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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11284/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Randazzo (CT), via Cairoli n. 29, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Antonella Anzalone, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela P.IVA_1
Marchese, d'intesa con gli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato e Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Provinciale INPS, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'1.12.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 4267/2024
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che a fronte della gravose mansioni lavorative dallo stesso espletate, il CTU ha omesso di verificare adeguatamente e concretamente se le infermità patite dallo stesso, tra cui, la cardiopatia ipertensiva, la fibrillazione atriale cronica, l'insufficienza mitralica di grado severo e la poliartrosi, riducano a meno di un terzo la sua capacità di svolgere attività ad egli confacenti in ragione delle proprie attitudini personali, alla luce di quanto meglio spiegato dal proprio CTP nelle osservazioni versate nel fascicolo telematico.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di “… dichiarare se e da quando … risulta in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ex art.
1. della L. 12 giugno 1984, n. 222; condannare l' alla refusione delle spese Controparte_2 processuali con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del … difensore anticipatario …”. CP_ In data 19.02.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese con esso avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
In data 24.02.2025 l'ente previdenziale ha depositato nel fascicolo telematico una ulteriore memoria di costituzione con altri procuratori, sostanzialmente reiterando difese analoghe a quelle formulate con il precedente scritto difensivo.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 7.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va rilevata l'ammissibilità del giudizio di opposizione de quo, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato l'1.12.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che, a sua volta, essendo
Pagina 2 intervenuta il 2.11.2024, stante il disposto dell'art. 155 c.p.c., risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 2.10.2024.
Nel merito, costituisce oggetto del thema decidendum l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno di invalidità ex l. n. 222/1984.
Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della l. 12.06.1984 n.222, “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle Controparte_2
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa in parola, la Corte di legittimità ha precisato “(Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001, Rv. 544656 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 8596 del 14/06/2002, Rv. 555070 - 01) che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato
(capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha
l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. 23.05.2022 n. 16599).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato oggetto di causa si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Non è conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche o comunque ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto
Pagina 3 fra infermità o difetto fisico o mentale e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, in quanto indici medi che, riferiti ad un'attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante all'applicazione d'una tabella di valutazione astratta” (v. in motivazione, Cass. 20.06.1994 n.
5934; Cass. 7.05.2002, n.6500; Cass. 27.12.2016, n. 27033).
In linea di continuità con i richiamati principi, i giudici di legittimità hanno precisato anche
“l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a valutare l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. n. 222 del 1984)”.
Alla luce di quanto precede, dunque, può affermarsi che l'incapacità al lavoro richiede una valutazione individuale ed attitudinale del periziato rispetto ad attività, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che eventualmente ancora si addicono all'assistito in base alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento senza pericolo, usura o declassamento degradante (c.d. capacità lavorativa semispecifìca) e tale apprezzamento va condotto alla luce delle infermità determinanti un impatto funzionale oggettivabile per l'attività lavorativa in rapporto non soltanto ad alcuni lavori svolti dal soggetto, bensì, avendo riguardo al suo intero percorso professionale e, quindi, tenendo conto anche delle attitudini acquisite grazie a processi di maturazione e di apprendimento che consentono allo stesso di svolgere un'attività redditizia.
Nella fattispecie concreta, il CTU ha provveduto, prima, ad un attento esame della documentazione in atti e, poi, ha raccolto i dati anamnestici del ricorrente, sì apprendendo che il predetto ha conseguito la terza media e, fino al 1986, ha svolto attività di panettiere e, successivamente, di bracciante agricolo.
Sottoposto ad esame obiettivo, il CTU ha personalmente constatato che trattasi di Pt_1
“Soggetto brachitipo, in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Peso kg. 97
Altezza cm. 165 (IMC=35.6).
mobile in tutti i sensi, indolenti i punti di emergenza dei nervi cranici. Persona_1
Lingua umida, normotrofica, mobile, ben sporta.
mobile in tutti i sensi, non reticoli venosi superficiali né masse visibili o Parte_2
palpabili. Stazioni linfoghiandolari semeiologicamente indenni
TORACE Simmetrico e normoespansibile con gli atti respiratori;
non si apprezzano rientramenti inspiratori patologici né alcun sollevamento espiratorio patologico. Non si notano tumefazioni né soluzioni di continuo. Il respiro è di ampiezza e frequenza normale.
