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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13209 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42989/2024 promossa da:
(C. F. ) e E_ C.F._1 Parte_2
(C. F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonella Proietti C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Albano Laziale, via
Vascarelle 112/d giusta procura in calce al ricorso in opposizione
RICORRENTI contro
(C. F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'Avv. Denis Ferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Tor de Schiavi 102, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 9404/2024 emesso dal
Tribunale di Roma in materia locatizia.
1 azione di accertamento di inadempimento e risarcimento danni in materia locatizia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 26.09.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo avanzato da il 22.03.2024 nel quale deduce di aver Controparte_1 stipulato con in data 26.10.2005, un contratto di Parte_3 locazione avente a oggetto l'immobile sito in Roma, via dei Durantini 290 verso il corrispettivo di € 4.000,00 mensili. Il 09.01.2014 il conduttore ha rilasciato l'immobile così che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, chiede la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato per € 12.000,00.
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.10.2024 e E_ Parte_2 hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo 9404/2024
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto alla IG.ra
per violazione dell'art. 137 ultimo comma c.p.c. per Parte_2 omessa notifica a mezzo pec e, per l'effetto, revocarlo per inefficacia ex art.
644 c.p.c.; b) in via subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto: - per violazione degli artt. 752 e 754 cod. civ. per inesistenza di solidarietà passiva tra eredi;
- per inapplicabilità della normativa sugli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 non vertendosi in materia di transazioni commerciali;
e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi indicati in narrativa o, comunque, dichiarare l'insussistenza a carico delle opponenti
2 di qualsiasi obbligazione nei confronti del IG. in Controparte_1 relazione alle posizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 9404/2024 D.I., R.G.
12294/2024; c) in via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare che il IG.
ed il IG. nelle rispettive Controparte_1 Controparte_2 qualità di conduttore e di fideiussore, sono tenuti a versare alle opponenti,
IGg.re e , in qualità di eredi della E_ Parte_2
IG.ra , la somma di € 10.174,80, oltre interessi legali Parte_3 alla data odierna, per un totale complessivo di € 11.300,75, oltre rivalutazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di danni causati dal conduttore all'immobile condotto in locazione;
b) per l'effetto, Voglia condannare il IG. Controparte_1 ed il IG. nelle rispettive qualità di conduttore e di Controparte_2 fideiussore, al pagamento in favore delle opponenti, IGg.re e E_
, in qualità di eredi della IG.ra Parte_2 Parte_3 della residua somma di € 3.900,75, detratto l'importo versato dal conduttore
a titolo di deposito cauzionale di € 7.400,00; deposito cauzionale che deve ritenersi estinto per effetto della compensazione. Il tutto oltre interessi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con il primo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di perché non effettuata a mezzo pec nonostante la Parte_2 stessa sia titolare di posta elettronica certificata censita al registro REginde-
Pec.
Con il secondo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono che, ai sensi dell'art. 752 c.c., non esiste solidarietà tra
[...] eredi per i debiti ereditari così che il provvedimento monitorio sarebbe stato erroneamente emesso.
3 Con il terzo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono che sono stati chiesti gli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 pur non trattandosi di transazioni commerciali intese come contratti tra imprese.
Con il quarto motivo di opposizione e E_ Parte_2 sostengono che avrebbe versato la minore
[...] Controparte_1 somma di € 7.400,00 a titolo di deposito cauzionale e non quella di €
12.000,00 come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il quinto motivo di opposizione e E_ Pt_2 Parte_2 deducono l'esistenza di danni presenti nell'immobile al momento
[...] della restituzione. Per la restituzione in pristino i costi da sostenere, secondo le ricorrenti, sono di € 8.340,00 da compensare con l'importo di € 7.400,00.
