In presenza del sig. la signora appare ritirata e dimessa, pare esserne ne viene sopraffatta, tende a evitare lo scontro, CP_1 nonostante le provocazioni e svalutazioni che ella riceve direttamente dal partner.
Emerge una vulnerabilità dal punto di vista emotivo, si riscontra una deflessione del tono dell'umore, che in determinate circostanze interessa anche l'eloquio; la signora pare esprimere elementi di frustrazione che la possono portare a Parte_1 un ripiegamento e ad una chiusura simil-depressivo.”
Rispetto alla valutazione psicodiagnostica, la CTU riporta che la testista ha evidenziato: “La sig.ra Parte_1 possiede adeguate risorse ideoaffettive che dovrebbero permetterle di affrontare le difficoltà della vita con la capacità di orientare
i propri comportamenti senza essere sopraffatta dalle emozioni. Tuttavia, le limitate capacità di coping e l'intensità delle pressioni stressanti cui è sottoposta, la mettono in una condizione di scarsa capacità di controllare il proprio comportamento.
Le sollecitazioni interne percepite dalla sig.ra sono molto elevate e determinano una condizione di importante Parte_1 malessere che appare collegato sia ad elementi di natura strutturale sia ad elementi di natura situazionale, ossia relativi ad una condizione attuale che sta affrontando.
Le componenti strutturali fanno riferimento alla sua tendenza a reprimere emozioni e sentimenti con la conseguenza di sperimentare ansia, tensione, apprensione, tristezza e possibili sintomi somatici e ad un'attività introspettiva che si focalizza su aspetti negativi del Sé che la conduce ad esperienze di malessere e di autocritica molto elevata.
Questa condizione la espone alla disorganizzazione sotto stress e la signora risulta, dunque, vulnerabile alla perdita del controllo per cui alcuni comportamenti e decisioni possono risultare poco modulati ed elaborati e c'è rischio di impulsività.
La sig.ra mostra delle difficoltà nell'interazione con il mondo esterno, in particolare quando si trova in relazione Parte_1 con l'altro.
Pur essendo interessata agli altri e pur ricercando relazioni strette e durature e pur essendo capace di spostare la sua attenzione da sé agli altri, la sua immaturità e le sue difficoltà relazionali possono esporla al rifiuto con conseguenti sensazioni depressive.
La rappresentazione delle relazioni appare connotata da scarsi elementi di collaborazione e aspettative negative che la spingono ad assumere un ruolo più ritirato ed isolato.
Le difficoltà relazionali appaiono alimentate dalla rappresentazione di sé che si caratterizza per un'attenzione eccessiva rispetto alle caratteristiche del Sé codificate, da lei stessa, come negative. Questo pesante processo rimuginativo la conduce ad esperienze di forte autocritica e di autosvalutazione che generano sentimenti negativi, angosciosi e molto dolorosi. Ciò può giustificare l'elevazione della identificato come una tendenza del soggetto ad eliminare parti del Sé percepite CP_4 come negative.
4 Mostra dunque la tendenza a sviluppare un malessere affettivo e stati di umore disforico senza che si tratti di veri e propri episodi depressivi.
La sig.ra è portata ad affrontare la sua esperienza affettiva con una modalità di tipo introversivo pervasivo per Parte_1 cui è orientata a tenere da parte i suoi sentimenti quando riflette o deve prendere delle decisioni, mancando della necessaria flessibilità per adottare uno stile più orientato a tenere conto delle emozioni quando sarebbe necessario e appropriato in base alle circostanze.
Appare a disagio quando ha a che fare con le emozioni e quando le situazioni le richiedono di processare la stimolazione affettiva e risponde con la coartazione degli affetti ed un meccanismo di difesa di negazione che la porta a negare la presenza di emozioni irritative o spiacevoli sostituendole con un'emozione o un valore emotivo positivo inappropriati alla situazione, violando, a volte, la realtà.
L'attività di processamento appare adeguata seppur caratterizzata da un'apertura eccessiva agli stimoli presenti nel campo che possono trascinarla e portarla a sperimentare bisogni, conflitti ed emozioni eccessivamente intense. Inoltre la signora tende ad investire un notevole sforzo nell'esaminare lo stimolo, e ciò può renderla incerta nelle decisioni.