Pagina 4 L'elasticità della parete toracica e la sua espansibilità sotto gli atti respiratori sono normali. Il fremito vocale tattile è normotrasmesso su tutti i campi polmonari. Alla percussione si apprezza un suono chiaro polmonare in tutti i campi polmonari. Le basi polmonari si presentano normalmente mobili con una buona escursione. All'ascoltazione, normale il murmure vescico-lare. Respiro eupnoico con 20 atti respiratori/m'.
Toni puri e validi su tutti i focolai di ascoltazione, fibrillazione atriale. Pressione arteriosa sisto-lica 150mmHg. diastolica 80mmHg.
ADDOME Cicatrice ombelicale normalmente introflessa, non reticoli venosi superficiali né masse patologiche semeiologicamente apprezzabili. Le pareti sono perfettamente trattabili.
Alla palpazione profonda i visceri si presentano semeiologicamente indenni, non si apprezzano masse abnormi. Alla percussione si ha un suono timpanico diffuso, con area di Traube libera.
Organi ipocondriaci nei limiti fisiologici”.
All'esame psichico, ancora, è emerso in sede peritale che il ricorrente non evidenzia turbe caratteriali né alterazioni del linguaggio;
è mentalmente orientato nel tempo e nello spazio, per la propria e l'altrui persona, senza che siano stati riscontrate lesione agli organi di senso.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha riscontrato che presenta: Pt_1
- apparato urogenitale con “Le logge renali (che) non presentano dati patologici. Indolenti i punti ureterali”;
- apparato osteoarticolare, con “Colonna vertebrale sufficientemente in asse con movimenti di flessione e di estensione sufficientemente conservati anche se riferiti dolenti ai gradi estremi.
Manovra di Laségue negati-va. Grandi e piccole articolazioni indenni pur esse con movimenti sufficientemente completi e comunque senza significativi deficit funzionali”.
- apparato nervoso, “Assenza di disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. La stazione eretta
è ben mantenuta. Fisiologica la deambulazione. Prova di Romberg negativa. Nessun tremore palpebrale o alle dita delle mani protese in avanti. Nessuna lesione piramidale, extrapiramidale, vestibolo-cerebellare e labirintica è apprezzabile. Fisiologiche le prove metriche degli arti. Nulla da rilevare a carico dei nervi cranici e dei nervi spinali. Normale il trofismo, la motilità e la sensibilità su tutto il soma. I riflessi osteo-tendinei sono presenti, simmetrici e regolari”.
In considerazione delle risultanze istruttorie acquisite in atti, il CTU ha diagnosticato che
è affetto da “Poliartrosi a discreta incidenza funzionale con associata modesta Parte_1
sofferenza neurogena. Fibrillazione atriale con modeste turbe della ripolarizzazione e con associata insufficienza della valvola mitrale - FE 58-60% - ipertensione polmonare. Varici primitive arti inferiori chirurgicamente già trattate” e, perciò, ha concluso che le infermità di
Pagina 5 cui è affetto non sono responsabili di una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge 12.6.84 n°222) in occupazioni confacenti alle sue attitudini, escludendo altresì che lo stesso possa qualificarsi invalido a norma dell'art. 2 della l.
n.222/1984.