Si è costituito con memoria depositata il 21.02.2025 Controparte_1 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare le eccezioni e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti e, conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente condannare le opponenti al pagamento delle spese di lite oltre oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
In via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, rigettare le eccezioni e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti e, conseguentemente condannare le opponenti, nella loro qualità di eredi della sig. Parte_3
, al pagamento in favore del sig. per le
[...] Controparte_1 ragioni di cui in premessa, della complessiva somma di € 12.000,00 in proporzione delle loro quote ereditarie, ponendo € 6.000,00 a carico della sig.ra ed € 6.000,00 a carico della sig.ra Parte_2 Pt_1
4 Con vittoria di spese oneri e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via ulteriormente subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, rigettare le eccezioni e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti e, conseguentemente condannare le opponenti, nella loro qualità di eredi della sig. , al Parte_3 pagamento in favore del sig. per le ragioni di cui in Controparte_1 premessa, della complessiva somma di € 12.000,00 in proporzione delle loro quote ereditarie ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, ponendo il 50% del dovuto a carico della sig.ra
ed il restante 50% a carico della sig.ra Con Parte_2 Pt_1 vittoria di spese oneri e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Nel merito CP_1 contesta gli avversi motivi di opposizione sostenendo la correttezza
[...] del proprio operato. In particolare, per quanto riguarda l'importo versato sostiene di aver corrisposto la somma di € 8.000,00 al momento della conclusione del contratto e la somma di € 4.000,00 nel maggio 2006 ma di non avere ricevute di detto ultimo pagamento. Inoltre, il resistente contesta l'esistenza di danni all'immobile al momento della restituzione.
Con ordinanza del 07.03.2025 è stata rigettata l'istanza di chiamata del terzo ed è stata sollevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione della nullità della clausola di cui all'art. 18 del contratto di locazione nella parte in cui prevede che la somma versata a titolo di deposito cauzionale non sia fruttifera di interessi per violazione degli articoli 11 e 79 della L. 392/78.
Le parti hanno prodotto memorie.
Esaurita la fase istruttoria la causa è stata discussa.
2. In rito
5 In rito deve confermarsi l'ordinanza del 07.03.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di chiamata del terzo di e E_ Parte_2
Queste ultime, infatti, hanno chiesto di essere autorizzate a chiamare in causa nella sua qualità di fideiussore di Controparte_2 CP_1
Sul punto la Suprema Corte opina che “Il provvedimento del
[...] giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Corte di Cassazione, Sez. II, sen. n. 2331 del
26.01.2022). Nel caso di specie, la chiamata del terzo avrebbe determinato un inutile allungamento dei tempi processuali anche alla luce del fatto che il presunto danno lamentato dalle ricorrenti avrebbe valore di € 10.174,80 e se ne chiede la compensazione con il deposito cauzionale.
3. Nel merito
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di in quanto titolare Parte_2 di indirizzo pec. Effettivamente, l'art. 3 ter della L. 53/1994 impone all'Avvocato di procedere alla notifica a mezzo pec se il destinatario ha eletto domicilio digitale. La violazione di tale norma determina la nullità della notifica che, però, può dirsi sanata ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. per raggiungimento dello scopo. Invero, ha Parte_2 effettivamente ricevuto per tempo la notifica che ha raggiunto il suo scopo in quanto l'ha messa nelle condizioni di presentare, tempestivamente, l'odierna opposizione.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono la violazione degli articoli 752 e 754 c.c. Effettivamente
[...]
6 le odierne ricorrenti agiscono quali eredi di deceduta il Parte_3
04.03.2020. Quest'ultima era la locatrice del contratto di locazione che costituisce la causa petendi del presente giudizio. Come noto, l'obbligo di restituire il deposito cauzionale sorge al momento della riconsegna dell'immobile. In questo caso il 09.01.2014. Circostanza di fatto non contestata dalla controparte e, pertanto, espunta dal thema probandi del presente giudizio in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Ciò vuol dire che l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale
è sorto il 09.01.2014 prima del decesso della originaria locatrice. Pt_1
e sono le eredi di e,
[...] Pt_2 Parte_2 Parte_3 pertanto, hanno ereditato il relativo debito. Dunque, trova applicazione l'art. 752 c.c. secondo il quale “I coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione dello loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Pertanto, coglie nel segno l'eccezione di e secondo la quale il decreto E_ Parte_2 ingiuntivo non poteva essere emesso con condanna in solido nei loro confronti ma solo nella misura del 50% ciascuna.