La prova di realtà non risulta sempre adeguata ed emergono condizioni in cui, a causa di un'interferenza affettiva o ideativa, la signora tende a proiettare aspetti interni nella lettura della realtà che risulta così vulnerabile di distorsione.
Ciò si riflette sul pensiero che tende ad essere caratterizzato da giudizi errati e da scivolamenti ideativi che non necessariamente riflettono un disturbo del pensiero, ma suggeriscono che il pensiero è meno chiaro e coerente rendendo più probabile la possibilità di prendere decisioni inadeguate.
La presenza di difficoltà legate al pensiero ha un impatto più negativo su di lei in quanto attacca il fondamento del suo funzionamento psichico che risulta di tipo introversivo pervasivo.”
Per quanto attiene alla condizione di a dott.ssa iporta quanto segue: “Il sig. i presenta CP_1 Pt_2 CP_1 in Consulenza particolarmente curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, sovente è parso poco orientato nella dimensione temporale, ha evidenziato in molte circostanze un atteggiamento oppositivo e assai poco collaborativo. Egli è apparso poco consapevole della realtà del contesto peritale, mostrandosi oltraggioso e offensivo nei confronti del CTU e degli altri professionisti coinvolti nel procedimento. Nello specifico, in occasione del colloquio del 26.06.2024, egli si è mostrato aggressivo nei confronti del CTU e della CTP materna;
il sig. stato refrattario a qualsiasi tentativo di contenimento, CP_1
a tal punto che l'incontro ha dovuto essere interrotto2.
Lo stile narrativo è apparso confuso e confondente, durante le ricostruzioni è stato necessario porre domande o richiedere integrazioni;
il sig. ha interpretato tali interventi come ingiustificati “attacchi” personali;
egli ha mostrato reattività CP_1 aggressive e una forte tendenza all'impulsività, alternata a movimenti elusivi concretizzatisi in risposte tangenziali od omissive.
Le ricostruzioni appaiono distoniche dal punto di vista emotivo, emergono tratti di attivazione di tipo maniacale e di aspetti di grandiosità: talvolta, i fatti da lui riportati non trovano riscontro con il dato di realtà, tuttavia, nel momento in cui gli viene presentata una prospettiva differente, rimane rigidamente arroccato sulle proprie posizioni.
5 Appare, altresì, evidente la tendenza al discontrollo e alla reazione impulsiva e poco modulata;
il pensiero ego-riferito orientato alla conferma di sé lo porta spesso a fraintendere o a distorcere il dato di realtà.
Tende, inoltre, alla minimizzazione della situazione attuale, riporta una condizione di serenità e buon adattamento dei figli: al contrario, tuttavia, riporta una narrazione denigratoria e svalutante della madre e del contesto materno, responsabili,
a suo avviso, dei procedimenti civili e penali in cui si trova coinvolto
Tale modalità appare estremamente evidente in occasione delle convocazioni congiunte: il sig. si interfaccia con la ex CP_1 compagna in maniera ambivalente. Da un lato, si pone con una modalità svalutante e denigratoria, arriva al punto di rivolgersi alla sig.ra in terza persona;
dall'altro, in particolare in occasione della ricostruzione della storia Parte_1 anamnestica dei minori, si apre a elogi per il ruolo materno assunto, in passato, dalla sig.ra nei confronti dei figli. Parte_1
Nel corso dell'iter peritale si è avuto modo di osservare un crescente discontrollo emotivo e di reattività verbalmente aggressiva del sig. CP_1
L'approfondimento psicodiagnostico del padre ha evidenziato quanto segue: “L'attività ideativa del sig. CP_1 appare caratterizzata da uno stile ambitendente per cui, nei suoi processi di pensiero, a volte si lascia orientare dalle emozioni,
a volte dalla riflessione;
a causa di ciò il suo processo di pensiero appare poco prevedibile e coerente, le sue decisioni risultano poco efficaci ed egli è esposto ad errori di giudizio.
Le capacità di attenzione e concentrazione appaiono significativamente ridotte a causa di un'attività mentale involontaria, non oggetto di attenzione cosciente e legata a bisogni insoddisfatti e condizioni interne di stress.