Nel riscontrare le osservazioni critiche mosse dalla difesa tecnica di parte ricorrente,
l'ausiliario dell'Ufficio ha evidenziato che, a fronte di FE con range di normalità 50-70%, “tutti certificati cardiologici presenti in atti documentano una buona funzionalità cardiaca
(certificato cardiologico, 20/04/23, Centro Cuore Morgagni FE 60% - certificato cardiochirurgico, 13/11/23, Centro Cuore Morgagni - FE 58% - cartella clinica relativa al ricovero del 26/05/23 c/o Centro Cuore Morgagni: FE 58%) sicché, anche tenendo conto dell'ipertensione polmonare non si ritiene che tale condizione sostenga una invalidità pari o superiore ai due terzi del normale e tale vale anche per la patologia artrosica con particolare riferimento alle ginocchia (in cui si evidenzia sostanzialmente una meniscosi) anche in riferimento al certificato fisiatrico prodotto in cui si legge: lieve ipercifosi dorsale - Laségue negativo - lamenta saltuari episodi di lombalgia, dorsalgia - piede cavo, dita a martello
(indossa plantare) e alla nostra obiettività”.
Fermi tali rilievi, occorre ribadire che l'incapacità di lavoro non va riferita al lavoro specifico abitualmente espletato dall'assicurato e neppure ad un lavoro qualsiasi, generico e del tutto indifferenziato, ma in rapporto alle attività che eventualmente ancora si addicono al soggetto minorato senza pericolo, usura o declassamento degradante.
Da questo punto di vista, non è secondario sottolineare che è rimasto accertato in sede peritale che il ricorrente mantiene la stazione eretta ed è in grado di deambulare autonomamente, senza soffrire di disturbi dell'equilibrio statico e dinamico e, all'esito della visita fisiatrica svolta il 31.05.2024 presso l' che lo stesso soffre di “lieve CP_3
ipercifosi dorsale - Laségue negativo - lamenta saltuari episodi di lombalgia, dorsalgia - piede cavo, dita a martello (indossa plantare)” ed essendo obeso necessita effettuare “calo ponderale, attività motoria leggera, yoga” ed è in grado di svolgere attività lavorativa indossando busto ortopedico;
all'esito della visita cardiochirurgica eseguita il 22.05.2024, poi, resta confermata la sussistenza a carico del periziato di una insufficienza mitralica di grado moderato che non intacca la normale funzionalità dei restanti apparati valvolari.
Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, le personali generiche deduzioni medico legali di segno contrario, svolte da una parte o dal relativo CTP, sono prive ex sé di un autonomo valore probatorio (v. Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass. 19.04.1966,
n. 991)- in quanto si risolvono in una manifestazione difensiva di dissenso diagnostico
Pagina 6 destituita di pregio giuridico ove non sia ravvisabile una palese devianza delle considerazioni medico legali espresse dall'ausiliari dell'Ufficio rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
(cfr Cass. 19268/2022) “A tale rilievo deve peraltro aggiungersi che a seguito di critiche alla
CTU non possa individuarsi, a carico del Giudice, un assoluto obbligo di rinnovo degli accertamenti peritali … peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Cass.
14/11/2008, n. 27247; Cass. 30/03/2010, n. 7622)” (Cass. 10.01.2023 n. 312).
Nel caso di specie, le censure mosse dalla difesa del ricorrente al percorso logico motivazionale oggetto dell'esauriente consulenza medica legale d'ufficio non essendo criticamente supportate da dati diagnostico-terapeutici oggettivi che evidenziano reali deficienze valutative o affermazioni scientificamente errate, si risolvono di fatto in una mera critica alle conclusioni medico legali del CTU, peraltro destituita di obiettivo riscontro anche in ordine all'effettiva esposizione al rischio specifico lamentato nell'espletamento dell'attività di bracciante agricolo, il cui effettivo impegno temporale e fisico non è neppure meglio determinabile in atti.
In considerazione di quanto precede e tenuto conto che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria, le pretese di cui al ricorso non meritano tutela.
Le spese processuali della fase sommaria e quelle della fase dell'opposizione seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno dichiarate irripetibili stante le condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c. e, per la medesima ragione, i costi della CTU espletata in fase sommaria restano posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a che non sussiste il requisito sanitario dell'inabilità e Parte_1 dell'invalidità a mente della l. n. 222/84, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
Pagina 7 DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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