Pertanto, il decreto ingiuntivo 9404/2024 deve essere revocato.
Deve, allora, conoscersi del merito della pretesa creditoria avanzata da
Quest'ultimo afferma di aver versato un deposito Controparte_1 cauzionale di € 12.000,00. Per vero, però, nel contratto di locazione, all'art. 18 è previsto il versamento di due mensilità al momento della sottoscrizione e di una terza entro il 31.05.2006. Di tale ultimo versamento non viene fornita prova alcuna così che lo stesso non può dirsi dimostrato. Invece, il versamento delle due mensilità a titolo di deposito cauzionale è espressamente riconosciuto nel contratto. A tal proposito appare infondata l'eccezione di e secondo la quale il E_ Parte_2
7 versamento sarebbe stato effettuato per due mensilità pari a € 3.700,00 per un totale di € 7.200,00. Invero, l'art. 2 del contratto prevede espressamente che il prezzo della locazione è di € 4.000,00 mensili così che appare di chiara evidenza che il deposito cauzionale sia stato parametrato a detto canone. La riduzione temporanea fatta solo per “venire incontro all'instauranda attività del conduttore” non rileva certo ai fini della quantificazione del deposito cauzionale chiaramente parametrata al canone mensile pattuito.
Pertanto, può dirsi dimostrato che abbia versato alla Controparte_1 locatrice, oggi e la somma di € E_ Parte_2
8.000,00 a titolo di deposito cauzionale.
e eccepiscono in compensazione E_ Parte_2 danni riscontrati alla riconsegna dell'immobile pari a € 8.340,00. Si tratta dei danni specificati nella lettera del 31.01.2014 (allegato 4 al ricorso). In tale missiva si contestano: l'impossibilità di aprire le serrande, l'inutilizzabilità del bagno e la costruzione di una tettoria ancorata alla facciata condominiale nonché l'apposizione di paletti in ferro lungo la rampa di accesso ai locali.
Stante il lunghissimo periodo di tempo trascorso alcuni danni non sono più accertabili. Ad esempio, l'inutilizzabilità del bagno potrebbe essere dovuta all'enorme lasso di tempo trascorso (più di dieci anni) dalla riconsegna.
Come noto, in caso di richiesta di risarcimento dei danni da parte del locatore, la Suprema Corte afferma che “In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione
8 dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile”
(Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 6387 del 15.03.2018). Dunque, è onere di e dimostrare l'esistenza dei danni e E_ Parte_2 la loro certa riconducibilità a Tanto più nel caso di Controparte_1 specie dove la presunzione delle buone condizioni dell'immobile all'inizio della locazione di cui all'art. 1590 c.c. non esiste visto che all'art. 8 viene dichiarato che il locale ha bisogno di un intervento di restauro. Pertanto, sembrano dimostrabili solo quei danni che possono sussistere anche in data odierna indipendentemente dal decorso del tempo. Si tratta delle addizioni di cui e contestano l'esistenza: E_ Parte_2
l'apposizione di paletti lungo la rampa di accesso al locale e la costruzione di una tettoia sulla facciata condominiale. A tal proposito è stata disposta escussione testimoniale alla data del 12.09.2025. I due testi, entrambe presenti, non sono stati in grado di confermare che le prefate addizioni siano state effettivamente realizzate da I due testi hanno Controparte_1 affermato che le addizioni erano presenti al momento della riconsegna ma non che fossero assenti all'inizio della locazione o che, comunque, sono stati realizzati dal conduttore. Insomma, non è stata raggiunta la prova che le addizioni siano riconducibili a Peraltro, il resistente, Controparte_1 contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa delle ricorrenti, ha preso espressa posizione in merito ai vizi contestando gli stessi nella memoria di costituzione. In conclusione, anche detto motivo di opposizione deve essere rigettato.