Il pensiero risulta rigido e difficilmente modificabile. Questi elementi contribuiscono ad influenzare il pensiero che risulta disturbato, disorganizzato, incoerente e frequentemente contrassegnato da giudizi molto incrinati, così come non sono infrequenti concettualizzazioni bizzarre.
Dal protocollo si osserva una difficoltà a rimanere “sul compito” con scarso controllo ideativo;
l'ideazione appare poco controllata, impulsiva e deragliante. Emergono elementi di trascuratezza della prova di realtà, la capacità di giudizio risulta indebolita e alterata, le associazioni concettuali e di sintesi tendono ad essere labili e irrazionali.
L'esame di realtà appare fortemente impoverito ed emerge la propensione a vedere le cose in modo molto personale e poco condivisibile a causa dello scarso controllo ideativo più sopra descritto e difficoltà nella modulazione di sentimenti intensi. Il sig. in grado di conservare un certo grado di convenzionalità a fronte di stimoli ovvi e facilmente identificabili, ma è CP_1 portato a mettere in atto comportamenti inadeguati dovuti al fallimento della prova di realtà.
Il processamento appare adeguato con la tendenza a concentrare l'attenzione soprattutto sugli elementi di dettaglio del campo stimolo e ad investire un notevole sforzo nell'esame dello stesso e ciò potrebbe creare incertezza nelle decisioni. Sostenuto da scarse risorse ideoaffettive appare vulnerabile alla disorganizzazione sentendosi sopraffatto e sovraccaricato quando affronta le usuali condizioni di stress ordinario, necessita di stimoli semplici e di ambienti ben strutturati e liberi dall'ambiguità.
La sua scarsa capacità di controllo appare oggi aumentata a causa di stress situazionale, ossia relativo a ciò che sta vivendo attualmente, e le conseguenze psicologiche dello stress tendono ad avere un impatto analogo e diffuso tanto sul pensiero che sull'emozione con rischio di impulsività.
6 Lo stile ambitendente influenza anche il funzionamento affettivo per cui a volte emozioni e sentimenti possono influenzare fortemente il suo pensiero, a volte possono essere negate e messe da parte. La manifestazione delle sue emozioni potrà dunque apparire fortemente modulata e contenuta in alcune circostanze, mentre in altre, anche simili, potrà risultare più vistosa, più intensa e slegata.
Questa modalità di funzionamento affettivo potrebbe generare in lui uno stato di confusione.
Mostra una scarsa attitudine per l'introspezione e alla consapevolezza dei suoi stati interni e ciò può comportare una certa immaturità rispetto alla conoscenza di sé, è dunque possibile che egli non sia consapevole della sua reattività.
Appare normalmente orientato su se stesso e sugli altri ed emerge un senso di vulnerabilità e fragilità rispetto all'immagine corporea e rispetto all'immagine di sé.
Il processo di individuazione non appare conseguito e, dall'analisi del protocollo, risulta poco capace di una chiara e definita idea di Sé, il senso di identità appare poco stabile e influenzato da rappresentazioni di sé idealizzate e distorsioni dell'immagine reale.
Questa scarsa consapevolezza di sé può creare difficoltà nell'ambito delle relazioni interpersonali. Accanto a questo elemento, pur essendo egli interessato alle altre persone, emerge una difficoltà a concettualizzare gli altri in modo realistico e a comprendere i loro gesti sociali.
Questa carenza di comprensione lo rende vulnerabile a incomprensioni e delusioni nella relazione e a sentirsi respinto dagli altri.
Non si aspetta interazioni positive ed efficaci, tende a percepire l'aggressività come un elemento naturale (inevitabile) delle relazioni interpersonali. Potrebbe dunque percepire se stesso come vittima dell'aggressività dell'altro e potrebbe mostrare lui stesso comportamenti aggressivi.
Tali comportamenti possono rappresentare una tattica difensiva finalizzata a minimizzare il suo senso di insicurezza nelle relazioni e possono riflettere una modalità appresa di interagire con gli altri.”
Le dinamiche genitoriali evidenziate dalla CTU sono l'esito dell'incastro delle due personalità ed hanno condotto ad una notevole disfunzionalità nella coppia.
