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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4131/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4131 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Arce alla Via Magni n. 12, presso lo studio dell'Avv. TERENZI ANGELO MARIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco p.t., C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Frosinone alla Via Isonzo n. 19, presso lo studio dell'Avv. COCCO MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. 29/2021.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13/12/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981, chiedeva l'annullamento Parte_1 dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 29 del 05/10/2021 con la quale gli veniva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 800,00 di cui al comma 2 art. 133 del
1 N. 4131/2021 R.G.
D. Lgs 152/2006, per scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione in violazione del comma 1 art. 124 dello stesso Decreto, emessa dal Controparte_1
A tal fine, parte ricorrente deduceva: - che in data 08/10/2021 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma di € 800,00, per violazione dell'art. 133 del D. Lgs
152/2006 e s.m.i., sul presupposto che non era stata rinnovata l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, nonostante egli avesse già inoltrato un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi in data 04/05/2021; - che detta istanza veniva però rigettata dal in Controparte_1 quanto priva di documentazione necessaria;
- che avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva istanza di annullamento in autotutela, rigettata con provvedimento del 29/11/2021; - che il provvedimento sanzionatorio veniva adottato in assenza di audizione personale del ricorrente, e nelle more del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
Si costituiva il comune resistente, insistendo per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
In corso di giudizio parte opponente dava atto che con provvedimento del 4/06/2024 prot.
4961, depositato in allegato alle note di udienza, il nella persona del nuovo Controparte_1 funzionario responsabile dell'Area tecnica Arch. aveva disposto il rinnovo, in Testimone_1 favore del ricorrente sig. dell'autorizzazione allo scarico relativamente al Parte_1 fabbricato di civile abitazione sito in Via Renzitti n. 2, facendo seguito alla richiesta “…pervenuta al protocollo del Comune il 5.05.2021 n. 3041, con sollecito di cui al prot. 1104 del 6.02.2024 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del fabbricato”; evidenziava altresì che il predetto Comune, con Ordinanza n. 18 del 4.06.2024, disponeva la revoca dell'ordinanza n. 17 del 21.06.2021 di demolizione e rimessa in pristino delle opere edilizie abusive, nei confronti della quale è tuttora pendente ricorso innanzi il TAR di Latina per l'annullamento della stessa.
All'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Orbene, alla luce dei provvedimenti amministrativi emessi in corso di causa, non vi è dubbio che si sia verificata la cessazione della materia del contendere, poiché la violazione in conseguenza della quale era stata applicata la sanzione amministrativa è stata assorbita e di fatto annullata dal nuovo atto.
Invero, il convenuto con il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo CP_1 scarico sopra richiamato, concesso in accoglimento dell'istanza del 5.05.2021, ha in sostanza riconosciuto la legittimità e fondatezza della pretesa del sig. a tale rinnovo, riconoscendo Pt_1 implicitamente l'illegittimità dell'irrogata sanzione pecuniaria qui impugnata.
2 N. 4131/2021 R.G.
Conseguentemente deve annullarsi l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, che non risulta essere stata formalmente revocata.
In difetto di accordo tra le parti, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 29 del 05/10/2021 emessa dal Controparte_1
2. condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 462,00 per compensi ed € 70,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Cassino il 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4131 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Arce alla Via Magni n. 12, presso lo studio dell'Avv. TERENZI ANGELO MARIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco p.t., C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Frosinone alla Via Isonzo n. 19, presso lo studio dell'Avv. COCCO MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. 29/2021.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13/12/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981, chiedeva l'annullamento Parte_1 dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 29 del 05/10/2021 con la quale gli veniva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 800,00 di cui al comma 2 art. 133 del
1 N. 4131/2021 R.G.
D. Lgs 152/2006, per scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione in violazione del comma 1 art. 124 dello stesso Decreto, emessa dal Controparte_1
A tal fine, parte ricorrente deduceva: - che in data 08/10/2021 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma di € 800,00, per violazione dell'art. 133 del D. Lgs
152/2006 e s.m.i., sul presupposto che non era stata rinnovata l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, nonostante egli avesse già inoltrato un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi in data 04/05/2021; - che detta istanza veniva però rigettata dal in Controparte_1 quanto priva di documentazione necessaria;
- che avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva istanza di annullamento in autotutela, rigettata con provvedimento del 29/11/2021; - che il provvedimento sanzionatorio veniva adottato in assenza di audizione personale del ricorrente, e nelle more del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
Si costituiva il comune resistente, insistendo per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
In corso di giudizio parte opponente dava atto che con provvedimento del 4/06/2024 prot.
4961, depositato in allegato alle note di udienza, il nella persona del nuovo Controparte_1 funzionario responsabile dell'Area tecnica Arch. aveva disposto il rinnovo, in Testimone_1 favore del ricorrente sig. dell'autorizzazione allo scarico relativamente al Parte_1 fabbricato di civile abitazione sito in Via Renzitti n. 2, facendo seguito alla richiesta “…pervenuta al protocollo del Comune il 5.05.2021 n. 3041, con sollecito di cui al prot. 1104 del 6.02.2024 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del fabbricato”; evidenziava altresì che il predetto Comune, con Ordinanza n. 18 del 4.06.2024, disponeva la revoca dell'ordinanza n. 17 del 21.06.2021 di demolizione e rimessa in pristino delle opere edilizie abusive, nei confronti della quale è tuttora pendente ricorso innanzi il TAR di Latina per l'annullamento della stessa.
All'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Orbene, alla luce dei provvedimenti amministrativi emessi in corso di causa, non vi è dubbio che si sia verificata la cessazione della materia del contendere, poiché la violazione in conseguenza della quale era stata applicata la sanzione amministrativa è stata assorbita e di fatto annullata dal nuovo atto.
Invero, il convenuto con il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo CP_1 scarico sopra richiamato, concesso in accoglimento dell'istanza del 5.05.2021, ha in sostanza riconosciuto la legittimità e fondatezza della pretesa del sig. a tale rinnovo, riconoscendo Pt_1 implicitamente l'illegittimità dell'irrogata sanzione pecuniaria qui impugnata.
2 N. 4131/2021 R.G.
Conseguentemente deve annullarsi l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, che non risulta essere stata formalmente revocata.
In difetto di accordo tra le parti, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 29 del 05/10/2021 emessa dal Controparte_1
2. condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 462,00 per compensi ed € 70,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Cassino il 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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