Riguardo agli interessi deve rilevarsi la nullità della clausola di cui all'art. 18 del contratto nella parte in cui prevede che la somma versata a titolo di
9 deposito cauzionale sia infruttifera per violazione del combinato disposto degli articoli 11 e 79 della L. 392/78. Tali interessi sono stati espressamente richiesti da nel ricorso per decreto ingiuntivo dove si Controparte_1 legge: “12.000,00 oltre interessi da dovuto all'effettivo soddisfo per le causali di cui in premessa, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché spese” (pag. 2 ricorso per decreto ingiuntivo). Ciò contrariamente a quanto sostenuto da E_
e nelle memorie del 30.03.2025. Parte_2
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in E_ favore di della somma di € 4.000,00 a titolo di Controparte_1 restituzione del deposito cauzionale oltre interessi nella misura legale dal
26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento. Infatti,
nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiede gli Controparte_1 interessi moratori anche se indica erroneamente il D. Lgs. 231/2002.
Parimenti, deve essere condannata al pagamento, in Parte_2 favore di della somma di € 4.000,00 a titolo di Controparte_1 restituzione del deposito cauzionale oltre interessi nella misura legale dal
26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M.
55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 applicando i compensi minimi stante il parziale accoglimento della opposizione. Pertanto, Pt_1
e devono essere condannate, in solido tra
[...] Parte_2 loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore di che Controparte_1
10 si liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.
9404/2024 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 4.000,00 a titolo di restituzione del deposito
[...] cauzionale oltre interessi nella misura legale dal 26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento;
condanna al pagamento, in favore di E_ Controparte_1 della somma di € 4.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale oltre interessi nella misura legale dal 26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna e in solido tra loro, alla E_ Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Roma, 26.09.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42989/2024 promossa da:
(C. F. ) e E_ C.F._1 Parte_2
(C. F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonella Proietti C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Albano Laziale, via
Vascarelle 112/d giusta procura in calce al ricorso in opposizione
RICORRENTI contro
(C. F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'Avv. Denis Ferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Tor de Schiavi 102, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 9404/2024 emesso dal
Tribunale di Roma in materia locatizia.
1 azione di accertamento di inadempimento e risarcimento danni in materia locatizia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 26.09.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo avanzato da il 22.03.2024 nel quale deduce di aver Controparte_1 stipulato con in data 26.10.2005, un contratto di Parte_3 locazione avente a oggetto l'immobile sito in Roma, via dei Durantini 290 verso il corrispettivo di € 4.000,00 mensili. Il 09.01.2014 il conduttore ha rilasciato l'immobile così che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, chiede la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato per € 12.000,00.
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.10.2024 e E_ Parte_2 hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo 9404/2024
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto alla IG.ra
per violazione dell'art. 137 ultimo comma c.p.c. per Parte_2 omessa notifica a mezzo pec e, per l'effetto, revocarlo per inefficacia ex art.
644 c.p.c.; b) in via subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto: - per violazione degli artt. 752 e 754 cod. civ. per inesistenza di solidarietà passiva tra eredi;
- per inapplicabilità della normativa sugli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 non vertendosi in materia di transazioni commerciali;
e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi indicati in narrativa o, comunque, dichiarare l'insussistenza a carico delle opponenti
2 di qualsiasi obbligazione nei confronti del IG. in Controparte_1 relazione alle posizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 9404/2024 D.I., R.G.