La tendenza alla sopraffazione ed alla manipolazione di connessa con la modalità maggiormente CP_1 passiva di , ha condotto ad una gestione della genitorialità che ha avuto delle ripercussioni sui Parte_1 figli che da sempre sono stati coinvolti nelle dinamiche dei genitori, sebbene con modalità diverse (come evidenziato dalla CTU alle pagine 31 e 32).
La CTU nel corso della perizia ha incontrato i tre figli della coppia.
La maggiore, , è risultata molto coinvolta nelle dinamiche genitoriali, nonché Per_1 nell'organizzazione dei fratelli minori, con conseguente sovraccarico psico-fisico.
La giovane, pur essendo nella condizione di poter percepire i propri bisogni individuativi e il proprio malessere, si trova allo stato troppo coinvolta nelle dinamiche familiari per cui è solo parzialmente consapevole delle difficoltà che limitano il suo percorso evolutivo.
7 , pur avendo partecipato in maniera adeguata al percorso conoscitivo, è parso molto affaticato e CP_2 svogliato nell'affrontare i colloqui e poco disponibile a parlare di sé e delle problematiche del nucleo, con ciò dimostrando di avere sviluppato una modalità difensiva evitante. si è presentata durante gli incontri peritali con modalità cordiale e collaborativa: anche per la figlia Per_3 più piccola il tema delle dinamiche familiari è risultato destabilizzante, nel tentativo di non prendere posizione e non creare dispiacere a nessuno dei due genitori.
Nel corso dell'approfondimento peritale la CTU ha preso contatti anche con i nonni dei minori, sia materni che paterni.
All'esito dell'osservazione peritale, la dott.ssa a concluso che la madre, pur trovandosi in una Pt_2 condizione psichica di stress, con conseguenti fragilità anche nelle risposte a tali fattori di esasperazione
(aspetti rimuginativi, di forte autocritica e svalutazione di sé; reattività difensive con ricorso a meccanismi arcaici di rimozione, tendenza al ritiro ed a modalità passiva per sottrarsi al conflitto), è dotata di buone risorse ideo-affettive con possibilità in astratto di gestire situazioni anche ad elevato impatto stressogeno.
Aspetto significativo della madre è la consapevolezza della propria fatica e la conseguente capacità di ascolto e richiesta di aiuto.
Per quanto attiene al padre, la CTU sottolinea invece, all'esito delle osservazioni, l'esistenza di un significativo disturbo del pensiero che ne determina il funzionamento. A parere della CTU l'esame di realtà di isulta fortemente impoverito, con tendenza a proiettare, in maniera peculiare, parti di sé CP_1 nella lettura della realtà, con produzione di un pensiero disordinato, disorganizzato, disturbato e con aspetti di bizzarria. La dott.ssa rileva che l'osservazione clinica ha evidenziato nel resistente Pt_2 attivazioni di tipo maniacale, alternate a stati di umore disforico: in conseguenza di ciò, i comporta CP_1 in maniera imprevedibile e reattiva, con ideazioni fortemente persecutorie.
Il resistente è apparso nel corso della CTU fortemente autocentrato, soprattutto rispetto a un senso di inadeguatezza, nei confronti dell'altro, che percepisce, ma non riconosce;
risultato dotato di risorse CP_1 ideoaffettive limitate.
A differenza della madre on è consapevole delle proprie fragilità, anche relativamente agli aspetti CP_1 di impulsività e discontrollo emotivo.
Il resistente ha manifestato forte rigidità sulle sue posizioni che egli si aspetta vengano recepite dagli altri in maniera acritica, reagendo con forte aggressività di fronte a punti di vista differenti dal suo.
Nella relazione con i figli il padre fatica quindi a vedere e comprendere lo stato di malessere dei ragazzi ed i tre figli si trovano nella condizione di aderire a certe richieste e proposte paterne solo per preservarsi da reazioni impulsive e poco modulate da parte del padre.