12294/2024; c) in via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare che il IG.
ed il IG. nelle rispettive Controparte_1 Controparte_2 qualità di conduttore e di fideiussore, sono tenuti a versare alle opponenti,
IGg.re e , in qualità di eredi della E_ Parte_2
IG.ra , la somma di € 10.174,80, oltre interessi legali Parte_3 alla data odierna, per un totale complessivo di € 11.300,75, oltre rivalutazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di danni causati dal conduttore all'immobile condotto in locazione;
b) per l'effetto, Voglia condannare il IG. Controparte_1 ed il IG. nelle rispettive qualità di conduttore e di Controparte_2 fideiussore, al pagamento in favore delle opponenti, IGg.re e E_
, in qualità di eredi della IG.ra Parte_2 Parte_3 della residua somma di € 3.900,75, detratto l'importo versato dal conduttore
a titolo di deposito cauzionale di € 7.400,00; deposito cauzionale che deve ritenersi estinto per effetto della compensazione. Il tutto oltre interessi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con il primo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di perché non effettuata a mezzo pec nonostante la Parte_2 stessa sia titolare di posta elettronica certificata censita al registro REginde-
Pec.
Con il secondo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono che, ai sensi dell'art. 752 c.c., non esiste solidarietà tra
[...] eredi per i debiti ereditari così che il provvedimento monitorio sarebbe stato erroneamente emesso.
3 Con il terzo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono che sono stati chiesti gli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 pur non trattandosi di transazioni commerciali intese come contratti tra imprese.
Con il quarto motivo di opposizione e E_ Parte_2 sostengono che avrebbe versato la minore
[...] Controparte_1 somma di € 7.400,00 a titolo di deposito cauzionale e non quella di €
12.000,00 come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il quinto motivo di opposizione e E_ Pt_2 Parte_2 deducono l'esistenza di danni presenti nell'immobile al momento
[...] della restituzione. Per la restituzione in pristino i costi da sostenere, secondo le ricorrenti, sono di € 8.340,00 da compensare con l'importo di € 7.400,00.
Si è costituito con memoria depositata il 21.02.2025 Controparte_1 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare le eccezioni e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti e, conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente condannare le opponenti al pagamento delle spese di lite oltre oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
In via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, rigettare le eccezioni e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti e, conseguentemente condannare le opponenti, nella loro qualità di eredi della sig. Parte_3
, al pagamento in favore del sig. per le
[...] Controparte_1 ragioni di cui in premessa, della complessiva somma di € 12.000,00 in proporzione delle loro quote ereditarie, ponendo € 6.000,00 a carico della sig.ra ed € 6.000,00 a carico della sig.ra Parte_2 Pt_1
4 Con vittoria di spese oneri e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via ulteriormente subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, rigettare le eccezioni e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti e, conseguentemente condannare le opponenti, nella loro qualità di eredi della sig. , al Parte_3 pagamento in favore del sig. per le ragioni di cui in Controparte_1 premessa, della complessiva somma di € 12.000,00 in proporzione delle loro quote ereditarie ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, ponendo il 50% del dovuto a carico della sig.ra
ed il restante 50% a carico della sig.ra Con Parte_2 Pt_1 vittoria di spese oneri e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Nel merito CP_1 contesta gli avversi motivi di opposizione sostenendo la correttezza
[...] del proprio operato. In particolare, per quanto riguarda l'importo versato sostiene di aver corrisposto la somma di € 8.000,00 al momento della conclusione del contratto e la somma di € 4.000,00 nel maggio 2006 ma di non avere ricevute di detto ultimo pagamento. Inoltre, il resistente contesta l'esistenza di danni all'immobile al momento della restituzione.
Con ordinanza del 07.03.2025 è stata rigettata l'istanza di chiamata del terzo ed è stata sollevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione della nullità della clausola di cui all'art. 18 del contratto di locazione nella parte in cui prevede che la somma versata a titolo di deposito cauzionale non sia fruttifera di interessi per violazione degli articoli 11 e 79 della L. 392/78.
Le parti hanno prodotto memorie.
Esaurita la fase istruttoria la causa è stata discussa.