Secondo il parere della CTU “Allo stato attuale, solo la sig.ra appare sufficientemente in grado di Parte_1 comprendere le conseguenze che ne sono derivate, in particolare rispetto alla figlia ” Per_1
8 Dal punto di vista delle capacità genitoriali, a parere della CTU, ha manifestato buone Parte_1 competenze organizzative, anche rispetto all'imprevedibilità paterna, e, da un punto di vista affettivo, ha dimostrato una sufficiente capacità di rappresentarsi gli stati emotivi dei figli, anche interrogandosi in merito alla situazione di malessere dei ragazzi derivata dalla separazione.
Durante l'indagine peritale la ricorrente non ha mostrato un comportamento ostativo nei confronti del padre ed è apparsa un genitore in grado di preservare e rispettare il legame affettivo tra padre e figli. Nel corso della Consulenza, in ogni caso, la madre si è mostrata sempre più ferma nell'evidenziare la propria preoccupazione rispetto alla confusività ed all'imprevedibilità mostrata dal padre.
Di converso, rispetto a a CTU riporta “si è mostrato poco attento o interessato dal punto di vista della cura e CP_1 della gestione dei figli, motivando il suo comportamento nel voler lasciar loro la facoltà di gestirsi in autonomia;
i figli, Per_ e sono apparsi confusi, rispetto al tempo di permanenza in casa con il padre, così come si evince dai racconti CP_2 che gli stessi portano;
i ragazzi sono stati nella casa paterna senza poter avere l'uso all'acqua calda per lavarsi. Infine, è stato necessario esplicitare a più rimandi l'inopportunità che i minori fossero presenti in casa in occasione degli accessi dell'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo.”
Durante l'indagine peritale sono emerse anche ridotte capacità del padre di soffermarsi sugli stati emotivi dei figli, con una rappresentazione fortemente idealizzata e con aspetti di identificazione proiettiva: ad avviso del padre, infatti, i figli sarebbero tranquilli e sereni, turbati esclusivamente dai procedimenti civili e penali attivati dalla madre.
Rispetto al cosiddetto criterio dell'accesso e alla rappresentazione che a del partner genitoriale, è CP_1 emersa nel corso della CTU una forte criticità: egli si è dimostrato in corso di periziai molto ambivalente, con aspetti molto svalutanti nei confronti della ricorrente e del contesto familiare materno.
Alla luce di tale contesto la dott.ssa a rilevato uno stato di sofferenza nei figli, con significative Pt_2 differenze ed origini probabilmente radicate nel tempo.
Rispetto al rapporto con ciascuno dei genitori, i tre figli hanno mostrato di avere un legame affettivo con entrambi i genitori.
Il rapporto con la madre è apparso, a parere della CTU, maggiormente sano, nel senso di emotivamente coinvolto, ma non pregiudicato da disfunzionalità.
Di converso, nel rapporto col padre, la CTU ha osservato elementi di rigidità e moti proiettivi che CP_1 agisce sui figli, i quali si pongono, nei suoi confronti, in maniera adesiva, protettiva e difensiva, anche schierandosi contro il nucleo materno. I minori sono stati coinvolti direttamente dal padre nelle vicende penali che hanno caratterizzato tanto la famiglia nucleare, quanto la famiglia estesa, proiettando sui figli un'immagine vittimistica.
Durante la CTU, il perito ha osservato l'azione denigratoria che il padre ha posto (e pone) nei confronti della madre e del suo nucleo di appartenenza.
9 Alla luce di tutte le sopra riportate osservazioni, la CTU conclude che rispetto all'esercizio della capacità genitoriale ha manifestato gravi inadeguatezze sotto tutti i punti di vista: di accudimento, di CP_1 attenzione agli aspetti emotivi, di accesso all'altro genitore, di capacità di trasmettere ai ragazzi sicurezza e tranquillità.
Di converso, ha dimostrato maggiore affidabilità e, pur con alcune fragilità peraltro Parte_1 principalmente connesse al rapporto con buone competenze genitoriali. CP_1
Tanto premesso, il Collegio, condividendo le osservazioni e le conclusioni della CTU, adeguatamente argomentate e basate su solida letteratura scientifica, ritiene che la cornice giuridica maggiormente tutelante per i minori e sia l'affidamento esclusivo e rafforzato alla madre, genitore che CP_2 Per_3 nel corso dell'indagine peritale ha dimostrato adeguate competenze genitoriali, buone capacità organizzative e di accesso alla figura paterna.