2. In rito
5 In rito deve confermarsi l'ordinanza del 07.03.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di chiamata del terzo di e E_ Parte_2
Queste ultime, infatti, hanno chiesto di essere autorizzate a chiamare in causa nella sua qualità di fideiussore di Controparte_2 CP_1
Sul punto la Suprema Corte opina che “Il provvedimento del
[...] giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Corte di Cassazione, Sez. II, sen. n. 2331 del
26.01.2022). Nel caso di specie, la chiamata del terzo avrebbe determinato un inutile allungamento dei tempi processuali anche alla luce del fatto che il presunto danno lamentato dalle ricorrenti avrebbe valore di € 10.174,80 e se ne chiede la compensazione con il deposito cauzionale.
3. Nel merito
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di in quanto titolare Parte_2 di indirizzo pec. Effettivamente, l'art. 3 ter della L. 53/1994 impone all'Avvocato di procedere alla notifica a mezzo pec se il destinatario ha eletto domicilio digitale. La violazione di tale norma determina la nullità della notifica che, però, può dirsi sanata ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. per raggiungimento dello scopo. Invero, ha Parte_2 effettivamente ricevuto per tempo la notifica che ha raggiunto il suo scopo in quanto l'ha messa nelle condizioni di presentare, tempestivamente, l'odierna opposizione.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di opposizione e E_ Parte_2 eccepiscono la violazione degli articoli 752 e 754 c.c. Effettivamente
[...]
6 le odierne ricorrenti agiscono quali eredi di deceduta il Parte_3
04.03.2020. Quest'ultima era la locatrice del contratto di locazione che costituisce la causa petendi del presente giudizio. Come noto, l'obbligo di restituire il deposito cauzionale sorge al momento della riconsegna dell'immobile. In questo caso il 09.01.2014. Circostanza di fatto non contestata dalla controparte e, pertanto, espunta dal thema probandi del presente giudizio in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Ciò vuol dire che l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale
è sorto il 09.01.2014 prima del decesso della originaria locatrice. Pt_1
e sono le eredi di e,
[...] Pt_2 Parte_2 Parte_3 pertanto, hanno ereditato il relativo debito. Dunque, trova applicazione l'art. 752 c.c. secondo il quale “I coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione dello loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Pertanto, coglie nel segno l'eccezione di e secondo la quale il decreto E_ Parte_2 ingiuntivo non poteva essere emesso con condanna in solido nei loro confronti ma solo nella misura del 50% ciascuna.
Pertanto, il decreto ingiuntivo 9404/2024 deve essere revocato.
Deve, allora, conoscersi del merito della pretesa creditoria avanzata da
Quest'ultimo afferma di aver versato un deposito Controparte_1 cauzionale di € 12.000,00. Per vero, però, nel contratto di locazione, all'art. 18 è previsto il versamento di due mensilità al momento della sottoscrizione e di una terza entro il 31.05.2006. Di tale ultimo versamento non viene fornita prova alcuna così che lo stesso non può dirsi dimostrato. Invece, il versamento delle due mensilità a titolo di deposito cauzionale è espressamente riconosciuto nel contratto. A tal proposito appare infondata l'eccezione di e secondo la quale il E_ Parte_2
7 versamento sarebbe stato effettuato per due mensilità pari a € 3.700,00 per un totale di € 7.200,00. Invero, l'art. 2 del contratto prevede espressamente che il prezzo della locazione è di € 4.000,00 mensili così che appare di chiara evidenza che il deposito cauzionale sia stato parametrato a detto canone. La riduzione temporanea fatta solo per “venire incontro all'instauranda attività del conduttore” non rileva certo ai fini della quantificazione del deposito cauzionale chiaramente parametrata al canone mensile pattuito.
Pertanto, può dirsi dimostrato che abbia versato alla Controparte_1 locatrice, oggi e la somma di € E_ Parte_2
8.000,00 a titolo di deposito cauzionale.
e eccepiscono in compensazione E_ Parte_2 danni riscontrati alla riconsegna dell'immobile pari a € 8.340,00. Si tratta dei danni specificati nella lettera del 31.01.2014 (allegato 4 al ricorso). In tale missiva si contestano: l'impossibilità di aprire le serrande, l'inutilizzabilità del bagno e la costruzione di una tettoria ancorata alla facciata condominiale nonché l'apposizione di paletti in ferro lungo la rampa di accesso ai locali.
Stante il lunghissimo periodo di tempo trascorso alcuni danni non sono più accertabili. Ad esempio, l'inutilizzabilità del bagno potrebbe essere dovuta all'enorme lasso di tempo trascorso (più di dieci anni) dalla riconsegna.
Come noto, in caso di richiesta di risarcimento dei danni da parte del locatore, la Suprema Corte afferma che “In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione
8 dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile”
(Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 6387 del 15.03.2018). Dunque, è onere di e dimostrare l'esistenza dei danni e E_ Parte_2 la loro certa riconducibilità a Tanto più nel caso di Controparte_1 specie dove la presunzione delle buone condizioni dell'immobile all'inizio della locazione di cui all'art. 1590 c.c. non esiste visto che all'art. 8 viene dichiarato che il locale ha bisogno di un intervento di restauro. Pertanto, sembrano dimostrabili solo quei danni che possono sussistere anche in data odierna indipendentemente dal decorso del tempo. Si tratta delle addizioni di cui e contestano l'esistenza: E_ Parte_2
l'apposizione di paletti lungo la rampa di accesso al locale e la costruzione di una tettoia sulla facciata condominiale. A tal proposito è stata disposta escussione testimoniale alla data del 12.09.2025. I due testi, entrambe presenti, non sono stati in grado di confermare che le prefate addizioni siano state effettivamente realizzate da I due testi hanno Controparte_1 affermato che le addizioni erano presenti al momento della riconsegna ma non che fossero assenti all'inizio della locazione o che, comunque, sono stati realizzati dal conduttore. Insomma, non è stata raggiunta la prova che le addizioni siano riconducibili a Peraltro, il resistente, Controparte_1 contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa delle ricorrenti, ha preso espressa posizione in merito ai vizi contestando gli stessi nella memoria di costituzione. In conclusione, anche detto motivo di opposizione deve essere rigettato.
Riguardo agli interessi deve rilevarsi la nullità della clausola di cui all'art. 18 del contratto nella parte in cui prevede che la somma versata a titolo di
9 deposito cauzionale sia infruttifera per violazione del combinato disposto degli articoli 11 e 79 della L. 392/78. Tali interessi sono stati espressamente richiesti da nel ricorso per decreto ingiuntivo dove si Controparte_1 legge: “12.000,00 oltre interessi da dovuto all'effettivo soddisfo per le causali di cui in premessa, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché spese” (pag. 2 ricorso per decreto ingiuntivo). Ciò contrariamente a quanto sostenuto da E_
e nelle memorie del 30.03.2025. Parte_2
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in E_ favore di della somma di € 4.000,00 a titolo di Controparte_1 restituzione del deposito cauzionale oltre interessi nella misura legale dal
26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento. Infatti,
nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiede gli Controparte_1 interessi moratori anche se indica erroneamente il D. Lgs. 231/2002.
Parimenti, deve essere condannata al pagamento, in Parte_2 favore di della somma di € 4.000,00 a titolo di Controparte_1 restituzione del deposito cauzionale oltre interessi nella misura legale dal
26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M.
55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 applicando i compensi minimi stante il parziale accoglimento della opposizione. Pertanto, Pt_1
e devono essere condannate, in solido tra
[...] Parte_2 loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore di che Controparte_1
10 si liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.
9404/2024 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 4.000,00 a titolo di restituzione del deposito
[...] cauzionale oltre interessi nella misura legale dal 26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento;
condanna al pagamento, in favore di E_ Controparte_1 della somma di € 4.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale oltre interessi nella misura legale dal 26.10.2025 al 22.03.2024 e interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 23.03.2024 fino alla data di effettivo pagamento;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna e in solido tra loro, alla E_ Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Roma, 26.09.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
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