Alla luce dell'affidamento cd. super esclusivo alla madre, si ritiene che il miglior collocamento dei minori sia presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita padre-minori.
Nel corso della CTU è emersa la circostanza che il padre ad oggi non avrebbe un'abitazione stabile in grado di ospitare i figli.
Tale condizione è stata confermata dalla difesa di ll'udienza del 26.06.2025, durante la quale è stato CP_1 riportato che il resistente vivrebbe ospite da un amico.
Alla luce di tale condizione e delle osservazioni della CTU, il Collegio ritiene che sino al reperimento da parte del padre di una stabile abitazione, i figli minori possano vedere il padre un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre in base agi impegni dei figli, e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera.
Nel caso in cui il padre dovesse reperire un'abitazione stabile, adeguata e compatibile con gli accompagnamenti a scuola dei figli, potranno essere inseriti due pernottamenti presso mercoledì e CP_1 giovedì) nella settimana il cui fine settimana è di competenza materno.
Per quanto attiene alle vacanze e festività durante l'anno, il Collegio dispone quanto segue.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise in due periodi (fine scuola-31 dicembre;
31 dicembre-inizio scuola) e saranno di competenza di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza; il periodo pasquale sarà integralmente di competenza di un genitore secondo la regola dell'alternanza; i ponti scolastici saranno di competenza del genitore cui compete il relativo fine settimana;
le festività infrasettimanali seguiranno il regime di collocamento e di visite ordinario.
Sui presidi e aiuti al nucleo familiare.
10 Alla luce di tutte le osservazioni svolte dalla CTU, il Collegio reputa necessario che vvii un percorso CP_1 di presa in carico al CPS territorialmente competente, affinché lo stesso possa gradualmente prendere contatto con le proprie fragilità psichiche, che attualmente non è in grado di riconoscere.
Il Collegio reputa opportuno che anche la madre avvii una psicoterapia individuale, per superare i traumi legati alla relazione col resistente.
Vista la perdurante conflittualità tra i genitori, il Tribunale consiglia agli stessi di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità volto favorire la comunicazione e il confronto rispetto ad aspetti relativi alla genitorialità, nonché a verificare il percorso di cura di CP_1
Il principale obiettivo di tale intervento deve essere la circolarità delle informazioni sui figli e rispetto alle scelte genitoriali (pur rimesse alla madre in via autonoma alla luce della disposta cornice giuridica), per coinvolgere in ogni caso il padre ed aiutarlo a superare sue ideazioni persecutorie.
Rispetto ai minori, il Tribunale prende atto delle osservazioni della CTU circa la chiusura di con CP_2 riferimento ad un possibile sostegno psicologico.
Di converso, vista anche la diversa partecipazione di all'indagine peritale, il Collegio reputa Per_3 opportuno che la minore intraprenda un percorso di sostegno psicologico individuale, anche in previsione dell'ingresso nel periodo adolescenziale.
Sugli aspetti economico-patrimoniali.
Il Collegio osserva che la madre ha documentato in maniera completa la propria capacità patrimoniale, allegando al ricorso introduttivo le ultime dichiarazioni dei redditi (PF 2021, 2022 e 2023), i finanziamenti e gli oneri in essere, gli estratti del conto corrente.
Da tutta la sopra citata documentazione emerge che esercita la professione di architetto, negli Parte_1 ultimi tre anni ha esposto redditi netti che suddivisi su dodici mensilità conducono ad une media mensile di euro 4.800,00, ha documentato spese mensili pari ad euro 1.790,00 (relative al canone di locazione dell'immobile ove vive coi figli, due finanziamenti in scadenza nel 2026 e 2030, la rateizzazione di un debito con l'Agenzia delle Entrate in scadenza nel 2028), oltre alle spese di gestione dell'immobile
(utenze), spese alimentari e tutte le sese straordinarie dei figli.
Di converso, non ha documentato nulla della sua condizione economico-patrimoniale e non ha CP_1 ottemperato neppure alla richiesta di esibizione di documenti formulata dal Giudice con l'ordinanza del
06.03.2025, limitandosi a riferire in udienza, per il tramite della propria difesa, di non presentare da anni alcuna dichiarazione dei redditi e di non essere titolare di alcun conto corrente, neppure all'inizio del presente procedimento, circostanza poco attendibile posto che lo stesso ha dichiarato all'udienza CP_1 del 27.02.2024, di percepire il 50% dell'AU erogato dall'INPS, confluente necessariamente su un conto corrente.
11 Si rileva inoltre che durante a CTU a disatteso un appuntamento con il perito, adducendo impegni CP_1 lavorativi (pagina 27 dell'elaborato peritale), peraltro non documentati nonostante l'espressa richiesta della CTU.
Alla luce della evidente inattendibilità delle dichiarazioni di ispetto alla sua capacità patrimoniale e CP_1 alla sua mancata collaborazione rispetto agli ordini di esibizione del Giudice, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
800,00, così suddivisa: euro 600,00 per il mantenimento di e ed euro 200,00 per il CP_2 Per_3 mantenimento di (alla luce della circostanza che la figlia maggiore, già universitaria, svolge Per_1 anche saltuari lavori).
Alla luce, inoltre, dell'affidamento esclusivo alla madre si dispone che l'AU venga percepite direttamente ed integralmente da Parte_1
Vengono poste a carico del padre anche le spese straordinarie relative ai figli di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, nella misura del 50%: spese scolastiche, spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
12 (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
Sulla revoca all'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di . CP_1
Alla luce dell'inattendibilità e della lacunosità della documentazione economico patrimoniale del resistente, pur espressamente richiesta nel corso del giudizio, il Collegio revoca con efficacia ex tunc e quindi a far data dall'ammissione, il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato di , CP_1 disponendo il recupero delle eventuali spese anticipate o prenotate a debito.
Sulle spese legali.
Alla luce della soccombenza del resistente, il Tribunale condanna l pagamento delle spese legali del CP_1 presente procedimento nei confronti di come liquidate in dispositivo. Parte_1
Con riferimento alle spese di CTU, queste vengono poste al 50% a carico di ciascun parte, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile
N. 6047/2023 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
13 1. Affida i minori , nato a [...] il [...] e nata Controparte_2 CP_3
a Carate Brianza il 11.02.2013 in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto collocamento, scelte sanitarie, scolastiche, extra-scolastiche, educative, relative all'emissione di documenti;
2. Dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre;
3. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli minori sino al reperimento di una stabile abitazione, un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre in base agi impegni dei figli, e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
quando il padre reperirà un'abitazione stabile, adeguata e compatibile con gli accompagnamenti a scuola dei figli, Per_6
e potranno pernottare presso nelle giornate del mercoledì e giovedì) nella settimana Per_3 CP_1 il cui fine settimana è di competenza materno;
per quanto riguarda il periodo estivo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi con tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise in due periodi (fine scuola-31 dicembre;
31 dicembre-inizio scuola) e saranno di competenza di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza; il periodo pasquale sarà integralmente di competenza di un genitore secondo la regola dell'alternanza; i ponti scolastici saranno di competenza del genitore cui compete il relativo fine settimana;
le festività infrasettimanali seguiranno il regime di collocamento e di visite ordinario.
4. Dispone che avvii la presa in carico presso il competente CPS;
CP_1
5. Dispone che avvii un percorso di sostegno psicologico;
Parte_1
6. Invita i genitori ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità con le finalità di cui in parte motiva;
7. Invita ad avviare la presa in carico psicologica di Parte_1 Per_3
8. Pone a carico del resistente, con decorrenza da giugno 2025, l'importo di euro 800,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con le modalità indicate in parte motiva. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat. Pone a carico di il 50% delle spese straordinarie come CP_1 indicate in parte motiva;
9. Assegna l'AU erogato dall'INPS integralmente a con decorrenza da giugno Parte_1
2025;
14 10. condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti CP_1 di che liquida in complessivi Euro 5.431,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge;
11. pone a carico delle parti, in solido tra loro e nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
12. revoca con efficacia ex tunc e quindi a far data dall'ammissione, il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato di , disponendo il recupero delle eventuali spese anticipate o prenotate CP_1
a debito.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 26.06.2025
Il Presidente
AR CE
Il Giudice est.
EL DE NA
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